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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2022

Cassazione n. 17261/2022

Testo disponibile della fonte

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NZA sul ricorso 28464/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e STUDIO Ar.Co.

LARIANO s.r.I., ciascuna in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dall'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo in Roma, via Leone IV n. 99, pec. [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti - contro E [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - intimata - avverso la sentenza n. 2656/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.La società E [OSCURATO:PERSONA] srl convenne davanti al Tribunale di Milano le società [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] per sentir pronunciare l'accertamento della legittimità del proprio recesso dal contratto preliminare stipulato con le convenute -avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di alcune unità immobiliari- e la condanna delle medesime a pagare in suo favore il doppio della caparra versata ai sensi dell'art. 1385 c.c. 2.Nel contraddittorio con le convenute, che eccepirono la non imputabilità a sé delle condizioni che avevano impedito la stipula del contratto definitivo, da attribuirsi ai ritardi nella definizione da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del programma integrato di interventi, il Tribunale adito, ritenuto che, entro il termine stabilito per la stipula del contratto definitivo, lq società Rokoill4itair: non avevdrDrovveduto ) ad acquisire la proprietà dei beni da trasferire né ad effettuare la bonifica degli stessi né ad acquisire il programma integrato di interventi, accolse la domanda e condannò le convenute in solido a pagare la somma di C 400.000 ai sensi dell'art. 1385 c.c.

3. A seguito di appello delle soccombenti la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 17/6/2019, ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado valorizzando il termine essenziale, previsto dal contratto preliminare, di trenta giorni dall'approvazione definitiva del [OSCURATO:PERSONA] di Intervento e comunque non oltre il 31/12/2010, con l'avvertenza che, nel caso in cui anche una sola delle condizioni non si fosse verificata nel termine fissato, il contratto preliminare avrebbe dovuto intendersi risolto.

A seguito del mancato avveramento di quelle condizioni e della mancata manifestata volontà da parte delle venditrici di concludere, in ogni caso, il contratto definitivo, la Corte d'Appello ha confermato la legittimità del recesso, il diritto della originaria attrice a vedersi riconosciuto il doppio della caparra ed ha soltanto modificato la ripartizione, tra le originarie convenute, della somma dovuta a titolo di restituzione del doppio della caparra, compensando per un terzo le spese del grado.

Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] srl hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Nessuno ha svolto attività difensiva per resistere al ricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni richieste dall'art. 380 bis c.p.c.

Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - grave violazione dell'art. 1385, secondo co. c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e in evidente contrasto con la giurisprudenza di legittimità - le ricorrenti assumono che la Corte di merito avrebbe illegittimamente ritenuto il termine per la stipula del contratto definitivo quale "essenziale" e dunque rilevante ai fini della risoluzione del contratto, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che richiede- ai fini della valutazione del termine come essenziale - un accertamento inequivoco in tal senso della volontà delle parti che, nel caso in esame, sarebbe del tutto mancato (Cass., n. 3645 del 2007).

In secondo luogo la sentenza sarebbe da cassare nella parte in cui ha riconosciuto dovuto il pagamento del doppio della caparra confirmatoria limitandosi ad allegare l'inadempimento ma omettendo di verificare la non scarsa importanza dell'inadempimento stesso prevista dall'art. 1455 c.c

2. Con il secondo motivo di ricorso - ancora in relazione al thema decidendum quale sopra prospettato, ulteriore violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per motivazione apparente e perplessa (incomprensibile) quali formali ipotesi di difetto motivazionale, censurabile come violazione di legge in virtù della sentenza delle SSUU di codesta Corte n. 8053/2014-i ricorrenti lamentano che la sentenza, sul punto in cui ha ritenuto il termine previsto dalle parti quale "essenziale", non avrebbe motivato in modo adeguato con ciò dando vita, per l'appunto, a motivazione apparente. 1 -2 D ricorso è da rigettare.

La sentenza impugnata ha soddisfatto le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte per definire "essenziale" il termine previsto dalle parti nel contratto preliminare.

Infatti la Corte d'Appello (p. 5) ha dato conto non solo della espressa qualificazione del termine quale "essenziale" da parte dei contraenti ma ha altresì specificato che, sempre in base al contratto, nel caso in cui anche una sola delle condizioni non si fosse verificata nel termine fissato, il contratto avrebbe dovuto intendersi risolto.

Quindi, nel caso di specie, il giudice del merito ha accertato che la volontà delle parti fosse proprio nel senso di ritenere che il termine svolgesse un ruolo essenziale nella logica del contratto, non solo valorizzando le espressioni letterali utilizzate dalle parti ma anche facendo espresso riferimento alla natura e alla funzione del contratto.

La Corte territoriale ha infatti, da un lato, evidenziato che le parti avevano, in sede di redazione del contratto preliminare, previsto che il contratto definitivo dovesse essere concluso "entro il termine essenziale di trenta giorni dall'approvazione definitiva del P.I.I. (programma integrativo di intervento), e comunque non oltre il 31.12.2010" e, dall'altro precisato - al fine di eliminare ogni dubbio sulla rilevanza dell'avveramento delle condizioni previste in contratto- che "nel caso in cui anche una sola delle condizioni di cui al precedente punto 5 non dovesse verificarsi nel termine fissato" il contratto avrebbe dovuto intendersi risolto.

Questo accertamento non è sindacabile in sede di legittimità, se, come evidenziato, sorretto da adeguata e logica motivazione, essendo, in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale, rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di apprezzare inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine (Cass., 2, n. 3645 del 16/2/2007; Cass., 2, n. 21587 del 15/10/2007).

L'accertamento di merito compiuto dalla impugnata sentenza è, pertanto, insindacabile, e quanto affermato dall'impugnata sentenza è, in ogni caso, del tutto conforme al richiamato indirizzo giurisprudenziale con la conseguente inammissibilità del motivo ex art.360 bis c.p.c.

Del pari inammissibile è la censura relativa alla pretesa omessa valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, che deve ritenersi implicita nel rilevato accertamento dell'essenzialità del termine.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce motivazione apparente sulle stesse circostanze, è, invece, infondato.

Come riferito nella esposizione in fatto la Corte d'Appello ha motivato in modo del tutto esaustivo sulle ragioni per le quali ha ritenuto che il termine dedotto in contratto dovesse intendersi "essenziale" ai fini della utilità complessiva dell'affare sicchè non vi è spazio alcuno per prospettare l'apparenza di motivazione.

Si ricorda che, in ragione della sentenza SS.UU. n. 8053/2014, sono denunciabili in Cassazione quelle anomalie motivazionali che si esauriscono nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto grafico", nella motivazione "apparente", nel "contrasto tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Nessuna delle figure di anomalia motivazionale suscettibili di acquisir valenza alla stregua della pronuncia SS.UU. n. 8053/2014, può scorgersi in ordine alle motivazioni cui la Corte di merito ha ancorato il suo dictum.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese per la mancata costituzione di parte resistente.

Si dà, invece, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, di una somma, a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La CorteCorte rigetta il ricorso.

NullaApese.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso 28464/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e STUDIO Ar.Co. LARIANO s.r.I., ciascuna in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dall'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo in Roma, via Leone IV n. 99, pec. [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti - contro E [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - intimata - avverso la sentenza n. 2656/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.La società E [OSCURATO:PERSONA] srl convenne davanti al Tribunale di Milano le società [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] per sentir pronunciare l'accertamento della legittimità del proprio recesso dal contratto preliminare stipulato con le convenute -avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di alcune unità immobiliari- e la condanna delle medesime a pagare in suo favore il doppio della caparra versata ai sensi dell'art. 1385 c.c. 2.Nel contraddittorio con le convenute, che eccepirono la non imputabilità a sé delle condizioni che avevano impedito la stipula del contratto definitivo, da attribuirsi ai ritardi nella definizione da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del programma integrato di interventi, il Tribunale adito, ritenuto che, entro il termine stabilito per la stipula del contratto definitivo, lq società Rokoill4itair: non avevdrDrovveduto ) ad acquisire la proprietà dei beni da trasferire né ad effettuare la bonifica degli stessi né ad acquisire il programma integrato di interventi, accolse la domanda e condannò le convenute in solido a pagare la somma di C 400.000 ai sensi dell'art. 1385 c.c. 3. A seguito di appello delle soccombenti la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 17/6/2019, ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado valorizzando il termine essenziale, previsto dal contratto preliminare, di trenta giorni dall'approvazione definitiva del [OSCURATO:PERSONA] di Intervento e comunque non oltre il 31/12/2010, con l'avvertenza che, nel caso in cui anche una sola delle condizioni non si fosse verificata nel termine fissato, il contratto preliminare avrebbe dovuto intendersi risolto. A seguito del mancato avveramento di quelle condizioni e della mancata manifestata volontà da parte delle venditrici di concludere, in ogni caso, il contratto definitivo, la Corte d'Appello ha confermato la legittimità del recesso, il diritto della originaria attrice a vedersi riconosciuto il doppio della caparra ed ha soltanto modificato la ripartizione, tra le originarie convenute, della somma dovuta a titolo di restituzione del doppio della caparra, compensando per un terzo le spese del grado. Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] srl hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Nessuno ha svolto attività difensiva per resistere al ricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni richieste dall'art. 380 bis c.p.c. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - grave violazione dell'art. 1385, secondo co. c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e in evidente contrasto con la giurisprudenza di legittimità - le ricorrenti assumono che la Corte di merito avrebbe illegittimamente ritenuto il termine per la stipula del contratto definitivo quale "essenziale" e dunque rilevante ai fini della risoluzione del contratto, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che richiede- ai fini della valutazione del termine come essenziale - un accertamento inequivoco in tal senso della volontà delle parti che, nel caso in esame, sarebbe del tutto mancato (Cass., n. 3645 del 2007). In secondo luogo la sentenza sarebbe da cassare nella parte in cui ha riconosciuto dovuto il pagamento del doppio della caparra confirmatoria limitandosi ad allegare l'inadempimento ma omettendo di verificare la non scarsa importanza dell'inadempimento stesso prevista dall'art. 1455 c.c 2. Con il secondo motivo di ricorso - ancora in relazione al thema decidendum quale sopra prospettato, ulteriore violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per motivazione apparente e perplessa (incomprensibile) quali formali ipotesi di difetto motivazionale, censurabile come violazione di legge in virtù della sentenza delle SSUU di codesta Corte n. 8053/2014-i ricorrenti lamentano che la sentenza, sul punto in cui ha ritenuto il termine previsto dalle parti quale "essenziale", non avrebbe motivato in modo adeguato con ciò dando vita, per l'appunto, a motivazione apparente. 1 -2 D ricorso è da rigettare. La sentenza impugnata ha soddisfatto le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte per definire "essenziale" il termine previsto dalle parti nel contratto preliminare. Infatti la Corte d'Appello (p. 5) ha dato conto non solo della espressa qualificazione del termine quale "essenziale" da parte dei contraenti ma ha altresì specificato che, sempre in base al contratto, nel caso in cui anche una sola delle condizioni non si fosse verificata nel termine fissato, il contratto avrebbe dovuto intendersi risolto. Quindi, nel caso di specie, il giudice del merito ha accertato che la volontà delle parti fosse proprio nel senso di ritenere che il termine svolgesse un ruolo essenziale nella logica del contratto, non solo valorizzando le espressioni letterali utilizzate dalle parti ma anche facendo espresso riferimento alla natura e alla funzione del contratto. La Corte territoriale ha infatti, da un lato, evidenziato che le parti avevano, in sede di redazione del contratto preliminare, previsto che il contratto definitivo dovesse essere concluso "entro il termine essenziale di trenta giorni dall'approvazione definitiva del P.I.I. (programma integrativo di intervento), e comunque non oltre il 31.12.2010" e, dall'altro precisato - al fine di eliminare ogni dubbio sulla rilevanza dell'avveramento delle condizioni previste in contratto- che "nel caso in cui anche una sola delle condizioni di cui al precedente punto 5 non dovesse verificarsi nel termine fissato" il contratto avrebbe dovuto intendersi risolto. Questo accertamento non è sindacabile in sede di legittimità, se, come evidenziato, sorretto da adeguata e logica motivazione, essendo, in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale, rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di apprezzare inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine (Cass., 2, n. 3645 del 16/2/2007; Cass., 2, n. 21587 del 15/10/2007). L'accertamento di merito compiuto dalla impugnata sentenza è, pertanto, insindacabile, e quanto affermato dall'impugnata sentenza è, in ogni caso, del tutto conforme al richiamato indirizzo giurisprudenziale con la conseguente inammissibilità del motivo ex art.360 bis c.p.c. Del pari inammissibile è la censura relativa alla pretesa omessa valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, che deve ritenersi implicita nel rilevato accertamento dell'essenzialità del termine. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce motivazione apparente sulle stesse circostanze, è, invece, infondato. Come riferito nella esposizione in fatto la Corte d'Appello ha motivato in modo del tutto esaustivo sulle ragioni per le quali ha ritenuto che il termine dedotto in contratto dovesse intendersi "essenziale" ai fini della utilità complessiva dell'affare sicchè non vi è spazio alcuno per prospettare l'apparenza di motivazione. Si ricorda che, in ragione della sentenza SS.UU. n. 8053/2014, sono denunciabili in Cassazione quelle anomalie motivazionali che si esauriscono nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto grafico", nella motivazione "apparente", nel "contrasto tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Nessuna delle figure di anomalia motivazionale suscettibili di acquisir valenza alla stregua della pronuncia SS.UU. n. 8053/2014, può scorgersi in ordine alle motivazioni cui la Corte di merito ha ancorato il suo dictum. 3. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere sulle spese per la mancata costituzione di parte resistente. Si dà, invece, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, di una somma, a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La CorteCorte rigetta il ricorso. NullaApese. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di C
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