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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 12905/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sete le cohclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ott 1t e c_01/10 [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 15 luglio 2021 il Tribunale di Caltanissetta - costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - ha parzialmente riformato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il titolo cautelare rappresentato dalla ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta in data 24 giugno 2021, annullandola limitatamente al capo i) della contestazione -relativa al delitto di cui all'art. 73 commi 1, 4 e 6 dPR n.309 del 1990- e confermandola nel resto.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] risulta provvisoriamente contestato, al capo a), il delitto di partecipazione alla associazione mafiosa denominata cosa nostra (dall'ottobre 2020 con contestazione aperta) ed in particolare alla articolazione territoriale della famiglia mafiosa di Caltanissetta, con condotte plurime (gestione delle attività estorsive e del traffico di sostanze stupefacenti, raccolta del denaro provento delle attività illecite e materiale versamento delle somme destinate al mantenimento dei detenuti).

Risulta altresì provvisoriamente contestato, al capo h), il delitto di partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti (art. 74 commi 1,2,3 e 4 dPR n.309 del 1990) aggravata ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen., fino al maggio 2021.

2. Ad avviso del Tribunale (che richiama espressamente i contenuti del titolo originario) le critiche mosse in sede di riesame all'ordinanza cautelare sono prive di fondamento, ad eccezione di quelle afferenti il capo i) della imputazione, su cui il Tribunale reputa deficitario il quadro indiziario, non essendo stata la specifica attività di cessione posta in essere dallo [OSCURATO:PERSONA] ma da altri. 2.1 II Tribunale ripercorre i contenuti delle fonti di prova acquisite, tese a rappresentare l'esistenza del sodalizio mafioso - radicato, quale articolazione periferica, nell'area tradizionale di competenza di cosa nostra - ed il ruolo direttivo svolto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo, dopo la scarcerazione avvenuta nel 2011, aveva assunto un ruolo di primo piano, grazie al vuoto di potere determinato dalle carcerazioni e dalle collaborazioni con la giustizia di molti esponenti di spicco; le indagini, svolte a partire dall'ottobre 2020, a seguito della notifica dell'avviso della conclusione delle stesse in relazione a diverso procedimento penale, consentivano di identificare come suoi stretti collaboratori, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (co-imputati) e l'odierno ricorrente.2.2 Gli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche, ampiamente riportati nell'ordinanza impugnata, vengono ritenuti altamente indicativi della riconducibilità al gruppo di alcune condotte contestate, anche per il disvelamento delle strategie adottate per tentare di evitare di essere intercettati (quali il mancato uso di telefoni cellulari e la ritualità degli incontri di persona in aperta campagna) e per la estrema chiarezza dei contenuti dichiarativi e la certa riferibilità ai soggetti indagati delle affermazioni captate.

In sintesi, il ruolo svolto dallo [OSCURATO:PERSONA], seppur marginale, e la sua intraneità al sodalizio vengono desunti -oltre da quanto emerso nel diverso procedimento penale 198/20121 riguardante il narcotraffico-, in particolare, dalla sua partecipazione alle conversazioni durante le quali il [OSCURATO:PERSONA] lamentava il mancato incasso dei soldi delle estorsioni e precisava come una parte della "cassa comune" andava destinata al sovvenzionamento di alcuni sodali carcerati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri).

Di particolare rilievo è, inoltre, la partecipazione al summit organizzato il 4 marzo 2021, tenutosi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], durante il quale il [OSCURATO:PERSONA] ordinava di dare il massimo impulso alle attività estorsive e allo spaccio di droga in modo da accumulare più denaro possibile che sarebbe risultato necessario in vista della prevedibile carcerazione. [OSCURATO:PERSONA], in tale occasione, oltre a manifestare, insieme agli altri, piena adesione al programma criminoso del sodalizio, suggeriva anche di incrementare i soggetti che materialmente avrebbero proceduto alla cessione degli stupefacenti, dimostrando di avere la capacità di reperirli, e mettendosi a disposizione anche per un breve viaggio a Napoli con il Puzzanghera (v. intercettazione del 6 marzo 2021). 2.3 Ritenuta la tendenziale coincidenza della compagine soggettiva delle due associazioni, il Tribunale afferma l'evidente destinazione dei proventi del narcotraffico al finanziamento dell'associazione mafiosa, quale uno dei principali canali di sostentamento economico del gruppo e la consapevolezza di questa inerenza da parte di tutti i sodali.

Vengono ritenute sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod.proc.pen., peraltro oggetto di presunzione relativa ex lege, data la recente operatività, la pericolosità e il dinamismo del contesto associativo di stampo mafioso e dell'associazione dedita al narcotraffico oggetto di ricostruzione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore — [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di ricorso.2.1 Si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 273, 274 e 275 num. 3 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale ha fornito una motivazione inadeguata e generica nel delineare la partecipazione dell'indagato al sodalizio, essendo stato - il corrispondente apparato argomentativo - orientato verso la dimostrazione della sussistenza dell'organizzazione, ma non verso l'accertamento della partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro - come si da atto nel provvedimento- non è mai stato raggiunto da indizi circa la sottoposizione a rituale affiliazione e la commissione di specifici reati-fine.

A dimostrazione dell'estraneità del ricorrente dalla predetta consorteria militano, afferma la difesa, molteplici elementi quali la assenza di un rapporto di interazione con i presunti vertici (lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in una intercettazione, chiedeva al Meli di fornire il proprio numero al [OSCURATO:PERSONA]) e la inesistenza di un rapporto pregresso con gli stessi, se non a livello di semplice conoscenza.

Si rileva, altresì, la discrasia per cui al ricorrente, come emerso in diverso procedimento, per ben nove anni non è stata attribuita alcuna condotta criminosa, mentre il [OSCURATO:PERSONA], nel medesimo lasso di tempo (fin dal 2011), aveva già ripreso a delinquere.

Si rileva inoltre che non emerge alcun fatto illecito addebitabile al ricorrente nell'arco temporale che va dall'incontro tenutosi il 4 marzo 2021 fino al giorno della carcerazione - quattro mesi dopo -, per cui non può ritenersi realizzato il reato di cui all'art. 74 Dpr 309/90 che avrebbe richiesto la dimostrazione concreta della sussistenza di un accordo criminoso, ma anche di una struttura organizzativa a tal fine preposta.

In assenza di qualsivoglia reato-fine, la conversazione intercettata il 4 marzo 2021 risulterebbe inidonea financo per costituire quel minimo richiesto per la punibilità del tentativo ex art. 56 cod. pen. .

La mancanza di motivazione ha investito, in ultimo, il tema delle esigenze cautelari in quanto non si è tenuto conto delle modifiche intervenute ad opera della legge 47 del 2015 che, all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., richiede la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione, non desumibile in via esclusiva dalla gravità astratta del titolo di reato.

Le medesime censure vengono dedotte in relazione al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio e alla scelta della misura cautelare, in quanto, anche su tale aspetto, la motivazione si limita a richiamare, per relationem, quella del provvedimento originario, non valutando in modo autonomo e non tenendo conto del fatto che il ricorrente non ha posto in essere alcuna condotta volta a pregiudicare l'integrità o la genuinità della prova.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

2. Due gli aspetti oggetto di contestazione da parte del ricorrente, sul tema della gravità indiziaria.

Si ritiene insufficiente, da un lato, la ricognizione della condotta partecipativa alla associazione di stampo mafioso, dall'altro non perfezionata la operatività concreta della associazione finalizzata al narcotraffico. 2.1 Prima di esaminare le doglianze, va brevemente richiamato l'assetto normativo e giurisprudenziale sul tema della verifica del giudizio di gravità indiziaria.

Quanto al tipo di valutazione richiesta in sede di emissione o conferma del titolo cautelare, va ricordato che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi. .di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti.

In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. .

La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 2.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni);b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez.

IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). 2.3 Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez.

I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») .

Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 2.4 Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione.

Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez.

U ric.

Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. .

3. Il Tribunale, quanto alla individuazione degli indici rivelatori della condotta partecipativa alla associazione di stampo mafioso comandata dal [OSCURATO:PERSONA], ha ragionevolmente interpretato le risultanze di fatto. 3.1 Il ricorrente non contesta la natura mafiosa del sodalizio comandato dal [OSCURATO:PERSONA], asseverata dal Tribunale con ampiezza di argomenti (pag. 8 e ss. della ordinanza impugnata).

Quanto alla ricostruzione indiziaria della condotta partecipativa dello [OSCURATO:PERSONA], risultano corrette le inferenze logiche espresse nella decisione.

Ciò perché, per consolidata massima di esperienza, la presenza di un soggetto - come nel caso dello [OSCURATO:PERSONA] - a momenti significativi della dinamica associativa, come colloqui in cui si pianifica l'attività di spaccio (riunione del 4 marzo 2021) o in cui si discute delle rimesse economiche in favore di persone detenute, con riferimenti alla difficoltà di riscuotere i ratei delle estorsioni in corso (conversazione del 31 marzo 2021), va ritenuta indicatore logico della sussistenza della affectio societatis, non essendo altrimenti comprensibile l'affidamento posto dagli altri sodali nella riservatezza dell'ascoltatore.

La prova dell'inserimento stabile nel contesto associativo può infatti essere desunta da fatti diversi dalla consumazione di reati-scopo, così come da condotte diverse da un formale rito di affiliazione, ragionevolmente indicativi del fenomeno della concreta e duratura messa a disposizione del soggetto in favore del sodalizio (da ultimo, Sez.

U n. 36958 del 27.5.2021, rv 281889). 3.2 Anche in riferimento alla partecipazione al sodalizio finalizzato alla cessione di sostanze stupefacenti il ricorso è infondato.

La principale critica difensiva, consistente nella impossibilità di ritenere - in questo caso - esistente la stessa associazione, essendosi al più trattato di 'mere intenzioni' (manifestate anche dallo [OSCURATO:PERSONA] nella riunione del 4 marzo 2021) non seguite da una concreta attvazione dei singoli, sono infondate.Trasmessa copia ex art. 73 n, 1 ter L. 8446 ti.

Roma. lì ffoHRE Ciò perché da un lato il Tribunale ha congruamente motivato sul fatto che una attivazione, pur iniziale, vi è stata (gli accordi prevedevano una rendicontazione periodica delle attività di spaccio, come emerge proprio da un colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e il ricorrente è stato attivo per più di tre mesi, essendo stato tratto in arresto il 26 giugno del 2021; vi è ampia traccia dell'acquisto realizzato, subito dopo l'incontro del 4 marzo 2021, dal Meli), dall'altro è pacifico che ai fini previsti dall'art.74 dPR n.309/1990 la struttura organizzativa ben può essere anche rudimentale, fermo restando che nel caso in esame si è riscontrata una precisa attribuzione di compiti (v. da ultimo Sez.

II n. 19146 del 20.2.2019, rv 275583) e una concreta capacità dei singoli di realizzare gli scopi del gruppo. 3.3 La doglianza relativa alla ricorrenza delle esigenze cautelari va dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza.

A fronte della presunzione relativa ex lege di sussistenza dei pericula libertatis (in rapporto alla ritenuta gravità indiziaria per la partecipazione alla associazione di stampo mafioso) non risultano prospettate specifiche circostanze di fatto tali da realizzare un contrasto concreto con la presunzione legale.

La motivazione espressa nella decisione impugnata risulta, pertanto, del tutto congrua ed immune da vizi in diritto. 3.4 Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sete le cohclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ott 1t e c_01/10 [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 15 luglio 2021 il Tribunale di Caltanissetta - costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - ha parzialmente riformato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il titolo cautelare rappresentato dalla ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta in data 24 giugno 2021, annullandola limitatamente al capo i) della contestazione -relativa al delitto di cui all'art. 73 commi 1, 4 e 6 dPR n.309 del 1990- e confermandola nel resto. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] risulta provvisoriamente contestato, al capo a), il delitto di partecipazione alla associazione mafiosa denominata cosa nostra (dall'ottobre 2020 con contestazione aperta) ed in particolare alla articolazione territoriale della famiglia mafiosa di Caltanissetta, con condotte plurime (gestione delle attività estorsive e del traffico di sostanze stupefacenti, raccolta del denaro provento delle attività illecite e materiale versamento delle somme destinate al mantenimento dei detenuti). Risulta altresì provvisoriamente contestato, al capo h), il delitto di partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti (art. 74 commi 1,2,3 e 4 dPR n.309 del 1990) aggravata ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen., fino al maggio 2021. 2. Ad avviso del Tribunale (che richiama espressamente i contenuti del titolo originario) le critiche mosse in sede di riesame all'ordinanza cautelare sono prive di fondamento, ad eccezione di quelle afferenti il capo i) della imputazione, su cui il Tribunale reputa deficitario il quadro indiziario, non essendo stata la specifica attività di cessione posta in essere dallo [OSCURATO:PERSONA] ma da altri. 2.1 II Tribunale ripercorre i contenuti delle fonti di prova acquisite, tese a rappresentare l'esistenza del sodalizio mafioso - radicato, quale articolazione periferica, nell'area tradizionale di competenza di cosa nostra - ed il ruolo direttivo svolto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, dopo la scarcerazione avvenuta nel 2011, aveva assunto un ruolo di primo piano, grazie al vuoto di potere determinato dalle carcerazioni e dalle collaborazioni con la giustizia di molti esponenti di spicco; le indagini, svolte a partire dall'ottobre 2020, a seguito della notifica dell'avviso della conclusione delle stesse in relazione a diverso procedimento penale, consentivano di identificare come suoi stretti collaboratori, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (co-imputati) e l'odierno ricorrente.2.2 Gli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche, ampiamente riportati nell'ordinanza impugnata, vengono ritenuti altamente indicativi della riconducibilità al gruppo di alcune condotte contestate, anche per il disvelamento delle strategie adottate per tentare di evitare di essere intercettati (quali il mancato uso di telefoni cellulari e la ritualità degli incontri di persona in aperta campagna) e per la estrema chiarezza dei contenuti dichiarativi e la certa riferibilità ai soggetti indagati delle affermazioni captate. In sintesi, il ruolo svolto dallo [OSCURATO:PERSONA], seppur marginale, e la sua intraneità al sodalizio vengono desunti -oltre da quanto emerso nel diverso procedimento penale 198/20121 riguardante il narcotraffico-, in particolare, dalla sua partecipazione alle conversazioni durante le quali il [OSCURATO:PERSONA] lamentava il mancato incasso dei soldi delle estorsioni e precisava come una parte della "cassa comune" andava destinata al sovvenzionamento di alcuni sodali carcerati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri). Di particolare rilievo è, inoltre, la partecipazione al summit organizzato il 4 marzo 2021, tenutosi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], durante il quale il [OSCURATO:PERSONA] ordinava di dare il massimo impulso alle attività estorsive e allo spaccio di droga in modo da accumulare più denaro possibile che sarebbe risultato necessario in vista della prevedibile carcerazione. [OSCURATO:PERSONA], in tale occasione, oltre a manifestare, insieme agli altri, piena adesione al programma criminoso del sodalizio, suggeriva anche di incrementare i soggetti che materialmente avrebbero proceduto alla cessione degli stupefacenti, dimostrando di avere la capacità di reperirli, e mettendosi a disposizione anche per un breve viaggio a Napoli con il Puzzanghera (v. intercettazione del 6 marzo 2021). 2.3 Ritenuta la tendenziale coincidenza della compagine soggettiva delle due associazioni, il Tribunale afferma l'evidente destinazione dei proventi del narcotraffico al finanziamento dell'associazione mafiosa, quale uno dei principali canali di sostentamento economico del gruppo e la consapevolezza di questa inerenza da parte di tutti i sodali. Vengono ritenute sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod.proc.pen., peraltro oggetto di presunzione relativa ex lege, data la recente operatività, la pericolosità e il dinamismo del contesto associativo di stampo mafioso e dell'associazione dedita al narcotraffico oggetto di ricostruzione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore — [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di ricorso.2.1 Si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 273, 274 e 275 num. 3 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale ha fornito una motivazione inadeguata e generica nel delineare la partecipazione dell'indagato al sodalizio, essendo stato - il corrispondente apparato argomentativo - orientato verso la dimostrazione della sussistenza dell'organizzazione, ma non verso l'accertamento della partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro - come si da atto nel provvedimento- non è mai stato raggiunto da indizi circa la sottoposizione a rituale affiliazione e la commissione di specifici reati-fine. A dimostrazione dell'estraneità del ricorrente dalla predetta consorteria militano, afferma la difesa, molteplici elementi quali la assenza di un rapporto di interazione con i presunti vertici (lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in una intercettazione, chiedeva al Meli di fornire il proprio numero al [OSCURATO:PERSONA]) e la inesistenza di un rapporto pregresso con gli stessi, se non a livello di semplice conoscenza. Si rileva, altresì, la discrasia per cui al ricorrente, come emerso in diverso procedimento, per ben nove anni non è stata attribuita alcuna condotta criminosa, mentre il [OSCURATO:PERSONA], nel medesimo lasso di tempo (fin dal 2011), aveva già ripreso a delinquere. Si rileva inoltre che non emerge alcun fatto illecito addebitabile al ricorrente nell'arco temporale che va dall'incontro tenutosi il 4 marzo 2021 fino al giorno della carcerazione - quattro mesi dopo -, per cui non può ritenersi realizzato il reato di cui all'art. 74 Dpr 309/90 che avrebbe richiesto la dimostrazione concreta della sussistenza di un accordo criminoso, ma anche di una struttura organizzativa a tal fine preposta. In assenza di qualsivoglia reato-fine, la conversazione intercettata il 4 marzo 2021 risulterebbe inidonea financo per costituire quel minimo richiesto per la punibilità del tentativo ex art. 56 cod. pen. . La mancanza di motivazione ha investito, in ultimo, il tema delle esigenze cautelari in quanto non si è tenuto conto delle modifiche intervenute ad opera della legge 47 del 2015 che, all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., richiede la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione, non desumibile in via esclusiva dalla gravità astratta del titolo di reato. Le medesime censure vengono dedotte in relazione al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio e alla scelta della misura cautelare, in quanto, anche su tale aspetto, la motivazione si limita a richiamare, per relationem, quella del provvedimento originario, non valutando in modo autonomo e non tenendo conto del fatto che il ricorrente non ha posto in essere alcuna condotta volta a pregiudicare l'integrità o la genuinità della prova.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Due gli aspetti oggetto di contestazione da parte del ricorrente, sul tema della gravità indiziaria. Si ritiene insufficiente, da un lato, la ricognizione della condotta partecipativa alla associazione di stampo mafioso, dall'altro non perfezionata la operatività concreta della associazione finalizzata al narcotraffico. 2.1 Prima di esaminare le doglianze, va brevemente richiamato l'assetto normativo e giurisprudenziale sul tema della verifica del giudizio di gravità indiziaria. Quanto al tipo di valutazione richiesta in sede di emissione o conferma del titolo cautelare, va ricordato che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi. .di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti. In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. . La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 2.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni);b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). 2.3 Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») . Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 2.4 Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. . 3. Il Tribunale, quanto alla individuazione degli indici rivelatori della condotta partecipativa alla associazione di stampo mafioso comandata dal [OSCURATO:PERSONA], ha ragionevolmente interpretato le risultanze di fatto. 3.1 Il ricorrente non contesta la natura mafiosa del sodalizio comandato dal [OSCURATO:PERSONA], asseverata dal Tribunale con ampiezza di argomenti (pag. 8 e ss. della ordinanza impugnata). Quanto alla ricostruzione indiziaria della condotta partecipativa dello [OSCURATO:PERSONA], risultano corrette le inferenze logiche espresse nella decisione. Ciò perché, per consolidata massima di esperienza, la presenza di un soggetto - come nel caso dello [OSCURATO:PERSONA] - a momenti significativi della dinamica associativa, come colloqui in cui si pianifica l'attività di spaccio (riunione del 4 marzo 2021) o in cui si discute delle rimesse economiche in favore di persone detenute, con riferimenti alla difficoltà di riscuotere i ratei delle estorsioni in corso (conversazione del 31 marzo 2021), va ritenuta indicatore logico della sussistenza della affectio societatis, non essendo altrimenti comprensibile l'affidamento posto dagli altri sodali nella riservatezza dell'ascoltatore. La prova dell'inserimento stabile nel contesto associativo può infatti essere desunta da fatti diversi dalla consumazione di reati-scopo, così come da condotte diverse da un formale rito di affiliazione, ragionevolmente indicativi del fenomeno della concreta e duratura messa a disposizione del soggetto in favore del sodalizio (da ultimo, Sez. U n. 36958 del 27.5.2021, rv 281889). 3.2 Anche in riferimento alla partecipazione al sodalizio finalizzato alla cessione di sostanze stupefacenti il ricorso è infondato. La principale critica difensiva, consistente nella impossibilità di ritenere - in questo caso - esistente la stessa associazione, essendosi al più trattato di 'mere intenzioni' (manifestate anche dallo [OSCURATO:PERSONA] nella riunione del 4 marzo 2021) non seguite da una concreta attvazione dei singoli, sono infondate.Trasmessa copia ex art. 73 n, 1 ter L. 8446 ti. Roma. lì ffoHRE Ciò perché da un lato il Tribunale ha congruamente motivato sul fatto che una attivazione, pur iniziale, vi è stata (gli accordi prevedevano una rendicontazione periodica delle attività di spaccio, come emerge proprio da un colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e il ricorrente è stato attivo per più di tre mesi, essendo stato tratto in arresto il 26 giugno del 2021; vi è ampia traccia dell'acquisto realizzato, subito dopo l'incontro del 4 marzo 2021, dal Meli), dall'altro è pacifico che ai fini previsti dall'art.74 dPR n.309/1990 la struttura organizzativa ben può essere anche rudimentale, fermo restando che nel caso in esame si è riscontrata una precisa attribuzione di compiti (v. da ultimo Sez. II n. 19146 del 20.2.2019, rv 275583) e una concreta capacità dei singoli di realizzare gli scopi del gruppo. 3.3 La doglianza relativa alla ricorrenza delle esigenze cautelari va dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza. A fronte della presunzione relativa ex lege di sussistenza dei pericula libertatis (in rapporto alla ritenuta gravità indiziaria per la partecipazione alla associazione di stampo mafioso) non risultano prospettate specifiche circostanze di fatto tali da realizzare un contrasto concreto con la presunzione legale. La motivazione espressa nella decisione impugnata risulta, pertanto, del tutto congrua ed immune da vizi in diritto. 3.4 Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa
Sentenza Cassazione n. 12905/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris