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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 gennaio 1941

Cassazione n. 10984/2026

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SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1941avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso;lette le conclusioni, depositate in replica alla requisitoria della Procura generale indata 10 gennaio 2025 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato ulteriormente imotivi di ricorso, con richiesta di accoglimento degli stessi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza emessa il 14 marzo 2025,riformava parzialmente quella del Tribunale di Napoli, che aveva accertato laresponsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per plurimi delitti fallimentari, di bancarottafraudolenta documentale e patrimoniale, nonché impropria da falso in bilancio eda operazioni dolose, in relazione alle società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.Nello specifico, per quel che qui rileva a fronte dei motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] èstato ritenuto responsabile – quale presidente del Consiglio di amministrazione eamministratore delegato, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,oltre che quale dominus del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e coamministratore di fatto di tutte lesocietà facenti parte del gruppo - del delitto di bancarotta fraudolenta documentaleper il [OSCURATO:PERSONA] (capo A, seconda parte) e dei delitti di bancarottapatrimoniale distrattiva e documentale, nonché di operazioni dolose cagionanti ilfallimento per [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (capi C-D).2.

Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta didue motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondoquanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quantoal delitto di bancarotta documentale in relazione al [OSCURATO:PERSONA].Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata non abbia tenuto in contoquanto dedotto con i motivi di appello, vale a dire che la gran parte delladocumentazione contabile era disponibile, che la mancata stampa delle scritturecontabili dal 2007 al 2009 era dovuta a cause tecniche ed era conseguenza dellamorosità della fallita verso la software house, che il Ctu del Tribunale civile avevaescluso il giudizio di inattendibilità della contabilità e che la ricostruzione delpatrimonio e delle operazioni finanziarie era stata possibile.A fronte di tali motivi la Corte di appello avrebbe rilevato l’irregolare tenutadelle scritture con modalità extracontabili e la girocontazione fra i gruppi, senzaperò confrontarsi con le conclusioni del citato Ctu, riportate in ricorso e allegateallo stesso, dalle quali emergeva che la contabilità non era inattendibile e che l’usodel conto sintetico infragruppo non costituiva motivo sufficiente per ritenere lafalsità o l’inutilizzabilità dell’impianto contabile.Il travisamento per omissione di tali risultanze avrebbe determinato la Cortedi appello a ritenere sussistente il dolo specifico invece smentito, quanto afraudolenza, proprio dalle modalità di tenuta delle scritture contabili comericostruite dall’ausiliario in sede civile.Inoltre, la Corte di appello ha escluso la rilevanza dell’interventodell’amministrazione giudiziaria, conseguente alla misura di prevenzione, cheavrebbe determinato l’impossibilità di accesso di [OSCURATO:PERSONA] alle scritture contabili,come ritenuto in relazione al figlio del ricorrente dalla Corte di appello diCampobasso per altra società.4.

Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine ai capi C) e D) (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonchéoperazioni dolose cagionanti il fallimento) per [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quanto allaqualità di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA].A tal riguardo sia [OSCURATO:PERSONA] nell’interrogatorio, sia anche anche il curatore,escludevano la prova di attività gestorie da parte dell’imputato, risultando Romanoamministratore di diritto e non avendo, affermava l’imputato, la società mai svoltoindividuando gli atti gestori sintomatici della qualità di amministratore di fattodell’imputato rispetto alla fallita.5.

Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe, anche attraverso lamemoria di replica del difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato.2.

Il primo motivo è infondato.2.1 Deve osservarsi come la doglianza, nella parte in cui lamenta il difetto dimotivazione quanto al dolo, è inedita.A ben vedere, la sentenza di appello ricapitola il motivo di impugnazionecorrelato alla bancarotta documentale - oggetto della presente doglianza - al n.10 del fol. 24: in tale motivo, come riassunto, non vi è traccia di doglianza quantoal coefficiente soggettivo.Pertanto, deve rilevarsi come la doglianza relativa al dolo sia inedita e, quindi,non consentita perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivodi appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606,comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravameriportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovutocontestare specificamente con il ricorso, se incompleto o comunque non corretto.Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deveritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge,per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per laprima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto delladecisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione conriferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto diappello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto cheil giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimentoimpugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dallamancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementiidonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti allacognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato ilgiudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni dinatura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello,dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto dimotivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggettodi appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevanocostituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte diappello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso percassazione (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in sensoconforme, ex plurimis, v.

Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306;Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368).Per altro, anche l’analisi diretta dell’atto di appello, operata da questa Corte,conferma che non vi era una doglianza relativa al dolo, bensì solo unaassolutamente generica richiesta di assoluzione perché ‘il fatto non costituiscereato’, rivolta solo con il petitum alla Corte territoriale, ma in alcun modoargomentata: cosicché, anche a voler ritenere trattarsi di un motivo di censuraformulato con l’atto di appello, lo stesso era inammissibile in quanto generico.

Atal proposito basti richiamare quanto affermato dalle Sez.

U., n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, che in motivazione hannoprecisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anched'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevatadal giudice d'appello.

Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen.,infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado delprocesso, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizioconseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazionedelle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indaginipreliminari.2.2 Quanto alle ulteriori doglianze, inerenti al dedotto travisamento delcontenuto delle emergenze tratte dalle consulenze dell’ausiliario Sannino, va inprimo luogo evidenziato come la Corte di appello esplicitamente faccia riferimento- ai foll. 36-38 della motivazione - al contributo sia del curatore che del Ctu, conspecifico richiamo dei foll. 206 e 480 e ss. della relazione di tale ultimo esperto(atti allegati al presente ricorso).A ben vedere non si verte in tema di travisamento, in quanto la Corte diappello opera un confronto puntuale con tali emergenze, giungendo allaconclusione della irregolare tenuta delle scritture: ciò emergeva sia dalladeposizione e dagli accertamenti del curatore, sia anche da quelli del consulente:gli esperti palesavano come la modalità irregolare di tenuta fosse causa di unadifficoltà significativa nella individuazione dei creditori e del recupero delle partiteD’altro canto, correttamente la Corte di appello evidenzia come laricostruzione sia avvenuta attraverso le note integrative al bilancio, ma varicordato che il bilancio non è parte delle scritture contabili delle qualil’amministratore è obbligato alla regolare tenuta, ex art. 2214, primo e secondocomma, cod. civ., il bilancio non può essere annoverato fra le scritture e i libri dicui all’art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.

Infatti, il reato di bancarotta fraudolentadocumentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimonella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma di cui all'art. 216,comma primo, n. 2, L. fall. (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 –03; Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268503 – 01).E comunque la Corte di appello chiarisce che la modalità di gestione unitariadelle società del gruppo determinava una contabilità congiunta, che impedival’individuazione delle movimentazioni specifiche della fallita, con pregiudizio per laregolare tenuta delle scritture e in particolare del libro giornale (nello stesso senso,foll. 27 e s. della sentenza di primo grado).D’altro canto, a fronte della descritta e comprovata confusione nella tenutadelle scritture, corretto è il richiamo della Corte di appello ai principi consolidati inmateria.Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, infatti, l'interesse tutelatonon è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabilidella impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamenteutile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio edel movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui lescritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da partedegli organi fallimentari, siano stati ostacolati – come nel caso in esame - dadifficoltà superabili solo con particolare diligenza, nonché quando ladocumentazione possa essere ricostruita aliunde, poiché la necessità di acquisirei dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e dellealtre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno moltodifficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n.21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346 – 01; Sez. 5, n. 1925 del26/09/2018, dep. 16/01/2019, Cortinovis, Rv. 274455 – 01; Sez. 5, n. 45174 del22/05/2015, Faragona, Rv. 265682 – 01, fra le altre; conf. n. 24333 del 2005 Rv.232212 - 01, n. 21588 del 2010 Rv. 247965 – 01).Nel caso in esame la Corte di appello, quindi, rende conto senza manifesteillogicità della irregolare tenuta delle scritture contabili e della difficoltà nellaricostruzione dei movimenti, richiamando anche quanto affermato dal Sannino.D’altro canto, la stessa deduzione di travisamento risulta operata in modo nonconsentito, nel senso che il ricorrente allega stralci degli atti richiamati.

A talproposito, in modo condivisibile si è affermato che, qualora la prova omessa otravisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l’onere di riportarneintegralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero asintetizzarne il contenuto, giacché così facendo viene impedito al giudice dilegittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazionie, quindi, di valutare l’effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 4 n. 37982del 26 giugno 2008, Buzi, Rv 241023; Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016,Saccomanno, Rv. 269801).

E d’altro canto, con tali brani la Corte di merito si ègià confrontata in modo non manifestamente illogico, cosicché la doglianza sisostanzia in una non consentita richiesta di rilettura del materiale probatorio.Anche il parallelismo - proposto dal ricorrente - con la sentenza della Corte diappello di Campobasso, come anche il richiesto confronto con la tesi difensiva dellaconfusione documentale determinata dal sequestro di prevenzione eseguito dallaGuardia di finanza, risultano oggetto di una valutazione da parte della Corte diappello esente da vizi.[OSCURATO:PERSONA] partenopeo spiega per un verso come il disordine - che sarebbestato determinato dalla Guardia di finanza - non elide il dato della gestionedocumentale extracontabile e delle girocontazioni infragruppo, che in sédeterminavano l’irregolarità contabile ostativa alla necessaria ricostruzione per laprocedura concorsuale: tanto più che neanche le difese – annota la Corteterritoriale - attribuivano all’amministratore giudiziario condotte di inquinamentodei dati contabili.

In sostanza le modalità di sistematica annotazione extracontabileprescindono del tutto dalla eventuale confusione operata dai militari in occasionedell’esecuzione del sequestro.Anche rispetto alla invocata sentenza di della Corte di appello di Campobasso,che risulterebbe affermare che a [OSCURATO:PERSONA] fu inibita la disponibilità della società consede in Campobasso, senza manifeste illogicità la Corte di appello chiarisce chementre nel caso della decisione molisana si ipotizzava l’intervento manipolativo diterzi sulle scritture in conseguenza di un provvedimento interdittivo civile, nel casoin esame, diversamente, si verte in tema di sequestro penale con affidamentoanche della documentazione all’amministratore giudiziario, al quale la difesa nonimputa manipolazione alcuna delle scritture contabili.

L’argomentare del Collegiodi appello risulta, a ben vedere, non manifestamente illogico e il motivo è,pertanto, complessivamente infondato.3.

Il secondo motivo è complessivamente infondato.3.1 A ben vedere la Corte di appello chiarisce (foll. 14 e 43) che le quote diVernici [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. erano nella titolarità esclusiva di SO.FIN.IND S.p.a., holdingdella famiglia [OSCURATO:PERSONA] gestita dall’imputato.In sostanza la fallita risultava controllata dalla società di famiglia dell’imputatoe sussisteva il collegamento fra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stesso, in quanto emergeva cheil [OSCURATO:PERSONA] – società gestita da [OSCURATO:PERSONA] - aveva effettuato versamentiinfragruppo quali finanziamenti proprio in favore di [OSCURATO:PERSONA].Le condotte distrattive contestate risultavano quella relativa al versamento di170mila euro da [OSCURATO:PERSONA] a Co.Sed. senza alcuna giustificazione, in quanto alcunlavoro quest’ultima società aveva svolto per la ristrutturazione e l’ampliamento delcapannone - questa la ipotetica causale - non essendo mai stata ritirata laconcessione richiesta per i lavori.Altra condotta distrattiva riguardava direttamente il pagamento da parte diIplave a [OSCURATO:PERSONA] di 13mila euro, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] confessava aver ricevuto inrestituzione di finanziamenti effettuati in favore della fallita.La terza distrazione ammontava a euro 29.100,00 in favore di Se.Tecna.

S.r.l.per indurre tale ultima società a desistere dal ricorso di fallimento nei confronti diIplave.Emerge dalle sentenze di merito (cfr. foll. 21 e 43 della sentenza impugnata),che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato l’artefice dell’operazione che doveva portare alladelocalizzazione del pastificio [OSCURATO:PERSONA] nel capannone di [OSCURATO:PERSONA] e che Romanoera solo amministratore formale della società, della quale era dipendente, tantoche [OSCURATO:PERSONA] affermava che «faceva tutto quello che egli gli diceva di fare» (fol. 17della sentenza di primo grado): per la Corte di appello il dominus del gruppo eanche di [OSCURATO:PERSONA] era lo stesso imputato.La dichiarazione dell’imputato sul ruolo solo formale di Romano, privo di poterigestori in fatto, è stata ritenuta attendibile dalle sentenze di merito, comprovataanche dalle operazioni descritte, distrattive in danno di [OSCURATO:PERSONA] e poi diIplave (in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e della società Co.Sed S.r.l.).Inoltre, la sentenza di appello, a riprova della cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] nellevicende di [OSCURATO:PERSONA], cita, oltre alla regia dell’operazione inerente al capannone,anche la circostanza che l’imputato aveva pagato personalmente il debito neiconfronti di Se.Tecna per evitare il fallimento della società e che l’aveva finanziatasistematicamente nei momenti di difficoltà.A fronte di tale valutazione infondata è la censura difensiva, che contesta laqualità di amministratore di fatto dell’imputato per [OSCURATO:PERSONA].Quelle descritte sono certamente condotte sintomatiche e oltremodosignificative di un gestione di fatto da parte di [OSCURATO:PERSONA], che finanziava la fallita e leevitava il fallimento, condotte che si affiancano al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale dominusdel gruppo di famiglia, del quale faceva parte la stessa [OSCURATO:PERSONA], come anchedimostra il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel progetto – promosso da [OSCURATO:PERSONA] - dellanuova allocazione della [OSCURATO:PERSONA] nel capannone della fallita.A fronte di tali emergenze, ricostruite dalla Corte di appello senza vizi logici,deve osservarsi come i classici indici sintomatici dell’amministrazione di fatto nonsiano da ritenersi indispensabili per la relativa prova, vertendosi in indicazioniesemplificative offerta dalla giurisprudenza, che agli stessi correla la significativitàe continuità richieste dall’art. 2639 cod. civ.

Si tratta di poteri che – pur nondovendo coincidere con tutti quelli propri dell'organo di gestione – dimostrinoun'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale,cosicché la prova della posizione di amministratore di fatto si traducenell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggettocon funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva ocommerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, ifornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia essoaziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ( ex multis, Sez.5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540-01).Nel caso di specie le condotte distrattive vengono ad esistenza in una fasenella quale la società non era operativa, il che impone la necessità di commisurarela prova e il concetto di significatività e continuità dei poteri esercitati rispetto alcaso concreto, caratterizzato dalla assenza di una attività effettiva della [OSCURATO:PERSONA].

Insostanza la non operatività della fallita in sé non può determinare l’esclusione dellapotenziale sussistenza della qualità di amministratore di fatto.A ben vedere, l’inserimento dell’estraneo nella gestione dell’impresa richiedecontinuità quando i singoli atti compiuti non sono da soli sufficientementesignificativi, per cui tale requisito non è necessario nel caso di compimento, inassenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, di atti di assolutarilevanza per la vita dell’impresa, i quali, pertanto, possono giustificarsi soltantoin virtù dell’effettivo inserimento nella gestione.Ed infatti, è stato in modo condivisibile affermato che la prova della qualificadi amministratore di fatto può essere tratta anche dal conferimento di una procuragenerale ad negotia, quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suooggetto, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica dellaesistenza del potere di esercitare attività̀ gestoria in modo non episodico ooccasionale (Sez. 5, n. 2793 del 22/10/2014, Semeraro, Rv. 262630).

In sostanzala significatività dell’unico atto gestorio comprova la natura del potere di fattocontinuativo.Nel caso in esame, pertanto, corretto e non manifestamente illogico ritenereche pur non essendovi – e non rilevando - una prova dell’agire di [OSCURATO:PERSONA] nella faseproduttiva della società fallita, comunque costui abbia agito quale amministratoredi fatto in quanto dominus del gruppo, della [OSCURATO:PERSONA] e anche di SO.FIN.INDS.p.a. che deteneva le quote di [OSCURATO:PERSONA], finanziando la fallita – sotto le spoglie diun contratto preliminare di acquisto del capannone da parte di [OSCURATO:PERSONA],unico cespite attivo di [OSCURATO:PERSONA] - certamente con ingiustificato esborso per ilPastificio ma anche con un finanziamento in parte dirottato da [OSCURATO:PERSONA] a Co.SedS.r.l. per 170mila euro senza giustificazione, per altra parte versato a se stessoper 13mila euro (cfr. fol. 14 della sentenza impugnata), oltre ad essersi fattocarico, l’imputato, del pagamento preferenziale in favore del creditore Se.Tecnaper evitare che quest’ultima agisse per ottenere il fallimento.[OSCURATO:PERSONA], poi, ricorda la Corte di appello, finanziava la fallita sistematicamentenei momenti di difficoltà.Si tratta di condotte che in modo non manifestamente illogico risultanosintomatiche della amministrazione di fatto, da correlarsi alla circostanza che lafallita non svolgeva alcuna attività di produzione nell’arco temporale in esame, ilche esclude che la gestione di fatto dovesse essere correlata a profili di attivitàtipici di produzione, di gestione del personale, di contatti con i fornitori o i clienti,e così via.D’altro canto, in alcune pronunce di legittimità si evidenzia come la posizionedi amministratore di fatto non è sempre ricollegabile ad attività tipicamentegestionali.Ad esempio, la prova della posizione di amministratore di fatto di una societàoperante al di fuori dell'oggetto sociale, utilizzata, dall'insorgere del dissesto e finoalla dichiarazione di fallimento, come "schermo" per compiere condotte truffaldinefinalizzate al reperimento di risorse poi distratte, si traduce in quella del ruolo diideatore e organizzatore dell'indicato sistema fraudolento, atteso che non èipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organicoall'interno di un ente solo formalmente operante (Sez. 5,  n. 7824 del 30/11/2022, Rv. 284223).

Inoltre, nel caso di una società deprivata di una reale autonomia daoperazioni di trasformazione societaria e di cessione del principale ramo di aziendasenza corresponsione del prezzo, per avviare la stessa al fallimento, la prova dellaposizione di amministratore di fatto non può desumersi da elementi sintomatici diun inserimento organico all'interno dell'ente solo formalmente operante, ma puòevincersi dal compimento anche di una singola operazione distrattiva, quandoquesta sia ideata per attuare il predetto disegno fraudolento di dismissione dellafallita (Sez. 5,  n. 30197 del 01/06/2021,  Rv. 281867).Infine, Sez. 1 civ., 13/02/2015, n. 2952, Rv. 634700 – 01, ha affermato chela formale esistenza di un gruppo, con conseguente assetto giuridico predispostoper una direzione unitaria, e l'amministrazione di fatto di singole società del gruppostesso non sono situazioni incompatibili poiché, mentre la prima corrisponde aduna situazione di diritto nella quale la controllante svolge l'attività di direzionedella società controllata nel rispetto della relativa autonomia e delle regole chepresiedono al suo funzionamento, la seconda, invece, corrisponde ad unasituazione di fatto in cui i poteri di amministrazione sono esercitati direttamenteda chi sia privo di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita.Ne consegue che un soggetto, cui pure siano attribuiti poteri di direzione inquanto amministratore di una holding (o in quanto socio di una società di fatto chene svolge le funzioni), può, di fatto, esercitare poteri di amministrazione e, alcontempo, disattendendo l'autonomia della società controllata e riducendo irelativi amministratori a meri esecutori dei suoi ordini, comportarsi come se nefosse l'amministratore, pur utilizzando, formalmente, gli strumenti propri delladirezione unitaria, quali le direttive, sicché egli risponde delle condotte relativeall'amministrazione delle società controllate.[OSCURATO:PERSONA] penale questa Corte ha affermato un principio sostanzialmentesovrapponibile a quello affermato in [OSCURATO:PERSONA] civile: in tema di reati fallimentari, latitolarità della carica di amministratore della società capogruppo non implica di persé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, salvo chel'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si sostanzi in atti specificamentegestori di fasi o settori dell'attività di queste, limitandone l'autonomia e riducendogli amministratori a meri esecutori materiali delle direttive impartite (Sez. 5, n.36865 del 27/10/2020, Cimatti, Rv. 280107 – 01).Nel caso di specie, a fianco alle operazioni distrattive indicate e a quelle difinanziamento in favore della fallita – salva la distrazione successiva – il ruolo didominus della società capofila costituisce un elemento sintomatico ulteriore dellaamministrazione di fatto, che si affianca a quelli descritti, e palesa come l’azionedirettiva abbia visto [OSCURATO:PERSONA] sostituirsi di fatto all’amministratore di diritto,Romano, impegnato per la gestione [OSCURATO:PERSONA] solo nominalmente.Per altro, la denuncia di travisamento – sostenuta dalla allegazione solo diuno stralcio del verbale delle dichiarazioni del curatore Stravolini – non èconsentita perché aspecifica, per le ragioni esposte in ordine alla impossibilità perquesta Corte di operare una valutazione complessiva dell’atto asseritamentetravisato.Possono, pertanto, affermarsi i seguenti principi.3.2 Ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto ènecessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico delsoggetto con funzioni direttive che, in caso di società non più operativa, devonoessere commisurati non alla inesistente fase produttiva e commerciale, bensì allagestione del patrimonio, cosicché la prova può trarsi anche da uno o più atti cheper l’oggetto e per il tempo di esecuzione siano sintomatici della esistenza delpotere di fatto in modo non episodico o occasionale.

Il relativo accertamentocostituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità,ove sostenuta da congrua e logica motivazione.3.3 In tema di reati fallimentari, la titolarità della carica di amministratoredella società capogruppo, o della società di fatto che ne svolge le funzioni, nonimplica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate,salvo che l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si sostanzi in attispecificamente gestori di fasi o settori dell'attività di queste, limitandonel'autonomia e riducendo gli amministratori a meri esecutori materiali delle direttiveimpartite.3.4 Ne consegue l’infondatezza del motivo di ricorso.4.

Va pertanto rigettato il ricorso, con condanna alle spese processuali delricorrente.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10984/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSA PEZZULLO - Presidente - Sent. n. sez. 96/2026RENATA [OSCURATO:PERSONA] - 20/01/2026CARLA [OSCURATO:PERSONA] GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1941avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso;lette le conclusioni, depositate in replica alla requisitoria della Procura generale indata 10 gennaio 2025 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato ulteriormente imotivi di ricorso, con richiesta di accoglimento degli stessi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza emessa il 14 marzo 2025,riformava parzialmente quella del Tribunale di Napoli, che aveva accertato laresponsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per plurimi delitti fallimentari, di bancarottafraudolenta documentale e patrimoniale, nonché impropria da falso in bilancio eda operazioni dolose, in relazione alle società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.Nello specifico, per quel che qui rileva a fronte dei motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] èstato ritenuto responsabile – quale presidente del Consiglio di amministrazione eamministratore delegato, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,oltre che quale dominus del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e coamministratore di fatto di tutte lesocietà facenti parte del gruppo - del delitto di bancarotta fraudolenta documentaleper il [OSCURATO:PERSONA] (capo A, seconda parte) e dei delitti di bancarottapatrimoniale distrattiva e documentale, nonché di operazioni dolose cagionanti ilfallimento per [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (capi C-D).2.

Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta didue motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondoquanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quantoal delitto di bancarotta documentale in relazione al [OSCURATO:PERSONA].Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata non abbia tenuto in contoquanto dedotto con i motivi di appello, vale a dire che la gran parte delladocumentazione contabile era disponibile, che la mancata stampa delle scritturecontabili dal 2007 al 2009 era dovuta a cause tecniche ed era conseguenza dellamorosità della fallita verso la software house, che il Ctu del Tribunale civile avevaescluso il giudizio di inattendibilità della contabilità e che la ricostruzione delpatrimonio e delle operazioni finanziarie era stata possibile.A fronte di tali motivi la Corte di appello avrebbe rilevato l’irregolare tenutadelle scritture con modalità extracontabili e la girocontazione fra i gruppi, senzaperò confrontarsi con le conclusioni del citato Ctu, riportate in ricorso e allegateallo stesso, dalle quali emergeva che la contabilità non era inattendibile e che l’usodel conto sintetico infragruppo non costituiva motivo sufficiente per ritenere lafalsità o l’inutilizzabilità dell’impianto contabile.Il travisamento per omissione di tali risultanze avrebbe determinato la Cortedi appello a ritenere sussistente il dolo specifico invece smentito, quanto afraudolenza, proprio dalle modalità di tenuta delle scritture contabili comericostruite dall’ausiliario in sede civile.Inoltre, la Corte di appello ha escluso la rilevanza dell’interventodell’amministrazione giudiziaria, conseguente alla misura di prevenzione, cheavrebbe determinato l’impossibilità di accesso di [OSCURATO:PERSONA] alle scritture contabili,come ritenuto in relazione al figlio del ricorrente dalla Corte di appello diCampobasso per altra società.4.

Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine ai capi C) e D) (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonchéoperazioni dolose cagionanti il fallimento) per [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quanto allaqualità di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA].A tal riguardo sia [OSCURATO:PERSONA] nell’interrogatorio, sia anche anche il curatore,escludevano la prova di attività gestorie da parte dell’imputato, risultando Romanoamministratore di diritto e non avendo, affermava l’imputato, la società mai svoltoindividuando gli atti gestori sintomatici della qualità di amministratore di fattodell’imputato rispetto alla fallita.5.

Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe, anche attraverso lamemoria di replica del difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato.2.

Il primo motivo è infondato.2.1 Deve osservarsi come la doglianza, nella parte in cui lamenta il difetto dimotivazione quanto al dolo, è inedita.A ben vedere, la sentenza di appello ricapitola il motivo di impugnazionecorrelato alla bancarotta documentale - oggetto della presente doglianza - al n.10 del fol. 24: in tale motivo, come riassunto, non vi è traccia di doglianza quantoal coefficiente soggettivo.Pertanto, deve rilevarsi come la doglianza relativa al dolo sia inedita e, quindi,non consentita perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivodi appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606,comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravameriportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovutocontestare specificamente con il ricorso, se incompleto o comunque non corretto.Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deveritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge,per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per laprima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto delladecisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione conriferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto diappello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto cheil giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimentoimpugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dallamancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementiidonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti allacognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato ilgiudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni dinatura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello,dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto dimotivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggettodi appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevanocostituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte diappello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso percassazione (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in sensoconforme, ex plurimis, v.

Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306;Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368).Per altro, anche l’analisi diretta dell’atto di appello, operata da questa Corte,conferma che non vi era una doglianza relativa al dolo, bensì solo unaassolutamente generica richiesta di assoluzione perché ‘il fatto non costituiscereato’, rivolta solo con il petitum alla Corte territoriale, ma in alcun modoargomentata: cosicché, anche a voler ritenere trattarsi di un motivo di censuraformulato con l’atto di appello, lo stesso era inammissibile in quanto generico.

Atal proposito basti richiamare quanto affermato dalle Sez.

U., n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, che in motivazione hannoprecisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anched'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevatadal giudice d'appello.

Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen.,infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado delprocesso, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizioconseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazionedelle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indaginipreliminari.2.2 Quanto alle ulteriori doglianze, inerenti al dedotto travisamento delcontenuto delle emergenze tratte dalle consulenze dell’ausiliario Sannino, va inprimo luogo evidenziato come la Corte di appello esplicitamente faccia riferimento- ai foll. 36-38 della motivazione - al contributo sia del curatore che del Ctu, conspecifico richiamo dei foll. 206 e 480 e ss. della relazione di tale ultimo esperto(atti allegati al presente ricorso).A ben vedere non si verte in tema di travisamento, in quanto la Corte diappello opera un confronto puntuale con tali emergenze, giungendo allaconclusione della irregolare tenuta delle scritture: ciò emergeva sia dalladeposizione e dagli accertamenti del curatore, sia anche da quelli del consulente:gli esperti palesavano come la modalità irregolare di tenuta fosse causa di unadifficoltà significativa nella individuazione dei creditori e del recupero delle partiteD’altro canto, correttamente la Corte di appello evidenzia come laricostruzione sia avvenuta attraverso le note integrative al bilancio, ma varicordato che il bilancio non è parte delle scritture contabili delle qualil’amministratore è obbligato alla regolare tenuta, ex art. 2214, primo e secondocomma, cod. civ., il bilancio non può essere annoverato fra le scritture e i libri dicui all’art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.

Infatti, il reato di bancarotta fraudolentadocumentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimonella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma di cui all'art. 216,comma primo, n. 2, L. fall. (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 –03; Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268503 – 01).E comunque la Corte di appello chiarisce che la modalità di gestione unitariadelle società del gruppo determinava una contabilità congiunta, che impedival’individuazione delle movimentazioni specifiche della fallita, con pregiudizio per laregolare tenuta delle scritture e in particolare del libro giornale (nello stesso senso,foll. 27 e s. della sentenza di primo grado).D’altro canto, a fronte della descritta e comprovata confusione nella tenutadelle scritture, corretto è il richiamo della Corte di appello ai principi consolidati inmateria.Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, infatti, l'interesse tutelatonon è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabilidella impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamenteutile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio edel movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui lescritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da partedegli organi fallimentari, siano stati ostacolati – come nel caso in esame - dadifficoltà superabili solo con particolare diligenza, nonché quando ladocumentazione possa essere ricostruita aliunde, poiché la necessità di acquisirei dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e dellealtre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno moltodifficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n.21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346 – 01; Sez. 5, n. 1925 del26/09/2018, dep. 16/01/2019, Cortinovis, Rv. 274455 – 01; Sez. 5, n. 45174 del22/05/2015, Faragona, Rv. 265682 – 01, fra le altre; conf. n. 24333 del 2005 Rv.232212 - 01, n. 21588 del 2010 Rv. 247965 – 01).Nel caso in esame la Corte di appello, quindi, rende conto senza manifesteillogicità della irregolare tenuta delle scritture contabili e della difficoltà nellaricostruzione dei movimenti, richiamando anche quanto affermato dal Sannino.D’altro canto, la stessa deduzione di travisamento risulta operata in modo nonconsentito, nel senso che il ricorrente allega stralci degli atti richiamati.

A talproposito, in modo condivisibile si è affermato che, qualora la prova omessa otravisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l’onere di riportarneintegralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero asintetizzarne il contenuto, giacché così facendo viene impedito al giudice dilegittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazionie, quindi, di valutare l’effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 4 n. 37982del 26 giugno 2008, Buzi, Rv 241023; Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016,Saccomanno, Rv. 269801).

E d’altro canto, con tali brani la Corte di merito si ègià confrontata in modo non manifestamente illogico, cosicché la doglianza sisostanzia in una non consentita richiesta di rilettura del materiale probatorio.Anche il parallelismo - proposto dal ricorrente - con la sentenza della Corte diappello di Campobasso, come anche il richiesto confronto con la tesi difensiva dellaconfusione documentale determinata dal sequestro di prevenzione eseguito dallaGuardia di finanza, risultano oggetto di una valutazione da parte della Corte diappello esente da vizi.[OSCURATO:PERSONA] partenopeo spiega per un verso come il disordine - che sarebbestato determinato dalla Guardia di finanza - non elide il dato della gestionedocumentale extracontabile e delle girocontazioni infragruppo, che in sédeterminavano l’irregolarità contabile ostativa alla necessaria ricostruzione per laprocedura concorsuale: tanto più che neanche le difese – annota la Corteterritoriale - attribuivano all’amministratore giudiziario condotte di inquinamentodei dati contabili.

In sostanza le modalità di sistematica annotazione extracontabileprescindono del tutto dalla eventuale confusione operata dai militari in occasionedell’esecuzione del sequestro.Anche rispetto alla invocata sentenza di della Corte di appello di Campobasso,che risulterebbe affermare che a [OSCURATO:PERSONA] fu inibita la disponibilità della società consede in Campobasso, senza manifeste illogicità la Corte di appello chiarisce chementre nel caso della decisione molisana si ipotizzava l’intervento manipolativo diterzi sulle scritture in conseguenza di un provvedimento interdittivo civile, nel casoin esame, diversamente, si verte in tema di sequestro penale con affidamentoanche della documentazione all’amministratore giudiziario, al quale la difesa nonimputa manipolazione alcuna delle scritture contabili.

L’argomentare del Collegiodi appello risulta, a ben vedere, non manifestamente illogico e il motivo è,pertanto, complessivamente infondato.3.

Il secondo motivo è complessivamente infondato.3.1 A ben vedere la Corte di appello chiarisce (foll. 14 e 43) che le quote diVernici [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. erano nella titolarità esclusiva di SO.FIN.IND S.p.a., holdingdella famiglia [OSCURATO:PERSONA] gestita dall’imputato.In sostanza la fallita risultava controllata dalla società di famiglia dell’imputatoe sussisteva il collegamento fra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stesso, in quanto emergeva cheil [OSCURATO:PERSONA] – società gestita da [OSCURATO:PERSONA] - aveva effettuato versamentiinfragruppo quali finanziamenti proprio in favore di [OSCURATO:PERSONA].Le condotte distrattive contestate risultavano quella relativa al versamento di170mila euro da [OSCURATO:PERSONA] a Co.Sed. senza alcuna giustificazione, in quanto alcunlavoro quest’ultima società aveva svolto per la ristrutturazione e l’ampliamento delcapannone - questa la ipotetica causale - non essendo mai stata ritirata laconcessione richiesta per i lavori.Altra condotta distrattiva riguardava direttamente il pagamento da parte diIplave a [OSCURATO:PERSONA] di 13mila euro, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] confessava aver ricevuto inrestituzione di finanziamenti effettuati in favore della fallita.La terza distrazione ammontava a euro 29.100,00 in favore di Se.Tecna.

S.r.l.per indurre tale ultima società a desistere dal ricorso di fallimento nei confronti diIplave.Emerge dalle sentenze di merito (cfr. foll. 21 e 43 della sentenza impugnata),che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato l’artefice dell’operazione che doveva portare alladelocalizzazione del pastificio [OSCURATO:PERSONA] nel capannone di [OSCURATO:PERSONA] e che Romanoera solo amministratore formale della società, della quale era dipendente, tantoche [OSCURATO:PERSONA] affermava che «faceva tutto quello che egli gli diceva di fare» (fol. 17della sentenza di primo grado): per la Corte di appello il dominus del gruppo eanche di [OSCURATO:PERSONA] era lo stesso imputato.La dichiarazione dell’imputato sul ruolo solo formale di Romano, privo di poterigestori in fatto, è stata ritenuta attendibile dalle sentenze di merito, comprovataanche dalle operazioni descritte, distrattive in danno di [OSCURATO:PERSONA] e poi diIplave (in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e della società Co.Sed S.r.l.).Inoltre, la sentenza di appello, a riprova della cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] nellevicende di [OSCURATO:PERSONA], cita, oltre alla regia dell’operazione inerente al capannone,anche la circostanza che l’imputato aveva pagato personalmente il debito neiconfronti di Se.Tecna per evitare il fallimento della società e che l’aveva finanziatasistematicamente nei momenti di difficoltà.A fronte di tale valutazione infondata è la censura difensiva, che contesta laqualità di amministratore di fatto dell’imputato per [OSCURATO:PERSONA].Quelle descritte sono certamente condotte sintomatiche e oltremodosignificative di un gestione di fatto da parte di [OSCURATO:PERSONA], che finanziava la fallita e leevitava il fallimento, condotte che si affiancano al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale dominusdel gruppo di famiglia, del quale faceva parte la stessa [OSCURATO:PERSONA], come anchedimostra il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel progetto – promosso da [OSCURATO:PERSONA] - dellanuova allocazione della [OSCURATO:PERSONA] nel capannone della fallita.A fronte di tali emergenze, ricostruite dalla Corte di appello senza vizi logici,deve osservarsi come i classici indici sintomatici dell’amministrazione di fatto nonsiano da ritenersi indispensabili per la relativa prova, vertendosi in indicazioniesemplificative offerta dalla giurisprudenza, che agli stessi correla la significativitàe continuità richieste dall’art. 2639 cod. civ.

Si tratta di poteri che – pur nondovendo coincidere con tutti quelli propri dell'organo di gestione – dimostrinoun'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale,cosicché la prova della posizione di amministratore di fatto si traducenell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggettocon funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva ocommerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, ifornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia essoaziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ( ex multis, Sez.5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540-01).Nel caso di specie le condotte distrattive vengono ad esistenza in una fasenella quale la società non era operativa, il che impone la necessità di commisurarela prova e il concetto di significatività e continuità dei poteri esercitati rispetto alcaso concreto, caratterizzato dalla assenza di una attività effettiva della [OSCURATO:PERSONA].

Insostanza la non operatività della fallita in sé non può determinare l’esclusione dellapotenziale sussistenza della qualità di amministratore di fatto.A ben vedere, l’inserimento dell’estraneo nella gestione dell’impresa richiedecontinuità quando i singoli atti compiuti non sono da soli sufficientementesignificativi, per cui tale requisito non è necessario nel caso di compimento, inassenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, di atti di assolutarilevanza per la vita dell’impresa, i quali, pertanto, possono giustificarsi soltantoin virtù dell’effettivo inserimento nella gestione.Ed infatti, è stato in modo condivisibile affermato che la prova della qualificadi amministratore di fatto può essere tratta anche dal conferimento di una procuragenerale ad negotia, quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suooggetto, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica dellaesistenza del potere di esercitare attività̀ gestoria in modo non episodico ooccasionale (Sez. 5, n. 2793 del 22/10/2014, Semeraro, Rv. 262630).

In sostanzala significatività dell’unico atto gestorio comprova la natura del potere di fattocontinuativo.Nel caso in esame, pertanto, corretto e non manifestamente illogico ritenereche pur non essendovi – e non rilevando - una prova dell’agire di [OSCURATO:PERSONA] nella faseproduttiva della società fallita, comunque costui abbia agito quale amministratoredi fatto in quanto dominus del gruppo, della [OSCURATO:PERSONA] e anche di SO.FIN.INDS.p.a. che deteneva le quote di [OSCURATO:PERSONA], finanziando la fallita – sotto le spoglie diun contratto preliminare di acquisto del capannone da parte di [OSCURATO:PERSONA],unico cespite attivo di [OSCURATO:PERSONA] - certamente con ingiustificato esborso per ilPastificio ma anche con un finanziamento in parte dirottato da [OSCURATO:PERSONA] a Co.SedS.r.l. per 170mila euro senza giustificazione, per altra parte versato a se stessoper 13mila euro (cfr. fol. 14 della sentenza impugnata), oltre ad essersi fattocarico, l’imputato, del pagamento preferenziale in favore del creditore Se.Tecnaper evitare che quest’ultima agisse per ottenere il fallimento.[OSCURATO:PERSONA], poi, ricorda la Corte di appello, finanziava la fallita sistematicamentenei momenti di difficoltà.Si tratta di condotte che in modo non manifestamente illogico risultanosintomatiche della amministrazione di fatto, da correlarsi alla circostanza che lafallita non svolgeva alcuna attività di produzione nell’arco temporale in esame, ilche esclude che la gestione di fatto dovesse essere correlata a profili di attivitàtipici di produzione, di gestione del personale, di contatti con i fornitori o i clienti,e così via.D’altro canto, in alcune pronunce di legittimità si evidenzia come la posizionedi amministratore di fatto non è sempre ricollegabile ad attività tipicamentegestionali.Ad esempio, la prova della posizione di amministratore di fatto di una societàoperante al di fuori dell'oggetto sociale, utilizzata, dall'insorgere del dissesto e finoalla dichiarazione di fallimento, come "schermo" per compiere condotte truffaldinefinalizzate al reperimento di risorse poi distratte, si traduce in quella del ruolo diideatore e organizzatore dell'indicato sistema fraudolento, atteso che non èipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organicoall'interno di un ente solo formalmente operante (Sez. 5,  n. 7824 del 30/11/2022, Rv. 284223).

Inoltre, nel caso di una società deprivata di una reale autonomia daoperazioni di trasformazione societaria e di cessione del principale ramo di aziendasenza corresponsione del prezzo, per avviare la stessa al fallimento, la prova dellaposizione di amministratore di fatto non può desumersi da elementi sintomatici diun inserimento organico all'interno dell'ente solo formalmente operante, ma puòevincersi dal compimento anche di una singola operazione distrattiva, quandoquesta sia ideata per attuare il predetto disegno fraudolento di dismissione dellafallita (Sez. 5,  n. 30197 del 01/06/2021,  Rv. 281867).Infine, Sez. 1 civ., 13/02/2015, n. 2952, Rv. 634700 – 01, ha affermato chela formale esistenza di un gruppo, con conseguente assetto giuridico predispostoper una direzione unitaria, e l'amministrazione di fatto di singole società del gruppostesso non sono situazioni incompatibili poiché, mentre la prima corrisponde aduna situazione di diritto nella quale la controllante svolge l'attività di direzionedella società controllata nel rispetto della relativa autonomia e delle regole chepresiedono al suo funzionamento, la seconda, invece, corrisponde ad unasituazione di fatto in cui i poteri di amministrazione sono esercitati direttamenteda chi sia privo di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita.Ne consegue che un soggetto, cui pure siano attribuiti poteri di direzione inquanto amministratore di una holding (o in quanto socio di una società di fatto chene svolge le funzioni), può, di fatto, esercitare poteri di amministrazione e, alcontempo, disattendendo l'autonomia della società controllata e riducendo irelativi amministratori a meri esecutori dei suoi ordini, comportarsi come se nefosse l'amministratore, pur utilizzando, formalmente, gli strumenti propri delladirezione unitaria, quali le direttive, sicché egli risponde delle condotte relativeall'amministrazione delle società controllate.[OSCURATO:PERSONA] penale questa Corte ha affermato un principio sostanzialmentesovrapponibile a quello affermato in [OSCURATO:PERSONA] civile: in tema di reati fallimentari, latitolarità della carica di amministratore della società capogruppo non implica di persé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, salvo chel'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si sostanzi in atti specificamentegestori di fasi o settori dell'attività di queste, limitandone l'autonomia e riducendogli amministratori a meri esecutori materiali delle direttive impartite (Sez. 5, n.36865 del 27/10/2020, Cimatti, Rv. 280107 – 01).Nel caso di specie, a fianco alle operazioni distrattive indicate e a quelle difinanziamento in favore della fallita – salva la distrazione successiva – il ruolo didominus della società capofila costituisce un elemento sintomatico ulteriore dellaamministrazione di fatto, che si affianca a quelli descritti, e palesa come l’azionedirettiva abbia visto [OSCURATO:PERSONA] sostituirsi di fatto all’amministratore di diritto,Romano, impegnato per la gestione [OSCURATO:PERSONA] solo nominalmente.Per altro, la denuncia di travisamento – sostenuta dalla allegazione solo diuno stralcio del verbale delle dichiarazioni del curatore Stravolini – non èconsentita perché aspecifica, per le ragioni esposte in ordine alla impossibilità perquesta Corte di operare una valutazione complessiva dell’atto asseritamentetravisato.Possono, pertanto, affermarsi i seguenti principi.3.2 Ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto ènecessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico delsoggetto con funzioni direttive che, in caso di società non più operativa, devonoessere commisurati non alla inesistente fase produttiva e commerciale, bensì allagestione del patrimonio, cosicché la prova può trarsi anche da uno o più atti cheper l’oggetto e per il tempo di esecuzione siano sintomatici della esistenza delpotere di fatto in modo non episodico o occasionale.

Il relativo accertamentocostituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità,ove sostenuta da congrua e logica motivazione.3.3 In tema di reati fallimentari, la titolarità della carica di amministratoredella società capogruppo, o della società di fatto che ne svolge le funzioni, nonimplica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate,salvo che l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si sostanzi in attispecificamente gestori di fasi o settori dell'attività di queste, limitandonel'autonomia e riducendo gli amministratori a meri esecutori materiali delle direttiveimpartite.3.4 Ne consegue l’infondatezza del motivo di ricorso.4.

Va pertanto rigettato il ricorso, con condanna alle spese processuali delricorrente.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 20/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 20/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1941avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso;lette le conclusioni, depositate in replica alla requisitoria della Procura generale indata 10 gennaio 2025 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato ulteriormente imotivi di ricorso, con richiesta di accoglimento degli stessi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.  La Corte di appello di Napoli, con la sentenza emessa il 14 marzo 2025,riformava parzialmente quella del Tribunale di Napoli, che aveva accertato laresponsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per plurimi delitti fallimentari, di bancarottafraudolenta documentale e patrimoniale, nonché impropria da falso in bilancio eda operazioni dolose, in relazione alle società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.Nello specifico, per quel che qui rileva a fronte dei motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] èstato ritenuto responsabile – quale presidente del Consiglio di amministrazione eamministratore delegato, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,oltre che quale dominus del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e coamministratore di fatto di tutte lesocietà facenti parte del gruppo - del delitto di bancarotta fraudolenta documentaleper il [OSCURATO:PERSONA] (capo A, seconda parte) e dei delitti di bancarottapatrimoniale distrattiva e documentale, nonché di operazioni dolose cagionanti ilfallimento per [OSCURATO:PERSONA]  S.p.a. (capi C-D).2.  Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta didue motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondoquanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.  Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quantoal delitto di bancarotta documentale in relazione al [OSCURATO:PERSONA].Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata non abbia tenuto in contoquanto dedotto con i motivi di appello, vale a dire che la gran parte delladocumentazione contabile era disponibile, che la mancata stampa delle scritturecontabili dal 2007 al 2009 era dovuta a cause tecniche ed era conseguenza dellamorosità della fallita verso la software house, che il Ctu del Tribunale civile avevaescluso il giudizio di inattendibilità della contabilità e che la ricostruzione delpatrimonio e delle operazioni finanziarie era stata possibile.A fronte di tali motivi la Corte di appello avrebbe rilevato l’irregolare tenutadelle scritture con modalità extracontabili e la girocontazione fra i gruppi, senzaperò confrontarsi con le conclusioni del citato Ctu, riportate in ricorso e allegateallo stesso, dalle quali emergeva che la contabilità non era inattendibile e che l’usodel conto sintetico infragruppo non costituiva motivo sufficiente per ritenere lafalsità o l’inutilizzabilità dell’impianto contabile.Il travisamento per omissione di tali risultanze avrebbe determinato la Cortedi appello a ritenere sussistente il dolo specifico invece smentito, quanto afraudolenza, proprio dalle modalità di tenuta delle scritture contabili comericostruite dall’ausiliario in sede civile.Inoltre, la Corte di appello ha escluso la rilevanza dell’interventodell’amministrazione giudiziaria, conseguente alla misura di prevenzione, cheavrebbe determinato l’impossibilità di accesso di [OSCURATO:PERSONA] alle scritture contabili,come ritenuto in relazione al figlio del ricorrente dalla Corte di appello diCampobasso per altra società.4. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine ai capi C) e D) (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonchéoperazioni dolose cagionanti il fallimento) per [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quanto allaqualità di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA].A tal riguardo sia [OSCURATO:PERSONA] nell’interrogatorio, sia anche anche il curatore,escludevano la prova di attività gestorie da parte dell’imputato, risultando Romanoamministratore di diritto e non avendo, affermava l’imputato, la società mai svoltoindividuando gli atti gestori sintomatici della qualità di amministratore di fattodell’imputato rispetto alla fallita.5.  Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe, anche attraverso lamemoria di replica del difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Il primo motivo è infondato.2.1 Deve osservarsi come la doglianza, nella parte in cui lamenta il difetto dimotivazione quanto al dolo, è inedita.A ben vedere, la sentenza di appello ricapitola il motivo di impugnazionecorrelato alla bancarotta documentale - oggetto della presente doglianza - al n.10 del fol. 24: in tale motivo, come riassunto, non vi è traccia di doglianza quantoal coefficiente soggettivo.Pertanto, deve rilevarsi come la doglianza relativa al dolo sia inedita e, quindi,non consentita perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivodi appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606,comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravameriportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovutocontestare specificamente con il ricorso, se incompleto o comunque non corretto.Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deveritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge,per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per laprima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto delladecisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione conriferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto diappello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto cheil giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimentoimpugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dallamancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementiidonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti allacognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato ilgiudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni dinatura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello,dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto dimotivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggettodi appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevanocostituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte diappello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso percassazione (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in sensoconforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306;Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368).Per altro, anche l’analisi diretta dell’atto di appello, operata da questa Corte,conferma che non vi era una doglianza relativa al dolo, bensì solo unaassolutamente generica richiesta di assoluzione perché ‘il fatto non costituiscereato’, rivolta solo con il petitum alla Corte territoriale, ma in alcun modoargomentata: cosicché, anche a voler ritenere trattarsi di un motivo di censuraformulato con l’atto di appello, lo stesso era inammissibile in quanto generico. Atal proposito basti richiamare quanto affermato dalle Sez. U., n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, che in motivazione hannoprecisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anched'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevatadal giudice d'appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen.,infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado delprocesso, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizioconseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazionedelle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indaginipreliminari.2.2 Quanto alle ulteriori doglianze, inerenti al dedotto travisamento delcontenuto delle emergenze tratte dalle consulenze dell’ausiliario Sannino, va inprimo luogo evidenziato come la Corte di appello esplicitamente faccia riferimento- ai foll. 36-38 della motivazione - al contributo sia del curatore che del Ctu, conspecifico richiamo dei foll. 206 e 480 e ss. della relazione di tale ultimo esperto(atti allegati al presente ricorso).A ben vedere non si verte in tema di travisamento, in quanto la Corte diappello opera un confronto puntuale con tali emergenze, giungendo allaconclusione della irregolare tenuta delle scritture: ciò emergeva sia dalladeposizione e dagli accertamenti del curatore, sia anche da quelli del consulente:gli esperti palesavano come la modalità irregolare di tenuta fosse causa di unadifficoltà significativa nella individuazione dei creditori e del recupero delle partiteD’altro canto, correttamente la Corte di appello evidenzia come laricostruzione sia avvenuta attraverso le note integrative al bilancio, ma varicordato che il bilancio non è parte delle scritture contabili delle qualil’amministratore è obbligato alla regolare tenuta, ex art. 2214, primo e secondocomma, cod. civ., il bilancio non può essere annoverato fra le scritture e i libri dicui all’art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.  Infatti, il reato di bancarotta fraudolentadocumentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimonella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma di cui all'art. 216,comma primo, n. 2, L. fall. (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 –03; Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268503 – 01).E comunque la Corte di appello chiarisce che la modalità di gestione unitariadelle società del gruppo determinava una contabilità congiunta, che impedival’individuazione delle movimentazioni specifiche della fallita, con pregiudizio per laregolare tenuta delle scritture e in particolare del libro giornale (nello stesso senso,foll. 27 e s.  della sentenza di primo grado).D’altro canto, a fronte della descritta e comprovata confusione nella tenutadelle scritture, corretto è il richiamo della Corte di appello ai principi consolidati inmateria.Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, infatti, l'interesse tutelatonon è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabilidella impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamenteutile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio edel movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui lescritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da partedegli organi fallimentari, siano stati ostacolati – come nel caso in esame  - dadifficoltà superabili solo con particolare diligenza, nonché quando ladocumentazione possa essere ricostruita aliunde, poiché la necessità di acquisirei dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e dellealtre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno moltodifficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n.21028 del 21/02/2020, Capasso,  Rv. 279346 – 01; Sez. 5, n. 1925 del26/09/2018, dep. 16/01/2019, Cortinovis, Rv. 274455 – 01; Sez. 5, n. 45174 del22/05/2015, Faragona, Rv. 265682 – 01, fra le altre; conf. n. 24333 del 2005 Rv.232212 - 01, n. 21588 del 2010 Rv. 247965 – 01).Nel caso in esame la Corte di appello, quindi, rende conto senza manifesteillogicità della irregolare tenuta delle scritture contabili e della difficoltà nellaricostruzione dei movimenti, richiamando anche quanto affermato dal Sannino.D’altro canto, la stessa deduzione di travisamento risulta operata in modo nonconsentito, nel senso che il ricorrente allega stralci degli atti richiamati. A talproposito, in modo condivisibile si è affermato che, qualora la prova omessa otravisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l’onere di riportarneintegralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero asintetizzarne il contenuto, giacché così facendo viene impedito al giudice dilegittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazionie, quindi, di valutare l’effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 4 n. 37982del 26 giugno 2008, Buzi, Rv 241023; Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016,Saccomanno, Rv. 269801). E d’altro canto, con tali brani la Corte di merito si ègià confrontata in modo non manifestamente illogico, cosicché la doglianza sisostanzia in una non consentita richiesta di rilettura del materiale probatorio.Anche il parallelismo - proposto dal ricorrente - con la sentenza della Corte diappello di Campobasso, come anche il richiesto confronto con la tesi difensiva dellaconfusione documentale determinata dal sequestro di prevenzione eseguito dallaGuardia di finanza, risultano oggetto di una valutazione da parte della Corte diappello esente da vizi.[OSCURATO:PERSONA] partenopeo spiega per un verso come il disordine - che sarebbestato determinato dalla Guardia di finanza - non elide il dato della gestionedocumentale extracontabile e delle girocontazioni infragruppo, che in sédeterminavano l’irregolarità contabile ostativa alla necessaria ricostruzione per laprocedura concorsuale: tanto più che neanche le difese – annota la Corteterritoriale - attribuivano all’amministratore giudiziario condotte di inquinamentodei dati contabili. In sostanza le modalità di sistematica annotazione extracontabileprescindono del tutto dalla eventuale confusione operata dai militari in occasionedell’esecuzione del sequestro.Anche rispetto alla invocata sentenza di della Corte di appello di Campobasso,che risulterebbe affermare che a [OSCURATO:PERSONA] fu inibita la disponibilità della società consede in Campobasso, senza manifeste illogicità la Corte di appello chiarisce chementre nel caso della decisione molisana si ipotizzava l’intervento manipolativo diterzi sulle scritture in conseguenza di un provvedimento interdittivo civile, nel casoin esame, diversamente, si verte in tema di sequestro penale con affidamentoanche della documentazione all’amministratore giudiziario, al quale la difesa nonimputa manipolazione alcuna delle scritture contabili. L’argomentare del Collegiodi appello risulta, a ben vedere, non manifestamente illogico e il motivo è,pertanto, complessivamente infondato.3.  Il secondo motivo è complessivamente infondato.3.1 A ben vedere la Corte di appello chiarisce (foll. 14 e 43) che le quote diVernici [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. erano nella titolarità esclusiva di SO.FIN.IND S.p.a., holdingdella famiglia [OSCURATO:PERSONA] gestita dall’imputato.In sostanza la fallita risultava controllata dalla società di famiglia dell’imputatoe sussisteva il collegamento fra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stesso, in quanto emergeva cheil [OSCURATO:PERSONA] – società gestita da [OSCURATO:PERSONA] - aveva effettuato versamentiinfragruppo quali finanziamenti proprio in favore di [OSCURATO:PERSONA].Le condotte distrattive contestate risultavano quella relativa al versamento di170mila euro da [OSCURATO:PERSONA] a Co.Sed. senza alcuna giustificazione, in quanto alcunlavoro quest’ultima società aveva svolto per la ristrutturazione e l’ampliamento delcapannone - questa la ipotetica causale - non essendo mai stata ritirata laconcessione richiesta per i lavori.Altra condotta distrattiva riguardava direttamente il pagamento da parte diIplave a [OSCURATO:PERSONA] di 13mila euro, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] confessava aver ricevuto inrestituzione di finanziamenti effettuati in favore della fallita.La terza distrazione ammontava a euro 29.100,00 in favore di Se.Tecna. S.r.l.per indurre tale ultima società a desistere dal ricorso di fallimento nei confronti diIplave.Emerge dalle sentenze di merito (cfr. foll. 21 e 43 della sentenza impugnata),che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato l’artefice dell’operazione che doveva portare alladelocalizzazione del pastificio [OSCURATO:PERSONA] nel capannone di [OSCURATO:PERSONA] e che Romanoera solo amministratore formale della società, della quale era dipendente, tantoche [OSCURATO:PERSONA] affermava che «faceva tutto quello che egli gli diceva di fare» (fol. 17della sentenza di primo grado): per la Corte di appello il dominus del gruppo eanche di [OSCURATO:PERSONA] era lo stesso imputato.La dichiarazione dell’imputato sul ruolo solo formale di Romano, privo di poterigestori in fatto, è stata ritenuta attendibile dalle sentenze di merito, comprovataanche dalle operazioni descritte, distrattive in danno di [OSCURATO:PERSONA] e poi diIplave (in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e della società Co.Sed S.r.l.).Inoltre, la sentenza di appello, a riprova della cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] nellevicende di [OSCURATO:PERSONA], cita, oltre alla regia dell’operazione inerente al capannone,anche la circostanza che l’imputato aveva pagato personalmente il debito neiconfronti di Se.Tecna per evitare il fallimento della società e che l’aveva finanziatasistematicamente nei momenti di difficoltà.A fronte di tale valutazione infondata è la censura difensiva, che contesta laqualità di amministratore di fatto dell’imputato per [OSCURATO:PERSONA].Quelle descritte sono certamente condotte sintomatiche e oltremodosignificative di un gestione di fatto da parte di [OSCURATO:PERSONA], che finanziava la fallita e leevitava il fallimento, condotte che si affiancano al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale dominusdel gruppo di famiglia, del quale faceva parte la stessa [OSCURATO:PERSONA], come anchedimostra il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel progetto – promosso da [OSCURATO:PERSONA] - dellanuova allocazione della [OSCURATO:PERSONA] nel capannone della fallita.A fronte di tali emergenze, ricostruite dalla Corte di appello senza vizi logici,deve osservarsi come i classici indici sintomatici dell’amministrazione di fatto nonsiano da ritenersi indispensabili per la relativa prova, vertendosi in indicazioniesemplificative offerta dalla giurisprudenza, che agli stessi correla la significativitàe continuità richieste dall’art. 2639 cod. civ.  Si tratta di poteri che – pur nondovendo coincidere con tutti quelli propri dell'organo di gestione – dimostrinoun'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale,cosicché la prova della posizione di amministratore di fatto si traducenell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggettocon funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva ocommerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, ifornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia essoaziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ( ex multis, Sez.5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540-01).Nel caso di specie le condotte distrattive vengono ad esistenza in una fasenella quale la società non era operativa, il che impone la necessità di commisurarela prova e il concetto di significatività e continuità dei poteri esercitati rispetto alcaso concreto, caratterizzato dalla assenza di una attività effettiva della [OSCURATO:PERSONA]. Insostanza la non operatività della fallita in sé non può determinare l’esclusione dellapotenziale sussistenza della qualità di amministratore di fatto.A ben vedere, l’inserimento dell’estraneo nella gestione dell’impresa richiedecontinuità quando i singoli atti compiuti non sono da soli sufficientementesignificativi, per cui tale requisito non è necessario nel caso di compimento, inassenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, di atti di assolutarilevanza per la vita dell’impresa, i quali, pertanto, possono giustificarsi soltantoin virtù dell’effettivo inserimento nella gestione.Ed infatti, è stato in modo condivisibile affermato che la prova della qualificadi amministratore di fatto può essere tratta anche dal conferimento di una procuragenerale ad negotia, quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suooggetto, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica dellaesistenza del potere di esercitare attività̀ gestoria in modo non episodico ooccasionale (Sez. 5, n. 2793 del 22/10/2014, Semeraro, Rv. 262630). In sostanzala significatività dell’unico atto gestorio comprova la natura del potere di fattocontinuativo.Nel caso in esame, pertanto, corretto e non manifestamente illogico ritenereche pur non essendovi – e non rilevando - una prova dell’agire di [OSCURATO:PERSONA] nella faseproduttiva della società fallita, comunque costui abbia agito quale amministratoredi fatto in quanto dominus del gruppo, della [OSCURATO:PERSONA] e anche di SO.FIN.INDS.p.a. che deteneva le quote di [OSCURATO:PERSONA],  finanziando la fallita – sotto le spoglie diun contratto preliminare di acquisto del capannone da parte di [OSCURATO:PERSONA],unico cespite attivo di [OSCURATO:PERSONA] -  certamente con ingiustificato esborso per ilPastificio ma anche con un finanziamento in parte dirottato da [OSCURATO:PERSONA] a Co.SedS.r.l. per 170mila euro senza giustificazione, per altra parte versato a se stessoper 13mila euro (cfr. fol. 14 della sentenza impugnata), oltre ad essersi fattocarico, l’imputato, del pagamento preferenziale in favore del creditore Se.Tecnaper evitare che quest’ultima agisse per ottenere il fallimento.[OSCURATO:PERSONA], poi, ricorda la Corte di appello, finanziava la fallita sistematicamentenei momenti di difficoltà.Si tratta di condotte che in modo non manifestamente illogico risultanosintomatiche della amministrazione di fatto, da correlarsi alla circostanza che lafallita non svolgeva alcuna attività di produzione nell’arco temporale in esame, ilche esclude che la gestione di fatto dovesse essere correlata a profili di attivitàtipici di produzione, di gestione del personale, di contatti con i fornitori o i clienti,e così via.D’altro canto, in alcune pronunce di legittimità si evidenzia come la posizionedi amministratore di fatto non è sempre ricollegabile ad attività tipicamentegestionali.Ad esempio, la prova della posizione di amministratore di fatto di una societàoperante al di fuori dell'oggetto sociale, utilizzata, dall'insorgere del dissesto e finoalla dichiarazione di fallimento, come "schermo" per compiere condotte truffaldinefinalizzate al reperimento di risorse poi distratte, si traduce in quella del ruolo diideatore e organizzatore dell'indicato sistema fraudolento, atteso che non èipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organicoall'interno di un ente solo formalmente operante (Sez. 5,  n. 7824 del 30/11/2022, Rv. 284223). Inoltre, nel caso di una società deprivata di una reale autonomia daoperazioni di trasformazione societaria e di cessione del principale ramo di aziendasenza corresponsione del prezzo, per avviare la stessa al fallimento, la prova dellaposizione di amministratore di fatto non può desumersi da elementi sintomatici diun inserimento organico all'interno dell'ente solo formalmente operante, ma puòevincersi dal compimento anche di una singola operazione distrattiva, quandoquesta sia ideata per attuare il predetto disegno fraudolento di dismissione dellafallita  (Sez. 5,  n. 30197 del 01/06/2021,  Rv. 281867).Infine, Sez. 1 civ., 13/02/2015, n. 2952, Rv. 634700 – 01, ha affermato chela formale esistenza di un gruppo, con conseguente assetto giuridico predispostoper una direzione unitaria, e l'amministrazione di fatto di singole società del gruppostesso non sono situazioni incompatibili poiché, mentre la prima corrisponde aduna situazione di diritto nella quale la controllante svolge l'attività di direzionedella società controllata nel rispetto della relativa autonomia e delle regole chepresiedono al suo funzionamento, la seconda, invece, corrisponde ad unasituazione di fatto in cui i poteri di amministrazione sono esercitati direttamenteda chi sia privo di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita.Ne consegue che un soggetto, cui pure siano attribuiti poteri di direzione inquanto amministratore di una holding (o in quanto socio di una società di fatto chene svolge le funzioni), può, di fatto, esercitare poteri di amministrazione e, alcontempo, disattendendo l'autonomia della società controllata e riducendo irelativi amministratori a meri esecutori dei suoi ordini, comportarsi come se nefosse l'amministratore, pur utilizzando, formalmente, gli strumenti propri delladirezione unitaria, quali le direttive, sicché egli risponde delle condotte relativeall'amministrazione delle società controllate.[OSCURATO:PERSONA] penale questa Corte ha affermato un principio sostanzialmentesovrapponibile a quello affermato in [OSCURATO:PERSONA] civile: in tema di reati fallimentari, latitolarità della carica di amministratore della società capogruppo non implica di persé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, salvo chel'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si sostanzi in atti specificamentegestori di fasi o settori dell'attività di queste, limitandone l'autonomia e riducendogli amministratori a meri esecutori materiali delle direttive impartite (Sez. 5, n.36865 del 27/10/2020, Cimatti, Rv. 280107 – 01).Nel caso di specie, a fianco alle operazioni distrattive indicate e a quelle difinanziamento in favore della fallita – salva la distrazione successiva – il ruolo didominus della società capofila costituisce un elemento sintomatico ulteriore dellaamministrazione di fatto, che si affianca a quelli descritti, e palesa come l’azionedirettiva abbia visto [OSCURATO:PERSONA] sostituirsi di fatto all’amministratore di diritto,Romano, impegnato per la gestione [OSCURATO:PERSONA] solo nominalmente.Per altro, la denuncia di travisamento – sostenuta dalla allegazione solo diuno stralcio del verbale delle dichiarazioni del curatore Stravolini – non èconsentita perché aspecifica, per le ragioni esposte in ordine alla impossibilità perquesta Corte di operare una valutazione complessiva dell’atto asseritamentetravisato.Possono, pertanto, affermarsi i seguenti principi.3.2 Ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto ènecessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico delsoggetto con funzioni direttive che, in caso di società non più operativa, devonoessere commisurati non alla inesistente fase produttiva e commerciale, bensì allagestione del patrimonio, cosicché la prova può trarsi anche da uno o più atti cheper l’oggetto e per il tempo di esecuzione siano sintomatici della esistenza delpotere di fatto in modo non episodico o occasionale. Il relativo accertamentocostituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità,ove sostenuta da congrua e logica motivazione.3.3 In tema di reati fallimentari, la titolarità della carica di amministratoredella società capogruppo, o della società di fatto che ne svolge le funzioni, nonimplica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate,salvo che l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si sostanzi in attispecificamente gestori di fasi o settori dell'attività di queste, limitandonel'autonomia e riducendo gli amministratori a meri esecutori materiali delle direttiveimpartite.3.4 Ne consegue l’infondatezza del motivo di ricorso.4. Va pertanto rigettato il ricorso, con condanna alle spese processuali delricorrente.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10984/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSA PEZZULLO - Presidente - Sent. n. sez. 96/2026RENATA [OSCURATO:PERSONA] - 20/01/2026CARLA [OSCURATO:PERSONA] GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1941avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso;lette le conclusioni, depositate in replica alla requisitoria della Procura generale indata 10 gennaio 2025 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato ulteriormente imotivi di ricorso, con richiesta di accoglimento degli stessi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.  La Corte di appello di Napoli, con la sentenza emessa il 14 marzo 2025,riformava parzialmente quella del Tribunale di Napoli, che aveva accertato laresponsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per plurimi delitti fallimentari, di bancarottafraudolenta documentale e patrimoniale, nonché impropria da falso in bilancio eda operazioni dolose, in relazione alle società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.Nello specifico, per quel che qui rileva a fronte dei motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] èstato ritenuto responsabile – quale presidente del Consiglio di amministrazione eamministratore delegato, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,oltre che quale dominus del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e coamministratore di fatto di tutte lesocietà facenti parte del gruppo - del delitto di bancarotta fraudolenta documentaleper il [OSCURATO:PERSONA] (capo A, seconda parte) e dei delitti di bancarottapatrimoniale distrattiva e documentale, nonché di operazioni dolose cagionanti ilfallimento per [OSCURATO:PERSONA]  S.p.a. (capi C-D).2.  Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta didue motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondoquanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.  Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quantoal delitto di bancarotta documentale in relazione al [OSCURATO:PERSONA].Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata non abbia tenuto in contoquanto dedotto con i motivi di appello, vale a dire che la gran parte delladocumentazione contabile era disponibile, che la mancata stampa delle scritturecontabili dal 2007 al 2009 era dovuta a cause tecniche ed era conseguenza dellamorosità della fallita verso la software house, che il Ctu del Tribunale civile avevaescluso il giudizio di inattendibilità della contabilità e che la ricostruzione delpatrimonio e delle operazioni finanziarie era stata possibile.A fronte di tali motivi la Corte di appello avrebbe rilevato l’irregolare tenutadelle scritture con modalità extracontabili e la girocontazione fra i gruppi, senzaperò confrontarsi con le conclusioni del citato Ctu, riportate in ricorso e allegateallo stesso, dalle quali emergeva che la contabilità non era inattendibile e che l’usodel conto sintetico infragruppo non costituiva motivo sufficiente per ritenere lafalsità o l’inutilizzabilità dell’impianto contabile.Il travisamento per omissione di tali risultanze avrebbe determinato la Cortedi appello a ritenere sussistente il dolo specifico invece smentito, quanto afraudolenza, proprio dalle modalità di tenuta delle scritture contabili comericostruite dall’ausiliario in sede civile.Inoltre, la Corte di appello ha escluso la rilevanza dell’interventodell’amministrazione giudiziaria, conseguente alla misura di prevenzione, cheavrebbe determinato l’impossibilità di accesso di [OSCURATO:PERSONA] alle scritture contabili,come ritenuto in relazione al figlio del ricorrente dalla Corte di appello diCampobasso per altra società.4. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine ai capi C) e D) (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonchéoperazioni dolose cagionanti il fallimento) per [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quanto allaqualità di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA].A tal riguardo sia [OSCURATO:PERSONA] nell’interrogatorio, sia anche anche il curatore,escludevano la prova di attività gestorie da parte dell’imputato, risultando Romanoamministratore di diritto e non avendo, affermava l’imputato, la società mai svoltoindividuando gli atti gestori sintomatici della qualità di amministratore di fattodell’imputato rispetto alla fallita.5.  Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe, anche attraverso lamemoria di replica del difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Il primo motivo è infondato.2.1 Deve osservarsi come la doglianza, nella parte in cui lamenta il difetto dimotivazione quanto al dolo, è inedita.A ben vedere, la sentenza di appello ricapitola il motivo di impugnazionecorrelato alla bancarotta documentale - oggetto della presente doglianza - al n.10 del fol. 24: in tale motivo, come riassunto, non vi è traccia di doglianza quantoal coefficiente soggettivo.Pertanto, deve rilevarsi come la doglianza relativa al dolo sia inedita e, quindi,non consentita perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivodi appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606,comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravameriportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovutocontestare specificamente con il ricorso, se incompleto o comunque non corretto.Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deveritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge,per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per laprima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto delladecisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione conriferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto diappello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto cheil giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimentoimpugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dallamancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementiidonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti allacognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato ilgiudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni dinatura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello,dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto dimotivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggettodi appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevanocostituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte diappello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso percassazione (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in sensoconforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306;Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368).Per altro, anche l’analisi diretta dell’atto di appello, operata da questa Corte,conferma che non vi era una doglianza relativa al dolo, bensì solo unaassolutamente generica richiesta di assoluzione perché ‘il fatto non costituiscereato’, rivolta solo con il petitum alla Corte territoriale, ma in alcun modoargomentata: cosicché, anche a voler ritenere trattarsi di un motivo di censuraformulato con l’atto di appello, lo stesso era inammissibile in quanto generico. Atal proposito basti richiamare quanto affermato dalle Sez. U., n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, che in motivazione hannoprecisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anched'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevatadal giudice d'appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen.,infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado delprocesso, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizioconseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazionedelle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indaginipreliminari.2.2 Quanto alle ulteriori doglianze, inerenti al dedotto travisamento delcontenuto delle emergenze tratte dalle consulenze dell’ausiliario Sannino, va inprimo luogo evidenziato come la Corte di appello esplicitamente faccia riferimento- ai foll. 36-38 della motivazione - al contributo sia del curatore che del Ctu, conspecifico richiamo dei foll. 206 e 480 e ss. della relazione di tale ultimo esperto(atti allegati al presente ricorso).A ben vedere non si verte in tema di travisamento, in quanto la Corte diappello opera un confronto puntuale con tali emergenze, giungendo allaconclusione della irregolare tenuta delle scritture: ciò emergeva sia dalladeposizione e dagli accertamenti del curatore, sia anche da quelli del consulente:gli esperti palesavano come la modalità irregolare di tenuta fosse causa di unadifficoltà significativa nella individuazione dei creditori e del recupero delle partiteD’altro canto, correttamente la Corte di appello evidenzia come laricostruzione sia avvenuta attraverso le note integrative al bilancio, ma varicordato che il bilancio non è parte delle scritture contabili delle qualil’amministratore è obbligato alla regolare tenuta, ex art. 2214, primo e secondocomma, cod. civ., il bilancio non può essere annoverato fra le scritture e i libri dicui all’art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.  Infatti, il reato di bancarotta fraudolentadocumentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimonella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma di cui all'art. 216,comma primo, n. 2, L. fall. (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 –03; Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268503 – 01).E comunque la Corte di appello chiarisce che la modalità di gestione unitariadelle società del gruppo determinava una contabilità congiunta, che impedival’individuazione delle movimentazioni specifiche della fallita, con pregiudizio per laregolare tenuta delle scritture e in particolare del libro giornale (nello stesso senso,foll. 27 e s.  della sentenza di primo grado).D’altro canto, a fronte della descritta e comprovata confusione nella tenutadelle scritture, corretto è il richiamo della Corte di appello ai principi consolidati inmateria.Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, infatti, l'interesse tutelatonon è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabilidella impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamenteutile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio edel movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui lescritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da partedegli organi fallimentari, siano stati ostacolati – come nel caso in esame  - dadifficoltà superabili solo con particolare diligenza, nonché quando ladocumentazione possa essere ricostruita aliunde, poiché la necessità di acquisirei dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e dellealtre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno moltodifficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n.21028 del 21/02/2020, Capasso,  Rv. 279346 – 01; Sez. 5, n. 1925 del26/09/2018, dep. 16/01/2019, Cortinovis, Rv. 274455 – 01; Sez. 5, n. 45174 del22/05/2015, Faragona, Rv. 265682 – 01, fra le altre; conf. n. 24333 del 2005 Rv.232212 - 01, n. 21588 del 2010 Rv. 247965 – 01).Nel caso in esame la Corte di appello, quindi, rende conto senza manifesteillogicità della irregolare tenuta delle scritture contabili e della difficoltà nellaricostruzione dei movimenti, richiamando anche quanto affermato dal Sannino.D’altro canto, la stessa deduzione di travisamento risulta operata in modo nonconsentito, nel senso che il ricorrente allega stralci degli atti richiamati. A talproposito, in modo condivisibile si è affermato che, qualora la prova omessa otravisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l’onere di riportarneintegralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero asintetizzarne il contenuto, giacché così facendo viene impedito al giudice dilegittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazionie, quindi, di valutare l’effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 4 n. 37982del 26 giugno 2008, Buzi, Rv 241023; Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016,Saccomanno, Rv. 269801). E d’altro canto, con tali brani la Corte di merito si ègià confrontata in modo non manifestamente illogico, cosicché la doglianza sisostanzia in una non consentita richiesta di rilettura del materiale probatorio.Anche il parallelismo - proposto dal ricorrente - con la sentenza della Corte diappello di Campobasso, come anche il richiesto confronto con la tesi difensiva dellaconfusione documentale determinata dal sequestro di prevenzione eseguito dallaGuardia di finanza, risultano oggetto di una valutazione da parte della Corte diappello esente da vizi.[OSCURATO:PERSONA] partenopeo spiega per un verso come il disordine - che sarebbestato determinato dalla Guardia di finanza - non elide il dato della gestionedocumentale extracontabile e delle girocontazioni infragruppo, che in sédeterminavano l’irregolarità contabile ostativa alla necessaria ricostruzione per laprocedura concorsuale: tanto più che neanche le difese – annota la Corteterritoriale - attribuivano all’amministratore giudiziario condotte di inquinamentodei dati contabili. In sostanza le modalità di sistematica annotazione extracontabileprescindono del tutto dalla eventuale confusione operata dai militari in occasionedell’esecuzione del sequestro.Anche rispetto alla invocata sentenza di della Corte di appello di Campobasso,che risulterebbe affermare che a [OSCURATO:PERSONA] fu inibita la disponibilità della società consede in Campobasso, senza manifeste illogicità la Corte di appello chiarisce chementre nel caso della decisione molisana si ipotizzava l’intervento manipolativo diterzi sulle scritture in conseguenza di un provvedimento interdittivo civile, nel casoin esame, diversamente, si verte in tema di sequestro penale con affidamentoanche della documentazione all’amministratore giudiziario, al quale la difesa nonimputa manipolazione alcuna delle scritture contabili. L’argomentare del Collegiodi appello risulta, a ben vedere, non manifestamente illogico e il motivo è,pertanto, complessivamente infondato.3.  Il secondo motivo è complessivamente infondato.3.1 A ben vedere la Corte di appello chiarisce (foll. 14 e 43) che le quote diVernici [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. erano nella titolarità esclusiva di SO.FIN.IND S.p.a., holdingdella famiglia [OSCURATO:PERSONA] gestita dall’imputato.In sostanza la fallita risultava controllata dalla società di famiglia dell’imputatoe sussisteva il collegamento fra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stesso, in quanto emergeva cheil [OSCURATO:PERSONA] – società gestita da [OSCURATO:PERSONA] - aveva effettuato versamentiinfragruppo quali finanziamenti proprio in favore di [OSCURATO:PERSONA].Le condotte distrattive contestate risultavano quella relativa al versamento di170mila euro da [OSCURATO:PERSONA] a Co.Sed. senza alcuna giustificazione, in quanto alcunlavoro quest’ultima società aveva svolto per la ristrutturazione e l’ampliamento delcapannone - questa la ipotetica causale - non essendo mai stata ritirata laconcessione richiesta per i lavori.Altra condotta distrattiva riguardava direttamente il pagamento da parte diIplave a [OSCURATO:PERSONA] di 13mila euro, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] confessava aver ricevuto inrestituzione di finanziamenti effettuati in favore della fallita.La terza distrazione ammontava a euro 29.100,00 in favore di Se.Tecna. S.r.l.per indurre tale ultima società a desistere dal ricorso di fallimento nei confronti diIplave.Emerge dalle sentenze di merito (cfr. foll. 21 e 43 della sentenza impugnata),che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato l’artefice dell’operazione che doveva portare alladelocalizzazione del pastificio [OSCURATO:PERSONA] nel capannone di [OSCURATO:PERSONA] e che Romanoera solo amministratore formale della società, della quale era dipendente, tantoche [OSCURATO:PERSONA] affermava che «faceva tutto quello che egli gli diceva di fare» (fol. 17della sentenza di primo grado): per la Corte di appello il dominus del gruppo eanche di [OSCURATO:PERSONA] era lo stesso imputato.La dichiarazione dell’imputato sul ruolo solo formale di Romano, privo di poterigestori in fatto, è stata ritenuta attendibile dalle sentenze di merito, comprovataanche dalle operazioni descritte, distrattive in danno di [OSCURATO:PERSONA] e poi diIplave (in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e della società Co.Sed S.r.l.).Inoltre, la sentenza di appello, a riprova della cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] nellevicende di [OSCURATO:PERSONA], cita, oltre alla regia dell’operazione inerente al capannone,anche la circostanza che l’imputato aveva pagato personalmente il debito neiconfronti di Se.Tecna per evitare il fallimento della società e che l’aveva finanziatasistematicamente nei momenti di difficoltà.A fronte di tale valutazione infondata è la censura difensiva, che contesta laqualità di amministratore di fatto dell’imputato per [OSCURATO:PERSONA].Quelle descritte sono certamente condotte sintomatiche e oltremodosignificative di un gestione di fatto da parte di [OSCURATO:PERSONA], che finanziava la fallita e leevitava il fallimento, condotte che si affiancano al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale dominusdel gruppo di famiglia, del quale faceva parte la stessa [OSCURATO:PERSONA], come anchedimostra il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel progetto – promosso da [OSCURATO:PERSONA] - dellanuova allocazione della [OSCURATO:PERSONA] nel capannone della fallita.A fronte di tali emergenze, ricostruite dalla Corte di appello senza vizi logici,deve osservarsi come i classici indici sintomatici dell’amministrazione di fatto nonsiano da ritenersi indispensabili per la relativa prova, vertendosi in indicazioniesemplificative offerta dalla giurisprudenza, che agli stessi correla la significativitàe continuità richieste dall’art. 2639 cod. civ.  Si tratta di poteri che – pur nondovendo coincidere con tutti quelli propri dell'organo di gestione – dimostrinoun'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale,cosicché la prova della posizione di amministratore di fatto si traducenell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggettocon funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva ocommerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, ifornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia essoaziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ( ex multis, Sez.5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540-01).Nel caso di specie le condotte distrattive vengono ad esistenza in una fasenella quale la società non era operativa, il che impone la necessità di commisurarela prova e il concetto di significatività e continuità dei poteri esercitati rispetto alcaso concreto, caratterizzato dalla assenza di una attività effettiva della [OSCURATO:PERSONA]. Insostanza la non operatività della fallita in sé non può determinare l’esclusione dellapotenziale sussistenza della qualità di amministratore di fatto.A ben vedere, l’inserimento dell’estraneo nella gestione dell’impresa richiedecontinuità quando i singoli atti compiuti non sono da soli sufficientementesignificativi, per cui tale requisito non è necessario nel caso di compimento, inassenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, di atti di assolutarilevanza per la vita dell’impresa, i quali, pertanto, possono giustificarsi soltantoin virtù dell’effettivo inserimento nella gestione.Ed infatti, è stato in modo condivisibile affermato che la prova della qualificadi amministratore di fatto può essere tratta anche dal conferimento di una procuragenerale ad negotia, quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suooggetto, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica dellaesistenza del potere di esercitare attività̀ gestoria in modo non episodico ooccasionale (Sez. 5, n. 2793 del 22/10/2014, Semeraro, Rv. 262630). In sostanzala significatività dell’unico atto gestorio comprova la natura del potere di fattocontinuativo.Nel caso in esame, pertanto, corretto e non manifestamente illogico ritenereche pur non essendovi – e non rilevando - una prova dell’agire di [OSCURATO:PERSONA] nella faseproduttiva della società fallita, comunque costui abbia agito quale amministratoredi fatto in quanto dominus del gruppo, della [OSCURATO:PERSONA] e anche di SO.FIN.INDS.p.a. che deteneva le quote di [OSCURATO:PERSONA],  finanziando la fallita – sotto le spoglie diun contratto preliminare di acquisto del capannone da parte di [OSCURATO:PERSONA],unico cespite attivo di [OSCURATO:PERSONA] -  certamente con ingiustificato esborso per ilPastificio ma anche con un finanziamento in parte dirottato da [OSCURATO:PERSONA] a Co.SedS.r.l. per 170mila euro senza giustificazione, per altra parte versato a se stessoper 13mila euro (cfr. fol. 14 della sentenza impugnata), oltre ad essersi fattocarico, l’imputato, del pagamento preferenziale in favore del creditore Se.Tecnaper evitare che quest’ultima agisse per ottenere il fallimento.[OSCURATO:PERSONA], poi, ricorda la Corte di appello, finanziava la fallita sistematicamentenei momenti di difficoltà.Si tratta di condotte che in modo non manifestamente illogico risultanosintomatiche della amministrazione di fatto, da correlarsi alla circostanza che lafallita non svolgeva alcuna attività di produzione nell’arco temporale in esame, ilche esclude che la gestione di fatto dovesse essere correlata a profili di attivitàtipici di produzione, di gestione del personale, di contatti con i fornitori o i clienti,e così via.D’altro canto, in alcune pronunce di legittimità si evidenzia come la posizionedi amministratore di fatto non è sempre ricollegabile ad attività tipicamentegestionali.Ad esempio, la prova della posizione di amministratore di fatto di una societàoperante al di fuori dell'oggetto sociale, utilizzata, dall'insorgere del dissesto e finoalla dichiarazione di fallimento, come "schermo" per compiere condotte truffaldinefinalizzate al reperimento di risorse poi distratte, si traduce in quella del ruolo diideatore e organizzatore dell'indicato sistema fraudolento, atteso che non èipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organicoall'interno di un ente solo formalmente operante (Sez. 5,  n. 7824 del 30/11/2022, Rv. 284223). Inoltre, nel caso di una società deprivata di una reale autonomia daoperazioni di trasformazione societaria e di cessione del principale ramo di aziendasenza corresponsione del prezzo, per avviare la stessa al fallimento, la prova dellaposizione di amministratore di fatto non può desumersi da elementi sintomatici diun inserimento organico all'interno dell'ente solo formalmente operante, ma puòevincersi dal compimento anche di una singola operazione distrattiva, quandoquesta sia ideata per attuare il predetto disegno fraudolento di dismissione dellafallita  (Sez. 5,  n. 30197 del 01/06/2021,  Rv. 281867).Infine, Sez. 1 civ., 13/02/2015, n. 2952, Rv. 634700 – 01, ha affermato chela formale esistenza di un gruppo, con conseguente assetto giuridico predispostoper una direzione unitaria, e l'amministrazione di fatto di singole società del gruppostesso non sono situazioni incompatibili poiché, mentre la prima corrisponde aduna situazione di diritto nella quale la controllante svolge l'attività di direzionedella società controllata nel rispetto della relativa autonomia e delle regole chepresiedono al suo funzionamento, la seconda, invece, corrisponde ad unasituazione di fatto in cui i poteri di amministrazione sono esercitati direttamenteda chi sia privo di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita.Ne consegue che un soggetto, cui pure siano attribuiti poteri di direzione inquanto amministratore di una holding (o in quanto socio di una società di fatto chene svolge le funzioni), può, di fatto, esercitare poteri di amministrazione e, alcontempo, disattendendo l'autonomia della società controllata e riducendo irelativi amministratori a meri esecutori dei suoi ordini, comportarsi come se nefosse l'amministratore, pur utilizzando, formalmente, gli strumenti propri delladirezione unitaria, quali le direttive, sicché egli risponde delle condotte relativeall'amministrazione delle società controllate.[OSCURATO:PERSONA] penale questa Corte ha affermato un principio sostanzialmentesovrapponibile a quello affermato in [OSCURATO:PERSONA] civile: in tema di reati fallimentari, latitolarità della carica di amministratore della società capogruppo non implica di persé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, salvo chel'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si sostanzi in atti specificamentegestori di fasi o settori dell'attività di queste, limitandone l'autonomia e riducendogli amministratori a meri esecutori materiali delle direttive impartite (Sez. 5, n.36865 del 27/10/2020, Cimatti, Rv. 280107 – 01).Nel caso di specie, a fianco alle operazioni distrattive indicate e a quelle difinanziamento in favore della fallita – salva la distrazione successiva – il ruolo didominus della società capofila costituisce un elemento sintomatico ulteriore dellaamministrazione di fatto, che si affianca a quelli descritti, e palesa come l’azionedirettiva abbia visto [OSCURATO:PERSONA] sostituirsi di fatto all’amministratore di diritto,Romano, impegnato per la gestione [OSCURATO:PERSONA] solo nominalmente.Per altro, la denuncia di travisamento – sostenuta dalla allegazione solo diuno stralcio del verbale delle dichiarazioni del curatore Stravolini – non èconsentita perché aspecifica, per le ragioni esposte in ordine alla impossibilità perquesta Corte di operare una valutazione complessiva dell’atto asseritamentetravisato.Possono, pertanto, affermarsi i seguenti principi.3.2 Ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto ènecessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico delsoggetto con funzioni direttive che, in caso di società non più operativa, devonoessere commisurati non alla inesistente fase produttiva e commerciale, bensì allagestione del patrimonio, cosicché la prova può trarsi anche da uno o più atti cheper l’oggetto e per il tempo di esecuzione siano sintomatici della esistenza delpotere di fatto in modo non episodico o occasionale. Il relativo accertamentocostituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità,ove sostenuta da congrua e logica motivazione.3.3 In tema di reati fallimentari, la titolarità della carica di amministratoredella società capogruppo, o della società di fatto che ne svolge le funzioni, nonimplica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate,salvo che l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si sostanzi in attispecificamente gestori di fasi o settori dell'attività di queste, limitandonel'autonomia e riducendo gli amministratori a meri esecutori materiali delle direttiveimpartite.3.4 Ne consegue l’infondatezza del motivo di ricorso.4. Va pertanto rigettato il ricorso, con condanna alle spese processuali delricorrente. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 20/01/2026Il Consigliere estensore       Il PresidenteP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 20/01/2026Il Consigliere estensore       Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10984/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris