CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03480/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso n.18825/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. MASSIMO, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Ministro pro tempore, intimato avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Monza in R.G. 10611/2021 depositata il 6-6-2022 rep. 3290/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24-1- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza depositata il 6-6-2022 il Presidente del Tribunale di Monza ha integralmente rigettato l’opposizione proposta ex artt. 116, 84 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 6-12-2021 dal Tribunale di OGGETTO: compensi del difensore d’ufficio R.G.18825/2022 C.C. 24-1-2024 Monza, che gli aveva riconosciuto la somma di Euro 489,38 oltre iva e c.p.a. per la difesa d’ufficio dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento RGNR 8103/1998. L’ordinanza ha dichiarato che, ai fini della liquidazione dei compensi, non poteva essere invocata l’applicazione del Protocollo del 2017, divenuto operativo quattordici anni dopo la cessazione dell’attività professionale per la quale era stata chiesta la liquidazione tardivamente il 5-10-2020, posto che si trattava di ritardo ingiustificabile e non giustificato in concreto, per cui il ricorrente non poteva avvalersi degli effetti favorevoli di un regime pattizio inesistente all’epoca in cui aveva maturato il diritto al compenso. Ha aggiunto che l’attività esposta nella nota spese non risultava specifica né documentata, e che il tardivo inizio delle iniziative di recupero del credito e l’inutilità delle stesse non legittimava il riconoscimento delle spese di recupero del credito. 2.Avverso l’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia, al quale il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo pec presso l’Avvocatura Generale dello Stato all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL], èrimasto intimat o. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consigli o il ricorrenteha depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consiglio del 24 - 1 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo “ violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 116 D.P.R. 115/2002, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.” il ricorrente lamenta che non gli siano state riconosciute, nonostante la documentata attività,le spese per il recupero del credito, spettanti ai sensi degli artt. 82 e 116 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Evidenzia che l’inutilità dell’esecuzione forzata, come definita dall’ordinanza impugnataal fine di escludere la spettanza di quelle spese, è certa in quanto, se vi fosse adempimento da parte del soggetto che è stato assistito dal difensore d’ufficio, non vi sarebbe richiesta di liquidazione dei compensi. Espone in fatto le ragioni che hanno comportato quello che l’ordinanza impugnata ha qualificato ritardo nella richiesta di pagamentoe richiama i precedenti di legittimità in forza dei quali i costi per il recupero del credito devono essere riconosciuti dall’erario. 1.1.Il motivo è fondato, dovendosi dare continuità all’indirizzo consolidatosi edi cui sono espressione già Cass. Sez. 2 17 - 11 - 2011 n. 24104 Rv. 620032-01 e Cass. Sez. 6 - 2 20 - 12 - 2011 n. 27854 Rv. 620470-01 le quali, recependo i principi maggioritari nella giurisprudenza delle sezioni penali della Cassazione, hanno statuito nel senso cheil difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine ( nello stesso senso Cass. Sez. 6 - 2 19 - 12 - 2017 n. 30484 Rv. 647174-01, Cass. Sez. 2 10-9-2019 n. 22579 Rv. 655220-01, Cass. Sez. 2 20-5-2021 n. 15006, Cass. Sez. 2 15-12-2021 n. 40073, Cass. Sez. 2 13-3-2023 n.7275, Cass. Sez. 2 7 - 8 - 2023 n. 23958 ). Come si legge in Cass. 40073/2021, tale principio risulta del tutto coerente con la lettera dell’art. 116 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e con la sua stessa ratio, perché l’estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell’interesse dello Stato; quindi, risulterebbe iniquo accollare al professionista l’onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all’avvocato. 2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 150/2011 in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., nonché omesso esame della documentazione prodotta con il ricorso in opposizione al decreto di pagamento, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.”, e lamenta che l’ordinanza impugnata abbia dichiarato che l’attività esposta nella nota spese non risultava specifica e documentata. Rileva che il Tribunale non ha esaminato la documentazione prodotta, relativa all’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., alla citazione diretta a giudizio e alla sentenza e aggiunge che, se il Tribunale avesse ritenuto necessario disporre di ulteriori informazioni, avrebbe dovuto acquisire d’ufficio tutto il fascicolo della liquidazione, richiamando in tal senso Cass.23133/2021. Quindi chiede che sia liquidato in suo favore il compenso applicando il Protocollo del 2017. 2.1.Il motivo è inammissibile in primo luogo nella parte in cui chiede l’applicazione del Protocollo del 2017, perché l’ordinanza impugnata ha statuito nel senso dell’inapplicabilità di quel Protocollo per il fatto di non essere stato vigente al momento dell’esecuzione delle prestazioni; tale statuizione non è stata oggetto di critica volta a farne emergere l’illegittimitàe per questo non è soddisfatto il requisito di cui all’art. 366 co.1 n. 4 cod. proc. civ., essendo la censura priva di attinenza al decisum (cfr. Cass. Sez. 6 - 1 7 - 9 - 2017 n. 20910 Rv. 645744-01, per tutte). Il motivoè inammissibile anche per il resto in quanto, limitandosi a lamentare che l’ordinanza impugnata non abbia esaminato i documenti dai quali sarebbe risultata l’attività svolta, non individua quali voci della sua nota spese non siano state riconosciute con riferimento a quei documenti. In questo modoil motivo non offre alcun elemento utile a fare emergere l’erroneità del giudizio dell’ordinanza impugnata,secondo la quale l’attività esposta nella nota spese non era specifica e quindi il motivo anche sotto questo profilonon rispetta l’art. 366 co.1 n. 4 cod. proc. civ. Inoltre, il motivo non consente di apprezzare in quali termini l’omesso esame della documentazione prodotta abbia influito sulla decisione censurata di riconoscere compensi inferiori a quelli richiestie quindi il motivo viola il principio di specificità posto dall’art. 366 co.1 n. 6 cod. proc. civ.Infatti, il requisito di autosufficienza del ricorso, quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, ma comunque richiede che sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure (Cass. Sez. U 18-3-2022 n. 8950 Rv. 664409-01) e nella fattispecietale indicazione delle singole voci richieste nella nota spese è totalmente omesso. 3.L’accoglimento del primo motivo di ricorso impone la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Monza in persona di diverso magistrato, il quale deciderà facendo applicazione dei principi esposti estatuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Monza in persona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.