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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 40073/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente C C. 28/10/2021 ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20591 del 2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] forensi MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro- tempore, rappresentato e difeso "ex lege" dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75T59 Z133K), rappresentata e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza Alessandria n. 17; - controricorrente - avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Pisa in data 8 giugno 2017 emessa ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva, con ricorso depositato il 24 febbraio 2017, opposizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Pisa ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di liquidazione di compensi ritenuti spettantile quale difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento penale, con specifico riferimento a quelli da ricondursi all'entità delle spese sopportate per l'infruttuoso recupero dei crediti professionali.

Il citato Presidente, con ordinanza dell'8 giugno 2017, accoglieva l'opposizione sostenendo che il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura )! esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso delle spese relative in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 d.P.R. n. 115/2002, atteso che l'attività recuperatoria costituisce un presupposto della liquidazione in surrogazione.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il Ministero della Giustizia, resistito con controricorso dall'intimata Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo formulato il ricorrente Ministero della Giustizia ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell'art. 116 del d.P.R. n. 150/2011 (rectius: n. 115/2002), deducendo l'erroneità dell'interpretazione di detta norma come operata nell'ordinanza impugnata, poiché il riferimento congiunto a "onorario e spese" in essa contenuto ed il richiamo, quanto a misura e modalità, all'art. 82, avrebbero dovuto imporre di ritenere che la disciplina della liquidazione riguarda i soli onorari e spese maturati nel procedimento penale in cui il difensore ha prestato il suo ufficio e non anche l'onorario e le "spese" relativi alle procedure inutilmente esperite per il recupero dei crediti professionali.

Rileva il collegio che il motivo è manifestamente infondato dal momento che l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte ha, in più occasioni (v., ad es., Cass. n. 27854/2011, Cass. n. 30484/2017 e, da ultimo, Cass. n. 22579/2019), enunciato il principio secondo cui il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.

Tale principio, infatti, risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 d.P.R. n. 115/2002 e con la sua stessa "ratio", poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato, ragion per cui risulterebbe iniquo accollare l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti al professionista legale, dovendosi, perciò, considerare rientranti nell'ambito di quelle che l'Erario è tenuto a rimborsare a seguito , dell'emissione del decreto di pagamento da parte del giudice competente, fatto salvo il diritto di ripetizione ad opera dello Stato nei confronti di chi non è stato ammesso al - gratuito patrocinio, ai sensi del secondo comma del citato art. 116.2.

In definitiva, alla stregua delle svolte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della soccombente Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Ancorché il ricorso sia stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, non sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, trattandosi di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dello Stato (Cass. n. 1778/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 28 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] dente SeoJ.Djan DEJ-'7'171TO [OSCURATO:PERSONA] 1 5 D I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente C C. 28/10/2021 ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20591 del 2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] forensi MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro- tempore, rappresentato e difeso "ex lege" dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75T59 Z133K), rappresentata e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza Alessandria n. 17; - controricorrente - avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Pisa in data 8 giugno 2017 emessa ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva, con ricorso depositato il 24 febbraio 2017, opposizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Pisa ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di liquidazione di compensi ritenuti spettantile quale difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento penale, con specifico riferimento a quelli da ricondursi all'entità delle spese sopportate per l'infruttuoso recupero dei crediti professionali. Il citato Presidente, con ordinanza dell'8 giugno 2017, accoglieva l'opposizione sostenendo che il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura )! esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso delle spese relative in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 d.P.R. n. 115/2002, atteso che l'attività recuperatoria costituisce un presupposto della liquidazione in surrogazione. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il Ministero della Giustizia, resistito con controricorso dall'intimata Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo formulato il ricorrente Ministero della Giustizia ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell'art. 116 del d.P.R. n. 150/2011 (rectius: n. 115/2002), deducendo l'erroneità dell'interpretazione di detta norma come operata nell'ordinanza impugnata, poiché il riferimento congiunto a "onorario e spese" in essa contenuto ed il richiamo, quanto a misura e modalità, all'art. 82, avrebbero dovuto imporre di ritenere che la disciplina della liquidazione riguarda i soli onorari e spese maturati nel procedimento penale in cui il difensore ha prestato il suo ufficio e non anche l'onorario e le "spese" relativi alle procedure inutilmente esperite per il recupero dei crediti professionali. Rileva il collegio che il motivo è manifestamente infondato dal momento che l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte ha, in più occasioni (v., ad es., Cass. n. 27854/2011, Cass. n. 30484/2017 e, da ultimo, Cass. n. 22579/2019), enunciato il principio secondo cui il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Tale principio, infatti, risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 d.P.R. n. 115/2002 e con la sua stessa "ratio", poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato, ragion per cui risulterebbe iniquo accollare l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti al professionista legale, dovendosi, perciò, considerare rientranti nell'ambito di quelle che l'Erario è tenuto a rimborsare a seguito , dell'emissione del decreto di pagamento da parte del giudice competente, fatto salvo il diritto di ripetizione ad opera dello Stato nei confronti di chi non è stato ammesso al - gratuito patrocinio, ai sensi del secondo comma del citato art. 116.2. In definitiva, alla stregua delle svolte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della soccombente Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Ancorché il ricorso sia stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, non sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, trattandosi di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dello Stato (Cass. n. 1778/2016). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 28 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] dente SeoJ.Djan DEJ-'7'171TO [OSCURATO:PERSONA] 1 5 D I