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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01963/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3886/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, ex art.86 c.p.c., e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - domicilio digitale agli indirizzi PEC: [OSCURATO:EMAIL] e tullio.tandura@ordineavvocatibellunopec.it- -ricorrente- contro Ministero Della Giustizia in persona del Ministropro tempore -intimato- avverso l’ordinanza del Presidente della Corte d'Appello di Trieste pronunciata nel proc.

RG n.162/2022, depositata i l 15/07/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato difensore d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] e, conclusosi il procedimento penale, aveva chiesto inutilmente la liquidazione del compenso al suo assistito.

Egli aveva quindi esperito le procedure di recupero del credito, sia in sede di cognizione che in sede esecutiva, acquisendo all’esito un importo insufficiente anche a far fronte alle spese sostenute. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi chiesto l’anticipazione dei propri compensi da parte dello Stato, essendo il suo credito rimasto totalmente insoddisfatto.

L’istanza era stata respinta sul presupposto che quanto ricavato dall’esecuzione forzata intrapresa fosse superiore al compenso da riconoscere, anche tenendo conto delle spese di recupero; in particolare la Corte d’Appello, dichiaratasi competente per la sola quantificazione delle competenze relative al processo penale d’appello, aveva considerato dovuti per l’attività difensiva l’importo di € 1.100,00 e per l’attività di recupero del credito € 630,00 per il giudizio di cognizione, € 135,00 per spese di precetto ed € 23,71 per spese di esecuzione per espropriazione presso terzi, a fronte di un importo ricavato dall’esecuzione pari a € 2.837,00.

Il ricorrente aveva quindi inutilmente proposto opposizione avanti al Presidente della Corte d’Appello, ex art.84 e 170 DPR cit., non contestando la pronuncia quanto alla determinazione del compenso defensionale ma lamentando la quantificazione delle sole spese di recupero, le quali, detratto il percepito, egli riteneva essere ancora dovute per € 3.899,32, effettivamente versati.

Il Presidente della Corte d’Appello di Trieste aveva rilevato quanto segue: -l’opponente lamenta che quanto ricavato dall’espletata esecuzione forzata fruttuosa è risultato insufficiente a pagare l’attività del Collega che provvide a patrocinare il procedimento civile per la formazione del titolo esecutivo ed a seguire il procedimento esecutivo; queste spese non sarebbero state riconosciute, ingiustificatamente, dal Giudice penale; -in effetti, il presupposto necessario affinché il difensore d’ufficio di un imputato, non ammesso al patrocinio a spese dello Stato, possa richiedere il compenso ex art.116 DPR n.115/02 risulta letteralmente correlata ad “aver esperito inutilmente procedura per il recupero dei crediti professionali” ; la dizione della norma deve essere intesa nel senso che la procedura avviata deve essere infruttuosa, mentre nella specie l’esecuzione intentata dall’opponente è stata fruttuosa anche se non tale da soddisfare l’intero credito; -dunque non appare ricorrere, in radice il presupposto fattuale che abilita, nella specie, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ad esperire la procedura ex art.116 TUSG, poiché lo stesso ebbe ad utilmente esperire la procedura esecutiva ma con risultato insoddisfacente.

Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidandolo ad un unico motivo.

Non c’è controricorso, essendo rimasto il Ministero della Giustizia intimato. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo proposto [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’errata interpretazione dell’art.116 DPR n.115/2002 da parte della Corte d’Appello di Trieste.

Secondo il ricorrente la nozione di inutilità dell’esperimento delle procedure di recupero dei crediti professionali alla quale fa riferimento la norma richiamata non è assoluta ma va considerata in relazione all’entità del credito complessivamente vantato dal professionista: ne conseguirebbe che non si potrebbe considerare utile l’esperimento di procedure di recupero che lasci integro il credito come liquidato dall’[OSCURATO:PERSONA] e non permetta nemmeno di far fronte alle spese sostenute, solo in parte coperte.

La tesi sottesa al ragionamento della Corte d’Appello di Trieste si scontrerebbe altresì con l’essenza dell’istituto della difesa d’ufficio, che costituisce un vero e proprio munus publicum di particolare interesse per la collettività, tale da giustificare la previsione dell’intervento economico dello Stato per il caso di incapienza del soggetto che ne ha fruito -salvo rivalsa-.

Il meccanismo su cui si fonda la liquidazione dei compensi del difensore è essenzialmente surrogatorio, accordando di regola lo Stato l’anticipazione al difensore insoddisfatto, per poi sostituirsi ad esso nel recupero del credito nei confronti dell’assistito inadempiente .

Il motivo è fondato.

L’art.116 DPR n.115/2002 recita:

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2.Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio Dalla norma richiamata emerge che: -il difensore nominato d’ufficio deve far valere il proprio credito professionale per l’attività prestata a favore del cliente prima di tutto nei confronti del cliente stesso; -ove questo non paghi, il difensore deve esperire le “utili” procedure di recupero dei crediti professionali; - ove anche le procedure, pure esecutive, non abbiano avuto buon esito, il difensore potrà ottenere il pagamento del compenso dallo Stato, ex art.82 DPR cit.

Il tentativo infruttuoso di recupero del credito dal cliente costituisce un passaggio obbligato affinché il difensore d’ufficio possa chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116, D.P.R. 115/2002: per effettuare detta richiesta occorre cioè la prova di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, pur non richiedendosi la dimostrazione della totale incapienza del debitore (cfr. Cass. 8359/2020; Cass. 3673/2019), e quindi occorre la prova dell’ottenimento di un titolo giudiziale per il pagamento del compenso e dell’avvio dell’esecuzione mobiliare (anche presso terzi) risultata infruttuosa o della verifica della possibilità di procedere al pignoramento immobiliare: in ipotesi di serietà e non pretestuosità delle iniziative intraprese per il recupero, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, devono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare al difensore d’ufficio (Cfr. in tal senso, ancora di recente, Cass.n.3483/2024).

E’ infatti orientamento interpretativo consolidato di questa Corte quello secondo il quale, a norma dell’art.116 DPR cit., il difensore d'ufficio ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.

Tale principio risulta del tutto coerente con la lettera della norma richiamata e con la sua stessa ratio, poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, pure se rimasta infruttuosa, si giustifica perché riferita strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato; risulterebbe iniquo accollare l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti al professionista legale trattandosi altresì di attività necessaria per potere utilizzare lo strumento di recupero offerto dall’art.116 DPR cit. (così Cass.1219/2023, Cass. n. 40073/2021, Cass. n. 22579/2019, Cass. n. 27854/2011; cfr. anche Cass.n.22579/2019, Cass. n. 8359/2020, n.2300/2022, 18956/2022).

Non vi è motivo di limitare la possibilità di ottenere il pagamento del compenso dallo Stato, ex art. 116 DPR cit., alla sola situazione di totale infruttuosità delle procedure esecutive di recupero tentate: la norma non richiede la completa inutilità delle procedure, anche esecutive, di recupero ma solo il loro esito negativo -che è tale anche nelle ipotesi in cui all’esito di esse sia possibile coprire solo in parte il compenso e/o le spese, in relazione alla parte di credito e/o di spese non recuperata-; appare da qualificare infruttuosa anche una procedura che permetta di ottenere solo in parte l’importo dovuto, con le spese relative anche di difesa legale, perché anche in detta ipotesi e non solo in quella di totale incapienza, la prestazione effettivamente resa dal difensore nominato d’ufficio non viene remunerata integralmente dal cliente.

L’interpretazione opposta offerta dal Giudice di merito appare in contrasto con la ratio della disposizione in esame e dell’istituto della difesa d’ufficio e, considerata la necessità del tentativo di recupero per poter richiedere la liquidazione ex art.116, 82 DPR cit. porrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra la totale incapienza del recupero e un recupero solo parziale che potrebbe riguardare anche una minima parte delle sole spese.

L’interpretazione offerta del disposto dell’art.116 DPR cit. non è in contrasto con i precedenti di legittimità citati nel provvedimento ricorso, nessuno dei quali opera un’equivalenza tra esito negativo del tentato recupero e totale infruttuosità, con esclusione della possibilità di utilizzo del disposto dell’art.116 DPR n.115/2002 al di fuori delle ipotesi di infruttuosità totale: nell’ordinanza n.22579/2019 di questa Corte si legge, infatti, che l'orientamento secondo cui il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del d.p.r. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 è da preferirsi rispetto a quello che esclude il diritto del difensore alle spese delle procedure di recupero del credito, in quanto appare coerente con la lettera dell'art. 116 citato, il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d'ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione ; la Corte fa espresso riferimento anche alle spese delle procedure -di cognizione ed esecutive- di recupero del credito e non rileva affatto che per rivolgere la richiesta di pagamento allo Stato esse debbano essere rimaste totalmente inevase.

Diversa è la questione della valutazione di necessità e congruità delle spese esposte, che è valutazione di merito da svolgere sulla base di idoneo supporto probatorio documentale, tenuto conto dell’attività effettivamente esperita e dei criteri di liquidazione normativamente fissati.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia alla luce del seguente principio di diritto: A norma dell’art.116 DPR cit., il difensore d'ufficio ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, sia in caso di infruttuosità totale delle stesse, sia in caso di recupero solo parziale del credito e/o delle spese sostenute . [OSCURATO:PERSONA] di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Trieste che, in diversa comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3886/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, ex art.86 c.p.c., e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - domicilio digitale agli indirizzi PEC: [OSCURATO:EMAIL] e tullio.tandura@ordineavvocatibellunopec.it- -ricorrente- contro Ministero Della Giustizia in persona del Ministropro tempore -intimato- avverso l’ordinanza del Presidente della Corte d'Appello di Trieste pronunciata nel proc. RG n.162/2022, depositata i l 15/07/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato difensore d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] e, conclusosi il procedimento penale, aveva chiesto inutilmente la liquidazione del compenso al suo assistito. Egli aveva quindi esperito le procedure di recupero del credito, sia in sede di cognizione che in sede esecutiva, acquisendo all’esito un importo insufficiente anche a far fronte alle spese sostenute. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi chiesto l’anticipazione dei propri compensi da parte dello Stato, essendo il suo credito rimasto totalmente insoddisfatto. L’istanza era stata respinta sul presupposto che quanto ricavato dall’esecuzione forzata intrapresa fosse superiore al compenso da riconoscere, anche tenendo conto delle spese di recupero; in particolare la Corte d’Appello, dichiaratasi competente per la sola quantificazione delle competenze relative al processo penale d’appello, aveva considerato dovuti per l’attività difensiva l’importo di € 1.100,00 e per l’attività di recupero del credito € 630,00 per il giudizio di cognizione, € 135,00 per spese di precetto ed € 23,71 per spese di esecuzione per espropriazione presso terzi, a fronte di un importo ricavato dall’esecuzione pari a € 2.837,00. Il ricorrente aveva quindi inutilmente proposto opposizione avanti al Presidente della Corte d’Appello, ex art.84 e 170 DPR cit., non contestando la pronuncia quanto alla determinazione del compenso defensionale ma lamentando la quantificazione delle sole spese di recupero, le quali, detratto il percepito, egli riteneva essere ancora dovute per € 3.899,32, effettivamente versati. Il Presidente della Corte d’Appello di Trieste aveva rilevato quanto segue: -l’opponente lamenta che quanto ricavato dall’espletata esecuzione forzata fruttuosa è risultato insufficiente a pagare l’attività del Collega che provvide a patrocinare il procedimento civile per la formazione del titolo esecutivo ed a seguire il procedimento esecutivo; queste spese non sarebbero state riconosciute, ingiustificatamente, dal Giudice penale; -in effetti, il presupposto necessario affinché il difensore d’ufficio di un imputato, non ammesso al patrocinio a spese dello Stato, possa richiedere il compenso ex art.116 DPR n.115/02 risulta letteralmente correlata ad “aver esperito inutilmente procedura per il recupero dei crediti professionali” ; la dizione della norma deve essere intesa nel senso che la procedura avviata deve essere infruttuosa, mentre nella specie l’esecuzione intentata dall’opponente è stata fruttuosa anche se non tale da soddisfare l’intero credito; -dunque non appare ricorrere, in radice il presupposto fattuale che abilita, nella specie, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ad esperire la procedura ex art.116 TUSG, poiché lo stesso ebbe ad utilmente esperire la procedura esecutiva ma con risultato insoddisfacente. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidandolo ad un unico motivo. Non c’è controricorso, essendo rimasto il Ministero della Giustizia intimato. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo proposto [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’errata interpretazione dell’art.116 DPR n.115/2002 da parte della Corte d’Appello di Trieste. Secondo il ricorrente la nozione di inutilità dell’esperimento delle procedure di recupero dei crediti professionali alla quale fa riferimento la norma richiamata non è assoluta ma va considerata in relazione all’entità del credito complessivamente vantato dal professionista: ne conseguirebbe che non si potrebbe considerare utile l’esperimento di procedure di recupero che lasci integro il credito come liquidato dall’[OSCURATO:PERSONA] e non permetta nemmeno di far fronte alle spese sostenute, solo in parte coperte. La tesi sottesa al ragionamento della Corte d’Appello di Trieste si scontrerebbe altresì con l’essenza dell’istituto della difesa d’ufficio, che costituisce un vero e proprio munus publicum di particolare interesse per la collettività, tale da giustificare la previsione dell’intervento economico dello Stato per il caso di incapienza del soggetto che ne ha fruito -salvo rivalsa-. Il meccanismo su cui si fonda la liquidazione dei compensi del difensore è essenzialmente surrogatorio, accordando di regola lo Stato l’anticipazione al difensore insoddisfatto, per poi sostituirsi ad esso nel recupero del credito nei confronti dell’assistito inadempiente . Il motivo è fondato. L’art.116 DPR n.115/2002 recita: 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2.Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio Dalla norma richiamata emerge che: -il difensore nominato d’ufficio deve far valere il proprio credito professionale per l’attività prestata a favore del cliente prima di tutto nei confronti del cliente stesso; -ove questo non paghi, il difensore deve esperire le “utili” procedure di recupero dei crediti professionali; - ove anche le procedure, pure esecutive, non abbiano avuto buon esito, il difensore potrà ottenere il pagamento del compenso dallo Stato, ex art.82 DPR cit. Il tentativo infruttuoso di recupero del credito dal cliente costituisce un passaggio obbligato affinché il difensore d’ufficio possa chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116, D.P.R. 115/2002: per effettuare detta richiesta occorre cioè la prova di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, pur non richiedendosi la dimostrazione della totale incapienza del debitore (cfr. Cass. 8359/2020; Cass. 3673/2019), e quindi occorre la prova dell’ottenimento di un titolo giudiziale per il pagamento del compenso e dell’avvio dell’esecuzione mobiliare (anche presso terzi) risultata infruttuosa o della verifica della possibilità di procedere al pignoramento immobiliare: in ipotesi di serietà e non pretestuosità delle iniziative intraprese per il recupero, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, devono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare al difensore d’ufficio (Cfr. in tal senso, ancora di recente, Cass.n.3483/2024). E’ infatti orientamento interpretativo consolidato di questa Corte quello secondo il quale, a norma dell’art.116 DPR cit., il difensore d'ufficio ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Tale principio risulta del tutto coerente con la lettera della norma richiamata e con la sua stessa ratio, poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, pure se rimasta infruttuosa, si giustifica perché riferita strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato; risulterebbe iniquo accollare l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti al professionista legale trattandosi altresì di attività necessaria per potere utilizzare lo strumento di recupero offerto dall’art.116 DPR cit. (così Cass.1219/2023, Cass. n. 40073/2021, Cass. n. 22579/2019, Cass. n. 27854/2011; cfr. anche Cass.n.22579/2019, Cass. n. 8359/2020, n.2300/2022, 18956/2022). Non vi è motivo di limitare la possibilità di ottenere il pagamento del compenso dallo Stato, ex art. 116 DPR cit., alla sola situazione di totale infruttuosità delle procedure esecutive di recupero tentate: la norma non richiede la completa inutilità delle procedure, anche esecutive, di recupero ma solo il loro esito negativo -che è tale anche nelle ipotesi in cui all’esito di esse sia possibile coprire solo in parte il compenso e/o le spese, in relazione alla parte di credito e/o di spese non recuperata-; appare da qualificare infruttuosa anche una procedura che permetta di ottenere solo in parte l’importo dovuto, con le spese relative anche di difesa legale, perché anche in detta ipotesi e non solo in quella di totale incapienza, la prestazione effettivamente resa dal difensore nominato d’ufficio non viene remunerata integralmente dal cliente. L’interpretazione opposta offerta dal Giudice di merito appare in contrasto con la ratio della disposizione in esame e dell’istituto della difesa d’ufficio e, considerata la necessità del tentativo di recupero per poter richiedere la liquidazione ex art.116, 82 DPR cit. porrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra la totale incapienza del recupero e un recupero solo parziale che potrebbe riguardare anche una minima parte delle sole spese. L’interpretazione offerta del disposto dell’art.116 DPR cit. non è in contrasto con i precedenti di legittimità citati nel provvedimento ricorso, nessuno dei quali opera un’equivalenza tra esito negativo del tentato recupero e totale infruttuosità, con esclusione della possibilità di utilizzo del disposto dell’art.116 DPR n.115/2002 al di fuori delle ipotesi di infruttuosità totale: nell’ordinanza n.22579/2019 di questa Corte si legge, infatti, che l'orientamento secondo cui il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del d.p.r. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 è da preferirsi rispetto a quello che esclude il diritto del difensore alle spese delle procedure di recupero del credito, in quanto appare coerente con la lettera dell'art. 116 citato, il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d'ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione ; la Corte fa espresso riferimento anche alle spese delle procedure -di cognizione ed esecutive- di recupero del credito e non rileva affatto che per rivolgere la richiesta di pagamento allo Stato esse debbano essere rimaste totalmente inevase. Diversa è la questione della valutazione di necessità e congruità delle spese esposte, che è valutazione di merito da svolgere sulla base di idoneo supporto probatorio documentale, tenuto conto dell’attività effettivamente esperita e dei criteri di liquidazione normativamente fissati. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia alla luce del seguente principio di diritto: A norma dell’art.116 DPR cit., il difensore d'ufficio ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, sia in caso di infruttuosità totale delle stesse, sia in caso di recupero solo parziale del credito e/o delle spese sostenute . [OSCURATO:PERSONA] di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Trieste che, in diversa comp