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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 giugno 2021

Cassazione n. 41172/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 7 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Verona ha confermato il decreto di sequestro preventivo del capannone sito in [OSCURATO:PERSONA] e delle aree pertinenziali nonché dei rifiuti ivi depositati, emesso nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 di cui al capo b) dell'imputazione provvisoria.

2. L'indagato lamenta la violazione di legge in relazione agli art. 183, 184- ter e 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006.

Espone che nel luglio del 2020 personale dei [OSCURATO:PERSONA], stazione di Costermano, aveva eseguito un sopralluogo presso il capannone della società [OSCURATO:SOCIETA]. sito in [OSCURATO:PERSONA] e aveva accertato la presenza di rifiuti costituiti da balle di tessuto ancora da lavorare nonché lo svolgimento di attività e cernita del rifiuto ancora presente nelle balle di tessuto, ritenendo integrate le contravvenzioni di cui agli art. 256, comma 2 e comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006; che, a seguito di ordinanza del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del 26 ottobre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato un piano di smaltimento; che in relazione al contenuto del piano, il Comune, a seguito di osservazioni da parte del [OSCURATO:PERSONA], sezione di Costermano, ne aveva richiesto l'adeguamento che veniva presentato dalla ditta Ovat, acquisito con protocollo dell'Ente n. 930 del 13 marzo 2021 e approvato in data 15 marzo 2021; che, in esecuzione del piano approvato, la Ovat aveva iniziato l'esecuzione dell'attività di smaltimento e allontanamento di rifiuti in esso indicati; che il 17 maggio 2021 il GIP del Tribunale di Verona aveva emesso il decreto di sequestro preventivo del capannone, delle aree pertinenziali e dei rifiuti depositati in relazione all'incolpazione provvisoria degli art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006; che in data 24 maggio 2021 il decreto di sequestro preventivo era stato eseguito dal Corpo forestale di Verona, stazione di Costermano; che il Tribunale di Verona aveva erroneamente fondato la conferma del decreto sul presupposto che tutti i materiali presenti nel capannone e nell'area antistante fossero da considerare rifiuti; che il Giudice della cautela aveva qualificato rifiuto anche le balle di tessuto che si trovavano nell'area, sul presupposto che le stesse subissero un'attività di selezione e cernita da parte dell'Ovat.

Precisa che i materiali che si trovavano sul sito avevano due differenti provenienze: la prima era la filiera di recupero effettuato da impianti di trattamento di rifiuti autorizzati a tale attività ai sensi del DM 05/02/1998, sia in procedura semplificata che ordinaria, la seconda era la filiera della produzione tessile dove alcuni materiali per le loro caratteristiche potevano essere considerati fin dall'origine rispondenti alla classificazione dell'End of waste.

Nel primo caso, i materiali erano ritirati dalla Ovat da impianti autorizzati al recupero che fornivano tale materiale dichiarandolo materia prima secondaria, rispondendo nelle definizioni alle specifiche merceologiche della Camera di commercio di Firenze, così come previsto dal d.m. 5 febbraio 1998 e, nel secondo caso, i materiali tessili derivanti direttamente dalla produzione presentavano le specifiche previste all'interno del punto 8.4 del d.m. 5 febbraio 1998.

Sostiene che l'art. 184-ter d.lgs. n. 152 del 2006 non escludeva che i materiali potessero essere oggetto di successiva lavorazione.

Pertanto, laddove una sostanza o un oggetto rispettava tutte le condizioni dei quattro punti della direttiva, era considerato oggetto e non rifiuto, essendo irrilevante che subisse una successiva lavorazione.

Tutti i requisiti richiesti dalla norma erano stati rispettati e il tessuto tessile rinvenuto all'interno e all'esterno del capannone della Ovat non poteva essere considerato rifiuto.Contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale del riesame, tutti i materiali tessili della prima filiera provenivano da impianti autorizzati, Moretti di [OSCURATO:PERSONA], Santarosa SB e CIRS Ambiente, che avevano sottoposto il materiale a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo.

Tutti i tessuti erano destinati alla produzione di materiale per l'industria dell'auto, mentre gli altri tessuti, quelli della seconda filiera, previa selezione, erano nuovamente impiegati nel campo tessile.

Ritiene errata la considerazione del Tribunale secondo cui l'eventuale successiva lavorazione del materiale tessile / mediante cernita o eliminazione di eventuali filamenti o divisione in colorazioni diverse, eventualmente eseguita da Ovat per soddisfare maggiormente le esigenze del mercato o del cliente, facesse perdere al prodotto la qualifica di materia prima secondaria.

Contesta altresì che l'attività compiuta dalla Ovat postulava la natura di rifiuto del materiale o era tale da far diventare il materiale rifiuto.

I tessuti, come spiegato nella caratterizzazione dei materiali presenti nell'area oggetto di sequestro del piano di smaltimento, non cambiavano la loro identità, ma erano selezionati per colore diverso o forma diversa e mantenevano, senza ombra di dubbio, la qualifica di tessuto e le caratteristiche originarie di materie prime secondarie.

Aggiunge che anche gli altri punti richiesti dalla norma erano soddisfatti: a) il prodotto, dopo essere lavorato, era venduto traendo da tale processo il profitto d'impresa; b) il materiale soddisfaceva i requisiti tecnici di produzione atteso che nel caso del feltrotermofissato vi era solo un'attività di pressatura, mentre per il restante materiale era il medesimo destinatario che chiedeva che lo stesso prodotto soddisfacesse determinati requisiti tecnici; c) la mancanza di un impatto negativo sull'ambiente o sulla salute era in sé, atteso che il materiale che Ovat trattava sarebbe stato diversamente destinato a discarica o peggio abbandonato in capannoni dismessi.

Ritiene errata la qualificazione del materiale tessile come rifiuto e non come materia prima secondaria, in quanto la normativa da applicare ai materiali non era quella dell'art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, bensì quella dell'art. 184-ter d.lgs. n. 152 del 2006.

Precisa che il materiale da considerarsi rifiuto era una piccolissima parte del materiale oggetto di sequestro, e diverso da quello tessile, e che la Ovat aveva già dato esecuzione al momento del sequestro preventivo secondo il piano approvato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 marzo 2021.

Conclude nel senso che non sussistevano i presupposti del decreto di sequestro preventivo del capannone e dell'area adiacente allo stesso. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consistente in deduzioni di fatto che riproducono le doglianze del riesame, ma non si confrontano con la misura cautelare reale che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., può essere censurata solo per violazione di legge (in termini di motivazione inesistente o apparente) e non per vizio della motivazione.

Secondo il ricorrente, i beni trovati sull'area non erano qualificabili come rifiuti.

Il Tribunale del riesame ha ben spiegato che, per i limiti della sua cognizione, non può spingersi a sindacare la qualificazione dei beni rinvenuti come rifiuti o sottoprodotti, trattandosi di una questione da accertare nel merito con una cognizione piena.

Ha poi aggiunto che lo stesso indagato aveva offerto elementi di giudizio per ritenere integrato il fumus commissi delicti, poiché si era attivato per bonificare il sito, mentre, quanto al periculum in mora, era pacifico che i rifiuti si trovassero ancora depositati nel capannone e nell'area all'esterno di esso, tanto che la difesa aveva rappresentato la necessità di pulire, perché la proprietà era stata venduta ad altro soggetto.

La decisione è immune da censure.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 7 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Verona ha confermato il decreto di sequestro preventivo del capannone sito in [OSCURATO:PERSONA] e delle aree pertinenziali nonché dei rifiuti ivi depositati, emesso nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 di cui al capo b) dell'imputazione provvisoria. 2. L'indagato lamenta la violazione di legge in relazione agli art. 183, 184- ter e 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006. Espone che nel luglio del 2020 personale dei [OSCURATO:PERSONA], stazione di Costermano, aveva eseguito un sopralluogo presso il capannone della società [OSCURATO:SOCIETA]. sito in [OSCURATO:PERSONA] e aveva accertato la presenza di rifiuti costituiti da balle di tessuto ancora da lavorare nonché lo svolgimento di attività e cernita del rifiuto ancora presente nelle balle di tessuto, ritenendo integrate le contravvenzioni di cui agli art. 256, comma 2 e comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006; che, a seguito di ordinanza del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del 26 ottobre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato un piano di smaltimento; che in relazione al contenuto del piano, il Comune, a seguito di osservazioni da parte del [OSCURATO:PERSONA], sezione di Costermano, ne aveva richiesto l'adeguamento che veniva presentato dalla ditta Ovat, acquisito con protocollo dell'Ente n. 930 del 13 marzo 2021 e approvato in data 15 marzo 2021; che, in esecuzione del piano approvato, la Ovat aveva iniziato l'esecuzione dell'attività di smaltimento e allontanamento di rifiuti in esso indicati; che il 17 maggio 2021 il GIP del Tribunale di Verona aveva emesso il decreto di sequestro preventivo del capannone, delle aree pertinenziali e dei rifiuti depositati in relazione all'incolpazione provvisoria degli art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006; che in data 24 maggio 2021 il decreto di sequestro preventivo era stato eseguito dal Corpo forestale di Verona, stazione di Costermano; che il Tribunale di Verona aveva erroneamente fondato la conferma del decreto sul presupposto che tutti i materiali presenti nel capannone e nell'area antistante fossero da considerare rifiuti; che il Giudice della cautela aveva qualificato rifiuto anche le balle di tessuto che si trovavano nell'area, sul presupposto che le stesse subissero un'attività di selezione e cernita da parte dell'Ovat. Precisa che i materiali che si trovavano sul sito avevano due differenti provenienze: la prima era la filiera di recupero effettuato da impianti di trattamento di rifiuti autorizzati a tale attività ai sensi del DM 05/02/1998, sia in procedura semplificata che ordinaria, la seconda era la filiera della produzione tessile dove alcuni materiali per le loro caratteristiche potevano essere considerati fin dall'origine rispondenti alla classificazione dell'End of waste. Nel primo caso, i materiali erano ritirati dalla Ovat da impianti autorizzati al recupero che fornivano tale materiale dichiarandolo materia prima secondaria, rispondendo nelle definizioni alle specifiche merceologiche della Camera di commercio di Firenze, così come previsto dal d.m. 5 febbraio 1998 e, nel secondo caso, i materiali tessili derivanti direttamente dalla produzione presentavano le specifiche previste all'interno del punto 8.4 del d.m. 5 febbraio 1998. Sostiene che l'art. 184-ter d.lgs. n. 152 del 2006 non escludeva che i materiali potessero essere oggetto di successiva lavorazione. Pertanto, laddove una sostanza o un oggetto rispettava tutte le condizioni dei quattro punti della direttiva, era considerato oggetto e non rifiuto, essendo irrilevante che subisse una successiva lavorazione. Tutti i requisiti richiesti dalla norma erano stati rispettati e il tessuto tessile rinvenuto all'interno e all'esterno del capannone della Ovat non poteva essere considerato rifiuto.Contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale del riesame, tutti i materiali tessili della prima filiera provenivano da impianti autorizzati, Moretti di [OSCURATO:PERSONA], Santarosa SB e CIRS Ambiente, che avevano sottoposto il materiale a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo. Tutti i tessuti erano destinati alla produzione di materiale per l'industria dell'auto, mentre gli altri tessuti, quelli della seconda filiera, previa selezione, erano nuovamente impiegati nel campo tessile. Ritiene errata la considerazione del Tribunale secondo cui l'eventuale successiva lavorazione del materiale tessile / mediante cernita o eliminazione di eventuali filamenti o divisione in colorazioni diverse, eventualmente eseguita da Ovat per soddisfare maggiormente le esigenze del mercato o del cliente, facesse perdere al prodotto la qualifica di materia prima secondaria. Contesta altresì che l'attività compiuta dalla Ovat postulava la natura di rifiuto del materiale o era tale da far diventare il materiale rifiuto. I tessuti, come spiegato nella caratterizzazione dei materiali presenti nell'area oggetto di sequestro del piano di smaltimento, non cambiavano la loro identità, ma erano selezionati per colore diverso o forma diversa e mantenevano, senza ombra di dubbio, la qualifica di tessuto e le caratteristiche originarie di materie prime secondarie. Aggiunge che anche gli altri punti richiesti dalla norma erano soddisfatti: a) il prodotto, dopo essere lavorato, era venduto traendo da tale processo il profitto d'impresa; b) il materiale soddisfaceva i requisiti tecnici di produzione atteso che nel caso del feltrotermofissato vi era solo un'attività di pressatura, mentre per il restante materiale era il medesimo destinatario che chiedeva che lo stesso prodotto soddisfacesse determinati requisiti tecnici; c) la mancanza di un impatto negativo sull'ambiente o sulla salute era in sé, atteso che il materiale che Ovat trattava sarebbe stato diversamente destinato a discarica o peggio abbandonato in capannoni dismessi. Ritiene errata la qualificazione del materiale tessile come rifiuto e non come materia prima secondaria, in quanto la normativa da applicare ai materiali non era quella dell'art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, bensì quella dell'art. 184-ter d.lgs. n. 152 del 2006. Precisa che il materiale da considerarsi rifiuto era una piccolissima parte del materiale oggetto di sequestro, e diverso da quello tessile, e che la Ovat aveva già dato esecuzione al momento del sequestro preventivo secondo il piano approvato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 marzo 2021. Conclude nel senso che non sussistevano i presupposti del decreto di sequestro preventivo del capannone e dell'area adiacente allo stesso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consistente in deduzioni di fatto che riproducono le doglianze del riesame, ma non si confrontano con la misura cautelare reale che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., può essere censurata solo per violazione di legge (in termini di motivazione inesistente o apparente) e non per vizio della motivazione. Secondo il ricorrente, i beni trovati sull'area non erano qualificabili come rifiuti. Il Tribunale del riesame ha ben spiegato che, per i limiti della sua cognizione, non può spingersi a sindacare la qualificazione dei beni rinvenuti come rifiuti o sottoprodotti, trattandosi di una questione da accertare nel merito con una cognizione piena. Ha poi aggiunto che lo stesso indagato aveva offerto elementi di giudizio per ritenere integrato il fumus commissi delicti, poiché si era attivato per bonificare il sito, mentre, quanto al periculum in mora, era pacifico che i rifiuti si trovassero ancora depositati nel capannone e nell'area all'esterno di esso, tanto che la difesa aveva rappresentato la necessità di pulire, perché la proprietà era stata venduta ad altro soggetto. La decisione è immune da censure. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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