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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 08574/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 6960-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli AvvocatiPaolo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, v iale Mazzini,n. 11; - ricorrente - contro FELICETTI Chiara, rappresentat a e difes a dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] etti e d [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] e d [OSCURATO:PERSONA], viale [OSCURATO:PERSONA], n. 118; - controricorrent e - per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trento, Sezione IICivile, n. 3 /20 18 , depositata il 9 gennaio 201 8 .

C.C. 13/2/2023 RGN 6960/2018 Oggetto: contratto di collaborazione professionale Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con atto di citazione notificato il 6 novembre 2013 , la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Fiemme , affinché ne fosse disposta la condanna, da un lato, al pagamento di somme a titolo di corrispettivo per l’attività professionale svolta nel 2012 – in qualità di esperta di storia dell’arte – con riferimento al Museo - Pinacoteca di Cavalese , e , dall’altro lato, al risarcimento del danno patito a causa del mancato avveramento, imputabile all’odierna ricorrente, della condizione sospensiva a cui il contratto d’opera subordinava la proroga dell’incarico di direttore della struttura suddetta.

L’attrice, in particolare, a sostegno della domanda risarcitoria avanzata,denunciava la condotta lacunosa e d omissiva della [OSCURATO:PERSONA] di Fiemme, ritenuta manifestamente incoerente e contraddittoria rispetto agli obblighi assunti con la delibera n. 105- 12/2011 del 21 dicembre 2011.

Quest’ultima prevedeva l’incarico, della durata di un semestre, in capo alla dott.ssa Felicetti, di predisporre tutta la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della realtà museale suddetta da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Trento, di elaborare un progetto gestionale per il triennio 2012-2014 (ed il relativo progetto scientifico), nonché la nomina a direttore del [OSCURATO:PERSONA], prorogabile fino a tre anni nel caso di avveramento della condizione sospensiva, consistente nel conseguimento dei pertinenti finanziamenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Trento.

Poiché nell’instaurazione del giudizio di primo grado l’attrice riteneva che il mancato avveramento della suddetta condizione – e, dunque, l’omessa proroga dell’incarico di direttore –fosse da imputare alla condotta volutamente inerte ed omissiva della [OSCURATO:PERSONA] di Fiemme, ella richiedeva il risarcimento del danno, facendo leva , alternativamente, sulla violazione dell’art. 1359 cod. civ. o sull’inosservanza del canone di buona fedee correttezza sancito dagli artt. 1358 e 1218 cod. civ.

Si costituiva la convenuta, resistendo.

Il Tribunale di Trento, con sentenza del 17 novembre 2016, rigettava entrambe le domandeattoree.

In ordine alla domanda diretta ad ottenere i corrispettivi maturati per l’attività professionale resa in favore della Comunità,i l Tribunale , stante l’ascrivibilità di quest’ultima alla categoria degli enti pubblici locali, rilevava la nullità dei contratti posti a fondamento dell’istanza, poiché privi della forma scritta ad substantiam.

Quanto, poi, all e ulteriori domande, il Tribu nale rilevava l’insussistenza della provache la mancata integrazione della condizione sospensiva fosse imputabile a parte convenuta, ritenendo dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse adeguatamente prodigata ai fini del riconoscimento della realtà museale di Cavalese.

2. –Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 9 gennaio 2018, la Corte d’ a ppello di Trento, pronunciando su l gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando la risoluzione del contratto di consulenza professionale esterna e condannando la [OSCURATO:PERSONA] di Fiemme a pagare alla dott.ssa Felicetti, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 180.000, oltre accessori, pari al compenso pattuito per il caso di estensione dell’incarico professionale di direttore del Museo che la Felicetti non aveva potuto svolgere per causa imputabile alla Comunità.

La Corte di appello di Trento ha ritenuto meritevole di accoglimento il secondo motivo di gravame, con cui l’appellante ha censurato l’erroneità della valutazione con cui il Tribunale aveva giudicato il mancato avveramento della condizione sospensiva – cui veniva subordinata la proroga dell’incarico di direttore ricoperto dalla Felicetti –come non imputabile all’appellata.Secondo la Corte territoriale,dai documenti e dalle testimonianze assunte emerge manifestamente la condotta omissiva, parziale e negligente della Comunità appellata, idonea, a sua volta, a risolversi in una violazione del canone di correttezza e buona fede in pendenza di condizionesospensiva, sancito dall’art. 1358 cod. civ.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trento, notificata il 10 gennaio 2018, laMagnifica Comunità di Fiemme ha interposto ricorso, con atto notificato l’8 marzo 2018, sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

In prossimità della camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo motivo (violazione e /o falsa applicazione degli artt. 1326,1334, 1353, 1362, 1364, 1366 e 1371 cod. civ. e degli artt. 16 e 17 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, nullità della sentenza e/o del processo in relazione all’art. 116 cod. proc. civ. , ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), proposto in via principale , la ricorrente censura che la Corte d’appello abbia errato nel ritenere che la lettera di conferimento dell’incarico del 12 gennaio 2012 dovesse essere integrata, nel suo contenuto, dalla delibera del Consiglio dei Regolani del 21 dicembre 2011e che, per l’effetto, abbia violato l’art. 1362 ss. cod. civ. in materia di interpretazione della volontà dei contraenti, attribuendo a tale delibera, in modo del tutto eccentrico, valore di proposta contrattuale.

Tale conclusione avrebbe condotto il giudice d’appello a considerare la condizione sospensiva –cui era subordinata la proroga dell’incarico di direttore del Museo-Pinacoteca, contenuta nella delibera suddetta –automaticamente apposta anche alla lettera di incarico.

Tuttavia, ad avviso della ricorrente, la delibera del 21 dicembre 2011, lungi dal presentare natura contrattuale, configurerebbeun atto a mera valenza ed efficaci a interna, poiché non rispettosa della normativa che regola la stipulazione di contratti iure privatorum da parte della [OSCURATO:PERSONA] (il riferimento è, segnatamente, all’osservanza di procedure di selezione ad evidenza pubblica, della forma scritta e di regole di copertura finanziaria e di impegnativa).

Queste ultime, si duole la ricorrente, costituiscono circostanze dirimenti, delle quali la Corte trentina avrebbe omesso l’esame, mancando, del pari, di rilevare come la lettera di incarico – chenon contemplava alcuna condizione sospensiva – fosse l’unico atto recettizio a fondamento del rapporto contrattuale fra le parti oggi in causae inficiando, in ultima analisi, l’intero impianto della decisione.

1.1. –Il motivo è scrutinabile nel merito, dovendosi disattendere il rilievo della controricorrente, secondo cui la censura articolata sarebbe volta “a revocare in dubbio elementi oramai definitivamente passati in giudicato e quindi non più soggetti a ricorso per cassazione”.

Difatti, con la sentenza di primo grado, il Tribunale ha rigettato le domande di condanna al pagamento del corrispettivo per le attività professionali sprovviste di formali delibere di incarico, giacché i relativi contratti difettavano della forma scritta ad substantiam, necessaria in ragione della natura pubblicistica della [OSCURATO:PERSONA], ed erano dunque affetti da nullità.

Del pari, il primo giudice ha rilevato l’insussistenza della prova che la mancata integrazione della condizione sospensiva fosse imputabile a parte convenuta, ritenendo, per converso, dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] si era adeguatamente prodigata ai fini del riconoscimento della realtà museale di Cavalese.

La sentenza di primo grado, in particolare, non ha affrontato la questione della validità, sotto il profilo del rispetto del requisito formale, di una estensione della durata del rapporto, seppure condizionata alla concessione di finanziamenti da parte della Provincia, non menzionata nella formale lettera di incarico del 12 gennaio 2012.La sentenza del Tribunale, sul punto, si è limitata ad affermare che,a seguito di trattative avvenute nel corso dell’anno 2011, le parti avevano concordato che fosse assegnato alla dott.ssa Felicetti un incarico di direzione del Museo di durata pari a sei mesi e che tale incarico fosse prorogato per ulteriori tre anni, una volta ottenuto il riconoscimento del Museo provinciale e reperiti i finanziamenti.

Dopo avere premesso ciò, il giudice di primo grado ha rigettatola domanda, rilevando preliminarmente il carattere antitetico delle richieste dell’attrice (di adempimento e di risoluzione del contratto da dirigente del museo, fondate alternativamente sugli artt. 1358 e 1359 cod. civ.) ed escludendo, in ogni caso, l’imputabilità alla Comunità convenuta del mancato avveramento della condizione.

Il Tribunale, tuttavia, non ha esaminato (né attraverso un'enunciazioneespressa né attraverso un ’ enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza) la questione, sollevata dalla convenuta, se, essendo il contratto di consulenza professionale esterna con la P.A. a forma vincolata, la durata dell’incarico possa essere determinat a in base ad un elemento,la delibera interna dell’organo collegiale dell’ente, diverso dal negozio formale chiamato a dettare la trama regolativa del rapporto.

Da tanto consegue che, essendo risultata totalmente vittoriosain primo grado, la [OSCURATO:PERSONA], a fronte di una sentenza che non ha esaminato la questione del rispetto del requisito di forma quanto alla proroga fino a tre anni della durata del contratto , non doveva impugnare la decisione di primo grado con appello incidentale (diversamente da quanto sostiene la difesa della controricorrente a pag. 18 del controricorso).

Va fatta , pertanto, applicazione del principio, conforme all’insegnamento di Cass., Sez.

Un., 12 maggio 2017, n. 11799, secondo cui, in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.(Cass., Sez.

I, 23 settembre 2021, n. 25840).

Infatti, con la citata sentenza, le Sezioni Unite hanno statuito che, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, secondo comma, cod. proc. c iv . (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, secondo comma, cod.proc. c iv .), né sufficiente la mera riproposizione .

La mera riproposizione è utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.

Inoltre, le Sezioni Unite hanno chiarito che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, secondo comma, cod. proc. civ.

Nella specie, la difesa dell’appellata, in sede di costituzione in appello, ha reiterato, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., l’eccezione di nullità, assorbita dalla favorevole decisione di primo grado, evidenziando la necessità, quanto alla estensione del rapporto di collaborazione, del rispetto del requisito di forma, sul rilievo che la pretesa estensione della durata del rapporto non risulta menzionata nella formale lettera di incarico del 12 gennaio 2012.1.2. – Nel merito, la censura sollevata con il primo motivo è fondata, nei termini di seguito precisati.

1.3. – La Corte d’appello di Trento ha richiamato il contenuto della delibera in data 21 dicembre 2011, nonché della successiva lettera di conferimento dell’incarico, datata 12 gennaio 2012, con le quali veniva affidato alla dott.ssa Felicetti l’incarico semestrale di consulenza esterna per la redazione del progetto gestionale e scientifico finalizzato all’ammissione ai contributi provinciali previsti per le istituzioni museali e all’assegnazione degli stessi, nonché, sempre a far decorrenza dal 1° gennaio 2012, veniva nominata d irettore del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Fiemme, con la previsione che “tale incarico, qualora la P.A.T. accogliesse favorevolmente la richiesta, si intenderà prorogato fino a tre anni complessivi”.

In particolare – secondo la Corte distrettuale – la lettera di conferimento dell’incarico professionale deve ritenersi integrata, nel suo contenuto, dal testo approvato della delibera assembleare del 21 dicembre 2011, “nella misura in cui è la stessa Comunità ad aver espresso, proprio nella lettera di incarico, una chiara volontà in tal senso”.

Di qui la conclusione, alla quale è pervenuta la Corte d’appello, che “ la condizione sospensiva, di cui alla delibera suindicata, deve essere considerata afferente all’incarico professionale conferito in data 12 gennaio 2012”.

1.4. – Tanto premesso, va ric hiamato il costante indirizzo di questa Corte, secondo cui il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta ad substantiam e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria(Cass., Sez.

II, 31 ottobre 2018, n. 27910; Cass., Sez.

II, 15giugno 2020, n. 11465).

Invero, i n tema di contratti conclusi dalla p ubblica amministrazione, questa Corte ha ripetutamente affermato la necessità, a pena di nullità, della forma scritta, precisando che la volontà dell'ente pubblico, la quale deve essere manifestata all'esterno e dall'organo autorizzato a rappresentarlo, deve tradursi in un unico documento, sottoscritto da entrambi i contraenti e contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto, non avendo rilevanza, a tal fine, la delibera emessa dall'organo collegiale, che opera soltanto nei rapporti interni dell'ente pubblico(Cass., Sez.

II, 7 settembre 2004, n. 17986; Cass., Sez.

I, 23 aprile 2008, n. 10553; Cass., Sez.

I, 20 marzo 2014, n. 6555).

Nei contratti stipulat i dalla p ubblica a mministrazione, la forma scritta ad substantiam è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo attraverso la precisa identificazione dell'obbligazione assunta e del contenuto negoziale dell'atto, così da risultare espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della stessa a mministrazione posti dall’art. 97 della Costituzione.

Ne consegue che l'osservanza di tale requisito richiede la redazione, a pena di nullità, di un apposito atto, recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo investito del potere di rappresentare l'ente medesimo nei confronti dei terzi, legit timandolo ad esprimere all'esterno la volontà di quest'ultimo, da cui possa ricavarsi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine all'oggetto della prestazione da rendere ed all'entità del compenso da corrispondere.

I n mancanza di un simile documento, deve escludersi che la sussistenza di una valida conclusione del contratto sia desumibile da altri atti e che, in particolare, possa venire in rilievo, a questi fini, l'intervento di una deliberazione attraverso la quale l'organo collegiale dell'ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, ovvero di una missiva, eventualmente seguita dalla comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del professionista stesso, con cui l'organo legittimato a rappresentare l'ente anzidetto ne abbia partecipato al professionista l'adozione, dal momento che tale deliberazione non costituisce una proposta contrattuale, ma un atto, di natura autorizzatoria, con efficacia interna all'ente siccome diretto, quale unico destinatario, al diverso organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno.

1.5. – Ciò posto, p oiché, nella specie, la delibera interna autorizzatoria della Comunità costituisce il solo atto che contempla la possibilità di prorogare l’incarico fino a tre anni complessivi, subordinatamente alla concessione di finanziamenti da parte della Provincia autonoma di Trento, laddove dalla formale lettera di incarico del 12 gennaio 2012 risulta, esclusivamente, l’affidamento dell’incarico per la durata di sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2012, l’errore della Corte d’appello consiste nell’avere considerato la delibera come parte integrante, tout court, del contratto stipulato tra le parti , senza spiegare adeguatamentele ragioni di questa conclusione.

1.6. – Al riguardo, occorre osservare che , anche nei negozi formali, è possibile rinviare, per la completa determinazione del contenuto del contratto, a fonti esterne rispetto al regolamento negoziale, purché permanga una coerenza tra il grado di formalismo interno, rispettato dal documento rinviante, e il grado di formalismo dello strumento di accertamento richiamato con riguardo a un dato integrativo esterno.

Il contenuto ulteriore del contratto, rispetto a quello minimo essenziale, può dunque essere fissato con riguardo ad una fonte esterna, realizzandosiin tal modo una integrazione originaria, ab extra, del contenuto del contratto stesso, a condizione che le parti abbiano previamente individuato i criteri di operatività del rinvio e di integrazione ab extradel contenuto essenziale del contratto.

In tale ordine di idee , la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che qualora le parti, nello stipulare un contratto d'appalto di opere pubbliche, abbiano fatto espresso riferimento, per determinarne la portata ed i limiti, ad una specifica convenzione e comunque alla disciplina compiutamente fissata in un distinto documento, sulla premessa della conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, detto richiamo assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di relatio perfecta, il valore di clausole concordate ed assume la stessa natura e la stessa portata (negoziale) dell'atto che richiama tali disposizioni (Cass., Sez.

VI - 1, 30 marzo 2011, n. 7197).

Nella medesima prospettiva, si è affermato che nei contratti d'appalto stipulati a seguito di gara indetta da un ente pubblico, la volontà di devolvere ad arbitri le relative controversie deve essere espressa in maniera esplicita ed univoca, non essendo sufficiente un generico rinvio ad altro documento che eventualmente contenga la clausola compromissoria, poiché soltanto il richiamo espresso e specifico di detta clausola, con i caratteri della relatio perfecta, assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione(Cass., Sez.

VI - 1, 31 ottobre 2018, n. 27764).

1.7. – In questo contesto, l a Corte territoriale avrebbe dovuto ricercare la volontà delle parti,muovendo dal contenuto della lettera di incarico del 12 gennaio 2012, recante l’atto formale, sottoscritto dallo Scario e legale rappresentante della Comunità, con la funzione di esprimere i termini, economici e temporali, dell’incarico professionale conferitole: atto formale che contiene esclu s ivamente l’affidamento dell’incarico per la durata di sei mesi decorrenti dal1° gennaio 2012.La Corte di Trento avrebbe dovuto, in secondo luogo,esplicitare il percorso motivazionale che l’ha condotta a ritenere la lettera di conferimento dell’incarico integrata, nel suo contenuto, dal testo della delibera assembleare che, nell’autorizzare il conferimento dell’incarico, ha previsto la proroga del rapporto, fino a tre anni, subordinatamente alla concessione di finanziamenti da parte della Provincia.

Poiché la delibera dell’organo collegiale dell’ente ha, in linea generale, rilevanza interna di natura autorizzatoria, la Corte d’appello avrebbe dovuto interrogarsi sul se il richiamo, nella lettera di conferimento dell’incarico,alla delibera “per ogni altro dettaglio”, fosse sufficiente – in assenza di una specifica previsione che la delibera dovesse intendersi quale parte integrante e sostanziale della lettera – a determinare una integrazione ab extra con riferimento all’estensione, non specificamente esplicitata nella lettera di incarico,della durata del rapporto, subordinatamenteall’ottenimento dei finanziamenti da parte degli Uffici provinciali competenti.

2. –Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1358, 1359, 1388 e 1362 e ss. cod. civ., nullità della sentenza e/o del processo in relazione all’art. 116 cod. proc. civ., ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), la ricorrente censura l’affermazione del la sentenza impugnatasecondo cui l’e- mail indirizzata dallo Scario della Comunità – dott. [OSCURATO:PERSONA] – alla Felicetti contemplava una proroga dell’incarico di Direttore nonché dei termini per il deposito della documentazione necessaria per la richiesta di ammissione ai contributi per il Museo-Pinacoteca.

In particolare, la Corte trentina avrebbe fatto malgoverno delle norme in materia di rappresentanza , là dove ha affermato che la comunicazione dello Scario –inviata dal suo account personale di posta elettronica e privo di qualsivoglia forma ufficiale – potesse farsi risalire alla [OSCURATO:PERSONA] di Fiemme; nonché d ei principi di ermeneutica contrattuale, poi ché, nell’interpretare il valore e il contenutodi tale comunicazione, ne avrebbe affermato la natura di proposta contrattuale (di proroga), omettendo di considerare che le modalità e il tenore della stessa fossero inidonee ad attribuirne la paternità all’odierna ricorrente.

Ciò, pertanto, avrebbe condotto il giudice ad omettere l’esame di un fatto decisivo, consistente nella circostanza che l’unica comunicazione a cui farrisalire la volontà della ricorrente sarebbe quella del 6 luglio 2012, proveniente direttamente dalla Comunità ed escludente qualsiasi proroga in favore della controricorrente.

2.1. –La censura è fondata, nei termini di seguito precisati.

Va premesso che, esaminando la comunicazione in data 11 giugno 2012 proveniente dallo Scario della Comunità, dott. [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha osservatoche, con essa, veniva prorogato, a favore della dott.ssa Felicetti, sino al 5 settembre 2012, l’originario incarico semestrale di d irettore del Museo di Cavalese, nonché venivano estesi sino al 30 settembre 2012 i termini per la consegna del progetto di gestione finalizzato all’ammissione ai contributi provinciali.

La Corte territoriale ha altresì esclusoche i contraenti abbiano inteso revocare la proroga concessa.

Infatti, secondo la Corte del gravame, dalle comunicazioni intercorse tra le parti nel giugno 2012 è emersa esclusivamente la volontà dell’ente di ricevere, entro la data del 30 giugno 2012, una bozza del lavoro complessivamente predisposto dalla Felicetti.

Così statuendo, la Corte d’appello ha omesso di esaminare circostanze di fatto controverse e potenzialmente decisive.

La Corte territorialeha attribuito all’e-mail dell’11 giugno 2012 il significato di una estensione, a favore della dott.ssa Felicetti, sino al 5 settembre 2012, dell’originario incarico semestrale di direttore del Museo di Cavalese, nonché di una proroga, sino al 30 settembre2012, dei termini per la consegna del progetto di gestione finalizzato all’ammissione ai contributi provinciali.

Ma, così decidendo, la Corte d’appellonon ha considerato che l’e - mail dell’11 giugno 2012 – indirizzata dallo Zorzi alla Felicetti dal suo account personale, senza alcuna forma ufficiale in nome della [OSCURATO:PERSONA] – si limitava ad anticipare alla destinataria i temi che sarebbero stati discussi nella seduta del Consiglio dei Regolani del 26 giugno 2012 e che, al fine di assurgere a impegno vincolante per la [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto essere formalizzati nella seduta ufficiale del Consiglio.

È quanto si ricava, per tabulas, dal tenore della citata missiva, nella quale è scritto: “Cerco di riepilogare in sintesi quello che abbiamo detto giovedì sera, volontariamente sono solo le cose principali e fondamentali, per tutto il resto ci incontreremo a breve per dettagliare un po' di più e lo formalizzeremo nella seduta ufficiale del 26 giugno”.

Il giudice del merito, inoltre, è pervenuto a ritenere formalizzata la proroga o l’estensione dell’originario incarico semestrale, senza soffermarsi adeguatamente sulla comunicazione del 6 luglio 2012, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Fiemme rappresentavaformalmente che, essendo mancata laconferma, nella seduta ufficiale del 26 giugno 2012, di quanto ipotizzato dal dott.

Zorzi nella sua e-mail del’11 giugno 2012, “l’incarico di direttore pro tempore non potrà essere prorogato né esteso”.

3. –L’accoglimento, nei termini di cui sopra, dei primi due motivi assorbe l’esame delle ulteriori censure svolte dalla ricorrente: (a) del terzo motivo (nullità della sentenza e/o del processo in relazione agli artt. 112, 116, 183 e 345 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1358, 1359, 1375 e 2697 cod. civ., ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), con cui la ricorrente denuncia i l vizio di extrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel parzialmente riformare la decisione del giudice di prime cure; (b) del quarto motivo (violazione e /o falsa applic azione degli artt. 1175, 1353, 1358, 1359, 1362 ss., 1375 e 2697cod. civ., nullità della sentenza e/o del processo in relazione all’art. 116 cod. proc. civ., ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti), con cui la ricorrente denuncia la manifesta illogicità della decisione derivante dall’errata applicazione degli artt.1358 e 1359 cod. civ.; (c) delquinto motivo (violazione e /o falsa applicazione degli artt. 1223, 1225, 1226 1358, 1359 e 2697 cod. civ.,nullità della sentenza e/o del processo in relazione agli artt. 116 e 132 cod. proc. civ., ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti),con cui la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata – nel dichiarare la risoluzione del contratto d’opera ed accogliere la pretesa risarcitoria della dott.ssa Felicetti– sia incorsa in una violazione dell’art. 1358 cod. civ.

4. –Per effetto dell’accoglimento, per quanto di ragione,dei primi due motividi ricorso, la sentenza impugnata è cassata.

La causa è rinviata alla Corte d’appello di Trento, che la deciderà in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 6960-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli AvvocatiPaolo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, v iale Mazzini,n. 11; - ricorrente - contro FELICETTI Chiara, rappresentat a e difes a dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] etti e d [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] e d [OSCURATO:PERSONA], viale [OSCURATO:PERSONA], n. 118; - controricorrent e - per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trento, Sezione IICivile, n. 3 /20 18 , depositata il 9 gennaio 201 8 . C.C. 13/2/2023 RGN 6960/2018 Oggetto: contratto di collaborazione professionale Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con atto di citazione notificato il 6 novembre 2013 , la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Fiemme , affinché ne fosse disposta la condanna, da un lato, al pagamento di somme a titolo di corrispettivo per l’attività professionale svolta nel 2012 – in qualità di esperta di storia dell’arte – con riferimento al Museo - Pinacoteca di Cavalese , e , dall’altro lato, al risarcimento del danno patito a causa del mancato avveramento, imputabile all’odierna ricorrente, della condizione sospensiva a cui il contratto d’opera subordinava la proroga dell’incarico di direttore della struttura suddetta. L’attrice, in particolare, a sostegno della domanda risarcitoria avanzata,denunciava la condotta lacunosa e d omissiva della [OSCURATO:PERSONA] di Fiemme, ritenuta manifestamente incoerente e contraddittoria rispetto agli obblighi assunti con la delibera n. 105- 12/2011 del 21 dicembre 2011. Quest’ultima prevedeva l’incarico, della durata di un semestre, in capo alla dott.ssa Felicetti, di predisporre tutta la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della realtà museale suddetta da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Trento, di elaborare un progetto gestionale per il triennio 2012-2014 (ed il relativo progetto scientifico), nonché la nomina a direttore del [OSCURATO:PERSONA], prorogabile fino a tre anni nel caso di avveramento della condizione sospensiva, consistente nel conseguimento dei pertinenti finanziamenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Trento. Poiché nell’instaurazione del giudizio di primo grado l’attrice riteneva che il mancato avveramento della suddetta condizione – e, dunque, l’omessa proroga dell’incarico di direttore –fosse da imputare alla condotta volutamente inerte ed omissiva della [OSCURATO:PERSONA] di Fiemme, ella richiedeva il risarcimento del danno, facendo leva , alternativamente, sulla violazione dell’art. 1359 cod. civ. o sull’inosservanza del canone di buona fedee correttezza sancito dagli artt. 1358 e 1218 cod. civ. Si costituiva la convenuta, resistendo. Il Tribunale di Trento, con sentenza del 17 novembre 2016, rigettava entrambe le domandeattoree. In ordine alla domanda diretta ad ottenere i corrispettivi maturati per l’attività professionale resa in favore della Comunità,i l Tribunale , stante l’ascrivibilità di quest’ultima alla categoria degli enti pubblici locali, rilevava la nullità dei contratti posti a fondamento dell’istanza, poiché privi della forma scritta ad substantiam. Quanto, poi, all e ulteriori domande, il Tribu nale rilevava l’insussistenza della provache la mancata integrazione della condizione sospensiva fosse imputabile a parte convenuta, ritenendo dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse adeguatamente prodigata ai fini del riconoscimento della realtà museale di Cavalese. 2. –Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 9 gennaio 2018, la Corte d’ a ppello di Trento, pronunciando su l gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando la risoluzione del contratto di consulenza professionale esterna e condannando la [OSCURATO:PERSONA] di Fiemme a pagare alla dott.ssa Felicetti, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 180.000, oltre accessori, pari al compenso pattuito per il caso di estensione dell’incarico professionale di direttore del Museo che la Felicetti non aveva potuto svolgere per causa imputabile alla Comunità. La Corte di appello di Trento ha ritenuto meritevole di accoglimento il secondo motivo di gravame, con cui l’appellante ha censurato l’erroneità della valutazione con cui il Tribunale aveva giudicato il mancato avveramento della condizione sospensiva – cui veniva subordinata la proroga dell’incarico di direttore ricoperto dalla Felicetti –come non imputabile all’appellata.Secondo la Corte territoriale,dai documenti e dalle testimonianze assunte emerge manifestamente la condotta omissiva, parziale e negligente della Comunità appellata, idonea, a sua volta, a risolversi in una violazione del canone di correttezza e buona fede in pendenza di condizionesospensiva, sancito dall’art. 1358 cod. civ. 3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trento, notificata il 10 gennaio 2018, laMagnifica Comunità di Fiemme ha interposto ricorso, con atto notificato l’8 marzo 2018, sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo (violazione e /o falsa applicazione degli artt. 1326,1334, 1353, 1362, 1364, 1366 e 1371 cod. civ. e degli artt. 16 e 17 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, nullità della sentenza e/o del processo in relazione all’art. 116 cod. proc. civ. , ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), proposto in via principale , la ricorrente censura che la Corte d’appello abbia errato nel ritenere che la lettera di conferimento dell’incarico del 12 gennaio 2012 dovesse essere integrata, nel suo contenuto, dalla delibera del Consiglio dei Regolani del 21 dicembre 2011e che, per l’effetto, abbia violato l’art. 1362 ss. cod. civ. in materia di interpretazione della volontà dei contraenti, attribuendo a tale delibera, in modo del tutto eccentrico, valore di proposta contrattuale. Tale conclusione avrebbe condotto il giudice d’appello a considerare la condizione sospensiva –cui era subordinata la proroga dell’incarico di direttore del Museo-Pinacoteca, contenuta nella delibera suddetta –automaticamente apposta anche alla lettera di incarico. Tuttavia, ad avviso della ricorrente, la delibera del 21 dicembre 2011, lungi dal presentare natura contrattuale, configurerebbeun atto a mera valenza ed efficaci a interna, poiché non rispettosa della normativa che regola la stipulazione di contratti iure privatorum da parte della [OSCURATO:PERSONA] (il riferimento è, segnatamente, all’osservanza di procedure di selezione ad evidenza pubblica, della forma scritta e di regole di copertura finanziaria e di impegnativa). Queste ultime, si duole la ricorrente, costituiscono circostanze dirimenti, delle quali la Corte trentina avrebbe omesso l’esame, mancando, del pari, di rilevare come la lettera di incarico – chenon contemplava alcuna condizione sospensiva – fosse l’unico atto recettizio a fondamento del rapporto contrattuale fra le parti oggi in causae inficiando, in ultima analisi, l’intero impianto della decisione. 1.1. –Il motivo è scrutinabile nel merito, dovendosi disattendere il rilievo della controricorrente, secondo cui la censura articolata sarebbe volta “a revocare in dubbio elementi oramai definitivamente passati in giudicato e quindi non più soggetti a ricorso per cassazione”. Difatti, con la sentenza di primo grado, il Tribunale ha rigettato le domande di condanna al pagamento del corrispettivo per le attività professionali sprovviste di formali delibere di incarico, giacché i relativi contratti difettavano della forma scritta ad substantiam, necessaria in ragione della natura pubblicistica della [OSCURATO:PERSONA], ed erano dunque affetti da nullità. Del pari, il primo giudice ha rilevato l’insussistenza della prova che la mancata integrazione della condizione sospensiva fosse imputabile a parte convenuta, ritenendo, per converso, dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] si era adeguatamente prodigata ai fini del riconoscimento della realtà museale di Cavalese. La sentenza di primo grado, in particolare, non ha affrontato la questione della validità, sotto il profilo del rispetto del requisito formale, di una estensione della durata del rapporto, seppure condizionata alla concessione di finanziamenti da parte della Provincia, non menzionata nella formale lettera di incarico del 12 gennaio 2012.La sentenza del Tribunale, sul punto, si è limitata ad affermare che,a seguito di trattative avvenute nel corso dell’anno 2011, le parti avevano concordato che fosse assegnato alla dott.ssa Felicetti un incarico di direzione del Museo di durata pari a sei mesi e che tale incarico fosse prorogato per ulteriori tre anni, una volta ottenuto il riconoscimento del Museo provinciale e reperiti i finanziamenti. Dopo avere premesso ciò, il giudice di primo grado ha rigettatola domanda, rilevando preliminarmente il carattere antitetico delle richieste dell’attrice (di adempimento e di risoluzione del contratto da dirigente del museo, fondate alternativamente sugli artt. 1358 e 1359 cod. civ.) ed escludendo, in ogni caso, l’imputabilità alla Comunità convenuta del mancato avveramento della condizione. Il Tribunale, tuttavia, non ha esaminato (né attraverso un'enunciazioneespressa né attraverso un ’ enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza) la questione, sollevata dalla convenuta, se, essendo il contratto di consulenza professionale esterna con la P.A. a forma vincolata, la durata dell’incarico possa essere determinat a in base ad un elemento,la delibera interna dell’organo collegiale dell’ente, diverso dal negozio formale chiamato a dettare la trama regolativa del rapporto. Da tanto consegue che, essendo risultata totalmente vittoriosain primo grado, la [OSCURATO:PERSONA], a fronte di una sentenza che non ha esaminato la questione del rispetto del requisito di forma quanto alla proroga fino a tre anni della durata del contratto , non doveva impugnare la decisione di primo grado con appello incidentale (diversamente da quanto sostiene la difesa della controricorrente a pag. 18 del controricorso). Va fatta , pertanto, applicazione del principio, conforme all’insegnamento di Cass., Sez. Un., 12 maggio 2017, n. 11799, secondo cui, in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.(Cass., Sez. I, 23 settembre 2021, n. 25840). Infatti, con la citata sentenza, le Sezioni Unite hanno statuito che, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, secondo comma, cod. proc. c iv . (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, secondo comma, cod.proc. c iv .), né sufficiente la mera riproposizione . La mera riproposizione è utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure. Inoltre, le Sezioni Unite hanno chiarito che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. Nella specie, la difesa dell’appellata, in sede di costituzione in appello, ha reiterato, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., l’eccezione di nullità, assorbita dalla favorevole decisione di primo grado, evidenziando la necessità, quanto alla estensione del rapporto di collaborazione, del rispetto del requisito di forma, sul rilievo che la pretesa estensione della durata del rapporto non risulta menzionata nella formale lettera di incarico del 12 gennaio 2012.1.2. – Nel merito, la censura sollevata con il primo motivo è fondata, nei termini di seguito precisati. 1.3. – La Corte d’appello di Trento ha richiamato il contenuto della delibera in data 21 dicembre 2011, nonché della successiva lettera di conferimento dell’incarico, datata 12 gennaio 2012, con le quali veniva affidato alla dott.ssa Felicetti l’incarico semestrale di consulenza esterna per la redazione del progetto gestionale e scientifico finalizzato all’ammissione ai contributi provinciali previsti per le istituzioni museali e all’assegnazione degli stessi, nonché, sempre a far decorrenza dal 1° gennaio 2012, veniva nominata d irettore del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Fiemme, con la previsione che “tale incarico, qualora la P.A.T. accogliesse favorevolmente la richiesta, si intenderà prorogato fino a tre anni complessivi”. In particolare – secondo la Corte distrettuale – la lettera di conferimento dell’incarico professionale deve ritenersi integrata, nel suo contenuto, dal testo approvato della delibera assembleare del 21 dicembre 2011, “nella misura in cui è la stessa Comunità ad aver espresso, proprio nella lettera di incarico, una chiara volontà in tal senso”. Di qui la conclusione, alla quale è pervenuta la Corte d’appello, che “ la condizione sospensiva, di cui alla delibera suindicata, deve essere considerata afferente all’incarico professionale conferito in data 12 gennaio 2012”. 1.4. – Tanto premesso, va ric hiamato il costante indirizzo di questa Corte, secondo cui il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta ad substantiam e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria(Cass., Sez. II, 31 ottobre 2018, n. 27910; Cass., Sez. II, 15giugno 2020, n. 11465). Invero, i n tema di contratti conclusi dalla p ubblica amministrazione, questa Corte ha ripetutamente affermato la necessità, a pena di nullità, della forma scritta, precisando che la volontà dell'ente pubblico, la quale deve essere manifestata all'esterno e dall'organo autorizzato a rappresentarlo, deve tradursi in un unico documento, sottoscritto da entrambi i contraenti e contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto, non avendo rilevanza, a tal fine, la delibera emessa dall'organo collegiale, che opera soltanto nei rapporti interni dell'ente pubblico(Cass., Sez. II, 7 settembre 2004, n. 17986; Cass., Sez. I, 23 aprile 2008, n. 10553; Cass., Sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555). Nei contratti stipulat i dalla p ubblica a mministrazione, la forma scritta ad substantiam è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo attraverso la precisa identificazione dell'obbligazione assunta e del contenuto negoziale dell'atto, così da risultare espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della stessa a mministrazione posti dall’art. 97 della Costituzione. Ne consegue che l'osservanza di tale requisito richiede la redazione, a pena di nullità, di un apposito atto, recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo investito del potere di rappresentare l'ente medesimo nei confronti dei terzi, legit timandolo ad esprimere all'esterno la volontà di quest'ultimo, da cui possa ricavarsi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine all'oggetto della prestazione da rendere ed all'entità del compenso da corrispondere. I n mancanza di un simile documento, deve escludersi che la sussistenza di una valida conclusione del contratto sia desumibile da altri atti e che, in particolare, possa venire in rilievo, a questi fini, l'intervento di una deliberazione attraverso la quale l'organo collegiale dell'ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, ovvero di una missiva, eventualmente seguita dalla comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del professionista stesso, con cui l'organo legittimato a rappresentare l'ente anzidetto ne abbia partecipato al professionista l'adozione, dal momento che tale deliberazione non costituisce una proposta contrattuale, ma un atto, di natura autorizzatoria, con efficacia interna all'ente siccome diretto, quale unico destinatario, al diverso organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno. 1.5. – Ciò posto, p oiché, nella specie, la delibera interna autorizzatoria della Comunità costituisce il solo atto che contempla la possibilità di prorogare l’incarico fino a tre anni complessivi, subordinatamente alla concessione di finanziamenti da parte della Provincia autonoma di Trento, laddove dalla formale lettera di incarico del 12 gennaio 2012 risulta, esclusivamente, l’affidamento dell’incarico per la durata di sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2012, l’errore della Corte d’appello consiste nell’avere considerato la delibera come parte integrante, tout court, del contratto stipulato tra le parti , senza spiegare adeguatamentele ragioni di questa conclusione. 1.6. – Al riguardo, occorre osservare che , anche nei negozi formali, è possibile rinviare, per la completa determinazione del contenuto del contratto, a fonti esterne rispetto al regolamento negoziale, purché permanga una coerenza tra il grado di formalismo interno, rispettato dal documento rinviante, e il grado di formalismo dello strumento di accertamento richiamato con riguardo a un dato integrativo esterno. Il contenuto ulteriore del contratto, rispetto a quello minimo essenziale, può dunque essere fissato con riguardo ad una fonte esterna, realizzandosiin tal modo una integrazione originaria, ab extra, del contenuto del contratto stesso, a condizione che le parti abbiano previamente individuato i criteri di operatività del rinvio e di integrazione ab extradel contenuto essenziale del contratto. In tale ordine di idee , la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che qualora le parti, nello stipulare un contratto d'appalto di opere pubbliche, abbiano fatto espresso riferimento, per determinarne la portata ed i limiti, ad una specifica convenzione e comunque alla disciplina compiutamente fissata in un distinto documento, sulla premessa della conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, detto richiamo assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di relatio perfecta, il valore di clausole concordate ed assume la stessa natura e la stessa portata (negoziale) dell'atto che richiama tali disposizioni (Cass., Sez. VI - 1, 30 marzo 2011, n. 7197). Nella medesima prospettiva, si è affermato che nei contratti d'appalto stipulati a seguito di gara indetta da un ente pubblico, la volontà di devolvere ad arbitri le relative controversie deve essere espressa in maniera esplicita ed univoca, non essendo sufficiente un generico rinvio ad altro documento che eventualmente contenga la clausola compromissoria, poiché soltanto il richiamo espresso e specifico di detta clausola, con i caratteri della relatio perfecta, assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione(Cass., Sez. VI - 1, 31 ottobre 2018, n. 27764). 1.7. – In questo contesto, l a Corte territoriale avrebbe dovuto ricercare la volontà delle parti,muovendo dal contenuto della lettera di incarico del 12 gennaio 2012, recante l’atto formale, sottoscritto dallo Scario e legale rappresentante della Comunità, con la funzione di esprimere i termini, economici e temporali, dell’incarico professionale conferitole: atto formale che contiene esclu s ivamente l’affidamento dell’incarico per la durata di sei mesi decorrenti dal1° gennaio 2012.La Corte di Trento avrebbe dovuto, in secondo luogo,esplicitare il percorso motivazionale che l’ha condotta a ritenere la lettera di conferimento dell’incarico integrata, nel suo contenuto, dal testo della delibera assembleare che, nell’autorizzare il conferimento dell’incarico, ha previsto la proroga del rapporto, fino a tre anni, subordinatamente alla concessione di finanziamenti da parte della Provincia. Poiché la delibera dell’organo collegiale dell’ente ha, in linea generale, rilevanza interna di natura autorizzatoria, la Corte d’appello avrebbe dovuto interrogarsi sul se il richiamo, nella lettera di conferimento dell’incarico,alla delibera “per ogni altro dettaglio”, fosse sufficiente – in assenza di una specifica previsione che la delibera dovesse intendersi quale parte integrante e sostanziale della lettera – a determinare una integrazione ab extra con riferimento all’estensione, non specificamente esplicitata nella lettera di incarico,della durata del rapporto, subordinatamenteall’ottenimento dei finanziamenti da parte degli Uffici provinciali competenti. 2. –Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1358, 1359, 1388 e 1362 e ss. cod. civ., nullità della sentenza e/o del processo in relazione all’art. 116 cod. proc. civ., ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), la ricorrente censura l’affermazione del la sentenza impugnatasecondo cui l’e- mail indirizzata dallo Scario della Comunità – dott. [OSCURATO:PERSONA] – alla Felicetti contemplava una proroga dell’incarico di Direttore nonché dei termini per il deposito della documentazione necessaria per la richiesta di ammissione ai contributi per il Museo-Pinacoteca. In particolare, la Corte trentina avrebbe fatto malgoverno delle norme in materia di rappresentanza , là dove ha affermato che la comunicazione dello Scario –inviata dal suo account personale di posta elettronica e privo di qualsivoglia forma ufficiale – potesse farsi risalire alla [OSCURATO:PERSONA] di Fiemme; nonché d ei principi di ermeneutica contrattuale, poi ché, nell’interpretare il valore e il contenutodi tale comunicazione, ne avrebbe affermato la natura di proposta contrattuale (di proroga), omettendo di considerare che le modalità e il tenore della stessa fossero inidonee ad attribuirne la paternità all’odierna ricorrente. Ciò, pertanto, avrebbe condotto il giudice ad omettere l’esame di un fatto decisivo, consistente nella circostanza che l’unica comunicazione a cui farrisalire la volontà della ricorrente sarebbe quella del 6 luglio 2012, proveniente direttamente dalla Comunità ed escludente qualsiasi proroga in favore della controricorrente. 2.1. –La censura è fondata, nei termini di seguito precisati. Va premesso che, esaminando la comunicazione in data 11 giugno 2012 proveniente dallo Scario della Comunità, dott. [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha osservatoche, con essa, veniva prorogato, a favore della dott.ssa Felicetti, sino al 5 settembre 2012, l’originario incarico semestrale di d irettore del Museo di Cavalese, nonché venivano estesi sino al 30 settembre 2012 i termini per la consegna del progetto di gestione finalizzato all’ammissione ai contributi provinciali. La Corte territoriale ha altresì esclusoche i contraenti abbiano inteso revocare la proroga concessa. Infatti, secondo la Corte del gravame, dalle comunicazioni intercorse tra le parti nel giugno 2012 è emersa esclusivamente la volontà dell’ente di ricevere, entro la data del 30 giugno 2012, una bozza del lavoro complessivamente predisposto dalla Felicetti. Così statuendo, la Corte d’appello ha omesso di esaminare circostanze di fatto controverse e potenzialmente decisive. La Corte territorialeha attribuito all’e-mail dell’11 giugno 2012 il significato di una estensione, a favore della dott.ssa Felicetti, sino al 5 settembre 2012, dell’originario incarico semestrale di direttore del Museo di Cavalese, nonché di una proroga, sino al 30 settembre2012, dei termini per la consegna del progetto di gestione finalizzato all’ammissione ai contributi provinciali. Ma, così decidendo, la Corte d’appellonon ha considerato che l’e - mail dell’11 giugno 2012 – indirizzata dallo Zorzi alla Felicetti dal suo account personale, senza alcuna forma ufficiale in nome della [OSCURATO:PERSONA] – si limitava ad anticipare alla destinataria i temi che sarebbero stati discussi nella seduta del Consiglio dei Regolani del 26 giugno 2012 e che, al fine di assurgere a impegno vincolante per la [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto essere formalizzati nella seduta ufficiale del Consiglio. È quanto si ricava, per tabulas, dal tenore della citata missiva, nella quale è scritto: “Cerco di riepilogare in sintesi quello che abbiamo detto giovedì sera, volontariamente sono solo le cose principali e fondamentali, per tutto il resto ci incontreremo a breve per dettagliare un po' di più e lo formalizzeremo nella seduta ufficiale del 26 giugno”. Il giudice del merito, inoltre, è pervenuto a ritenere formalizzata la proroga o l’estensione dell’originario incarico semestrale, senza soffermarsi adeguatamente sulla comunicazione del 6 luglio 2012, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Fiemme rappresentavaformalmente che, essendo mancata laconferma, nella seduta ufficiale del 26 giugno 2012, di quanto ipotizzato dal dott. Zorzi nella sua e-mail del’11 giugno 2012, “l’incarico di direttore pro tempore non potrà essere prorogato né esteso”. 3. –L’accoglimento, nei termini di cui sopra, dei primi due motivi assorbe l’esame delle ulteriori censure svolte dalla ricorrente: (a) del terzo motivo (nullità della sentenza e/o del processo in relazione agli artt. 112, 116, 183 e 345 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1358, 1359, 1375 e 2697 cod. civ., ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), con cui la ricorrente denuncia i l vizio di extrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel parzialmente riformare la decisione del giudice di prime cure; (b) del quarto motivo (violazione e /o falsa applic azione degli artt. 1175, 1353, 1358, 1359, 1362 ss., 1375 e 2697cod. civ., nullità della sentenza e/o del processo in relazione all’art. 116 cod. proc. civ., ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti), con cui la ricorrente denuncia la manifesta illogicità della decisione derivante dall’errata applicazione degli artt.1358 e 1359 cod. civ.; (c) delquinto motivo (violazione e /o falsa applicazione degli artt. 1223, 1225, 1226 1358, 1359 e 2697 cod. civ.,nullità della sentenza e/o del processo in relazione agli artt. 116 e 132 cod. proc. civ., ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti),con cui la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata – nel dichiarare la risoluzione del contratto d’opera ed accogliere la pretesa risarcitoria della dott.ssa Felicetti– sia incorsa in una violazione dell’art. 1358 cod. civ. 4. –Per effetto dell’accoglimento, per quanto di ragione,dei primi due motividi ricorso, la sentenza impugnata è cassata. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Trento, che la deciderà in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spes