CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 25256/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente o r d i n a n z a sul ricorso iscritto al n° 20075del ruolo generale dell'anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]- zina c. sas, in persona dellegale rapp.te p.t., con sede in Bovil- le Ernica (FR), [OSCURATO:PERSONA] n. 110, c.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], rap- presentata e difesa in virtù di procura in atti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – fax 0775 - 434969 – pec avval- [OSCURATO:EMAIL]) e elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Belfiore n. 4. Ricorrente contro Comune di Fiuggi. Intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Roman° 1815 deposi- tata il 14 marzo 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: -Il Consigliere delegato ha formulato la seguente testuale proposta di definizione accelerata del giudizio: “La ricorrente impugna con il supporto di due motivi la sentenza del 13.3.2023 con cui la Corte di appello di Roma ha rigettato, con ag- gravio di spese, l’appello da essa proposto avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Frosinone 1131/2017, che, accoglien- do l’opposizione del Comune di Fiuggi aveva revocato il decreto in- giuntivo da essa ottenuto per prestazioni di trasporto scolastico nel periodo 2006-2011, riconoscendo solo un credito di € 718,03. Il Comune di Fiuggi non si è costituito in sede di legittimità. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione al mancato/errato ac- certamento del credito da essa vantato e si riferisce al capo della sentenza con cui è stata rigettata la sua domanda principale di pa- gamento del corrispettivo dovuto in relazione al periodo di proroga in cui è stato effettuato il servizio scuolabus comunale, poiché tale periodo non sarebbe sorretto da alcun atto avente il requisito della forma scritta richiesto ad substantiam. Tale statuizione sarebbe totalmente errata e contrastante con le ri- sultanze documentali perché la T.F.C. era stata pacificamente con- cessionaria del servizio di trasposto scolastico del Comune di Fiuggi per il periodo 2005-2011, visto che alla scadenza del primo con- tratto d’appalto (settembre 2008) e nelle more della nuova gara il Comune di Fiuggi aveva fatto ricorso al potere di proroga confer- mandole l’affidamento sino al febbraio 2011) servizio svolto nel suddetto periodo con continuità e correttezza e a beneficio dell’intera comunità locale. Il motivo appare inammissibile innanzitutto perché, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge mira nella realtà a contestare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove effettuate dai giudici del merito, peraltro in modo conforme (agli effetti di cui all’art.360, comma 4, già art. 348 - ter, comma 5, c.p.c.). È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'appa- rente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27.12.2019). In secondo luogo, la ricorrente non affronta e non confuta la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sulla previsione della proroga temporanea al limitato fine di procedere all’indizione di una nuova gara di appalto e sulla inidoneità delle delibere di proroga adottate dalla giunta a supplire al requisito formale prescritto per i contratti della [OSCURATO:PERSONA]. Principio quest’ultimo ben radicato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 8574 del 27.3.2023; Sez. 2, n. 15303 del 13.5.2022; Sez. 6 - 2, n. 510 del 14.1.2021; Sez. 2, n. 11465 del 15.6.2020). Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione al rigetto della doman- da ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito di sussidiarietà ricava- bile dal disposto dell’art. 191, 4° comma, D. Lgs. 267.2000. Secondo la ricorrente era pacifico e dimostrato che la P.A. aveva effettivamente usufruito dell’indispensabile servizio pubblico locale per il periodo in questione; di contro la P.A. non aveva in alcun modo provato la propria mancata volontà o consapevolezza circa l’arricchimento conseguito e anzi aveva addirittura riconosciuto l’utilità provvedendo al pagamento parziale della prestazione con riferimento al periodo in contestazione (2008-2011) per cui è cau- sa. Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza e specificità av- verso la ratio decidendi che sorregge il provvedimento impugnato che ha escluso l’accoglimento della domanda di arricchimento in- giustificato per difetto del requisito di sussidiarietà e in particolare per l’ammissibilità dell’azione diretta nei confronti del funzionario o amministratore che aveva consentito l’acquisizione di beni o servizi in difetto di valido rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 191 d.lgs. 267 del 2000. Affermazione questa che la ricorrente non affronta e non confuta, limitandosi ad argomentare circa la non necessità del requisito del riconoscimento della utilitas, che è principio esatto ma del tutto ininfluente ai fini della critica del decisum”. -La ricorrente ha depositato una memoria. Considerato che: - La proposta di definizione accelerata non appare contraddetta (nemmeno con la memoria depositata il 20 giugno 2024) da ade- guate controargomentazioni in diritto, tali da indurre questa Corte a rivedere l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. -Infatti, il contratto con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta ad substantiam e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recantela sottoscrizione del contraente pri- vato e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso(Cass. 8574/2023, con la quale si è ritenu- to, sebbene in un caso solo analogo al presente, che la mancanza di contratto scritto non è supplita nemmeno dell’autorizzazione al conferimento di un incarico da parte dell'organo collegiale dell'ente conferente, trattandosi di mero atto interno). -Né può ritenersi, come espone la ricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1 cpc, che il servizio di trasporto scolastico sia stato reso “ in proroga rispetto alle medesime condizioni contrattuali ” precedenti, posto che la proroga dei contratti pubblici è generalmente vietata dall’art. 6, secondo comma, della legge n° 537/1993 (sul che si veda Cass.29988/2018 in caso analogo al presente), essendo ammessa solo nei casi particolari delle cdd “ proroghe tecniche ”, oggi disciplinate dall’art. 120, comma undicesimo del dlgs n° 36/2023 e prima anco- ra dall’art. 106, comma undicesimo, del dlgs n° 50/2016. Nel periodo ancora anteriore, ossia nella vigenza del dlgs n° 163/2006, qui applicabile ratione temporis, non erano espressa- mente disciplinati i casi di proroga del contratto pubblico, vigendo, dunque, il generale divieto previsto dal citato art. 6, secondo com- ma, della legge n° 537/1993, legittimamente superabile solo nei casi previsti dall’art. 57 del dlgs n° 163/2006, ossia, per quello che qui interessa, nel caso previsto dal quinto comma, lettera c), i cui presupposti, però, qui manifestamente difettano. - Il secondo motivo (art. 2041 c.c.) è, del pari, inammissibile per- ché non coglie la ratio decidendi secondo cui ‒ in mancanza del contratto scritto di proroga ‒ trova applicazione nella specie la normativa che prevede la responsabilità del funzionario che ha determinato la spesa: donde il difetto, nella specie, del requisito della sussidiarietàex art. 2042 c c. -Il ricorso deve pertanto essere respinto, essendo inammissibile . -Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione del Comune di Fiuggi. Nondimeno, la parte ricorrente va condannata ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cpc, e va inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificatoa carico della ricorrente. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricor- rente al pagamento della somma di euro 2.500,00 a favore della cassa delle ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della rep