CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 novembre 2020
Cassazione n. 27203/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14155-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli a vv ocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studiodi quest’utima in VITERBO, [OSCURATO:PERSONA], N. 4; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 12.11.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06.10.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con ricorso ex art. 3 legge 24 marzo 2001, n. 89 depositato presso la Corte d’Appello di Perugia in data 10.04.2017, gli odierni ricorrenti chiedevano al Ministero della Ric. 2021 n. 14155 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -2- Giustizia il ristoro del danno non patrimoniale che assumevano di aver subito in relazione alla durata di un procedimento, parimenti in materia di equa riparazione, instaurato dinanzi alla stessa Corte d’Appello di Perugia e che si era protratto per oltre quattro anni e sei mesi, per un solo grado di giudizio. Rilevata la fondatezza del ricorso, la Corte d’Appello di Perugia, con decreto n. 130/2017, rico nosceva agli istanti euro 1.600,00 ciascuno (oltre interessi legali dalla domanda al saldo), e condannava l’Amministrazione al pagamento delle spese del procedimento,liquidate in euro 270,00 (oltre ad IVA, contributo ex lege n. 576/1980, rimborso spese ge nerali pari al 15% del compenso liquidato, euro27,00 per spese vive), con distrazione ex art.93 cod. proc. civ. 1.1. Gli istanti proponevano opposizione avverso tale decreto dinanziCorte d’Appello di Perugia, ex art. 5 - ter legge n. 89/2001, censurando sia l’importo dell’equa riparazione, sia la liquidazione delle spese di lite. La Corte respingev a integralmente l’opposizione. Avverso tale decisione gli odierni ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, riproponendo i motivi già sollevati in sede di opposizione. 2. Con ordinanza n. 25324 del 09.10.2019 questa Corte rigettava il primo motivo di ricorso concernente l’importo dell’equa riparazione e accoglieva il secondo, riguardante le spese di lite, rinviando la liquidazio ne dei compensi alla stessa Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione. 2.1. Nel procedimento in riassunzione, exart. 392 cod. proc. civ., la Corte d’Appello di Perugia, con il decreto qui impugnato, rideterminava le spese di lite, distratte exart. 93 cod. proc. civ. 3. Avverso tale decreto proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. Ric. 2021 n. 14155 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -3- Si difendevail Ministero della Giustizia. In prossimità dell’adunanza hanno depositato memoria i ricorrenti, con la quale insistono nell’accoglimento del ricorso alla luce dei più recenti precedenti di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso si dedu ce violazione e/o falsa applicazione di legge - art. 91 cod. proc. civ.; artt. 2233, comma 2, cod. civ.; liquidazione compensi ex D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 37/2018. Lamentano i ricorrenti che le liquidazioni effettuate con il decreto impugnato risultano comunqueinferiori di oltre la metà rispetto ai «minimi tariffari» previsti per i due procedimentiinnanzi alla Corte d’Appello (originario di merito e in riassunzione exart. 392 cod. proc. civ.) nonché per quello di legittimità, come rispettivamente stabiliti dalle tabelle 12 e 13 allegate al D.M. n. 55/2014. L’importo minimo, infatti, anche al netto delle decurtazioni previste dall’art. 4 D.M. n. 55/2014, sarebbe stato pari a complessivi euro 3.289,50 (fase originaria di merito: euro1.198,50; fase di legittimità: euro 892,50; fase di riassunzione: euro 1.198,50), mentre il decreto impugnato liquida l’importo complessivo ineuro 1.599,00 (fase originaria di merito: euro 576,00; fase di legittimità: euro 447,00; fase di riassunzione: euro 576,00). Ne consegue l’illegittimità e l’ingiustizia del decreto impugnato laddove riduce di oltre la metà i minimi tariffari,senza peraltro motivare tale scelta. 1.1. Il motivo è fondatoper quanto di ragione. Il giudice del rinvio, pur applicando le tabelle 12 e 13, come richiesto da questa Corte nell’ordinanza n. 25324/2019, e pur facendo sinteticamente riferimento a tutte le fasi previste nello scaglione individuato secondo il valore della causa (tra euro 1.10 0 , 01 e d euro5.200,00), giunge a liquidare – per ogni fase d el giudizio di cui all’art. 4, comma 5, D.M. n. 55/2014 - una cifra ben al di Ric. 2021 n. 14155 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -4- sotto dei limiti tariffari, senza al contempo fornire adeguata motivazione. Infatti, il riferimento nel decreto impugnato ai «valori minimi da applicarsi in ragione della speciale semplicità dell’affare ordinariamente introdotto attraverso la compilazione di formulari, la speditezza del rito camerale, il non particolare pregio dell’attività prestata e tali da consentire altresì la massima riduzione prevista dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.M. n. 55/2014 (con riduzione quindi del 70% per la esigua attività istruttoria, così pure va ridotto del 50%, per le altre fasi)» (v. decreto impugnato, p. 4) , non è sufficiente a giustificare l’ulteriore riduzione per oltre la metà del valore dei minimi tariffari. 1.2. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi ai principi formulati nella sentenza di questa Corte sopra richiamata: pur non sussistendo il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono i criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, come nel provvedimento in esame , il g iudice del rinvio era tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra comunque il limite dell'art. 2233, comma 2, cod. civ., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. 1.3. In definitiva, il decreto impugnato è illegittimo nella parte in cui la liquidazione dei compensi inerenti ai tre giudizi indicati è avvenuta al di sotto della soglia minima (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17524 del 31.05.2022; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. Ric. 2021 n. 14155 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -5- 11918 del 13/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 10932 del 05/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35825 del 22/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 25177 del 17/9/2021). All'esito, il provvedimento va cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, comma2, cod. proc. civ., la controversia va decisa nel merito, e la liquidazione dei compensi deve essere effettuata in questa sede attenendosi ai criteri innanzi esposti. 1.4. Va precisato che, poiché l'impugnato decreto risale al 2020, trova applicazione il testo del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018. 1.5. In applicazione, dunque, dei minimi tariffari previsti dal D.M.n. 55/2014, i compensi sono così liquidati ( Cass. Sez. 2, n. 17524del 31/5/2022 ) : a)per il procedimento di merito originario innanzi alla Corte d’Appello di Perugia,secondo la tabella n. 12 (scaglione da euro 1.100,01a 5.200,00): euro 255,00 per la fase di studio (rispetto a un parametro medio pari a euro 510,00, riducibile al massimo del 50%); euro 255,00 per la fase introduttiva (rispetto a un parametro medio pari a euro 510,00, riducibile al massimo del 50%);euro 283,50 per la fase di trattazione/istruzione (rispetto a un parametro medio pari a euro 945,00, riducibile al massimo del 70%); euro 405,00 per la fase decisoria (rispetto a un parametro medio pari a euro 810,00, riducibile al massimo del 50%). P er un totale di euro 1.198,50 per il giudizio di merito originario. Al procedimento di cassazione con rinvio, al giudizio di rinvio e al presente giudizio di legittimità non può, invece,applicarsi il medesimoscaglione, in quanto è passato in giudicato il capo non impugnato della decisione di questa Corte (n. 25324 del 09.10.2019) concernente la liquidazione dell’indennizzo per Ric. 2021 n. 14155 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -6- eccessiva durata del procedimento presupposto (euro1.600,00, oltre interessi,per ciascun ricorrente). Secondo le Sezioni Unite, ove il giudizio prosegua soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente,il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia e, sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum(e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel (Sez. U, n. 19014 del 11/09/2007, conf. da Cass., Sez.6-1, n. 6345 del 05.03.2020; Cass. 27274/2017). Pertanto, ai fini della determinazione del valore della controversia e l’individuazione del corretto scaglione della tabella 12, relativamente al giudizio di rinvio, e della tabella 13, nei due giudizi di legittimità, si dovrà fare riferimento al valore della causa che, per effetto del decisum del primo giudizio di legittimità ( che ha negato all’odierno ricorrente altro indennizzo), è pari a zero , come si evince , del resto, anche dall’ordinanza n. 25324/2019(p. 6, righi 20-21) ove lo scaglione individuato tenuto conto del valore della causa è quello da 0 a euro 1.100,00 . Di conseguenza: b) per il giudizio di rinvio secondo la tabella n. 12 (scaglione da euro 0 a euro 1.100,00) i minimi corrispondono a euro 67,50 per la fase di studio (rispetto a un parametro medio pari a euro 135,00, riducibile al massimo del 50%); euro 67,50 per la fase introduttiva (rispetto a un parametro medio pari a euro 135,00, riducibile al massimo del 50%); euro 51,00 per la fase di trattazione/istruzione (rispetto a un parametro medio pari a euro 170,00, riducibile al massimo del 70%); euro 100,00 per Ric. 2021 n. 14155 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -7- la fase decisoria (rispetto a un parametro medio pari a euro 200,00, riducibile al massimo del 50%). Per un totale di euro 286,00 per il giudizio di rinvio; c) per ciascun giudizi o innanzi alla Corte di Cassazione secondo la tabella n. 13 (scaglione da euro 0 ad euro 1.100,00) i minimi corrispondono ad euro 120,00 per la fase di studio (rispetto a un parametro medio pari a euro 240,00, riducibile al massimo del 50%); euro 135 ,00 per la fase introduttiva (rispetto a un parametro medio pari a euro 270,00, riducibile al massimo del 50%);euro 67 , 5 0 per la fase decisio nale (rispetto a un parametro medio pari a euro 135,00, riducibile al massimo del 50%). Per un totale di euro 322,50 per ciascun giudizio di legittimità. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge –art. 4, punto 2, D.M. n. 55/2014 – d ifetto di motivazione. I ricorrenti lamentano che il decreto impugnato liquida le spese di lite nelle tre fasi in cui si è articolato il procedimento(fase originaria di merito; fase di legittimità, fase in riassunzione) non considerando affatto la previsione di cui all’art. 4, comma2, D.M. n. 55/2014 (nel testo modificato dal D.M. n. 37/2018), ove è contemplato l’ aument o del 30% per ogni soggetto assistito avente la stessa posizione processuale (nel caso di specie gli assistiti sono cinque). La precisa locuzione utilizzata dalla normativa predetta («di regola») implicherebbe che la scelta del giudice del merito, nel senso di escludere detti aumenti, dovrebbe essere adeguatamente motivata; come invece non è dato di leggere nel decreto impugnato. 2.1. La censura è infondata. Non sussistono, infatti, le condizioni previste dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 citato per disporre l'aumento dei compensi, per ogni soggetto oltre il primo, nella misura del 30%, in ragione dell'assistenza Ric. 2021 n. 14155 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -8- difensiva di più soggetti aventi la stessa posizione processuale. E ciò – come emerge con chiarezza dal provvedimento impugnato: p. 4, 2° capoverso– in ragion e della serialità dell a causa introdott a attraverso la compilazione di formulari, della speditezza del rito camerale, nonché dell'omogeneità delle posizioni dei richiedenti, cui è stato riconosciuto il medesimo quantum, senza che la difesa congiunta di tali parti abbia ingenerato specifiche difficoltà nell'articolazione della difesa. 3. Stante la complessità dell’applicazione al caso in esame dei criteri di liquidazione tabellaree il parziale accoglimento del ricorso, le spese del presente procedimento di legittimità sono compensate. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo nei sensi di cui in motivazione, dichiara infondato il secondo motivo; cassa in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla refusionedelle spese, in favore dei ricorrenti, con distrazione a beneficio dei difensori antistatari,che liquida: in euro 1.198,50 per le spese delgiudizio di merito originario, oltre accessori come per legge ; in euro 322,50 per le spese del procedimento di cassazione