CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21462/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oUfficio [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore;Ministero dell'Istruzione e [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio III AmbitoTerritoriale per la Provincia dell’Aquila in persona del legalerappresentante pro tempore,-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 169/2025depositata il 27/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale dell’Aquila in funzione di giudice del lavoro, con sentenzadel 23/04/2024 aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], docente non diruolo della scuola primaria, il diritto all’assegnazione del bonus cartaNumero registro generale 20923/2025Numero sezionale 3004/2026Numero di raccolta generale 21462/2026Data pubblicazione 24/06/2026docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e2021/2022, con conseguente condanna del MIUR, parte convenuta,all’accredito, in suo favore, della somma di € 500,00, oltre accessori, perciascun anno scolastico (per un totale di euro 2.000,00) e avevacondannato il MIUR al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro1.000,00 oltre spese, IVA e CPA, con distrazione.2. La Corte d’appello dell’Aquila con sentenza pubblicata il 27/05/2025ha parzialmente accolto l’appello della docente, riconoscendole, in riformadella pronuncia di primo grado, il diritto all’accredito del bonus cartadocente anche con riferimento all’anno scolastico 2022/2023,condannando il MIUR al pagamento di euro 500,00.3. Riguardo alle spese del giudizio di primo grado, in rigetto delcorrispondente ulteriore motivo di appello, la corte confermava laliquidazione delle spese effettuata dal giudice di primo grado nella misuradi euro 1.000,00, motivando che la serialità del contenzioso, coinvolgenteun numero notevolissimo di docenti, tutti nella medesima posizione(precari con contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attivitàdidattiche) e comportante l’esame delle medesime questioni di diritto,tutte affrontate e risolte dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.29961/2023, giustificava la liquidazione delle spese in un importo – euro1.000,00 – leggermente inferiore ai valori minimi della tabella di cui alD.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, che sarebbe stato paria € 1.030,00, escluso comunque ogni compenso per la fase ditrattazione/istruttoria, non essendo stata svolta alcuna specifica attivitàistruttoria.4. Quanto alle spese del giudizio di appello la corte rilevava che, aisensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, la liquidazione dellespese di lite del grado di appello doveva essere effettuata in base allasomma (€ 500,00) attribuita alla parte vincitrice, applicando i valoriminimi della tabella, considerato il carattere elementare dellaNumero registro generale 20923/2025Numero sezionale 3004/2026Numero di raccolta generale 21462/2026Data pubblicazione 24/06/2026controversia, che non aveva comportato l’esame di alcuna questione didiritto, giungendo a euro 247,00.5. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ricorso per Cassazione, articolando cinquemotivi, mentre il MIIUR e l’[OSCURATO:PERSONA] sono rimastiintimati. La ricorrente ha, altresì, depositato memoria ex art. 380-bis.1c.p.c.6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di leggeex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Quanto alle censure mosse dalla ricorrente, nel primo motivo silamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2233 c.c., e 4, comma1 e 1-bis, D.M. 55/2014 ed allegate Tabelle, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.2. La Corte territoriale ha violato tali norme per avere: a) omesso diliquidare i compensi nei limiti dei valori medi di tabella senza fornire sulpunto adeguata motivazione, con ciò violando il principio di diritto desuntoda Cass. n. 27203/2023, secondo il quale, stante il carattere standard delvalore medio, in caso di sensibile scostamento dallo stesso, il giudice deve«specificare i criteri di liquidazione del compenso»; e comunque non«liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro dellaprofessione»); b) applicato una diminuzione del compenso superiore al50% dei valori medi, con ciò violando il principio di diritto mutuato, tral’altro, da Cass. n. 11102/2024, secondo il quale il minimo tariffario èinderogabile; c) mancato di liquidare la maggiorazione del 30% in secondogrado, secondo l’art. 4, comma 1-bis, del DM n. 55/2014, come modificatodal DM n.147/2022, il quale, eliminando l’inciso “di regola”, ne hasoppresso il carattere facoltativo.3. I valori medi portavano complessivamente i compensi in primogrado ad euro 2.626,00. La sentenza di secondo grado, nel confermare laNumero registro generale 20923/2025Numero sezionale 3004/2026Numero di raccolta generale 21462/2026Data pubblicazione 24/06/2026sentenza di primo grado, con riferimento alla liquidazione delle spese digiudizio del primo grado, incorre nella medesima violazione di legge, nonliquidando il valore medio e senza offrire congrua motivazione.4. Ma, ancor peggio, tanto il giudice di prime cure, quanto quello diappello, nella liquidazione delle spese a carico del soccombente, hannoviolato i minimi inderogabili, che in primo grado sarebbero stati pari aeuro 1.314,00 (includendovi la fase di trattazione/istruttoria).5. Escludere la fase istruttoria integra violazione della normativa,poiché non si tiene conto dell’attività effettivamente svolta dal difensore,con lesione del decoro professionale.6. Ed ancora, rilevava ce anche nel giudizio di appello sono stati violatii minimi tariffari, poiché il totale, nel minimo (inclusa la fase istruttoria),avrebbe portato a euro 337,00, superiore all’accordato importo di euro247,00.7. Sempre in appello è stato violato l’art. 4, comma 1-bis, D.M. 55 del2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, che impone ilriconoscimento di una maggiorazione del 30% del compenso quando laredazione dell’atto avviene con tecniche informatiche che agevolano laconsultazione, come i collegamenti ipertestuali (link). Il compenso nellamisura minima avrebbe dovuto, pertanto, essere pari a € 438,10.8. Con un secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedell’art. 4, comma 5, lett. c), D.M. 55/2014 e allegate Tabelle, in relazioneall’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. – omessa liquidazione dei compensi per fasiin grado di appello e omessa liquidazione della fase di trattazione(istruttoria) in primo grado.9. La sentenza impugnata liquida i compensi del grado di appellocumulativamente in euro 247,00, senza distinzione per fasi, mentre l’art.4, comma 5, del D.M. 140/2012 impone che il compenso dell’avvocato sialiquidato per fasi, e ciò al fine di “consentire la verifica della correttezzadei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle” (Cass. n. 2365Numero registro generale 20923/2025Numero sezionale 3004/2026Numero di raccolta generale 21462/2026Data pubblicazione 24/06/2026del 24.01.2024, che richiama Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19482 del23/07/2018, e Cass., Sez. VI-5, n. 15533 del 2022).10. Tale omissione si estende al primo grado, rispetto al quale la corteterritoriale, pur ricostruendo le fasi, ha ritenuto corretta l’esclusione dellafase istruttoria, mentre la ricorrente ha svolto attività istruttoria in primogrado mediante collazione e produzione di documentazione nella fasepropedeutica di introduzione, provvedendo, poi, una volta introdotto ilgiudizio, all’esame del provvedimento e alla notifica del ricorso, prendendoparte alle udienze con note depositate per via telematica, studiando gli11. Il terzo motivo prospetta la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 111, comma 6 Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., assumendo la omessa oapparente motivazione circa la riduzione del 50% dei compensi perciascuna fase in cui si articola il procedimento. La serialità o ripetitivitàdella causa, addotte dalla corte territoriale, non sono idonee a integrare lamotivazione sul punto, non giustificando sufficientemente la riduzioneoltre il 50% del compenso standard per ciascuna fase del giudizio.12. Ciò esposto, il primo ed il secondo motivo, suscettibili di valutazioneunitaria, sono fondati e meritano accoglimento, nei limiti di seguitospecificati.13. Prioritario in ordine logico-giuridico è l’apprezzamento del rispettodei minimi tariffari.14. Questa Corte ha infatti ormai affermato, con orientamentoconsolidato e al quale deve darsi continuità, che anche nella vigenza deld.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche, e anche ai fini dellaliquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ilgiudice non può in nessun caso diminuire oltre il minimo tariffario (il 50%in meno dei valori medi di cui alle tabelle allegate).Numero registro generale 20923/2025Numero sezionale 3004/2026Numero di raccolta generale 21462/2026Data pubblicazione 24/06/202615. Si è così testualmente statuito: “ai fini della liquidazione in sedegiudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col propriocliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come aifini della liquidazione delle spese processuali a carico della partesoccombente o del compenso del difensore della parte ammessa alpatrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018,il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valorimedi di cui alle tabelle allegate” (Cass., Sez. 2, Sentenza 19/04/2023 n.10438, Rv. 667640 – 01; conformi Cass., Sez. 2, Sentenza 11102 del24/04/2024; Rv. 670891 – 01; Cass., Sez. L, Sentenza 19049 del11/07/2025; Rv. 676057 - 01).16. La sentenza impugnata, nel giudicare espressamente conforme adiritto la liquidazione di primo grado “leggermente al di sotto dei minimitariffari”, non approda a conclusioni corrette, violando la normativa disettore.17. Similmente, l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale ilcompenso tabellare previsto per la fase istruttoria non sarebbe dovuto,«non essendosi svolta alcuna attività istruttoria», non è conforme adiritto.18. È orientamento consolidato di questa Corte che la disposizione di cuial D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. non prevede alcun compenso per unaspecifica fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase ditrattazione, che comprende anche l’eventuale attività istruttoria; dettocompenso, di conseguenza, spetta al procuratore della parte vittoriosaanche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado delsingolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendosufficiente la semplice trattazione della causa (in tal senso già Cass. n.8561/2023, 28627/2023, n. 21743/2019, 14483/2021, 37994/2022,4837/2024).Numero registro generale 20923/2025Numero sezionale 3004/2026Numero di raccolta generale 21462/2026Data pubblicazione 24/06/202619. Nel caso di specie, si era svolta la fase di trattazione, caratterizzatatanto nel giudizio di primo grado che in appello dalla celebrazione di dueudienze (in primo grado il 24/01/2024 e il 23/4/2024, nella seconda dellequali il ricorrente aveva prodotto note scritte, mentre in appello il20/2/2025, con rinvio per rinnovo notifiche alla P.A. convenuta al15/5/2025).20. Quanto alla fase di appello, in relazione alla quale la gravatapronuncia ha parimenti negato la liquidazione per la fase di istruttoria/trattazione, giova richiamare il consolidato orientamento (Cass., Se. 3,Sentenza 19/09/2025 n. 25664, Rv. 676362-01), per cui “In tema diliquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, ilcompimento di singoli atti istruttori - e, segnatamente, la produzione didocumenti - in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quelladecisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/odi trattazione, la quale, con riguardo al giudizio di appello, può dar luogoal riconoscimento della relativa voce tariffaria unicamente qualora siaeffettivamente posta in essere, nel corso della prima udienzadi trattazione o in altra udienza fissata allo scopo, una o più dellespecifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. o, comunque, altraudienza sia stata direttamente fissata l'udienza di precisazione delleconclusioni, senza il compimento di alcuna ulteriore attività, e ciò ancheove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero,successivamente, con gli scritti conclusionali”. In termini, anche Sez. 3,Ordinanza n. 24349 del 02/09/2025, Rv. 676302-02).21. Ebbene, nel caso in esame alla prima udienza (20/02/2025) laCorte, nel verificare la costituzione delle parti, appurò il difetto di notificanei confronti della P.A. appellata (MIUR) e dispose la rinnovazione dellanotifica, assegnando termine all’appellante [OSCURATO:PERSONA], attività ricadentenell’alveo dell’art. 350, comma 1 e 2, c.p.c.Numero registro generale 20923/2025Numero sezionale 3004/2026Numero di raccolta generale 21462/2026Data pubblicazione 24/06/202622. Talché, l’esclusione della liquidazione di tale fase in grado di appelloe il corrispondente rigetto del pertinente motivo di appello sono contrarialla norma di legge come univocamente interpretata dalla giurisprudenzadella S.C.23. Quanto alla mancata liquidazione dell’aumento ex art. 4, comma 1-bis, del D.M. siccome modificato dal D.M. n. 147/2022, entrato in vigore il23/10/2022, va considerato che in ragione della novella: «All’articolo 4 deldecreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n.55, sono apportate leseguenti modificazioni: al comma 1-bis, le parole: «è di regolaulteriormente aumentato del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti:«è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento».24. Il testo riveniente dalla modifica normativa è il seguente: «Ilcompenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui alcomma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli attidepositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informaticheidonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare,quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e deidocumenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto».25. La soppressione dell’espressione «di regola» prevede la liquidazionedella maggiorazione, ma l’introduzione della parola «fino al 30 per cento»manifesta che la maggiorazione del 30% è ormai solo quella massima, sìche nella nuova formulazione rientra nella discrezionalità del giudiceapplicare, entro detto limite massimo, la maggiorazione più congrua inrapporto alla concreta utilità agevolativa dei rinvii informatici.26. Questa Corte, nell’interpretare la norma in esame, ha chiarito che, aifini del riconoscimento dell’aumento del compenso ex art. 4, comma 1-bis,del d.m. n. 55 del 2014, non è sufficiente il mero “utilizzo del processotelematico”, essendo indispensabile, invece, che la redazione degli attigiudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecnicheinformatiche più raffinate, che consentano di “navigare” all'internoNumero registro generale 20923/2025Numero sezionale 3004/2026Numero di raccolta generale 21462/2026Data pubblicazione 24/06/2026dell’atto stesso e dei documenti allegati con tecniche “ipertestuali” (indici eriferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi diconsultazione (Cass., Sez. L, n. 21365 del 19 luglio 2023).27. Nella specie, l’atto di appello era stato elaborato con la tecnica deirinvii ipertestuali, così da imporsi l’aumento chiesto in conformità alrichiamato orientamento.28. È infondata la censura afferente alla mancata specificazione degliimporti per fasi separate, essendo comunque possibile, in mancanza ditale adempimento, alla luce dei princìpi sopra enunciati, verificare ilrispetto delle regole tariffarie.29. Risulta, altresì, infondato il terzo motivo di ricorso, ove si censural'omessa o apparente motivazione circa il discostamento dai valori meditariffari. Invero, la motivazione della Corte d'appello, al netto dell’erroneaesclusione dall'ambito del liquidato della fase di trattazione/istruttoria edella altrettanto erronea conferma della liquidazione di un importo al disotto dei minimi inderogabili, risulta sufficientemente motivata sotto ilprofilo della scelta dei valori tariffari minimi, sulla scorta dellavalorizzazione dei caratteri di serialità della causa e della sicura assenza dinovità delle questioni affrontate.30. Pertanto, applicando alla fattispecie in esame i princìpi sopraesposti, si può decidere nel merito e rideterminare gli importi dovuti, nellamisura minima, nei due gradi di giudizio.31. Nella specie, quanto al primo grado, trattandosi di causa compresanello scaglione 1.100,01/5.200,00, il minimo tariffario, come taleinderogabile, era di euro 1.314,00 (euro 444,00 per la fase di studio, euro213,00 per quella introduttiva, euro 284,00 per quella ditrattazione/istruttoria, euro 373,00 per quella decisionale).32. Tale compenso risulta congruo, posto che la causa era di carattereseriale, verteva su un unico motivo di diritto sul quale si era già formatodiritto vivente, dopo gli scritti introduttivi non si era svolta alcuna attivitàNumero registro generale 20923/2025Numero sezionale 3004/2026Numero di raccolta generale 21462/2026Data pubblicazione 24/06/2026nuova né di trattazione né istruttoria, e non essendoci stato alcuncontraddittorio successivo effettivo dopo la fase introduttiva anche ladiscussione orale fu evidentemente, al più, pressoché virtuale.33. Quanto al giudizio di appello, trattandosi di causa compresa nelloscaglione 0,01/1.100,00, il minimo tariffario, come tale inderogabile, eradi euro 337,00 (euro 71,00 per la fase di studio, euro 71,00 per quellaintroduttiva, euro 90,00 per quella di trattazione/istruttoria, euro 105,00per quella decisionale).34. In coerenza con la semplicità e la serialità della causa, lamaggiorazione di cui all’art. 4, comma 1-bis del decreto per la navigabilitàdell’atto di appello, merita la maggiorazione del 1% dell’importo totale,pari a euro 3,37.35. La sentenza impugnata va perciò cassata, per quanto di ragione,limitatamente ai motivi accolti; e, decidendo nel merito, non essendonecessari nella specie ulteriori accertamenti di fatto, il compenso darifondere per il giudizio di primo grado va rideterminato in euro 1.314,00,con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, per ilgiudizio di appello in euro 340,37, oltre spese forfettarie al 15% edaccessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosiantistatario.36. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza(Cass., S.U. n. 32061 del 2022) e sono liquidate come in dispositivo condistrazione a favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso nei termini di cuiin motivazione; rigetta il terzo motivo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nelmerito, ridetermina in euro 1.314,00, oltre spese forfettarie al 15% edaccessori di legge, il compenso da rifondere per il giudizio di primo grado,con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosiNumero registro generale 20923/2025Numero sezionale 3004/2026Numero di raccolta generale 21462/2026Data pubblicazione 24/06/2026antistatario, e in euro 340,37, oltre a spese forfettarie al 15% ed accessoridi legge, il compenso da rifondere per il giudizio di secondo grado, condistrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Condanna, altresì, il Ministero intimato al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 342,39 per compensi, oltre speseforfettarie al 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro il18/06/2026.La PresidenteIrene Tricomi