CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37252/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26708/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’[OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOavverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. CAMPANIA , n. 3546/31/2017,depositata il 10/04/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, rispettivamente in via principalecon unico motivo ed in via incidentale con quattro motivi, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r., pronunciandosi sull’appello principale dell’Ufficio ed incidentale del contribuente, dichiarava illegittimo l’accertamento limitatamente all’Irap e legittimo il recupero a tassazione di maggiori redditi ai fini irpef ed iva con esclusione della somma di euro 7.679,40. 2. L’Ufficio, a seguito di indaginifinanziarie per gli anni dal 2004 al 2012, disposte nell’ambito di un procedimento penale , ed attraverso l’esame della documentazione bancaria acquisita, rideterminava, per l’anno di imposta 2005 , per i l quale il contribuente non aveva presentato dichiarazione, ai fini irpef, iva ed irap, redditi d’impresaper euro 1.950.561,00, derivantidall’esercizio di un’attività imprenditoriale di commercio di orologi, accertati in ragione di movimentazioni bancarie per le quali non era stata fornita giustificazione. 3. La C.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo, quanto all’irap, che l’U fficio fosse decaduto dal potere accertativo , non applicandosi a detta imposta il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 . Quanto alle ulteriori imposte, accoglieva il ricorso. In particolare, ritene va raggiunta la prova dell’esercizio da parte del Perrella di un’ atti vità imprenditoriale in proprio; riteneva, tuttavia,che non fossero riconducibili al contribuente i conti correnti intestati a due società (Tur is tica [OSCURATO:PERSONA] ai [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)e che, con riferimento al conto corrente intestato personalmente al contribuente, risultavano giustifi cati versamenti per euro 342.000,00 e prelevamenti per euro 2.320,00. Per l’effetto, riduceva il maggior imponibile accertato dall’Ufficio da euro 1.950.561,00 ad euro 379.785,00. 4. La C.t.r.confermava la decadenza quanto all’Irap e, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio,riformava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la riconducibilità ad [OSCURATO:PERSONA] dei conto correnti intestati alle società, rilevandone l’intestazione fittizia,e nella parte in cui aveva escluso dal reddito imponibile i versamenti per euro 342.000,00sul conto intestato al medesimo. Confermava, invece, l’esclusione dal reddito imponibile della sola somma di euro 7.679,00 (corrispondente a prelevamenti per euro 2.320,00 sul conto intestato al Perrella) rilevando che sul punto la sentenza di primo grad o era divenuta definitiva per mancata impugnazione. Compensava le spese di lite. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Preliminarmente, si deve disattendere l'istanza, avanzata dal ricorrente contestualmente ad altro ricorso,di riunione per connessione al presente procedimentodi altri sette ricorsi pendenti tra le medesi me parti dinanzi a questa Corte, potendosi addivenire ad una separata decisione del presente giudizio. 2. Con l’unico motivo di ricorso principale l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione degli art. 24 e 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in combinato disposto con l’art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il raddoppio dei termini di accertamento quanto all’Irap. 3. Con il primo motivo di ricorso incidentale il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazionedell’art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 2, commi1 e 2, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, dell’art. 1, commi 130-132, legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli artt. 12 e 15 preleggi. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il maturarsi dei termini di decadenza, sebbene la denuncia penale, costituente il presupposto per l’applicazione del termine raddoppiato, fosse stata inoltrata ben oltre la scadenza del termine ordinario. Assume, in proposito, che l’art. 1, comma 132, legge n. 208 del 2015, pena la sua incostituzionalità, andrebbe interpretato nel senso della sua retroattività e dell’abrogazione per incompatibilità della disciplina transitoria di cui all’art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015. 4. Con il sec o ndo motivo di ricorso incidentale il contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli art.32, primo comma, n. 2 e 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ; de ll’art. 41, secondo comma, n. 2,d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; degli artt. 2697 e 2729 cod. civ.;dell’art. 53 Cost. Con l’unico motivo ilcontribuente muove quattro censure. Con le prime due, critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha imputato al medesimo le operazioni (versamenti e prelievi) effettuate su conto correnti intestati a terzi, e nella specie, a società dallo stesso amministrate di diritto o di fatto, in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti. Con la terza critica la sentenza nella partein cui ha ritenuto provata la provenienza delle somme depositate sul conto personale, pure in mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti ed in violazione delle norme in materia di ripartizione dell’onere probatorio.Si duole di come la C.t.r. non abbia ritenuto provata, a titolo di restituzione anticipo soci, la provenienza delle somme bonificate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; non abbia escluso la rilevanza reddituale delle somme restituite dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; abbia ritenuto non giustificati versamenti extra-conto e prelevamenti per i quali non era stato in grao di fornire prova, esseno il conto sotto sequestro. Con la quartacensura, c ritica la sentenza impugnata per non aver colto «la totale difformità dell’avviso rispetto al parametro legale», sebbene lamotivazione per relationem al p.v.c. che, a propria volta, faceva riferimento in modo impreciso ed incongruo al fascicolo del procedimento penale, non consentiva di ricostruire, neppure sinteticamente il ragionamento seguito. 5. Con il terzo motivo di ricorso incidentale il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, rappresentati dalla riferibilità al medesimo delle movimen tazioni bancarie societarie e dall’esistenza ed esercizio di un’impresa commerciale abituale. Assume che la C.t.r. avrebbe fondato la propria decisione sull’asserito, ma indimostrato, possesso e disponibilità delle somme e sull’esercizio di un’impresa commerciale in via abituale. 6. Con il quarto motivo di ricorso incidentale il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui, imputandoglile movimentazioni sui conto correnti intestate alle società, ha ritenuto, implicitamente, che il medesimo esercitasse un’impresa commerciale in assenza di qualsiasi prova sul punto. 7. Con la memoria depositata il 18 ottobre 2022 il ricorrente ha proposto un ulteriore motivo di ricorso con il quale ha ulteriormente dedotto l’«illegittimità dell’assoggettamento del contribuente alle sanzioni tributarie della società di cui si asserisce la natura di socio di fatto. Violazione dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003».8. Il ricorso principaledell’Agenzia delle Entrate è infondato. Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, ha chiarito che il c.d. «raddoppiodei termini», previsto dall'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione anche per l’irap, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass.24/02/2020, n. 4742; Cass. 03/05/2018, n. 10483; Cass. 25/08/2017, n. 20435). 9. Il primo motivo del ricorso incidentale del contribuente è infondato. 9.1. Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha precisato che i termini previsti dagli artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, per l'i rpef , e dall’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972,per l'iva, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza (Cass. 03/05/2018, n. 10483). Si è precisato, in proposito, che i termini, così detti , « raddoppiati » non si innestano su quelli ordinari, ma operano autonomamente allorché si riscontrino elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 (Cass. 03/05/2018, n. 10483, Cass. 16/12/2016, n. 26037). In particolare, come chiarito dalla Corte costituzionale, i termini ordinari operano in presenza di violazioni tributarie per le quali non sorge l'obbligo di denuncia penale per reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000; mentre i termini raddoppiati operano in presenza di violazioni tributarie per le quali v'è l'obbligo di denuncia(Corte cost. 25/07/2011, n. 247).È, perciò, irrilevante che detto obbligo possa insorgere anche dopo il decorso di un periodo pari a quello del termine breve o possa non essere adempiuto entro tale termine: ciò che rileva è solo la sussistenza dell'obbligo di denuncia, perché essa soltanto connota obiettivamente, sin dall'origine, la fattispecie di illecito tributario alla quale è connessa l'applicabilità dei termini raddoppiati di accertamento. 9.2. Si è, altresì, chiarito che su tale assetto non spiega effetti la sequenza di modifiche che hanno riguardato la disciplina dei termini prescritti per l'accertamento,rispettivamente dagli artt. 43 cit. e 57 cit. Infatti, se pure con l’art. 1,commi da 130 a 132, legge n. 208 del 2015 il legislatore ha dettato una nuova disciplina dei termini di accertamento, disponendo la sostituzione dei suddetti articoli, senza alcuna previsione di raddoppio di termini, hapure dettato una disciplina transitoria, articolata su due piani, in ragione della quale , qualora gli avvisi di accertamento, sia pure relativi a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, non siano stati ancora notificati, si applica la disciplina dettata dall’art. 1, comma 132,legge n. 208 del 2015; qualora, invece, gli avvisi di accertamento relativi a periodo d'imposta precedenti a quello in corso alla datadel 31 dicembre 2016 siano stati già notificati, si applica la disciplina dettata dall'art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015.La salvezza contemplata da quest'ultima norma, riferendosi senza distinzione agli effetti degli avvisi, non può che riguardare l'intero corredo disciplinare, sul piano delle conseguenze, scaturente dal diritto vivente,al cospetto del quale è destinata a cedere l'applicabilità immediata delle norme introdotte nel 2015 in tema di raddoppio dei termini, derivante dalla loro natura procedimentale (Cass. 11/04/2017, n. 9322; Cass. 09/08/2016, n. 16728). 9.3.Quanto alla prospettata illegittimità costituzionale delle norme sopra citate, questa Corte ne ha già rilevato la manifesta infondatezza. Si è osservato, in proposito, che la nuova disciplina dei termini di accertamento di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, quale sostituito, infine, dall’art. 1, comma 131, della leggen. 208 del 2015, presuppone, a monte, un più lungo periodo rispetto alla precedente disciplina per l’esercizio del potere di accertamento; per tale ragione –nel contesto di tale più lunga previsione dei termini di accertamento – è , di fatto , venuta meno la disciplina del «raddoppio dei termini». Deve, altresì, ritenersi espressione di ragionevole esercizio discrezionale del potere del legislatore la conservazione, pur a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 132, legge n. 208 del 2015, della vigenza della disciplina transitoria di cui al succitato art. 2, comma 3, d.lgs. n. 158 del 2015, che al primo periodo, per quanto qui rileva, stabilisce che sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, cioè al 2 settembre 2015 (Cass.10/12/2021, n. 39416). 10. L’ultima censura di cui al secondo motivo, con cui si contesta, che la C.t.r. non avrebbe rilevato il difetto di motivazione dell’atto impugnato in ragione del rinvio al p.v.c. che, a propria volta, faceva riferimento ad n procedimento penale, è infondata. 10.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria, la motivazione per relationem,con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare un’economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. 20/12/2018, n. 32957, Cass.20/12/2017 n. 30560 ; Cass. n. 29002 del 5/12/2017). Tale motivazione è sufficiente ad individuare la causa giustificativa del recupero a tassazione in relazione al contenuto dell'atto richiamato ed a porre il contribuente in grado di spiegare le proprie difese, sia negando i fatti costitutivi della pretesa fiscale, sia contrastando le risultanze dell'atto impositivo mediante acquisizione di ulteriore documentazione e di altri elementi probatori idonei a dimostrare la insussistenza della pretesa fiscale. Si è, altresì, precisato che si deve distinguere nettamente la questione relativa all'esistenza della motivazione dell'atto impositivo, quale requisito formale di validità dell'avviso di accertamento, ex art. 7 legge n. 212 del 2000, dalla questione attinente, invece, all’indicazione ed effettiva sussistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria,che non è richiesta quale elemento costitutivo della validità dell'atto impositivo, che rimane disciplinata dalle regole processuali proprie della istruzione probatoria che trovano applicazione nello svolgimento del giudizio introdotto dal contribuente (Cass. 5/4/2013, n. 8399). Nell'ambito degli oneri di deduzione probatoria, e non dei requisiti di validità della motivazione dell'atto impositivo, assumono, quindi, rilevanza i processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza a carico del contribuentee dal medesimo conosciuti. 10.2. La C.t.r. si è attenuta a questi principi affermando in sentenza che il p.v.c. era stato consegnato al contribuente; che il medesimo conteneva «tutti i dettagli delle operazioni di verifica compiute sui conti correnti a lui ricondotti»; che l’atto impositivo, che al verbale faceva esplicito riferimento, dava conto del fatto che l’accertamento aveva preso in considerazione i versamenti ed i prelevamenti, ritenendoli ascrivibili a redditi occulti. Perl’effetto, ha concluso che tanto assolveva all’obbligo motivazionale dell’atto e che il contribuente, «posto a conoscenza di tali dati»,aveva avuto la possibilità di esercitare i propri diritti di difesa. 10.3. A fronte di tale motivazione, era onere del contribuente, così assolvendo all’onere di specificità del motivo di cui all’art. 366 cod.proc. civ., allegare di quale specifico atto, posto a fondamento dell’accertamento, non fosse venuto previamente a conoscenza. 11. Il secondo motivo, quanto alle ulteriori censure, il ter zo ed il quarto motivo del ricorso incidentale del contribuente, da esaminarsi congiuntamente in quantoconnessi, sono infondati. 11.1. L’avviso di accertamento oggetto di impugnazione riconduceva all’attività imprenditoriale del Perrella , in proprio, numerose movimentazioni bancarie transitate su un conto corrente personale, esu conti, ritenuti allo stesso riconducibili , ed intestati alle società [OSCURATO:PERSONA] ai [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 11.2. Per costante giurisprudenza di questa corte, in virtù della presunzione stabilita dall’art. 32d.P.R. n. 600 del 1973, - che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiestidall’art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici –sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari del contribuente vanno considerati come elementi positivi di reddito se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito (tra le più recenti, Cass. 28/04/2022, n. 13236, Cass. 23/09/221, n. 25812, Cass. 03/03/2021, n. 5788). A propria volta, ilcontribuente che voglia superare la presunzione ha l’onere di fornire, non una prova generica, bensì una prova analitica, idonea a dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione. Tale prova può essere data in due modi: o dimostrando che ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni; oppure dimostrando che si sia trattato di movimenti non fiscalmente rilevanti, in quanto non riferiti a operazioni imponibili (Cass. 30/06/2020, n. 13112, Cass. 18/09/2013, n. 21303). Quanto alle modalità tramite le quali assolvere all’onere probatorio, si è precisato che è onere del contribuente indicare e dimostrare la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti. (Cass. 30/12/2015, n. 26111). 11.3. Secondoquesta Corte, inoltre, l'utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi dell'art.32 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 edell’art 51 d.P.R. 26 ottobre 1972 , n.633, non è subordinata alla previa dimostrazione che il contribuente rivesta la qualifica di imprenditore: infatti, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta di impresa (o arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l'onere di dimostrare che i movimenti bancari non sono fiscalmente rilevanti ( Cass. 23/09/2021, n. 25812, Cass. 28/02/2017, n. 5135; Cass. 13/10/2011, n. 21132, Cass.23/04/2007, n. 9573). In quest’ottica si è altresì precisato che la norma in esame stabilisce in maniera chiara ed incondizionata che i dati e gli elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, sia ai fini del quantum che ai fini dell'an . La ricostruzione della qualifica del contribuente non costituisce necessariamente un prius rispetto alla quantificazione della materia imponibile. Tanto più che l'onere di provare che gli elementi acquisiti non si riferiscono ad operazioni imponibili grava sul contribuente, per espressa disposizio ne . Il legislatore, infatti, ha stabilito una presunzione di inerenza dei movimenti risultanti dai conti ad operazioni imponibili, che può essere superata soltanto dalla prova contraria offerta dal contribuente. Questa conclusione,del resto, non contrast a con l' art. 2697 cod. civ. in quanto l'emersione di movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delledichiarazioni del contribuente è un fatto in relazione al quale solo quest’ultimopuò dimostrare che i conti stessi non siano fiscalmente rilevanti o che, comunque, non diano luogo a recuperi(Cass. 19/02/2001, n. 2435). 11.4. Infine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 32 d.P.R. n. 600del 1973 e l'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, sulla base di elementi indiziari,tra i quali può assumere rilievo decisivo la mancata risposta del contribuente alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall'Ufficio in ordine ai medesimi conti, e senza che l'utilizzabilità dei dati dagli stessi risultanti trovi ostacolo nel divieto di doppia presunzione, attenendo quest'ultimo alla correlazione tra una presunzione semplice ed un'altra presunzione semplice, e non già al rapporto con una presunzione legale, quale è quella che ricorre nella fattispecie in esame (Cass. 16/06/2017, n. 15003,Cass. 01/02/2016, n. 1898, Cass, 21/12/2007, n. 27032). Si è precisato, in proposito che la disposizione non limita l'acquisizione della documentazione ai soli conti bancari formalmente intestati al contribuente sottoposto ad accerta mento , si cché si deve ritenere estesaanche ai conti correnti intestati a terzi soggetti, ma alla condizione che, pur in mancanza della formale titolarità, il conto sia nella disponibilità di fatto del contribuente sottoposto a verifica fiscale. L’onere probatorio relativo alla presenza di tali condizioni – formale intestazione ovvero disponibilità di fatto del conto –compete all'Ufficio, ed al suo assolvimento consegue l’operativitàdella presunzione legale stabilita dall'art. 32, primo comma, n. 2, secondo cui i versamentie i prelievi devono essere considerati proventi dell'attivi tà svolta dall'interessato, con spostamento dell'onere probatorio sul contribuente, al quale spetta fornire la prova contraria, dimostrando che si tratti di somme comprese nella determinazione del reddito o che non abbiano rilevanza reddituale.Pertanto, i n caso di conti bancari di cui sia formalmente titolare il contribuente, la presunzione che gli importi versati siano compensi è immediatamente applicabile; nel caso di conti intestati a terzi, l'Ufficio, al fine di avvalersi della presunzione legale in oggetto, deve fornire la previa prova, anche per presunzioni (purché qualificate), che il conto bancario intestato a terzi sia nell’effettiva disponibilità del contribuente, al quale pertanto sono attribuibili le movimentazioni fiscalmente rilevanti (Cass. 31/08/2022, n. 25663, Cass. 20/12/2018, n. 32974; Cass. 13/04/2012, n. 5849; Cass. 12/01/2009, n. 374). 11.5. La C.t.r. si è attenuta a questi principi. La sentenza, infatti, muove dal presupposto che l’accertamento aveva preso in considerazione i versamenti ed i prelevamentisui conti correnti ricondotti al contribuente e che, in mancanza di supporto documentale in ordine alla natura delle operazioni, all’inserimento in una formale contabilità, alla provenienza delle somme movimentate, erano stati ascritti a redditi occulti, sottratti all’imposizione fiscale. Per l’effetto, facendo corretta applicazione del criterio di ripartizione dell’onere della prova di cui alla citatagiurisprudenza di legittimità, ha conclusoper l’adeguata motivazione dell’accertamento, precisando che il contribuente, sul quale riponeva, pertanto, l’onere della prova contraria, avrebbe potuto argomentare e documentare in ordine alla correttezza fiscale delle operazioni svolte. Quanto alle movimentazioni eseguite sui conti correnti intestati a terzi, ed in particolare alla [OSCURATO:PERSONA] ai [OSCURATO:SOCIETA]. ed alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la C.t.r.ha rilevato che la prima era una società non operativa e che sul conto corrente della seconda il Perrella, che ne era l’amministratore, aveva operato uti dominus, come provato dal fatto che da quel conto aveva prelevato somme per il pagamento di una polizza vita personale. Per l’effetto, facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata relativa ai conti intestati a terzi, ha concluso che spettava al contribuente produrre la prova che si trattava di operazioni riferibili alle predette societàe, con motivazione congruente, ha ribadito, quanto alle movimentazioni sul conto corrente personale,che i versamenti provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non potevano essere ritenuti fiscalmente neutri in quanto detta ultima società non aveva «una reale autonomia imprenditoriale diversa dalla figura del suo amministratore». Infine, quanto alle movimentazioni extra - conto ha ritenuto che, indipendentemente dall’inacessibilità al conto in quanto sottoposto a sequestro, una corretta e diligente gestione avrebbe comunque consentito di dare indicazioni sulla provenienza delle somme e di smentire la loro inerenza alla base imponibile. 11.6. Per il resto, i motivi mira no a d una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del meritoa ritenere che al Perrella,in ragione di un’attività in proprio, fossero riconducibili anche i conti formalmente intestati alle società e che questinon avesse fornito prova idonea ad escludere la valenza fiscalmente rilevante delle movimentazioni eseguite sia su questi ultimi che sui conti personali. Così facendo il ricorrente, pur deducendo , apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.04/07/2017, n. 8758). Infatti, o g g etto del giudizioche si si demanda a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass.15 05/02/2019, n. 3340; Cass. 14 /01/ 2019, n. 640; Cass. 13 /10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/2013, n. 8315). 11.7.Infine, quanto al la censura mossa ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. va evidenziato che il vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione della disposizione (come modificata dal decreto - legge 22 gi ugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ) concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Si è , altresì , precisato che il fatto storio rilevante non è assimilabile in alcun modo a «questioni» o «argomentazioni». Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e dell'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quandotale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività; viceversa,l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante, Cass. 26/01/2022, n. 2268, Cass., 08/10/2014, n. 21152) . Nella specie, il ricorrente non ha assolto il suddetto onere, non avendo dedotto l'omesso esame di un fatto storico nell’accezione sopra individuata ed avendo, piuttosto , censurato nuovamente il ragionamento decisorio del giudice nella parte in cui aveva confermato la riferibilità al contribuente, in ragione dell’esercizio in proprio di un’attività commerciale, delle somme versate e prelevate sui conti correnti oggetto di indagine. 12. Da ultimo, va dichiarato inammissibile, in quanto nuovo , il motivo sollevato da ricorrente solo con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e di cui non vi è cenno nel ricorso , secondo cui sarebbe illegittimo, per violazione dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003 , l’assoggettamento alle sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio della società di cui si assumeva la propria qualità di socio di fatto. 13. In conclusione, il ricorso principale ed incidentale vanno complessivamenterigettati. 14. Le spese del giudizio di legittimità restano compensate in ragione della reciproca soccombenza. 15. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del solo contribuente, ricorrente incidentale , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Va esclusa, invece, la sussistenza dei medesimi presupposti in capo all’Agenzia delle Entrate in quanto parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R„ 30 maggio 2002, n. 115. PQM Rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso