Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15533/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 18280 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Roma, Via della [OSCURATO:PERSONA] 201; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t. -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 8070/03/17, depositata in data 27 dicembre 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l'appello proposto- in punto di spese di lite- nei confronti della Regione Lazio avverso la sentenza n. 29959/44/2016 della Commissione Tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento con la quale era stata iscritta a ruolo la somma di euro 193,00, a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2008; - la Regione Lazio è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, dell'art. 15 D. Lgs. n. 546/1992, nonché degli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la CTR- nell'accogliere l'appello proposto dalla contribuente in punto di spese di lite - condannato la Regione Lazio al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di merito, liquidandole, in via omnicomprensiva, in euro 600,00, in tal modo non consentendo alla parte privata di controllare il rispetto dei limiti delle relative tabelle, e omettendo del tutto la liquidazione delle spese vive documentate; - il motivo è manifestamente fondato; - questa Corte ha affermato il principio secondo cui «in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese» (Cass., Sez. 6 -5, n. 20935 del 07/09/2017; Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19623; Cass. sez. lav. 25 novembre 2011, n. 24890); in tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso, in favore della controparte, delle spese e degli onorari del giudizio, deve liquidarne l'ammontare separatamente, con conseguente illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo, priva della specificazione delle due voci, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle. (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23919 del 29/10/2020; Sez. 3, n. 18905 del 28/07/2017); peraltro, in tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle (Cass.,Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018); -con un'unica liquidazione forfettaria onnicomprensiva per il doppio grado del giudizio di merito (nella misura di euro 600,00), la decisione impugnata non ha fatto quindi corretta applicazione del principio di diritto affermato in materia dalla succitata giurisprudenza di questa Corte; - peraltro, premesso che le spese vive documentate sono tutte quelle rese necessarie dal processo - come il contributo unificato, le marche da bollo necessarie durante il procedimento, i compensi versati al consulente di parte, e tutti gli esborsi per i quali è previsto un documento specifico che ne attesti l'esborso e l'ammontare - da distinguersi dal rimborso c.d. forfetario delle spese generali (Cass., sez.6-5, n. 15985 del 2020), nella specie la CTR - in violazione dell'art.

L'art 2 del D.M. 55/2014 vigente ratione temporis secondo cui all'avvocato, tra l'altro, è dovuto il "rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni"- ha omesso di liquidare le spese vive come asseritamente documentate in atti; - in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà alla liquidazione in modo distinto di spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, con riscontro documentale delle spese vive richieste dal difensore.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia in relazione al motivo accolto alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Roma così deciso in data 8.3.2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 18280 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Roma, Via della [OSCURATO:PERSONA] 201; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t. -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 8070/03/17, depositata in data 27 dicembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l'appello proposto- in punto di spese di lite- nei confronti della Regione Lazio avverso la sentenza n. 29959/44/2016 della Commissione Tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento con la quale era stata iscritta a ruolo la somma di euro 193,00, a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2008; - la Regione Lazio è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, dell'art. 15 D. Lgs. n. 546/1992, nonché degli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la CTR- nell'accogliere l'appello proposto dalla contribuente in punto di spese di lite - condannato la Regione Lazio al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di merito, liquidandole, in via omnicomprensiva, in euro 600,00, in tal modo non consentendo alla parte privata di controllare il rispetto dei limiti delle relative tabelle, e omettendo del tutto la liquidazione delle spese vive documentate; - il motivo è manifestamente fondato; - questa Corte ha affermato il principio secondo cui «in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese» (Cass., Sez. 6 -5, n. 20935 del 07/09/2017; Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19623; Cass. sez. lav. 25 novembre 2011, n. 24890); in tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso, in favore della controparte, delle spese e degli onorari del giudizio, deve liquidarne l'ammontare separatamente, con conseguente illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo, priva della specificazione delle due voci, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle. (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23919 del 29/10/2020; Sez. 3, n. 18905 del 28/07/2017); peraltro, in tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle (Cass.,Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018); -con un'unica liquidazione forfettaria onnicomprensiva per il doppio grado del giudizio di merito (nella misura di euro 600,00), la decisione impugnata non ha fatto quindi corretta applicazione del principio di diritto affermato in materia dalla succitata giurisprudenza di questa Corte; - peraltro, premesso che le spese vive documentate sono tutte quelle rese necessarie dal processo - come il contributo unificato, le marche da bollo necessarie durante il procedimento, i compensi versati al consulente di parte, e tutti gli esborsi per i quali è previsto un documento specifico che ne attesti l'esborso e l'ammontare - da distinguersi dal rimborso c.d. forfetario delle spese generali (Cass., sez.6-5, n. 15985 del 2020), nella specie la CTR - in violazione dell'art. L'art 2 del D.M. 55/2014 vigente ratione temporis secondo cui all'avvocato, tra l'altro, è dovuto il "rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni"- ha omesso di liquidare le spese vive come asseritamente documentate in atti; - in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà alla liquidazione in modo distinto di spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, con riscontro documentale delle spese vive richieste dal difensore. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia in relazione al motivo accolto alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Roma così deciso in data 8.3.2022 Il