CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18345/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.- RICORRENTE –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) –già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - in persona del Presidente pro tempore.- INTIMATA -per la cassazione della sentenza n. 7037/2/2021 della Commissionetributaria regionale della [OSCURATO:SOCIETA] depositata in data 28 luglio 2021.UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellacamera di consiglio celebratasi in data 17 aprile 2026.Numero registro generale 6755/2022Numero sezionale 3280/2026Numero di raccolta generale 18345/2026Data pubblicazione 07/06/20261. Oggetto di controversia è la liquidazione delle spese di giudizioadottata dalla suindicata pronuncia con cui il Giudice regionale, chiamato adecidere sull’appello interposto dalla contribuente avverso la sentenza n.877/12/2014 della Commissione tributaria provinciale di Messina nellaparte in cui aveva compensato le spese di giudizio, in riforma parziale didetta pronuncia, lo accoglieva, condannando il Comune di Messina eRiscossione [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro, al pagamento delle spese deldoppio grado di giudizio, che liquidava in complessivi 400,00 €, oltre IVAed accessori.2. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione, notificandolo in data 25 febbraio 2022, formulando un unicomotivo d’impugnazione, depositando in data 31 marzo 2025 e 3 aprile2026 memorie ex art. 380-bis.1., c.p.c.3. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (subentrata ex lege aRiscossione [OSCURATO:SOCIETA].) ed il Comune di Messina sono restate intimate.4. Con ordinanza interlocutoria depositata il 12 giugno 2025, la Cortedisponeva la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione,adempimento eseguito con notifica eseguita il 19.9.2025.5. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è restata intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., il ricorrente ha dedotto la violazione e falsaapplicazione dell’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 86,91 e 92 c.p.c., assumendo l’erroneità della pronuncia impugnata per averliquidato complessivamente le spese dei due gradi di giudizio, senzadistinguo tra le due fasi e, peraltro, in misura inferiore ai minimi tariffari,reclamando l’applicazione delle tariffe medie pari, per un valore dellaNumero registro generale 6755/2022Numero sezionale 3280/2026Numero di raccolta generale 18345/2026Data pubblicazione 07/06/2026controversia corrispondente a 837,29 €, alla somma di 525,00 € per ilprimo grado e di 540,00 € per il secondo grado, cui dovevano aggiungersil’importo di 30,00 per spese vive (contributo unificato di primo grado e di45,00 € per spese vive (contributo unificato) del secondo grado di giudizio.2. La censura è fondata.3. Si resta nel solco di principi consolidati nel ribadire che:- il giudice deve liquidare in modo distinto le spese e gli onorari inrelazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazioneconsente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e diconseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte lerichieste presentate nella nota spesa (v. Cass. n. 2365/2024, che richiamaCass. n. 20935/2017; Cass. n. 19623/2016; Cass. n. 24890/2011), conconseguente illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivoper i due gradi, priva di ogni specificazione di dette voci, in quantoinidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anchein ordine al rispetto delle relative tabelle (così Cass. n. 2365/2024 cit., cherichiama Cass. n. 15533/2022; Cass. n. 23919/2020; Cass. n.19482/2018; Cass. n. 18905/2017);- in tema di liquidazione delle spese processuali l’esercizio del poterediscrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo deiparametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo larelativa misura a parametri indicati tabellarmente (cfr. Cass. n.15506/2024, che richiama Cass. n. 14198/2022; Cass. n. 89/2021, Cass.n. 19989/2021, cui adde Cass. n. 29677/2024);- a seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell’art. 4d.m. n. 55/2014 e con il d.m. n. 37/2018, non è più consentito, nellaliquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi dellatariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devonoNumero registro generale 6755/2022Numero sezionale 3280/2026Numero di raccolta generale 18345/2026Data pubblicazione 07/06/2026ritenersi avere carattere inderogabile (Cass. n. 9815/2023; Cass. n.29184/2023; Cass. n. 10438/2023; Cass., n. 11102/2024 cui adde Cass.n. 25732/2024; Cass. n. 25789/2024; Cass. n. 25790/2024);4. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata.La causa può anche essere decisa nel merito.Difatti, alla luce di un’interpretazione dell’art. 384 c.p.c. conforme alprincipio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, dicui all'art. 111 Cost., nonchè degli ampi poteri che in tema di speseprocessuali l'art. 385, secondo comma, c.p.c. accorda alla Corte, èpossibile liquidare le spese di merito, risultando del tutto illogico imporre ilgiudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, inquanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamentecompiuta dal giudice di legittimità (cfr. Cass. sul principio Cass. n.14199/2021; Cass. n. 1761/2014 e Cass. n. 211/2016).6. In line con la richiesta (parametrati sui medi), tenuto conto delvalore della causa (837,29 €), si liquida per primo grado la somma di525,00 € per competenze e 30,00 € per contributo unificato, nonché per ilgrado di appello, l’importo di 540,00 €, sempre a titolo di competenze,oltre a 45,00 € spese di contributo, oltre accessori.7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, condanna le controparti, in solido tra loro, al pagamento dellespese del giudizio, che liquida in favore della ricorrente, per il primo grado,nella somma di 525,00 € per competenze e 30,00 € per contributounificato, nonché per il grado di appello, nell’importo di 540,00 €, sempreNumero registro generale 6755/2022Numero sezionale 3280/2026Numero di raccolta generale 18345/2026Data pubblicazione 07/06/2026a titolo di competenze, oltre a 45,00 € spese di contributo, il tutto oltreaccessori.Condanna le controparti, in solido tra loro, al pagamento delle spese delpresente grado di giudizio, che liquida in favore della ricorrente nellasomma 536,00 € per compensi, oltre accessori e nell’importo di 200,00 €per spese vive.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]