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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 29184/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.4340/2020 proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difesa da se stessa ai sensi dell’art. 86 c.p.c.; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia; -intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo n. 2126 / 202 9 de l 21/11/2019. uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 10/10/2023; letta la memoria depositata dalla ricorrente.

Fatti di causa Nel 2019 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] proponeva dinanzi al Tribunale di Palermo opposizione ex art. 170 d.P.R. n.115/2002 avverso il decreto di liquidazione nella misura di € 700 (anziché in quella di € 1.700 ri- chiesta) qualecompenso per l’attività professionale svolta in un proce- dimento penale, nell’interesse di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il decreto impugnato si richiamava al protocollo d’in- tesa del 2016 tra il Presidente del Tribunale, il Presidente del Consiglio 2di 5 – 4340 /20 2 0 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell’Ordine degli avvocati, il Presidente della Camera penale e il diri- gente amministrativo del Tribunale.

La ricorrente (che aveva aderito al protocollo) denunciava un’erro- nea quantificazione del compenso, per l’omissione della remunerazione della fase istruttoria, articolatasi tra l’altro in una serie di udienze.

In sede di prima liquidazione, il giudice monocratico aveva considerato che, essendo stato il procedimento penale definito con sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, l’attività istruttoria non dovesse essere considerata al fine della liquidazione e quindi non dovesse applicarsi il punto n. 6 del protocollo d’intesa relativo ai pro- cessi dibattimentali più complessi.

Ilpresidente delegato del Tribunale di Palermo ha rigettato l’opposi- zione, valorizzando l’avverbio «sostanzialmente» al punto n. 1 del pro- tocollo, relativo ai «processi che si concludono in atti sostanzialmente predibattimentali».

Le spese dell’opposizione sono state dichiarate irri- petibili.

Ricorre in cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con du e motivi, illustrati da me- moria.

Rimane intimato il Ministero della Giustizia.

Ragioni della decisione

1. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 12 e 13 d.m. n. 55/2014(attuativo dell’art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012), nonché la violazione dei punti n. 1 e n. 6 del protocollo d’intesacitato nella descrizione dei fatti di causa.

Si deduce, altresì,la violazione degli artt. 129, 469 e 529 c.p.p.

Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 2233,comma 2 , c.c. in collegamento con l’art. 13bis della citata legge n. 247/2012 e con il d.m.n. 37/2018.

In particolare, si denuncia la violazione della indero- gabilità dei minimi tabellari, fissati ex d.m. 37/2018 per il decoro pro- fessionale ex art. 2233, comma 2 , c.c., nonché per il diritto all’equo 3di 5 – 4340 /20 2 0 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. compenso.

Si evidenzia che la liquidazione di € 700,00non copre nem- meno le fasi di studio (€ 225,00) e decisoria (€ 675,00), le cui remu- nerazioni sommate tra di loro giungono ad un minimo inderogabile di € 900,00.

2. - I due motivi possono essere esaminati con giunta mente, stante la loro evidente connessione.

Rileva il collegio che essi sono fondati.

La parte censurata del provvedimento argomenta come segue (in sintesi).

Il punto n. 1 del protocollo prevede la liquidazione di un com- penso forfettario di € 700,00,già diminuito ex art. 106-bis d.

P.R. n. 115/2002, per i processi che si «concludono sostanzialmente» in atti predibattimentali ex art. 129 c.p.p., con elencazione espressa delle correlative cause (prescrizione, oblazione, remissione di querela).

La locuzione testuale «si concludono sostanzialmente» induce a ritenere che si sia inteso privilegiare il profilo funzionale della sostanziale con- clusione del procedimento (mercé l’estinzione del reato), piuttosto che il dato strutturale procedimentale della conclusione avvenuta prima dell’apertura del dibattimento.

Diversamente si sarebbe impiegata la locuzione «processi in fase predibattimentale», piuttosto che l’avverbio «sostanzialmente».

Nel punto saliente, la complessiva censura è argomentata come se- gue.

Il provvedimento urta contro il d.m. n. 55/2014, sotto il profilo del disconoscimento delle fasi in cui l’attività defensionale si è effettiva- mente sviluppata(le quali sono quelle ex art. 12 d.m. cit.: studio, in- troduzione, istruzione e decisione), nonché sotto il profilo della corri- spondente remunerazione ex art. 13 dello stesso d.m. («se [...] so- pravvengono cause estintive del reato [...], sono liquidati i compensi maturati per l’opera svolta fino alla [...] pronunzia della causa 4di 5 – 4340 /202 0 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. estintiva»).

Tale disciplina è sicura espressione dei valori costituzionali dell’effettività retributiva dell’attività lavorativa (artt. 4, 35 e 36 Cost.).

Orbene, in relazione all’attività penale, l’art. 12, co. 3 , lett. c) , del d.m. 55/2014 prevede che per fase istruttoria o dibattimentale sono da intendereesemplificativamente: le richieste, gli scritti, le partecipa- zioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative noti- ficazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato.

Ne segue che la fase istruttoria è difficilmente ineludibile (tra l’altro il riferimento ad ogni attività procedimentale o processuale, anche di carattere preliminare,lo testimonia), per tacere che nel caso di specie si sono svolte una serie di udienze(cfr., in proposito, ad es.

Cass. n. 3889/2023).

Non può escludersi, quindi,la correlativa remunerazione, a prescindere dalla circostanza che poi il giudizio penale – come nel caso in esame -si sia concluso con sentenza di estinzione per prescri- zione, poiché si sarebbe dovuto comunque tener conto, in sede di li- quidazione a favore del difensore della parte ammessa al gratuito pa- trocinio, di tutti i compensi maturati per l’opera svolta fino alla pronun- cia della suddetta sentenza(come si evince dall’art. 13 d.m. 55/2014, cit.).

Quanto ai protocolli stipulatipresso molte sedi giudiziarie, essi hanno acquisito unrilievo spiccato negli ultimi decenni , quali forme di autore- golamentazione di prassi condivise.

Essi sono generalmente promossi da gruppi di magistrati, avvocati e di funzionari amministrativi che si assumono l’impegno di co operare per migliorare l ’amministrazione della giustizia in un determinato ambito territoriale.

Accanto alla 5di 5 – 4340 /20 2 0 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. responsabilità imputabile individualmente,sulla base delle norme che definiscono i loro ruoli professionali nell’organizzazionegiudiziaria e nel processo, questi gruppisi fanno liberamente carico di una responsabi- lità ulteriore, imputabile collettivamente alle persone che con la loro attività, secondo le proprie competenze, incidono sulla amministra- zione della giustizia.

Tuttavia, i protocolli, in conformità alla loro natura, non hanno effi- cacia vincolante, ma persuasiva.

In ogni caso essi non possono incidere nella determinazionelegislativa dei minimi nei compensi professionali (a prescindere dal fatto che, nel caso di specie, si rivela debole l’inter- pretazioneche il provvedimento impugnato ha dato alle citate disposi- zioni del protocollo).

3. –In definitiva, il ricorso deve essere accolto , con la conseguente cassazione del provvedimento impugnato ed il derivante rinvi o del la causa al Tribunale di Palermo, in persona di altro magistrato, che, oltre a riquantificare i compensi effettivamente spettanti alla ricorrente sulla scorta dei su citati riferimenti normativi applicabili ed in relazione alle attività difensive in concretoesplicate (in base ai principi in precedenza esposti), provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglieil ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rin- via la causa al T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.4340/2020 proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difesa da se stessa ai sensi dell’art. 86 c.p.c.; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia; -intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo n. 2126 / 202 9 de l 21/11/2019. uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 10/10/2023; letta la memoria depositata dalla ricorrente. Fatti di causa Nel 2019 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] proponeva dinanzi al Tribunale di Palermo opposizione ex art. 170 d.P.R. n.115/2002 avverso il decreto di liquidazione nella misura di € 700 (anziché in quella di € 1.700 ri- chiesta) qualecompenso per l’attività professionale svolta in un proce- dimento penale, nell’interesse di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il decreto impugnato si richiamava al protocollo d’in- tesa del 2016 tra il Presidente del Tribunale, il Presidente del Consiglio 2di 5 – 4340 /20 2 0 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell’Ordine degli avvocati, il Presidente della Camera penale e il diri- gente amministrativo del Tribunale. La ricorrente (che aveva aderito al protocollo) denunciava un’erro- nea quantificazione del compenso, per l’omissione della remunerazione della fase istruttoria, articolatasi tra l’altro in una serie di udienze. In sede di prima liquidazione, il giudice monocratico aveva considerato che, essendo stato il procedimento penale definito con sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, l’attività istruttoria non dovesse essere considerata al fine della liquidazione e quindi non dovesse applicarsi il punto n. 6 del protocollo d’intesa relativo ai pro- cessi dibattimentali più complessi. Ilpresidente delegato del Tribunale di Palermo ha rigettato l’opposi- zione, valorizzando l’avverbio «sostanzialmente» al punto n. 1 del pro- tocollo, relativo ai «processi che si concludono in atti sostanzialmente predibattimentali». Le spese dell’opposizione sono state dichiarate irri- petibili. Ricorre in cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con du e motivi, illustrati da me- moria. Rimane intimato il Ministero della Giustizia. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 12 e 13 d.m. n. 55/2014(attuativo dell’art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012), nonché la violazione dei punti n. 1 e n. 6 del protocollo d’intesacitato nella descrizione dei fatti di causa. Si deduce, altresì,la violazione degli artt. 129, 469 e 529 c.p.p. Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 2233,comma 2 , c.c. in collegamento con l’art. 13bis della citata legge n. 247/2012 e con il d.m.n. 37/2018. In particolare, si denuncia la violazione della indero- gabilità dei minimi tabellari, fissati ex d.m. 37/2018 per il decoro pro- fessionale ex art. 2233, comma 2 , c.c., nonché per il diritto all’equo 3di 5 – 4340 /20 2 0 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. compenso. Si evidenzia che la liquidazione di € 700,00non copre nem- meno le fasi di studio (€ 225,00) e decisoria (€ 675,00), le cui remu- nerazioni sommate tra di loro giungono ad un minimo inderogabile di € 900,00. 2. - I due motivi possono essere esaminati con giunta mente, stante la loro evidente connessione. Rileva il collegio che essi sono fondati. La parte censurata del provvedimento argomenta come segue (in sintesi). Il punto n. 1 del protocollo prevede la liquidazione di un com- penso forfettario di € 700,00,già diminuito ex art. 106-bis d. P.R. n. 115/2002, per i processi che si «concludono sostanzialmente» in atti predibattimentali ex art. 129 c.p.p., con elencazione espressa delle correlative cause (prescrizione, oblazione, remissione di querela). La locuzione testuale «si concludono sostanzialmente» induce a ritenere che si sia inteso privilegiare il profilo funzionale della sostanziale con- clusione del procedimento (mercé l’estinzione del reato), piuttosto che il dato strutturale procedimentale della conclusione avvenuta prima dell’apertura del dibattimento. Diversamente si sarebbe impiegata la locuzione «processi in fase predibattimentale», piuttosto che l’avverbio «sostanzialmente». Nel punto saliente, la complessiva censura è argomentata come se- gue. Il provvedimento urta contro il d.m. n. 55/2014, sotto il profilo del disconoscimento delle fasi in cui l’attività defensionale si è effettiva- mente sviluppata(le quali sono quelle ex art. 12 d.m. cit.: studio, in- troduzione, istruzione e decisione), nonché sotto il profilo della corri- spondente remunerazione ex art. 13 dello stesso d.m. («se [...] so- pravvengono cause estintive del reato [...], sono liquidati i compensi maturati per l’opera svolta fino alla [...] pronunzia della causa 4di 5 – 4340 /202 0 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. estintiva»). Tale disciplina è sicura espressione dei valori costituzionali dell’effettività retributiva dell’attività lavorativa (artt. 4, 35 e 36 Cost.). Orbene, in relazione all’attività penale, l’art. 12, co. 3 , lett. c) , del d.m. 55/2014 prevede che per fase istruttoria o dibattimentale sono da intendereesemplificativamente: le richieste, gli scritti, le partecipa- zioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative noti- ficazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato. Ne segue che la fase istruttoria è difficilmente ineludibile (tra l’altro il riferimento ad ogni attività procedimentale o processuale, anche di carattere preliminare,lo testimonia), per tacere che nel caso di specie si sono svolte una serie di udienze(cfr., in proposito, ad es. Cass. n. 3889/2023). Non può escludersi, quindi,la correlativa remunerazione, a prescindere dalla circostanza che poi il giudizio penale – come nel caso in esame -si sia concluso con sentenza di estinzione per prescri- zione, poiché si sarebbe dovuto comunque tener conto, in sede di li- quidazione a favore del difensore della parte ammessa al gratuito pa- trocinio, di tutti i compensi maturati per l’opera svolta fino alla pronun- cia della suddetta sentenza(come si evince dall’art. 13 d.m. 55/2014, cit.). Quanto ai protocolli stipulatipresso molte sedi giudiziarie, essi hanno acquisito unrilievo spiccato negli ultimi decenni , quali forme di autore- golamentazione di prassi condivise. Essi sono generalmente promossi da gruppi di magistrati, avvocati e di funzionari amministrativi che si assumono l’impegno di co operare per migliorare l ’amministrazione della giustizia in un determinato ambito territoriale. Accanto alla 5di 5 – 4340 /20 2 0 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. responsabilità imputabile individualmente,sulla base delle norme che definiscono i loro ruoli professionali nell’organizzazionegiudiziaria e nel processo, questi gruppisi fanno liberamente carico di una responsabi- lità ulteriore, imputabile collettivamente alle persone che con la loro attività, secondo le proprie competenze, incidono sulla amministra- zione della giustizia. Tuttavia, i protocolli, in conformità alla loro natura, non hanno effi- cacia vincolante, ma persuasiva. In ogni caso essi non possono incidere nella determinazionelegislativa dei minimi nei compensi professionali (a prescindere dal fatto che, nel caso di specie, si rivela debole l’inter- pretazioneche il provvedimento impugnato ha dato alle citate disposi- zioni del protocollo). 3. –In definitiva, il ricorso deve essere accolto , con la conseguente cassazione del provvedimento impugnato ed il derivante rinvi o del la causa al Tribunale di Palermo, in persona di altro magistrato, che, oltre a riquantificare i compensi effettivamente spettanti alla ricorrente sulla scorta dei su citati riferimenti normativi applicabili ed in relazione alle attività difensive in concretoesplicate (in base ai principi in precedenza esposti), provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglieil ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rin- via la causa al T