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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17115/2026

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a [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro e Urbinonotificava, nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], l’avviso diaccertamento n.

TQSTQSM000038, relativamente all’anno d’imposta 2009Numero registro generale 7587/2025Numero sezionale 4353/2026Numero di raccolta generale 17115/2026Data pubblicazione 31/05/2026e ai fini IRPEF.

In particolare, l’avviso di accertamento suddetto recavauna pretesa tributaria complessiva di euro 10.042,26.2.

Avverso l’avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorsodinanzi la C.t.p. di Pesaro; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo laconferma del proprio operato.3.

La C.t.p. di Pesaro, con sentenza n. 1079/2017, accoglieva il ricorsodella contribuente.4.

Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.g.t. 2 delleMarche; si costituiva in giudizio la contribuente, chiedendo il rigettodell’appello e la conferma della decisione di primo grado.5.

La C.g.t. 2 adita, con sentenza n. 936/2024, depositata in data 28ottobre 2024, confermava la sentenza di primo grado, condannandol'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro500,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensoreantistatario.6.

Avverso tale pronuncia, la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistitocon controricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 4, D.M. n. 55/2014; 2233, c.c.; 111, Cost., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la contribuente lamental’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. 2delle Marche ha liquidato le spese legali del giudizio di gravame inviolazione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, così violando ilprincipio di cui all’art. 2233, comma secondo, c.c., atteso che le spesestesse non sarebbero adeguate “all’importanza dell’opera ed al decoroprofessionale”, a maggior ragione se si tiene in considerazione che lasomma complessiva liquidata per il gravame neppure raggiunge l’importoNumero registro generale 7587/2025Numero sezionale 4353/2026Numero di raccolta generale 17115/2026Data pubblicazione 31/05/2026degli onorari minimi previsti dal decreto ministeriale succitato per loscaglione di riferimento; in altri termini, la C.g.t. 2, contravvenendo allimite dettato dall’esigenza di non ledere il decoro professionale conl'attribuire una somma scarsissima (meramente simbolica), non haconfermato il principio di diritto, enunciato dalla Suprema Corte diCassazione, secondo cui, ove la liquidazione dei compensi professionali edelle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del2014, così come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, non è consentito algiudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi,predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica.Il motivo, con cui la contribuente lamenta che la C.g.t. 2 ha liquidato lespese legali del giudizio di appello in misura inferiore ai parametri minimiprevisti dal D.M. n. 55/2014, violando il principio sancito dall'art. 2233c.c., liquidando la somma di € 500, è fondato.1.2.

In via preliminare, devono essere respinte le eccezioni diinammissibilità sollevate dalla controricorrente Agenzia delle Entrate.L'Agenzia sostiene che la questione relativa alla liquidazione delle spesesarebbe coperta da giudicato, in quanto la contribuente non ha propostoappello incidentale avverso la sentenza di primo grado, che avevaliquidato le spese del primo giudizio nella medesima misura di euro500,00.Tale eccezione è infondata perché l'odierno ricorso per cassazione ha adoggetto la statuizione sulle spese del giudizio di appello, liquidate per laprima volta con la sentenza qui impugnata.La liquidazione delle spese di un grado di giudizio costituisce un capoautonomo della sentenza che definisce quel grado, e la parte soccombentesu tale capo ha l'onere di impugnarlo.La mancata proposizione di un appello incidentale sulla liquidazione dellespese di primo grado non preclude in alcun modo alla parte, totalmentevittoriosa nel merito in appello, di impugnare per cassazione l'autonomaNumero registro generale 7587/2025Numero sezionale 4353/2026Numero di raccolta generale 17115/2026Data pubblicazione 31/05/2026statuizione relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di secondogrado.1.3.

Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità basata sullapresunta natura discrezionale e non sindacabile in sede di legittimità dellaliquidazione delle spese operata dal giudice di merito.

Se è vero che ladeterminazione del compenso costituisce esercizio di un poterediscrezionale del giudice, tale potere non è assoluto.La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che laviolazione dei limiti tariffari minimi e massimi, così come la mancatamotivazione in caso di scostamento significativo dai valori medi, integrauna violazione di legge sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.1.4.

Nel merito, la censura della ricorrente è fondata.La C.g.t. 2 ha liquidato le spese del giudizio di appello in euro 500,00,oltre accessori, senza fornire alcuna motivazione specifica sui criteriadottati e senza procedere a una distinzione per fasi, limitandosi a unastatuizione generica nel dispositivo.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, a seguito delle modificheintrodotte dal D.M. n. 37/2018 all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, i valoriminimi dei parametri forensi per la liquidazione delle spese di lite hannoacquisito carattere di inderogabilità.

Pertanto, al giudice non è consentitoscendere al di sotto di tali soglie, a meno di non fornire una specifica eadeguata motivazione che giustifichi tale scostamento, nel rispetto deldecoro della professione forense (Cass. 18389/2025).1.5.

In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che, a seguitodelle modificazioni introdotte nella formulazione dell’art. 4 d.m. n.55/2014 e con il d.m. n. 37/2018, non è più consentito, nella liquidazionedelle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per loscaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritenersi averecarattere inderogabile (Cass. n. 9815/2023; Cass. n. 29184/2023; Cass.Numero registro generale 7587/2025Numero sezionale 4353/2026Numero di raccolta generale 17115/2026Data pubblicazione 31/05/2026n. 10438/2023; Cass., n. 11102/2024 cui adde Cass. n. 25732/2024;Cass. n. 25789/2024; Cass. n. 25790/2024; Cass. n. 18389 del06.07.2025).1.6.

Nel caso in esame, il valore della controversia, determinatodall'importo della pretesa tributaria contenuta nell'avviso di accertamento,è pari a euro 10.042,26, ricadendo nello scaglione da euro 5.201,00 aeuro 26.000,00 previsto dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014.

Per talescaglione, i compensi minimi liquidabili per le fasi di studio, introduttiva, ditrattazione e decisionale del giudizio di appello ammontano a un totale dieuro 1.983,00.

L'importo di euro 500,00 liquidato dal giudice d'appello è,pertanto, palesemente inferiore a tali minimi.La sentenza impugnata, depositata nel 2024, è soggetta ratione temporisal regime introdotto dal D.M. n. 37/2018 e, quindi, il giudice d'appello, nelliquidare un importo inferiore ai minimi tariffari inderogabili e senza fornirealcuna motivazione, ha violato le norme di diritto richiamate dallaricorrente.5.

In conclusione, va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassataed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio delgiudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delleMarche, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il 21 maggio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro e Urbinonotificava, nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], l’avviso diaccertamento n. TQSTQSM000038, relativamente all’anno d’imposta 2009Numero registro generale 7587/2025Numero sezionale 4353/2026Numero di raccolta generale 17115/2026Data pubblicazione 31/05/2026e ai fini IRPEF. In particolare, l’avviso di accertamento suddetto recavauna pretesa tributaria complessiva di euro 10.042,26.2. Avverso l’avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorsodinanzi la C.t.p. di Pesaro; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo laconferma del proprio operato.3. La C.t.p. di Pesaro, con sentenza n. 1079/2017, accoglieva il ricorsodella contribuente.4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.g.t. 2 delleMarche; si costituiva in giudizio la contribuente, chiedendo il rigettodell’appello e la conferma della decisione di primo grado.5. La C.g.t. 2 adita, con sentenza n. 936/2024, depositata in data 28ottobre 2024, confermava la sentenza di primo grado, condannandol'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro500,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensoreantistatario.6. Avverso tale pronuncia, la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistitocon controricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 4, D.M. n. 55/2014; 2233, c.c.; 111, Cost., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la contribuente lamental’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. 2delle Marche ha liquidato le spese legali del giudizio di gravame inviolazione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, così violando ilprincipio di cui all’art. 2233, comma secondo, c.c., atteso che le spesestesse non sarebbero adeguate “all’importanza dell’opera ed al decoroprofessionale”, a maggior ragione se si tiene in considerazione che lasomma complessiva liquidata per il gravame neppure raggiunge l’importoNumero registro generale 7587/2025Numero sezionale 4353/2026Numero di raccolta generale 17115/2026Data pubblicazione 31/05/2026degli onorari minimi previsti dal decreto ministeriale succitato per loscaglione di riferimento; in altri termini, la C.g.t. 2, contravvenendo allimite dettato dall’esigenza di non ledere il decoro professionale conl'attribuire una somma scarsissima (meramente simbolica), non haconfermato il principio di diritto, enunciato dalla Suprema Corte diCassazione, secondo cui, ove la liquidazione dei compensi professionali edelle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del2014, così come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, non è consentito algiudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi,predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica.Il motivo, con cui la contribuente lamenta che la C.g.t. 2 ha liquidato lespese legali del giudizio di appello in misura inferiore ai parametri minimiprevisti dal D.M. n. 55/2014, violando il principio sancito dall'art. 2233c.c., liquidando la somma di € 500, è fondato.1.2. In via preliminare, devono essere respinte le eccezioni diinammissibilità sollevate dalla controricorrente Agenzia delle Entrate.L'Agenzia sostiene che la questione relativa alla liquidazione delle spesesarebbe coperta da giudicato, in quanto la contribuente non ha propostoappello incidentale avverso la sentenza di primo grado, che avevaliquidato le spese del primo giudizio nella medesima misura di euro500,00.Tale eccezione è infondata perché l'odierno ricorso per cassazione ha adoggetto la statuizione sulle spese del giudizio di appello, liquidate per laprima volta con la sentenza qui impugnata.La liquidazione delle spese di un grado di giudizio costituisce un capoautonomo della sentenza che definisce quel grado, e la parte soccombentesu tale capo ha l'onere di impugnarlo.La mancata proposizione di un appello incidentale sulla liquidazione dellespese di primo grado non preclude in alcun modo alla parte, totalmentevittoriosa nel merito in appello, di impugnare per cassazione l'autonomaNumero registro generale 7587/2025Numero sezionale 4353/2026Numero di raccolta generale 17115/2026Data pubblicazione 31/05/2026statuizione relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di secondogrado.1.3. Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità basata sullapresunta natura discrezionale e non sindacabile in sede di legittimità dellaliquidazione delle spese operata dal giudice di merito. Se è vero che ladeterminazione del compenso costituisce esercizio di un poterediscrezionale del giudice, tale potere non è assoluto.La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che laviolazione dei limiti tariffari minimi e massimi, così come la mancatamotivazione in caso di scostamento significativo dai valori medi, integrauna violazione di legge sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.1.4. Nel merito, la censura della ricorrente è fondata.La C.g.t. 2 ha liquidato le spese del giudizio di appello in euro 500,00,oltre accessori, senza fornire alcuna motivazione specifica sui criteriadottati e senza procedere a una distinzione per fasi, limitandosi a unastatuizione generica nel dispositivo.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, a seguito delle modificheintrodotte dal D.M. n. 37/2018 all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, i valoriminimi dei parametri forensi per la liquidazione delle spese di lite hannoacquisito carattere di inderogabilità. Pertanto, al giudice non è consentitoscendere al di sotto di tali soglie, a meno di non fornire una specifica eadeguata motivazione che giustifichi tale scostamento, nel rispetto deldecoro della professione forense (Cass. 18389/2025).1.5. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che, a seguitodelle modificazioni introdotte nella formulazione dell’art. 4 d.m. n.55/2014 e con il d.m. n. 37/2018, non è più consentito, nella liquidazionedelle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per loscaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritenersi averecarattere inderogabile (Cass. n. 9815/2023; Cass. n. 29184/2023; Cass.Numero registro generale 7587/2025Numero sezionale 4353/2026Numero di raccolta generale 17115/2026Data pubblicazione 31/05/2026n. 10438/2023; Cass., n. 11102/2024 cui adde Cass. n. 25732/2024;Cass. n. 25789/2024; Cass. n. 25790/2024; Cass. n. 18389 del06.07.2025).1.6. Nel caso in esame, il valore della controversia, determinatodall'importo della pretesa tributaria contenuta nell'avviso di accertamento,è pari a euro 10.042,26, ricadendo nello scaglione da euro 5.201,00 aeuro 26.000,00 previsto dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014. Per talescaglione, i compensi minimi liquidabili per le fasi di studio, introduttiva, ditrattazione e decisionale del giudizio di appello ammontano a un totale dieuro 1.983,00. L'importo di euro 500,00 liquidato dal giudice d'appello è,pertanto, palesemente inferiore a tali minimi.La sentenza impugnata, depositata nel 2024, è soggetta ratione temporisal regime introdotto dal D.M. n. 37/2018 e, quindi, il giudice d'appello, nelliquidare un importo inferiore ai minimi tariffari inderogabili e senza fornirealcuna motivazione, ha violato le norme di diritto richiamate dallaricorrente.5. In conclusione, va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassataed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio delgiudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delleMarche, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il 21 maggio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro