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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 06061/2026

Testo disponibile della fonte

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24350/2024 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 46C03 D518 E), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74S25 A494 Q). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - CONTRORICORRENTE – F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 24350/2024 Numero sezionale 7678/2025 Numero di raccolta generale 6061/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 per la cassazione della sentenza n. 8656/4/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, depositata il 18 novembre 2024.

UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto di controversia è la liquidazione delle spese di giudizio della suindicata pronuncia con cui il predetto giudice monocratico, chiamato a decidere sul ricorso in ottemperanza per il pagamento della somma residua di 8.144,65 €, lo accoglieva, condannando l’Agenzia al pagamento delle spese di lite nella somma di 300,00 €, oltre accessori e distrazione.

2. Avverso tale pronuncia il suindicato ricorrente proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 20 novembre 2024, formulando due motivi di impugnazione, illustrati con successiva memoria.

3. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con controricorso depositato il 14 dicembre 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha denunciato, in relazione agli artt. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. e 111 Cost., la violazione dell'art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., in ragione della totale mancanza di motivazione in punto di quantificazione delle spese di lite, per averle il Giudice dell'ottemperanza liquidate in modo globale e forfettario, in misura manifestamente irrisoria e senza spiegare il motivo per cui ha totalmente disatteso la dettagliata nota spese prodotta in giudizio dal ricorrente.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 24350/2024 Numero sezionale 7678/2025 Numero di raccolta generale 6061/2026 Data pubblicazione 17/03/2026

2. Con la seconda censura l’istante ha dedotto, in relazione agli artt. 360, primo comma, num. 3 c.p.c. e 111 Cost., la violazione dell'art. 2233 c.c., nonché del d.m. n. 147/2022, per avere il Giudice dell'ottemperanza liquidato a titolo di spese di lite una somma irrisoria, lesiva del decoro professionale e che si pone in palese violazione rispetto al principio di inderogabilità dei minimi tariffari.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha così deciso in punto di spese di giudizio: «Le spese di lite del presente giudizio vengono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e liquidate in € 300,00, oltre spese generali, iva e cassa professionale, con distrazione in favore del difensore antistatario».

4. Risulta, per chiara evidenza testuale, che detta determinazione non è stata sorretta da alcuna motivazione, volta a spiegare le ragioni del mancato riconoscimento della somma 3.423,00 €, oltre accessori, richiesta nella nota spese prodotta dalla difesa del contribuente, come pure detta richiesta imponeva (cfr. Cass. n. 22762/2023, ai cui più ampi contenuti si rinvia anche in relazione alla misura dell’obbligo motivazionale e Cass. n. 2365/2024 cit. e Cass. n. 29677/2024).

Del pari, la somma liquidata si pone al di sotto dei minimi tariffari (pari a 1.983,00 €, per lo scaglione 5.2001/26.000 €) ora inderogabili a seguito delle modificazioni introdotte all’art. 4 d.m. n. 55/2014 con il d.m. n. 37/2018, che non consente più, nella liquidazione delle spese di lite, di scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa per lo scaglione applicabile (cfr. Cass. n. 9815/2023; Cass. n. 29184/2023; Cass. n. 10438/2023; Cass., n. 11102/2024 cui adde, tra le tante, Cass. n. 25732/2024; Cass. n. 25789/2024; Cass. n. 25790/2024; Cass., n. 20600/2025).F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 24350/2024 Numero sezionale 7678/2025 Numero di raccolta generale 6061/2026 Data pubblicazione 17/03/2026

5. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata ed essendo necessari accertamenti di fatto, volti a valutare i contenuti difensivi per calibrare l’ammontare della liquidazione delle competenze entro i limiti tariffari e tenendo conto della nota spese prodotta, la causa va rimessa al giudice del merito che provvederà a liquidare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia - in diversa composizione - che provvederà a liquidare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24350/2024 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 46C03 D518 E), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74S25 A494 Q). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - CONTRORICORRENTE – F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 24350/2024 Numero sezionale 7678/2025 Numero di raccolta generale 6061/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 per la cassazione della sentenza n. 8656/4/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, depositata il 18 novembre 2024. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di controversia è la liquidazione delle spese di giudizio della suindicata pronuncia con cui il predetto giudice monocratico, chiamato a decidere sul ricorso in ottemperanza per il pagamento della somma residua di 8.144,65 €, lo accoglieva, condannando l’Agenzia al pagamento delle spese di lite nella somma di 300,00 €, oltre accessori e distrazione. 2. Avverso tale pronuncia il suindicato ricorrente proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 20 novembre 2024, formulando due motivi di impugnazione, illustrati con successiva memoria. 3. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con controricorso depositato il 14 dicembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha denunciato, in relazione agli artt. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. e 111 Cost., la violazione dell'art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., in ragione della totale mancanza di motivazione in punto di quantificazione delle spese di lite, per averle il Giudice dell'ottemperanza liquidate in modo globale e forfettario, in misura manifestamente irrisoria e senza spiegare il motivo per cui ha totalmente disatteso la dettagliata nota spese prodotta in giudizio dal ricorrente.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 24350/2024 Numero sezionale 7678/2025 Numero di raccolta generale 6061/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 2. Con la seconda censura l’istante ha dedotto, in relazione agli artt. 360, primo comma, num. 3 c.p.c. e 111 Cost., la violazione dell'art. 2233 c.c., nonché del d.m. n. 147/2022, per avere il Giudice dell'ottemperanza liquidato a titolo di spese di lite una somma irrisoria, lesiva del decoro professionale e che si pone in palese violazione rispetto al principio di inderogabilità dei minimi tariffari. 3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha così deciso in punto di spese di giudizio: «Le spese di lite del presente giudizio vengono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e liquidate in € 300,00, oltre spese generali, iva e cassa professionale, con distrazione in favore del difensore antistatario». 4. Risulta, per chiara evidenza testuale, che detta determinazione non è stata sorretta da alcuna motivazione, volta a spiegare le ragioni del mancato riconoscimento della somma 3.423,00 €, oltre accessori, richiesta nella nota spese prodotta dalla difesa del contribuente, come pure detta richiesta imponeva (cfr. Cass. n. 22762/2023, ai cui più ampi contenuti si rinvia anche in relazione alla misura dell’obbligo motivazionale e Cass. n. 2365/2024 cit. e Cass. n. 29677/2024). Del pari, la somma liquidata si pone al di sotto dei minimi tariffari (pari a 1.983,00 €, per lo scaglione 5.2001/26.000 €) ora inderogabili a seguito delle modificazioni introdotte all’art. 4 d.m. n. 55/2014 con il d.m. n. 37/2018, che non consente più, nella liquidazione delle spese di lite, di scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa per lo scaglione applicabile (cfr. Cass. n. 9815/2023; Cass. n. 29184/2023; Cass. n. 10438/2023; Cass., n. 11102/2024 cui adde, tra le tante, Cass. n. 25732/2024; Cass. n. 25789/2024; Cass. n. 25790/2024; Cass., n. 20600/2025).F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 24350/2024 Numero sezionale 7678/2025 Numero di raccolta generale 6061/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 5. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata ed essendo necessari accertamenti di fatto, volti a valutare i contenuti difensivi per calibrare l’ammontare della liquidazione delle competenze entro i limiti tariffari e tenendo conto della nota spese prodotta, la causa va rimessa al giudice del merito che provvederà a liquidare anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia - in diversa composizione - che provvederà a liquidare anche le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di