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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 29677/2024

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29904/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso da sé stesso ex art.86 cod. proc. civ. (pec dichiarata:[OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) , in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore ; rappresentatae difesa da gli [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA]; C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 29904/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. -intimato- per la cassazione dellasentenza n. 1944/2022 del la CORTE d’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 30 settembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani .

Rilevato che: 1.la Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Rimini, ha condannatoPoligrafici [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società editrice del quotidiano “Il resto del Carlino” ) e [OSCURATO:PERSONA] (direttore responsabile), in solido tra loro, a risarcire a [OSCURATO:PERSONA] il danno cagionatogli da un articolo comparso sul numero del 27 novembre 2014 del detto quotidiano; accertato il carattere diffamatorio dell’articolo (in quanto nello stesso era stata pubblicata la notizia, non corrispondente al vero, che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato rinviato a giudizio per il reato di favoreggiamento della prostituzione), la Corte territorialeha liquidato equitativamente il danno in Euro 1.000,00, oltre interessi legali su ll a somma devalutata alla data del fatto e successivamente rivalutata di anno in anno sino alla pubblicazione della sentenza; al riguardo, il giudice del merito– ricordato che la lesione all’onore e alla reputazione non costituisce un danno in re ipsa , spe t tando al danneggiato l’oneredi provare, anche p e r presunzioni , le conseguenze dannose della condotta subìta , ed escluso che l’Avv.

G uerra avesse fornito la dimostrazione del dedotto pregiudizio patrimoniale – c on riguardo al danno non patrimoniale ha tenuto conto dell’attività professionale dell’offeso, della diffusione del giornale, dell’avvenuta pubblicazione della rettifica e dei precedentitrascorsi giudi zi ari specifici dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con riferimentoal reato menzionato nell’articolo; C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 29904/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. la Corte felsinea ha inoltre condannato i convenuti - appellati, sempre in solido, a rimborsare all’attore-appellante le spese dei due gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado, in complessivi Euro 354,00 e, per il secondo, in complessivi Euro 355,00, oltre Iva,Cap e accessori come per legge; 2.propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di due motivi; risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); non svolge difese in sede di legittimità [OSCURATO:PERSONA], restando intimato; 3.la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte; sia la parte ricorrente che la parte controricorrente hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo viene denunciata «Art 360, co. 1 n.4 c.p.c.: nullità della sentenza in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e 132, co.2 n. 4. 156 c.p.c. per grave carenza motivazionale in punto alla quantificazione del danno per violazione e falsa applicazione dei principi in materia di diffamazione a mezzo stampa, nonché per violazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ. con riguardo alla quantificazione del danno, in relazione all’art. 360, co.1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d'Appello quantificato il risarcimento dovuto senza tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie in esame nonché in relazione all’art. 360 comma 1 n° 4 n° 5 c.p.c. per non avere la Corte d’Appello indicato i criteri di riferimento del giudizio di equità, rendendo la sentenza nulla per mancanza di motivazione»; C.C. 24.10.2024 N. R.G. 29904/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. il ricorrente si duole della ridotta liquidazione del danno operata dallaCorte d’appello con criterio equitativo ; osserva, su un piano generale, che il ricorso al giudizio equitativo «non esonera il giudice dal dovere di fornire precisa e puntuale motivazione, che consenta di ricavare i criteri, sulla base dei quali egli ha fondato il proprio convincimento»; il detto giudizio, infatti, non potrebbe ridursi ad un asserto arbitrario ma dovrebbe fondarsi su «criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o per lo meno logicamente apprezzabili e, comunque, sempre ragionevoli e pertinenti al tema della decisione»(pag.6 del ricorso); evidenzia,in particolare , che nel caso di specie la Corte d’ appello ha liquidato una somma corrispondente all’importo minimo previsto dalle tabellemilanesi per la diffamazione di grado “tenue”, omettendo di considerare che nessuno dei parametri indicatidalle predette tabelle per effettuare il giudizio di gravità della condotta diffamatoria (notorietà del diffamante, diffusione del mezzo diffamatorio, tenuità o gravità dell’offesanel contesto fattuale di riferimento , spazio riservato alla notizia, intens ità dell’ elemento soggettivo , sussistenza di intervento riparatorio o rettifica) autorizzavano la valutazione di “tenuità”; 1.1.il motivo è infondato ; secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la liquidazione equitativa, anche nella sua forma c.d.

“pura”, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria C.C. 24.10.2024 N. R.G. 29904/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento (Cass. 13/09/2018, n. 22272; Cass.02/07/2021, n. 18795; Cass. 03/09/2024, n. 23641); in particolare, la liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo –quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale – è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (Cass., 03/11/2021,n.31358; Cass.03/09/2024, n. 23641, cit.); nella specie, la Corte d’appello, pur non facendone menzione, ha obiettivamente utilizzato i parametri indicati nelle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano per la liquidazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa, adattandoli peraltro al caso concreto e dando correttamenteconto, in motivazione, dell ’ effettivo riscontro d i elementi di fatto riferibili a detta tabella, ai fini della riconduzione della fattispecie concreta ad una delle fasce di gravità ivi contemplate,così oggettivamente, ancorché non esplicitamente, conformandosi all’orientamento espresso da questa Corte (Cass. 26/06/2023, n.18217 e Cass. 27/03/2024, n. 8248); in particolare, la Corte di merito ha motivatamente e specificamente tenuto conto, oltre che della attività professionale svolta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché della diffusione del mezzo diffamatorio e dell’avvenuta pubblicazione della rettifica , anche degli s pecifici trascorsi giudiziari del diffamato (che era stato in passato effettivamenterinviato a giudizio per la fattispecie di reato menzionat a C.C. 24.10.2024 N. R.G. 29904/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. nell’articolo): tale circostanza, evidentemente , non incideva sull’offensività oggettiva della condotta ma senz’altro limitava l’intensità dell’elemento soggettivo della stessa, attenuando il grado della colpa del diffamante; in tal modo, il giudice del meritoha correttamente esercitato il suo potere discrezionale di liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa (essendo pacificamente necessaria, in tal caso, una siffatta liquidazione, in applicazione dell’art. 1226 cod. civ.), prendendo in considerazione tutti i fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto e fornendo adeguata motivazione a giustificazione del percorso seguito per giungere alla determinazione finale che, del resto, non appareaffatto sproporzionata, né per eccesso, né per difetto; la motivazione della sentenza impugnata non risulta meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non è sindacabile nella presente sededi legittimità; ne discendel’infondatezza delle censure veicolate con il motivo di ricorso in esameche va, pertanto, rigettato;

2. con il secondo motivo viene denunciata «Art 360, co. 1 n.4 c.p.c.: nullità della sentenza in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e 132, co.2 n. 4. 156 c.p.c. per grave carenza motivazionale in punto alla liquidazione delle spese legali, nonché Art.360, co 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 90 e 91 c,p,c, del D M. n. 55 del 2014, della

I. n. 794 del 1942, art, 24 c. 1 e D.M. n. 585 del 1994 art. 4 c. 1, nonché della

I. 1051 del 1957, per avere la Corte d’Appello liquidato le spese del giudizio al di sotto dei parametri di legge, per avere disatteso, senza motivazione alcuna, la nota spese regolarmente depositata dall’appellante e per avere liquidato una unica somma globale ed indistinta»; C.C. 24.10.2024 N. R.G. 29904/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. il ricorrente censura la liquidazione delle spese dei due gradi di merito,operata dalla Corte d’ appello; in primo luogo, per essere state liquidate somme «al disotto dei minimi tariffari» (pag. 9, terzo rigo, del ricorso) o, comunque, «in misura inferiore ai valori medi, senza motivazione alcuna » (pag. 9, ultimo rigo); in secondo luogo, per nonaver tenuto conto della nota spese da lui regolarmente depositata , da cui la liquidazione si sarebbe discostata notevolmente sino « al punto di non liquidare le spese di giustizia sostenute» (pag.10, quinto rigo); in terzo luogo, per avere liquidato i c ompensi in un’unica globale somma per ogni grado di giudizio, «senza specificare gli importi delle singole spese, dei diritti e degli onorari» (pag. 10, ventiquattresimo rigo del ricorso); [OSCURATO:PERSONA] censura , inoltre , la motivazione del la statuizionedi condanna alle spese che reputa totalmente omessa « non essendo il mero riferimento “le spese seguono la soccombenza ” sufficiente a rendere edotto il ricorrente delle ragioni per cui, avendo chiesto la tutela di un diritto, che nellasostanza gli è stato riconosciuto si sia ritrovato gravato del pagamento di spesegiudiziarie» (pag.11 del ricorso);

2.1. il motivo è solo marginalmentefondato; nonlo è nel la parte in cui censura la motivazione del la statuizione di condanna dei convenuti - appellati al rimborso delle spese a favore dell’attore-appellante, che è s t ata debitamente emessa sul motivato presupposto della soccombenzadei primi; C.C. 24.10.2024 N. R.G. 29904/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. neppure è fondato nella parte in cui lamenta la violazione dei minimi tariffari o comunque lo s costamento dai valori medi senza motivazione; invero, dovendo, nellafattispecie (in cui la pretesa attorea era stata parzialmente accolta) , determinarsi il valore della causa in base al decisume non in base al petitum ( Cass. 22 / 03/2022, n. 9237; C ass. 08/08/2023, n. 6869, non mass.), deve escludersi che la Corte di merito abbia violato i minimi tariffari, atteso che il compenso minimo stabilito per lo scaglione valoriale sino ad Euro 1.100, in applicazione del d.m. n.55/2014,era pari ad Euro 354,00, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, e ad Euro 355,00 , per quelli dinanzi alla Corte d’appello; inoltre, proprio per non avere oltrepassato i limiti (mini m o o massimo) stabiliti dal d.m. n. 55/2014 (applicabile ratione temporis ) , il giudice del merito non aveva alcun onere motivazionale, non trovando fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicatie dovendo, invece, ribadirsi il principio, secondo il quale,in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra ilminimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre lamotivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso ( Cass.11/12/2017, n. 29606; Cass. 05 / 05/2022, n. 14198; Cass.03/06/2024, n. 15506); C.C. 24.10.2024 N. R.G. 29904/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. neppure è fondata, ancora , la recriminazione circa la globale liquidazione dei diritti e degli onorari, avuto riguardo all’avvenuta soppressionedei diritti di procuratore; resta, invece – ed in tali specifici termini il motivo di ricorso rivela la sua parziale fondatezza –, che [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato nota-spese ( documento riportato anche nel fascicoletto per la cassazione),indicando specificamente , sia per il primo grado che per il grado d’appello, le somme asseritamente spetta n t i gli a titolo di compenso per le diverse fasi processuali , nonché, inoltre , gli esborsi sostenuti; in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice d’appello non poteva limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma aveval'onere di dare adeguata motivazione della riduzione operata (peraltro, in modo evidentementerilevante), nonché dell'eliminazione e della riduzione di voci effettuata ; onere che , pur non traducendosi nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione, gli imponeva comunque di esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso o succinto, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a lle risultanze degli atti ed alle tariffe (Cass. 14/10/2015, n. 20604; C ass. 05/04/2017, n. 8824; Cass.27/07/2023, n. 22762; Cass. 18/09/2024, n. 25083); poiché tale onere motivazionale non è stato assolto, le censure veicolate con il secondo motivo sono , nei detti circoscritti termini, fondate e vanno quindiaccolte;

3. i n definitiva, va accolto, nei sensi di cui in motivazione , il secondo motivo, mentre va rigettato il primo ; la sentenza impugnata C.C. 24.10.2024 N. R.G. 29904/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. vacassata in relazione al motivo e alla specifica censura accolta , con rinvio allaCorte d’appello di Bologna in diversa composizione , la quale provvederànuovamente a liquidare le spese dei due gradi del giudizio di merito a favore della parte vittoriosa e a carico delle parti soccombenti, avuto riguardo alla nota spese depositata dalla prima e alle indicazioni ivi contenute in relazione agli esborsi sostenuti e ai compensi spettanti , fornendo adeguata – ancorché concisa, ovvero succinta – motivazione della riduzione o eliminazione delle voci eventualmenteoperata; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art.385, terzo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso e rigettail pri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29904/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso da sé stesso ex art.86 cod. proc. civ. (pec dichiarata:[OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) , in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore ; rappresentatae difesa da gli [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA]; C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 29904/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. -intimato- per la cassazione dellasentenza n. 1944/2022 del la CORTE d’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 30 settembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . Rilevato che: 1.la Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Rimini, ha condannatoPoligrafici [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società editrice del quotidiano “Il resto del Carlino” ) e [OSCURATO:PERSONA] (direttore responsabile), in solido tra loro, a risarcire a [OSCURATO:PERSONA] il danno cagionatogli da un articolo comparso sul numero del 27 novembre 2014 del detto quotidiano; accertato il carattere diffamatorio dell’articolo (in quanto nello stesso era stata pubblicata la notizia, non corrispondente al vero, che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato rinviato a giudizio per il reato di favoreggiamento della prostituzione), la Corte territorialeha liquidato equitativamente il danno in Euro 1.000,00, oltre interessi legali su ll a somma devalutata alla data del fatto e successivamente rivalutata di anno in anno sino alla pubblicazione della sentenza; al riguardo, il giudice del merito– ricordato che la lesione all’onore e alla reputazione non costituisce un danno in re ipsa , spe t tando al danneggiato l’oneredi provare, anche p e r presunzioni , le conseguenze dannose della condotta subìta , ed escluso che l’Avv. G uerra avesse fornito la dimostrazione del dedotto pregiudizio patrimoniale – c on riguardo al danno non patrimoniale ha tenuto conto dell’attività professionale dell’offeso, della diffusione del giornale, dell’avvenuta pubblicazione della rettifica e dei precedentitrascorsi giudi zi ari specifici dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con riferimentoal reato menzionato nell’articolo; C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 29904/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. la Corte felsinea ha inoltre condannato i convenuti - appellati, sempre in solido, a rimborsare all’attore-appellante le spese dei due gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado, in complessivi Euro 354,00 e, per il secondo, in complessivi Euro 355,00, oltre Iva,Cap e accessori come per legge; 2.propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di due motivi; risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); non svolge difese in sede di legittimità [OSCURATO:PERSONA], restando intimato; 3.la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte; sia la parte ricorrente che la parte controricorrente hanno depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo viene denunciata «Art 360, co. 1 n.4 c.p.c.: nullità della sentenza in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e 132, co.2 n. 4. 156 c.p.c. per grave carenza motivazionale in punto alla quantificazione del danno per violazione e falsa applicazione dei principi in materia di diffamazione a mezzo stampa, nonché per violazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ. con riguardo alla quantificazione del danno, in relazione all’art. 360, co.1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d'Appello quantificato il risarcimento dovuto senza tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie in esame nonché in relazione all’art. 360 comma 1 n° 4 n° 5 c.p.c. per non avere la Corte d’Appello indicato i criteri di riferimento del giudizio di equità, rendendo la sentenza nulla per mancanza di motivazione»; C.C. 24.10.2024 N. R.G. 29904/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. il ricorrente si duole della ridotta liquidazione del danno operata dallaCorte d’appello con criterio equitativo ; osserva, su un piano generale, che il ricorso al giudizio equitativo «non esonera il giudice dal dovere di fornire precisa e puntuale motivazione, che consenta di ricavare i criteri, sulla base dei quali egli ha fondato il proprio convincimento»; il detto giudizio, infatti, non potrebbe ridursi ad un asserto arbitrario ma dovrebbe fondarsi su «criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o per lo meno logicamente apprezzabili e, comunque, sempre ragionevoli e pertinenti al tema della decisione»(pag.6 del ricorso); evidenzia,in particolare , che nel caso di specie la Corte d’ appello ha liquidato una somma corrispondente all’importo minimo previsto dalle tabellemilanesi per la diffamazione di grado “tenue”, omettendo di considerare che nessuno dei parametri indicatidalle predette tabelle per effettuare il giudizio di gravità della condotta diffamatoria (notorietà del diffamante, diffusione del mezzo diffamatorio, tenuità o gravità dell’offesanel contesto fattuale di riferimento , spazio riservato alla notizia, intens ità dell’ elemento soggettivo , sussistenza di intervento riparatorio o rettifica) autorizzavano la valutazione di “tenuità”; 1.1.il motivo è infondato ; secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la liquidazione equitativa, anche nella sua forma c.d. “pura”, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria C.C. 24.10.2024 N. R.G. 29904/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento (Cass. 13/09/2018, n. 22272; Cass.02/07/2021, n. 18795; Cass. 03/09/2024, n. 23641); in particolare, la liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo –quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale – è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (Cass., 03/11/2021,n.31358; Cass.03/09/2024, n. 23641, cit.); nella specie, la Corte d’appello, pur non facendone menzione, ha obiettivamente utilizzato i parametri indicati nelle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano per la liquidazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa, adattandoli peraltro al caso concreto e dando correttamenteconto, in motivazione, dell ’ effettivo riscontro d i elementi di fatto riferibili a detta tabella, ai fini della riconduzione della fattispecie concreta ad una delle fasce di gravità ivi contemplate,così oggettivamente, ancorché non esplicitamente, conformandosi all’orientamento espresso da questa Corte (Cass. 26/06/2023, n.18217 e Cass. 27/03/2024, n. 8248); in particolare, la Corte di merito ha motivatamente e specificamente tenuto conto, oltre che della attività professionale svolta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché della diffusione del mezzo diffamatorio e dell’avvenuta pubblicazione della rettifica , anche degli s pecifici trascorsi giudiziari del diffamato (che era stato in passato effettivamenterinviato a giudizio per la fattispecie di reato menzionat a C.C. 24.10.2024 N. R.G. 29904/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. nell’articolo): tale circostanza, evidentemente , non incideva sull’offensività oggettiva della condotta ma senz’altro limitava l’intensità dell’elemento soggettivo della stessa, attenuando il grado della colpa del diffamante; in tal modo, il giudice del meritoha correttamente esercitato il suo potere discrezionale di liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa (essendo pacificamente necessaria, in tal caso, una siffatta liquidazione, in applicazione dell’art. 1226 cod. civ.), prendendo in considerazione tutti i fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto e fornendo adeguata motivazione a giustificazione del percorso seguito per giungere alla determinazione finale che, del resto, non appareaffatto sproporzionata, né per eccesso, né per difetto; la motivazione della sentenza impugnata non risulta meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non è sindacabile nella presente sededi legittimità; ne discendel’infondatezza delle censure veicolate con il motivo di ricorso in esameche va, pertanto, rigettato; 2. con il secondo motivo viene denunciata «Art 360, co. 1 n.4 c.p.c.: nullità della sentenza in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e 132, co.2 n. 4. 156 c.p.c. per grave carenza motivazionale in punto alla liquidazione delle spese legali, nonché Art.360, co 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 90 e 91 c,p,c, del D M. n. 55 del 2014, della I. n. 794 del 1942, art, 24 c. 1 e D.M. n. 585 del 1994 art. 4 c. 1, nonché della I. 1051 del 1957, per avere la Corte d’Appello liquidato le spese del giudizio al di sotto dei parametri di legge, per avere disatteso, senza motivazione alcuna, la nota spese regolarmente depositata dall’appellante e per avere liquidato una unica somma globale ed indistinta»; C.C. 24.10.2024 N. R.G. 29904/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. il ricorrente censura la liquidazione delle spese dei due gradi di merito,operata dalla Corte d’ appello; in primo luogo, per essere state liquidate somme «al disotto dei minimi tariffari» (pag. 9, terzo rigo, del ricorso) o, comunque, «in misura inferiore ai valori medi, senza motivazione alcuna » (pag. 9, ultimo rigo); in secondo luogo, per nonaver tenuto conto della nota spese da lui regolarmente depositata , da cui la liquidazione si sarebbe discostata notevolmente sino « al punto di non liquidare le spese di giustizia sostenute» (pag.10, quinto rigo); in terzo luogo, per avere liquidato i c ompensi in un’unica globale somma per ogni grado di giudizio, «senza specificare gli importi delle singole spese, dei diritti e degli onorari» (pag. 10, ventiquattresimo rigo del ricorso); [OSCURATO:PERSONA] censura , inoltre , la motivazione del la statuizionedi condanna alle spese che reputa totalmente omessa « non essendo il mero riferimento “le spese seguono la soccombenza ” sufficiente a rendere edotto il ricorrente delle ragioni per cui, avendo chiesto la tutela di un diritto, che nellasostanza gli è stato riconosciuto si sia ritrovato gravato del pagamento di spesegiudiziarie» (pag.11 del ricorso); 2.1. il motivo è solo marginalmentefondato; nonlo è nel la parte in cui censura la motivazione del la statuizione di condanna dei convenuti - appellati al rimborso delle spese a favore dell’attore-appellante, che è s t ata debitamente emessa sul motivato presupposto della soccombenzadei primi; C.C. 24.10.2024 N. R.G. 29904/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. neppure è fondato nella parte in cui lamenta la violazione dei minimi tariffari o comunque lo s costamento dai valori medi senza motivazione; invero, dovendo, nellafattispecie (in cui la pretesa attorea era stata parzialmente accolta) , determinarsi il valore della causa in base al decisume non in base al petitum ( Cass. 22 / 03/2022, n. 9237; C ass. 08/08/2023, n. 6869, non mass.), deve escludersi che la Corte di merito abbia violato i minimi tariffari, atteso che il compenso minimo stabilito per lo scaglione valoriale sino ad Euro 1.100, in applicazione del d.m. n.55/2014,era pari ad Euro 354,00, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, e ad Euro 355,00 , per quelli dinanzi alla Corte d’appello; inoltre, proprio per non avere oltrepassato i limiti (mini m o o massimo) stabiliti dal d.m. n. 55/2014 (applicabile ratione temporis ) , il giudice del merito non aveva alcun onere motivazionale, non trovando fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicatie dovendo, invece, ribadirsi il principio, secondo il quale,in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra ilminimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre lamotivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso ( Cass.11/12/2017, n. 29606; Cass. 05 / 05/2022, n. 14198; Cass.03/06/2024, n. 15506); C.C. 24.10.2024 N. R.G. 29904/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. neppure è fondata, ancora , la recriminazione circa la globale liquidazione dei diritti e degli onorari, avuto riguardo all’avvenuta soppressionedei diritti di procuratore; resta, invece – ed in tali specifici termini il motivo di ricorso rivela la sua parziale fondatezza –, che [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato nota-spese ( documento riportato anche nel fascicoletto per la cassazione),indicando specificamente , sia per il primo grado che per il grado d’appello, le somme asseritamente spetta n t i gli a titolo di compenso per le diverse fasi processuali , nonché, inoltre , gli esborsi sostenuti; in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice d’appello non poteva limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma aveval'onere di dare adeguata motivazione della riduzione operata (peraltro, in modo evidentementerilevante), nonché dell'eliminazione e della riduzione di voci effettuata ; onere che , pur non traducendosi nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione, gli imponeva comunque di esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso o succinto, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a lle risultanze degli atti ed alle tariffe (Cass. 14/10/2015, n. 20604; C ass. 05/04/2017, n. 8824; Cass.27/07/2023, n. 22762; Cass. 18/09/2024, n. 25083); poiché tale onere motivazionale non è stato assolto, le censure veicolate con il secondo motivo sono , nei detti circoscritti termini, fondate e vanno quindiaccolte; 3. i n definitiva, va accolto, nei sensi di cui in motivazione , il secondo motivo, mentre va rigettato il primo ; la sentenza impugnata C.C. 24.10.2024 N. R.G. 29904/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. vacassata in relazione al motivo e alla specifica censura accolta , con rinvio allaCorte d’appello di Bologna in diversa composizione , la quale provvederànuovamente a liquidare le spese dei due gradi del giudizio di merito a favore della parte vittoriosa e a carico delle parti soccombenti, avuto riguardo alla nota spese depositata dalla prima e alle indicazioni ivi contenute in relazione agli esborsi sostenuti e ai compensi spettanti , fornendo adeguata – ancorché concisa, ovvero succinta – motivazione della riduzione o eliminazione delle voci eventualmenteoperata; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art.385, terzo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso e rigettail pri