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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 03425/2026

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23803/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ MAURIZIO, con gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; - resistente - avverso la sentenza n. 1118/ 2021, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Messina, depositata in segreteria il 3/02/2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Spese di lite

1. L a Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, accolse l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella di pagamentoemessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e relativa ad IRPEF non corrisposta su compensi per lavoro dipendente erogati nell'anno 2002, soggetti a tassazione separata.

2. Avverso la suddetta sentenza, il contribuente propose ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che la Corte, con ordinanza n. 22484/2019, accolse, affermando la necessità dell’avviso bonario in caso di liquidazione dell’imposta su redditi a tassazione separata;cassò quindi la sentenza impugnata e rinvi ò la causa alla CTR per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

3. Riassunta la causa, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, rigettando l’appello,ha confermato l’annullamento dell’atto e ha condannato l’Agenzia delle entrate al pagamento, a titolo di spese processuali, della complessiva somma di euro 4.200,00 oltre oneri di legge

4. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato adue motivi.

L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

La causa è stata trattata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. nella camera di consiglio del3 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., si deduce la v iolazione/falsa applicazione del d.m. 14 marzo 2014, n. 55, dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art.92 c.p.c.poiché la CTR ha liquidato una somma complessiva per tre giudizi (quello di appello, quello di cassazione e quellodi rinvio), senza alcuna specificazione;si è discostata dalle note spese presentate senza alcuna motivazione;e si è tenuta al di sotto dei limiti del d.m. 55 del 2014, in considerazione del valore della causa, posto tra euro 52.000 ed euro 260.000, senza alcuna motivazione.

Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 , primo comma , c.p.c. , in quanto in relazione alla liquidazione delle spese la sentenza è priva di alcuna motivazione.

2. I due motivi vanno esaminati congiuntamente e sono fondati.

2.1. Come più volte precisatoda questa Corte , anche da ultimo, il giudice deve liquidare in modo distinto le spese e gli onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo, con conseguente illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo, priva di ogni specificazione, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle (così Cass.n. 2365/2024, che richiama Cass. n. 20935/2017; Cass. n. 19623/2016; Cass. n. 24890/2011).

2.2. In secondo luogo, in presenza dinota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata; pur con la precisazione che tale onere si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione (Cass. n. 22762 /2023 ) .

2.3. Infine, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, nella vigenza delle previsioni di cui al d.m. n. 55/2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198//2022; Cass. n. 19989/2021; Cass. n. 89/2021;Cass. n. 11601/2018 ; Cass.n. 2386/2017)ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cui all'art. 2233, comma secondo, c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015, Cass.n. 24492/2016 e Cass. n. 20790/2017).

Successivamente, nella vigenza dell’art. 4, comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificati dal d.m. n. 37 del 2018, questa Corte, ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato,ha evidenziato che il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (Cass. n. 9815/2023; Cass. n. 29184/2023; Cass. n. 10438/2023; Cass. n. 11102/2024; Cass. n. 25732/2024; Cass. n. 25789/2024; Cass. n. 25790/2024; Cass.n.1052/2025; Cass.n. 6066/2025).

2.4. Nel caso di specie, occorre evidenziare che la causa aveva valore pari ad euro 55.098,60, quindi rientrando nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00,e si verte sulla liquidazione delle spese per il giudizio di appello, quello di cassazione e quello di rinvio.

La CTR, senza operare alcuna distinzione tra i tregradi di giudizio e senza neanche indicare la presenza di una nota spese, ha invece cumulativamente e senza alcuna motivazione liquidato in favore del contribuente vittorioso, in relazione al complessivo giudizio, la somma di euro 4.200,00, laddove gli stessi compensi minimi di cui al solo giudizio di appello risultano essere euro 5.047,00.

3. Ne segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – in diversa composizione – perché provveda ad effettuare, sulla base di un apprezzamento fattuale circa l’attività difensiva svolta, non esigibile nella sede che occupa, la liquidazione delle spese deigiudizi di appello, di cassazionee di rinvio, applicando i suindicati criteri, oltre a regolare le spese del presente grado di giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio – in diversa composizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23803/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ MAURIZIO, con gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; - resistente - avverso la sentenza n. 1118/ 2021, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Messina, depositata in segreteria il 3/02/2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Spese di lite 1. L a Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, accolse l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella di pagamentoemessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e relativa ad IRPEF non corrisposta su compensi per lavoro dipendente erogati nell'anno 2002, soggetti a tassazione separata. 2. Avverso la suddetta sentenza, il contribuente propose ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che la Corte, con ordinanza n. 22484/2019, accolse, affermando la necessità dell’avviso bonario in caso di liquidazione dell’imposta su redditi a tassazione separata;cassò quindi la sentenza impugnata e rinvi ò la causa alla CTR per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità. 3. Riassunta la causa, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, rigettando l’appello,ha confermato l’annullamento dell’atto e ha condannato l’Agenzia delle entrate al pagamento, a titolo di spese processuali, della complessiva somma di euro 4.200,00 oltre oneri di legge 4. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato adue motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. La causa è stata trattata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. nella camera di consiglio del3 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., si deduce la v iolazione/falsa applicazione del d.m. 14 marzo 2014, n. 55, dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art.92 c.p.c.poiché la CTR ha liquidato una somma complessiva per tre giudizi (quello di appello, quello di cassazione e quellodi rinvio), senza alcuna specificazione;si è discostata dalle note spese presentate senza alcuna motivazione;e si è tenuta al di sotto dei limiti del d.m. 55 del 2014, in considerazione del valore della causa, posto tra euro 52.000 ed euro 260.000, senza alcuna motivazione. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 , primo comma , c.p.c. , in quanto in relazione alla liquidazione delle spese la sentenza è priva di alcuna motivazione. 2. I due motivi vanno esaminati congiuntamente e sono fondati. 2.1. Come più volte precisatoda questa Corte , anche da ultimo, il giudice deve liquidare in modo distinto le spese e gli onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo, con conseguente illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo, priva di ogni specificazione, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle (così Cass.n. 2365/2024, che richiama Cass. n. 20935/2017; Cass. n. 19623/2016; Cass. n. 24890/2011). 2.2. In secondo luogo, in presenza dinota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata; pur con la precisazione che tale onere si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione (Cass. n. 22762 /2023 ) . 2.3. Infine, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, nella vigenza delle previsioni di cui al d.m. n. 55/2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198//2022; Cass. n. 19989/2021; Cass. n. 89/2021;Cass. n. 11601/2018 ; Cass.n. 2386/2017)ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cui all'art. 2233, comma secondo, c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015, Cass.n. 24492/2016 e Cass. n. 20790/2017). Successivamente, nella vigenza dell’art. 4, comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificati dal d.m. n. 37 del 2018, questa Corte, ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato,ha evidenziato che il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (Cass. n. 9815/2023; Cass. n. 29184/2023; Cass. n. 10438/2023; Cass. n. 11102/2024; Cass. n. 25732/2024; Cass. n. 25789/2024; Cass. n. 25790/2024; Cass.n.1052/2025; Cass.n. 6066/2025). 2.4. Nel caso di specie, occorre evidenziare che la causa aveva valore pari ad euro 55.098,60, quindi rientrando nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00,e si verte sulla liquidazione delle spese per il giudizio di appello, quello di cassazione e quello di rinvio. La CTR, senza operare alcuna distinzione tra i tregradi di giudizio e senza neanche indicare la presenza di una nota spese, ha invece cumulativamente e senza alcuna motivazione liquidato in favore del contribuente vittorioso, in relazione al complessivo giudizio, la somma di euro 4.200,00, laddove gli stessi compensi minimi di cui al solo giudizio di appello risultano essere euro 5.047,00. 3. Ne segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – in diversa composizione – perché provveda ad effettuare, sulla base di un apprezzamento fattuale circa l’attività difensiva svolta, non esigibile nella sede che occupa, la liquidazione delle spese deigiudizi di appello, di cassazionee di rinvio, applicando i suindicati criteri, oltre a regolare le spese del presente grado di giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio – in diversa composizion