Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01052/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 01/2025 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 7298 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7298del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CRBNMR 59H60 H501G) rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FNTGLC 76T06 H501U ) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 16092/2022, pubblicatain data 3 novembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione (qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.) avverso i ruoli esattoriali e le conseguenti cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], per crediti iscrittia ruolo da [OSCURATO:PERSONA] e derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

Ric. n. 7298/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 L’opposizione è stata accoltadal Giudice di Pace di Roma, che ha dichiarato «l’insussistenza del diritto dell’ente impositore del ruolo a procedere esecutivamente per omessa notifica delle cartelle esattoriali … … di cui dispone l’annullamento » e ha condannato la sola Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] al paga- mento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 560,00 di cui € 435,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi, oltre ac- cessori.

La decisione è stata oggetto di appello da parte dell’opponente vittoriosa, in relazione al solo capo avente ad oggetto la liqui- dazione delle spese di lite.

Il Tribunale di Romaha confermato la decisione di primo grado in ordine al suddetto capo.

Ricorre la Cerbini,sulla base di un unico motiv o .

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’ente intimat o .

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione o falsa applicazionedell’art. 4 Decreto Ministeriale 5 aprile 2014 n. 55 del Ministero della Giustiziacome modificato dal D.M. 37/201 8 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 91 c.p.c., art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».

La ricorrente deduce che, nella decisione impugnata, il tribunale non avrebbe tenuto conto dell’inderogabilità dei minimi tariffari, prevista dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37, applicabile nella fattispe- cie, ratione temporis , ed avrebbe, inoltre, erroneamente escluso dalla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado il compenso dovuto per la fase istruttoria.

Il ricorso èfondato.

Ric. n. 7298/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 1.1Non può ritenersi conforme alle previsioni normative appli- cabili nella fattispecie il mancato riconoscimento del compenso (almeno nella misura minima) dovuto per la fase istruttoria, in relazione al giudizio di primo grado.

Questa Corte, in proposito,ha già avuto modo di precisare che il compenso per la fase istruttoria è dovuto laddove risulti svolta, come certamente è avvenuto nella fattispecie, quanto meno l’attività di esame della documentazione prodotta dalla controparte, espressamentericompresa nel catalogo di attività relative alla fase in questione di cuiall’art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014 (cfr., in termini, Cass., Sez. 3, Ordi- nanza n. 6914 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che richiama, in proposito, al- tresì:Cass. , Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21743 del 27/08/2019; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019 , Rv. 652600 - 02). 1.2Inoltre, l’affermazione del tribunale secondo la quale, nella liquidazione delle competenze professionali in sede di regola- mentazione delle spese di lite sarebbe, comunque, possibile de- rogare ai limiti minimi previsti dai parametri tariffari, sulla base di adeguata motivazione, non è conforme all’indirizzo di questa Corte relativo alle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37, a modifica del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (disposizioni applicabili nella fattispecie, in ragione dell’epoca di svolgimento del giudizio di primo grado), secondo il quale «in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023, Rv. 667534 – 01 ; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023, Rv. 669200 –01).

Ric. n. 7298/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 In definitiva, la decisione impugnata va cassata, affinché, in sede di rinvio, si provveda ad una nuova liquidazione delle spese dell’intero giudizio, sulla base dei principi di diritto sopra esposti. 2.Il ricorso è accolto e l a sentenza impugnata è cassata , con rinvio al Tribunale di Roma , in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rin- vio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 01/2025 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 7298 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7298del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CRBNMR 59H60 H501G) rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FNTGLC 76T06 H501U ) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 16092/2022, pubblicatain data 3 novembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione (qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.) avverso i ruoli esattoriali e le conseguenti cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], per crediti iscrittia ruolo da [OSCURATO:PERSONA] e derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Ric. n. 7298/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 L’opposizione è stata accoltadal Giudice di Pace di Roma, che ha dichiarato «l’insussistenza del diritto dell’ente impositore del ruolo a procedere esecutivamente per omessa notifica delle cartelle esattoriali … … di cui dispone l’annullamento » e ha condannato la sola Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] al paga- mento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 560,00 di cui € 435,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi, oltre ac- cessori. La decisione è stata oggetto di appello da parte dell’opponente vittoriosa, in relazione al solo capo avente ad oggetto la liqui- dazione delle spese di lite. Il Tribunale di Romaha confermato la decisione di primo grado in ordine al suddetto capo. Ricorre la Cerbini,sulla base di un unico motiv o . Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’ente intimat o . Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione o falsa applicazionedell’art. 4 Decreto Ministeriale 5 aprile 2014 n. 55 del Ministero della Giustiziacome modificato dal D.M. 37/201 8 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 91 c.p.c., art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». La ricorrente deduce che, nella decisione impugnata, il tribunale non avrebbe tenuto conto dell’inderogabilità dei minimi tariffari, prevista dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37, applicabile nella fattispe- cie, ratione temporis , ed avrebbe, inoltre, erroneamente escluso dalla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado il compenso dovuto per la fase istruttoria. Il ricorso èfondato. Ric. n. 7298/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 1.1Non può ritenersi conforme alle previsioni normative appli- cabili nella fattispecie il mancato riconoscimento del compenso (almeno nella misura minima) dovuto per la fase istruttoria, in relazione al giudizio di primo grado. Questa Corte, in proposito,ha già avuto modo di precisare che il compenso per la fase istruttoria è dovuto laddove risulti svolta, come certamente è avvenuto nella fattispecie, quanto meno l’attività di esame della documentazione prodotta dalla controparte, espressamentericompresa nel catalogo di attività relative alla fase in questione di cuiall’art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014 (cfr., in termini, Cass., Sez. 3, Ordi- nanza n. 6914 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che richiama, in proposito, al- tresì:Cass. , Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21743 del 27/08/2019; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019 , Rv. 652600 - 02). 1.2Inoltre, l’affermazione del tribunale secondo la quale, nella liquidazione delle competenze professionali in sede di regola- mentazione delle spese di lite sarebbe, comunque, possibile de- rogare ai limiti minimi previsti dai parametri tariffari, sulla base di adeguata motivazione, non è conforme all’indirizzo di questa Corte relativo alle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37, a modifica del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (disposizioni applicabili nella fattispecie, in ragione dell’epoca di svolgimento del giudizio di primo grado), secondo il quale «in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023, Rv. 667534 – 01 ; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023, Rv. 669200 –01). Ric. n. 7298/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 In definitiva, la decisione impugnata va cassata, affinché, in sede di rinvio, si provveda ad una nuova liquidazione delle spese dell’intero giudizio, sulla base dei principi di diritto sopra esposti. 2.Il ricorso è accolto e l a sentenza impugnata è cassata , con rinvio al Tribunale di Roma , in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rin- vio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deci