CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 dicembre 2025
Cassazione n. 34542/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9774/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, pec [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELL’EMILIA-ROMAGNAn. 1398/2022, depositata in data 29 / 11 /2022 , non notificata; Processo tributario-Spese di lite udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 26 agosto 2019 la Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna confermava la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2005, con il quale l'Agenzia delle entrate, sulla base della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 102/2009, aveva contestato al contribuente di aver detenuto e non dichiarato capitali in Paesi a fiscalità privilegiata. 2. Avverso la suddetta sentenza il contribuente proposericorso per cassazione, con un unico motivo, che la Corte, con ordinanza n.29891 del 22/06/2021, accolse, cassando la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame escludendo l'operatività nella specie della presunzione legale, e alla stessa demandò di regolare altresì le spese del giudiziodi legittimità. 3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia - Romagna, in sede di rinvio, accolse il ricorso del contribuente, condannando l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità, liquidate in euro 3.500,00 complessivi, oltre oneri. 4. Contro tale sentenza il contribuente propone ricorso sulla base di un motivo. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del18/03/2025, per la quale il ricorrente ha depositato memoria. Con ordinanza interlocutorian. 10880/2025 del 24/04/2025 è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle entrate che hasuccessivamente depositato controricorso. La causa è stata avviata all’adunanza camerale del 5 dicembre 2025per la quale il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primoe unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., il ricorrente de d uce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233, secondo comma, c.c., degli artt. 4, comma 5, e 5, comma 4, d.m. n.55/2014 nonché dell’art. 113 c.p.c.; censura la decisione relativa alla quantificazione delle spese di lite, evidenziandoche la CTR non ha liquidato le stesse per fasi ma con una unica valutazione omnicomprensiva, si è discostata dai parametri del d.m.55/2014, scendendo ben oltre il 50% dei valori medi determinati in base al valore della causa di euro 77.114,00 (e in base ai gradi di giudizio), omettendo qualsiasi motivazione. 2. Il motivo èammissibile (non incidendo sulla sua comprensibilità il cumulativo riferimento ai nn. 3 e 5 di cui alla rubrica in quanto nell’esposizione le doglianze appaiono già separate dallo stesso ricorrente) ed èfondato. 2.1. Come più volte precisato, anche da ultimo, il giudice deve liquidare in modo distinto le spese e gli onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo con conseguente illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo, priva di ogni specificazione, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle (così Cass.n. 2365/2024, che richiama Cass. n. 20935/2017; Cass. n. 19623/2016; Cass. n. 24890/2011). 2.2. In secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, nella vigenza delle previsioni di cui al d.m. n. 55/2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198//2022; Cass. n. 19989/2021; Cass. n. 89/2021; Cass. n. 2386/2017; Cass. n. 11601/2018) ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cui all'art. 2233, comma secondo, c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (in tale prospettiva, cfr. Cass.n. 25804/2015;Cass. n. 24492/2016; Cass. n. 20790/2017). Successivamente, nella vigenza dell’art. 4, comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificati dal d.m. n. 37 del 2018, questa Corte, ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato,ha evidenziato che il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (Cass. n. 9815/2023; Cass. n. 29184/2023; Cass. n. 10438/2023; Cass. n. 11102/2024; Cass. n. 25732/2024; Cass. n. 25789/2024; Cass. n. 25790/2024; Cass. n. 1052/2025; Cass. n. 6066/2025). 2.3. Nel caso di specie, nella causa di valore pari ad euro 77.114,00 (valore emergente dagli atti e non contestato),e quindi rientrante nello scaglione daeuro 52.000,00 a 260.000,00, la CTRha cumulativamente liquidato in favore del contribuente vittorioso, in relazione aigiudizi di primo grado, di appello, di cassazione e di rinvio, la complessiva somma di euro 3.500,00, evidentemente inferiore ai minimi (basti considerare che per il solo giudizio di primo grado l’importo minimo è pari per le quattro fasi ad euro 4.718,00) e senza alcuna motivazione. 3. Concludendo,il ricorso va accolto e la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per nuova regolazione delle spese del giudizio; ad essasi demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa