CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22041/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ministero della Giustizia-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 680/2024depositata il 15/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto nei confronti del Ministero della Giustiziaopposizione ex artt. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d. lgs. n. 150/2011avverso il decreto, emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di liquidazioneNumero registro generale 22970/2024Numero sezionale 1639/2026Numero di raccolta generale 22041/2026Data pubblicazione 27/06/2026dei compensi a lui dovuti quale difensore di parte ammessa al patrocinio aspese dello Stato nell’ambito di un procedimento di opposizione a decretopenale di condanna, lamentando che non gli era stato riconosciuto ilcompenso per le fasi introduttiva e istruttoria e che, per le altre fasi, glierano stati liquidati importi di poco superiori a quelli minimi tabellari,senza tenere conto della qualità dell’opera professionale prestata e dellasua incidenza rispetto al risultato positivo ottenuto dal cliente.Nella contumacia dell’Amministrazione, con sentenza n. 680/2024pubblicata il 15.07.2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettatol’opposizione, affermando che era dovuto il compenso per la faseintroduttiva, ma non anche quello per la fase istruttoria, incompatibile conla natura stessa della procedura, e che, in ogni caso, considerato che ilcompenso dell’opponente doveva essere liquidato in misuracorrispondente agli importi minimi tabellari, la somma complessivadeterminata con il decreto opposto era superiore a quella effettivamentedovuta, sicché non andava disposto nessun aumento di essa; quanto allespese processuali del giudizio di opposizione, tenuto conto dellacontumacia dell’Amministrazione e della parziale soccombenzadell’opponente, esse dovevano essere compensate tra le parti.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza delTribunale sulla scorta di tre motivi.Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e/o mancataosservanza dell’art. 12 DM 55/2014 lett. b) nonché della tabella deiparametri penali allegata; contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione.In sostanza, il ricorrente lamenta che il Tribunale, pur avendo riconosciutocome dovuto il compenso per la fase introduttiva, di fatto non abbialiquidato alcunché in relazione ad essa per effetto di un’inammissibileNumero registro generale 22970/2024Numero sezionale 1639/2026Numero di raccolta generale 22041/2026Data pubblicazione 27/06/2026riduzione degli importi relativi alle altre fasi. Secondo la parte,riconoscendo la fase introduttiva, il Tribunale era obbligato a riconoscereanche la retribuzione ad essa corrispondente, il tutto secondo i valoritabellari e senza riduzione alcuna, in quanto la qualità dell’opera,l’impegno del difensore e l’incidenza degli atti assunti non lo consentivano.Il motivo è infondato.Sul punto, è bene premettere che, come si evince dall’esame dellasentenza impugnata, il compenso per la fase introduttiva è stato liquidato,sia pur nella misura minima tabellare, e che il mancato riconoscimento diun aumento dell’importo complessivo indicato nel decreto opposto èdovuto all’avvenuta riduzione degli importi in precedenza quantificati perla fase di studio e per quella decisoria.Ciò posto, deve osservarsi che, come affermato in tema di compensodovuto all’ausiliario del magistrato - ma trattasi di principio generale checoncerne la natura del procedimento, indipendentemente dallaconsiderazione del soggetto che agisce in giudizio - il ricorso avverso ildecreto di liquidazione, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n.115 del 2002, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di unprocedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere diverificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, aprescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di nonsuperare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (cfr.:Cass. n. 1470/2018; in senso analogo, si vedano anche: Cass. n.5112/2000; Cass. n. 2576/1989). Ne discende che la valutazione delgiudice del procedimento di opposizione non è limitata alla verifica dellacorrettezza formale del decreto opposto, ma investe anche la correttezzasostanziale della liquidazione, ben potendo quindi supplire alle eventualicarenze motivazionali del decreto di liquidazione, e senza che ciòdetermini l'illegittimità della decisione che in tale sede ponga rimedio conNumero registro generale 22970/2024Numero sezionale 1639/2026Numero di raccolta generale 22041/2026Data pubblicazione 27/06/2026le proprie motivazioni alle carenti indicazioni del primo giudice. Trattasiquindi di un procedimento a carattere interamente devolutivo che imponeun'integrale rivisitazione della liquidazione, con la necessità di una nuovavalutazione, sebbene con il menzionato limite della non eccedenza delladecisione rispetto a quanto richiesto (cfr.: Cass. n. 1470/2018, cit.).Pertanto, ben poteva il Tribunale, nella sentenza impugnata, rimettere indiscussione la congruità degli importi liquidati con il decreto opposto perciascuna fase, senza che, per tale ragione, la motivazione possa essereritenuta contraddittoria o illogica e senza che sia ravvisabile in concretouna violazione delle norme del d.m. n. 55/2014.Per quanto concerne, poi, la liquidazione di importi in misura inferiore aquella media, deve rilevarsi che, in tema di liquidazione delle speseprocessuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamentonormativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati,dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed ilmassimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, laquale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuireulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni chegiustificano lo scostamento e la misura di questo (cfr.: Cass. n. 89/2021;Cass. n. 2386/2017). L'esercizio del potere discrezionale del giudice,contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non èsoggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametriindicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando ilgiudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi dariconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili leragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (cfr.: Cass. n.14198/2022).2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e mancataosservanza dell’art. 12 DM 55/2014 lett. c) per non aver riconosciuto lafase istruttoria.Numero registro generale 22970/2024Numero sezionale 1639/2026Numero di raccolta generale 22041/2026Data pubblicazione 27/06/2026Secondo il ricorrente, era illegittimo il mancato riconoscimento delcompenso relativo alla fase istruttoria «per la natura stessa dellaprocedura», visto che egli aveva prodotto un verbale di informazionitestimoniali acquisite con indagini difensive nonché due elaborati peritali.Il motivo è fondato.In generale, deve rilevarsi che, per quanto disposto dall’art. 12, comma 3,lettera c), d.m. n. 55/2014, sono ricomprese esemplificativamente nellafase istruttoria o dibattimentale le seguenti attività: «le richieste, gliscritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorieprocedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienzepubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzidi prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relativenotificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reatoconnesso o collegato».Sulla scorta della formulazione di tale norma si è ritenuto che la faseistruttoria sia difficilmente eludibile, come testimoniato, tra l’altro, dalriferimento ad ogni attività procedimentale o processuale, anche dicarattere preliminare (cfr.: Cass. n. 29184/2023).Ritiene il Collegio che non sia ravvisabile alcuna incompatibilità tra «lanatura stessa della procedura» conseguente all’opposizione al decretopenale di condanna e l’effettuazione di attività istruttoria ai sensi dell’art.12, comma 3, lettera c), d.m. n. 55/2014, sopra menzionato.Infatti, l’art. 461, comma 3, c.p.p. prevede che «con l'atto di opposizionel'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna»,tra l’altro, «il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato»; inoltre,quanto a quest’ultimo, l’art. 464, comma 1, c.p.p. richiama anche l’art.438, comma 5, c.p.p., riguardante il giudizio abbreviato subordinato aun’integrazione probatoria, e l’art. 441 c.p.p., il cui comma 5 concerne,ancora una volta, attività di tipo istruttorio.Numero registro generale 22970/2024Numero sezionale 1639/2026Numero di raccolta generale 22041/2026Data pubblicazione 27/06/2026Ha dunque errato il Tribunale nel negare all’odierno ricorrente laliquidazione del compenso previsto per la fase istruttoria sulla scorta diuna ritenuta incompatibilità – non configurabile alla luce di quanto innanziosservato – di detta fase con la procedura di opposizione al decreto penaledi condanna.3. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione degli artt. 91 e 92c.p.c.In particolare, a dire del ricorrente, era illegittima la decisione dicompensare le spese processuali, non potendo ciò essere giustificato dallacontumacia del Ministero della Giustizia.Il motivo risulta assorbito, visto che il Tribunale, nel procedere a unanuova liquidazione del compenso, dovrà regolare nuovamente anche lespese processuali.4. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto quanto al secondomotivo, assorbito il terzo e rigettato il primo.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, perché provveda sullarichiesta di liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoriaconformandosi ai principi sopra esposti.Statuendo in sede di rinvio, il Tribunale provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo erigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di diversomagistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 24 giugno 2026.Il PresidenteNumero registro generale 22970/2024Numero sezionale 1639/2026Numero di raccolta generale 22041/2026Data pubblicazione 27/06/2026Mauro Mocci