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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15118/2026

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DELLA GIUSTIZIA, difeso dall’[OSCURATO:PERSONA];-resistente-avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BERGAMO n. 6941/2021 depo-sitata il 06/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha svolto fino al 2021 attività di difesain un procedimento di separazione giudiziale in favore di una parteammessa al patrocinio a spese dello Stato.

A seguito di istanza, ilTribunale di Bergamo liquidava il suo compenso in € 1.813,50.Ritenendo la somma non congrua rispetto all'attività svolta,Numero registro generale 8676/2023Numero sezionale 2689/2025l'avvocato proponeva opposizione ai sensi dell'art. 170 d.p.r. n.Numero di raccolta generale 15118/2026115/2002, domandando la rideterminazione del compenso.D a ta pubblicazione 19/05/2026Il Ministero della Giustizia, convenuto nel giudizio di opposizione,non si costituiva.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale ha rigettato l'opposizionee condannato l'opponente alle spese.Ricorre in cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] condue motivi di ricorso.

Il Ministero della Giustizia ha depositato soloRAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denunciano violazione e falsaapplicazione del d.m. n. 55/2014, dell'art. 2233, co. 2 c.c. edell'art. 111 Cost., nonché omesso esame della complessità delgiudizio e motivazione apparente, per avere il Tribunale rigettatol'opposizione senza alcuna valutazione ponderata dell'importanzadell'opera difensiva e senza giustificare lo scostamento daiparametri tariffari, che prevedono una liquidazione per fasi.

Lasomma liquidata, notevolmente inferiore ai minimi tariffari, sarebbeil risultato dell'applicazione di un preteso consolidato orientamentodell'ufficio giudiziario.

Tale prassi, oltre a essere contra legem, èsorretta da una motivazione meramente apparente e tautologica.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Si censura l'illegittimacondanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favoredel Ministero della Giustizia, nonostante quest'ultimo fosse rimastocontumace nel giudizio di opposizione.2. – Entrambi i motivi sono fondati.Quanto al primo motivo, nella liquidazione del compenso aldifensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ilgiudice è tenuto a conformarsi alla norma di cui al D.P.R. n. 115del 2002, art. 82, comma 1, che, prevedendo l'osservanza delletariffe professionali "in modo che, in ogni caso, l'onorario e le spese2 di 4Numero registro generale 8676/2023Numero sezionale 2689/2025Numero di raccolta generale 15118/2026liquidati non risultino superiori ai valori medi" delle stesse, edData pubblicazione 19/05/2026dei minimi (così Cass. n. 2527/2012), in applicazione dei parametriprevisti dal d.m. n. 55/2014.Questa Corte ha poi osservato, quanto ai protocolli stipulatipresso molte sedi giudiziarie, che essi hanno acquisito un rilievospiccato negli ultimi decenni, quali forme di autoregolamentazionedi prassi condivise e sono generalmente promossi da gruppi dimagistrati, avvocati e di funzionari amministrativi che si assumonol’impegno di cooperare per migliorare l’amministrazione dellagiustizia in un determinato ambito territoriale.

Accanto allaresponsabilità imputabile individualmente, sulla base delle normeche definiscono i loro ruoli professionali nell’organizzazionegiudiziaria e nel processo, questi gruppi si fanno liberamente caricodi una responsabilità ulteriore, imputabile collettivamente allepersone che con la loro attività, secondo le proprie competenze,incidono sulla amministrazione della giustizia.

Tuttavia, i protocolli,in conformità alla loro natura, non hanno efficacia vincolante, mapersuasiva.

In ogni caso essi non possono incidere nelladeterminazione legislativa dei minimi nei compensi professionali (v.Cass. n. 2527/2012 cit.; Cass. n. 29184/2023).Il provvedimento impugnato ha invece disatteso tale precetto,sostituendo la doverosa valutazione analitica dell'attività svolta conl'applicazione automatica di una somma forfettaria, basata su unaprassi locale.

La motivazione addotta è meramente apparente,poiché si limita ad asserire la conformità della prassi alla leggesenza alcuna dimostrazione.Quanto al secondo motivo, il provvedimento ha erroneamentecondannato l’avvocato alla rifusione delle spese di lite in favore delMinistero della Giustizia, sebbene questo non si fosse costituito,mentre è pacifico che non può essere pronunciata alcuna condanna3 di 4Numero registro generale 8676/2023Numero sezionale 2689/2025Numero di raccolta generale 15118/2026alle spese in favore della parte che, essendo rimasta contumace,Data pubblicazione 19/05/2026non ha svolto attività processuale e non ha sopportato costi.3. - In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con laconseguente cassazione del provvedimento impugnato ed ilderivante rinvio della causa al Tribunale di Bergamo, in persona dialtro magistrato, che, oltre a riquantificare i compensieffettivamente spettanti alla ricorrente sulla scorta dei su citatiriferimenti normativi applicabili ed in relazione alle attività difensivein concreto esplicate, provvederà anche alla liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato erinvia la causa al Tribunale di Bergamo, in persona di diversomagistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione civile, il 06/11/2025.La PresidenteMILENA FALASCHI4 di 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DELLA GIUSTIZIA, difeso dall’[OSCURATO:PERSONA];-resistente-avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BERGAMO n. 6941/2021 depo-sitata il 06/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha svolto fino al 2021 attività di difesain un procedimento di separazione giudiziale in favore di una parteammessa al patrocinio a spese dello Stato. A seguito di istanza, ilTribunale di Bergamo liquidava il suo compenso in € 1.813,50.Ritenendo la somma non congrua rispetto all'attività svolta,Numero registro generale 8676/2023Numero sezionale 2689/2025l'avvocato proponeva opposizione ai sensi dell'art. 170 d.p.r. n.Numero di raccolta generale 15118/2026115/2002, domandando la rideterminazione del compenso.D a ta pubblicazione 19/05/2026Il Ministero della Giustizia, convenuto nel giudizio di opposizione,non si costituiva.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale ha rigettato l'opposizionee condannato l'opponente alle spese.Ricorre in cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] condue motivi di ricorso. Il Ministero della Giustizia ha depositato soloRAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denunciano violazione e falsaapplicazione del d.m. n. 55/2014, dell'art. 2233, co. 2 c.c. edell'art. 111 Cost., nonché omesso esame della complessità delgiudizio e motivazione apparente, per avere il Tribunale rigettatol'opposizione senza alcuna valutazione ponderata dell'importanzadell'opera difensiva e senza giustificare lo scostamento daiparametri tariffari, che prevedono una liquidazione per fasi. Lasomma liquidata, notevolmente inferiore ai minimi tariffari, sarebbeil risultato dell'applicazione di un preteso consolidato orientamentodell'ufficio giudiziario. Tale prassi, oltre a essere contra legem, èsorretta da una motivazione meramente apparente e tautologica.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Si censura l'illegittimacondanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favoredel Ministero della Giustizia, nonostante quest'ultimo fosse rimastocontumace nel giudizio di opposizione.2. – Entrambi i motivi sono fondati.Quanto al primo motivo, nella liquidazione del compenso aldifensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ilgiudice è tenuto a conformarsi alla norma di cui al D.P.R. n. 115del 2002, art. 82, comma 1, che, prevedendo l'osservanza delletariffe professionali "in modo che, in ogni caso, l'onorario e le spese2 di 4Numero registro generale 8676/2023Numero sezionale 2689/2025Numero di raccolta generale 15118/2026liquidati non risultino superiori ai valori medi" delle stesse, edData pubblicazione 19/05/2026dei minimi (così Cass. n. 2527/2012), in applicazione dei parametriprevisti dal d.m. n. 55/2014.Questa Corte ha poi osservato, quanto ai protocolli stipulatipresso molte sedi giudiziarie, che essi hanno acquisito un rilievospiccato negli ultimi decenni, quali forme di autoregolamentazionedi prassi condivise e sono generalmente promossi da gruppi dimagistrati, avvocati e di funzionari amministrativi che si assumonol’impegno di cooperare per migliorare l’amministrazione dellagiustizia in un determinato ambito territoriale. Accanto allaresponsabilità imputabile individualmente, sulla base delle normeche definiscono i loro ruoli professionali nell’organizzazionegiudiziaria e nel processo, questi gruppi si fanno liberamente caricodi una responsabilità ulteriore, imputabile collettivamente allepersone che con la loro attività, secondo le proprie competenze,incidono sulla amministrazione della giustizia. Tuttavia, i protocolli,in conformità alla loro natura, non hanno efficacia vincolante, mapersuasiva. In ogni caso essi non possono incidere nelladeterminazione legislativa dei minimi nei compensi professionali (v.Cass. n. 2527/2012 cit.; Cass. n. 29184/2023).Il provvedimento impugnato ha invece disatteso tale precetto,sostituendo la doverosa valutazione analitica dell'attività svolta conl'applicazione automatica di una somma forfettaria, basata su unaprassi locale. La motivazione addotta è meramente apparente,poiché si limita ad asserire la conformità della prassi alla leggesenza alcuna dimostrazione.Quanto al secondo motivo, il provvedimento ha erroneamentecondannato l’avvocato alla rifusione delle spese di lite in favore delMinistero della Giustizia, sebbene questo non si fosse costituito,mentre è pacifico che non può essere pronunciata alcuna condanna3 di 4Numero registro generale 8676/2023Numero sezionale 2689/2025Numero di raccolta generale 15118/2026alle spese in favore della parte che, essendo rimasta contumace,Data pubblicazione 19/05/2026non ha svolto attività processuale e non ha sopportato costi.3. - In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con laconseguente cassazione del provvedimento impugnato ed ilderivante rinvio della causa al Tribunale di Bergamo, in persona dialtro magistrato, che, oltre a riquantificare i compensieffettivamente spettanti alla ricorrente sulla scorta dei su citatiriferimenti normativi applicabili ed in relazione alle attività difensivein concreto esplicate, provvederà anche alla liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato erinvia la causa al Tribunale di Bergamo, in persona di diversomagistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione civile, il 06/11/2025.La PresidenteMILENA FALASCHI4 di 4
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