CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 13446/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11223/2023 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59M11 H501 G), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72L51 H501 N). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14. - INTIMATA – F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 11223/2023 Numero sezionale 982/2025 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria Numero di raccolta generale 13446/2025Data pubblicazione 20/05/2025 regionale del Lazio n. 5023/13/2022, depositata il 10 novembre 2022 e non notificata. UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale dell’11 febbraio 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di controversia è la liquidazione delle spese dei giudizi di merito operata dal Giudice regionale nella misura di 1.700,00 € per il primo grado e per l’importo di 2.500,00 € per l’appello «[…] con riferimento ai valori minimi previsti dalla tariffa vigente, in considerazione del valore della controversia, delle particolarità delle fasi del giudizio tributario e della ordinarietà della questioni trattate, oggetto di giurisprudenza da tempo consolidata, concernenti esclusivamente questioni formali e non sostanziali» (così nella sentenza impugnata). 2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione notificato il 10 maggio 2023. 3. L’Agenzia delle Entrate Riscossione è restata intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico di motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato, in relazione ai parametri di cui all’art. 360, primo comma nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 della legge n. 794/1942, 15 d.lgs. 546/92, 88, 91, 92, secondo comma e 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., 2233, secondo comma, c.c. in relazione all’art. 13 d.l. n. 132/2014, nonché del d.m. n. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. n. 37/2018, rispetto agli artt. 3, 24, 25, 97, 102, 104 e 111 della Costituzione, oltre che degli artt. 21 e 47 CDFUE, 6, 13 e 14 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 11223/2023 CEDU parametrati con l’art. 117 Cost. «per difetto motivazione Numero sezionale 982/2025Numero di raccolta generale 13446/2025 in relazione alla liquidazione delle spese di lite afferenti al Data pubblicazione 20/05/2025 giudizio di appello» (v. pagina n. 6 del ricorso). 2. Il ricorso è fondato nella parte relativa alla violazione dei minimi tariffari, non certo per l’asserito difetto di motivazione, nella specie, invece, ampiamente sussistente alla luce dei contenuti sopra riportati. 3. Va premesso che la doglianza ha riguardato, nonostante il riferimento al giudizio di appello contenuto nella rubrica della censura, la liquidazione delle spese di primo e di secondo grado (v. pagina n. 6 del ricorso), che l’istante ha reputato priva di motivazione ed al di sotto dei minimi tariffari 4. Il contribuente ha riferito che «[…] con ricorso tempestivamente e ritualmente notificato a mezzo plico sigillato senza busta e raccomandata a.r. e per mezzo della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 097 76 2019 00009985 000, di cui al fascicolo n. 2019/392842, per la complessiva somma di € 49.249,00 circa […]» (v. pagina n. 2 del ricorso) venivano impugnate le seguenti cartelle di pagamento: «✓ n. 097 2018 0120642253 000, in cui viene indicata una data di notifica del 10/03/2019, afferente ad omesso e/o carente versamento del saldo anno 2015 di Irpef, Add. Com. e Reg. all’Irpef, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione, per € 24.614,70; ✓ n. 097 2017 0249544722 000, in cui viene indicata una data di notifica del 25/08/2018, afferente ad omesso e/o carente versamento del saldo anno 2014 di Irpef, Add. Com. e F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 11223/2023 Reg. all’Irpef, oltre sanzioni, interessi e compensi di Numero sezionale 982/2025Numero di raccolta generale 13446/2025 riscossione, per € 24.417,15» (v. pagina n. 3 del ricorso).Data pubblicazione 20/05/2025 5. La giurisprudenza di questa Corte (cfr. sui principi che seguono, oltre a quelle sotto citate, tra le tante, anche Cass.n. 33642/2024, Cass. n. 15506/2024, che richiama Cass. n. 14198/2022; Cass. n. 89/2021; Cass. n. 19989/2021; Cass.n. 9815/2023; Cass. n. 29184/2023; Cass. n. 10438/2023; Cass. n. 11102/2024) ha chiarito che: - il valore della lite ai fini della liquidazione delle competenze spettanti al professionista non è quello che è previsto dall'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, applicabile ai fini della deroga al principio generale della necessità di un difensore tecnico, ma, nel caso in esame in cui il ricorrente è stato difeso da un avvocato, da quello che emerge dall'art. dell’art. 5, comma 4, d.m. n. 55/2014, secondo cui «Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali» (cfr., sul principio dell’applicazione delle tariffe professionali, la risalente, ma non superata, Cass. n. 3355/2002): - l’art.4 del citato decreto prevede che: «ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 11223/2023 necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 982/2025Numero di raccolta generale 13446/2025 giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, Data pubblicazione 20/05/2025 che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento". Dalla norma in esame si evince che la determinazione degli onorari deve essere stabilita dal giudice sulla base dei valori medi della tariffa che possono essere aumentati o diminuiti secondo la percentuale indicata. E’ stato, inoltre, affermato che il giudice non è gravato di uno specifico onere di motivazione sull'entità della liquidazione purché questa si mantenga tra il minimo ed il massimo di tariffa (Cass. n. 20289/2015, Cass. n.9542/2020) e che i minimi e massimi di cui al d.m. n. 55/2014 si determinano applicando ai parametri medi fissati nelle tabelle allegate al decreto le percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto (Cass. n. 359/2018; Cass. n. 11140/2022); - in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (cfr. Cass. n. 19989/2021; Cass. n. 12537/2019; Cass. n. 8561/2023); - ai sensi dell’art. 4, comma 5, d.m. n. 55/2018 «Il compenso è liquidato per fasi […]» e la disposizione prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 11223/2023 trattazione, che, pertanto, con detta voce le ricomprende Numero sezionale 982/2025Numero di raccolta generale 13446/2025 entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già Data pubblicazione 20/05/2025 affermato da questa Corte (Cass. n. 8561/2023), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. n. 30219/2023); - in tema di spese processuali, i parametri previsti dal d.m. n. 37 del 2018, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (cfr. Cass. n. 26734/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata); 6. Nella specie, la Commissione, avuto riguardo allo scaglione tariffario applicabile ai sensi dell’art. 5 d.m. n. 55/2014 (compreso tra 26.000,01 € e 52.000,00 €, essendo il valore della lite di 49.000,00 € circa), ha determinato le spese di lite di primo grado e di secondo grado nelle rispettive misure di 1.700,00 € e di 2.500,00 €., che risultano essere, in realtà inferiori ai minimi tariffari, corrispondenti, invece, a 2.905,00 € ed a 3.506,00 €. 7. Per tali ragioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 11223/2023 Numero sezionale 982/2025 con la condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese dei due Numero di raccolta generale 13446/2025Data pubblicazione 20/05/2025 gradi merito, nei termini sopra illustrati. Difatti, alla luce di un’interpretazione dell’art. 384 c.p.c. conforme al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., nonchè degli ampi poteri che in tema di spese processuali l'art. 385, secondo comma, c.p.c. accorda alla Corte, è possibile liquidare le spese di merito, nella specie indicati nel minimo dalla stessa ricorrente, risultando del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (cfr. Cass. sul principio Cass. n. 14199/2021; Cass. n. 1761/2014 e Cass. n. 211/2016). 7.1. Sul punto va solo chiarito che l’istante ha affermato che nella nota spese depositata nel giudizio di merito i compensi erano stati indicati in 5.762,25 € per il primo grado e 4.690,40 € per il secondo grado, precisando che erano stati calcolati «nella misura dei minimi tariffari […]» (v. pagina n. 7 del ricorso). Ebbene, si prende atto della richiesta dell’istante di conseguire il riconoscimento del compenso minimo tariffario, il quale però si commisura alle diverse, suindicate, somme di 2.905,00 € ed a 3.506,00 €. Non vi è, quindi, ragione di non definire il giudizio in tale sede liquidando i predetti compensi, appena aggiungendo che l’istante nella richiesta di pronuncia di liquidazione dei compensi per il «[…] giudizio di legittimità e di merito» (v. pagina n.9 del ricorso) non ha (ri)chiesto l’attribuzione.F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 11223/2023 Numero sezionale 982/2025 8. Le spese del presente grado di giudizio si liquidano nella Numero di raccolta generale 13446/2025Data pubblicazione 20/05/2025 misura indicata in dispositivo. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida a favore del ricorrente il compenso del primo grado di giudizio nella misura di 2.905,00 € e, per il secondo grado di giudizio, nell’importo di 3.506,00 €, il tutto oltre accessori. Condanna l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano a favore del ricorrente nella so