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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07199/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14052/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del l.r.p.t., rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -nonchéRISCOSSIONE [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Numero registro generale 14052/2021Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 7199/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 6273/2020 depositata in data 12/11/2020, non notificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La causa ha ad oggetto originariamente una intimazione dipagamento, conseguente ad una cartella di pagamento, a sua voltaformatasi in conseguenza di un avviso di accertamento per Irpef perreddito di partecipazione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],quale socio di una s.n.c. destinataria a sua volta di avviso diaccertamento.L’intimazione era annullata dal giudice di primo grado, in base allacircostanza che la cartella presupposta era stata annullata dalla CTR inautonomo giudizio, con compensazione delle spese di lite.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, accogliendo inparte l’appello, fondato su una prospettata diversa ricostruzione dellacomplessa vicenda processuale determinativa della illegittimità dellaintimazione, ha condannato gli enti al pagamento delle speseprocessuali di primo grado, riformando sul punto la decisione dicompensazione, ma ha rigettato l’appello in relazione alla domanda exart. 96 c.p.c.; ha compensato le spese di lite in ragione della reciprocasoccombenza.3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione e si affida a duemotivi.L’Agenzia delle entrate spiega controricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. spiega controricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la quale il ricorrenteha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 14052/2021Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 7199/2026Data pubblicazione 25/03/20261.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità delcontroricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la mancata produzionedella delibera del Consiglio di amministrazione attributiva del potere alPresidente che si è costituito e ha rilasciato la procura.L’eccezione è infondata avendo questa Corte già affermato ilprincipio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo dellapersona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettandoinvece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formularetempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, e questoprincipio si applica anche al caso in cui la persona giuridica si siacostituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legalerappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallostatuto (cfr. Cass. n. 19162/2007; Cass. n. 9925/2025).2.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 15 d.lgs. n.546 del 1992, degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 118, secondo comma,disp. att. c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., del DM n. 55 del2014, art. 4, e della tabella n. 23 ad esso allegata, nonché dell’art. 112c.p.c.; il ricorrente censura la decisione laddove ha liquidato per ilgiudizio di primo grado le spese nella misura di euro 2.574,00 sommainferiore ai minimi tariffari, senza alcuna motivazione.1.1.

Il motivo è fondato nei seguenti termini.Rilevata la inammissibilità dei riferimenti all’art. 112 c.p.c.,disposizione mal richiamata per la vicenda in esame, posto che sullespese la CTR ha deciso, e alla necessità di motivare separatamente perquanto concerne diritti e onorari di procuratore, questioneevidentemente estranea alla fattispecie, ratione temporis, in quanto laliquidazione è avvenuta nella vigenza del d.m. 55/2014, il motivo, lacui censura centrale è relativa alla violazione dei minimi tariffari, senzaalcuna motivazione, ricondotto a tali specifici termini, appare fondato.Numero registro generale 14052/2021Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 7199/2026Data pubblicazione 25/03/2026In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamenteaffermato che, nella vigenza delle previsioni di cui al d.m. n. 55/2014,l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimoe il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo dilegittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente,mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida diaumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere,essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni chegiustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198//2022;Cass. n. 19989/2021; Cass. n. 89/2021, Cass. n. 2386/2017; Cass. n.11601/2018) ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cuiall'art. 2233, comma secondo, c.c., che preclude di liquidare, al nettodegli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decorodella professione (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015, Cass.n. 24492/2016 e Cass. n. 20790/2017).In secondo luogo, in presenza di nota spese specifica prodotta dallaparte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globaledeterminazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, maha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazionedelle voci da lui operata; pur con la precisazione che tale onere sitraduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modoconciso, ma non nel dovere di rispondere esplicitamente epedissequamente ad ogni singola indicazione (Cass. n. 22762/2023).Nel caso di specie, occorre evidenziare che si verte sullaliquidazione delle spese per il giudizio di primo grado, in cui entrambele parti nelle rispettive note spese avevano indicato che la causa avessevalore pari ad euro 54.776,60 (e quindi rientrasse nello scaglione traeuro 52.001,00 ed euro 260.000,00), con la precisazione che il valoredella lite ai fini della liquidazione delle competenze spettanti alprofessionista, nel caso in esame in cui il ricorrente è stato difeso daNumero registro generale 14052/2021Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 7199/2026Data pubblicazione 25/03/2026un avvocato, è quello che emerge dall'art. 5, comma 4, d.m. n.55/2014, secondo cui «Nelle cause davanti agli organi di giustiziatributaria il valore della controversia è determinato in conformitàall'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggettodi contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneripoliennali» (cfr. Cass. n. 3355/2002; di recente Cass. n. 13446/2025).La CTR, senza alcuna spiegazione e senza neanche indicare lapresenza di una nota spese comprensiva di quattro fasi, ha inveceliquidato in favore del contribuente vittorioso, in relazione alcomplessivo giudizio, la somma di euro 2.570,00, inferiore ai minimitariffari.3.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 4 d.m. n.55 del 2014, e della tabella n. 24 ad essa allegata, dell’art. 96 comma3 c.p.c. e si censura la sentenza impugnata ove ha compensato lespese del grado di appello in ragione di una insussistente reciprocasoccombenza nonché ove non ha pronunciato condanna ai sensidell’art. 96 c.p.c.3.1.

Il motivo è inammissibile.In una prima parte esso censura la compensazione delle speseaffermando insussistente la reciproca soccombenza.

Dagli attiprocessuali sintetizzati dal ricorrente e dalla stessa sentenza emergeche l’appello aveva ad oggetto due distinte statuizioni del primogiudice, l’avvenuta compensazione delle spese e il rigetto delladomanda accessoria, ex art. 96 c.p.c., per cui la CGT2 ha ritenutosussistente la reciproca soccombenza, avendo accolto l’appellorelativamente alla prima questione e rigettato per la secondaquestione.

A fronte di ciò la censura è del tutto astratta e priva diNumero registro generale 14052/2021Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 7199/2026Data pubblicazione 25/03/2026alcuna spiegazione o argomentazione critica rispetto all’affermazionedei giudici di appello.Per chiarezza appare opportuno precisare che, trattandosi di distintimotivi di appello, non viene in rilievo, nel caso di specie, lagiurisprudenza di questa Corte, comunque neanche invocata, secondocui il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c., a frontedell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessaparte, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza,sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensidell’art. 92 c.p.c. (Cass. n. 9532/2017; Cass. n. 18036/2022; Cass. n.26286/2025).Analogamente la censura è del tutto inammissibile laddovecontesta la mancata pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.poichè manca anche sul punto ogni argomentazione critica alla brevema chiara esposizione delle ragioni del rigetto.4.

Concludendo, il primo motivo del ricorso va accolto, dichiaratoinammissibile il secondo; la sentenza va cassata e la causa va rinviataalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, cui si demanda di provvedere sulle spese di legittimità.Numero registro generale 14052/2021Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 7199/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoSpese di liteMARCELLO [OSCURATO:PERSONA] PresidenteSABRINA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANDREA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereALESSIA [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14052/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del l.r.p.t., rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -nonchéRISCOSSIONE [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Numero registro generale 14052/2021Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 7199/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 6273/2020 depositata in data 12/11/2020, non notificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La causa ha ad oggetto originariamente una intimazione dipagamento, conseguente ad una cartella di pagamento, a sua voltaformatasi in conseguenza di un avviso di accertamento per Irpef perreddito di partecipazione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],quale socio di una s.n.c. destinataria a sua volta di avviso diaccertamento.L’intimazione era annullata dal giudice di primo grado, in base allacircostanza che la cartella presupposta era stata annullata dalla CTR inautonomo giudizio, con compensazione delle spese di lite.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, accogliendo inparte l’appello, fondato su una prospettata diversa ricostruzione dellacomplessa vicenda processuale determinativa della illegittimità dellaintimazione, ha condannato gli enti al pagamento delle speseprocessuali di primo grado, riformando sul punto la decisione dicompensazione, ma ha rigettato l’appello in relazione alla domanda exart. 96 c.p.c.; ha compensato le spese di lite in ragione della reciprocasoccombenza.3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione e si affida a duemotivi.L’Agenzia delle entrate spiega controricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. spiega controricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la quale il ricorrenteha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 14052/2021Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 7199/2026Data pubblicazione 25/03/20261.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità delcontroricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la mancata produzionedella delibera del Consiglio di amministrazione attributiva del potere alPresidente che si è costituito e ha rilasciato la procura.L’eccezione è infondata avendo questa Corte già affermato ilprincipio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo dellapersona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettandoinvece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formularetempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, e questoprincipio si applica anche al caso in cui la persona giuridica si siacostituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legalerappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallostatuto (cfr. Cass. n. 19162/2007; Cass. n. 9925/2025).2.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 15 d.lgs. n.546 del 1992, degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 118, secondo comma,disp. att. c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., del DM n. 55 del2014, art. 4, e della tabella n. 23 ad esso allegata, nonché dell’art. 112c.p.c.; il ricorrente censura la decisione laddove ha liquidato per ilgiudizio di primo grado le spese nella misura di euro 2.574,00 sommainferiore ai minimi tariffari, senza alcuna motivazione.1.1.

Il motivo è fondato nei seguenti termini.Rilevata la inammissibilità dei riferimenti all’art. 112 c.p.c.,disposizione mal richiamata per la vicenda in esame, posto che sullespese la CTR ha deciso, e alla necessità di motivare separatamente perquanto concerne diritti e onorari di procuratore, questioneevidentemente estranea alla fattispecie, ratione temporis, in quanto laliquidazione è avvenuta nella vigenza del d.m. 55/2014, il motivo, lacui censura centrale è relativa alla violazione dei minimi tariffari, senzaalcuna motivazione, ricondotto a tali specifici termini, appare fondato.Numero registro generale 14052/2021Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 7199/2026Data pubblicazione 25/03/2026In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamenteaffermato che, nella vigenza delle previsioni di cui al d.m. n. 55/2014,l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimoe il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo dilegittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente,mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida diaumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere,essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni chegiustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198//2022;Cass. n. 19989/2021; Cass. n. 89/2021, Cass. n. 2386/2017; Cass. n.11601/2018) ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cuiall'art. 2233, comma secondo, c.c., che preclude di liquidare, al nettodegli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decorodella professione (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015, Cass.n. 24492/2016 e Cass. n. 20790/2017).In secondo luogo, in presenza di nota spese specifica prodotta dallaparte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globaledeterminazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, maha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazionedelle voci da lui operata; pur con la precisazione che tale onere sitraduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modoconciso, ma non nel dovere di rispondere esplicitamente epedissequamente ad ogni singola indicazione (Cass. n. 22762/2023).Nel caso di specie, occorre evidenziare che si verte sullaliquidazione delle spese per il giudizio di primo grado, in cui entrambele parti nelle rispettive note spese avevano indicato che la causa avessevalore pari ad euro 54.776,60 (e quindi rientrasse nello scaglione traeuro 52.001,00 ed euro 260.000,00), con la precisazione che il valoredella lite ai fini della liquidazione delle competenze spettanti alprofessionista, nel caso in esame in cui il ricorrente è stato difeso daNumero registro generale 14052/2021Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 7199/2026Data pubblicazione 25/03/2026un avvocato, è quello che emerge dall'art. 5, comma 4, d.m. n.55/2014, secondo cui «Nelle cause davanti agli organi di giustiziatributaria il valore della controversia è determinato in conformitàall'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggettodi contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneripoliennali» (cfr. Cass. n. 3355/2002; di recente Cass. n. 13446/2025).La CTR, senza alcuna spiegazione e senza neanche indicare lapresenza di una nota spese comprensiva di quattro fasi, ha inveceliquidato in favore del contribuente vittorioso, in relazione alcomplessivo giudizio, la somma di euro 2.570,00, inferiore ai minimitariffari.3.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 4 d.m. n.55 del 2014, e della tabella n. 24 ad essa allegata, dell’art. 96 comma3 c.p.c. e si censura la sentenza impugnata ove ha compensato lespese del grado di appello in ragione di una insussistente reciprocasoccombenza nonché ove non ha pronunciato condanna ai sensidell’art. 96 c.p.c.3.1.

Il motivo è inammissibile.In una prima parte esso censura la compensazione delle speseaffermando insussistente la reciproca soccombenza.

Dagli attiprocessuali sintetizzati dal ricorrente e dalla stessa sentenza emergeche l’appello aveva ad oggetto due distinte statuizioni del primogiudice, l’avvenuta compensazione delle spese e il rigetto delladomanda accessoria, ex art. 96 c.p.c., per cui la CGT2 ha ritenutosussistente la reciproca soccombenza, avendo accolto l’appellorelativamente alla prima questione e rigettato per la secondaquestione.

A fronte di ciò la censura è del tutto astratta e priva diNumero registro generale 14052/2021Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 7199/2026Data pubblicazione 25/03/2026alcuna spiegazione o argomentazione critica rispetto all’affermazionedei giudici di appello.Per chiarezza appare opportuno precisare che, trattandosi di distintimotivi di appello, non viene in rilievo, nel caso di specie, lagiurisprudenza di questa Corte, comunque neanche invocata, secondocui il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c., a frontedell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessaparte, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza,sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensidell’art. 92 c.p.c. (Cass. n. 9532/2017; Cass. n. 18036/2022; Cass. n.26286/2025).Analogamente la censura è del tutto inammissibile laddovecontesta la mancata pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.poichè manca anche sul punto ogni argomentazione critica alla brevema chiara esposizione delle ragioni del rigetto.4.

Concludendo, il primo motivo del ricorso va accolto, dichiaratoinammissibile il secondo; la sentenza va cassata e la causa va rinviataalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, cui si demanda di provvedere sulle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarato inammissibileil secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria della Sicilia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma in data 5 marzo 2026.Il PresidenteMarcello Maria FracanzaniP.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarato inammissibileil secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria della Sicilia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma in data 5 marzo 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14052/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del l.r.p.t., rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -nonchéRISCOSSIONE [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Numero registro generale 14052/2021Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 7199/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 6273/2020 depositata in data 12/11/2020, non notificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La causa ha ad oggetto originariamente una intimazione dipagamento, conseguente ad una cartella di pagamento, a sua voltaformatasi in conseguenza di un avviso di accertamento per Irpef perreddito di partecipazione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],quale socio di una s.n.c. destinataria a sua volta di avviso diaccertamento.L’intimazione era annullata dal giudice di primo grado, in base allacircostanza che la cartella presupposta era stata annullata dalla CTR inautonomo giudizio, con compensazione delle spese di lite.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, accogliendo inparte l’appello, fondato su una prospettata diversa ricostruzione dellacomplessa vicenda processuale determinativa della illegittimità dellaintimazione, ha condannato gli enti al pagamento delle speseprocessuali di primo grado, riformando sul punto la decisione dicompensazione, ma ha rigettato l’appello in relazione alla domanda exart. 96 c.p.c.; ha compensato le spese di lite in ragione della reciprocasoccombenza.3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione e si affida a duemotivi.L’Agenzia delle entrate spiega controricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. spiega controricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la quale il ricorrenteha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 14052/2021Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 7199/2026Data pubblicazione 25/03/20261. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità delcontroricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la mancata produzionedella delibera del Consiglio di amministrazione attributiva del potere alPresidente che si è costituito e ha rilasciato la procura.L’eccezione è infondata avendo questa Corte già affermato ilprincipio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo dellapersona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettandoinvece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formularetempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, e questoprincipio si applica anche al caso in cui la persona giuridica si siacostituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legalerappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallostatuto (cfr. Cass. n. 19162/2007; Cass. n. 9925/2025).2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 15 d.lgs. n.546 del 1992, degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 118, secondo comma,disp. att. c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., del DM n. 55 del2014, art. 4, e della tabella n. 23 ad esso allegata, nonché dell’art. 112c.p.c.; il ricorrente censura la decisione laddove ha liquidato per ilgiudizio di primo grado le spese nella misura di euro 2.574,00 sommainferiore ai minimi tariffari, senza alcuna motivazione.1.1. Il motivo è fondato nei seguenti termini.Rilevata la inammissibilità dei riferimenti all’art. 112 c.p.c.,disposizione mal richiamata per la vicenda in esame, posto che sullespese la CTR ha deciso, e alla necessità di motivare separatamente perquanto concerne diritti e onorari di procuratore, questioneevidentemente estranea alla fattispecie, ratione temporis, in quanto laliquidazione è avvenuta nella vigenza del d.m. 55/2014, il motivo, lacui censura centrale è relativa alla violazione dei minimi tariffari, senzaalcuna motivazione, ricondotto a tali specifici termini, appare fondato.Numero registro generale 14052/2021Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 7199/2026Data pubblicazione 25/03/2026In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamenteaffermato che, nella vigenza delle previsioni di cui al d.m. n. 55/2014,l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimoe il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo dilegittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente,mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida diaumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere,essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni chegiustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198//2022;Cass. n. 19989/2021; Cass. n. 89/2021, Cass. n. 2386/2017; Cass. n.11601/2018) ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cuiall'art. 2233, comma secondo, c.c., che preclude di liquidare, al nettodegli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decorodella professione (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015, Cass.n. 24492/2016 e Cass. n. 20790/2017).In secondo luogo, in presenza di nota spese specifica prodotta dallaparte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globaledeterminazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, maha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazionedelle voci da lui operata; pur con la precisazione che tale onere sitraduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modoconciso, ma non nel dovere di rispondere esplicitamente epedissequamente ad ogni singola indicazione  (Cass. n. 22762/2023).Nel caso di specie, occorre evidenziare che si verte sullaliquidazione delle spese per il giudizio di primo grado, in cui entrambele parti nelle rispettive note spese avevano indicato che la causa avessevalore pari ad euro 54.776,60 (e quindi rientrasse nello scaglione traeuro 52.001,00 ed euro 260.000,00), con la precisazione che il valoredella lite ai fini della liquidazione delle competenze spettanti alprofessionista, nel caso in esame in cui il ricorrente è stato difeso daNumero registro generale 14052/2021Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 7199/2026Data pubblicazione 25/03/2026un avvocato, è quello che emerge dall'art. 5, comma 4, d.m. n.55/2014, secondo cui «Nelle cause davanti agli organi di giustiziatributaria il valore della controversia è determinato in conformitàall'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggettodi contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneripoliennali» (cfr. Cass. n. 3355/2002; di recente Cass. n. 13446/2025).La CTR, senza alcuna spiegazione e senza neanche indicare lapresenza di una nota spese comprensiva di quattro fasi, ha inveceliquidato in favore del contribuente vittorioso, in relazione alcomplessivo giudizio, la somma di euro 2.570,00, inferiore ai minimitariffari.3. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 4 d.m. n.55 del 2014, e della tabella n. 24 ad essa allegata, dell’art. 96 comma3 c.p.c. e si censura la sentenza impugnata ove ha compensato lespese del grado di appello in ragione di una insussistente reciprocasoccombenza nonché ove non ha pronunciato condanna ai sensidell’art. 96 c.p.c.3.1. Il motivo è inammissibile.In una prima parte esso censura la compensazione delle speseaffermando insussistente la reciproca soccombenza. Dagli attiprocessuali sintetizzati dal ricorrente e dalla stessa sentenza emergeche l’appello aveva ad oggetto due distinte statuizioni del primogiudice, l’avvenuta compensazione delle spese e il rigetto delladomanda accessoria, ex art. 96 c.p.c., per cui la CGT2 ha ritenutosussistente la reciproca soccombenza, avendo accolto l’appellorelativamente alla prima questione e rigettato per la secondaquestione. A fronte di ciò la censura è del tutto astratta e priva diNumero registro generale 14052/2021Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 7199/2026Data pubblicazione 25/03/2026alcuna spiegazione o argomentazione critica rispetto all’affermazionedei giudici di appello.Per chiarezza appare opportuno precisare che, trattandosi di distintimotivi di appello, non viene in rilievo, nel caso di specie, lagiurisprudenza di questa Corte, comunque neanche invocata, secondocui il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c., a frontedell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessaparte, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza,sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensidell’art. 92 c.p.c. (Cass. n. 9532/2017; Cass. n. 18036/2022; Cass. n.26286/2025).Analogamente la censura è del tutto inammissibile laddovecontesta la mancata pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.poichè manca anche sul punto ogni argomentazione critica alla brevema chiara esposizione delle ragioni del rigetto.4. Concludendo, il primo motivo del ricorso va accolto, dichiaratoinammissibile il secondo; la sentenza va cassata e la causa va rinviataalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, cui si demanda di provvedere sulle spese di legittimità.Numero registro generale 14052/2021Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 7199/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati     OggettoSpese di liteMARCELLO [OSCURATO:PERSONA] PresidenteSABRINA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANDREA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereALESSIA [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14052/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del l.r.p.t., rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -nonchéRISCOSSIONE [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Numero registro generale 14052/2021Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 7199/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 6273/2020 depositata in data 12/11/2020, non notificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La causa ha ad oggetto originariamente una intimazione dipagamento, conseguente ad una cartella di pagamento, a sua voltaformatasi in conseguenza di un avviso di accertamento per Irpef perreddito di partecipazione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],quale socio di una s.n.c. destinataria a sua volta di avviso diaccertamento.L’intimazione era annullata dal giudice di primo grado, in base allacircostanza che la cartella presupposta era stata annullata dalla CTR inautonomo giudizio, con compensazione delle spese di lite.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, accogliendo inparte l’appello, fondato su una prospettata diversa ricostruzione dellacomplessa vicenda processuale determinativa della illegittimità dellaintimazione, ha condannato gli enti al pagamento delle speseprocessuali di primo grado, riformando sul punto la decisione dicompensazione, ma ha rigettato l’appello in relazione alla domanda exart. 96 c.p.c.; ha compensato le spese di lite in ragione della reciprocasoccombenza.3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione e si affida a duemotivi.L’Agenzia delle entrate spiega controricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. spiega controricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la quale il ricorrenteha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 14052/2021Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 7199/2026Data pubblicazione 25/03/20261. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità delcontroricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la mancata produzionedella delibera del Consiglio di amministrazione attributiva del potere alPresidente che si è costituito e ha rilasciato la procura.L’eccezione è infondata avendo questa Corte già affermato ilprincipio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo dellapersona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettandoinvece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formularetempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, e questoprincipio si applica anche al caso in cui la persona giuridica si siacostituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legalerappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallostatuto (cfr. Cass. n. 19162/2007; Cass. n. 9925/2025).2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 15 d.lgs. n.546 del 1992, degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 118, secondo comma,disp. att. c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., del DM n. 55 del2014, art. 4, e della tabella n. 23 ad esso allegata, nonché dell’art. 112c.p.c.; il ricorrente censura la decisione laddove ha liquidato per ilgiudizio di primo grado le spese nella misura di euro 2.574,00 sommainferiore ai minimi tariffari, senza alcuna motivazione.1.1. Il motivo è fondato nei seguenti termini.Rilevata la inammissibilità dei riferimenti all’art. 112 c.p.c.,disposizione mal richiamata per la vicenda in esame, posto che sullespese la CTR ha deciso, e alla necessità di motivare separatamente perquanto concerne diritti e onorari di procuratore, questioneevidentemente estranea alla fattispecie, ratione temporis, in quanto laliquidazione è avvenuta nella vigenza del d.m. 55/2014, il motivo, lacui censura centrale è relativa alla violazione dei minimi tariffari, senzaalcuna motivazione, ricondotto a tali specifici termini, appare fondato.Numero registro generale 14052/2021Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 7199/2026Data pubblicazione 25/03/2026In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamenteaffermato che, nella vigenza delle previsioni di cui al d.m. n. 55/2014,l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimoe il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo dilegittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente,mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida diaumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere,essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni chegiustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198//2022;Cass. n. 19989/2021; Cass. n. 89/2021, Cass. n. 2386/2017; Cass. n.11601/2018) ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cuiall'art. 2233, comma secondo, c.c., che preclude di liquidare, al nettodegli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decorodella professione (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015, Cass.n. 24492/2016 e Cass. n. 20790/2017).In secondo luogo, in presenza di nota spese specifica prodotta dallaparte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globaledeterminazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, maha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazionedelle voci da lui operata; pur con la precisazione che tale onere sitraduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modoconciso, ma non nel dovere di rispondere esplicitamente epedissequamente ad ogni singola indicazione  (Cass. n. 22762/2023).Nel caso di specie, occorre evidenziare che si verte sullaliquidazione delle spese per il giudizio di primo grado, in cui entrambele parti nelle rispettive note spese avevano indicato che la causa avessevalore pari ad euro 54.776,60 (e quindi rientrasse nello scaglione traeuro 52.001,00 ed euro 260.000,00), con la precisazione che il valoredella lite ai fini della liquidazione delle competenze spettanti alprofessionista, nel caso in esame in cui il ricorrente è stato difeso daNumero registro generale 14052/2021Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 7199/2026Data pubblicazione 25/03/2026un avvocato, è quello che emerge dall'art. 5, comma 4, d.m. n.55/2014, secondo cui «Nelle cause davanti agli organi di giustiziatributaria il valore della controversia è determinato in conformitàall'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggettodi contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneripoliennali» (cfr. Cass. n. 3355/2002; di recente Cass. n. 13446/2025).La CTR, senza alcuna spiegazione e senza neanche indicare lapresenza di una nota spese comprensiva di quattro fasi, ha inveceliquidato in favore del contribuente vittorioso, in relazione alcomplessivo giudizio, la somma di euro 2.570,00, inferiore ai minimitariffari.3. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 4 d.m. n.55 del 2014, e della tabella n. 24 ad essa allegata, dell’art. 96 comma3 c.p.c. e si censura la sentenza impugnata ove ha compensato lespese del grado di appello in ragione di una insussistente reciprocasoccombenza nonché ove non ha pronunciato condanna ai sensidell’art. 96 c.p.c.3.1. Il motivo è inammissibile.In una prima parte esso censura la compensazione delle speseaffermando insussistente la reciproca soccombenza. Dagli attiprocessuali sintetizzati dal ricorrente e dalla stessa sentenza emergeche l’appello aveva ad oggetto due distinte statuizioni del primogiudice, l’avvenuta compensazione delle spese e il rigetto delladomanda accessoria, ex art. 96 c.p.c., per cui la CGT2 ha ritenutosussistente la reciproca soccombenza, avendo accolto l’appellorelativamente alla prima questione e rigettato per la secondaquestione. A fronte di ciò la censura è del tutto astratta e priva diNumero registro generale 14052/2021Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 7199/2026Data pubblicazione 25/03/2026alcuna spiegazione o argomentazione critica rispetto all’affermazionedei giudici di appello.Per chiarezza appare opportuno precisare che, trattandosi di distintimotivi di appello, non viene in rilievo, nel caso di specie, lagiurisprudenza di questa Corte, comunque neanche invocata, secondocui il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c., a frontedell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessaparte, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza,sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensidell’art. 92 c.p.c. (Cass. n. 9532/2017; Cass. n. 18036/2022; Cass. n.26286/2025).Analogamente la censura è del tutto inammissibile laddovecontesta la mancata pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.poichè manca anche sul punto ogni argomentazione critica alla brevema chiara esposizione delle ragioni del rigetto.4. Concludendo, il primo motivo del ricorso va accolto, dichiaratoinammissibile il secondo; la sentenza va cassata e la causa va rinviataalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, cui si demanda di provvedere sulle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarato inammissibileil secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria della Sicilia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma in data 5 marzo 2026.Il PresidenteMarcello Maria FracanzaniP.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarato inammissibileil secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria della Sicilia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma in data 5 marzo 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07199/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris