CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 18036/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 5882-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, 2022 PIAllA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 905/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 09/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui residua d'utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - il Tribunale, accolta la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarò l'attrice esclusiva proprietaria di un ripostiglio posto al pian terreno, dalla medesima acquistato nel 2004, catastalmente attribuito fin dal 1940 al proprietario del primo piano, [OSCURATO:PERSONA], dante causa della convenuta; - la Corte d'appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, accolse l'impugnazione promossa da [OSCURATO:PERSONA], che dichiarò proprietaria per usucapione del locale; - in estrema sintesi appare utile riprendere il ragionamento della Corte di merito: - dalle prove testimoniali era emerso che l'appellante aveva goduto del bene, anche ristrutturandolo radicalmente, come se ne fosse la proprietaria; - il Tribunale aveva privilegiato le dichiarazioni della teste Selmo (la disponibilità dell'immobile era stata concessa dalla zia Gilda al fratello [OSCURATO:PERSONA], per riporvi delle zappe, senza che la concedente avesse mai perso la possibilità di accesso); puntualizza, tuttavia, la Corte genovese che <da stessa teste Selmo ha precisato che tale disponibilità dell'accesso da parte della zia proseguì "probabilmente" fino alla sua morte, avvenuta il 14.2.1991, non essendo sicura della circostanza ed ha dichiarato che dal 1991 in poi il ripostiglio è stato usato dalla sola [OSCURATO:PERSONA], la cui famiglia provvedeva da tempo al pagamento delle utenze»; da ciò derivava che neppure sulla base della deposizione della Selmo si sarebbe potuto escludere il compimento del ventennio possessorio, stante che la citazione venne notificata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed appariva non verosimile che la zia nei tre giorni antecedenti la di lei morte avesse compiuto atti di esercizio del possesso;- per contro, numerosi testi avevano confermato la circostanza che l'appellante aveva ristrutturato l'immobile, accorpando le utenze al proprio appartamento contiguo, costituente atto di sicura interversione possessoria; infine, gli altri testi, che avevano riferito di sporadici atti di possesso di [OSCURATO:PERSONA], li collocavano «al più al fatto che negli anni '80 il ripostiglio era tenuto aperto», nel mentre dalla testimonianza dell'arch. Panero si traeva che fin dal 1989 nel ripostiglio erano stati allocati dei letti e la Sivori vi aveva fatto alloggiare provvisoriamente degli operai; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Osserva 1. I primi cinque motivi, che appare opportuno prendere in congiunto esame, sia pure, come si vedrà, sotto l'egida di plurime violazioni di norme di legge sostanziali e processuali, instano per un improprio riesame di merito, in questa sede inammissibile. Con il primo motivo, denunziante violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 e 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, si lamenta che la Corte d'appello non abbia, condiviso le osservazioni del primo Giudice a riguardo dell'attendibilità dei testi (figlia e convivente di costei, inquiline, professionista di fiducia), omettendo ogni valutazione in merito. Con il secondo motivo, denunziante le medesime violazioni e/o false applicazioni, si addebita alla sentenza di avere «drasticamente ridimensionato» le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], unica ad avere vissuto in loco. In particolare, la teste, a dispetto di quanto affermato dalla sentenza, aveva dichiarato «A un certo punti [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il ripostiglio di mia zia per metterci le zappe, e lei glielo ha concesso. Probabilmente dopo la morte di mia zia nel 1991 la Sivori e sua madre hanno chiuso il ripostiglio»; di conseguenza il dubbio, manifestato con l'avverbio "probabilmente", concerneva solo gli accadimenti successivi alla morte della zia. Con il terzo motivo, denunciante violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., 1141, 1144, 1164, 1158 e 2697 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, si addebita alla sentenza di aver basato il proprio ragionamento in difformità rispetto alle acquisizioni probatorie (era stata travisata la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], non aveva rilievo il riferimento all'improbabilità di atti di possesso negli ultimi tre giorni di vita di [OSCURATO:PERSONA], il ripostiglio era stato concesso da costei in mera detenzione, mai mutata in possesso attraverso atti esteriori univoci, anche tenuto conto del rapporto di parentela con il fratello [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe imposto di riconoscere sussistere tolleranza). In definitiva, la statuizione d'appello non aveva accertato atti univoci esteriorizzanti l'esercizio possessorio dell'appellante, in presenza di un utilizzo del bene solo tollerato. Con il quarto motivo, denunciante violazione e/o falsa applicazione delle medesime norme di cui al motivo precedente (salvo e non essere stato qui richiamato l'art. 1144 cod. civ.), nonché, ancora una volta, l'omesso esame di un fato controverso e decisivo, si addebita alla sentenza d'appello di avere basato il proprio convincimento in ordine all'interversione del possesso ("rectius": al mutamento della detenzione in possesso) di cui all'art. 1141 cod. civ., valorizzando la circostanza occasionale dell'avere l'appellante utilizzato la chiave del ripostiglio per fare cambiare d'abito gli operai; inoltre l'intervento di ristrutturazione era stato pacificamente eseguito dopo il decesso di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), e, quindi, era privo di efficacia ai fini della maturazione dell'usucapione, non bastando a ciò aver sommariamente fatto risalire i lavori agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso, poiché il ventennio avrebbe dovuto trovarsi già compiuto al momento della notifica della citazione (11/2/2011). La ristrutturazione era avvenuta tra il 1992 e il 1997, siccome emergeva dalla pratica edilizia e dalle escussioni testimoniali. Con il quinto motivo, denunciante violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 e 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., si addebita alla sentenza, oltre a non avere accertato l'inattendibilità dell'arch. Panero, di avere erratamente enfatizzato le dichiarazioni dubbiose di costui e di avere assegnato alla presenza dei letti un significato possessorio, piuttosto che il significato di un abuso della disponibilità del bene, in assenza di segni possessori univoci. 2. Come si è anticipato il complesso censuratorio non supera il vaglio d'ammissibilità. 2.1. È del tutto evidente che la ricorrente, enunciando i principi regolanti la materia mira a un improprio riesame di merito, nella specie a una revisione del giudizio positivo sul maturato possesso "ad usucapionem"; di talché, nella sostanza, la censura investe inammissibilmente l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l'escamotage dell'evocazione dell'art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr. Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299 e, da ultimo, da ultimo, S.U. n. 20867/2020 e successivamente, Sez. 5, n. 16016/2021). 2.2. Inoltre, la denunzia di violazioni di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 2.3. Quanto al vaglio di attendibilità dei testi e al complessivo apprezzamento della prova orale questa Corte ha più volte spiegato che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (Sez. 6, n. 16467, 04/07/2017, Rv. 644812). 2.4. Anche la prospettazione di travisamento della prova non coglie nel segno. Proprio perché deve salvaguardarsi la piena discrezionalità del vaglio di merito delle risultanze probatorie, essa ricorre solo laddove il giudice, piuttosto che apprezzare, interpretando e portando a unità concludente le plurime e spesso contrastanti fonti di prova, veicola un'informazione probatoria, giudicata decisiva, senza dar conto di altra informazione che la contraddica, senza, in definitiva, risolvere argomentando l'antinomia. Proprio in linea con l'enunciazione di cui sopra questa Corte ha chiarito che il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia (Sez. 3, n. 1163, 21/1/2020, Rv. 656633). Ancor meglio chiarendosi, successivamente, che ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l'ipotesi contenuta nella censura; infatti, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (Sez. 1, n. 3796, 14/2/2020, Rv. 657055). Nel caso di specie non si constata, nei termini sopra delineati, travisamento probatorio. La decisione della Corte d'appello non si fonda, come pretende la ricorrente, su una informazione probatoria decisiva travisata, perché non valutata o perché avente significato opposto a quello fatto proprio dal giudice, ma su una complessiva intelaiatura probatoria, alla quale il decidente ha dato una incensurabile interpretazione di sintesi. Andando sullo specifico non assumono significato decisivo, anche a volere sposare la tesi della ricorrente, le ricadute derivanti da una parzialmente diversa lettura delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] (la quale, peraltro, come puntualmente osserva la controcorrente, con precipuo aggancio agli atti di causa, riferiva di sue conoscenze risalenti a circa cinquant'anni prima). In definitiva le critiche mosse alle circostanze valorizzate dalla Corte di merito (la presenza dei letti, l'uso da parte degli operai, la radicale ristrutturazione operata dall'appellante e, in special modo l'accorpamento delle utenze, ecc.) sono, all'evidenza, dirette a un improprio riesame di merito del complessivo ordito motivazionale. Nessuna di esse critiche mette in irreversibile crisi il costrutto per avere il giudice travisato la prova, neppure laddove viene contestata l'esatta epoca della ristrutturazione, stante che il giudizio sul possesso ventennale utile all'usucapione si fonda su una pluralità di fonti di conoscenza, tra loro correlate, che hanno convinto il Giudice del merito a reputare consumato il ventennio possessorio. 2.5. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell'ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall'effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d. I. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Non ricorre alcuna delle ipotesi sopra enumerate, avendo la Corte d'appello reso evidente il percorso argomentativo adottato, senza, peraltro, essere tenuta ai profili di dettaglio pretesi dalla Burlando. 2.6. Infine, il riferimento alla tolleranza, più volte fatto dalla ricorrente, non assume carattere dirimente. Si è, infatti, già avuto modo di chiarire che in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subìto l'onere di dimostrare che lo stesso era dipeso da mera tolleranza (Sez. 2, n. 9275, 16/04/2018, Rv. 648085). In disparte va soggiunto che la ricorrente neppure spiega dove e quando abbia dedotto nel corso del giudizio di merito che l'altrui godimento era dovuto a tolleranza. 3. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 902 e 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la Corte d'appello tenuto conto, nel decidere sulle spese, che la controparte aveva visto respinte le domande con le quali aveva chiesto la sospensione della esecutività della sentenza di primo grado, l'improcedibilità o il rigetto della domanda di rivendicazione della Burlando, il risarcimento per lite temeraria, con accoglimento della sola domanda subordinata d'usucapione, di talché si sarebbe dovuto reputare sussistere soccombenza reciproca. 4. Il motivo è infondato. L'entità della soccombenza si misura sulla base del bene della vita negato o, per rovescio della medaglia, riconosciuto. Qui non è dubbio che la ricorrente debba considerarsi integralmente soccombente per non avere conseguito, neppure in piccola parte, il bene della vita preteso. Secondo un primo indirizzo, che ha trovato consacrazione nella sentenza n. 20838 del 14/10/2016 (Rv. 641572) di questa Sezione, il rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ., malgrado l'accoglimento di quella principale proposta dalla stessa parte, configura un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., atteso che, in applicazione del principio di causalità, sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate. Altro e successivo orientamento di legittimità ha espresso il principio secondo il quale il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 cod. proc. civ., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 9532, 12/4/2017, Rv. 643825). Questa seconda opzione interpretativa risulta essere stata condivisa, sulla base di un ordito motivazionale di maggiore incisività, da una successiva decisione (Sez. 6, n. 11792,15/5/2018). La Corte, dopo aver dato atto di volersi confrontare con il primo orientamento, propende per la seconda opzione interpretativa, «stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dagli appellati e di rigetto dell'appello (con conseguente conferma del rigetto della domanda proposta in primo grado dagli appellanti) non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale il Tribunale ha fondato la compensazione delle spese di lite di secondo grado». [OSCURATO:PERSONA] reputa doversi dare continuità a questo secondo indirizzo, del quale condivide la struttura argomentativa portante. A voler completare la delineazione del quadro pare utile precisare che il dato dirimente è rappresentato non tanto dalla natura dell'istanza, che si traduce, per forza di cose, in una domanda, pur indubbiamente accessoria, quanto nella testuale condizione necessaria della riconosciuta integrale soccombenza del preteso litigante temerario. L'ostacolo alla tesi opposta non si rinviene nella dedotta mancanza di contrapposizione delle domande (tutte le domande che le parti si rivolgono contro sono contrapposte per forza di cose, non essendo richiesto che siano simmetriche), ma nell'accessorietà della domanda per lite temeraria, la quale, come puntualmente osservato, presuppone che la controparte risulti integralmente soccombente. 5. Il rigetto del ricorso principale assorbe l'esame di quello incidentale condizionato.6. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale condizionato e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam