Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08798/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

del Lazio, depositata in data 17.11.2021, non notificata;Numero registro generale 11746/2022Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 8798/2026Data pubblicazione 08/04/2026udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI;1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la sentenzadella C.T.R. del Lazio indicata in epigrafe, con la quale è stato respintoil gravame dalla stessa proposto avverso la sentenza della C.T.P. diRoma N. 2438/2020, limitatamente alla pronuncia relativa alle speseprocessuali, che erano state compensate in ragione della complessitàdella lite.

Anche le spese del grado di appello venivano compensateper le stesse ragioni.2.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.3.

E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità dellaquale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo – rubricato «Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 15 del decreto legislativo n. 546/1992 in combinato dispostocon gli artt. 91 e 92 del codice di procedura civile, in relazione all’art.360 primo comma, n. 3 c.p.c.», la società ricorrente si duole dellaconferma della compensazione integrale delle spese processuali diprimo grado e della compensazione delle spese di secondo grado, puressendo integralmente vittoriosa, in quanto la motivazione adottatanon era riconducibile a nessuna delle tassative ipotesi previste dallenorme indicate in rubrica e non era configurabile la soccombenzareciproca.2.

Con il secondo motivo, rubricato «Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp.

Att.

C.p.c., 15 e 36,comma 2, n. 4 del decreto legislativo n. 546/1992, in connessionecon l’art. 111, comma 6, e 24 della Costituzione italiana, in relazioneall’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.», lamenta omessa motivazioneNumero registro generale 11746/2022Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 8798/2026Data pubblicazione 08/04/2026in ordine alla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni chegiustificano la compensazione delle spese processuali.3.

I motivi sono fondati.3.1.

Per l’esame di tale censura occorre partire dalla formulazionedell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 che regola, ratione temporis, lapresente fattispecie.

Si tratta, più precisamente, della versionevigente nell’anno 2019, epoca di instaurazione del giudizio di primogrado, secondo il cui comma 2 “Le spese di giudizio possono esserecompensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenzareciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devonoessere espressamente motivate”.

L’art. 9, comma 1, lett. f), n. 1)d.lgs. 24/09/2015, n. 156, al contempo, ha eliminato nell’art. 15,comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 il secondo periodo che rinviavaall’art. 92, comma 2, c.p.c.

Trovano, invece, applicazione ai giudiziinstaurati «in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione» adecorrere dal 04/01/2024 le modifiche apportate all’art. 15, comma2, d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1)d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.3.2.

Nella formulazione applicabile, ratione temporis, alla presentecontroversia (senza che il risultato interpretativo si diversifichi inragione delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 220 del 2023) il tenoreletterale dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (nel richiamarele «gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamentemotivate») trova riscontro nell’art. 92, comma 2, c.p.c., a seguitodell’intervento additivo di C. Cost. n. 77 del 2018, che ne hadichiarato l’illegittimità costituzionale - nel testo modificato dall’art.13, comma 1, del d.l. 12/09/ 2014, n. 132 (Misure urgenti didegiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la Data pubblicazione23/03/2026 definizione dell’arretrato in materia di processo civile) -Numero registro generale 11746/2022Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 8798/2026Data pubblicazione 08/04/2026nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare lespese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistanoaltre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

La stessa dichiarazione diillegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. ha trovato,quale riferimento sistematico, le modifiche apportate all’art. 15,comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera del d.lgs. 156 del 2015.3.3.

Questa Corte ha osservato che, proprio dalla pronuncia resa da C.Cost. n. 77 del 2018 si traggono le coordinate ermeneutiche chepossono condurre alla compensazione delle spese di lite ai sensidell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e 92, comma 2, c.p.c.(alla luce dell’intervento additivo appena richiamato).

Il legislatorenon solo accentua i rapporti tra la regola cd. della soccombenza (art.15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992) e quella speciale dellacompensazione (art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992) in terminidi norma generale-norma eccezionale, ma costruisce la seconda comeuna sorta di correttivo alla prima, di cui finisce per modularel’applicazione secondo il principio di proporzionalità.

Il principio diresponsabilità che integra la ratio della regola generale sullasoccombenza, trova, quindi, in virtù di una clausola generale («gravied eccezionali ragioni») un correttivo che scongiura esiti interpretativicontrari al principio di ragionevolezza.

La gravità ed eccezionalità (cuiil legislatore fa riferimento in via cumulativa) delle ragioni cheinducono il giudice a compensare le spese è correlata alla condottaprocessuale complessivamente tenuta dalla parte soccombentenell’agire e resistere in giudizio, da valutare in relazione all’incidenzadi fattori esterni e non controllabili che rendano contraria al principiodi proporzionalità l’applicazione della regola della soccombenzasancita nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 nellaliquidazione delle spese ( da ultimo, Cass. n. 6892/2026).Numero registro generale 11746/2022Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 8798/2026Data pubblicazione 08/04/20263.4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, nel rigettare il gravame, haaffermato che “E’ noto che dopo la riforma dell'articolo 15 del decretolegislativo 546/1992 la compensazione può essere stabilita dalgiudice solo se vi è una soccombenza reciproca o nella ipotesi di gravied eccezionali ragioni.

Nel caso di specie i giudici di primo gradohanno fondato la loro decisione esclusivamente su argomentazioni dimerito escludendo le doglianze di illegittimità del provvedimentoimpugnato pure prospettate dalla ricorrente.

Difatti se fossero stateaccolte le questioni di legittimità il merito non sarebbe statoesaminato.

La nozione normativa di soccombenza reciproca ricorre siaquando sono accolte e rigettate domande contrapposte sia quandorisulti accolta solo in parte l'unica domanda.

Inoltre, la questioneesaminata era veramente complessa ed innovativa e dunque siprestava diverse soluzioni soprattutto in relazione al software ed allasua idoneità a configurare una immobilizzazione produttiva di ricavi.Tale circostanza è idonea ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni.Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la confermadella sentenza impugnata.

Sussistono le condizioni per compensare lespese di giudizio per le stesse motivazioni relative al primo grado.”3.5.

La C.T.R. ha pertanto giustificato la compensazione delle spese diprimo grado e di quelle del grado di appello, sia in quanto si era inpresenza di una soccombenza reciproca – atteso che il giudice diprimo grado aveva respinto i motivi di ricorso attinenti ai vizi formalidell’atto impugnato ed accolto le doglianze attinenti il merito dellapretesa tributaria – sia in quanto la questione esaminata eraveramente complessa ed innovativa ed integrava pertanto una graveed eccezionale ragione per disporre la compensazione.3.6.

Questa Corte ha più volte chiarito che la mera "complessità" o la"pluralità" delle questioni trattate non costituiscono di per sé ragioni"gravi ed eccezionali", quanto piuttosto parametri di cui tener conto,Numero registro generale 11746/2022Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 8798/2026Data pubblicazione 08/04/2026in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione dellespese in favore della parte vittoriosa (ex multis, Cass. n.22598/2018).3.7.

Non sussiste poi la soccombenza reciproca laddove il giudice diprimo grado accolga integralmente il ricorso poiché la proposizione dipiù censure, di cui alcune non accolte dal giudice di merito, nonimplica alcuna soccombenza reciproca, né costituisce, di per sé sola,una valida ragione per discostarsi dal criterio generale dellasoccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. (Cass. 2312/2021, Cass.31176/2019).

La soccombenza reciproca, perchè sia tale, postula unapluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesseparti e non può dunque essere individuata nell’accoglimento soloparziale dell’unica domanda (Cass.

S.U. 32061/2022), ovvero nelrigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. (Cass. 18036/ 2022), emaggior ragione non può configurarsi in presenza di rigetto di unaeccezione (Cass. 23035/2023).4.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertantocassata con rinvio alla CGT-2 del Lazio, in diversa composizione, alfine di pronunciarsi nuovamente sulla regolamentazione delle speseprocessuali, secondo i principi sopra illustrati, oltre che per liquidarele spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizioneper un nuovo esame, alla quale demanda altresì la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Lazio, depositata in data 17.11.2021, non notificata;Numero registro generale 11746/2022Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 8798/2026Data pubblicazione 08/04/2026udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI;1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la sentenzadella C.T.R. del Lazio indicata in epigrafe, con la quale è stato respintoil gravame dalla stessa proposto avverso la sentenza della C.T.P. diRoma N. 2438/2020, limitatamente alla pronuncia relativa alle speseprocessuali, che erano state compensate in ragione della complessitàdella lite. Anche le spese del grado di appello venivano compensateper le stesse ragioni.2. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.3. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità dellaquale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo – rubricato «Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 15 del decreto legislativo n. 546/1992 in combinato dispostocon gli artt. 91 e 92 del codice di procedura civile, in relazione all’art.360 primo comma, n. 3 c.p.c.», la società ricorrente si duole dellaconferma della compensazione integrale delle spese processuali diprimo grado e della compensazione delle spese di secondo grado, puressendo integralmente vittoriosa, in quanto la motivazione adottatanon era riconducibile a nessuna delle tassative ipotesi previste dallenorme indicate in rubrica e non era configurabile la soccombenzareciproca.2. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. Att. C.p.c., 15 e 36,comma 2, n. 4 del decreto legislativo n. 546/1992, in connessionecon l’art. 111, comma 6, e 24 della Costituzione italiana, in relazioneall’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.», lamenta omessa motivazioneNumero registro generale 11746/2022Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 8798/2026Data pubblicazione 08/04/2026in ordine alla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni chegiustificano la compensazione delle spese processuali.3. I motivi sono fondati.3.1. Per l’esame di tale censura occorre partire dalla formulazionedell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 che regola, ratione temporis, lapresente fattispecie. Si tratta, più precisamente, della versionevigente nell’anno 2019, epoca di instaurazione del giudizio di primogrado, secondo il cui comma 2 “Le spese di giudizio possono esserecompensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenzareciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devonoessere espressamente motivate”. L’art. 9, comma 1, lett. f), n. 1)d.lgs. 24/09/2015, n. 156, al contempo, ha eliminato nell’art. 15,comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 il secondo periodo che rinviavaall’art. 92, comma 2, c.p.c. Trovano, invece, applicazione ai giudiziinstaurati «in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione» adecorrere dal 04/01/2024 le modifiche apportate all’art. 15, comma2, d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1)d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.3.2. Nella formulazione applicabile, ratione temporis, alla presentecontroversia (senza che il risultato interpretativo si diversifichi inragione delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 220 del 2023) il tenoreletterale dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (nel richiamarele «gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamentemotivate») trova riscontro nell’art. 92, comma 2, c.p.c., a seguitodell’intervento additivo di C. Cost. n. 77 del 2018, che ne hadichiarato l’illegittimità costituzionale - nel testo modificato dall’art.13, comma 1, del d.l. 12/09/ 2014, n. 132 (Misure urgenti didegiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la Data pubblicazione23/03/2026 definizione dell’arretrato in materia di processo civile) -Numero registro generale 11746/2022Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 8798/2026Data pubblicazione 08/04/2026nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare lespese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistanoaltre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La stessa dichiarazione diillegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. ha trovato,quale riferimento sistematico, le modifiche apportate all’art. 15,comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera del d.lgs. 156 del 2015.3.3. Questa Corte ha osservato che, proprio dalla pronuncia resa da C.Cost. n. 77 del 2018 si traggono le coordinate ermeneutiche chepossono condurre alla compensazione delle spese di lite ai sensidell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e 92, comma 2, c.p.c.(alla luce dell’intervento additivo appena richiamato). Il legislatorenon solo accentua i rapporti tra la regola cd. della soccombenza (art.15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992) e quella speciale dellacompensazione (art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992) in terminidi norma generale-norma eccezionale, ma costruisce la seconda comeuna sorta di correttivo alla prima, di cui finisce per modularel’applicazione secondo il principio di proporzionalità. Il principio diresponsabilità che integra la ratio della regola generale sullasoccombenza, trova, quindi, in virtù di una clausola generale («gravied eccezionali ragioni») un correttivo che scongiura esiti interpretativicontrari al principio di ragionevolezza. La gravità ed eccezionalità (cuiil legislatore fa riferimento in via cumulativa) delle ragioni cheinducono il giudice a compensare le spese è correlata alla condottaprocessuale complessivamente tenuta dalla parte soccombentenell’agire e resistere in giudizio, da valutare in relazione all’incidenzadi fattori esterni e non controllabili che rendano contraria al principiodi proporzionalità l’applicazione della regola della soccombenzasancita nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 nellaliquidazione delle spese ( da ultimo, Cass. n. 6892/2026).Numero registro generale 11746/2022Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 8798/2026Data pubblicazione 08/04/20263.4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, nel rigettare il gravame, haaffermato che “E’ noto che dopo la riforma dell'articolo 15 del decretolegislativo 546/1992 la compensazione può essere stabilita dalgiudice solo se vi è una soccombenza reciproca o nella ipotesi di gravied eccezionali ragioni. Nel caso di specie i giudici di primo gradohanno fondato la loro decisione esclusivamente su argomentazioni dimerito escludendo le doglianze di illegittimità del provvedimentoimpugnato pure prospettate dalla ricorrente. Difatti se fossero stateaccolte le questioni di legittimità il merito non sarebbe statoesaminato. La nozione normativa di soccombenza reciproca ricorre siaquando sono accolte e rigettate domande contrapposte sia quandorisulti accolta solo in parte l'unica domanda. Inoltre, la questioneesaminata era veramente complessa ed innovativa e dunque siprestava diverse soluzioni soprattutto in relazione al software ed allasua idoneità a configurare una immobilizzazione produttiva di ricavi.Tale circostanza è idonea ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni.Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la confermadella sentenza impugnata. Sussistono le condizioni per compensare lespese di giudizio per le stesse motivazioni relative al primo grado.”3.5. La C.T.R. ha pertanto giustificato la compensazione delle spese diprimo grado e di quelle del grado di appello, sia in quanto si era inpresenza di una soccombenza reciproca – atteso che il giudice diprimo grado aveva respinto i motivi di ricorso attinenti ai vizi formalidell’atto impugnato ed accolto le doglianze attinenti il merito dellapretesa tributaria – sia in quanto la questione esaminata eraveramente complessa ed innovativa ed integrava pertanto una graveed eccezionale ragione per disporre la compensazione.3.6. Questa Corte ha più volte chiarito che la mera "complessità" o la"pluralità" delle questioni trattate non costituiscono di per sé ragioni"gravi ed eccezionali", quanto piuttosto parametri di cui tener conto,Numero registro generale 11746/2022Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 8798/2026Data pubblicazione 08/04/2026in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione dellespese in favore della parte vittoriosa (ex multis, Cass. n.22598/2018).3.7. Non sussiste poi la soccombenza reciproca laddove il giudice diprimo grado accolga integralmente il ricorso poiché la proposizione dipiù censure, di cui alcune non accolte dal giudice di merito, nonimplica alcuna soccombenza reciproca, né costituisce, di per sé sola,una valida ragione per discostarsi dal criterio generale dellasoccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. (Cass. 2312/2021, Cass.31176/2019). La soccombenza reciproca, perchè sia tale, postula unapluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesseparti e non può dunque essere individuata nell’accoglimento soloparziale dell’unica domanda (Cass. S.U. 32061/2022), ovvero nelrigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. (Cass. 18036/ 2022), emaggior ragione non può configurarsi in presenza di rigetto di unaeccezione (Cass. 23035/2023).4. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertantocassata con rinvio alla CGT-2 del Lazio, in diversa composizione, alfine di pronunciarsi nuovamente sulla regolamentazione delle speseprocessuali, secondo i principi sopra illustrati, oltre che per liquidarele spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizioneper un nuovo esame, alla quale demanda altresì la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Decreto Cassazione n. 08798/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris