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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 23035/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20684-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat e e difes e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 1176/2022 del TRIBUNALE di T A RANTO , depositata il 05/05/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 7.1.2016 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Giudice di Pace di Taranto chiedendo l’accertamento del suo diritto ad allacciare l’utenza idrica a servizio della sua unità immobiliare alla condotta esistente nel seminterrato del palazzo e la condanna della convenuta al risarcimento del danno.

Nella resistenza della convenuta il Giudice di Pace, preso atto che nelle more l’attrice aveva rinunciato alla domanda di accertamento del suo diritto di allacciarsi alla tubazione esistente nel seminterrato dell’edificio, rigettava la domanda con sentenza n. 3070/2016, compensando le spese del grado.

Con la sentenza impugnata, n. 1176/2022, il Tribunale di Taranto rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure.

Queste ultime propongono ricorso per la cassazione di detta decisione affidandosi a due motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe rigettato il gravame in punto di governo delle spese, non considerando che la compensazione disposta in prime cure dal Giudice di Pace era erronea, non potendosi configurare alcun profilo di reciproca soccombenza.

Con il secondo motivo, le ricorrenti denunziano laviolazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 2909 c.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato la mancata impugnazione, da parte loro, del capo della sentenza di prime cure con il quale erano state rigettate le eccezioni preliminari dalle stesse sollevate in primo grado.

Le censure, suscettibili di esame congiunto,sono fondate.

Il Tribunale ha rigettatoil motivo di appello con il quale le odierne ricorrenti avevano attinto la statuizione di compensazione delle spese, disposta dal Giudice di Pace sul rilievo della “particolarità delle questioni trattate”, affermando che la motivazione utilizzata dal primo giudice fosse erronea perché di mero stile.

Il giudice di secondo grado, tuttavia, ha confermato la compensazione delle spese sulla base della soccombenza reciproca, ravvisata in virtù del rigetto delle eccezioni di incompetenza che erano state sollevate in prime cure dalle odierne ricorrenti.

La soccombenza reciproca, tuttavia , postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti e non può dunque essere individuata nell’accoglimento solo parziale dell’unica domanda (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 , Rv.666063) ovvero nel rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022 , Rv. 664898).

A maggior ragione, dunque, non può configura rsi un caso di soccombenza reciproca in presenza dirigetto di una eccezione.

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio della causa al Tribunale di Taranto, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20684-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat e e difes e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 1176/2022 del TRIBUNALE di T A RANTO , depositata il 05/05/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 7.1.2016 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Giudice di Pace di Taranto chiedendo l’accertamento del suo diritto ad allacciare l’utenza idrica a servizio della sua unità immobiliare alla condotta esistente nel seminterrato del palazzo e la condanna della convenuta al risarcimento del danno. Nella resistenza della convenuta il Giudice di Pace, preso atto che nelle more l’attrice aveva rinunciato alla domanda di accertamento del suo diritto di allacciarsi alla tubazione esistente nel seminterrato dell’edificio, rigettava la domanda con sentenza n. 3070/2016, compensando le spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 1176/2022, il Tribunale di Taranto rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure. Queste ultime propongono ricorso per la cassazione di detta decisione affidandosi a due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe rigettato il gravame in punto di governo delle spese, non considerando che la compensazione disposta in prime cure dal Giudice di Pace era erronea, non potendosi configurare alcun profilo di reciproca soccombenza. Con il secondo motivo, le ricorrenti denunziano laviolazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 2909 c.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato la mancata impugnazione, da parte loro, del capo della sentenza di prime cure con il quale erano state rigettate le eccezioni preliminari dalle stesse sollevate in primo grado. Le censure, suscettibili di esame congiunto,sono fondate. Il Tribunale ha rigettatoil motivo di appello con il quale le odierne ricorrenti avevano attinto la statuizione di compensazione delle spese, disposta dal Giudice di Pace sul rilievo della “particolarità delle questioni trattate”, affermando che la motivazione utilizzata dal primo giudice fosse erronea perché di mero stile. Il giudice di secondo grado, tuttavia, ha confermato la compensazione delle spese sulla base della soccombenza reciproca, ravvisata in virtù del rigetto delle eccezioni di incompetenza che erano state sollevate in prime cure dalle odierne ricorrenti. La soccombenza reciproca, tuttavia , postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti e non può dunque essere individuata nell’accoglimento solo parziale dell’unica domanda (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 , Rv.666063) ovvero nel rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022 , Rv. 664898). A maggior ragione, dunque, non può configura rsi un caso di soccombenza reciproca in presenza dirigetto di una eccezione. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio della causa al Tribunale di Taranto, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella