CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 10326/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 10230/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elett ivamen te domiciliati presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappres . e di fesi , per procura specialein atti; -ricorrenti- -contro- [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.,elett.te domic. pre sso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; -resistente- avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 1072 /2023 , pubblicata indata 17.04.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.01.2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2022 il Tribunale di Foggia, decidendo sull’opposizione al decreto ingiuntivoemesso, su richiesta della banca [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori della [OSCURATO:PERSONA] s.c.a r.l., per il pagamento della somma di euro 327.125,18,a titolo di saldo del rapporto di finanziamento sottoscritto dalla suddetta società il 27.6.16, ha dichiarato la propria incompetenza, per essere invece competente la sezione specializzata delle imprese del Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per regolamento di competenza avverso la suddetta decisione, affidato ad unico motivo. La banca MPS resiste con memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione dell’art. 33, c.2, l. n. 287/90, nel testo modificato dal d.l. n. 1/12, conv. dalla l. n. 27/12, per aver il Tribunale erroneamente ritenuto, nell’affermare la competenza della sezione specializzata delle imprese del Tribunale di Napoli, che la nullità della fideiussione omnibusera stata richiesta, non in via di eccezione, ma con autonoma domanda. Il ricorso èinfondato. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, ex art. 366, c.3, c.p.c., sollevata dalla banca resistente, in quanto nel ricorso i fatti sono stati ricostruiti in maniera sufficientemente chiara, sebbene effettivamente-come espone la resistente- nella parte iniziale dell’esposizione sia stato indicato un giudizio pendente innanzi al giudice di pace, anziché al Tribunale di Foggia. Al riguardo, occorre rilevare che la successiva esposizione dei fatti di causa, con la trascrizione del contenuto dell’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo, rende chiaro l’oggetto dellacausa e le parti. Né ha pregio l’eccezione d’inammissibilità correlata alla non chiara esposizione dei motivi del ricorso che, invece, sono stati illustrati con sufficiente chiarezza. Premesso ciò, va osservato che la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussionea valle di intesa anticoncorrenziale, solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di mera eccezione, in quanto in questo secondocaso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale(Cass., n. 3248/23). Nella specie, dalla trascrizione dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo contenuta nel ricorso in esamesi evince l’esistenza di una domanda di accertamento della nullità, non di una mera eccezione, come correttamente ritenuto dal Tribunale, e ben evidenziato nella memoria difensiva della banca. Ne consegue che, in conformità del richiamato orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, va affermata l a competenza della sezione specializzata per le imprese , che attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussionea valle di intesa anticoncorrenziale. Il regime delle spese va regolato in sede di decisione della causa. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bisdello stesso