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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25112/2026

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naro -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in personadel Direttore p.t. domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1757/05/2017 della Commissione tributaria regionaledella Liguria, depositata il 7 dicembre 2017;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15 ottobre2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Dalla sentenza impugnata si evince che a [OSCURATO:PERSONA], previanotifica di preavviso di iscrizione ipotecaria, fu apposta ipoteca sui beniRGN 17115/2018Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 17121 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/2026immobili ubicati in Ovada, ai sensi dell’art. 77, d.P.R. 29 settembre 1977, n.Data pubblicazione 08/09/2026602, a cautela dei crediti (pari ad € 278.518,65), pretesidall’amministrazione finanziaria a titolo di Irpef, Irap e Iva, relativamenteagli anni d’imposta 2006/2009.L’atto fu impugnato dalla contribuente dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Genova, che con sentenza n. 137/2014 ne accolsele ragioni.

L’appello proposto dall’Agente della riscossione fu invece accoltodalla Commissione tributaria regionale della Liguria, con la pronuncia ora alvaglio di questa Corte.Il giudice d’appello, riassunta la vicenda e richiamati i contenuti delledifese della contribuente, in relazione alla denuncia della mancata notificadelle prodromiche cartelle di pagamento -prodromiche alla iscrizioneipotecaria-, ritenne che l’amministrazione aveva dato prova della loro ritualenotifica; in relazione alla denuncia della impignorabilità di beni conferiti inun fondo patrimoniale, costituito ex art. 167 c.c., richiamò la giurisprudenzadi legittimità, quanto ai limiti e alle condizioni per la loro impignorabilità,concludendo per l’esclusione dal perimetro di tutela del fondo medesimo.La ricorrente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza,affidato a quattordici motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate –Riscossione con controricorso.All’esito dell’adunanza camerale del 15 ottobre 2025, la causa è statariservata e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 77 e 50, d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113,115, 116, 132, secondo comma, n. 4, 137, 138, 139, 140, 143, 148 e 149c.p.c., nonché degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Erroneamente il giudice d’appello avrebberitenuto che l’agente della riscossione aveva dato prova della notifica dellecartelle di pagamento, nonostante queste non fossero state prodotte, peressersi limitato l’agente riscossore alla produzione degli estratti di ruolo edegli avvisi di ricevimento relativi alle suddette cartelle.Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 77 e 50, d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132,secondo comma, n. 4, 137, 138, 139, 140, 143, 148 e 149 c.p.c., nonchéRGN 17115/2018Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 17131 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/2026degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primoData pubblicazione 08/09/2026comma, n. 4, c.p.c.

Il giudice d’appello avrebbe del tutto omesso dipronunciarsi sulle eccezioni sollevate dalla contribuente in ordine allainsufficienza degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento delle cartelle,così violando anche le regole di distribuzione degli oneri probatori.Con il terzo motivo si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, anche perviolazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 50, d.P.R. n. 602 del 1973,degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, 137, 138, 139,140, 143, 148 e 149 c.p.c., nonché degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729 c.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], motivando la decisione sulla base degli estratti di ruolo e delladocumentazione prodotta dall’agente della riscossione a dimostrazione dellanotifica delle cartelle, avrebbe omesso di esaminare le difese e le eccezioniallegate dalla ricorrente a conforto delle contestazioni sulla mancata provadi notifica delle cartelle di pagamento.Con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.26, 77 e 50, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973,n. 600, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, 137, 138,139, 140, 143, 148 e 149 c.p.c., nonché degli artt. 1335, 2697, 2727, 2728,2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

LaCommissione regionale avrebbe violato le norme richiamate per averritenuto sufficiente la prova offerta dall’agente della riscossione sulla notificadelle cartelle, consistente nel solo deposito degli estratti di ruolo e degliavvisi di ricevimento depositati, senza tener conto che esse erano avvenutea mezzo lettera raccomandata a.r., a mezzo di personale a ciò nonlegittimato, senza neppure l’allegazione delle cartelle stesse e con notificheviziate.Con il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione efalsa applicazione degli artt. 26, 77 e 50, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art.60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132,secondo comma, n. 4, 137, 138, 139, 140, 143, 148 e 149 c.p.c., nonchédegli artt. 1335, 2697, 2727, 2728, 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.

Il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulleRGN 17115/2018Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 17141 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/2026ragioni ed eccezioni articolate dalla contribuente circa la mancata prova delleData pubblicazione 08/09/2026notifiche o sui vizi delle notifiche.I primi cinque motivi possono essere trattati congiuntamente, perchétutti volti a contestare la notifica delle cartelle di pagamento, sotto l’aspettodella effettiva esecuzione o ritualità.La difesa della contribuente lamenta innanzitutto che l’ufficio riscossorenon abbia allegato al processo le cartelle di pagamento, producendo inveceestratti di ruolo e avvisi di ricevimento, che il giudice d’appello ha ritenuto -erroneamente secondo la suddetta prospettazione difensiva- idonei aprovare l’avvenuta notifica degli atti prodromici all’iscrizione ipotecaria.Lamenta in ogni caso che non fosse stata data prova delle notifiche edenuncia l’inadeguata o omessa valutazione delle ragioni o eccezionisollevate dalla contribuente in ordine alle notifiche degli atti.I motivi sono complessivamente infondati in punto di diritto per leragioni appresso chiarite, ma va tuttavia accolto il quarto motivo conriferimento alla doglianza relativa alla ritualità della notifica di una dellecartelle, la cui relata risulta incompleta.Al fine di perimetrare le questioni sottoposte al vaglio di questa Corte, èintanto utile ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità «in temadi notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio,non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copiaautentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione dellamatrice o della copia della cartella con la relazione di notifica.

L'estratto diruolo inoltre è l'equipollente della matrice: la fedele riproduzione della partedel ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore conla cartella esattoriale.

Esso contiene tutti gli elementi essenziali peridentificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesacreditoria (Cass. n. 11826/2022; Cass. n. 20769/2021; Cass. n.16121/2019; Cass. n. 33563/2018; Cass. n. 23039/2016).

Tale obbligo, inparticolare, non discende dal richiamato art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602del 1973, che peraltro prevede, a fini amministrativi, la conservazione dicopia della cartella in alternativa alla “matrice” (la quale - come chiarito daCass. n. 10326/2024 - è l'unico documento che resta nella disponibilità delconcessionario per la riscossione nel caso in cui opti per la notificazione dellaRGN 17115/2018Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 17115/2018Numero sezionale 6857 8/2025Numero di raccolta generale 25112/2026Data pubblicazione 08/09/2026cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messonotificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento).

Ladeduzione secondo cui mancherebbe la prova della correlazione della cartellacon la relata di notificazione è anche essa una considerazione astratta, privadi alcuna descrizione del fatto al cui esame tale correlazione afferisce, e dialcun riferimento alla sede processuale ove tale deduzione difensiva sia stataformulata» (Cass., 7 giugno 2025, n. 15253; cfr. anche 9 marzo 2025, n.6257).Occorre chiarire che il richiamo alla matrice può risultare desueto.

Sullaquestione, nella giurisprudenza amministrativa, si è infatti avvertito che«6.2.

Il riferimento alla “matrice” è presente sin dalla prima emanazionedella disposizione e allude, invero, a una modalità di produzione della cartellainvalsa al tempo in cui il ruolo era ancora cartaceo (in sostanza la “matrice”era l’originale dalla cui compilazione scaturiva la “figlia” da notificare alcontribuente).

Esso, una volta “dematerializzati” i ruoli in forza delleprevisioni di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e del D.M. 03 settembre1999, n. 321, ha perso di significato e valenza applicativa: la cartella infattiè divenuto un documento estratto a mezzo stampa dal ruolo informatico,secondo un modello predeterminato in sede regolamentare nei suoicontenuti e nel suo standard.

La modalità alternativa di conservazionedell’atto si è concentrata, dunque, di fatto, su una sola modalità:l’effettuazione della copia della cartella.

6.3. Il sistema informatico, giustoquanto chiaramente emergente dagli atti processuali, e del restoriconosciuto anche in sede giurisprudenziale (per tutte, Cass. sez.

III, 23giugno 2015, n. 12888), consente, oggi tuttavia, la stampa di un unicooriginale, probabilmente per evitare la duplicazione accidentale o addiritturadolosa del titolo. […].

Ne discende la necessità di un’azione informatica oumana che consenta di tenere traccia fedele e conforme del detto originale.Certamente può trattarsi di una copia digitale, ossia il prodotto di una copiagenerata direttamente dal sistema informatico oppure scannerizzatadall’operatore a valle della stampa, ma dev’essere la riproduzione conformedell’atto, non essendo possibile, ai fini dell’accesso, adempiere alla richiestaa mezzo del rilascio di un estratto di ruolo, ossia della mera stampa di datiestrapolati dal ruolo informatizzato, ma non “organizzati” in cartella. […]RGN 17115/2018Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 17115/2018Numero sezionale 6867 8/2025Numero di raccolta generale 25112/2026Data pubblicazione 08/09/2026Qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questanon sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell’obbligodi ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deverilasciare una attestazione che dia atto dell’inesistenza della cartella, avendocura di spiegarne le ragioni» (cfr.

Cons.

Stato, sentenza n. 4/22).Tuttavia, queste considerazioni e questi apprezzamenti tornano utili inmateria amministrativa soprattutto ai fini dell’accesso agli atti, ma nonscalfiscono quanto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine allaprova della notifica.A tal ultimo fine, nella vicenda qui portata all’attenzione di questoconsesso, risulta infatti evidente che il giudice regionale abbia provvedutoad un esame dei dati dell’estratto di ruolo e delle ricevute di notifica,procedendo dunque ad una verifica che costituisce un apprezzamento difatto, così che tutte le censure astrattamente indirizzate alla denunciadell’inadeguatezza della produzione degli estratti di ruolo e delle matrici sirivelano non pertinenti, prima che erronee.Quanto alle ulteriori censure, a margine la loro genericità, quand’anchesuperati i dubbi sul difetto di specificità dei motivi, risulta in ogni casoinfondata quella con cui si intende denunciare, ai fini della dimostrazionedella inadeguatezza probatoria della documentazione allegata dall’ufficioriscossore, l’illeggibilità delle sottoscrizioni del notificante.

A tal fine si èaffermato che la nullità di un atto non dipende dall'illeggibilità della firma dichi si qualifica come titolare di un pubblico ufficio, ma dall'impossibilitàoggettiva di individuare l'identità del firmatario, senza che rilevi la soggettivaignoranza di alcuni circa l'identità dell'autore dell'atto; pertanto, nel caso disottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso diaccertamento, spetta al contribuente, superando la presunzione che ilsottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la nonautenticità di tale sottoscrizione o l'insussistenza della qualità indicata, conla conseguenza che, in assenza di una tale prova, va escluso il vizio di nullità(o di inesistenza) della notificazione (Cass., 6 marzo 2025, n. 6048; 17 aprile2015, n. 7838).RGN 17115/2018Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 17171 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/2026Infondata è la censura con cui ci si duole della notifica diretta da parteData pubblicazione 08/09/2026del concessionario.

Sulla questione questa Corte ha ribadito che ai sensidell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis,anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso "da partedell'esattore", la notificazione della cartella esattoriale può avveniremediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandatacon avviso di ricevimento (Cass., 22 dicembre 2023, n. 35822).

Peraltro, siè affermato che in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartelladi pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, deld.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di unaraccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernentiil servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quantotale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione allafunzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta adassicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolaresvolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass., 11 aprile 2024, n.9866).Quanto al prospettato compimento della notifica dell’atto in bustachiusa, il cui contenuto sia stato contestato dal destinatario, trattasi dicensura che non si confronta con la giurisprudenza, secondo la quale,nell’ipotesi di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale,la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso diricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c. ein conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto daparte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcunspedito, è onerato della relativa dimostrazione (cfr. Cass., 20 novembre2024, n. 6251; 8 gennaio 2026, n. 398).Neppure ha pregio, nei termini appresso circoscritti, la denuncia dinullità delle notifiche, risultando intervenuta per molte delle cartelle unaspedizione di notifica non già da parte dell’agente della riscossione, bensì amezzo di una società denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, corrente in [OSCURATO:PERSONA],RGN 17115/2018Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 17181 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/2026società che, assume la difesa della ricorrente, non risulta autorizzata oData pubblicazione 08/09/2026legittimata.Come ha evidenziato la difesa della controricorrente, con quella sigla èidentificata una articolazione interna di [OSCURATO:PERSONA], che gestisce l’invio dicomunicazioni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante23817).Quanto poi alla regolarità delle notifiche, a cui in modo specifico laricorrente dedica il quarto motivo, l’esame delle relate allegate non induce adubitare della ritualità di esse, alla luce delle considerazioni dinanzi svolte.quale vi è in ricorso uno specifico richiamo, la quale, essendo priva diqualsiasi dicitura, non conforta la valutazione compiuta dal giudice d’appello.In conclusione, in riferimento ai motivi che precedono, essi vannorigettati, ad eccezione delle censure afferenti la denunciata irregolarità dellenotifiche, di cui al quarto motivo e nei limiti come sopra identificati.

In questocaso il giudice ha trascurato l’esame delle doglianze allegate dalla difesadella contribuente in ordine alla corretta notifica di una delle cartelle.Nei suddetti limiti la sentenza va pertanto cassata, con necessario rinviodella causa alla Corte di merito al fine di un nuovo esame dell’individuatodocumento.Con il sesto motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti, anche per la violazione e falsaapplicazione degli artt. 26, 77 e 50, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60,d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132,secondo comma, n. 4, 137, 138, 139, 140, 143, 148 e 149 c.p.c., nonchédegli artt. 1335, 2697, 2727, 2728, 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c.

La commissione regionale, motivando la decisione sullabase degli estratti di ruolo e della documentazione prodotta dall’agente dellariscossione a dimostrazione della notifica delle cartelle, avrebbe omesso diesaminare le difese e le eccezioni allegate dalla ricorrente a conforto dellecontestazioni sulla mancata prova di notifica delle cartelle di pagamento, edella conseguente illegittimità dell’iscrizione ipotecaria.RGN 17115/2018Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 17191 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/2026A parte i limiti di ricorribilità alla denuncia di un vizio della decisioneData pubblicazione 08/09/2026sotto il profilo del parametro del vizio di motivazione, la censura va respintaper le stesse ragioni per le quali sono stati rigettati i motivi che precedono,salvo che per il limitato accoglimento del quarto motivo, per il quale il sestomotivo resta assorbito.Con il settimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 169, 170, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., degli artt. 77 e 50, d.P.R. n.602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] regionale,nel motivare la correttezza dell’iscrizione ipotecaria per la sua finalitàcautelare, avrebbe fatto mostra di non comprendere che l’ipoteca, alcontrario, è un atto con finalità esecutiva, così che non poteva attingere benicompresi in un fondo patrimoniale.

Si denuncia, inoltre, l’illegittimitàdell’iscrizione per violazione dell’art. 169 c.c. e dell’art. 50 del d.P.R. n.602/1973, in ragione dell’inosservanza del termine previsto da questanorma.Con l’ottavo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 169, 170, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., degli artt. 77 e 50, d.P.R. n.602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Il giudice d’appello, ancheove volesse accettarsi la natura cautelare dell’iscrizione di ipoteca, avrebbeerrato nel non considerare che i debiti erariali, in forza dei quali l’ipoteca erastata iscritta, erano estranei ai bisogni della famiglia, riguardando invece lapropria azienda, per essere stati contratti nell’esercizio dell’attivitàimprenditoriale della contribuente.Con il nono motivo ci si duole della nullità della sentenza, per violazionee falsa applicazione degli artt. 169, 170, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., degliartt. 77 e 50, d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132,secondo comma, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di motivare e pronunciarsi su tutte leeccezioni e difese articolate, nonché di esaminare i documenti prodotti dallaricorrente.Con il decimo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, oggetto di discussione tra le parti, anche per la violazione e falsaapplicazione degli artt. 169, 170, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., degli artt.RGN 17115/2018Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 117101 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/202677 e 50, d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondoData pubblicazione 08/09/2026comma, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Il giudiced’appello avrebbe omesso di esaminare difese, domande ed eccezioni.I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per riguardarecensure che vengono mosse nei confronti della pronuncia impugnata sotto ilprofilo della contestazione della iscrivibilità dell’ipoteca su beni compresi inun fondo patrimoniale, vanno tutti respinti.Deve innanzitutto rammentarsi che l'iscrizione di ipoteca, ai sensidell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore e deicoobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all'ipoteca legaleprevista dall'art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando unpreesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore abbia intesogarantire; essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudizialedisciplinata dall'art. 2818 c.c., con lo scopo di rafforzare l'adempimento diuna generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimentodel giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimentoamministrativo (cfr. Cass., 7 marzo 2016, n. 4464; 27 ottobre 2020, n.23661).

Si è peraltro affermato che l'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art.77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligatial pagamento dell'imposta ha natura autonoma e disciplina propria e non èriconducibile o assimilabile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c.,sicché, prescindendo dai "requisiti della assoluta certezza, liquidità edesigibilità" contemplati da detta norma codicistica, non è inibitadall'eventuale impugnazione della cartella di pagamento, né in pendenza delprocedimento che ne deriva (Cass., 20 dicembre 2017, n. 30569).Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha avvertito che l’iscrizioneipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 noncostituisce atto dell'espropriazione forzata ma va riferita ad una proceduraalternativa all'esecuzione forzata vera e propria, per essere atto solopreordinato all'esecuzione, avente funzione di garanzia e di cautela (Sez.

U,18 settembre 2014, n. 19667; Cass. 30/05/2018, n. 13618; 11 aprile 2024,n. 9817).

Ne discende altresì che non è necessario procedere alla notificadell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973,la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non siainiziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, purchéRGN 17115/2018Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 117 11 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/2026l’iscrizione sia preceduta da comunicazione idonea a propiziare ilData pubblicazione 08/09/2026contraddittorio che, come accertato dal giudice di merito, nel caso in esameè stata ritualmente notificata e non impugnata.Ciò chiarito, la ricorrente contesta l’ammissibilità della iscrizione diipoteca sui beni costituiti in fondo patrimoniale, in forza dell’art. 170 cod.civ., che secondo la difesa impedirebbe l’esecuzione forzata sui predettiimmobili, così come il suo atto prodromico, identificato appuntonell’iscrizione di ipoteca.I motivi, il cui fil rouge si riconduce al presunto errore interpretativo(della Commissione regionale) sulla disciplina prevista dall’art. 77 del d.P.R.n. 602 del 1973 e dagli artt. 167 e segg. cod. civ., in particolare dall’art. 170cod. civ., relativo ai limiti e alle condizioni per l’esecuzione sui beni del fondopatrimoniale e sui suoi frutti, sono infondati.Questa Corte, con principio ormai consolidato, ha affermato che in temadi riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibileanche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicatedall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria siastrumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non neconosceva l'estraneità a tali bisogni, circostanze che non possono ritenersidimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debitonell'esercizio dell'impresa.

Grava sul debitore che intenda avvalersi delregime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l'onere di provarel'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza delcreditore, (cfr. Cass., 23 novembre 2015, n. 23876, 28/05/2020, n. 10166;3 aprile 2026, n. 8394).Si è anzi ulteriormente chiarito che, quanto ai beni costituiti in fondopatrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata suglistessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevoledell'estraneità ai bisogni della famiglia - da intendersi non limitati al suosostentamento ma estesi al suo benessere, all'incremento della suaposizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativae delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile,sviluppo della loro personalità - del debito contratto, anche se questo è sortonell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmentedal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143RGN 17115/2018Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 117121 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/2026e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente adData pubblicazione 08/09/2026essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventidell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria eprestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere dirivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) allacontribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per imedesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare conun accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitoreche invoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integrante eccezionealla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.(Cass., 12 dicembre 2024, n. 32146).D’altronde, a proposito della disciplina sulle condizioni di ammissibilitàdell'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, si era già avvertitoche l'art. 170 cod. civ. detta una regola applicabile anche all'iscrizione diipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602del 1973, sicché l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti alconiuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contrattoper uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell'ipotesi contraria- purché il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione,non sia a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente,illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata (Cass., 23 novembre2015, n. 23876; 29 gennaio 2016, n. 1652).

E a tal fine, qualora il coniuge,titolare di un bene conferito ad un fondo patrimoniale, agisca contro un suocreditore, chiedendo la declaratoria dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecariaperché eseguita sul bene al di fuori delle condizioni di cui all'art. 170 c.c., hal'onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopoestraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di talecircostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n.602 del 1973 (Cass., 1652/2016 cit.).

Ciò è tanto più rilevante quando siconsideri che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 cit. si ritiene noncostituisca atto dell'espropriazione forzata, riconducendosi invece ad unaprocedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (cfr. Cass., Sez.U, 19667/2014, cit.).È stato chiarito che «il criterio identificativo dei crediti che possonoessere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato nonRGN 17115/2018Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 17115/2018Numero sezionale 16837 8/2025Numero di raccolta generale 25112/2026Data pubblicazione 08/09/2026già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fattogeneratore di esse e i bisogni della famiglia (in termini, tra le più recentiCass.n.15886/2014; id.n.15886/2009).

Deve, pertanto, accertarsi in fattose il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni dellafamiglia; con la precisazione che, se è vero (Cass.n.12998/06) che talefinalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sortonell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmenoidonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto,appunto, per soddisfare tali bisogni (v.

Cass. n. 3738/15 cit. la quale, inadesione a Cass. n. 4011/2013, ha, pertanto, ritenuto che, in quest'ottica,non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituitiper bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare,così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o diimpresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione siastato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testédescritto)» (così Cass., n. 23876/2015 cit.).Ebbene, questi gli approdi della elaborazione della giurisprudenza dilegittimità in materia, a fronte dell’accertamento in fatto, su base presuntiva,cui perviene il giudice d’appello in ordine all’inerenza dei debiti ai bisognidella famiglia, le ragioni e le difese sviluppate nei motivi di ricorso dallacontribuente non intaccano minimamente la correttezza delle conclusionidella sentenza qui impugnata.Nessun elemento concreto, alcuna prova, anche solo astrattamenteidonea a contestare la relazione tra i debiti contratti dalla ricorrente e lafinalità di soddisfacimento dei bisogni della famiglia, per la quale fu costituitoil fondo patrimoniale, risulta utilmente allegata al processo.Infatti, pur quando la ricorrente dedica ampie considerazioni allecircostanze che a suo avviso si ricaverebbero dalla documentazione esibita(visura camerale e altro), documentazione da cui a suo dire emergerebbel’estraneità ai bisogni di famiglia, perché “l’impresa andava male”, laprospettazione difensiva si rivela errata rispetto al collegamento “attivitàeconomica/apporto economico di ciascun coniuge/esigenze complessivedella famiglia”, e cioè rispetto alla dinamica familiare che l’elaborazionegiuridica sul punto ha inteso apprezzare.RGN 17115/2018Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 117141 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/2026Si tratta in realtà di considerazioni che depongono in senso contrario aData pubblicazione 08/09/2026quanto vorrebbe la ricorrente, proprio perché la circostanza che l’impresaandava male depone per l’esclusione dell’estraneità.

È a tal fine sufficienterichiamare sul punto quella giurisprudenza, secondo cui ‹‹tali bisogni nonpossono essere limitati agli obblighi alimentari di cui all’art. 438 c.c., madevono comprendere le varie esigenze morali e materiali che possono esseresoddisfatte in relazione alla condizione economica e sociale di ciascunafamiglia (da ultimo, nel senso che l'inerenza del fatto generatore del debitoai bisogni della famiglia non può escludersi per il solo fatto che l'iniziativafunzionale all'incremento della attività professionale o di impresa del singoloconiuge sia destinata a procacciare risorse superiori alle effettive necessitàdella famiglia, in quanto i bisogni di quest'ultima non riguardano unicamentequelli basilari, ben potendo presumersi che anche l'eventuale ulterioreincrementare i guadagni o ad accrescere il patrimonio per garantire allafamiglia un benessere complessivo superiore a quello già assicurato dairedditi normalmente percepiti, cfr. Cass. n. 16909/2025).

Le necessitàfamiliari che assumono rilievo non sono solo quelle che accomunano tutti imembri della famiglia, ma anche quelle personali tese a realizzare uninteresse comune o, in senso più ampio, l’indirizzo di vita per il quale iconiugi hanno optato.

Proprio per tale motivo, si afferma che sarebberocontratte per scopi estranei ai bisogni della famiglia solo quelle obbligazionisorte per finalità speculative o voluttuarie (in tal senso, cfr. Cass. n.134/1984; Cass. n. 15862/2009; Cass. n. 12998/2006; Cass. n. 4011/2013;Cass. n. 21800/2016).

Peraltro, «anche operazioni meramente speculativepossono essere ricondotte ai bisogni della famiglia, allorché appaia certo, inpunto di fatto, che esse siano state poste in essere al solo fine di impedireun danno sicuro al nucleo familiare» (cfr. Cass. n. 15862/2009, inmotivazione)›› (Cass., 4 novembre 2025, n. 29111).I motivi vanno dunque rigettati.Con l’undicesimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 169, 170, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., degli artt.77 e 50, d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondocomma, n. 4, artt. 183 e 184 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c.

Il giudice d’appello avrebbe erroneamente omesso diRGN 17115/2018Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 117151 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/2026pronunciarsi sulla rilevanza e ammissibilità delle prove testimoniali eData pubblicazione 08/09/2026sull’interrogatorio formale.Con il dodicesimo motivo ci si duole della nullità della sentenza, ancheper violazione degli artt. 169, 170, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., degli artt.77 e 50, d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondocomma, n. 4, artt. 183 e 184 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c.

Il giudice d’appello, nel non ammettere la prova testimoniale suicapitoli di prova articolati tanto in primo quanto in secondo grado, non si èpronunciato su tutte le domande, difese ed eccezioni.Con il tredicesimo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, anche per laviolazione e falsa applicazione degli artt. 169, 170, 2697, 2727, 2728 e 2729c.c., degli artt. 77 e 50, d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115,116, 132, secondo comma, n. 4, artt. 183 e 184 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Il giudice d’appello, omettendo dipronunciarsi sulle prove orali richieste e sull’esame delle prove documentali,è incorso in un vizio di motivazione.I motivi, da trattarsi anche questi congiuntamente perché tuttiriconducibili alla unitaria critica indirizzata a denunciare il cattivo governodelle prove del processo, sono privi di pregio.È qui sufficiente rammentare che il giudizio d’appello, definitosi in databen anteriore all’introduzione del comma 5 bis nell’art. 7 del d.lgs. n.546/1992 (introdotto dall’art. 6, comma 1, l. 130/2022), è stato celebratoquando ancora vigente il vecchio comma 4 dell’articolo sopra citato, che nonammetteva la prova testimoniale; né è previsto l’interrogatorio formale.

Eraall’epoca possibile l’acquisizione di dichiarazioni del terzo, sostitutive di attonotorio, non assimilabili certamente alla prova testimoniale e utilizzabilitanto dall'Amministrazione quanto dal contribuente nel rispetto del principiodella parità delle armi, di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentalidell'Unione Europea, espressione del principio di uguaglianza ai fini dell''art.3 Cost.

Ma, a parte che ciò rientrava nelle valutazioni del giudice di merito,così che non può in alcun modo reiterarsi dinanzi al giudice di legittimità unavalutazione di merito spettante al solo giudice di primo o di secondo grado,con le doglianze qui formulate la difesa della contribuente sottende uninammissibile tentativo di rivalutazione nel merito delle vicende di causa.RGN 17115/2018Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 117161 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/2026Con il quattordicesimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazioneData pubblicazione 08/09/2026dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

LaCommissione regionale avrebbe errato anche nel compensare le speseprocessuali, che invece, per avere fondamento il ricorso della contribuente,dovevano essere poste a carico dell’agente della riscossione.Il motivo, quando non inammissibile, è infondato, atteso che la sentenzadel giudice regionale, dopo aver rigettato integralmente le ragioni dellacontribuente, ha compensato le spese.In tema di spese processuali, a parte la necessità del rispetto delle tariffeforensi, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse persoccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, intutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciòsi tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa,ritenute fondate nel merito (Cass., 17 aprile 2019, n. 10685).

Nellecontroversie tributarie, ma il principio è generale, si è peraltro rilevato chei rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs.n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sonocostruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la derogaalla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino,fermo restando che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionaliragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire unamotivazione logica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede dilegittimità (cfr. Cass., 22 luglio 2025, n. 20755).Nel caso di specie il collegio d’appello ha addirittura ritenuto dicompensare le spese, pur nella totale soccombenza della contribuente, cosìche ogni critica alla decisione formulata da quest’ultima è manifestamenteincomprensibile.In definitiva trova accoglimento il quarto motivo di ricorso, nei limiti dicui in motivazione, rigettati tutti gli altri.

La sentenza va cassata, nei limitidel motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria diII grado della Liguria in diversa composizione, anche ai fini della liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione;rigetta il resto.

Cassa la sentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento, eRGN 17115/2018Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 17115/2018Numero sezionale 16877 8/2025Numero di raccolta generale 25112/2026Data pubblicazione 08/09/2026rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria, cui demanda,in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il giorno 15 ottobre 2025.La PresidenteAngelina-Maria PERRINORGN 17115/2018Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
naro -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in personadel Direttore p.t. domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1757/05/2017 della Commissione tributaria regionaledella Liguria, depositata il 7 dicembre 2017;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15 ottobre2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Dalla sentenza impugnata si evince che a [OSCURATO:PERSONA], previanotifica di preavviso di iscrizione ipotecaria, fu apposta ipoteca sui beniRGN 17115/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 17121 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/2026immobili ubicati in Ovada, ai sensi dell’art. 77, d.P.R. 29 settembre 1977, n.Data pubblicazione 08/09/2026602, a cautela dei crediti (pari ad € 278.518,65), pretesidall’amministrazione finanziaria a titolo di Irpef, Irap e Iva, relativamenteagli anni d’imposta 2006/2009.L’atto fu impugnato dalla contribuente dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Genova, che con sentenza n. 137/2014 ne accolsele ragioni. L’appello proposto dall’Agente della riscossione fu invece accoltodalla Commissione tributaria regionale della Liguria, con la pronuncia ora alvaglio di questa Corte.Il giudice d’appello, riassunta la vicenda e richiamati i contenuti delledifese della contribuente, in relazione alla denuncia della mancata notificadelle prodromiche cartelle di pagamento -prodromiche alla iscrizioneipotecaria-, ritenne che l’amministrazione aveva dato prova della loro ritualenotifica; in relazione alla denuncia della impignorabilità di beni conferiti inun fondo patrimoniale, costituito ex art. 167 c.c., richiamò la giurisprudenzadi legittimità, quanto ai limiti e alle condizioni per la loro impignorabilità,concludendo per l’esclusione dal perimetro di tutela del fondo medesimo.La ricorrente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza,affidato a quattordici motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate –Riscossione con controricorso.All’esito dell’adunanza camerale del 15 ottobre 2025, la causa è statariservata e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 77 e 50, d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113,115, 116, 132, secondo comma, n. 4, 137, 138, 139, 140, 143, 148 e 149c.p.c., nonché degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. Erroneamente il giudice d’appello avrebberitenuto che l’agente della riscossione aveva dato prova della notifica dellecartelle di pagamento, nonostante queste non fossero state prodotte, peressersi limitato l’agente riscossore alla produzione degli estratti di ruolo edegli avvisi di ricevimento relativi alle suddette cartelle.Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 77 e 50, d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132,secondo comma, n. 4, 137, 138, 139, 140, 143, 148 e 149 c.p.c., nonchéRGN 17115/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 17131 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/2026degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primoData pubblicazione 08/09/2026comma, n. 4, c.p.c. Il giudice d’appello avrebbe del tutto omesso dipronunciarsi sulle eccezioni sollevate dalla contribuente in ordine allainsufficienza degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento delle cartelle,così violando anche le regole di distribuzione degli oneri probatori.Con il terzo motivo si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, anche perviolazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 50, d.P.R. n. 602 del 1973,degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, 137, 138, 139,140, 143, 148 e 149 c.p.c., nonché degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729 c.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], motivando la decisione sulla base degli estratti di ruolo e delladocumentazione prodotta dall’agente della riscossione a dimostrazione dellanotifica delle cartelle, avrebbe omesso di esaminare le difese e le eccezioniallegate dalla ricorrente a conforto delle contestazioni sulla mancata provadi notifica delle cartelle di pagamento.Con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.26, 77 e 50, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973,n. 600, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, 137, 138,139, 140, 143, 148 e 149 c.p.c., nonché degli artt. 1335, 2697, 2727, 2728,2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. LaCommissione regionale avrebbe violato le norme richiamate per averritenuto sufficiente la prova offerta dall’agente della riscossione sulla notificadelle cartelle, consistente nel solo deposito degli estratti di ruolo e degliavvisi di ricevimento depositati, senza tener conto che esse erano avvenutea mezzo lettera raccomandata a.r., a mezzo di personale a ciò nonlegittimato, senza neppure l’allegazione delle cartelle stesse e con notificheviziate.Con il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione efalsa applicazione degli artt. 26, 77 e 50, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art.60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132,secondo comma, n. 4, 137, 138, 139, 140, 143, 148 e 149 c.p.c., nonchédegli artt. 1335, 2697, 2727, 2728, 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c. Il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulleRGN 17115/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 17141 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/2026ragioni ed eccezioni articolate dalla contribuente circa la mancata prova delleData pubblicazione 08/09/2026notifiche o sui vizi delle notifiche.I primi cinque motivi possono essere trattati congiuntamente, perchétutti volti a contestare la notifica delle cartelle di pagamento, sotto l’aspettodella effettiva esecuzione o ritualità.La difesa della contribuente lamenta innanzitutto che l’ufficio riscossorenon abbia allegato al processo le cartelle di pagamento, producendo inveceestratti di ruolo e avvisi di ricevimento, che il giudice d’appello ha ritenuto -erroneamente secondo la suddetta prospettazione difensiva- idonei aprovare l’avvenuta notifica degli atti prodromici all’iscrizione ipotecaria.Lamenta in ogni caso che non fosse stata data prova delle notifiche edenuncia l’inadeguata o omessa valutazione delle ragioni o eccezionisollevate dalla contribuente in ordine alle notifiche degli atti.I motivi sono complessivamente infondati in punto di diritto per leragioni appresso chiarite, ma va tuttavia accolto il quarto motivo conriferimento alla doglianza relativa alla ritualità della notifica di una dellecartelle, la cui relata risulta incompleta.Al fine di perimetrare le questioni sottoposte al vaglio di questa Corte, èintanto utile ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità «in temadi notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio,non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copiaautentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione dellamatrice o della copia della cartella con la relazione di notifica. L'estratto diruolo inoltre è l'equipollente della matrice: la fedele riproduzione della partedel ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore conla cartella esattoriale. Esso contiene tutti gli elementi essenziali peridentificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesacreditoria (Cass. n. 11826/2022; Cass. n. 20769/2021; Cass. n.16121/2019; Cass. n. 33563/2018; Cass. n. 23039/2016). Tale obbligo, inparticolare, non discende dal richiamato art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602del 1973, che peraltro prevede, a fini amministrativi, la conservazione dicopia della cartella in alternativa alla “matrice” (la quale - come chiarito daCass. n. 10326/2024 - è l'unico documento che resta nella disponibilità delconcessionario per la riscossione nel caso in cui opti per la notificazione dellaRGN 17115/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 17115/2018Numero sezionale 6857 8/2025Numero di raccolta generale 25112/2026Data pubblicazione 08/09/2026cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messonotificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento). Ladeduzione secondo cui mancherebbe la prova della correlazione della cartellacon la relata di notificazione è anche essa una considerazione astratta, privadi alcuna descrizione del fatto al cui esame tale correlazione afferisce, e dialcun riferimento alla sede processuale ove tale deduzione difensiva sia stataformulata» (Cass., 7 giugno 2025, n. 15253; cfr. anche 9 marzo 2025, n.6257).Occorre chiarire che il richiamo alla matrice può risultare desueto. Sullaquestione, nella giurisprudenza amministrativa, si è infatti avvertito che«6.2. Il riferimento alla “matrice” è presente sin dalla prima emanazionedella disposizione e allude, invero, a una modalità di produzione della cartellainvalsa al tempo in cui il ruolo era ancora cartaceo (in sostanza la “matrice”era l’originale dalla cui compilazione scaturiva la “figlia” da notificare alcontribuente). Esso, una volta “dematerializzati” i ruoli in forza delleprevisioni di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e del D.M. 03 settembre1999, n. 321, ha perso di significato e valenza applicativa: la cartella infattiè divenuto un documento estratto a mezzo stampa dal ruolo informatico,secondo un modello predeterminato in sede regolamentare nei suoicontenuti e nel suo standard. La modalità alternativa di conservazionedell’atto si è concentrata, dunque, di fatto, su una sola modalità:l’effettuazione della copia della cartella. 6.3. Il sistema informatico, giustoquanto chiaramente emergente dagli atti processuali, e del restoriconosciuto anche in sede giurisprudenziale (per tutte, Cass. sez. III, 23giugno 2015, n. 12888), consente, oggi tuttavia, la stampa di un unicooriginale, probabilmente per evitare la duplicazione accidentale o addiritturadolosa del titolo. […]. Ne discende la necessità di un’azione informatica oumana che consenta di tenere traccia fedele e conforme del detto originale.Certamente può trattarsi di una copia digitale, ossia il prodotto di una copiagenerata direttamente dal sistema informatico oppure scannerizzatadall’operatore a valle della stampa, ma dev’essere la riproduzione conformedell’atto, non essendo possibile, ai fini dell’accesso, adempiere alla richiestaa mezzo del rilascio di un estratto di ruolo, ossia della mera stampa di datiestrapolati dal ruolo informatizzato, ma non “organizzati” in cartella. […]RGN 17115/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 17115/2018Numero sezionale 6867 8/2025Numero di raccolta generale 25112/2026Data pubblicazione 08/09/2026Qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questanon sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell’obbligodi ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deverilasciare una attestazione che dia atto dell’inesistenza della cartella, avendocura di spiegarne le ragioni» (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 4/22).Tuttavia, queste considerazioni e questi apprezzamenti tornano utili inmateria amministrativa soprattutto ai fini dell’accesso agli atti, ma nonscalfiscono quanto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine allaprova della notifica.A tal ultimo fine, nella vicenda qui portata all’attenzione di questoconsesso, risulta infatti evidente che il giudice regionale abbia provvedutoad un esame dei dati dell’estratto di ruolo e delle ricevute di notifica,procedendo dunque ad una verifica che costituisce un apprezzamento difatto, così che tutte le censure astrattamente indirizzate alla denunciadell’inadeguatezza della produzione degli estratti di ruolo e delle matrici sirivelano non pertinenti, prima che erronee.Quanto alle ulteriori censure, a margine la loro genericità, quand’anchesuperati i dubbi sul difetto di specificità dei motivi, risulta in ogni casoinfondata quella con cui si intende denunciare, ai fini della dimostrazionedella inadeguatezza probatoria della documentazione allegata dall’ufficioriscossore, l’illeggibilità delle sottoscrizioni del notificante. A tal fine si èaffermato che la nullità di un atto non dipende dall'illeggibilità della firma dichi si qualifica come titolare di un pubblico ufficio, ma dall'impossibilitàoggettiva di individuare l'identità del firmatario, senza che rilevi la soggettivaignoranza di alcuni circa l'identità dell'autore dell'atto; pertanto, nel caso disottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso diaccertamento, spetta al contribuente, superando la presunzione che ilsottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la nonautenticità di tale sottoscrizione o l'insussistenza della qualità indicata, conla conseguenza che, in assenza di una tale prova, va escluso il vizio di nullità(o di inesistenza) della notificazione (Cass., 6 marzo 2025, n. 6048; 17 aprile2015, n. 7838).RGN 17115/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 17171 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/2026Infondata è la censura con cui ci si duole della notifica diretta da parteData pubblicazione 08/09/2026del concessionario. Sulla questione questa Corte ha ribadito che ai sensidell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis,anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso "da partedell'esattore", la notificazione della cartella esattoriale può avveniremediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandatacon avviso di ricevimento (Cass., 22 dicembre 2023, n. 35822). Peraltro, siè affermato che in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartelladi pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, deld.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di unaraccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernentiil servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quantotale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione allafunzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta adassicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolaresvolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass., 11 aprile 2024, n.9866).Quanto al prospettato compimento della notifica dell’atto in bustachiusa, il cui contenuto sia stato contestato dal destinatario, trattasi dicensura che non si confronta con la giurisprudenza, secondo la quale,nell’ipotesi di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale,la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso diricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c. ein conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto daparte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcunspedito, è onerato della relativa dimostrazione (cfr. Cass., 20 novembre2024, n. 6251; 8 gennaio 2026, n. 398).Neppure ha pregio, nei termini appresso circoscritti, la denuncia dinullità delle notifiche, risultando intervenuta per molte delle cartelle unaspedizione di notifica non già da parte dell’agente della riscossione, bensì amezzo di una società denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, corrente in [OSCURATO:PERSONA],RGN 17115/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 17181 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/2026società che, assume la difesa della ricorrente, non risulta autorizzata oData pubblicazione 08/09/2026legittimata.Come ha evidenziato la difesa della controricorrente, con quella sigla èidentificata una articolazione interna di [OSCURATO:PERSONA], che gestisce l’invio dicomunicazioni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante23817).Quanto poi alla regolarità delle notifiche, a cui in modo specifico laricorrente dedica il quarto motivo, l’esame delle relate allegate non induce adubitare della ritualità di esse, alla luce delle considerazioni dinanzi svolte.quale vi è in ricorso uno specifico richiamo, la quale, essendo priva diqualsiasi dicitura, non conforta la valutazione compiuta dal giudice d’appello.In conclusione, in riferimento ai motivi che precedono, essi vannorigettati, ad eccezione delle censure afferenti la denunciata irregolarità dellenotifiche, di cui al quarto motivo e nei limiti come sopra identificati. In questocaso il giudice ha trascurato l’esame delle doglianze allegate dalla difesadella contribuente in ordine alla corretta notifica di una delle cartelle.Nei suddetti limiti la sentenza va pertanto cassata, con necessario rinviodella causa alla Corte di merito al fine di un nuovo esame dell’individuatodocumento.Con il sesto motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti, anche per la violazione e falsaapplicazione degli artt. 26, 77 e 50, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60,d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132,secondo comma, n. 4, 137, 138, 139, 140, 143, 148 e 149 c.p.c., nonchédegli artt. 1335, 2697, 2727, 2728, 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c. La commissione regionale, motivando la decisione sullabase degli estratti di ruolo e della documentazione prodotta dall’agente dellariscossione a dimostrazione della notifica delle cartelle, avrebbe omesso diesaminare le difese e le eccezioni allegate dalla ricorrente a conforto dellecontestazioni sulla mancata prova di notifica delle cartelle di pagamento, edella conseguente illegittimità dell’iscrizione ipotecaria.RGN 17115/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 17191 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/2026A parte i limiti di ricorribilità alla denuncia di un vizio della decisioneData pubblicazione 08/09/2026sotto il profilo del parametro del vizio di motivazione, la censura va respintaper le stesse ragioni per le quali sono stati rigettati i motivi che precedono,salvo che per il limitato accoglimento del quarto motivo, per il quale il sestomotivo resta assorbito.Con il settimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 169, 170, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., degli artt. 77 e 50, d.P.R. n.602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] regionale,nel motivare la correttezza dell’iscrizione ipotecaria per la sua finalitàcautelare, avrebbe fatto mostra di non comprendere che l’ipoteca, alcontrario, è un atto con finalità esecutiva, così che non poteva attingere benicompresi in un fondo patrimoniale. Si denuncia, inoltre, l’illegittimitàdell’iscrizione per violazione dell’art. 169 c.c. e dell’art. 50 del d.P.R. n.602/1973, in ragione dell’inosservanza del termine previsto da questanorma.Con l’ottavo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 169, 170, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., degli artt. 77 e 50, d.P.R. n.602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il giudice d’appello, ancheove volesse accettarsi la natura cautelare dell’iscrizione di ipoteca, avrebbeerrato nel non considerare che i debiti erariali, in forza dei quali l’ipoteca erastata iscritta, erano estranei ai bisogni della famiglia, riguardando invece lapropria azienda, per essere stati contratti nell’esercizio dell’attivitàimprenditoriale della contribuente.Con il nono motivo ci si duole della nullità della sentenza, per violazionee falsa applicazione degli artt. 169, 170, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., degliartt. 77 e 50, d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132,secondo comma, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di motivare e pronunciarsi su tutte leeccezioni e difese articolate, nonché di esaminare i documenti prodotti dallaricorrente.Con il decimo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, oggetto di discussione tra le parti, anche per la violazione e falsaapplicazione degli artt. 169, 170, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., degli artt.RGN 17115/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 117101 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/202677 e 50, d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondoData pubblicazione 08/09/2026comma, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il giudiced’appello avrebbe omesso di esaminare difese, domande ed eccezioni.I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per riguardarecensure che vengono mosse nei confronti della pronuncia impugnata sotto ilprofilo della contestazione della iscrivibilità dell’ipoteca su beni compresi inun fondo patrimoniale, vanno tutti respinti.Deve innanzitutto rammentarsi che l'iscrizione di ipoteca, ai sensidell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore e deicoobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all'ipoteca legaleprevista dall'art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando unpreesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore abbia intesogarantire; essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudizialedisciplinata dall'art. 2818 c.c., con lo scopo di rafforzare l'adempimento diuna generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimentodel giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimentoamministrativo (cfr. Cass., 7 marzo 2016, n. 4464; 27 ottobre 2020, n.23661). Si è peraltro affermato che l'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art.77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligatial pagamento dell'imposta ha natura autonoma e disciplina propria e non èriconducibile o assimilabile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c.,sicché, prescindendo dai "requisiti della assoluta certezza, liquidità edesigibilità" contemplati da detta norma codicistica, non è inibitadall'eventuale impugnazione della cartella di pagamento, né in pendenza delprocedimento che ne deriva (Cass., 20 dicembre 2017, n. 30569).Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha avvertito che l’iscrizioneipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 noncostituisce atto dell'espropriazione forzata ma va riferita ad una proceduraalternativa all'esecuzione forzata vera e propria, per essere atto solopreordinato all'esecuzione, avente funzione di garanzia e di cautela (Sez. U,18 settembre 2014, n. 19667; Cass. 30/05/2018, n. 13618; 11 aprile 2024,n. 9817). Ne discende altresì che non è necessario procedere alla notificadell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973,la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non siainiziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, purchéRGN 17115/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 117 11 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/2026l’iscrizione sia preceduta da comunicazione idonea a propiziare ilData pubblicazione 08/09/2026contraddittorio che, come accertato dal giudice di merito, nel caso in esameè stata ritualmente notificata e non impugnata.Ciò chiarito, la ricorrente contesta l’ammissibilità della iscrizione diipoteca sui beni costituiti in fondo patrimoniale, in forza dell’art. 170 cod.civ., che secondo la difesa impedirebbe l’esecuzione forzata sui predettiimmobili, così come il suo atto prodromico, identificato appuntonell’iscrizione di ipoteca.I motivi, il cui fil rouge si riconduce al presunto errore interpretativo(della Commissione regionale) sulla disciplina prevista dall’art. 77 del d.P.R.n. 602 del 1973 e dagli artt. 167 e segg. cod. civ., in particolare dall’art. 170cod. civ., relativo ai limiti e alle condizioni per l’esecuzione sui beni del fondopatrimoniale e sui suoi frutti, sono infondati.Questa Corte, con principio ormai consolidato, ha affermato che in temadi riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibileanche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicatedall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria siastrumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non neconosceva l'estraneità a tali bisogni, circostanze che non possono ritenersidimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debitonell'esercizio dell'impresa. Grava sul debitore che intenda avvalersi delregime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l'onere di provarel'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza delcreditore, (cfr. Cass., 23 novembre 2015, n. 23876, 28/05/2020, n. 10166;3 aprile 2026, n. 8394).Si è anzi ulteriormente chiarito che, quanto ai beni costituiti in fondopatrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata suglistessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevoledell'estraneità ai bisogni della famiglia - da intendersi non limitati al suosostentamento ma estesi al suo benessere, all'incremento della suaposizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativae delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile,sviluppo della loro personalità - del debito contratto, anche se questo è sortonell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmentedal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143RGN 17115/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 117121 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/2026e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente adData pubblicazione 08/09/2026essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventidell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria eprestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere dirivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) allacontribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per imedesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare conun accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitoreche invoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integrante eccezionealla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.(Cass., 12 dicembre 2024, n. 32146).D’altronde, a proposito della disciplina sulle condizioni di ammissibilitàdell'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, si era già avvertitoche l'art. 170 cod. civ. detta una regola applicabile anche all'iscrizione diipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602del 1973, sicché l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti alconiuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contrattoper uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell'ipotesi contraria- purché il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione,non sia a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente,illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata (Cass., 23 novembre2015, n. 23876; 29 gennaio 2016, n. 1652). E a tal fine, qualora il coniuge,titolare di un bene conferito ad un fondo patrimoniale, agisca contro un suocreditore, chiedendo la declaratoria dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecariaperché eseguita sul bene al di fuori delle condizioni di cui all'art. 170 c.c., hal'onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopoestraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di talecircostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n.602 del 1973 (Cass., 1652/2016 cit.). Ciò è tanto più rilevante quando siconsideri che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 cit. si ritiene noncostituisca atto dell'espropriazione forzata, riconducendosi invece ad unaprocedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (cfr. Cass., Sez.U, 19667/2014, cit.).È stato chiarito che «il criterio identificativo dei crediti che possonoessere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato nonRGN 17115/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 17115/2018Numero sezionale 16837 8/2025Numero di raccolta generale 25112/2026Data pubblicazione 08/09/2026già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fattogeneratore di esse e i bisogni della famiglia (in termini, tra le più recentiCass.n.15886/2014; id.n.15886/2009). Deve, pertanto, accertarsi in fattose il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni dellafamiglia; con la precisazione che, se è vero (Cass.n.12998/06) che talefinalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sortonell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmenoidonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto,appunto, per soddisfare tali bisogni (v. Cass. n. 3738/15 cit. la quale, inadesione a Cass. n. 4011/2013, ha, pertanto, ritenuto che, in quest'ottica,non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituitiper bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare,così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o diimpresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione siastato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testédescritto)» (così Cass., n. 23876/2015 cit.).Ebbene, questi gli approdi della elaborazione della giurisprudenza dilegittimità in materia, a fronte dell’accertamento in fatto, su base presuntiva,cui perviene il giudice d’appello in ordine all’inerenza dei debiti ai bisognidella famiglia, le ragioni e le difese sviluppate nei motivi di ricorso dallacontribuente non intaccano minimamente la correttezza delle conclusionidella sentenza qui impugnata.Nessun elemento concreto, alcuna prova, anche solo astrattamenteidonea a contestare la relazione tra i debiti contratti dalla ricorrente e lafinalità di soddisfacimento dei bisogni della famiglia, per la quale fu costituitoil fondo patrimoniale, risulta utilmente allegata al processo.Infatti, pur quando la ricorrente dedica ampie considerazioni allecircostanze che a suo avviso si ricaverebbero dalla documentazione esibita(visura camerale e altro), documentazione da cui a suo dire emergerebbel’estraneità ai bisogni di famiglia, perché “l’impresa andava male”, laprospettazione difensiva si rivela errata rispetto al collegamento “attivitàeconomica/apporto economico di ciascun coniuge/esigenze complessivedella famiglia”, e cioè rispetto alla dinamica familiare che l’elaborazionegiuridica sul punto ha inteso apprezzare.RGN 17115/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 117141 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/2026Si tratta in realtà di considerazioni che depongono in senso contrario aData pubblicazione 08/09/2026quanto vorrebbe la ricorrente, proprio perché la circostanza che l’impresaandava male depone per l’esclusione dell’estraneità. È a tal fine sufficienterichiamare sul punto quella giurisprudenza, secondo cui ‹‹tali bisogni nonpossono essere limitati agli obblighi alimentari di cui all’art. 438 c.c., madevono comprendere le varie esigenze morali e materiali che possono esseresoddisfatte in relazione alla condizione economica e sociale di ciascunafamiglia (da ultimo, nel senso che l'inerenza del fatto generatore del debitoai bisogni della famiglia non può escludersi per il solo fatto che l'iniziativafunzionale all'incremento della attività professionale o di impresa del singoloconiuge sia destinata a procacciare risorse superiori alle effettive necessitàdella famiglia, in quanto i bisogni di quest'ultima non riguardano unicamentequelli basilari, ben potendo presumersi che anche l'eventuale ulterioreincrementare i guadagni o ad accrescere il patrimonio per garantire allafamiglia un benessere complessivo superiore a quello già assicurato dairedditi normalmente percepiti, cfr. Cass. n. 16909/2025). Le necessitàfamiliari che assumono rilievo non sono solo quelle che accomunano tutti imembri della famiglia, ma anche quelle personali tese a realizzare uninteresse comune o, in senso più ampio, l’indirizzo di vita per il quale iconiugi hanno optato. Proprio per tale motivo, si afferma che sarebberocontratte per scopi estranei ai bisogni della famiglia solo quelle obbligazionisorte per finalità speculative o voluttuarie (in tal senso, cfr. Cass. n.134/1984; Cass. n. 15862/2009; Cass. n. 12998/2006; Cass. n. 4011/2013;Cass. n. 21800/2016). Peraltro, «anche operazioni meramente speculativepossono essere ricondotte ai bisogni della famiglia, allorché appaia certo, inpunto di fatto, che esse siano state poste in essere al solo fine di impedireun danno sicuro al nucleo familiare» (cfr. Cass. n. 15862/2009, inmotivazione)›› (Cass., 4 novembre 2025, n. 29111).I motivi vanno dunque rigettati.Con l’undicesimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 169, 170, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., degli artt.77 e 50, d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondocomma, n. 4, artt. 183 e 184 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente omesso diRGN 17115/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 117151 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/2026pronunciarsi sulla rilevanza e ammissibilità delle prove testimoniali eData pubblicazione 08/09/2026sull’interrogatorio formale.Con il dodicesimo motivo ci si duole della nullità della sentenza, ancheper violazione degli artt. 169, 170, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., degli artt.77 e 50, d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondocomma, n. 4, artt. 183 e 184 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c. Il giudice d’appello, nel non ammettere la prova testimoniale suicapitoli di prova articolati tanto in primo quanto in secondo grado, non si èpronunciato su tutte le domande, difese ed eccezioni.Con il tredicesimo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, anche per laviolazione e falsa applicazione degli artt. 169, 170, 2697, 2727, 2728 e 2729c.c., degli artt. 77 e 50, d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115,116, 132, secondo comma, n. 4, artt. 183 e 184 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. Il giudice d’appello, omettendo dipronunciarsi sulle prove orali richieste e sull’esame delle prove documentali,è incorso in un vizio di motivazione.I motivi, da trattarsi anche questi congiuntamente perché tuttiriconducibili alla unitaria critica indirizzata a denunciare il cattivo governodelle prove del processo, sono privi di pregio.È qui sufficiente rammentare che il giudizio d’appello, definitosi in databen anteriore all’introduzione del comma 5 bis nell’art. 7 del d.lgs. n.546/1992 (introdotto dall’art. 6, comma 1, l. 130/2022), è stato celebratoquando ancora vigente il vecchio comma 4 dell’articolo sopra citato, che nonammetteva la prova testimoniale; né è previsto l’interrogatorio formale. Eraall’epoca possibile l’acquisizione di dichiarazioni del terzo, sostitutive di attonotorio, non assimilabili certamente alla prova testimoniale e utilizzabilitanto dall'Amministrazione quanto dal contribuente nel rispetto del principiodella parità delle armi, di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentalidell'Unione Europea, espressione del principio di uguaglianza ai fini dell''art.3 Cost. Ma, a parte che ciò rientrava nelle valutazioni del giudice di merito,così che non può in alcun modo reiterarsi dinanzi al giudice di legittimità unavalutazione di merito spettante al solo giudice di primo o di secondo grado,con le doglianze qui formulate la difesa della contribuente sottende uninammissibile tentativo di rivalutazione nel merito delle vicende di causa.RGN 17115/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 117161 5/2018Numero sezionale 6878/2025Numero di raccolta generale 25112/2026Con il quattordicesimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazioneData pubblicazione 08/09/2026dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. LaCommissione regionale avrebbe errato anche nel compensare le speseprocessuali, che invece, per avere fondamento il ricorso della contribuente,dovevano essere poste a carico dell’agente della riscossione.Il motivo, quando non inammissibile, è infondato, atteso che la sentenzadel giudice regionale, dopo aver rigettato integralmente le ragioni dellacontribuente, ha compensato le spese.In tema di spese processuali, a parte la necessità del rispetto delle tariffeforensi, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse persoccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, intutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciòsi tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa,ritenute fondate nel merito (Cass., 17 aprile 2019, n. 10685). Nellecontroversie tributarie, ma il principio è generale, si è peraltro rilevato chei rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs.n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sonocostruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la derogaalla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino,fermo restando che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionaliragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire unamotivazione logica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede dilegittimità (cfr. Cass., 22 luglio 2025, n. 20755).Nel caso di specie il collegio d’appello ha addirittura ritenuto dicompensare le spese, pur nella totale soccombenza della contribuente, cosìche ogni critica alla decisione formulata da quest’ultima è manifestamenteincomprensibile.In definitiva trova accoglimento il quarto motivo di ricorso, nei limiti dicui in motivazione, rigettati tutti gli altri. La sentenza va cassata, nei limitidel motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria diII grado della Liguria in diversa composizione, anche ai fini della liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione;rigetta il resto. Cassa la sentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento, eRGN 17115/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 17115/2018Numero sezionale 16877 8/2025Numero di raccolta generale 25112/2026Data pubblicazione 08/09/2026rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria, cui demanda,in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il giorno 15 ottobre 2025.La PresidenteAngelina-Maria PERRINORGN 17115/2018Consigliere rel. Federici