CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 16915/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itale in atti.-RICORRENTE-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 63 pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].-CONTRORICORRENTE-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 343/2020,depositata il 31/03/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA] GeneraleRosa Maria dell’Erba che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso.Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31621/2020Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 16915/2026Data pubblicazione 29/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio il fratello [OSCURATO:PERSONA] dinanzial tribunale di Genova, esponendo che la comune zia [OSCURATO:PERSONA],deceduta nel 2009, aveva disposto dei suoi beni con testamento redatto il8.7.2008, con cui aveva nominato erede universale [OSCURATO:PERSONA], con l’oneredi realizzare un ospedale in Africa per bambini orfani o una scuola intestatialla memoria del defunto marito ed aveva poi legato un terzo del suopatrimonio mobiliare e le sue proprietà in Comune di Tiglieto all’attore, confacoltà di procedere ad un’equa distribuzione con il fratello dei mobili, deiquadri, delle suppellettili e dei libri, disponendo che i gioielli fossero devolutialle nipotine Annarita e [OSCURATO:PERSONA] in lotti di pari valore.Ha chiesto di annullare il testamento perché redatto in condizioni diincapacità o perché frutto di captazione messa in opera da [OSCURATO:PERSONA]; diaprire la successione legittima con divisione dell’asse fra i due fratelli o diaccertare che il legato avente ad oggetto gli immobili in località Tiglietocomprendeva anche porzioni dello stesso compendio siti in Comune diRossiglione nonché di far rientrare nel patrimonio del de cuius la polizzalegittimi, che [OSCURATO:PERSONA] aveva riscattato, oltre a quantificare l’importonecessario per la costruzione della scuola/ospedale.Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha respinto le domande diannullamento e di captazione; ha accolto la domanda relativamente allegato immobiliare a favore di [OSCURATO:PERSONA], affermando che il lascitocomprendeva il terreno pertinenziale sito “a confine” fra i due comuni diTiglieto e Rossiglione; ha ritenuto che i mobili dovessero essere divisi ametà tra i nipoti e ha proceduto alla formazione di due lotti con facoltà discelta in favore di [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato cessata la materia delcontendere riguardo al legato per le nipoti avendo le parti raggiunto unaccordo.Numero registro generale 31621/2020Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 16915/2026Data pubblicazione 29/05/2026La sentenza, appellata da entrambe le parti, è stata confermata dalla Cortedi appello di Genova.Il giudice distrettuale ha ritenuto tardiva la produzione degli atti delprocesso penale e della sentenza che aveva prosciolto il ricorrente dalleaccuse di circonvenzione ai danni della de cuius, depositati con la memoriadi replica ai sensi dell’art. 190 c.p.c.; ha giudicato generiche e ininfluenti leprove per testi e ha confermato la validità della disposizione che prevedevala costruzione di un ospedale in Africa, ma stabilendo che [OSCURATO:PERSONA] nonera legittimato a richiedere l’adempimento del modus. Ha inoltre asseritoche solo parte degli immobili pertinenziali sito in Rossiglione potevanoconsiderarsi oggetto del lascito dell’immobile sito in Tiglieto e ha esclusodalla successione la polizza Fideuram, affermando che testatore avevaindicato come beneficiario il solo [OSCURATO:PERSONA].Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato a 11 motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.In prossimità della pubblica udienza le parti hanno depositato memorieillustrative.Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 111 e24 Cost.,2909 cc. e 654 c.p.p., lamentando che la Corte d’appello abbiaritenuto tardiva la produzione documentale del giudizio penale, inclusa lasentenza di assoluzione del ricorrente, atti formati dopo la maturazionedelle preclusioni istruttorie di primo grado.Sostiene il ricorrente che la decisione abbia leso il diritto alla prova epregiudicato l’esito della lite, assumendo che la sentenza aveva effetti digiudicato e sfuggiva alla preclusioni, evidenziando infine che l’attestazionedel passaggio in giudicato era intervenuta solo nel dicembre 2018.Numero registro generale 31621/2020Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 16915/2026Data pubblicazione 29/05/2026Espone che, se è vero che il processo penale aveva ad oggetto fatti dicirconvenzione successivi all’epoca di redazione del testamento, ladocumentazione conteneva una puntuale ricostruzione dei rapporti tra leparti e l’accertamento della condotta dolosa di [OSCURATO:PERSONA] ai danni dellazia.Con il secondo mezzo si deduce la violazione dell’art. 24, 111 Cost., 2697cc. e 88, 183 e 277 c.p.c., sostenendo che la documentazione penale eracomunque ammissibile poiché formata dopo la maturazione dellepreclusioni, in assenza di una disposizione che ne imponga il deposito allaprima udienza utile alla loro formazione.Secondo il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], essendo nel possesso degli atti delprocesso penale, avrebbe dovuto produrre la documentazione in ossequioai principi di lealtà processuale e di vicinanza della prova; un’eventualelesione dei diritti di difesa poteva esser sanata mediante la rimessione dellacausa in istruttoria.I due motivi sono fondati per le ragioni che seguono.Deve anzitutto escludersi che la sentenza penale abbia valore di giudicato,il quale, nei casi di proscioglimento in dibattimento, è ravvisabile se in sedecivile si controverta su un diritto o un interesse legittimo il cuiriconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali chesono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano ritenutirilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non pongalimitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.L’imputazione riguardava ipotesi di reato a carico del ricorrente (non delconvenuto) e l’assoluzione non è dipesa dall’accertamento degli stessi fattioggetto della domanda. La descrizione del quadro dei rapporti familiari edelle circostanze che interessano in questa sede di legittimità funge dacontorno e da descrizione aggiuntiva ed esplicativa del proscioglimento,sicché gli elementi istruttori sono valutabili nel processo civile, ma nonNumero registro generale 31621/2020Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 16915/2026Data pubblicazione 29/05/2026introducono un vincolo di giudicato, potendo la sentenza penale essereinvocata solo in funzione probatoria (Cass. 11283/1999).Tra i fatti materiali che, secondo il disposto dell'art. 654 c.p.p., sono investitidalla statuizione del giudice penale ed hanno efficacia vincolante nel giudiziocivile nel quale si controverte intorno ad un diritto il cui riconoscimentodipenda dal loro accertamento, devono comprendersi sia quelli enunciatiespressamente nel capo di imputazione quali elementi costitutivi del reatocontestato, sia tutti quei fatti materiali che, ponendosi come elementi logicidella decisione, devono necessariamente essere accertati o ritenuti influentidal giudice penale affinché possa essere pronunciata la condannadell'imputato (Cass. 2200/2001; Cass. 6657/1986).Nell'ambito dei fatti assunti dal giudice penale a premessa giuridica o logicadella decisione, non costituiscono oggetto di un giudicato vincolante nelprocesso civile quelli di essi che si rivelino non decisivi per la configurazioneo l’insussistenza del reato contestato, pur conservando una rilevanza ai finidel rapporto dedotto innanzi al giudice civile (Cass. 13818/2000; Cass.2200/2001).1.1. La sentenza e gli atti dell’indagine penale erano stati formati dopo lascadenza dei termini perentori per l’articolazione delle prove e il deposito didocumenti ai sensi dell’art. 183 c.p.c. ed erano disponibili già nel settembre2016, essendo il ricorrente in condizione di depositarli prima dell’udienza diprecisazione delle conclusioni.Non sussisteva tuttavia un onere, sancito a pena di decadenza, di produrrenel giudizio di primo grado i documenti probatori formati dopo lo spirare deltermine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori e primadel passaggio della causa in decisione.Tali documenti vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibilianche in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, c.p.c.,ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore allaspedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, inNumero registro generale 31621/2020Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 16915/2026Data pubblicazione 29/05/2026tale ipotesi, la possibilità per il giudice del gravame, di applicare il dispostodell'art. 92 c.p.c. (Cass. n. 18962/2011; Cass. 24195/2018; Cass.7977/2022; Cass. 199/2024).Questa Corte ha affermato che, ove per ipotesi i documenti prodotti inappello siano i medesimi già prodotti unitamente alla comparsaconclusionale in primo grado, l’eventuale tardività della produzione dinanzial Tribunale non ne preclude la produzione in appello (Cass. 7977/2022;Cass. 199/2024 ).Nel caso in esame, la sentenza penale è stata depositata direttamente conla memoria istruttoria e sebbene la parte fosse in condizione di produrla allaprima udienza successiva, non era tenuta a farlo necessariamente dinanzial tribunale, potendo produrla direttamente in appello.La circostanza che il deposito sia avvenuto in modo da non concedere allacontroparte alcuna possibilità di replica non rendeva inammissibile lasuccessiva produzione in secondo grado, non essendo il ricorrente tenuto,a pena di decadenza, a depositarla alla prima udienza utile.2. Il terzo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo digiudizio e la mancata valorizzazione del principio di non contestazione.Si sostiene che la circostanza che fosse stato [OSCURATO:PERSONA] a indurre la Ziaa prevedere la costituzione dell’Ospedale in Africa in memoria del marito ea non fissare nel testamento un importo per la costruzione era pacificapoiché dedotta in citazione e non contestata.Il ricorrente sostiene che il convenuto si era limitato ad offrire una tesialternativa, non incompatibile con le deduzioni in fatto contenute nellacitazione introduttiva.Il motivo è infondato.Il resistente aveva asserito che la scelta di costruire un ospedale era statamaturata dalla de cuius non perché indottavi dolosamente, ma per la suavicinanza alle associazioni benefiche, argomentazione contraria econtrastante con l’ammissione del fatto controverso.Numero registro generale 31621/2020Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 16915/2026Data pubblicazione 29/05/2026Il relativo accertamento è insindacabile: compete al giudice di meritoaccertare la sussistenza di una contestazione ovvero d'unanon contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenutoe dell'ampiezza dell'atto della parte (Cass. 27490/2019; Cass. Cass.3680/2019).Per giunta, se la non contestazione solleva la parte dall’onere di provare ilfatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non escludeche il giudice possa pervenire ad un diverso accertamento, poiché l’art. 115,primo comma, c.p.c. non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto nonspecificatamente contestato, ma si limita a sollevare la parte dall’onere dellaprova, senza escludere che il giudice possa ritenere inesistente o irrilevanteil fatto non contestato, qualora constino agli atti elementi in senso contrario(Cass. nn. 5363/2012, 16201/2009, 29404/2018, 5166/2023,16028/2023, n. 16028).3. Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e l’omessaammissione delle prove. Sostiene il ricorrente che la Corte del tuttoimmotivatamente abbia ritenuto generiche e irrilevanti le prove per testianaliticamente trascritte in ricorso volte a provare i fatti di discussione, conun’analitica specificazione delle condizioni personali della de cuius e deicomportamenti tenuti dal resistente, idonei ampiamente a provare lafondatezza delle domande.Il motivo è fondato.La Corte di merito ha disatteso la domanda di annullamento per carenza diprova della consumazione di fatti di induzione ma contestualmentenegando, sulla base di un giudizio totalmente apodittico di irrilevanza egenericità delle prove per testi, ritenute anche valutative, l’assunzione delmezzo istruttorio.Sebbene le descritte valutazioni siano rimesse al giudice di merito, il rigettodelle richieste non è sottratto al controllo di sussistenza e logicità dellaNumero registro generale 31621/2020Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 16915/2026Data pubblicazione 29/05/2026motivazione, se la prova investe un punto decisivo della controversia e siaidonea a dimostrare circostanze tali da condurre ad una diversa soluzione.Nel caso in esame i capitoli di prova erano volti a dar conto di accadimentispecifici concernenti le condizioni psicologiche e di salute della de cuius, irapporti con i nipoti, le condotte poste in essere dal resistente in occasionedella stesura del testamento, oltre che fatti successivi necessari a chiariree a collocare nel giusto contesto le condotte precedenti.La mancata assunzione del mezzo istruttorio, congiunta alla mancataacquisizione degli atti del processo penale, si è tradotta in un vizio dimotivazione su un punto decisivo della controversia, avendo il giudiceritenuto che non fossero stati indicati e provati gli inganni o le condotte delconvenuto che, invece, erano evincibili dalle richieste di prova, e per averposto a fondamento della decisione l'inosservanza dell'onere probatorio exart. 2697 c.c., benché la parte si fosse offerta di adempierlo.4. Il quinto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111Cost, 2697, 1361 e segg. c.c. 115 e 116 c.p.c..Espone il ricorrente che la Corte d’appello abbia ritenuto non irragionevolela scelta della de cuius, nonostante l’entità del suo patrimonio, di realizzareun Ospedale in Africa pur non avendone la capacità economica, travisandoil motivo di appello che verteva sul fatto che quella decisione rivelava laperdita della capacità critica in capo alla resistente.Il sesto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che il progressivopeggioramento dei rapporti tra il ricorrente e la zia, che la Corte di meritoha ritenuto provato, sarebbe circostanza accertata sulla base diun’istruttoria incompleta, frutto della mancata ammissione delle prove e divalutazioni disancorate dalla realtà dei fatti, dovendo piuttosto imputarsi aicondizionamenti e alle pressioni psicologiche poste in essere da PaoloZoboli.Numero registro generale 31621/2020Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 16915/2026Data pubblicazione 29/05/2026I motivi sono assorbiti, dovendo il giudice di rinvio riesaminare l’interoquadro istruttorio all’esito delle istanze illegittimamente respinte.5. Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 167, 183 e 189cpc e 111 Cost., per aver la sentenza respinto l’eccezione di inammissibilitàdelle domande con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di respingere le domandevolte ad ottenere l’esecuzione dei legati, richiesta formulata solo con laprecisazione delle conclusioni, essendosi opposto in precedenza alle soledomande relative all’eredità.Il motivo è infondato.Il ricorso si limita a riportare il contenuto delle richieste conclusive senzanulla illustrare riguardo alle complessive ragioni difensive sollevate dalconvenuto nei propri scritti; la Corte di appello ha anzi affermato chequest’ultimo aveva contestato tutte le domande già nella comparsa dicostituzione.La richiesta di respingere le domande formulate dall’attore riguardo ai legatinon integravano una domanda tardivamente proposta né un’eccezione insenso stretto, ma un’istanza difensiva proponibile in ogni grado e fase,anche in appello.Non sussisteva alcuna preclusione a contestare formalmente le richieste didare esecuzione alle disposizioni di ultima volontà; le barriere preclusiveper il convenuto investono la facoltà di sollevare eccezioni in senso stretto,non le eccezioni rilevabili d’ufficio (se fondate su fatti ritualmente acquisitial processo; Cass. SU 10531/2013), le mere difese, ossia la contestazionedei fatti costitutivi dell’azione, fatta salva la non contestazione (cfr. Cass.SU 2951/2016) o la generica richiesta di respingere le domande.6. L’ottavo motivo denuncia la violazione dell’art. 648 c.c., per aver lasentenza escluso che il ricorrente fosse legittimato ad agire per l’esecuzionedella disposizione che poneva a carico del resistente l’onere di realizzare unospedale da intitolare alla memoria del marito della de cuius.Il motivo è fondato.Numero registro generale 31621/2020Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 16915/2026Data pubblicazione 29/05/2026La sentenza, che ha negato che il ricorrente fosse legittimato a pretenderel’adempimento dell’onere poiché non avrebbe ottenuto alcun beneficiopatrimoniale e per il fatto che il testamento non prevedeva la decadenza delresistente dall’istituzione ereditaria, contrasta con il consolidatoorientamento di questa Corte in base al quale la legittimazione all'azione diadempimento e all'azione di risoluzione della disposizione testamentariamodale soggiacciono ad una distinta disciplina, poiché la prima è molto piùampia rispetto alla seconda.In particolare, qualora – come nel caso in esame - l'onere testamentario siadiretto a soddisfare un interesse morale del testatore, legittimati ad agireper l'adempimento sono non gli eredi in quanto tali, ma i prossimi congiuntidel de cuius, ai quali si trasferisce la tutela degli interessi più intimamenteconnessi alla persona del defunto (Cass. 4936/1980; Cass. 2306/1975).Anche il semplice parente della de cuius, indipendentemente dalconseguimento di uno specifico vantaggio economico o dal fatto chel’inadempimento sia previsto come causa di risoluzione della nominadell’erede, può farsi portatore dell’interesse all’esecuzione, in modo che siaAl contrario, l’azione di risoluzione della disposizione testamentaria modaleè da attribuire secondo i principi generali sull'interesse ad agire, di cuiall'art. 100 c.p.c., interesse che è dato dalla situazione giuridica soggettivadi vantaggio sostanziale, il cui riconoscimento viene posto ad oggetto dellapretesa fatta valere in giudizio e che si concreta nella esigenza di conseguireun risultato utile o giuridicamente apprezzabile attraverso l'indispensabileintervento del giudice (Cass. 3049/1968).7. Il nono motivo deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c..Il ricorrente sostiene che era incontestato che la testatrice non fosse aconoscenza che taluni beni oggetto del legato dei terreni ricadevano nelComune di Rossiglione e non in quello di Tiglieto, per cui anche tali ultimeNumero registro generale 31621/2020Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 16915/2026Data pubblicazione 29/05/2026consistenze, che costituivano mere pertinenze dell’oggetto del legato,dovevano essere attribuite a [OSCURATO:PERSONA], non avendo la sentenza presolasciare l’intero compendio controverso al ricorrente.Lamenta la mancata ammissione delle prove volte ad accertare la realevolontà della de cuius.Il motivo è infondato.La Corte distrettuale ha individuato l’oggetto del lascito sulla base deltestamento e mediante l’interpretazione della volontà della testatrice,tenendo conto della collocazione dei beni e del loro legame funzionale,evidenziando che il legato non poteva riguardare tutti i beni siti inRossiglione perché distanti dagli altri e privi di collegamento materiale o diun legame pertinenziale.Tale apprezzamento si risolve nell’interpretazione del contenuto dellavolontà testamentaria che il ricorso non censura efficacemente quantoall’impiego dei criteri ermeneutici o alla correttezza della motivazione,interpretazione ha condotto a svalutare la condotta processuale delconvenuto all’esito di un diverso accertamento delle circostanze controversesulla base delle emergenze processuali.Il fatto che la de cuius non fosse consapevole dell’esatta ubicazione deiterreni è stato valutato, pervenendo alla conclusione che solo parte deiterreni erano stati devoluti al ricorrente, il che esclude la violazione dell’art.360 n. 5 c.p.c. (Cass. SU 8053/2014).I capitoli di prova appaiono, infine, privi del requisito di decisività, poichédiretti a dimostrare la non contestazione e la consapevolezza della de cuiuscirca collocazione degli immobili, circostanze non decisive e non negatedalla sentenza.8. Il decimo motivo denuncia la violazione degli artt. 1920 e 2702 c.c. e 116c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto irrilevante la designazione delbeneficiario della polizza assicurativa contenuta nel testamento e per averNumero registro generale 31621/2020Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 16915/2026Data pubblicazione 29/05/2026affermato che l’unico beneficiario fosse [OSCURATO:PERSONA] pur essendo la polizzastipulata a vantaggio degli eredi legittimi.L’undicesimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensidell’art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte distrettuale non si siaavveduta che la polizza indicava come beneficiari gli eredi legittimi e non ilsolo [OSCURATO:PERSONA].I due motivi sono inammissibili.Il legato ricevuto dal ricorrente aveva ad oggetto anche i valori mobiliaridepositati presso Fideuram, occorrendo stabilire se la polizza vita fossericompresa nel lascito.La Corte distrettuale ha considerato che, secondo il disposto dell’art. 1920c.c., il beneficiario della polizza, anche se individuato con riferimento allasua qualità di erede, acquista il diritto iure proprio e non iure successionis,ma in forza del contratto assicurativo (Cass. SU 11421/2021); ha affermatoche [OSCURATO:PERSONA] non aveva titolo ad ottenere una quota dell’indennizzo,evidenziando che il testamento non conteneva una designazione delbeneficiario, né faceva riferimento alla polizza, nella quale [OSCURATO:PERSONA] eraindicato come unico beneficiario.Il ricorrente non si duole di tale conclusione, ma del fatto che la Corte nonabbia considerato che nel contratto assicurativo erano indicati comebeneficiari gli eredi legittimi e quindi, a suo parere, i due fratelli [OSCURATO:PERSONA].Non è, quindi, in discussione che la polizza non era oggetto delladisposizione; per latro verso la pronuncia non è suscettibile di giudicatonella parte in cui ha indicato [OSCURATO:PERSONA] quale unico beneficiario,trattandosi di argomentazione aggiuntiva rispetto all’asserita estraneitàdella polizza alle vicende successorie e all’assenza di una designazionetestamentaria, argomentazione che il ricorrente non ha interesse acontestare e che non pregiudica la possibilità di far valere eventuali dirittinon in base alle disposizioni di ultima volontà, ma sulla scorta delledesignazione contenuta nel contratto, dovendo stabilirsi il reale significatoNumero registro generale 31621/2020Numero sezionale 220/2026Numero di raccolta generale 16915/2026Data pubblicazione 29/05/2026della clausola nel punto in cui indica come beneficiari gli eredi legittimi(senza menzionarne i nominativi).In conclusione, sono accolti i motivi di ricorso primo, secondo, quarto eottavo, sono assorbiti i motivi quinto e sesto ed è respinta ogni altracensura.La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causaalla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per lapronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie i motivi primo, secondo, quarto e ottavo, dichiara assorbiti i motiviquinto e sesto e rigetta le altre censure, cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova,in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, in data 29.1.2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]