CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 07977/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8235-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8235/2017 Numero sezionale 374/2022 Numero di raccolta generale 7977/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 avverso la sentenza n. 1002/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. Con ricorso per denuncia di nuova opera ovvero di danno temuto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali condomini del complesso immobiliare denominato [OSCURATO:PERSONA], in Ventimiglia, frazione [OSCURATO:PERSONA], chiedevano che fosse ordinata la sospensione dei lavori e la riduzione in pristino di alcune opere poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, riferivano che [OSCURATO:PERSONA] aveva ampliato l’appartamento di sua proprietà, con l’occupazione di spazi condominiali, e che entrambi i convenuti avevano in animo di realizzare una terrazza aggettante sul giardino condominiale, con il presumibile danneggiamento del marciapiedi condominiale. Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, rigettava le richieste cautelari. Quindi gli attori con successivo atto di citazione introducevano la causa di merito, insistendo per l’accoglimento delle domande già avanzate in sede cautelare. Nel corso del processo rinunciavano al giudizio gli attori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, il Tribunale con la sentenza n. 26/2013, dato atto dell’estinzione del giudizio nei confronti degli attori rinuncianti, in parziale accoglimento della domanda, condannava i convenuti Ric. 2017 n. 08235 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -2- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8235/2017 Numero sezionale 374/2022 Numero di raccolta generale 7977/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 alla demolizione del muro ed al ripristino del corridoio condominiale interessato dalla relativa costruzione, condannando altresì entrambi i convenuti al rimborso delle spese di lite in favore del [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale sentenza hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui ha resistito il solo [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 1002 del 3 ottobre 2016, ha rigettato l’appello promosso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ed accogliendo l’appello proposto nei confronti degli altri appellati, li ha condannati al rimborso delle spese del primo grado in favore degli appellanti. Quanto alle spese del grado di appello, ha posto le medesime a carico degli appellanti nei rapporti con il [OSCURATO:PERSONA], ponendole invece a carico degli altri appellati ed in favore degli appellanti. Rilevavano i giudici di appello che dall’istruttoria svolta in primo grado emergeva che i convenuti avessero posto in essere un muro, occupando in tal modo una parte condominiale, riducendo quindi lo spazio di manovra delle auto al fine dell’accesso ai box di proprietà esclusiva. La deduzione secondo cui la costruzione del muro risaliva già al 1982 e che con lo stesso si era accorpata una porzione immobiliare che già costituiva parte integrante dell’alloggio degli appellanti era però sconfessata dalle deposizioni dei testi che avevano escluso che il muro preesistesse al 2004. Non poteva essere risolutiva la presenza di una vecchia traccia di un muro, poiché la stessa traccia non permetteva di risalire con certezza alla data della sua realizzazione, né era probante la richiesta di Ric. 2017 n. 08235 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -3- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8235/2017 Numero sezionale 374/2022 Numero di raccolta generale 7977/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 sanatoria presentata dall’originario costruttore, in quanto tale affermazione non era supportata da alcuna prova di carattere documentale, non avendo gli appellanti nemmeno chiarito quando e da chi il manufatto originario sarebbe stato demolito. Emergeva piuttosto che il muro invadeva lo spazio condominiale ed occupava il corridoio di accesso al box con grave danno ai condomini, come anche accertato dai Vigili del Fuoco, che avevano attestato che la larghezza della corsia di manovra non era più sufficiente ad assicurare l’agibilità dei locali, stante la difformità dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi. Inoltre, anche il Comune aveva diffidato il condominio a non utilizzare l‘autorimessa. Una volta quindi riscontrata la violazione della proprietà condominiale, non era rilevante stabilire chi avesse realizzato il muro, posto che in caso di azione di rivendica la legittimazione va individuata in capo al possessore o detentore attuale del bene. Né rilevava la circostanza che l’opera fosse stata oggetto di sanatoria a seguito di richiesta del precedente proprietario, in quanto tale provvedimento non è idoneo ad incidere nei rapporti tra privati. Era invece meritevole di accoglimento l’altro motivo di appello che lamentava l’erronea regolamentazione delle spese di lite nei rapporti con gli attori rinuncianti, in quanto, in assenza di un diverso accordo tra le parti, le spese dovevano essere poste a carico della parte rinunciante ex art. 306 c.p.c. Ric. 2017 n. 08235 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -4- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8235/2017 Numero sezionale 374/2022 Numero di raccolta generale 7977/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi. L’intimato non ha svolto difese in questa fase. 2. L’ordine logico delle questioni impone la preventiva disamina del secondo e del terzo motivo di ricorso. Il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza d’appello per vizio di extrapetizione o ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., stante la carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA]. Si rileva che già nel corso del giudizio di primo grado si era evidenziato che l’ampliamento della superficie di un appartamento, con la realizzazione di un muro nella zona autorimessa era funzionale alla proprietà esclusiva del solo [OSCURATO:PERSONA], essendo del tutto estraneo l’altro convenuto [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha però condannato entrambi i convenuti alla riduzione in pristino del muro de quo, e nell’atto di appello [OSCURATO:PERSONA] si doleva espressamente di tale condanna, ribadendo la propria estraneità rispetto alla doglianza in esame. La Corte d’Appello ha però disatteso il motivo di impugnazione, non avvedendosi di tale specifica contestazione del solo [OSCURATO:PERSONA], mantenendo unitaria la posizione dei due convenuti. Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza d’appello per vizio di omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c., per la carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA]. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati., Ric. 2017 n. 08235 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -5- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8235/2017 Numero sezionale 374/2022 Numero di raccolta generale 7977/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 Effettivamente con il primo motivo di appello espressamente si richiamava la circostanza che, quanto alla costruzione del muro, gli stessi condomini avessero imputato la sua realizzazione al solo [OSCURATO:PERSONA], senza mai coinvolgere anche l’altro resistente [OSCURATO:PERSONA]. E pertanto si denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c., per essersi il Tribunale pronunciato su di una domanda non proposta nei confronti di uno dei convenuti. La sentenza d’appello risulta però del tutto silente al riguardo e quindi risulta sussistente la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., quanto alla specifica deduzione mossa dal solo [OSCURATO:PERSONA] circa il proprio difetto di titolarità passiva. Ne deriva che la stessa deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione. 3. Il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Si evidenzia che era stato proposto anche un secondo motivo di appello (sviluppato da pag. 12 a pag. 16), sul quale la Corte d’Appello ha del tutto omesso di pronunziare, il che ha determinato quindi la violazione dell’art. 112 c.p.c. Dalla lettura dell’atto di appello, emerge che parte ricorrente lamentava che il rigetto della domanda relativa alla pretesa realizzazione di un balcone aggettante rispetto alla proprietà di entrambi i convenuti con danneggiamento del marciapiedi condominiale, era stato però accompagnato da una serie di imprecisioni quanto all’individuazione delle difese svolte dagli stessi convenuti in primo grado. Ric. 2017 n. 08235 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -6- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8235/2017 Numero sezionale 374/2022 Numero di raccolta generale 7977/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 Ma la parte più rilevante del mezzo di impugnazione, denominato appunto come secondo motivo di appello, atteneva al fatto che, una volta esclusa la responsabilità dei convenuti, si sarebbe dovuto rivalutare anche la regolamentazione delle spese di lite, non potendo trovare applicazione il principio di soccombenza. L’accoglimento del secondo e terzo motivo, con la conseguente cassazione della sentenza gravata, implica però l’assorbimento del motivo in esame, dovendo il giudice del rinvio regolare ex novo le spese di lite. 4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la carenza di interesse ad agire di [OSCURATO:PERSONA], con la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. con la nullità della sentenza ex art. 360 co. 12 n. 4 c.p.c. Si deduce che a seguito della rinuncia di tre degli originari ricorrenti, la domanda era stata coltivata dal solo [OSCURATO:PERSONA]. Una volta acquisito il suo titolo di proprietà, parte convenuta aveva eccepito la carenza di interesse a proseguire il giudizio, essendo emerso che questi non era titolare di alcuna autorimessa, e quindi non aveva interesse a dolersi della costruzione del muro. Tale eccezione è stata poi ribadita nel primo motivo di appello, ma è stata implicitamente disattesa dalla Corte distrettuale, che in tal modo ha accolto una domanda, sebbene fosse evidente la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Il motivo è infondato. Non è contestato da parte ricorrente la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], sebbene non proprietario di autorimessa nel sottostante locale Ric. 2017 n. 08235 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -7- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8235/2017 Numero sezionale 374/2022 Numero di raccolta generale 7977/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 condominiale, rivesta in ogni caso la qualità di condomino del fabbricato. Ancorché non possa ravvisarsi uno specifico pregiudizio correlato alla riduzione degli spazi di manovra quale derivante dalla realizzazione del muro (pregiudizio che effettivamente attinge i condomini che siano anche proprietari di locali adibiti a box auto), è però altrettanto evidente che la sentenza abbia accolto la domanda in ragione della sottrazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di uno spazio condominiale, la cui contitolarità, in assenza di specifica e puntuale allegazione e dimostrazione da parte dei ricorrenti, compete a tutti i condomini. Risulta quindi evidente come ogni singolo condomino sia legittimato e munito di interesse a far valere il pregiudizio arrecato alla proprietà comune per effetto della condotta illegittima posta in essere da altro condomino, il che palesa l’infondatezza del motivo di ricorso in esame. 5. Il quinto motivo di ricorso denuncia la nullità del procedimento e/o della sentenza per violazione degli artt. 115, 184 e 345 c.p.c. Si deduce che nel corso del giudizio di primo grado il [OSCURATO:PERSONA] aveva tardivamente prodotto alcuni documenti, quali la lettera- relazione dei Vigili del Fuoco del 20/9/2012 e la lettera dello stesso [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allegandoli alla comparsa conclusionale del 22/11/2012. Di tali documenti teneva conto illegittimamente il Tribunale che alla pag. 5 della sentenza dava atto di come recentemente il [OSCURATO:PERSONA] dei Vigli del Fuoco avesse vietato l’uso dell’autorimessa, informando della situazione irregolare la Prefettura ed il Comune di Ventimiglia. Ric. 2017 n. 08235 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -8- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8235/2017 Numero sezionale 374/2022 Numero di raccolta generale 7977/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 In appello, l’appellato produceva ancora nuova documentazione, e la Corte d’Appello in sentenza dava nuovamente atto della documentazione proveniente dai Vigili del Fuoco. Poiché si tratta di documentazione della cui produzione la controparte era decaduta, essendo già maturati i termini di cui all’art. 184 c.p.c., la sentenza ha quindi violato anche l’art. 115 c.p.c. e l’art. 345 c.p.c., con la conseguenza che la sentenza gravata deve ritenersi affetta da nullità. Il motivo è infondato. In primo luogo, si rileva che, dalla stessa descrizione dei documenti prodotti tardivamente in primo grado, si tratta di documenti di formazione prossima alla scadenza dei termini per il deposito della comparsa conclusionale, e ragionevolmente venuti in essere in epoca successiva alla scadenza dei termini di cui all’art. 184 c.p.c. Il riferimento al contenuto della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha fatto riferimento alla documentazione rilasciata dai VVFF, messo a confronto con il contenuto della sentenza d’appello, denota come in realtà si tratti della medesima documentazione, atteso che anche in appello si fa richiamo alla valutazione di inagibilità espressa da tale autorità, quale conseguenza delle costruzione del muro nell’area adibita ad autorimessa. Il motivo di ricorso è peraltro del tutto generico quanto all’indicazione dei nuovi documenti prodotti in appello, sicché la denuncia di tardività della produzione documentale non risulta adeguatamente accompagnata dall’individuazione del pregiudizio Ric. 2017 n. 08235 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -9- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8235/2017 Numero sezionale 374/2022 Numero di raccolta generale 7977/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 che sarebbe derivato da tale produzione, non avendo parte ricorrente puntualmente individuato come di tale tardiva produzione si sia avvalso il giudice di appello al fine della decisione presa. Avuto riguardo quindi alla sola tardiva produzione avvenuta in primo grado, rileva la Corte che è stato già affermato che, poiché deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione, i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass.n. 18962/2011). Ove per ipotesi i documenti prodotti in appello siano i medesimi già prodotti unitamente alla comparsa conclusionale in primo grado, l’eventuale tardività della produzione in primo grado non precluderebbe la loro produzione in appello e ciò anche in ottemperanza al disposto dell’art. 345 c.p.c. Ma anche ove sia esclusa l’ammissibilità della produzione dei documenti prodotti nei due gradi, e si opini, come sostenuto da Ric. 2017 n. 08235 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -10- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8235/2017 Numero sezionale 374/2022 Numero di raccolta generale 7977/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 parte ricorrente, per la tardiva produzione degli stessi unitamente alla comparsa conclusionale in Tribunale, la deducibilità della violazione del regime delle preclusioni istruttorie deve ritenersi in questa sede preclusa, in assenza di una specifica denuncia da parte dei ricorrenti in grado di appello. Infatti, a fronte dell’utilizzazione nella decisione di prime cure di un documento che si assume tardivamente prodotto, i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto denunciare la violazione della regola di rito con uno specifico motivo di appello, e ciò conformemente alla giurisprudenza di questa Corte che ha appunto affermato che la violazione del regime delle preclusioni, nella specie di cui all'art.183 c.p.c., può essere rilevata d'ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica, ma non anche nel grado successivo, giacché la regola di cui all'art. 157, comma 3 c.p.c. - secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente - non opera per il medesimo arco temporale, concernendo le sole nullità determinate dal comportamento della parte, ma che non siano rilevabili d'ufficio, ed inoltre giustificandosi la mancata operatività di detta disposizione fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della parte. (Nella specie, in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha accolto il ricorso della parte che - nell'inerzia dell'avversario - lamentava l'indebito rilievo d'ufficio, da parte del giudice d'appello, della tardiva produzione di documenti decisivi per il giudizio, erroneamente ritenuti "inutilizzabili", così Cass. n. 21529/2021). Ric. 2017 n. 08235 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -11- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8235/2017 Numero sezionale 374/2022 Numero di raccolta generale 7977/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 In termini si veda anche Cass. n. 20678/2016, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la questione della tardività delle allegazioni e dei documenti prodotti in primo grado non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ma deve risultare sollevata in appello, atteso che la nullità del processo di primo grado è soggetta al principio generale, stabilito nell'art.161 c.p.c., della conversione delle ragioni d'invalidità in motivo d'impugnazione (in tal senso, ed in generale per le violazioni processuali scaturenti dal mancato rispetto di un termine di decadenza o per il compimento di una determinata attività - in difetto di espressa previsione normativa della rilevabilità "in ogni stato e grado" ed escluse le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale, si veda Cass. n. 6762/2021, secondo cui la deduzione deve avvenire entro il grado di giudizio nel quale esse si sono manifestate). La mancata formulazione di uno specifico motivo di appello volto a denunciare l’illegittima utilizzazione di un documento tardivamente prodotto risulta quindi preclusiva della deduzione della medesima violazione tramite un motivo di ricorso. Quanto, invece alla violazione dell’art. 345 c.p.c., la genericità della redazione del motivo, in violazione della prescrizione di cui all’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., determina l’inammissibilità del mezzo di gravame, in quanto non è dato rinvenire, come già detto, in che modo la pretesa tardiva produzione in appello di nuovi documenti si sia ripercossa sul contenuto della decisione di appello. Ric. 2017 n. 08235 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -12- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 8235/2017 Numero sezionale 374/2022 Numero di raccolta generale 7977/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 6. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM Accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e, assorbito il primo e rigettato il quarto e quinto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2