CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13760/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.447/2023 - RG n. 280/2023 - Repert. n. 889/2023 depositato il21/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15274/2024Numero sezionale 2705/2025Con decreto n. cronol. 447/2023 - RG n. 280/202N3u m-e roR die rapcecorltta. g ene.ra le 13760/2026Data pubblicazione 11/05/2026889/2023 del 21.12.2023, la Corte d’appello di Potenza, a seguitodi opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia delMinistero della Giustizia, ha revocato il decreto precedentementeemesso dal consigliere designato, ed ha condannatol’Amministrazione al pagamento, in favore dell’opponente di cuisopra, della somma di euro 4.000,00, a titolo di indennizzo per lanon ragionevole durata di un processo presupposto in materia didiritti reali, oltre spese processuali, con distrazione delle stesse infavore del procuratore antistatario.Per quanto di interesse in questa sede, la Corte di merito haliquidato il danno separatamente per ciascun grado di giudizio,accertando, quanto al primo grado del giudizio presupposto, unadurata eccedente il termine ragionevole pari a «6 anni, 4 giorni e 9giorni» e, quanto al secondo grado del giudizio presupposto, unadurata eccedente il termine ragionevole pari a «4 anni, 3 giorni e22 giorni» ed ha scomputato i due periodi tra il 06.03.2007 ed il03.07.2007 e tra il 14.06.2011 ed il 06.12.2011.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso ilpredetto decreto della Corte d’appello sulla scorta di un unicomotivo.Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.hanno presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, parte ricorrente lamenta: violazione efalsa applicazione dell’art. 2 comma 2-bis e 2-ter e segg. dellalegge n. 89/01 e dell'art. 6 della Convenzione Europea, inriferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. - motivazione insufficiente,illogica e contraddittoria – violazione dell’art. 132, comma 2, num.4, c.p.c.2 di 9Numero registro generale 15274/2024Numero sezionale 2705/2025Numero di raccolta generale 13760/2026In particolare, lo stesso lamenta l’erroneo computo del periodo diData pubblicazione 11/05/2026durata irragionevole del processo presupposto, calcolato dalla Corted’appello non già unitariamente, bensì considerando i due gradi dimerito singolarmente; la parte si duole, altresì, dello scomputo, atal fine, di due periodi di tempo, assumendone l’illegittimità.I profili di doglianza del ricorrente, pur raggruppati in un unicomotivo in quanto riguardanti la determinazione del periodo didurata irragionevole del giudizio presupposto, sono plurimi e vannodunque trattati separatamente.1.1. Con il ricorso la parte non chiede una rivalutazione dei fattiposti dalla Corte d’appello a fondamento della decisione, ma favalere semplicemente le ragioni di illegittimità del decreto, di cuimeglio si dirà oltre, sicché va disattesa l’eccezione diinammissibilità del ricorso sollevata dal Ministero.1.2. La prima questione riguarda la legittimità o meno delcomputo del periodo di durata irragionevole del processoseparatamente per ciascun grado.Con riferimento al processo civile di cognizione, l’art. 2, comma 2-bis, legge n. 89/2001 stabilisce che «si considera rispettato iltermine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede ladurata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, diun anno nel giudizio di legittimità».Il successivo comma 2-ter, a sua volta, prevede che «si consideracomunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio vienedefinito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni».Da tale ultima disposizione, la quale, prescindendo dalla durata deisingoli gradi, prende «comunque» in considerazione, ai fini dellavalutazione di ragionevolezza, l’intera durata del processo, si ricavache una siffatta valutazione deve essere condotta in manieraunitaria e non frazionata per grado.Questa Corte ha già affermato che una valutazione unitaria debbaessere effettuata con riferimento all’ipotesi in cui venga proposta3 di 9Numero registro generale 15274/2024Numero sezionale 2705/2025Numero di raccolta generale 13760/2026l'azione civile nel giudizio penale e tale giudizio si concluda con unaData pubblicazione 11/05/2026sentenza di affermazione della penale responsabilità dell'imputato edi condanna generica dello stesso (o del responsabile civile) alrisarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, visto che ilsuccessivo giudizio civile che venga introdotto per ladeterminazione in concreto del danno non costituisce un autonomoprocedimento (cfr.: Cass. n. 22356/2023).Lo stesso è stato ritenuto quanto all’eventualità di un giudiziopresupposto che abbia visto una fase concludersi con pronunciadichiarativa di incompetenza, dovendosi determinare quale avrebbedovuto essere la durata ragionevole per il giudizio presuppostosulla base della sua complessità, comprensiva, tenuto conto dellastruttura unitaria del processo, anche della fase necessaria allapronuncia di incompetenza (cfr.: Cass. n. 20534/2018; Cass. n.26208/2016).Coerentemente con quanto precede, la necessità di una talevalutazione unitaria va affermata anche con riferimento ai diversigradi dello stesso giudizio.Ne deriva, come conseguenza, che il concreto computo del periodoeccedente la ragionevole durata del processo presupposto debbaavvenire in maniera altrettanto unitaria.In proposito, l’Amministrazione controricorrente ha sostenuto chesussiste la possibilità per il giudice di merito di «liquidarel’indennizzo distinguendo tra le singole fasi o i singoli gradi delprocesso, purché tale quantificazione analitica dell’indennizzo nonconfligga con le regole che determinano come debba esserequantificato l’indennizzo agli effetti della Legge Pinto» (cfr.:controricorso, a pagina 5).Al riguardo, tuttavia, non risulta esatta l’ulteriore asserzione delMinistero secondo cui «nel caso di specie, controparte nondenuncia alcuna effettiva violazione delle regole che attengono allaliquidazione dell’indennizzo», avendo, invece, il ricorrente4 di 9Numero registro generale 15274/2024Numero sezionale 2705/2025Numero di raccolta generale 13760/2026evidenziato come la modalità di calcolo in concreto utilizzata dallaData pubblicazione 11/05/2026Corte di merito abbia determinato un risultato per sépregiudizievole (cfr.: ricorso, a pagina 6: «La durata irragionevoledel processo deve però essere considerata integralmente e non puòessere divisa per fasi e in ragione di ciò la Corte di Appello avrebbedovuto sommare i periodi per pervenire ad una durata di 10 anni 8mesi e 1 giorno e liquidare, quindi, un totale di € 4.400,00»).Viene in rilievo, sul punto, la norma di cui all’art. 2-bis, comma 1,della legge n. 89/2001, che stabilisce i limiti minimo e massimodell’importo da liquidarsi a titolo di equa riparazione «per ciascunanno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termineragionevole di durata del processo».In virtù dei principi, sopra ricordati, relativi alla valutazione unitariadell’intera vicenda processuale, nonché avuto riguardo a quantodisposto dalla norma da ultimo citata, deve escludersi chel’indennizzo possa essere artificiosamente ridotto mediante unfrazionamento della sua liquidazione per gradi, frazionamento cheincida sugli arrotondamenti in pregiudizio del danneggiato.In concreto, come emerge dall’esame del provvedimentoimpugnato, la durata irragionevole di ciascun grado, per comeaccertata dalla Corte d’appello, risulta essersi protratta anche perfrazioni di anno inferiori a sei mesi (il che, per ciascuna frazione, hadeterminato come conseguenza che l’indennizzo fosse ritenuto nondovuto), mentre, sommando tali due frazioni di anno, ne sarebberisultato un periodo complessivo superiore a sei mesi, con laconseguenza che, in relazione ad esso, sarebbe stato dovutol’intero indennizzo annuale.Stante l’illegittimità di tale metodologia di calcolo, il motivo diricorso deve essere accolto in tale parte.1.3. Una seconda questione riguarda la detrazione, da parte dellaCorte d’appello, dei due periodi tra il 06.03.2007 ed il 03.07.2007,«per il rinvio richiesto da una parte processuale», e tra il5 di 9Numero registro generale 15274/2024Numero sezionale 2705/202514.06.2011 ed il 06.12.2011, «mancando in atti la prova che loNumero di raccolta generale 13760/2026stesso sia riconducibile all’ordinario svolgimento del giuDadtai zpuiobb liceaz,io ne 11/05/2026dunque, che possa contribuire al computo di quello di irragionevoledurata».Al riguardo, il ricorrente ha sostenuto che «tali periodi non possonoessere imputati alla parte», citando, a supporto delle suededuzioni, l’orientamento interpretativo di legittimità.Anche in tale parte, il motivo è fondato.Deve osservarsi, in primo luogo, che ai fini del riconoscimento, aisensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, del diritto ad un'equariparazione per violazione del termine ragionevole del processo,non possono essere ascritti "in toto" al comportamento delle parti iritardi dovuti alle continue richieste di rinvio non funzionali alcontraddittorio e al corretto svolgimento del processo, rilevando glistessi, almeno in parte, in caso di inerzia ed acquiescenzadell'istruttore - in capo al quale sussistono tutti i poteri intesi al piùsollecito e leale svolgimento del procedimento stesso - ai fini dellavalutazione del comportamento del giudice, ai sensi dell'art. 2,comma secondo, della citata legge n. 89 del 2001 (cfr.: Cass. n.15258/2011).Infatti, pur dovendosi tener conto, in detrazione della duratacomplessiva, dei ritardi imputabili alle continue richieste delle partidi rinvio delle udienze non funzionali al contraddittorio ed alcorretto svolgimento del processo, occorre altresì considerare inquale misura abbia concorso l'eccessiva dilazione di tempo dei rinviitra l'una e l'altra udienza, dovuta a ragioni organizzative riferibiliall'amministrazione giudiziaria (cfr.: Cass. n. 23743/2014); devetenersi conto, altresì, dell’eventuale malgoverno degli strumentiprocessuali imputabile alla responsabilità personale del magistrato,in quanto comunque espressione della disfunzione organizzativadell'amministrazione giudiziaria (cfr.: Cass. n. 8534/2015).6 di 9Numero registro generale 15274/2024Numero sezionale 2705/2025Numero di raccolta generale 13760/2026Pertanto, in concreto, la semplice circostanza che una parteData pubblicazione 11/05/2026processuale abbia chiesto il rinvio del processo, effettivamentedisposto, non è di per sé sufficiente ai fini dello scomputodell’intero periodo del rinvio stesso, tra il 06.03.2007 ed il03.07.2007, dovendosi valutare altresì se ed in quale misuraabbiano inciso sulla relativa durata ragioni organizzative riferibiliall'amministrazione giudiziaria.Quanto, poi, all’ulteriore arco temporale tra il 14.06.2011 ed il06.12.2011, nel provvedimento impugnato non risulta specificato acosa esso si riferisca.Deve pertanto ritenersi che la detrazione dei suddetti periodi siponga in contrasto con i criteri di computo fissati dall’art. 2 l. n.89/2001.Inoltre, la scarna motivazione adottata sul punto, benchégraficamente esistente, non rende tuttavia percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento, sicchésussiste violazione dell’art. 132, comma 2, num. 4, c.p.c., comedenunciato dalla parte (cfr.: Cass n. 1986/2025).1.4. Un’ultima doglianza riguarda la correttezza o meno delcalcolo del periodo di durata irragionevole del processo da un puntodi vista meramente aritmetico.Detta questione risulta sollevata con specifico riferimento al primogrado del giudizio presupposto.In particolare, la Corte d’appello, dopo aver quantificato l’interadurata del grado in 11 anni, 4 mesi e 29 giorni, ha sottratto daessa: - il periodo di 3 anni di ragionevole durata del processo,come per legge; - il periodo tra il 06.03.2007 ed il 03.07.2007, peril rinvio richiesto da una parte processuale; - il periodo tra il14.06.2011 ed il 06.12.2011, per mancanza di prova che essofosse riconducibile all’ordinario svolgimento del giudizio.7 di 9Numero registro generale 15274/2024Numero sezionale 2705/2025Numero di raccolta generale 13760/2026Sulla scorta di tale calcolo, a parere della Corte di merito, «siData pubblicazione 11/05/2026addiviene ad una durata complessiva di irragionevole durata pari a6 anni, 4 giorni e 9 giorni».Al riguardo, il ricorrente ha osservato quanto segue: «Trascurandoil termine ragionevole di tre anni, i periodi tra il 06/03/2007 e il03/07/2007 e poi tra il 14/06/2011 e il 06/12/2011 dovevanocomportare una detrazione per un totale di 10 mesi e non di dueanni. In ragione di ciò, risultano essere stati scomputati 14 mesisenza alcuna ragione» (cfr.: ricorso a pagina 8).Dovendo il provvedimento impugnato essere cassato con rinvio algiudice di merito per un nuovo computo dell’indennizzo sulla scortadi quanto innanzi osservato, l’errore segnalato dalla parte potràessere preso in considerazione in tale sede.2. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto.Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corted’appello di Potenza in diversa composizione, perché provveda alcomputo del periodo eccedente quello di ragionevole durata delprocesso presupposto sulla scorta di una valutazione unitaria,nonché specificando, quanto ai periodi tra il 06/03/2007 e il03/07/2007 e tra il 14/06/2011 e il 06/12/2011, se ed in qualemisura essi possano essere imputati alla condotta delle partiovvero all’amministrazione giudiziaria, ed infine tenendo contodell’errore di calcolo segnalato dal ricorrente, il tutto in applicazionedei principi sopra esposti.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anchesulle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia allaCorte d’appello di Potenza in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte di cassazione, in data 11 novembre 2025.8 di 9Numero registro generale 15274/2024Numero sezionale 2705/2025Numero di raccolta generale 13760/2026La PresidenteData pubblicazione 11/05/2026MILENA FALASCHI9 di 9