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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 22356/2023

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to da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54M05 I438I), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, p.zza Cavour ; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente – avverso il decreto della Corte di appello di Salerno n. cronol. 3384/2021 (pubblicato il 29 luglio 2021); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 2 della legge n. 89/2001, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Terracciano R.G.N. 27290/2021 C.C. 19/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] Marco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo instaurato a seguito degli eventi franosi verificatisi in Sarno il 5 maggio 1998 e che cagionarono la morte di alcuni loro congiunti.

Con decreto n. cron. 1384/2020 del 18 febbraio 2020, il giudice designato della Corte di appello di Salerno accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennità prevista in relazione alla ravvisata durata irragionevole del giudizio di soli due anni, oltre che delle spese.

2. Decidendo sull’opposizione ex art. 5 - ter della stessa legge n. 89/2001 formulata avverso il citato decreto e nella costituzione del Ministero della Giustizia, la Corte di appello di Salerno, con decreto n. cronol. 3384/2021, l’accoglieva parzialmente, condannando il citato Ministero al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (1965) e [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 1.200,00 ciascuno, nonché a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (1989), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], dell’importo di euro 1.200,00, “pro quota” ereditaria, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento della metà delle spese del procedimento, compensate per la residua metà.

Più specificamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte salernitana riteneva fondate alcune delle lamentate inesattezze sul calcolo operato dal magistrato designato per stabilire la durata del complessivo giudizio presupposto nelle sue varie articolazioni e per gradi, e segnatamente di quella relativa al giudizio di secondo grado, del primo giudizio di legittimità e di quello di rinvio (pag. 4 decreto impugnato), mentre, quanto alla durata del giudizio penale di primo grado, la Corte escludeva la sussistenza del vizio ritenendo che la documentazione prodotta non fosse idonea a provare quanto asserito, mancando un riscontro certo delle date indicate.

3. Avverso il menzionato decreto, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, il solo [OSCURATO:PERSONA].

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. –la nullità del provvedimento impugnato o del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-bis della legge n. 89/2001 e succ. modif. in relazione all’art. 6 della Cedu, nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c. e artt. 115 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nella parte in cui, con il decreto impugnato, la Corte di appello, con motivazione apparente, aveva escluso la sussistenza del vizio di determinazione della ragionevole durata del processo, ritenendo che per il primo grado del giudizio penale la documentazione prodotta non fosse idonea a provare quanto asserito, sul presupposto della mancanza di un riscontro univoco delle date.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce –ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. –la nullità del provvedimento impugnato e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 2-bis della legge n. 89/2001 e succ. modif. in relazione all’art. 6 della Cedu, nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c. e artt. 115 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., avuto riguardo al vizio di motivazione, siccome omessa, e alla indicata violazione di legge, con riferimento alla riduzione del ritardo indennizzabile operato dal giudice dell’opposizione.

3. Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la nullità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 2-bis della legge. n. 89/2001 e succ. modif. in relazione all’art. 6 Cedu, nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo l’illegittimità della determinazione operata dell’indennizzo in relazione agli anni di ritardo, nonché il vizio di motivazione sul punto.

4. Rileva il collegio che il primo motivo è fondato perché, effettivamente, la motivazione sul punto relativo alla durata del giudizio penale di primo grado (incidente, poi, sulla determinazione della durata complessiva del giudizio nei suoi vari gradi, compreso il giudizio di rinvio) è apparente ed apodittica, limitandosi l’impugnato provvedimento ad affermare che la documentazione prodotta non era idonea a tal riguardo, malgrado il Galluzzo – con l’articolazione della censura in esame – abbia idoneamente indicato di quali riscontri documentali si sarebbe dovuto tener conto.

5. E’ fondato anche il secondo motivo, in virtù dell’argomento secondo cui – malgrado la formulazione della richiesta nel computo della durata complessiva dei due giudizi (penale e civile), anche di quella del processo civile conseguente (correlato all’effettuata costituzione di parte civile nel processo penale, con la derivante necessità di una sua valutazione globale nel suo complesso), per effetto della considerazione unitaria da operare –non è stato rilevato che il giudizio civile si sarebbe dovuto concludere (trattandosi, in realtà, di una fase successiva dello stesso procedimento complessivo) entro un anno (e non entro tre anni, come se si fosse trattato di un – primo – nuovo grado autonomo di un diverso giudizio), con la conseguenza di procedere al computo della durata irragionevole del giudizio complessivo (nella sua unitarietà) in misura più elevata e, quindi, con la derivante configurazione di un diritto del ricorrente ad ottenere un maggiore indennizzo rispetto a quello liquidato con l’impugnato decreto collegiale.

La giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es.

Cass. 4477/2007 e Cass. n. 4436/2015) ha, infatti, chiarito come, in tema di ragionevole durata del processo, allorquando venga proposta l'azione civile nel giudizio penale e tale giudizio si concluda con una sentenza di affermazione della penale responsabilità dell'imputato e di condanna generica dello stesso (o del responsabile civile) al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile chevenga introdotto per la determinazione in concreto del danno non costituisce un autonomo giudizio, e, stante l'identità della pretesa sostanziale azionata, i due giudizi devono essere sottoposti a una valutazione unitaria.

A tale principio di diritto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio.

6. Il terzo ed ultimo motivo rimane assorbito per effetto dell’accoglimento dei precedenti due, attenendo alla rideterminazione del “quantum” dell’equo indennizzo spettante al ricorrente.

7. In definitiva, vanno accoltii primi due motivi e dichiarato assorbito il terzo, con conseguente cassazione dell’impugnato decreto ed il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, la quale – oltre a conformarsi al principio di diritto enunciato con riferimento alla seconda censura e a valutare i prodotti documenti di cui si è discorso con riguardo al primo motivo - provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo.

Cassa l’impugnato provvedimento e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio della Seco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54M05 I438I), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, p.zza Cavour ; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente – avverso il decreto della Corte di appello di Salerno n. cronol. 3384/2021 (pubblicato il 29 luglio 2021); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 2 della legge n. 89/2001, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Terracciano R.G.N. 27290/2021 C.C. 19/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] Marco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo instaurato a seguito degli eventi franosi verificatisi in Sarno il 5 maggio 1998 e che cagionarono la morte di alcuni loro congiunti. Con decreto n. cron. 1384/2020 del 18 febbraio 2020, il giudice designato della Corte di appello di Salerno accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennità prevista in relazione alla ravvisata durata irragionevole del giudizio di soli due anni, oltre che delle spese. 2. Decidendo sull’opposizione ex art. 5 - ter della stessa legge n. 89/2001 formulata avverso il citato decreto e nella costituzione del Ministero della Giustizia, la Corte di appello di Salerno, con decreto n. cronol. 3384/2021, l’accoglieva parzialmente, condannando il citato Ministero al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (1965) e [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 1.200,00 ciascuno, nonché a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (1989), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], dell’importo di euro 1.200,00, “pro quota” ereditaria, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento della metà delle spese del procedimento, compensate per la residua metà. Più specificamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte salernitana riteneva fondate alcune delle lamentate inesattezze sul calcolo operato dal magistrato designato per stabilire la durata del complessivo giudizio presupposto nelle sue varie articolazioni e per gradi, e segnatamente di quella relativa al giudizio di secondo grado, del primo giudizio di legittimità e di quello di rinvio (pag. 4 decreto impugnato), mentre, quanto alla durata del giudizio penale di primo grado, la Corte escludeva la sussistenza del vizio ritenendo che la documentazione prodotta non fosse idonea a provare quanto asserito, mancando un riscontro certo delle date indicate. 3. Avverso il menzionato decreto, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, il solo [OSCURATO:PERSONA]. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. –la nullità del provvedimento impugnato o del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-bis della legge n. 89/2001 e succ. modif. in relazione all’art. 6 della Cedu, nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c. e artt. 115 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nella parte in cui, con il decreto impugnato, la Corte di appello, con motivazione apparente, aveva escluso la sussistenza del vizio di determinazione della ragionevole durata del processo, ritenendo che per il primo grado del giudizio penale la documentazione prodotta non fosse idonea a provare quanto asserito, sul presupposto della mancanza di un riscontro univoco delle date. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce –ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. –la nullità del provvedimento impugnato e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 2-bis della legge n. 89/2001 e succ. modif. in relazione all’art. 6 della Cedu, nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c. e artt. 115 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., avuto riguardo al vizio di motivazione, siccome omessa, e alla indicata violazione di legge, con riferimento alla riduzione del ritardo indennizzabile operato dal giudice dell’opposizione. 3. Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la nullità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 2-bis della legge. n. 89/2001 e succ. modif. in relazione all’art. 6 Cedu, nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo l’illegittimità della determinazione operata dell’indennizzo in relazione agli anni di ritardo, nonché il vizio di motivazione sul punto. 4. Rileva il collegio che il primo motivo è fondato perché, effettivamente, la motivazione sul punto relativo alla durata del giudizio penale di primo grado (incidente, poi, sulla determinazione della durata complessiva del giudizio nei suoi vari gradi, compreso il giudizio di rinvio) è apparente ed apodittica, limitandosi l’impugnato provvedimento ad affermare che la documentazione prodotta non era idonea a tal riguardo, malgrado il Galluzzo – con l’articolazione della censura in esame – abbia idoneamente indicato di quali riscontri documentali si sarebbe dovuto tener conto. 5. E’ fondato anche il secondo motivo, in virtù dell’argomento secondo cui – malgrado la formulazione della richiesta nel computo della durata complessiva dei due giudizi (penale e civile), anche di quella del processo civile conseguente (correlato all’effettuata costituzione di parte civile nel processo penale, con la derivante necessità di una sua valutazione globale nel suo complesso), per effetto della considerazione unitaria da operare –non è stato rilevato che il giudizio civile si sarebbe dovuto concludere (trattandosi, in realtà, di una fase successiva dello stesso procedimento complessivo) entro un anno (e non entro tre anni, come se si fosse trattato di un – primo – nuovo grado autonomo di un diverso giudizio), con la conseguenza di procedere al computo della durata irragionevole del giudizio complessivo (nella sua unitarietà) in misura più elevata e, quindi, con la derivante configurazione di un diritto del ricorrente ad ottenere un maggiore indennizzo rispetto a quello liquidato con l’impugnato decreto collegiale. La giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es. Cass. 4477/2007 e Cass. n. 4436/2015) ha, infatti, chiarito come, in tema di ragionevole durata del processo, allorquando venga proposta l'azione civile nel giudizio penale e tale giudizio si concluda con una sentenza di affermazione della penale responsabilità dell'imputato e di condanna generica dello stesso (o del responsabile civile) al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile chevenga introdotto per la determinazione in concreto del danno non costituisce un autonomo giudizio, e, stante l'identità della pretesa sostanziale azionata, i due giudizi devono essere sottoposti a una valutazione unitaria. A tale principio di diritto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio. 6. Il terzo ed ultimo motivo rimane assorbito per effetto dell’accoglimento dei precedenti due, attenendo alla rideterminazione del “quantum” dell’equo indennizzo spettante al ricorrente. 7. In definitiva, vanno accoltii primi due motivi e dichiarato assorbito il terzo, con conseguente cassazione dell’impugnato decreto ed il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, la quale – oltre a conformarsi al principio di diritto enunciato con riferimento alla seconda censura e a valutare i prodotti documenti di cui si è discorso con riguardo al primo motivo - provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa l’impugnato provvedimento e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio della Seco
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