Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35629/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procure speciali stese a margine del ricorso, e di comparsa di costituzione di nuovo difensore, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Milano, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via della Ferratella in Laterano n. 33 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6462, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 9.12.2014; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Irpef 2006 - Capitali detenuti all’estero - Violazione degli obblighi di monitoraggio - Mandatario (attorney) di società estera -Lista “Falciani”. raccolte le conclusioni del P.M., s.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha confermato la richiesta di rigetto del ricorso; ascoltate le conclusioni rassegnate, per la controricorrente, dall’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che ha domandato il rigetto del ricorso; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’avviso di accertamento n.

T9D013A01139/2012, in relazione all’anno 2006, con il quale era liquidata maggiore Irpef per l’importo di Euro 597.086,00, oltre accessori e sanzioni.

L’atto impositivo seguiva ad indagini svolte dalla Guardia di Finanza e concluse con [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione, con il quale si accertava la detenzione di disponibilità finanziarie non dichiarate detenute all’estero, presso la HSBC [OSCURATO:PERSONA], con sede in Svizzera, sul fondamento di documentazione bancaria, nello specifico una “fiche” (scheda) della c.d. lista ‘Falciani’, conseguita dall’Amministrazione fiscale francese in attuazione della collaborazione informativa internazionale.

I redditi in questione non erano stati indicati dal contribuente nel quadro RW delle dichiarazioni dei redditi (anni d’imposta 2005-2009). [OSCURATO:PERSONA] aveva replicato che si trattava di capitali già emersi mediante adesione al c.d. scudo fiscale, ma i verificatori e l’Agenzia chiarivano che le somme contestate sono quelle eccedenti i capitali in relazione ai quali il contribuente aveva aderito allo scudo fiscale.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, che accoglieva il ricorso annullando l’atto impositivo, reputando la non utilizzabilità a fini probatori di una scheda (fiche) proveniente dalla lista Falciani.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia.

La CTR, ritenuti pienamente utilizzabili i dati estratti dalla lista Falciani, e preso atto dell’omessa dichiarazione dei redditi detenuti all’estero da parte del contribuente, riformava la decisione della CTP e rigettava l’originario ricorso proposto dal contribuente, riaffermando la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro strumenti di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

4.1. Il contribuente ha quindi domandato la sospensione del giudizio, manifestando l’intenzione di aderire al condono di cui all’art. 6 del Dl n. 119 del 2018.

Nei termini di legge, però, non ha successivamente depositato documentazione attestante la effettiva adesione alla normativa beneficiale.

Il processo è stato quindi fissato per la trattazione.

4.2. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed ha domandato rigettarsi il ricorso del contribuente.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza pronunciata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 32, secondo comma, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 111, comma sesto, della Costituzione, per non avere il giudice dell’appello pronunciato sulla pretesa attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della titolarità di capitali, in realtà di proprietà di società terze, in riferimento alle quali egli svolgeva meri compiti di mandatario, e per non aver pronunciato circa le “ulteriori eccezioni formulate dall’appellato nell’atto di controdeduzioni” (ric., p. 29), neppure descritte dal giudice del gravame.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ancora ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere il giudice dell’appello pronunciato “sulla inattendibilità e assenza di valenza indiziaria della scheda cliente denominata “fiche”, in quanto documento anonimo” (ric., p. 30).

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente critica sempre la nullità della sentenza adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e dell’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, nonché dell’art. 3 della legge n. 212 del 2000, in conseguenza dell’omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità dell’applicazione retroattiva della presunzione di cui all’art. 12, comma 2, del Dl n. 78 del 2009.

4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente contesta “in via subordinata al primo motivo” (ric., p. 42), l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, e relativo all’essere il contribuente indicato “quale mero mandatario (Attorney) del rapporto estero” (ibidem) di cui era titolare la società [OSCURATO:PERSONA], e di quello di cui era titolare la [OSCURATO:PERSONA].

5. Con il primo ed il quarto motivo di ricorso il contribuente contesta, in relazione ai profili della nullità della sentenza in conseguenza dell’omessa pronuncia, e comunque dell’omesso esame della questione, per essergli stata attribuita nell’atto impositivo la titolarità di capitali che appartenevano in realtà a società terze, di cui era mero mandatario (attorney).

Gli strumenti di impugnazione risultano connessi, ed appare opportuno trattarli congiuntamente, per esigenze di sintesi e chiarezza espositiva.

5.1. Invero la CTR scrive che “risulta del tutto ininfluente l’eccezione sollevata dalla parte privata in ordine alla presunzione legale invocata dall’Ufficio, che può trovare applicazione solo quando sussistano tutti i presupposti di legge e solo qualora venga fornita la prova, quale fatto certo, che il contribuente sia l’effettivo titolare delle attività finanziarie detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato, in quanto detta prova è già stata ampiamente fornita ed acquisita sulla base di tutto quanto sopra esposto ed in tal senso non vi è alcuna incertezza, essendo state condotte indagini e reperite prove oltre ogni ragionevole dubbio” (sent.

CTR, p. 3).

Non si riscontra l’omissione della pronuncia, il giudice dell’appello ha ritenuto che la titolarità delle attività finanziarie attribuita al [OSCURATO:PERSONA] sia stata dimostrata dall’Amministrazione finanziaria.

La CTR rinvia, pertanto, agli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza ed all’avviso di accertamento.

In quest’ultimo, riprodotto anche dal contribuente nel suo ricorso per cassazione, si legge che egli è stato ritenuto responsabile anche in ordine ai capitali detenuti all’estero e non dichiarati, formalmente intestati a società di cui era mandatario.

Osserva l’Agenzia delle Entrate che la questione è stata sollevata dalla parte privata nella fase di contraddittorio che ha preceduto l’invio dell’atto impositivo, ed ha rilevato che le osservazioni della parte non apparivano idonee a contrastare la valutazione operata.

Nell’avviso di accertamento l’Ente impositore scrive che “le società estere che la Parte ritiene debbano essere considerate “Titolari” dei profili “[OSCURATO:PERSONA] S.A. e [OSCURATO:PERSONA]” per le quali il sig. [OSCURATO:PERSONA] figura Mandatario, sono società con sede a Lichtenstein e a Panama”, e non manca, l’Agenzia delle Entrate, di sottolineare che tali Stati sono c.d. paradisi fiscali, in cui è consentito gestire tali società conservando un totale anonimato e godendo del segreto bancario.

Pertanto l’Amministrazione finanziaria ha valutato che tra i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi dichiarativi dei capitali detenuti all’estero, “vi siano anche coloro che, pur avendo dato vita ad un ente formalmente e giuridicamente separato (quale ad esempio una Anstalt), di fatto, ne condizionano l’autonomia, incidendo in vario modo sulla gestione delle somme e delle attività ad essa facenti capo”.

“Dalla ‘fiche’” estratta dalla c.d. lista Falciani, “è riscontrabile che, sui profili nei quali risulta ‘Attorney’, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha potere di firma individuale.

Questo dato fa presumere che, lo stesso, sia ‘autonomamente’ in grado di disporre del conto senza alcuna necessità di autorizzazione. [OSCURATO:PERSONA], oltretutto, non produce alcun documento dal quale si possa dedurre che egli non sia abilitato ad effettuare prelievi.

Non fornisce, oltretutto, alcuna documentazione atta a spiegare il rapporto alla base del mandato avuto dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tali società vengono pertanto considerate degli “schermi” utilizzati dalla Parte, al solo fine di mantenere l’anonimato e di ottenere benefici fiscali.

Con specifico riferimento al caso di specie, pertanto, il soggetto persona fisica risulta possessore di investimenti esteri detenuti per il tramite di un ente estero, apparentemente autonomo, ma di fatto privo di una propria capacità di autodeterminazione” (avviso di accertamento, in ric., p. 7 ss.).

5.2. I dati accertati, e contenuti nella fiche proveniente dalla lista Falciani, ed i rilievi proposti dall’Ente impositore, appaiono idonei ad integrare la prova presuntiva della commissione delle condotte contestate in sede di verifica tributaria al ricorrente, che non contrappone alcuna prova contraria, non illustra come abbia dimostrato di non essere il reale titolare delle attività intestate a società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], non prova di non essere titolare della firma individuale, nulla documenta circa i suoi rapporti con dette società.

Neppure deve trascurarsi come questa Corte non abbia mancato, recentemente, di evidenziare che “in tema di rilevazione, a fini fiscali, di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, l'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4 del d.l. n. 167 del 1990, conv., con modif., in l. n. 227 del 1990, riguarda non solo l'intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria all'estero, ma anche colui che, all'estero, abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, con il compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell'effettivo titolare, atteso che, stante la "ratio" della previsione, rileva una nozione omnicomprensiva di detenzione, inclusiva anche delle situazioni detentive nell'interesse altrui”, Cass. sez.

V, 26.11.2020, n. 26965.

5.2.1. In ordine alla censura secondo cui la CTR non avrebbe esaminato alcune delle questioni sollevate dal contribuente, pare sufficiente osservare che il ricorrente non indica neppure a quali questioni intenda operare riferimento, né chiarisce quando e come le abbia proposte, la critica difetta radicalmente di specificità e deve in conseguenza essere valutata inammissibile.

Il primo ed il quarto motivo di ricorso risultano pertanto infondati e devono essere respinti.

6. Mediante il secondo motivo di ricorso il contribuente contesta la nullità della sentenza impugnata, per non avere il giudice dell’appello pronunciato sulla inattendibilità e assenza di valenza indiziaria della scheda cliente denominata “fiche”, proveniente dalla c.d. lista Falciani, in quanto documento anonimo.

6.1. La CTR rileva che “per quanto alla riferibilità della scheda al ricorrente, non vi è alcun dubbio sulla medesima, essendo la stessa tutt’altro che anonima, infatti riporta chiaramente il nominativo del sig. [OSCURATO:PERSONA] come profilo cliente, con relativo codice, luogo e data di nascita, che permettono la sicura individuazione della persona e detto nominativo è legato indiscutibilmente ai conti correnti indicati nella medesima scheda ed individuati chiaramente con il relativo codice iban, che individua a sua volta l’ubicazione della banca presso la quale tali conti si trovano e cioè, nel caso di specie, in Svizzera” (sent.

CTR, p. 2).

6.2. Contesta il contribuente che “la CTR ha pronunciato sulla ‘riferibilità della scheda al ricorrente’, quando l’eccezione effettivamente formulata riguardava la assenza di attendibilità e valenza indiziaria della scheda, in quanto documento di cui si ignorava l’autore” (ric., p. 35).

6.2.1. Trascura però il ricorrente che la CTR, prima di soffermarsi sulla riferibilità della scheda a [OSCURATO:PERSONA], ha pure osservato che “la scheda è pervenuta in modo del tutto legale e legittimo, attraverso i canali ufficiali della collaborazione internazionale tra i due Paesi”, Italia e Francia.

Il giudice dell’appello ha quindi ritenuto accertata la provenienza della scheda ed il suo utilizzo, indipendentemente dal fatto che la stessa risulta non sottoscritta, come del resto ritenuto legittimo anche da questa Corte regolatrice in una pluralità di pronunce, cui sembra opportuno operare richiamo.

Invero, questa Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in materia, esprimendo principi che le difese del contribuente non inducono a rivedere.

Nella sentenza n. 8605 del 2015 la Corte di legittimità ha sinteticamente concluso che “l'Amministrazione finanziaria, nella sua attività di accertamento della evasione fiscale può - in linea di principio - avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dalla Amministrazione in violazione di un diritto del contribuente.

Sono perciò utilizzabili, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal dipendente infedele di un istituto bancario, senza che assuma rilievo l'eventuale reato commesso dal dipendente stesso e la violazione del diritto alla riservatezza dei dati bancari (che non gode di tutela nei confronti del fisco)”.

Merita di essere chiarito, in proposito, che la Suprema Corte si è pronunciata in un giudizio in cui il contribuente, proprio come l’odierno ricorrente, era stato sottoposto ad accertamento fiscale per aver investito capitali all’estero non avendoli dichiarati, e le somme risultavano detenute proprio presso una sede svizzera della stessa Banca, la HSBC, essendo già stata disposta la distruzione dei dati contenuti nella lista (in giudizio relativo a diverso contribuente), ed avendo il contribuente invocato la inutilizzabilità dei dati ai sensi dell’art. 240 cod. proc. civ., proprio come nella presente vicenda processuale (cfr. decisione della CTP).

La Corte di legittimità, alla cui integrale motivazione si opera espresso richiamo, ha innanzitutto chiarito che pure in quella vicenda, “l'Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di F.C.B. un atto di contestazione con il quale sanzionava il contribuente per l'omessa compilazione del modello RW nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2006, in relazione alle movimentazioni del conto corrente esistente presso la HSBC [OSCURATO:PERSONA] S.A. avente sede in Svizzera intestato al predetto.

Gli elementi sui quali si era fondata la contestazione, rappresentati da una scheda di sintesi - denominata "fiche" contenente indicazioni del conto, del suo titolare e delle movimentazioni eseguite - erano stati trasmessi dall'autorità finanziaria francese attraverso i canali di collaborazione previsti dalla Direttiva n. 77/799/CEE e dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata da Italia e Francia il 5.10.1989 e ratificata con la L. n. 20 del 1992, recepita nella legislazione italiana dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31 bis”.

La Suprema Corte ha quindi sottolineato in motivazione, tra l’altro, che è “errata la ritenuta inutilizzabilità -da parte della CTR- dei documenti in ragione della provenienza illecita - trafugamento dei dati bancari da parte di un ex dipendente della banca svizzera HSBC, [OSCURATO:PERSONA] acquisiti successivamente dall'autorità francese … la giurisprudenza di questa Corte è orientata a mantenere una netta differenziazione fra processo penale e processo tributario, secondo un principio - sancito non soltanto dalle norme sui reati tributari (D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, successivamente confermato dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20) ma altresì desumibile dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220 disp. att. c.p.p., che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini della ‘applicazione della legge penale’ (Cass. nn. 22984, 22985 e 22986 del 2010; Cass. n. 13121/2012)”.

Si riconosce quindi, generalmente, che "non qualsiasi irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale comporta, di per sè, la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso ed esclusi, ovviamente, i casi in cui viene in discussione la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale (quali l'inviolabilità della libertà personale, del domicilio, ecc.), cfr. Cass. n. 24923/2011.

Non può dubitarsi nemmeno della piena utilizzabilità di elementi - qui la [OSCURATO:PERSONA] - rispetto ai quali l'eventuale illiceità si colloca a monte dell'azione dell'Ufficio fiscale (francese), essendo riferibile personalmente al Falciani.

In questa direzione esistono precisi indici normativi dai quali inferire la piena utilizzabilità del materiale del quale qui si discute.

Ed infatti, tanto il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, che l'art. 41, comma 2, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 1, prendono esplicitamente in considerazione l'utilizzo di elementi "comunque" acquisiti, e perciò anche nell'esercizio di attività istruttorie attuate con modalità diverse da quelle indicate nel D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33, e nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51.

Tali disposizioni individuano, quindi, un principio generale di non tipicità della prova che consente l'utilizzabilità - in linea di massima - di qualsiasi elemento che il giudice correttamente qualifichi come possibile punto di appoggio per dimostrare l'esistenza di un fatto rilevante e non direttamente conosciuto … Nè l'utilizzazione, nel procedimento amministrativo volto all'accertamento di violazioni di natura fiscale, dei documenti provenienti dalla lista Falciani determina una lesione di diritti costituzionalmente garantiti del contribuente”, Cass. n. 8605 del 2015.

L’orientamento interpretativo fornito dalla Suprema Corte è stato quindi ribadito osservandosi che “in tema di accertamento tributario, è legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale.

Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'utilizzabilità delle risultanze della cd. lista Falciani)”, Cass. sez.

V, 5.12.2019, n. 31779.

In definitiva, la scheda relativa al ricorrente ed estratta dagli archivi della Banca HSBC, pur non essendo sottoscritta, ha provenienza certa, ed è pertanto utilizzabile ai fini dell’accertamento tributario.

Anche il secondo strumento di impugnazione introdotto da [OSCURATO:PERSONA] risulta pertanto infondato, e deve perciò essere respinto.

7. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente critica sempre la nullità della sentenza adottata dalla CTR, in conseguenza dell’omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità dell’applicazione retroattiva della presunzione di cui all’art. 12, comma 2, del Dl n. 78 del 2009.

7.1. La norma in questione detta: “2.

In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate” (evidenza aggiunta).

Appare di per sé corretta l’osservazione del ricorrente secondo cui la CTR non opera espresso riferimento alla norma riportata nella sua decisione, ma non risulta fondata la ragione della doglianza.

Per avere interesse a contestare la statuizione della CTR, infatti, dovrebbe essersi verificato il caso in cui il giudice dell’appello abbia deciso fondando sulla disposizione riportata, ed applicando la presunzione che la norma descrive.

Tanto non è avvenuto nel caso di specie.

Questa Corte (Cass. n. 2662 del 2 febbraio 2018; n. 33223 del 21 dicembre 2018) ha, invero, statuito che la presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate tra quelle sostanziali nel codice civile, ed inoltre perché una differente interpretazione potrebbe -in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.- pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione.

7.2. Tale principio, peraltro, non risulta sconfessato dal Giudice di appello il quale ha fondato la sua decisione (come statuito da Cass. n. 16951/2015 cit.) correlando il principio di diritto relativo all’utilizzabilità della cd. lista Falciani, al pari di qualsiasi altro elemento indiziario, quanto agli effetti, agli obblighi dichiarativi e alle presunzioni di redditività stabiliti dalla legge n. 167/1990 nel testo vigente ratione temporis, posti a carico del contribuente per i trasferimenti di denaro ed altri valori verso l’estero. [OSCURATO:PERSONA] del gravame, partendo dal dato che il Dubin era l’intestatario di un conto corrente in un Paese a fiscalità privilegiata, di cui non aveva fatto denuncia ai fini fiscali, ed osservato che sul suo conto erano state effettuate movimentazioni nell’anno oggetto di contestazione, ha correttamente ritenuto provata la pretesa tributaria sulla base di presunzioni semplici, in assenza di idonea prova contraria fornita dal contribuente.

Infatti la non contestata presenza di disponibilità finanziarie sul conto aperto presso l’Istituto bancario svizzero, intestato al contribuente, lascia ritenere, seppure a livello presuntivo, che l’Amministrazione, mediante la raccolta dei dati emergenti dal conto corrente bancario, abbia assolto al suo onere probatorio (cosi, in fattispecie analoga, Cass. n. 33223/2018, che richiama il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora l’accertamento si fondi su verifiche di conti correnti bancari l’onere probatorio dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 600/73 è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti da detti conti correnti, determinandosi in tal caso un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente il quale deve dimostrare, non come prova generica, ma con prova analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale).

Occorre, altresì, confermare, quanto agli elementi raccolti dalle Autorità francesi, che pure un solo indizio può risultare di per sé idoneo a giustificare la pretesa fiscale, se grave e preciso, ovvero dotato dell’alta valenza probabilistica connessa alla provenienza interna dei dati bancari. (Cass. n. 8605/2015; n. 9760/2015; n. 7353/2018).

Il quarto motivo di ricorso, pertanto, risulta infondato e deve essere anch’esso respinto.

In definitiva, il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.

8. Le spese processuali seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della causa.

8.1. Ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, anche del c.d. doppio contributo.

La Corte di Cassazione, P.Q.M. rigetta il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA].

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 8.000,00, oltre spese preno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procure speciali stese a margine del ricorso, e di comparsa di costituzione di nuovo difensore, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Milano, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via della Ferratella in Laterano n. 33 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6462, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 9.12.2014; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Irpef 2006 - Capitali detenuti all’estero - Violazione degli obblighi di monitoraggio - Mandatario (attorney) di società estera -Lista “Falciani”. raccolte le conclusioni del P.M., s.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha confermato la richiesta di rigetto del ricorso; ascoltate le conclusioni rassegnate, per la controricorrente, dall’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che ha domandato il rigetto del ricorso; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’avviso di accertamento n. T9D013A01139/2012, in relazione all’anno 2006, con il quale era liquidata maggiore Irpef per l’importo di Euro 597.086,00, oltre accessori e sanzioni. L’atto impositivo seguiva ad indagini svolte dalla Guardia di Finanza e concluse con [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione, con il quale si accertava la detenzione di disponibilità finanziarie non dichiarate detenute all’estero, presso la HSBC [OSCURATO:PERSONA], con sede in Svizzera, sul fondamento di documentazione bancaria, nello specifico una “fiche” (scheda) della c.d. lista ‘Falciani’, conseguita dall’Amministrazione fiscale francese in attuazione della collaborazione informativa internazionale. I redditi in questione non erano stati indicati dal contribuente nel quadro RW delle dichiarazioni dei redditi (anni d’imposta 2005-2009). [OSCURATO:PERSONA] aveva replicato che si trattava di capitali già emersi mediante adesione al c.d. scudo fiscale, ma i verificatori e l’Agenzia chiarivano che le somme contestate sono quelle eccedenti i capitali in relazione ai quali il contribuente aveva aderito allo scudo fiscale. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, che accoglieva il ricorso annullando l’atto impositivo, reputando la non utilizzabilità a fini probatori di una scheda (fiche) proveniente dalla lista Falciani. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia. La CTR, ritenuti pienamente utilizzabili i dati estratti dalla lista Falciani, e preso atto dell’omessa dichiarazione dei redditi detenuti all’estero da parte del contribuente, riformava la decisione della CTP e rigettava l’originario ricorso proposto dal contribuente, riaffermando la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. 4.1. Il contribuente ha quindi domandato la sospensione del giudizio, manifestando l’intenzione di aderire al condono di cui all’art. 6 del Dl n. 119 del 2018. Nei termini di legge, però, non ha successivamente depositato documentazione attestante la effettiva adesione alla normativa beneficiale. Il processo è stato quindi fissato per la trattazione. 4.2. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed ha domandato rigettarsi il ricorso del contribuente. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza pronunciata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 32, secondo comma, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 111, comma sesto, della Costituzione, per non avere il giudice dell’appello pronunciato sulla pretesa attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della titolarità di capitali, in realtà di proprietà di società terze, in riferimento alle quali egli svolgeva meri compiti di mandatario, e per non aver pronunciato circa le “ulteriori eccezioni formulate dall’appellato nell’atto di controdeduzioni” (ric., p. 29), neppure descritte dal giudice del gravame. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ancora ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere il giudice dell’appello pronunciato “sulla inattendibilità e assenza di valenza indiziaria della scheda cliente denominata “fiche”, in quanto documento anonimo” (ric., p. 30). 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente critica sempre la nullità della sentenza adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e dell’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, nonché dell’art. 3 della legge n. 212 del 2000, in conseguenza dell’omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità dell’applicazione retroattiva della presunzione di cui all’art. 12, comma 2, del Dl n. 78 del 2009. 4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente contesta “in via subordinata al primo motivo” (ric., p. 42), l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, e relativo all’essere il contribuente indicato “quale mero mandatario (Attorney) del rapporto estero” (ibidem) di cui era titolare la società [OSCURATO:PERSONA], e di quello di cui era titolare la [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con il primo ed il quarto motivo di ricorso il contribuente contesta, in relazione ai profili della nullità della sentenza in conseguenza dell’omessa pronuncia, e comunque dell’omesso esame della questione, per essergli stata attribuita nell’atto impositivo la titolarità di capitali che appartenevano in realtà a società terze, di cui era mero mandatario (attorney). Gli strumenti di impugnazione risultano connessi, ed appare opportuno trattarli congiuntamente, per esigenze di sintesi e chiarezza espositiva. 5.1. Invero la CTR scrive che “risulta del tutto ininfluente l’eccezione sollevata dalla parte privata in ordine alla presunzione legale invocata dall’Ufficio, che può trovare applicazione solo quando sussistano tutti i presupposti di legge e solo qualora venga fornita la prova, quale fatto certo, che il contribuente sia l’effettivo titolare delle attività finanziarie detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato, in quanto detta prova è già stata ampiamente fornita ed acquisita sulla base di tutto quanto sopra esposto ed in tal senso non vi è alcuna incertezza, essendo state condotte indagini e reperite prove oltre ogni ragionevole dubbio” (sent. CTR, p. 3). Non si riscontra l’omissione della pronuncia, il giudice dell’appello ha ritenuto che la titolarità delle attività finanziarie attribuita al [OSCURATO:PERSONA] sia stata dimostrata dall’Amministrazione finanziaria. La CTR rinvia, pertanto, agli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza ed all’avviso di accertamento. In quest’ultimo, riprodotto anche dal contribuente nel suo ricorso per cassazione, si legge che egli è stato ritenuto responsabile anche in ordine ai capitali detenuti all’estero e non dichiarati, formalmente intestati a società di cui era mandatario. Osserva l’Agenzia delle Entrate che la questione è stata sollevata dalla parte privata nella fase di contraddittorio che ha preceduto l’invio dell’atto impositivo, ed ha rilevato che le osservazioni della parte non apparivano idonee a contrastare la valutazione operata. Nell’avviso di accertamento l’Ente impositore scrive che “le società estere che la Parte ritiene debbano essere considerate “Titolari” dei profili “[OSCURATO:PERSONA] S.A. e [OSCURATO:PERSONA]” per le quali il sig. [OSCURATO:PERSONA] figura Mandatario, sono società con sede a Lichtenstein e a Panama”, e non manca, l’Agenzia delle Entrate, di sottolineare che tali Stati sono c.d. paradisi fiscali, in cui è consentito gestire tali società conservando un totale anonimato e godendo del segreto bancario. Pertanto l’Amministrazione finanziaria ha valutato che tra i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi dichiarativi dei capitali detenuti all’estero, “vi siano anche coloro che, pur avendo dato vita ad un ente formalmente e giuridicamente separato (quale ad esempio una Anstalt), di fatto, ne condizionano l’autonomia, incidendo in vario modo sulla gestione delle somme e delle attività ad essa facenti capo”. “Dalla ‘fiche’” estratta dalla c.d. lista Falciani, “è riscontrabile che, sui profili nei quali risulta ‘Attorney’, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha potere di firma individuale. Questo dato fa presumere che, lo stesso, sia ‘autonomamente’ in grado di disporre del conto senza alcuna necessità di autorizzazione. [OSCURATO:PERSONA], oltretutto, non produce alcun documento dal quale si possa dedurre che egli non sia abilitato ad effettuare prelievi. Non fornisce, oltretutto, alcuna documentazione atta a spiegare il rapporto alla base del mandato avuto dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tali società vengono pertanto considerate degli “schermi” utilizzati dalla Parte, al solo fine di mantenere l’anonimato e di ottenere benefici fiscali. Con specifico riferimento al caso di specie, pertanto, il soggetto persona fisica risulta possessore di investimenti esteri detenuti per il tramite di un ente estero, apparentemente autonomo, ma di fatto privo di una propria capacità di autodeterminazione” (avviso di accertamento, in ric., p. 7 ss.). 5.2. I dati accertati, e contenuti nella fiche proveniente dalla lista Falciani, ed i rilievi proposti dall’Ente impositore, appaiono idonei ad integrare la prova presuntiva della commissione delle condotte contestate in sede di verifica tributaria al ricorrente, che non contrappone alcuna prova contraria, non illustra come abbia dimostrato di non essere il reale titolare delle attività intestate a società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], non prova di non essere titolare della firma individuale, nulla documenta circa i suoi rapporti con dette società. Neppure deve trascurarsi come questa Corte non abbia mancato, recentemente, di evidenziare che “in tema di rilevazione, a fini fiscali, di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, l'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4 del d.l. n. 167 del 1990, conv., con modif., in l. n. 227 del 1990, riguarda non solo l'intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria all'estero, ma anche colui che, all'estero, abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, con il compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell'effettivo titolare, atteso che, stante la "ratio" della previsione, rileva una nozione omnicomprensiva di detenzione, inclusiva anche delle situazioni detentive nell'interesse altrui”, Cass. sez. V, 26.11.2020, n. 26965. 5.2.1. In ordine alla censura secondo cui la CTR non avrebbe esaminato alcune delle questioni sollevate dal contribuente, pare sufficiente osservare che il ricorrente non indica neppure a quali questioni intenda operare riferimento, né chiarisce quando e come le abbia proposte, la critica difetta radicalmente di specificità e deve in conseguenza essere valutata inammissibile. Il primo ed il quarto motivo di ricorso risultano pertanto infondati e devono essere respinti. 6. Mediante il secondo motivo di ricorso il contribuente contesta la nullità della sentenza impugnata, per non avere il giudice dell’appello pronunciato sulla inattendibilità e assenza di valenza indiziaria della scheda cliente denominata “fiche”, proveniente dalla c.d. lista Falciani, in quanto documento anonimo. 6.1. La CTR rileva che “per quanto alla riferibilità della scheda al ricorrente, non vi è alcun dubbio sulla medesima, essendo la stessa tutt’altro che anonima, infatti riporta chiaramente il nominativo del sig. [OSCURATO:PERSONA] come profilo cliente, con relativo codice, luogo e data di nascita, che permettono la sicura individuazione della persona e detto nominativo è legato indiscutibilmente ai conti correnti indicati nella medesima scheda ed individuati chiaramente con il relativo codice iban, che individua a sua volta l’ubicazione della banca presso la quale tali conti si trovano e cioè, nel caso di specie, in Svizzera” (sent. CTR, p. 2). 6.2. Contesta il contribuente che “la CTR ha pronunciato sulla ‘riferibilità della scheda al ricorrente’, quando l’eccezione effettivamente formulata riguardava la assenza di attendibilità e valenza indiziaria della scheda, in quanto documento di cui si ignorava l’autore” (ric., p. 35). 6.2.1. Trascura però il ricorrente che la CTR, prima di soffermarsi sulla riferibilità della scheda a [OSCURATO:PERSONA], ha pure osservato che “la scheda è pervenuta in modo del tutto legale e legittimo, attraverso i canali ufficiali della collaborazione internazionale tra i due Paesi”, Italia e Francia. Il giudice dell’appello ha quindi ritenuto accertata la provenienza della scheda ed il suo utilizzo, indipendentemente dal fatto che la stessa risulta non sottoscritta, come del resto ritenuto legittimo anche da questa Corte regolatrice in una pluralità di pronunce, cui sembra opportuno operare richiamo. Invero, questa Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in materia, esprimendo principi che le difese del contribuente non inducono a rivedere. Nella sentenza n. 8605 del 2015 la Corte di legittimità ha sinteticamente concluso che “l'Amministrazione finanziaria, nella sua attività di accertamento della evasione fiscale può - in linea di principio - avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dalla Amministrazione in violazione di un diritto del contribuente. Sono perciò utilizzabili, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal dipendente infedele di un istituto bancario, senza che assuma rilievo l'eventuale reato commesso dal dipendente stesso e la violazione del diritto alla riservatezza dei dati bancari (che non gode di tutela nei confronti del fisco)”. Merita di essere chiarito, in proposito, che la Suprema Corte si è pronunciata in un giudizio in cui il contribuente, proprio come l’odierno ricorrente, era stato sottoposto ad accertamento fiscale per aver investito capitali all’estero non avendoli dichiarati, e le somme risultavano detenute proprio presso una sede svizzera della stessa Banca, la HSBC, essendo già stata disposta la distruzione dei dati contenuti nella lista (in giudizio relativo a diverso contribuente), ed avendo il contribuente invocato la inutilizzabilità dei dati ai sensi dell’art. 240 cod. proc. civ., proprio come nella presente vicenda processuale (cfr. decisione della CTP). La Corte di legittimità, alla cui integrale motivazione si opera espresso richiamo, ha innanzitutto chiarito che pure in quella vicenda, “l'Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di F.C.B. un atto di contestazione con il quale sanzionava il contribuente per l'omessa compilazione del modello RW nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2006, in relazione alle movimentazioni del conto corrente esistente presso la HSBC [OSCURATO:PERSONA] S.A. avente sede in Svizzera intestato al predetto. Gli elementi sui quali si era fondata la contestazione, rappresentati da una scheda di sintesi - denominata "fiche" contenente indicazioni del conto, del suo titolare e delle movimentazioni eseguite - erano stati trasmessi dall'autorità finanziaria francese attraverso i canali di collaborazione previsti dalla Direttiva n. 77/799/CEE e dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata da Italia e Francia il 5.10.1989 e ratificata con la L. n. 20 del 1992, recepita nella legislazione italiana dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31 bis”. La Suprema Corte ha quindi sottolineato in motivazione, tra l’altro, che è “errata la ritenuta inutilizzabilità -da parte della CTR- dei documenti in ragione della provenienza illecita - trafugamento dei dati bancari da parte di un ex dipendente della banca svizzera HSBC, [OSCURATO:PERSONA] acquisiti successivamente dall'autorità francese … la giurisprudenza di questa Corte è orientata a mantenere una netta differenziazione fra processo penale e processo tributario, secondo un principio - sancito non soltanto dalle norme sui reati tributari (D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, successivamente confermato dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20) ma altresì desumibile dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220 disp. att. c.p.p., che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini della ‘applicazione della legge penale’ (Cass. nn. 22984, 22985 e 22986 del 2010; Cass. n. 13121/2012)”. Si riconosce quindi, generalmente, che "non qualsiasi irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale comporta, di per sè, la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso ed esclusi, ovviamente, i casi in cui viene in discussione la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale (quali l'inviolabilità della libertà personale, del domicilio, ecc.), cfr. Cass. n. 24923/2011. Non può dubitarsi nemmeno della piena utilizzabilità di elementi - qui la [OSCURATO:PERSONA] - rispetto ai quali l'eventuale illiceità si colloca a monte dell'azione dell'Ufficio fiscale (francese), essendo riferibile personalmente al Falciani. In questa direzione esistono precisi indici normativi dai quali inferire la piena utilizzabilità del materiale del quale qui si discute. Ed infatti, tanto il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, che l'art. 41, comma 2, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 1, prendono esplicitamente in considerazione l'utilizzo di elementi "comunque" acquisiti, e perciò anche nell'esercizio di attività istruttorie attuate con modalità diverse da quelle indicate nel D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33, e nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51. Tali disposizioni individuano, quindi, un principio generale di non tipicità della prova che consente l'utilizzabilità - in linea di massima - di qualsiasi elemento che il giudice correttamente qualifichi come possibile punto di appoggio per dimostrare l'esistenza di un fatto rilevante e non direttamente conosciuto … Nè l'utilizzazione, nel procedimento amministrativo volto all'accertamento di violazioni di natura fiscale, dei documenti provenienti dalla lista Falciani determina una lesione di diritti costituzionalmente garantiti del contribuente”, Cass. n. 8605 del 2015. L’orientamento interpretativo fornito dalla Suprema Corte è stato quindi ribadito osservandosi che “in tema di accertamento tributario, è legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'utilizzabilità delle risultanze della cd. lista Falciani)”, Cass. sez. V, 5.12.2019, n. 31779. In definitiva, la scheda relativa al ricorrente ed estratta dagli archivi della Banca HSBC, pur non essendo sottoscritta, ha provenienza certa, ed è pertanto utilizzabile ai fini dell’accertamento tributario. Anche il secondo strumento di impugnazione introdotto da [OSCURATO:PERSONA] risulta pertanto infondato, e deve perciò essere respinto. 7. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente critica sempre la nullità della sentenza adottata dalla CTR, in conseguenza dell’omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità dell’applicazione retroattiva della presunzione di cui all’art. 12, comma 2, del Dl n. 78 del 2009. 7.1. La norma in questione detta: “2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate” (evidenza aggiunta). Appare di per sé corretta l’osservazione del ricorrente secondo cui la CTR non opera espresso riferimento alla norma riportata nella sua decisione, ma non risulta fondata la ragione della doglianza. Per avere interesse a contestare la statuizione della CTR, infatti, dovrebbe essersi verificato il caso in cui il giudice dell’appello abbia deciso fondando sulla disposizione riportata, ed applicando la presunzione che la norma descrive. Tanto non è avvenuto nel caso di specie. Questa Corte (Cass. n. 2662 del 2 febbraio 2018; n. 33223 del 21 dicembre 2018) ha, invero, statuito che la presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate tra quelle sostanziali nel codice civile, ed inoltre perché una differente interpretazione potrebbe -in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.- pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione. 7.2. Tale principio, peraltro, non risulta sconfessato dal Giudice di appello il quale ha fondato la sua decisione (come statuito da Cass. n. 16951/2015 cit.) correlando il principio di diritto relativo all’utilizzabilità della cd. lista Falciani, al pari di qualsiasi altro elemento indiziario, quanto agli effetti, agli obblighi dichiarativi e alle presunzioni di redditività stabiliti dalla legge n. 167/1990 nel testo vigente ratione temporis, posti a carico del contribuente per i trasferimenti di denaro ed altri valori verso l’estero. [OSCURATO:PERSONA] del gravame, partendo dal dato che il Dubin era l’intestatario di un conto corrente in un Paese a fiscalità privilegiata, di cui non aveva fatto denuncia ai fini fiscali, ed osservato che sul suo conto erano state effettuate movimentazioni nell’anno oggetto di contestazione, ha correttamente ritenuto provata la pretesa tributaria sulla base di presunzioni semplici, in assenza di idonea prova contraria fornita dal contribuente. Infatti la non contestata presenza di disponibilità finanziarie sul conto aperto presso l’Istituto bancario svizzero, intestato al contribuente, lascia ritenere, seppure a livello presuntivo, che l’Amministrazione, mediante la raccolta dei dati emergenti dal conto corrente bancario, abbia assolto al suo onere probatorio (cosi, in fattispecie analoga, Cass. n. 33223/2018, che richiama il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora l’accertamento si fondi su verifiche di conti correnti bancari l’onere probatorio dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 600/73 è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti da detti conti correnti, determinandosi in tal caso un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente il quale deve dimostrare, non come prova generica, ma con prova analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale). Occorre, altresì, confermare, quanto agli elementi raccolti dalle Autorità francesi, che pure un solo indizio può risultare di per sé idoneo a giustificare la pretesa fiscale, se grave e preciso, ovvero dotato dell’alta valenza probabilistica connessa alla provenienza interna dei dati bancari. (Cass. n. 8605/2015; n. 9760/2015; n. 7353/2018). Il quarto motivo di ricorso, pertanto, risulta infondato e deve essere anch’esso respinto. In definitiva, il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 8. Le spese processuali seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della causa. 8.1. Ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, anche del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione, P.Q.M. rigetta il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 8.000,00, oltre spese preno
Sentenza Cassazione n. 35629/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris