CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15458/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
acquisita per gli anni 2004-2006 dall’Agenzia delleD aDta opugbbalincaezio ne 20/05/2026di [OSCURATO:PERSONA], i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] degli avvisi accertamento per l’anno 2005. I contribuentirisultavano cointestatari di un conto corrente e un conto depositopresso il [OSCURATO:PERSONA] di Lugano. L’Ufficio accertava un redditoimponibile, ai fini IRPEF, di euro 129.482,00 in capo al Marrazzo e dieuro 31.756,00 in capo alla Pankova, presumendo che l’acquisto diprodotti finanziari fosse avvenuto con redditi sottratti a tassazione,2. Con sentenza n. 3607/2016 la CTP di Milano accoglieva il ricorsodei contribuenti. Marrazzo aveva sostenuto di aver accantonato sulconto svizzero la propria liquidazione ricevuta nel marzo 2004. Gliimporti erano stati prelevati da un conto della Cassa di Risparmio diParma e [OSCURATO:SOCIETA] mediante assegni circolari o assegni bancariemessi all’ordine di se stesso. Il giudice di primo grado riteneva:-che la documentazione bancaria depositata consentisse diconfrontare le operazioni effettuate sul conto italiano e sul contosvizzero e di concludere che i movimenti riguardasserofondamentalmente somme incamerate per stipendi o operazioni didisinvestimento già assoggettate a tassazione all’origine;- che mancassero prove idonee a dimostrare un’occulta provenienzadi risorse sottratte a tassazione in territorio italiano.3. La CTR della Lombardia, con la sentenza n. 2932/2018, accoglieval’appello dell’Agenzia delle entrate e rigettava il ricorso deicontribuenti. Il giudice di secondo grado rilevava:- che l’eccezione d’inammissibilità dell’appello per mancataindicazione di motivi specifici era infondata in quantol’Amministrazione aveva contestato la sentenza, deducendol’erronea applicazione dell’art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009;- che la norma appena richiamata prevede una presunzione legale aisensi dell’art. 2728 c.c. Non era l’Ufficio a dover dimostrare che le2 di 8Numero registro generale 22802/2018Numero sezionale 3779/2026somme versate in contanti dai contribuenti sul conto svizzeroNumero di raccolta generale 15458/2026provenissero da risorse sottratte a tassazione sul territorioD aitaa pluibabnlicoaz.io ne 20/05/2026Non avendo provato l’origine della provvista dei versamenti incontanti sul conto svizzero, i contribuenti non erano stati in grado didimostrare che gli importi fossero ricollegabili agli assegni circolari obancari tratti sul conto presso [OSCURATO:SOCIETA]3. I contribuenti hanno proposto ricorso affidato a due motivi mentrel’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.4. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.5. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articoloi ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dilegge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento all’art. 342 c.p.c.», iricorrenti eccepiscono che erroneamente il giudice regionale avevarespinto l’eccezione d’inammissibilità dell’appello nonostante nonavesse mosso alcuna specifica e puntuale censura all’apparatoargomentativo della sentenza impugnata.2. Il motivo è infondato.2.1 Per un consolidato orientamento di questa Corte nel processotributario la sanzione d’inammissibilità dell'appello per difetto di“specifici motivi dell’impugnazione”, prevista dall'art. 53, comma 1,d.lgs. n. 546 del 1992 deve essere interpretata in modo restrittivo,in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizioneeccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire,ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà dicontestare la decisione di primo grado, il sindacato sul meritodell'impugnazione (Cass. 20379/2017, Cass. 707/2019, Cass.15519/2020, Cass. 14582/2021 e Cass. 12022/2026). Il principio èapplicabile sia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, quandosi limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e3 di 8Numero registro generale 22802/2018Numero sezionale 3779/2026argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operatoNumero di raccolta generale 15458/2026in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la leDgatiat ptuibmbliictaàzio ne 20/05/2026dell'avviso di accertamento annullato, sia nei confronti della parteprivata, che può limitarsi a ribadire in appello le ragionid’impugnazione del provvedimento impositivo. Non è necessaria, aifini dell'ammissibilità dell'appello, l’indicazione di specifici motivi inrelazione alle censure della sentenza impugnata, essendo sufficienteche l'appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel gradodi merito precedente, insistendo per la legittimità dell'avvisoimpugnato (Cass. 14582/2021, Cass. 6302/2022, Cass. 25191/2024e Cass. 1030/2024). Nel processo tributario vige il principio delcarattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo diimpugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenzadi primo grado ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nelmerito (Cass. 3064/2012; Cass. 1200/2016; Cass. 7369/2017 eCass. 23532/2018). Se con riguardo agli artt. 342 e 434 c.p.c. ènecessario che l'impugnazione contenga una chiara individuazionedelle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata edelle relative doglianze, sicché alle argomentazioni svolte nellasentenza si contrappongano quelle dell'appellante, anche lariproposizione delle originarie argomentazioni può essere sufficiente,senza che sia necessaria la redazione di un progetto alternativo didecisione da contrapporre alla sentenza di primo grado (Cass., Sez.U., 27199/2017).2.2 Parte ricorrente richiama unicamente l’art. 342 c.p.c. e nonanche l’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 specificamente riferito algiudizio tributario. Con riferimento alle doglianzedell’Amministrazione, secondo cui l’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546del 1992 stabilisce una presunzione legale e che le operazioni deiconti non erano fra loro collegabili, sostiene che si tratterebbe “ […]come è agevole rilevare, di censure tutt’altro che puntuali especifiche”. Le questioni sottoposte al giudice dell’impugnazione4 di 8Numero registro generale 22802/2018Numero sezionale 3779/2026erano invece sufficientemente individuate e riguardavano sia laNumero di raccolta generale 15458/2026ripartizione dell’onere della prova sul presupposto dell’appDalitac apubbbilliictaàzio ne 20/05/2026di una presunzione legale sia la possibilità d’individuare uncollegamento fra le operazioni registrate sul conto italiano e quelledel conto svizzero.3. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedi legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento alle seguenti norme:art. 11 delle Preleggi; art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1992;art. 12, comma 2 del D.L. 78/2009», i ricorrenti deducono che ilgiudice di appello ha applicato retroattivamente l’art. 12, comma 2,d.l. n. 78 del 2008, che ha natura sostanziale, incidendo in modorilevante nei rapporti fra contribuente Amministrazione finanziaria.Aggiungono che la sentenza si fonda esclusivamente sullapresunzione legale, senza considerare che le prove documentali,come evidenziato dal giudice di primo grado, superavano lapresunzione. Senza confrontarsi con la sentenza della CTP, il giudicedi appello aveva richiesto ai contribuenti una prova diabolica,richiedendo di dimostrare che le somme versate sul conto svizzerofossero le stesse prelevate dal conto acceso in territorio italiano.4. Il secondo motivo di ricorso è parzialmente fondato.4.1 Parte controricorrente sostiene che il motivo sia inammissibileperché la questione dell’applicabilità retroattiva dell’art. 12, comma2, d.l. n. 78 del 2009 è stata sollevata per la prima volta nel presentegrado di giudizio. L’eccezione non è accoglibile perché viene in rilievol’interpretazione di una norma giuridica che aveva formato oggettodel thema decidendum del giudizio di secondo grado. Viene propostauna questione di diritto che non implica indagini e accertamenti infatto non compiuti dal giudice del merito.4.2 L’art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 dispone: «In deroga adogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività dinatura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscaleprivilegiato […] ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la5 di 8Numero registro generale 22802/2018Numero sezionale 3779/2026prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione […]». LaNumero di raccolta generale 15458/2026ratio decidendi della sentenza di secondo grado sDia ta pfuobbnlidcaazio ne 20/05/2026sull’esistenza di una presunzione legale in favore dell’Ufficio nonsuperata dalla prova contraria dei contribuenti. La presunzionelegale è stata applicata rispetto all’anno d’imposta 2005. Per unoramai consolidato orientamento di questa Corte la presunzione dievasione sancita dall’art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 conriguardo agli investimenti e alle altre attività di natura finanziariadetenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cd.paradisi fiscali), in vigore dal 1° luglio 2009, ha natura sostanziale enon può, pertanto, trovare applicazione per i periodi d’impostaanteriori all’anno predetto. Le norme in tema di presunzioni sonocollocate, nel codice civile, fra quelle sostanziali e una diversaesegesi del testo legislativo in esame potrebbe pregiudicare, incontrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l’effettività del diritto di difesadel contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione diun certo tipo di documentazione (Cass. 2662/2018, Cass.29623/2019, Cass. 35629/2023 e Cass. 2990/2024). L’irretroattivitàdella norma non esclude che l’Ufficio possa ricorrere ai medesimi fattiche di essa formano oggetto (redditi non dichiarati occultamentedetenuti in Stati a fiscalità privilegiata) ”sub specie“ di presunzionesemplice (Cass. 31243/2019, Cass. 33893/2019 e Cass.6570/2021). Con riferimento alla materia tributaria, il convincimentodel giudice in ordine alla sussistenza di redditi maggiori di quellidichiarati può fondarsi anche su una sola presunzione semplice,purché grave e precisa (Cass. 30803/2017, Cass. 3276/2018 e Cass.22184/2020).4.3 Nella seconda parte del motivo il ricorrente lamenta che nonsiano state considerate le prove offerte dal contribuente, idonee asuperare la presunzione dell’Ufficio e che sia stata chiesta alcontribuente una prova diabolica. La questione rimane assorbitaperché il giudice di appello, dopo aver ritenuto applicabile una6 di 8Numero registro generale 22802/2018Numero sezionale 3779/2026presunzione legale, ha di conseguenza invertito l’onere della provaNumero di raccolta generale 15458/2026ponendolo a carico del contribuente ed è giunto a conclusionDia ftao pnubdbalictaezio ne 20/05/2026su una premessa errata. È necessario aggiungere che, invocandouna violazione di legge, non è censurabile contemporaneamenteun’omessa motivazione della decisione né può chiedersi al giudice dilegittimità un’inammissibile rivalutazione del materiale probatorio.Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato, in primo luogo, che lariformulazione dell'art. 360, comma 1, num. 5, c.p.c., dispostadall'art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, deveessere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art.12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale delsindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile incassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazionedi legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile» (Cass., Sez. U., nn. 8053 e 8054). In secondoluogo, deducendo una violazione di norme di legge, non si puòrichiedere una rivalutazione dei fatti, così da realizzare unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo nonconsentito, terzo grado di merito (Cass. 8758/2017 e Cass.21381/2006). Oggetto del giudizio di legittimità non può esserel’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice dimerito (Cass. 17744/2022 e Cass. 3340/2019). Nel processotributario, sono utilizzabili le prove atipiche ed i dati acquisiti in formediverse da quelle regolamentate, secondo i canoni della prova perpresunzioni, spettando al giudice di merito la valutazione, ai sensi7 di 8Numero registro generale 22802/2018Numero sezionale 3779/2026dell'art. 2729 c.c., in ordine alla ricorrenza dei requisiti della gravità,Numero di raccolta generale 15458/2026precisione e concordanza. Data pubblicazione 20/05/20265. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo nei limitiindicati, rigettato il primo. La sentenza impugnata va cassata inrelazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione,proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopraillustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte,c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso nei limiti di cui inmotivazione, rigettato il primo; cassa la sentenza in relazione allaparte del motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione,proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare lespese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 5/5/2026la PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Rosa8 di 8