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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 293/1987

ECLI:IT:COST:1987:293
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con ricorso notificato il 13 ottobre 1984, e depositato il 22 ottobre 1984, il Governo ha impugnato la legge della Regione Lazio approvata l'8 maggio 1984, riapprovata il 24 settembre 1984 e comunicata il 28 settembre successivo, avente ad oggetto: "Interpretazione autentica della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 6 concernente "Disposizioni di attuazione dell'articolo 41 e della tabella A) della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18", per i seguenti motivi:

a) la legge impugnata non costituirebbe un provvedimento di interpretazione autentica in quanto attribuisce a numerosi dipendenti regionali, con efficacia retroattiva, benefici economici e di carriera non previsti dall'accordo sindacale relativo al personale delle regioni a statuto ordinario, stipulato nell'aprile 1984: risulterebbero conseguentemente violati l'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego) che hanno introdotto il principio della disciplina dell'ordinamento del personale regionale in base ad accordi, l'art. 4 della stessa legge (principio della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche) nonché gli articoli 51 e 97 Cost.;

b) la legge impugnata, proprio perché non costituisce un provvedimento di interpretazione autentica ma una legge innovativa che comporta nuove spese, violerebbe l'art. 81, quarto comma Cost., in quanto non è indicato l'onere finanziario, né i mezzi per la relativa copertura.

2. - [OSCURATO:PERSONA], costituitasi il 27 aprile 1985, al di là del termine fissato dall'art. 23, ultimo comma, delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale", ha contestato la fondatezza della premessa dalla quale muove il ricorso, e cioè che la legge impugnata non costituisce una legge di interpretazione autentica ma una legge innovativa.

La Regione ha altresì contestato la fondatezza delle altre censure mosse dall'Avvocatura, rilevando, da un lato, che esiste la disponibilità nel bilancio regionale e, dall'altro, che il giudizio sull'adeguatezza delle modificazioni apportate agli accordi sindacali rispetto alle esigenze degli uffici costituisce giudizio di merito, come tale sottratto al sindacato della Corte.

3. - All'udienza del 13 gennaio 1987, la Corte Costituzionale ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della discussione del ricorso di cui in epigrafe.

4. - Con atto depositato il 4 febbraio 1987 hanno spiegato intervento nel giudizio i Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti della Regione Lazio, aderendo alla richiesta di dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge impugnata, formulata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e chiedendo alla Corte Costituzionale di esaminare, ex officio, i vizi di costituzionalità della legge impugnata in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost. e di conoscere, sempre ex officio, se i vizi stessi non si ripercuotessero anche sulla legge regionale oggetto d'interpretazione autentica da parte della legge impugnata.

5. - [OSCURATO:PERSONA] della Regione Lazio n. 8 del 20 marzo 1987, è stata pubblicata la legge regionale 2 marzo 1987, n. 24, vistata dal Commissario del Governo il 28 febbraio 1987, avente ad oggetto l' eliminazione della legge impugnata.

1. - Va, in primo luogo, dichiarata inammissibile la costituzione della Regione Lazio, avvenuta in data 27 aprile 1985, e cioè oltre il termine fissato dall'articolo 23, ultimo comma, delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale" per la costituzione delle parti.

Va, altresì, dichiarato inammissibile l'intervento dei Sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto, come ritenuto da questa Corte con ordinanze dibattimentali del 30 maggio 1956 e del 15 giugno 1977, nonché con ordinanza n. 130 del 1977, "nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non possono intervenire soggetti che non siano titolari di potestà legislativa" e "non è ammissibile la figura del controinteressato come parte, propria del procedimento giurisdizionale amministrativo".

2. - Come riferito in narrativa, la Regione Lazio, con legge 2 marzo 1987, n. 24, ha eliminato la legge impugnata. Conseguentemente (v. sent. n. 256 del 1984 e ord. n. 36 del 1987) deve dichiararsi cessata la materia del contendere del presente giudizio.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA]: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987. Il cancelliere: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso notificato il 13 ottobre 1984, e depositato il 22 ottobre 1984, il Governo ha impugnato la legge della Regione Lazio approvata l'8 maggio 1984, riapprovata il 24 settembre 1984 e comunicata il 28 settembre successivo, avente ad oggetto: "Interpretazione autentica della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 6 concernente "Disposizioni di attuazione dell'articolo 41 e della tabella A) della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18", per i seguenti motivi: a) la legge impugnata non costituirebbe un provvedimento di interpretazione autentica in quanto attribuisce a numerosi dipendenti regionali, con efficacia retroattiva, benefici economici e di carriera non previsti dall'accordo sindacale relativo al personale delle regioni a statuto ordinario, stipulato nell'aprile 1984: risulterebbero conseguentemente violati l'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego) che hanno introdotto il principio della disciplina dell'ordinamento del personale regionale in base ad accordi, l'art. 4 della stessa legge (principio della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche) nonché gli articoli 51 e 97 Cost.; b) la legge impugnata, proprio perché non costituisce un provvedimento di interpretazione autentica ma una legge innovativa che comporta nuove spese, violerebbe l'art. 81, quarto comma Cost., in quanto non è indicato l'onere finanziario, né i mezzi per la relativa copertura. 2. - [OSCURATO:PERSONA], costituitasi il 27 aprile 1985, al di là del termine fissato dall'art. 23, ultimo comma, delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale", ha contestato la fondatezza della premessa dalla quale muove il ricorso, e cioè che la legge impugnata non costituisce una legge di interpretazione autentica ma una legge innovativa. La Regione ha altresì contestato la fondatezza delle altre censure mosse dall'Avvocatura, rilevando, da un lato, che esiste la disponibilità nel bilancio regionale e, dall'altro, che il giudizio sull'adeguatezza delle modificazioni apportate agli accordi sindacali rispetto alle esigenze degli uffici costituisce giudizio di merito, come tale sottratto al sindacato della Corte. 3. - All'udienza del 13 gennaio 1987, la Corte Costituzionale ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della discussione del ricorso di cui in epigrafe. 4. - Con atto depositato il 4 febbraio 1987 hanno spiegato intervento nel giudizio i Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti della Regione Lazio, aderendo alla richiesta di dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge impugnata, formulata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e chiedendo alla Corte Costituzionale di esaminare, ex officio, i vizi di costituzionalità della legge impugnata in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost. e di conoscere, sempre ex officio, se i vizi stessi non si ripercuotessero anche sulla legge regionale oggetto d'interpretazione autentica da parte della legge impugnata. 5. - [OSCURATO:PERSONA] della Regione Lazio n. 8 del 20 marzo 1987, è stata pubblicata la legge regionale 2 marzo 1987, n. 24, vistata dal Commissario del Governo il 28 febbraio 1987, avente ad oggetto l' eliminazione della legge impugnata. 1. - Va, in primo luogo, dichiarata inammissibile la costituzione della Regione Lazio, avvenuta in data 27 aprile 1985, e cioè oltre il termine fissato dall'articolo 23, ultimo comma, delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale" per la costituzione delle parti. Va, altresì, dichiarato inammissibile l'intervento dei Sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto, come ritenuto da questa Corte con ordinanze dibattimentali del 30 maggio 1956 e del 15 giugno 1977, nonché con ordinanza n. 130 del 1977, "nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non possono intervenire soggetti che non siano titolari di potestà legislativa" e "non è ammissibile la figura del controinteressato come parte, propria del procedimento giurisdizionale amministrativo". 2. - Come riferito in narrativa, la Regione Lazio, con legge 2 marzo 1987, n. 24, ha eliminato la legge impugnata. Conseguentemente (v. sent. n. 256 del 1984 e ord. n. 36 del 1987) deve dichiararsi cessata la materia del contendere del presente giudizio. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: BALDASSARRE Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987. Il cancelliere: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 293/1987 — Fons Iuris — Fons Iuris