CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 12864/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18573-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] lavoratori dello spettacolo R.G.N.18573/2019 Cron. Rep. Ud.14/02/2024 PU avverso la sentenza n. 4746/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2018 R.G.N. 5157/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Roma respingeva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il ricalcolo della quota B dei supplementi di pensione di cui fruiva. La Corte, dato atto che Saccucci aveva svolto l’attività nel settore della produzione di spettacoli, riteneva che il gruppo B in cui ellaera stata inserit a dal d.m. 10.11.97 valesse anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] per un motivo. L’ufficio della Procura Generale ha concluso in udienza per l’accoglimento del ricorso. L’Inps resiste con controricorso illustrato da memoria. Il collegio si riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2, co.1 e 4, e 3, co.3 e 4 d.lgs. n.182/97, e del d.m.10.11.97 nonché del d.m. 15.3.2005 per non avere la Corte considerato che la maggiore anzianità contributiva era stata acquisita come lavoratrice del gruppo A. Il motivo è fondatonei termini che seguono. La domanda della ricorrente riguarda il ricalcolo in aumento della c.d. quota B del trattamento pensionistico, come introdotta dall’art.13, lett. b) d.lgs. n.503/92 e relativa all’anzianità contributiva maturata dall’1.1.93. Ai fini della determinazione di tale quota B, i commi 3 e 4 dell’art.3 d.lgs. n.182/97, relativi alle anzianità contributive successive al 31.12.92, stabiliscono che la retribuzione giornaliera pensionabile si determina in diverso modo, a seconda che il lavoratore appartenga, al momento del pensionamento, al gruppo dell’art.2, co.1, lett. a), oppure al gruppo dell’art.2, co.1, lett. b) e c). Per i lavoratori della lett. a), la retribuzione giornaliera pensionabile si calcola sulla media delle migliori 1900 retribuzioni, secondo la tabella B; per i lavoratori delle lett. b) e c), la retribuzione giornaliera pensionabile si calcola sulla media delle ultime –anche se non più alte –2600 retribuzioni giornaliere. Si tratta quindi di stabilire se la ricorrente, al tempo del pensionamento, sia da ascrivere alla lettera a) o alla lettera b)dell’art.2, co.1 d.lgs. n.182/97, considerando che la stessa ha sempre lavorato nel settore della produzione, dal 1970 al 2006. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato n.708/47 prevede, all’art.3, 19 categorie di lavoratori dello spettacolo, tra cui, al n.5, i direttori, ispettori, segretari di produzione.Inizialmente non vi era alcuna differenziazione tra tali categorie. Fu con il d.P.R. n.1420/71 che si introdusse la distinzione tra i lavoratori delle categorie dalla n.1 alla n.14, e quelli delle categorie dalla 15 in poi; ciò avvenne, tra l’altro e per quanto qui interessa, disponendo l’art.6 che, per le categorie nn.1-14,bastassero 900 contributi giornalieri ai fini della pensione di vecchiaia, ovvero 1/3 di quelli (2700) richiesti per le altre categorie dall’art.34, co.3 l. n.218/52. Poiché, ai sensi dell’art.2 l. n.218/52 occorrevano 15 anni per maturare la pensione di vecchiaia, si aveva che, per le categorie nn.1-14, occorrevano 60 contributi giornalieri per integrare un’annualità contributiva, mentre ne occorrevano 180 per le altre categorie. In seguito, l’art.6 d. lgs. n.503/92 ha dispostoche per i lavoratori delle categorie nn.1-14 occorressero 120 contributi giornalieri ai fini di un’annualità contributiva, in luogo dei 260 contributi giornalieri richiesti per i lavoratori delle altre categorie. Alle categorie dell’art.3 Decreto Legislativo del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato n.708/47, il d. lgs. n.182/97 (art.2, co.1) ha sostituito tre gruppi, demandando a un successivo decreto del Ministro del Lavoro l’individuazione della loro composizione, ma prevedendo che per il gruppo A occorressero 120 contributi giornalieri a integrare l’annualità e, per il gruppo B, 260 contributi giornalieri. Il d.m.10.11.97, in attuazione dell’art.2, co.1 d. lgs. n.182/97 ha inserito nel gruppo B i produttori. Il successivo d.m.15.3.2005 li ha invece inseriti nel gruppo A.Dunque, la ricorrente ha fatto parte del gruppo B dal 1997 al 2005 e del gruppo A dal 2005 al 2006 (data di pensionamento). Essendovi stato un passaggio tra gruppi, si tratta di stabilire se l’unificazione di regime debba avvenire entro il gruppo A o entro il gruppo B. Il criterio normativo è quello della maggiore anzianità contributiva, fissato dall’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97. La maggiore anzianità contributiva si determina rapportando i contributi giornalieri effettivamente versati, e quindi il numero di giornate lavorative effettivamente svolto, al numero di contributi giornalieri previsti tempo per tempo dalla legge al fine di integrare un’annualità contributiva. L’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97 dispone che: “Ai fini del diritto alle prestazioni e dell’individuazione dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.” La norma si applica sia al caso di passaggio da una categoria all’interno dello stesso gruppo, sia –ciò che qui rileva –al caso di passaggio da un gruppo ad un altro (v. l’ultimo periodo della norma, che, mediante il rinvio al comma 1, rinvia alla ripartizione entro i gruppi). Tanto premesso, è in discussione il periodo lavorativo dal 1970 al 1997. La sentenza ha ritenuto che, ai fini del giudizio di prevalenza fondato sull’anzianità contributiva, per tale periodo la categoria della ricorrente debba essere attratta al gruppo B, poiché i produttori sono stati inseriti nel gruppo B dal d.m. 10.11.97; la ricorrente pretende invece che per detto periodo la riconduzione debba farsi al gruppo A. La retrodatazione del gruppo B a partire dal 1970 – secondo quando statuito dalla sentenza impugnata –e, più in generale, la retrodatazione del gruppo B a periodi assicurativi antecedenti l’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 e del d.m. 10.11.97 implicherebbe che, secondo quanto dispone l’art.2, co.1 d.lgs. n.182/97,a tutto il periodo precedente si applichi la disciplina giuridica dei gruppi in modo integrale, ovvero “ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni” (art.2, co.1 d.lgs. n.182/97). In particolare, la disciplina dell’anzianità contributiva non sarebbe più quella vigente tempo per tempo fino al 1997 e, per la quota B, non sarebbe più parametrata su 120 contributi giornalieri ai fini di un’annualità contributiva (art.6 d.lgs. n.503/92); sarebbe bensì parametrata sull’annualità contributiva di 260 giornate, ai sensi dell’art.2, co.2, lett. b) d.lgs. n.182/97, ovvero sulla disciplina dell’anzianità contributiva dettata per il gruppo B. Una simile soluzione non è supportata da alcuna norma contenuta nel d.lgs. n.182/97 e anzi appare contrastata dall’art.3, co.1 del medesimo decreto legislativo. L’art.2, co.1 d.lgs. n.182/97, introducendo la classificazione in gruppi, non ha previsto che tale classificazione debba operare anche per il passato, ossia per la parte di rapporto assicurativo - poi proseguito dopo il 1997 – antecedente l’entrata in vigo re dello stesso d.lgs. n.182/97. Da parte sua, l’art.3, co.1 d.lgs. n.182/97, nel fare salva la normativa vigente sul sistema pensionistico retributivo, lascia intendere che tale sistema continua a essere disciplinato (nella quota A e quota B), fino al 1997 (tempo per tempo) dalla normativa in essere prima del 1997. Ciò, in particolare, anche per quanto riguarda la disciplina dell’anzianità contributiva la quale continua a calcolarsi secondo il regime previgente – quando non vi erano i gruppi ma solo le categorie – e l’annualità contributiva per la categoria n.5 era di 120 giornate. Se per il periodo antecedente l’entrata in vigore del d. lgs. n.182/97 non si deve far luogo ad alcuna riconduzione delle categorie dell’art.3 Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.708/47 entro uno dei gruppi dell’art.2 d.lgs. n.182/97, il giudizio di prevalenza fondato sull’anzianità contributiva di cui all’art.2, co.4 d.lgs. n.192/97 relativo a l passaggio tra gruppi, opera solo a far data dall’entrata in vigore del d.lgs.182/97 e relativo decreto ministeriale. Nel caso di specie, al fine di verificare se la ricorrente, debba essere ascritta al gruppo A o al gruppo B, ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile (media delle migliori 1900 retribuzioni; media delle ultime 2600 retribuzioni), si considererà solo la contribuzione versata a far data dal 1997, e sulla base di questa si opererà il giudizio di prevalenza dell’anzianità contributiva. Perciò occorrerà accertare l’anzianità contributiva effettivamente maturata nel periodo dall’entrata in vigore del d. lgs. n.182/97 fino al d.m. 15.3.2005 (rapporto tra giornate effettivamente lavorate e annualità contributiva pari a 260 giornate), e l’anzianità contributiva effettivamente maturata nel periodo dal d.m. 15.3.2005 alla data di pensionamento (rapporto tra giornate effettivamente lavorate e annualità contributiva pari a 120 giornate). Una volta individuato quale dei due periodi abbia registrato la maggiore anzianità contributiva –quello durante la vigenza del gruppo B o quello durante la vigenza del gruppo A – alla luce de l gruppo di quel periodo (gruppo prevalente ai sensi dell’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97) si determinerà la retribuzione giornaliera pensionabile (migliori 1900 retribuzioni se prevalente sarà il gruppo A; ultime 2600 retribuzioni se prevalente sarà il gruppo B). La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenti all’applicazione dei seguenti principi di diritto: “Quando il rapporto assicurativo sia iniziato in epoca precedente al l’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 e proseguito nel vigore del d.lgs. n.182/97 fino al pensionamento, il periodo antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 non è da inserire in alcun gruppo, tra quelli dell’art.2, co.1 d.lgs. n.182/97, ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva di cui all’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97. Il giudizio di prevalenza fondato sulla maggiore anzianità contributiva opera a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97. Da tale data si deve considerare se sia maggiore l’anzianità contributiva maturata sotto la vigenza del d.m. 10.11.97 (gruppo B) o quella maturata sotto la vigenza del d.m. 15.3.2005 (gruppo A), e poi, sulla base della maggiore anzianità contributiva maturata entro il gruppo A o B, stabilire se la retribuzione giornaliera pensionabile sia da calcolare sulla media delle migliori 1900 retribuzioni o delle ultime 2600 retribuzioni, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.3 d.lgs. n.182/97”. La Corte d’appello provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte, accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e