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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00939/2026

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nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 1138 /20 2 5 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:sanzioni– amministratore di fatto di società –legittimazione ad impugnare SCARLATO [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avversola sentenza n. 4599 / 2024 della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia , depositata il 14 / 6 /20 24 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro .

Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania l’a tto di contestazione sanzioni n.

TSCOM3004477-2020, notificatogli quale amministratore di fatto della societàGaliata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con il quale l’Agenzia delle entrate aveva determinato le sanzioni amministrative pecuniarie dovute in relazione a violazioni, riguardanti gli anni dal 2014 al 2017, della disciplinain materia di Iva, Ires e Irap . 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse i l ricorso , ritenendo che gli elementi emersiin giudizio non consentissero di attribuire al ricorrente il ruolo di amministratore di fatto della società , ciò che escludeva una sua responsabilitàpersonale per le sanzioni irrogate . 3.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia , investita dell’appello dell ’Agenzia , respinse il gravame ribadendo l’assenza di elementi idonei ad imputare all’appellato la gestione diretta della società.

4. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso percassazione affidandolo a due motivi , cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso .

Consideratoche:

1. Con il primo motivo di ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 5 , c.p.c., l’omesso esame di un fatto deciso per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti .

Secondo la ricorrente i giudicidi appello avrebbero omesso di esaminare le dichiarazioni rese dal prepostoFabio Saccuzzo in sede di indagini fiscali, dalle quali emergeva che egli faceva sempre e solo riferimento allo Scarlato per ogni tipo di relazionecon la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 2.Con il secondo motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360, comma1, nn. 3 e 4, c.p.c., l’omessa valutazione complessiva e di sintesi ditutte le circostanze indiziarie addotte dall’amministrazione a sostegno dellapropria tesi. 3.A prescindere dall’esame dei singoli motivi di ricorso, il Collegio ritiene che la controversia possa essere decisa sulla base di un diverso profilo che, attenendo alla legitimatio ad causam , è assolutamente preliminare nonchérilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. 5.Da quanto emerge sia dalle ricostruzioni dei fatti contenute nel ricorso e nel controricorso, sia dall’esame dell’atto di contestazione sanzioni oggettodi causa, l’atto di cui trattasi è stato emesso esclusivamente a carico della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e notificato a [OSCURATO:PERSONA] nell’asserita sua qualità di amministratore di fatto dellapredetta.

L’odierno controricorrente ha dunque ricevuto la notifica dell’avvisonon già come destinatario di una pretesa creditoria rivolta neisuoi confronti, bensì come asserito rappresentante dell’ente verso ilquale l’atto di irrogazione delle sanzioni è indirizzato.

Lanecessaria conseguenza di tale premessa è che la legittimazione ad impugnarel’atto intestato alla società spettava a quest’ultima.

Altrettanto pacifico (e risultante comunque dalle difese delle parti in questasede, oltre che dagli atti processuali richiamati dai litiganti), è che il ricorso introduttivo, come le controdeduzioni in appello e lo stessocontroricorso avverso il ricorso per cassazione, è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] dichiaratamente in qualità di destinatario dell’atto di irrogazione delle sanzioni intestato alla società, ovvero quale mero destinatario e recettore della notifica di un atto sanzionatorioche, per le stesse deduzioni del l’odierno contro ricorrente, non lo attinge.

Soprattutto, per quanto qui più interessa, i già menzionatiatti processuali d ello Scarlato (in conformità, del resto, alla procuraal difensore) non contengono alcuna spendita del nome della predetta società e non allegano l’esercizio di alcun potere di rappresentanzadi quest’ultima , potere di cui , anzi, lo Scarlato deduce lamancanza, incentrando su tale mancanza tutte le sue difese. 6.Alla luce di quanto testé esposto , deve quindi concludersi che Dario MicheleScarlato ha proposto, in nome proprio, il ricorso introduttivo impugnando un atto di contestazione sanzioni che era diretto nei confronti di un diverso soggetto giudico (la società) e che non lo attingeva direttamente, con conseguente difetto di legittimazione ed inammissibilitàdello stesso ricorso. 7.Va pertanto data continuità al principio già espresso da questa Corte secondo cui « l a persona fisica alla quale è stato notificato un atto impositivo, che non reca nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarloin proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità edil potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notificadello stesso atto » (Cass. n. 12864/2024 ; nel senso della carenza di legitimatio ad causam , v. anche, sia pure con riferimento ad altro profilo, Cass. n. 26702/2022 che esclude la legittimazione dell’amministratore di fatto ad impugnare l’atto impositivo rivolto alla società,spettando la rappresentanza legale della stessa esclusivamente agliamministratori nominati a noma di legge ) .

È stato peraltro anche chiarito che l’ interesse del (supposto) amministratoread impugnare in proprio l’avviso d’accertamento emesso nei confronti della società non può neppure trarsi dall ’ esposizione dell’amministratore a responsabilità o sanzioni per violazioni imputabili alla società amministrata, trattandosi di ipotesi di responsabilità che trovanola loro fonte immediata nella violazione di obblighi inerenti alla caricarivestita e che vanno accertati d all ’ Ufficio, in presenza dei relativi presupposti, con specifico atto, avverso il quale l ’ amministratore potrà svolgere le sue difese, ivi inclusa quella relativa all ’ insussistenza della suppostaqualità (cfr. Cass. n. 29474/2021).

8. Il rilevato difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] ad impugnarel’atto di contestazione sanzioni emesso a carico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conduce alla declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso del predetto, con conseguente assorbimento de i motividi ricorso.

La sentenza impugnata va quindi cassata, senza rinvio, aisensi dell’art. 382, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c .

9. Le spese del giudizio, per ogni fase e grado, vanno integralmente compensate in ragione del rilievo officioso dell’inammissibilità.

P.Q.M LaCorte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 1138 /20 2 5 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:sanzioni– amministratore di fatto di società –legittimazione ad impugnare SCARLATO [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avversola sentenza n. 4599 / 2024 della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia , depositata il 14 / 6 /20 24 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania l’a tto di contestazione sanzioni n. TSCOM3004477-2020, notificatogli quale amministratore di fatto della societàGaliata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con il quale l’Agenzia delle entrate aveva determinato le sanzioni amministrative pecuniarie dovute in relazione a violazioni, riguardanti gli anni dal 2014 al 2017, della disciplinain materia di Iva, Ires e Irap . 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse i l ricorso , ritenendo che gli elementi emersiin giudizio non consentissero di attribuire al ricorrente il ruolo di amministratore di fatto della società , ciò che escludeva una sua responsabilitàpersonale per le sanzioni irrogate . 3.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia , investita dell’appello dell ’Agenzia , respinse il gravame ribadendo l’assenza di elementi idonei ad imputare all’appellato la gestione diretta della società. 4. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso percassazione affidandolo a due motivi , cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso . Consideratoche: 1. Con il primo motivo di ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 5 , c.p.c., l’omesso esame di un fatto deciso per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . Secondo la ricorrente i giudicidi appello avrebbero omesso di esaminare le dichiarazioni rese dal prepostoFabio Saccuzzo in sede di indagini fiscali, dalle quali emergeva che egli faceva sempre e solo riferimento allo Scarlato per ogni tipo di relazionecon la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 2.Con il secondo motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360, comma1, nn. 3 e 4, c.p.c., l’omessa valutazione complessiva e di sintesi ditutte le circostanze indiziarie addotte dall’amministrazione a sostegno dellapropria tesi. 3.A prescindere dall’esame dei singoli motivi di ricorso, il Collegio ritiene che la controversia possa essere decisa sulla base di un diverso profilo che, attenendo alla legitimatio ad causam , è assolutamente preliminare nonchérilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. 5.Da quanto emerge sia dalle ricostruzioni dei fatti contenute nel ricorso e nel controricorso, sia dall’esame dell’atto di contestazione sanzioni oggettodi causa, l’atto di cui trattasi è stato emesso esclusivamente a carico della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e notificato a [OSCURATO:PERSONA] nell’asserita sua qualità di amministratore di fatto dellapredetta. L’odierno controricorrente ha dunque ricevuto la notifica dell’avvisonon già come destinatario di una pretesa creditoria rivolta neisuoi confronti, bensì come asserito rappresentante dell’ente verso ilquale l’atto di irrogazione delle sanzioni è indirizzato. Lanecessaria conseguenza di tale premessa è che la legittimazione ad impugnarel’atto intestato alla società spettava a quest’ultima. Altrettanto pacifico (e risultante comunque dalle difese delle parti in questasede, oltre che dagli atti processuali richiamati dai litiganti), è che il ricorso introduttivo, come le controdeduzioni in appello e lo stessocontroricorso avverso il ricorso per cassazione, è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] dichiaratamente in qualità di destinatario dell’atto di irrogazione delle sanzioni intestato alla società, ovvero quale mero destinatario e recettore della notifica di un atto sanzionatorioche, per le stesse deduzioni del l’odierno contro ricorrente, non lo attinge. Soprattutto, per quanto qui più interessa, i già menzionatiatti processuali d ello Scarlato (in conformità, del resto, alla procuraal difensore) non contengono alcuna spendita del nome della predetta società e non allegano l’esercizio di alcun potere di rappresentanzadi quest’ultima , potere di cui , anzi, lo Scarlato deduce lamancanza, incentrando su tale mancanza tutte le sue difese. 6.Alla luce di quanto testé esposto , deve quindi concludersi che Dario MicheleScarlato ha proposto, in nome proprio, il ricorso introduttivo impugnando un atto di contestazione sanzioni che era diretto nei confronti di un diverso soggetto giudico (la società) e che non lo attingeva direttamente, con conseguente difetto di legittimazione ed inammissibilitàdello stesso ricorso. 7.Va pertanto data continuità al principio già espresso da questa Corte secondo cui « l a persona fisica alla quale è stato notificato un atto impositivo, che non reca nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarloin proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità edil potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notificadello stesso atto » (Cass. n. 12864/2024 ; nel senso della carenza di legitimatio ad causam , v. anche, sia pure con riferimento ad altro profilo, Cass. n. 26702/2022 che esclude la legittimazione dell’amministratore di fatto ad impugnare l’atto impositivo rivolto alla società,spettando la rappresentanza legale della stessa esclusivamente agliamministratori nominati a noma di legge ) . È stato peraltro anche chiarito che l’ interesse del (supposto) amministratoread impugnare in proprio l’avviso d’accertamento emesso nei confronti della società non può neppure trarsi dall ’ esposizione dell’amministratore a responsabilità o sanzioni per violazioni imputabili alla società amministrata, trattandosi di ipotesi di responsabilità che trovanola loro fonte immediata nella violazione di obblighi inerenti alla caricarivestita e che vanno accertati d all ’ Ufficio, in presenza dei relativi presupposti, con specifico atto, avverso il quale l ’ amministratore potrà svolgere le sue difese, ivi inclusa quella relativa all ’ insussistenza della suppostaqualità (cfr. Cass. n. 29474/2021). 8. Il rilevato difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] ad impugnarel’atto di contestazione sanzioni emesso a carico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conduce alla declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso del predetto, con conseguente assorbimento de i motividi ricorso. La sentenza impugnata va quindi cassata, senza rinvio, aisensi dell’art. 382, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c . 9. Le spese del giudizio, per ogni fase e grado, vanno integralmente compensate in ragione del rilievo officioso dell’inammissibilità. P.Q.M LaCorte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, dichiara