CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 febbraio 2024
Cassazione n. 06156/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6149/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege; -ricorrente incidentale- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. cronol. 2915/2022, depositato il 24/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione – ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001 - avverso il decreto monocratico della Corte di appellodi Napoli che aveva parzialmente accolto la sua domanda di equa riparazione, ingiungendo al Ministero della Giustizia il pagamento di “euro 800,00 a titolo di indennizzo per equa riparazione, oltre interessi legali dalla domanda, euro 28 per esborsi ed euro 292,50 per compensi, oltre le maggiorazioni di legge sui compensi del 15% per spese generali, del 4% del c.a. e del 22% per I.V.A., con distrazione in favore dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. L’opposizione veniva rigettata dalla Corte d’appello di Napoli - in composizione collegiale con decreto n. cronol.2915/2022. Contro quest’ultimo provvedimento ha formulato ricorso per cassazione– affidato a quattro motivi - [OSCURATO:PERSONA] . Ha resistito con controricorso – contenente anche ricorso incidentale, sulla base di due motivi -il Ministero della Giustizia. La ricorrente principale ha proposto controricorso avverso il ricorso incidentale, depositando anche duplice memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: p er ragioni di priorità logica va esaminato anzitutto il ricorso incidentale del Ministero della Giustizia che contesta la sussistenza della sua legittimazione passiva, dovendo la stessa ritenersi appartenente al (solo) Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il ricorso incidentale è specificamente riferito a due motivi tra loro strettamente connessi. 1. Con il primo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, l. n. 89/2001 nonché dell’art. 75 c.p.c. in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., rappresentando che la domanda per equo indennizzo aveva ad oggetto sia la durata della fase monocratica svoltasi davanti alla Corte d’appello di Napoli dal 4 gennaio 2017 al 31 luglio 2017, sia la durata del giudizio di ottemperanza celebratosi davanti al TAR Campania dal 19 giugno 2018 al 14 giugno 2021. Sulla base di tale premessa, si precisa che,avendo avuto il giudizio davanti alla Corte d’appello una durata ragionevole, la richiesta indennitaria ineriva, in effetti, solo la durata – da considerarsi irragionevole - del giudizio di ottemperanza, con la conseguenza che la legittimazione passiva relativa alla domanda era in via esclusiva riferibile al Ministero dell’Economia e delle F inanze, con conseguente difetto della legittimazione passiva del Ministero della giustizia. A tal proposito, quest’ultimo Ministero aggiunge che l’eccepita questione deve ritenersi rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, avendo la distinta legittimazione delle due [OSCURATO:PERSONA] non già un rilievo meramente interno al fine del riparto delle competenze, bensì un rilievo esterno, relativo alla corretta instaurazione del contraddittorio. 2. Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 89/2001. Si deduce che, anche volendo ritenere sussistente la legittimazione passiva del Ministero della giustizia,la richiesta indennitaria sarebbe infondata, dato che alcun ritardo era evidenziabile con riguardo al procedimento monitorio presupposto, che si era svolto nel rispetto sostanziale del termine di durata ragionevole semestrale. 3. [OSCURATO:PERSONA] rileva che sulla questione posta dal riportato primo motivo, ossia quella riguardante la rilevabilità d’ufficio del vizio della mancata partecipazione al giudizio del Ministero dell’economia ove -come nel caso in esame - tale difetto di legittimazione non sia stato eccepito nel giudizio di opposizione, questa Corte si è pronunciata in modo non uniforme. Numerose pronunce (v. Cass. n. 2/2023 e, in termini analoghi, Cass. n. 8049/2019, Cass. n. 25499/2021, Cass. n. 15219/2022, Cass. n. 23853/2023 e Cass. n. 11533/2023) hanno sostenuto l’applicazione della regola di cui all’art. 4 della legge n. 260/1958, secondo la quale “l’errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza con la contemporanea indicazione della persona alla quale l’atto doveva essere notificato”; con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89/2001 è stato affermato che il citato art. 4 va applicato anche quando l’errore di identificazione riguardi distinte e autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e la disposizione va estesa pure all’ipotesi in cui l’eccezione sia volta a contestare non la titolarità integrale dell’obbligazione dedotta in giudizio, bensì solo il parziale difetto di titolarità. A questo orientamento si è contrappo sta la recente Cass. n. 3023/2024, secondo la quale –ferma l’applicazione dell’art. 4 della legge n. 260/1958 – la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del Ministero legittimo contraddittore è vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado (nel caso di specie la questione è stata rilevata dalla Corte di cassazione pur in mancanza della eccezione di difetto di legittimazione da parte del Ministero evocato nel processo di equa riparazione, che non si era costituito nel giudizio di legittimità). La differenza tra i due orientamenti attiene, quindi , alla condizione della necessità o meno della tempestiva deduzione del difetto di legittimazione con l’indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato, eccezione che l’orientamento espresso con la pronuncia n. 3023/2024 ritiene non indispensabile, sul presupposto che trattasi di questione attinente alla legittimazione passiva che è rilevabile d’ufficio dal giudice. Al riguardo va sottolineato che la pronuncia delle Sezioni unite n. 8516/2012 ha rilevato che l’unitarietà e l’inscindibilità dello Stato nell’esercizio delle sue funzioni sovrane non elide l’autonomia soggettiva delle persone giuridiche di diritto pubblico, così che “l’ineludibile principio dell’effettività del contraddittorio (che l’art.111 Cost. in tema di giusto processo non sottordina ad alcuna altra sua espressione e la rilevabilità della cui violazione non incorre in preclusione di sorta, se non quella della formazione di giudicato esplicito) impone altrettanto imprescindibilmente che in relazione agli errori di identificazione incidenti su soggettività diverse e, quindi,in definitiva sulla stessa legitimatio ad causam , l’operatività dell’art. 4 della legge n. 260/1958 sia circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione dunque di ogni possibilità di automatica stabilizzazione nei confronti del reale destinatario”. La successiva pronuncia delle S ezioni unite n. 30649/2018 ha precisato che, ove ci si trovi di fronte non a distinte persone giuridiche pubbliche, ma ad organi, cioè ad articolazioni dell'organizzazione dello Stato, forniti di distinta legittimazione, “la carenza di legittimazione passiva dell'organo dello Stato convenuto in giudizio non si traduce (come di regola si verifica) nella mancata instaurazione del rapporto processuale rilevabile dal giudice d'ufficio in ogni stato e grado del processo, bensì in una mera irregolarità in quanto: a) deve essere eccepita dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza con la contemporanea indicazione (non più eccepibile) dell'organo legittimato; b) in tal caso il giudice prescrive (a prescindere da una richiesta in tal senso) un termine all'attore per la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo legittimato; c) in difetto degli atti sub a) e b) - salva naturalmente la facoltà per l'organo legittimato di intervenire in giudizio - resta preclusa la possibilità di far valere in seguito l'irrituale costituzione del rapporto processuale”. Trattandosi di questione di diritto di particolare rilevanza, il Collegio ritiene opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza della sezione. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] rimette la decisione della causa alla pubblica udienza della s