Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 11533/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27963/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021n. 27963 sez.

S2 - ud. 16.03.2023 CC avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 380/2020 depositata il 15/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 3 l. 89/2001, adiva la Corte d’Appello di Perugia al fine di ottenere l’equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio,anch’esso di equa riparazione, svoltosi nella fase cognitiva presso la medesima Corte d’appello umbra e presso la Suprema Corte di Cassazione, nonché, nella successiva fase esecutiva, dapprima innanzi al Tribunale di Roma (pignoramento presso terzi) e poi innanzi al TAR del Lazio e al Consiglio di Stato (giudizio di ottemperanza).

2. Il giudice monocratico, accertata una durata irragionevoledel giudizio presupposto di anni tre , accoglieva la domanda ed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamentodell’importo di euro 1.150,00 a titolo indennitario (importo, questo, determinato ai sensi dell’art. 2 bis, comma III, l. 89/2001, in relazione alla somma riconosciuta alla ricorrente nel giudizio presupposto).

3. Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione ai sensi dell’art. 5 ter l. 89/2001, eccependo: -la tardività della domanda; -il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al giudizio di ottemperanza; - la mancata valutazione della complessità del giudizio presupposto, introdotto da centotrenta ricorrenti con altrettanti separati ricorsi, poi riuniti; - l’abuso dei poteri processuali per il frazionamento della domanda; - la mancata applicazione della riduzione del 40% sul moltiplicatore annuo, per via dell’elevato numero di parti della causa presupposta.

Ric. 2021n. 27963 sez.

S2 - ud. 16.03.2023 CC

4. Nella resistenza dell’opposta, la Corte d’Appello di Perugia, con decreto n. cron. 193 /2021, accoglieva parzialmente l’opposizione, rilevando: a) che alla luce dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19883/2019, la fase di cognizione e la fase esecutiva della causa presupposta, anch’essa in materia di equa riparazione, dovevano essere considerate unitariamente, di talché sussisteva la legittimazione passiva del Ministero opponente e doveva ritenersi tempestiva la domanda di equo indennizzo (proposta nel rispetto del termine semestrale dalla definizione del giudizio di ottemperanza); b) che correttamente il termine di ragionevole durata del giudizio presupposto era stato computato in complessivi anni due per i due gradi innanzi alla Corte d’Appello e alla Suprema Corte,oltre al termine dilatorio di sei mesi e cinque giorni entro il quale la P.A. era tenuta a provvedere al pagamento; c) che non coglievano nel segno le doglianze del Ministero relative alla frammentazione dei ricorsi, non essendo stato dimostrato l’abuso dello strumento processuale; d) che era invece fondata la censura relativa alla mancata riduzione dell’indennizzo in ragione del numero elevato delle parti, maggiore di cinquanta.

La Corte distrettuale , quindi, confermata l’irragionevole durata del giudizio presupposto di anni tre, e determinato in astratto l’indennizzo spettante alla ricorrente in euro 1.200,00, procedeva alla decurtazione del 40% ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1 bis, l. n. 89/2001; revocava il decreto impugnato; riconosceva all’opposta la somma di euro 720,00 a titolo equa riparazione e, compensate le spese di lite nella misura di un terzo, condannava il Ministero della Giustizia a rifondere all’opposta le Ric. 2021n. 27963 sez.

S2 - ud. 16.03.2023 CC spese nei limiti dei residui due terzi, nella misura di complessivi euro 511,00.

5. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi adue motivi.

6. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, sollevando a sua volta ricorso incidentale sulla base di tre motivi, al quale resiste [OSCURATO:PERSONA] controricorso.

7. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la ricorrente principale ha insistito nelle proprie richieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso principale è così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione di legge –artt. 2 e 2 bis, legge n. 89/2001: difetto di motivazione». [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha applicato all’indennizzo la riduzione del 40% in relazione al numero superiore a cinquanta delle parti del giudizio presupposto, senza considerare che tale numero era stato raggiunto solo a seguito della riunione dei procedimenti, disposta dalla Corte d’Appello di Perugia quando la durata della causa aveva già abbondantemente superato il termine di ragionevole durata.

La ricorrente lamenta, ancora, che il giudice di merito non avrebbe considerato che la fase esecutiva era stata intrapresa individualmente dall’Angelelli, e non unitamente agli altri ricorrenti, con i quali aveva condiviso, a seguito della riunione dei procedimenti, unicamente la fase di cognizione.

2. Con il secondo motivo di ricorso principale, la Angelelli denuncia «violazione e/o falsa applicazione di legge –art. 92, cod. proc. civ.».

La ricorrente lamenta l’erroneità della parziale Ric. 2021n. 27963 sez.

S2 - ud. 16.03.2023 CC compensazione delle spese, della quale, sostiene, non sarebbero sussistiti i presupposti, giusta la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la liquidazione di un indennizzo inferiore a quello richiesto, nel procedimento di equa riparazione, non integra un’ipotesi di parziale accoglimento che legittima la compensazione, spettando al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto.

3. Il primo motivo di ricorso incidentale è così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione artt. 3 e 4 l. n. 89/01 in relazione all’art. 360/1 n. 4 c.p.c.».

Il Ministero sostiene che, stante il notevole intervallo di tempo intercorso tra le varie fasi del giudizio presupposto (cognitiva, esecutiva innanzi al Tribunale di Roma e di ottemperanza), il giudice di merito avrebbe dovuto considerare autonomamente i diversi procedimenti, siccome separatil’un l’altro da una netta cesura temporale, e, di conseguenza, avrebbe dovuto dichiarare tardiva la domanda di equa riparazione con riferimento alle fasi cognitiva ed esecutiva innanzi al giudice ordinario, mentre relativamente al giudizio di ottemperanza, autonomamente considerato, avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia.

4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il Ministero denuncia: «In via alternativa e subordinata, violazione e/o falsa applicazione art. 2 l. n. 89/01 in relazione all’art. 360/1 n. 3 c.p.c.».

Il ricorrente incidentale sostiene che il giudice di merito avrebbe erroneamente computato la durata ragionevole del giudizio presupposto in anni due e mesi sei, senza tener conto che la fase esecutiva si era svolta in due distinti procedimenti, l’uno innanzi al giudice ordinario, l’altro innanzi al giudice amministrativo; Ric. 2021n. 27963 sez.

S2 - ud. 16.03.2023 CC cosicché, applicando il termine di ragionevole durata di mesi sei per il pignoramento presso terzi e per ciascuno dei due gradi del giudizio di ottemperanza, avrebbe dovuto ottenersi una durata compresa nei limiti della ragionevolezza, tra fase cognitiva ed esecutiva, pari quantomeno a complessivi anni tre e mesi sei.

5. Con il terzo motivo, il Ministero denuncia: «Sempre in via alternativa e subordinata motivazione perplessa e/o apparente in relazione al parametro costituzionale ex art. 111 Cost. in riferimento all’art. 360/1 n. 4 c.p.c.».

Il ricorrente incidentale lamenta che la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente motivato il computo della durata ragionevole del giudizio presupposto in anni due e mesi sei, frutto, a dire del Ministero, di una «mera operazione di tipo aritmetico» (così a pag. 21), laddove il giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto del tempo necessario (almeno sei mesi) alla riunione dei centotrenta ricorsi separatamente proposti da ciascuno degli istanti, periodo quest’ultimo ascrivibile esclusivamente ai ricorrenti in ragione dell’abusivo frazionamento della domanda; peraltro, afferma ancora ilMinistero, la Corte distrettuale nemmeno avrebbe tenuto conto dei periodi di stasi lasciati decorrere dalla ricorrente tra le diversi fasi del giudizio presupposto, questi ultimi espressione della scarsa rilevanza, anche sul piano soggettivo, del periodo di durata non ragionevole eventualmente prodottosi.

5.1. Esigenze di priorità logica impongono di esaminare dapprima il primo motivo di ricorso incidentale nella parte in cui il Ministero lamenta la mancanza di legittimazione passiva in relazione al giudizio di ottemperanza.

Ric. 2021n. 27963 sez.

S2 - ud. 16.03.2023 CC Il suddetto motivo, limitatamente alla censura indicata, è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso incidentale e di quello proposto con il ricorso principale.

Questa Corte ha esaminato di recente la medesima questione ed ha ritenuto che debba darsi continuità alla propria giurisprudenza secondo la quale in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che la Presidenza del Consiglio (oggi il MEF), non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro; in tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva durata di procedimenti diversi, seppurcollegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. n. 15603/2006).

Nella specie, peraltro, la questione in punto di titolarità passiva dell’obbligazione indennitaria, non interamente ascrivibile al ricorrente incidentale, aveva costituito specifico motivo di opposizione, ed era stata quindi portata all’attenzione del giudice nel primo atto difensivo successivo alla notifica del ricorso e del decreto opposto.

Appare al Collegio che in tal caso possa farsi Ric. 2021n. 27963 sez.

S2 - ud. 16.03.2023 CC applicazione della regola posta dall’art. 4 della legge n. 260/1958, a mente del quale "l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato.

Tale indicazione non è più eccepibile.

Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato.

L'eccezione rimette in termini la parte".

Pertanto, l'erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a pena di n ullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l'atto avrebbe dovuto essere notificato (Cass. n. 25499/2021; in senso conforme Cass. n. 15219/2022).

Con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89/2001, è stato poi affermato (Cass. n. 8049/2019) che l'art. 4 della l. n. 260 del 1958 deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma, in forza del principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva Ric. 2021n. 27963 sez.

S2 - ud. 16.03.2023 CC dichiarato inammissibile un ricorso notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze senza disporre la rinnovazione della notifica al Ministero della Giustizia, amministrazione che, invece, avrebbe dovuto essere parte del giudizio). 5.1 Ritiene il Collegio che tali principi possano estendersi anche all’ipotesi qui ricorrente in cui l’eccezione sia volta a contestare non integralmente la titolarità dell’obbligazione dedotta in giudizio, ma solo il parziale difetto di titolarità, imponendosi anche in tal caso, a fronte delle tempestiva deduzione, con l’indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato, e che anche in tal caso debba pervenirsi alla cassazione della decisione gravata, per non avere provveduto a disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo Ministero, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento.

6. L’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale, con la conseguente cassazione del decreto impugnato comporta altresì l’assorbimento del ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale , dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso incidentale e il ricorso principale, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27963/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021n. 27963 sez. S2 - ud. 16.03.2023 CC avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 380/2020 depositata il 15/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 3 l. 89/2001, adiva la Corte d’Appello di Perugia al fine di ottenere l’equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio,anch’esso di equa riparazione, svoltosi nella fase cognitiva presso la medesima Corte d’appello umbra e presso la Suprema Corte di Cassazione, nonché, nella successiva fase esecutiva, dapprima innanzi al Tribunale di Roma (pignoramento presso terzi) e poi innanzi al TAR del Lazio e al Consiglio di Stato (giudizio di ottemperanza). 2. Il giudice monocratico, accertata una durata irragionevoledel giudizio presupposto di anni tre , accoglieva la domanda ed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamentodell’importo di euro 1.150,00 a titolo indennitario (importo, questo, determinato ai sensi dell’art. 2 bis, comma III, l. 89/2001, in relazione alla somma riconosciuta alla ricorrente nel giudizio presupposto). 3. Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione ai sensi dell’art. 5 ter l. 89/2001, eccependo: -la tardività della domanda; -il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al giudizio di ottemperanza; - la mancata valutazione della complessità del giudizio presupposto, introdotto da centotrenta ricorrenti con altrettanti separati ricorsi, poi riuniti; - l’abuso dei poteri processuali per il frazionamento della domanda; - la mancata applicazione della riduzione del 40% sul moltiplicatore annuo, per via dell’elevato numero di parti della causa presupposta. Ric. 2021n. 27963 sez. S2 - ud. 16.03.2023 CC 4. Nella resistenza dell’opposta, la Corte d’Appello di Perugia, con decreto n. cron. 193 /2021, accoglieva parzialmente l’opposizione, rilevando: a) che alla luce dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19883/2019, la fase di cognizione e la fase esecutiva della causa presupposta, anch’essa in materia di equa riparazione, dovevano essere considerate unitariamente, di talché sussisteva la legittimazione passiva del Ministero opponente e doveva ritenersi tempestiva la domanda di equo indennizzo (proposta nel rispetto del termine semestrale dalla definizione del giudizio di ottemperanza); b) che correttamente il termine di ragionevole durata del giudizio presupposto era stato computato in complessivi anni due per i due gradi innanzi alla Corte d’Appello e alla Suprema Corte,oltre al termine dilatorio di sei mesi e cinque giorni entro il quale la P.A. era tenuta a provvedere al pagamento; c) che non coglievano nel segno le doglianze del Ministero relative alla frammentazione dei ricorsi, non essendo stato dimostrato l’abuso dello strumento processuale; d) che era invece fondata la censura relativa alla mancata riduzione dell’indennizzo in ragione del numero elevato delle parti, maggiore di cinquanta. La Corte distrettuale , quindi, confermata l’irragionevole durata del giudizio presupposto di anni tre, e determinato in astratto l’indennizzo spettante alla ricorrente in euro 1.200,00, procedeva alla decurtazione del 40% ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1 bis, l. n. 89/2001; revocava il decreto impugnato; riconosceva all’opposta la somma di euro 720,00 a titolo equa riparazione e, compensate le spese di lite nella misura di un terzo, condannava il Ministero della Giustizia a rifondere all’opposta le Ric. 2021n. 27963 sez. S2 - ud. 16.03.2023 CC spese nei limiti dei residui due terzi, nella misura di complessivi euro 511,00. 5. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi adue motivi. 6. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, sollevando a sua volta ricorso incidentale sulla base di tre motivi, al quale resiste [OSCURATO:PERSONA] controricorso. 7. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la ricorrente principale ha insistito nelle proprie richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso principale è così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione di legge –artt. 2 e 2 bis, legge n. 89/2001: difetto di motivazione». [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha applicato all’indennizzo la riduzione del 40% in relazione al numero superiore a cinquanta delle parti del giudizio presupposto, senza considerare che tale numero era stato raggiunto solo a seguito della riunione dei procedimenti, disposta dalla Corte d’Appello di Perugia quando la durata della causa aveva già abbondantemente superato il termine di ragionevole durata. La ricorrente lamenta, ancora, che il giudice di merito non avrebbe considerato che la fase esecutiva era stata intrapresa individualmente dall’Angelelli, e non unitamente agli altri ricorrenti, con i quali aveva condiviso, a seguito della riunione dei procedimenti, unicamente la fase di cognizione. 2. Con il secondo motivo di ricorso principale, la Angelelli denuncia «violazione e/o falsa applicazione di legge –art. 92, cod. proc. civ.». La ricorrente lamenta l’erroneità della parziale Ric. 2021n. 27963 sez. S2 - ud. 16.03.2023 CC compensazione delle spese, della quale, sostiene, non sarebbero sussistiti i presupposti, giusta la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la liquidazione di un indennizzo inferiore a quello richiesto, nel procedimento di equa riparazione, non integra un’ipotesi di parziale accoglimento che legittima la compensazione, spettando al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto. 3. Il primo motivo di ricorso incidentale è così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione artt. 3 e 4 l. n. 89/01 in relazione all’art. 360/1 n. 4 c.p.c.». Il Ministero sostiene che, stante il notevole intervallo di tempo intercorso tra le varie fasi del giudizio presupposto (cognitiva, esecutiva innanzi al Tribunale di Roma e di ottemperanza), il giudice di merito avrebbe dovuto considerare autonomamente i diversi procedimenti, siccome separatil’un l’altro da una netta cesura temporale, e, di conseguenza, avrebbe dovuto dichiarare tardiva la domanda di equa riparazione con riferimento alle fasi cognitiva ed esecutiva innanzi al giudice ordinario, mentre relativamente al giudizio di ottemperanza, autonomamente considerato, avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia. 4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il Ministero denuncia: «In via alternativa e subordinata, violazione e/o falsa applicazione art. 2 l. n. 89/01 in relazione all’art. 360/1 n. 3 c.p.c.». Il ricorrente incidentale sostiene che il giudice di merito avrebbe erroneamente computato la durata ragionevole del giudizio presupposto in anni due e mesi sei, senza tener conto che la fase esecutiva si era svolta in due distinti procedimenti, l’uno innanzi al giudice ordinario, l’altro innanzi al giudice amministrativo; Ric. 2021n. 27963 sez. S2 - ud. 16.03.2023 CC cosicché, applicando il termine di ragionevole durata di mesi sei per il pignoramento presso terzi e per ciascuno dei due gradi del giudizio di ottemperanza, avrebbe dovuto ottenersi una durata compresa nei limiti della ragionevolezza, tra fase cognitiva ed esecutiva, pari quantomeno a complessivi anni tre e mesi sei. 5. Con il terzo motivo, il Ministero denuncia: «Sempre in via alternativa e subordinata motivazione perplessa e/o apparente in relazione al parametro costituzionale ex art. 111 Cost. in riferimento all’art. 360/1 n. 4 c.p.c.». Il ricorrente incidentale lamenta che la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente motivato il computo della durata ragionevole del giudizio presupposto in anni due e mesi sei, frutto, a dire del Ministero, di una «mera operazione di tipo aritmetico» (così a pag. 21), laddove il giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto del tempo necessario (almeno sei mesi) alla riunione dei centotrenta ricorsi separatamente proposti da ciascuno degli istanti, periodo quest’ultimo ascrivibile esclusivamente ai ricorrenti in ragione dell’abusivo frazionamento della domanda; peraltro, afferma ancora ilMinistero, la Corte distrettuale nemmeno avrebbe tenuto conto dei periodi di stasi lasciati decorrere dalla ricorrente tra le diversi fasi del giudizio presupposto, questi ultimi espressione della scarsa rilevanza, anche sul piano soggettivo, del periodo di durata non ragionevole eventualmente prodottosi. 5.1. Esigenze di priorità logica impongono di esaminare dapprima il primo motivo di ricorso incidentale nella parte in cui il Ministero lamenta la mancanza di legittimazione passiva in relazione al giudizio di ottemperanza. Ric. 2021n. 27963 sez. S2 - ud. 16.03.2023 CC Il suddetto motivo, limitatamente alla censura indicata, è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso incidentale e di quello proposto con il ricorso principale. Questa Corte ha esaminato di recente la medesima questione ed ha ritenuto che debba darsi continuità alla propria giurisprudenza secondo la quale in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che la Presidenza del Consiglio (oggi il MEF), non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro; in tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva durata di procedimenti diversi, seppurcollegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. n. 15603/2006). Nella specie, peraltro, la questione in punto di titolarità passiva dell’obbligazione indennitaria, non interamente ascrivibile al ricorrente incidentale, aveva costituito specifico motivo di opposizione, ed era stata quindi portata all’attenzione del giudice nel primo atto difensivo successivo alla notifica del ricorso e del decreto opposto. Appare al Collegio che in tal caso possa farsi Ric. 2021n. 27963 sez. S2 - ud. 16.03.2023 CC applicazione della regola posta dall’art. 4 della legge n. 260/1958, a mente del quale "l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte". Pertanto, l'erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a pena di n ullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l'atto avrebbe dovuto essere notificato (Cass. n. 25499/2021; in senso conforme Cass. n. 15219/2022). Con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89/2001, è stato poi affermato (Cass. n. 8049/2019) che l'art. 4 della l. n. 260 del 1958 deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma, in forza del principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva Ric. 2021n. 27963 sez. S2 - ud. 16.03.2023 CC dichiarato inammissibile un ricorso notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze senza disporre la rinnovazione della notifica al Ministero della Giustizia, amministrazione che, invece, avrebbe dovuto essere parte del giudizio). 5.1 Ritiene il Collegio che tali principi possano estendersi anche all’ipotesi qui ricorrente in cui l’eccezione sia volta a contestare non integralmente la titolarità dell’obbligazione dedotta in giudizio, ma solo il parziale difetto di titolarità, imponendosi anche in tal caso, a fronte delle tempestiva deduzione, con l’indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato, e che anche in tal caso debba pervenirsi alla cassazione della decisione gravata, per non avere provveduto a disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo Ministero, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento. 6. L’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale, con la conseguente cassazione del decreto impugnato comporta altresì l’assorbimento del ricorso principale. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale , dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso incidentale e il ricorso principale, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte
Decreto Cassazione n. 11533/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris