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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14711/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Edoardo CARDILLO, i quali insistono per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 8/09/2021- dep. 4/10/2021 il TRIBUNALE di NAPOLI- sez. riesame confermava l'ordinanza con cui il GIP di NAPOLI in data 16/08/2021 aveva disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Maria, indagata per i reati di: (capo A) partecipazione, con funzioni di direzione e di organizzazione, all'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata 'clan [OSCURATO:PERSONA]', operante nell'ambito del cartello camorristico denominato 'Alleanza di Secondigliano', commesso a NAPOLI dal 2016 all'agosto 2021; (capo B) ricettazione, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen, avendo ricevuto da SIMIOLI Giuseppe, elemento di vertice del clan camorristico guidato da POLVERINO Giuseppe, la somma di 150.000 euro, proveniente da attività illecita di traffico di stupefacenti, al fine di assicurare il sostegno agli affiliati detenuti e alle loro famiglie, commesso a NAPOLI, in epoca compresa tra il 2012 e il 2013; (capo C) concorso in turbativa di asta giudiziaria, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen, relativa a un immobile in Secondigliano, alla via Roma n. 156, con l'allontanamento di qualsiasi concorrente, allo scopo di permetterne l'aggiudicazione in favore di FUSCO Vincenzo, marito della nipote NAPPO Maria, commesso a NAPOLI, nel gennaio 2021; - (capo D) concorso in estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen, per aver costretto ESPOSITO Ciro a pagare a CORCIONE Giuseppe, elemento di vertice del clan [OSCURATO:PERSONA], la tangente di 15.000 euro per l'esercizio del proprio garage nel quartiere di Secondigliano, giungendo poi al versamento effettivo di 3.000 euro, commesso a NAPOLI, nel gennaio 2021.

Per tutti i reati è stata contestata la recidiva specifica reiterata.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone due distinti ricorsi per cassazione per il tramite di altrettanti difensori di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi: come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. e per motivazione contraddittoria e illogica in ordine al capo di imputazione sub b).

Nel colloquio oggetto di intercettazione ambientale del 16/03/2021, trascritto all'inizio del fg 24 dell'ordinanza del TRIBUNALE, la somma in denaro concessa in prestito appare riferibile agli anni 2017-2018, dal momento che si parla di 'tre-quattro anni fa', mentre l'imputazione riporta la condotta agli anni 2012-2013: il Collegio del riesame non avrebbe fornito spiegazioni su tale divergenza.

Inoltre il collaborante SIMIOLI aveva quantificato il mutuo in 100.000 euro, mentre l'imputazione riportava l'indicazione di 150.000 euro; nella conversazione intercettata [OSCURATO:PERSONA] parlava della restituzione dopo un mese, e SIMIOLI invece indicava la restituzione come avvenuta entro cinque mesi.

L'insieme appare quindi sfornito di quella precisione che è necessaria per acquisire peso probante; carente è altresì il quadro indiziario in ordine alla provenienza del denaro in questione dal traffico di stupefacenti; come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e per contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al devoluto.

A parte l'incertezza sottolineata al primo motivo quanto alla collocazione temporale del prestito, l'ordinanza non preciserebbe quale compagine camorristica sarebbe stata agevolata dall'utilizzo di quel denaro.

La contestata ricettazione si sarebbe comunque estinta per prescrizione, se l'imputazione la indica come consumata fra il 2012 e il 2013 e il primo atto interruttivo si era avuto con la convalida del fermo da parte del GIP di ROMA, il 6/08/2021; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 353 cod. pen. e per contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'imputazione sub c).

Il TRIBUNALE non avrebbe risposto al motivo di riesame relativo alla eccepita esclusione di una condotta di turbativa d'asta in capo alla ricorrente, se non altro per difetto di elemento psicologico, poiché si trattava di una procedura già viziata a causa dell'intervento di appartenenti al clan camorristico VINELLA; come quarto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e per contraddittorietà e illogicità della motivazione quanto alle captazioni utilizzate nell'ordinanza impugnata, ai fg da 29 a

44. In realtà, nei colloqui intercettati [OSCURATO:PERSONA] avrebbe spiegato a un familiare il funzionamento delle aste in quel territorio e, pur se risulta che ella aveva cercato di non far pagare o di ridurre il prezzo della tangente al clan VINELLA, ciò è stato erroneamente ritenuto agevolativo della sua associazione, che invece era rimasta estranea all'acquisizione del provento; - come quinto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. e per contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al devoluto quanto all'imputazione sub d), essendo la ricorrente intervenuta in una vicenda estorsiva nell'interesse della vittima, che era un proprio familiare/conoscente; come sesto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e per contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al devoluto.

Poiché la vittima dell'estorsione in questione era un onesto imprenditore vessato, sarebbe apodittico asserire, come sostenuto dal Collegio del riesame, che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto lo scopo di rinsaldare i vincoli di solidarietà fra clan; come settimo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per mancata applicazione dell'art. 649 cod. pen., poiché in data 26/07/2021 nel proc. pen. n. 1718/2011 il GIP del TRIBUNALE di NAPOLI aveva disposto l'archiviazione, accogliendo una omologa richiesta formulata dal P.M. il 17/07/2021, per fatti del tutto identici a quelli oggetto della imputazione sub a), come si evince dalla comparazione fra le contestazioni sub a) di entrambi i procedimenti: la sola differenza consisterebbe nel fatto che in uno della ricorrente sarebbe stato ipotizzato il ruolo di vertice della federazione fra clan denominata Alleanza di Secondigliano, mentre nell'altro ella sarebbe a capo del solo clan [OSCURATO:PERSONA]; - come ottavo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e illogicità della motivazione quanto al delitto di cui all'art.416 bis cod. pen., perché il TRIBUNALE avrebbe omesso di replicare alle considerazioni di cui ai fg da 33 a 39 del ricorso per riesame quanto alla attendibilità delle propalazioni dei dichiaranti OREFICE, ESPOSITO e TAMBURRINO, che ne avevano contestato il contenuto generico e de relato.

L'ordinanza impugnata darebbe per certo quel che certo non è, e cioè l'attuale esistenza del clan [OSCURATO:PERSONA], senza precisare chi, dove e quando la ricorrente avrebbe diretto o organizzato, e per fare che cosa; come nono, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per carenza di motivazione sui requisiti prescritti dall'art. 275 co. 4 cod. proc. pen., e in particolare sulla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionali rilevanza.

L'ordinanza ne avrebbe dato conto soltanto nelle pagine conclusive, ma limitandosi a un mero rinvio alla motivazione del GIP.

3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce come unico motivo la violazione degli art. 267 ss cod. proc. pen.

Richiama il decreto del GIP di NAPOLI del 19/01/2021 riguardante l'intercettazione delle conversazioni sul telefono mobile in uso alla ricorrente, e prima ancora il decreto del 7/01/2021, autorizzativo delle captazioni ambientali, per rilevare come non fossero stati esplicitati i sufficienti indizi di reato riguardanti la partecipazione dell'indagata al clan [OSCURATO:PERSONA], ritenuta operativa all'ottobre 2020.

Il quadro indiziario sarebbe coinciso con l'enunciazione di una copiosa serie di precedenti giudiziari attestanti l'esistenza del clan e della confederazione Alleanza di Secondigliano, che tuttavia non rientrerebbero nel perimetro temporale dell'imputazione contestata alla ricorrente.

Analogamente, le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia avrebbero fatto riferimento a fatti antecedenti all'ottobre 2020, che è il periodo dal quale prende avvio la condotta sottoposta a esame nel presente procedimento, mentre quanto asserito dai collaboranti ESPOSITO, OREFICE e TAMBURRINO, espressamente richiamato dai decreti autorizzativi, non sarebbe idoneo a integrare i 'sufficienti indizi di reato': il primo collaboratore avrebbe fatto riferimento a vicende concluse nel 2015, il secondo al 2014, mentre il terzo aveva riferito di non avere mai incontrato l'indagata.

Ne segue che la risposta fornita dal TRIBUNALE ai fg 17 e 18 dell'ordinanza sarebbe apodittica, e quindi apparente.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi vanno rigettati.

1. Procedendo in ordine logico, va esaminata anzitutto la censura prospettata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], reiterativa della contestazione mossa già in sede di riesame, a proposito della motivazione dei decreti attuativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali: tale contestazione, come si è detto, riguarda l'avvenuta correlazione a elementi temporalmente remoti, comunque non attuali, consistenti da un lato nei precedenti giudiziari attestanti l'esistenza del clan [OSCURATO:PERSONA] e della c.d.

Alleanza di Secondigliano, e dall'altro nelle dichiarazioni dei collaboranti ESPOSITO, OREFICE e TAMBURRINO, risalenti ad anni antecedenti il 2020.

Va premesso che il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. ex multis Sez. 5 sentenza n. 1407 del 17/11/2016 dep. 12/01/2017 Rv. 268900 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che "in tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti autorizzativi deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l'intercettazione di una determinata utenza telefonica, facente capo ad una specifica persona, indicando il collegamento tra l'indagine in corso e la medesima persona, affinché possa essere verificata, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, la sua adeguateza rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall'art. 15, comma secondo, Cost.".

In termini analoghi Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009 - dep. 23/03/2009, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 243241.

La conformità della motivazione del decreto autorizzativo al richiamato principio di diritto va quindi apprezzata alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del decreto stesso.

2. Nel presente procedimento penale è del tutto corretta - e per nulla apodittica, a differenza di quanto ipotizzato nel ricorso - la valutazione di congruità della motivazione dei decreti autorizzativi, in linea con la funzione di garanzia della motivazione del provvedimento ex art. 267 cod. proc. pen.; il Giudice di legittimità ha sottolineato che detta garanzia "risiede nell'individuazione della specifica vicenda criminosa cui l'autorizzazione stessa si riferisce, in modo da prevenire il rischio di autorizzazione in bianco e di impedire altresì che l'intercettazione da mezzo di ricerca della prova si trasformi in mezzo per la ricerca della notizia di reato" (Sez. 3 sentenza n. 14954 del 02/12/2014 - dep. 13/04/2015, Carrara, Rv. 263044).Gli elementi indiziari riportati nella motivazione dei decreti attuativi, ripresi dall'ordinanza del riesame, vanno considerati nell'insieme, non secondo una lettura parcellizzata, come propone il ricorso: in tale contesto l'ordinanza impugnata, ma prima ancora i decreti autorizzativi delle intercettazioni, descrivono l'operatività del clan [OSCURATO:PERSONA], la cui regola è di essere guidato di volta in volta dall'esponente di vertice di maggior rilievo che si trova in libertà, sulla scorta di una rigida regolamentazione 'successoria', e sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] Maria non era in vincoli nel momento in cui il P.M. aveva sollecitato l'autorizzazione delle intercettazioni; quindi correla le sentenze già pronunciate sugli appartenenti a esso alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, rese in un arco temporale dal 2012 al 2019, alla sintesi di conversazioni telefoniche e ambientali oggetto di captazione effettuate nel 2012 e 2014, e infine agli stretti vincoli parentali fra l'indagata e i soggetti con lei cooperanti per il perseguimento di attività illecite, questi ultimi sottoposti a omissis per esigenze di indagine.

Può quindi concludersi per l'esclusione, allo stato, di ragioni di nullità o di inutilizzabilità dei contestati decreti autorizzativi.

3. Proseguendo in ordine logico, il settimo e l'ottavo dei motivi proposti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] censurano la stessa ipotizzabilità del reato associativo contestato sub a), per un verso evocando il bis in idem - il 26/07/2021 nel proc. pen. n. 1718/2011 il GIP di NAPOLI aveva archiviato la posizione dell'indagata, su conforme richiesta del P.M., in ordine a fatti identici a quelli oggetto di tale imputazione -, per altro verso rilevando la carenza di motivazione sull'attendibilità dei dichiaranti OREFICE, ESPOSITO e TAMBURRINO, dalle cui propalazioni non sarebbe emerso nulla di definito sull'attuale esistenza del clan [OSCURATO:PERSONA], e su chi, dove e quando la ricorrente avrebbe diretto o organizzato, e per fare che cosa.

Si tratta di temi ripresi dal difensore nel corso dell'odierna discussione orale, allorché ha ribadito che solo la commissione di fatti successivi alla richiesta di archiviazione avrebbe potuto essere significativo al fini del superamento del giudicato, e che comunque il Collegio del riesame non avrebbe risposto sulla contestazione di genericità delle affermazioni dei collaboranti.

Il provvedimento del riesame ha affrontato la prima delle due questioni, ricordando che nel proc. pen. n. 1718/2011 l'indagata, sottoposta a custodia cautelare in carcere dal GIP di NAPOLI per analoga imputazione, era poi tornata in libertà dopo l'annullamento del TRIBUNALE del riesame, e che nel luglio 2021 il procedimento nel quale si era inserito quel provvedimento cautelare è stato archiviato.

Rispetto a questo dato obiettivo, il Collegio del riesame ha replicato diffusamente, con motivazione coerente, sul tema della efficacia non preclusiva del decreto di archiviazione, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in particolare quella secondo cui (cf.

Sez. 2 sentenza n. 14777 del 19/01/2017 dep. 24/03/2017 Rv. 270221 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "nell'ipotesi di reato permanente (nella specie quello di associazione di stampo mafioso) l'archiviazione non seguita dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni in merito al medesimo illecito con riferimento ai comportamenti successivi a quelli oggetto del provvedimento di archiviazione, con eventuale applicazione di una misura cautelare per tali fatti ulteriori; ne consegue che l'eventuale riapertura delle indagini in ordine alle condotte precedenti, intervenuta successivamente alla disposta misura, non costituisce elemento nuovo idoneo a scardinare il giudicato cautelare formatosi rispetto all'oggetto della misura già emessa" (negli stessi termini Sez. 5, Sentenza n. 43663 del 14/05/2015 Rv. 264923; Sez. 2, Sentenza n. 26762 del 17/03/2015 Rv. 264222; Sez. 6, Sentenza n. 6547 del 10/10/2011 - dep. 17/02/2012 - Rv. 252113).

4. Proprio alla stregua di tale consolidato orientamento, il Collegio del riesame ha correttamente osservato come il segmento temporale posteriore, non compreso dalla precedente contestazione, ben può essere attribuito all'indagata sulla scorta delle ulteriori emergenze acquisite.

E ha aggiunto che nella vicenda in esame, premesso che al momento della iscrizione nel registro degli indagati, e cioè il 10/11/2020, il proc. pen. n. 1718/2011 non era ancora archiviato, l'imputazione sub a) attiene alla condotta di [OSCURATO:PERSONA] Maria commessa fra il 2016 e il momento dell'arresto, nell'agosto 2021, mentre nel procedimento poi archiviato la condotta era contestata come perdurante fino al 2016, sì che i periodi oggetto di verifica processuale sono differenti e non si sovrappongono.

A tale scansione consegue la non condivisione dell'affermazione difensiva secondo cui gli elementi indizianti da prendere in considerazione avrebbero potuto essere solo quelli riferibili a epoca successiva alla richiesta di archiviazione: al contrario, l'arco temporale dell'imputazione permette di utilizzare anzitutto quelli seguenti al 2016, e poi di collegare questi ultimi a quelli ancora antecedenti, se - come è emerso - significativi proprio in virtù di tale correlazione.

5. In ordine al quadro indiziario riguardante il capo a), l'ordinanza impugnata ne tratta ampiamente ai fg. 63 ss, intanto valorizzando quel che emerge dalle imputazioni sub b), c) e d) per identificare il ruolo apicale esercitato dalla ricorrente all'interno del clan - su ciascuna di esse si dirà ultra -, e poi descrivendo una serie di iniziative della stessa [OSCURATO:PERSONA] a tutela di componenti della famiglia, attraverso le quali ella ha fatto pesare il ruolo che ha rivestito nella realtà criminale del territorio.

Significativo in tal senso era stato, nella prospettazione complessiva operata dal Collegio del riesame, il recupero della somma di 450.000 euro appartenente alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA] Pietro, già di proprietà della moglie di costui, di cui si era appropriata BRANCACCIO Veronica, figlia di un esponente di spicco del clan CONTINI, per ottenere il quale [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, figlio di Pietro, aveva chiesto l'aiuto della ricorrente, sua zia, riconoscendole un ruolo preminente nella risoluzione di controversie fra appartenenti ai clan.

Dai colloqui intercettati era emerso che la ricorrente aveva pesantemente minacciato BRANCACCIO Veronica, fissandole il termine di due mesi per la restituzione del denaro.

Altrettanto significativo nella medesima direzione è stato l'intervento dell'indagata sull'esercizio commerciale della famiglia PASSERETTI, cui ella aveva imposto di non vendere acqua minerale, perché altrimenti avrebbe fatto concorrenza a un sito di vendita all'ingrosso di bibite collocato nelle vicinanze, riconducibile alla famiglia CANFORA, con la esplicita rivendicazione del suo dominio su quell'area.

Ai fini della sussistenza dei gravi indizi per il reato sub a) l'ordinanza impugnata illustra inoltre la tipologia delle relazioni intercorrenti, per es., fra [OSCURATO:PERSONA] Maria, CARELLA Luigi e BRUNO Antonio, qualificati capizona camorristi, con la prima che anche nei loro confronti rivendicava un ruolo di supremazia, tale da esigere obbedienza.

Il ricorso non si confronta con questa mole di elementi obiettivi, esposti dettagliatamente dal provvedimento del riesame, preferendo concentrare la censura sul rilievo del bis in idem: che però è da ritenere non fondato, proprio per quanto fin qui esposto.

6. Infondata è la censura mossa dal primo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla imputazione sub b), basata su ipotizzate contraddizioni fra il contenuto del colloquio oggetto di intercettazioni ambientali del 16/03/2021 tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] Ciro, e del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fra la stessa e VACCARO Serafina, durante il quale la prima aveva riferito a 'tre-quattro anni fa' (quindi al massimo al 2017) il prestito ricevuto da SIMIOLI per remunerare i partecipi all'associazione che si trovavano in stato di detenzione, e le rispettive famiglie, e quanto asserito dallo stesso SIMIOLI, divenuto nel frattempo collaboratore di giustizia, secondo cui il prestito sarebbe stato invece corrisposto nel 2012-2013.

Le contraddizioni avrebbero riguardato anche l'entità del mutuo, se pari ai 150.000 euro di cui aveva parlato [OSCURATO:PERSONA], o ai 100.000 euro indicati dal collaborante, e i tempi di restituzione, un mese per la ricorrente, cinque o sei mesi secondo SIMIOLI.In realtà tali difformità non appaiono così radicali da inficiare il riscontro che il racconto di SIMIOLI ha ricevuto dalla conversazione captata, i cui dati essenziali - e coincidenti, nelle due versioni che si vorrebbero in contrasto - sono costituiti dai soggetti che hanno concluso il prestito, dall'epoca della sua pattuizione, poco prima o poco dopo la metà del decennio trascorso, dalla entità della somma corrisposta, che comunque era cospicua, dalla restituzione avvenuta in tempi rapidi, dalla sua destinazione verso gli affiliati detenuti e le loro famiglie: il tutto nell'ambito di una logica di aiuto fra clan all'interno della medesima Alleanza, e in una fascia temporale - fosse il 2012-2013, ovvero il 2017 - durante la quale la ricorrente non era a sua volta detenuta, essendo stata scarcerata alla fine del 2009.

7. Altrettanto infondata è la contestazione in ordine alla consapevolezza da parte dell'indagata della provenienza illecita di quell'importo, poiché se da un lato SIMIOLI l'aveva riferito a somme in possesso di NUVOLETTA Antonio, provento di traffici di droga, è più che ragionevole la spiegazione fornita dal Collegio del riesame, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] Maria e lo stesso SIMIOLI si conoscevano per ciò che ciascuno di loro rappresentava nell'ambito della criminalità operante a NAPOLI, tanto più che il primo all'epoca era latitante e certamente non esercitava attività bancaria, o comunque di finanziamento: ciò rendeva evidente per un soggetto della caratura criminale dell'attuale ricorrente la provenienza di quella cospicua liquidità dalle risorse del clan POLVERINO, a loro volta con altrettanta evidenza esito di attività illecita.

Va in proposito ricordato il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C., secondo cui (cf. ex multis Sez. 2 sentenza n. 29685 del 05/07/2011 dep. 25/07/2011 Rv. 251028 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche"; negli stessi termini Sez. 1 sentenza n. 46419 del 18/09/2019 dep. 14/11/2019 Rv. 277334 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA].

Non vi è dubbio che nella specie la logica supporti la tesi dell'origine di quella somma da attività illecite, della cui esistenza, al di là della loro specificazione, la ricorrente non poteva che essere consapevole.

Per concludere sull'imputazione di cui alla lett. b), non è infine evocabile l'estinzione per prescrizione, poiché quand'anche si ritenesse la ricettazione consumata nel 2012-2013, essa è tuttavia aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e dalla recidiva pluriqualificata, sì che il termine di prescrizione conosce una significativa estensione rispetto a quello previsto per la fattispecie non aggravata.

8. Infondata è la censura contenuta nel terzo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla imputazione sub c), secondo cui l'asta giudiziaria volta all'aggiudicazione dell'immobile di proprietà di FUSCO Vincenzo, coniuge di NAPPO Maria, nipote della ricorrente, in quanto figlia della sorella di costei, era già 'turbata' all'inizio del suo iter dall'ingerenza nella procedura di assegnazione del clan camorristico VINELLA, sì che non sarebbe possibile alterare quel che è viziato fin dall'origine.

Va premesso che l'orientamento di legittimità sul reato contestato (cf. ex multis Sez. 6 sentenza n. 653 del 14/10/2016 dep. 10/01/2017 Rv. 269525 - 01 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altri) è nel senso che "la turbativa illecita di cui all'art. 353 cod. pen. può essere realizzata anche nella procedura che precede la indizione della gara, purché essa abbia idoneità ad alternarne il risultato finale".

Il reato si connota invero per una duplice offensività, configurandosi da un lato a 'consumazione anticipata', poiché non ha rilievo l'accertamento in concreto della pericolosità della condotta rispetto al bene giuridico della libertà di concorrenza, e dall'altro come mirante a salvaguardare in modo specifico lo speciale procedimento amministrativo formativo del bando di gara da situazioni di pericolo normativamente tipizzate quali violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o mezzi fraudolenti.

La difesa non pone in discussione la complessa ricostruzione del fatto contenuta nell'ordinanza del riesame, ma avanza la tesi, certamente suggestiva, che non si può alterare quel che alterato già è.

In realtà proprio l'articolazione della vicenda per un verso esclude che la turbativa si fosse già verificata, poiché il TRIBUNALEha spiegato che FUSCO aveva dapprima presentato domanda di partecipazione alla procedura di assegnazione dell'immobile attraverso il deposito di una cauzione di 4.200 euro, corrispondente al 10% dell'offerta base, quindi aveva cercato l'aiuto della ricorrente dopo aver accertato che un altro soggetto, da lui non conosciuto, aveva proposto anch'egli analoga istanza; è a partire da quel momento che [OSCURATO:PERSONA] Maria aveva assunto in prima persona l'iniziativa di identificare e dissuadere il concorrente, attraverso intermediari che individuavano l'interesse ad acquistare in capo a soggetti del clan [OSCURATO:PERSONA].

Una volta dissuasi i concorrenti, dagli atti emerge che l'indagata ha - in più - indotto gli appartenenti a quel clan a non esigere, come sarebbe stata prassi in tali circostanze, nemmeno una tangente per la concessa desistenza.

9. Infondata è la censura contenuta nel quinto motivo del ricorso, relativa all'imputazione sub d), che espone la tesi secondo cui la ricorrente sarebbe intervenuta nella vicenda estorsiva nell'interesse della vittima, che era un proprio familiare/conoscente.

È ben noto l'orientamento di questa S.C. (cf.

Sez. 2 sentenza n. 37896 del 20/07/2017 dep. 28/07/2017 Rv. 270723 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui "ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana".

Anche con riferimento a tale imputazione il provvedimento impugnato contiene una articolata descrizione del fatto, che non è in alcun modo contestata dalla difesa: ESPOSITO Ciro era stato richiesto da esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA] di versare una tangente di 15.000 euro per l'attività riguardante il proprio garage nel quartiere di Secondigliano.

L'intromissione di [OSCURATO:PERSONA] aveva permesso di concordare un versamento effettivo ridotto fino a 3.000 euro; il TRIBUNALE ha congruamente e logicamente escluso qualsiasi fine di solidarietà in tale intermediazione, valorizzando al contrario quanto emerso dalle intercettazioni, in particolare ambientali: il garage in questione rientrava nel territorio del clan [OSCURATO:PERSONA], e pertanto per rispetto nei loro confronti la somma richiesta doveva essere corrisposta, pur se in entità inferiore a quanto inizialmente preteso.

Più che un mero aiuto, come ha spiegato il Collegio del riesame, si tratta della definizione dell'estorsione, cioè di un intervento che ha reso la vittima, che alla ricorrente si era rivolta, certa di dover versare il denaro, una volta che [OSCURATO:PERSONA] era intervenuta in prima persona, quale garante degli equilibri e dell'attività di ciascun clan nel territorio di Secondigliano.

10. Infondati sono infine, alla stregua di quanto fin qui riassunto, le censure di cui al secondo, al quarto e al sesto motivo, tesi tutti a escludere la finalità e il metodo mafioso quanto ai reati di cui ai capi b), c) e d): le condotte in concreto tenute dalla ricorrente appaiono invece manifestazione del suo ruolo di capoclan e di personaggio di rilievo della camorra a Secondigliano, ruolo che ha costituito oggetto di esplicita rivendicazione da parte sua, riscontrato nelle varie conversazioni captate e dettagliatamente riportate nell'ordinanza.

11. L'ultimo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] censura la carenza di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, essendo [OSCURATO:PERSONA] ulrasettantenne. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità ha ripetutamente sancito (cf.

Sez. 6 sentenza n. 7983 del 01/02/2017 dep. 20/02/2017 Rv. 269167 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) che "le qualificate esigenze cautelari richieste dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado del pericolo, nella specie di reiterazione, in quanto, a fronte dell'elevata probabilità di rinnovazione dell'attività delittuosa richiesta dall'art.274 cod. proc. pen., è necessaria la certezza che l'indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede".

Nella vicenda in esame è certo che la ricorrente, che ha superato da poco i settanta anni di età, rientri nella sfera di applicazione dell'art. 275 co. 4 cod. proc. pen., che prevede un rafforzamento degli indicatori del pericolo di reiterazione e delle altre esigenze cautelari.

A tal fine è stata ritenuta immune da censure l'ordinanza del Tribunale del riesame che ravvisa la sussistenza delle esigenze cautelati di eccezionale rilevanza "nella quantità di precedenti penali e giudiziari per delitti della stessa specie (furti anche in abitazione) che ne evidenzino l'esclusiva e sistematica abitualità alla commissione di delitti contro il patrimonio, di guisa che sia impossibile fronteggiare l'eccezionale pericolosità sociale con misure diverse dalla custodia in carcere" (così la sentenza n. 2240/2006 della Sezione 5).

Il che si attaglia al caso di specie, per il quale il Tribunale del riesame ha valorizzato: - il rischio di inquinamento probatorio, derivante dalla permanenza accertata del delitto associativo e dalla elevata probabilità di impedire l'assunzione delle prove dichiarative dei soggetti coinvolti nei reati di cui alle imputazioni sub b), c) e d); - il concreto pericolo di fuga, essendo stata l'indagata sottoposta a fermo mentre si trovava all'aeroporto romano di CIAMPINO, ed era prossima a imbarcarsi con un biglietto di sola andata su un volo che l'avrebbe condotta in SPAGNA, a MALAGA, nelle cui vicinanze risiedono suoi stretti congiunti, avendo mostrato nel periodo immediatamente precedente una serie di cautele finalizzate a non farsi arrestare, come risulta dalle intercettazioni;- il rischio di reiterazione, derivante dal curriculum criminale.

La lunga detenzione espiata in esecuzione di una condanna definitiva non l'ha invero dissuasa dal riprendere l'attività illecita, nel descritto ruolo preminente del clan di appartenenza e dell'Alleanza di riferimento.

Il particolare rilievo di tali esigenze fa da contrappeso alla cautela nell'applicazione della più restrittiva delle misure cautelari cui spinge il co. 4 dell'art. 275 cod. proc. pen., trattandosi di indagata per reati di tipo mafioso, in posizione apicale all'interno dell'organizzazione.

Al rigetto dei ricorsi, presentato da ciascuno dei due difensori, segue la condanna all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Edoardo CARDILLO, i quali insistono per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8/09/2021- dep. 4/10/2021 il TRIBUNALE di NAPOLI- sez. riesame confermava l'ordinanza con cui il GIP di NAPOLI in data 16/08/2021 aveva disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Maria, indagata per i reati di: (capo A) partecipazione, con funzioni di direzione e di organizzazione, all'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata 'clan [OSCURATO:PERSONA]', operante nell'ambito del cartello camorristico denominato 'Alleanza di Secondigliano', commesso a NAPOLI dal 2016 all'agosto 2021; (capo B) ricettazione, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen, avendo ricevuto da SIMIOLI Giuseppe, elemento di vertice del clan camorristico guidato da POLVERINO Giuseppe, la somma di 150.000 euro, proveniente da attività illecita di traffico di stupefacenti, al fine di assicurare il sostegno agli affiliati detenuti e alle loro famiglie, commesso a NAPOLI, in epoca compresa tra il 2012 e il 2013; (capo C) concorso in turbativa di asta giudiziaria, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen, relativa a un immobile in Secondigliano, alla via Roma n. 156, con l'allontanamento di qualsiasi concorrente, allo scopo di permetterne l'aggiudicazione in favore di FUSCO Vincenzo, marito della nipote NAPPO Maria, commesso a NAPOLI, nel gennaio 2021; - (capo D) concorso in estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen, per aver costretto ESPOSITO Ciro a pagare a CORCIONE Giuseppe, elemento di vertice del clan [OSCURATO:PERSONA], la tangente di 15.000 euro per l'esercizio del proprio garage nel quartiere di Secondigliano, giungendo poi al versamento effettivo di 3.000 euro, commesso a NAPOLI, nel gennaio 2021. Per tutti i reati è stata contestata la recidiva specifica reiterata. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone due distinti ricorsi per cassazione per il tramite di altrettanti difensori di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi: come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. e per motivazione contraddittoria e illogica in ordine al capo di imputazione sub b). Nel colloquio oggetto di intercettazione ambientale del 16/03/2021, trascritto all'inizio del fg 24 dell'ordinanza del TRIBUNALE, la somma in denaro concessa in prestito appare riferibile agli anni 2017-2018, dal momento che si parla di 'tre-quattro anni fa', mentre l'imputazione riporta la condotta agli anni 2012-2013: il Collegio del riesame non avrebbe fornito spiegazioni su tale divergenza. Inoltre il collaborante SIMIOLI aveva quantificato il mutuo in 100.000 euro, mentre l'imputazione riportava l'indicazione di 150.000 euro; nella conversazione intercettata [OSCURATO:PERSONA] parlava della restituzione dopo un mese, e SIMIOLI invece indicava la restituzione come avvenuta entro cinque mesi. L'insieme appare quindi sfornito di quella precisione che è necessaria per acquisire peso probante; carente è altresì il quadro indiziario in ordine alla provenienza del denaro in questione dal traffico di stupefacenti; come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e per contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al devoluto. A parte l'incertezza sottolineata al primo motivo quanto alla collocazione temporale del prestito, l'ordinanza non preciserebbe quale compagine camorristica sarebbe stata agevolata dall'utilizzo di quel denaro. La contestata ricettazione si sarebbe comunque estinta per prescrizione, se l'imputazione la indica come consumata fra il 2012 e il 2013 e il primo atto interruttivo si era avuto con la convalida del fermo da parte del GIP di ROMA, il 6/08/2021; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 353 cod. pen. e per contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'imputazione sub c). Il TRIBUNALE non avrebbe risposto al motivo di riesame relativo alla eccepita esclusione di una condotta di turbativa d'asta in capo alla ricorrente, se non altro per difetto di elemento psicologico, poiché si trattava di una procedura già viziata a causa dell'intervento di appartenenti al clan camorristico VINELLA; come quarto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e per contraddittorietà e illogicità della motivazione quanto alle captazioni utilizzate nell'ordinanza impugnata, ai fg da 29 a 44. In realtà, nei colloqui intercettati [OSCURATO:PERSONA] avrebbe spiegato a un familiare il funzionamento delle aste in quel territorio e, pur se risulta che ella aveva cercato di non far pagare o di ridurre il prezzo della tangente al clan VINELLA, ciò è stato erroneamente ritenuto agevolativo della sua associazione, che invece era rimasta estranea all'acquisizione del provento; - come quinto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. e per contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al devoluto quanto all'imputazione sub d), essendo la ricorrente intervenuta in una vicenda estorsiva nell'interesse della vittima, che era un proprio familiare/conoscente; come sesto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e per contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al devoluto. Poiché la vittima dell'estorsione in questione era un onesto imprenditore vessato, sarebbe apodittico asserire, come sostenuto dal Collegio del riesame, che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto lo scopo di rinsaldare i vincoli di solidarietà fra clan; come settimo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per mancata applicazione dell'art. 649 cod. pen., poiché in data 26/07/2021 nel proc. pen. n. 1718/2011 il GIP del TRIBUNALE di NAPOLI aveva disposto l'archiviazione, accogliendo una omologa richiesta formulata dal P.M. il 17/07/2021, per fatti del tutto identici a quelli oggetto della imputazione sub a), come si evince dalla comparazione fra le contestazioni sub a) di entrambi i procedimenti: la sola differenza consisterebbe nel fatto che in uno della ricorrente sarebbe stato ipotizzato il ruolo di vertice della federazione fra clan denominata Alleanza di Secondigliano, mentre nell'altro ella sarebbe a capo del solo clan [OSCURATO:PERSONA]; - come ottavo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e illogicità della motivazione quanto al delitto di cui all'art.416 bis cod. pen., perché il TRIBUNALE avrebbe omesso di replicare alle considerazioni di cui ai fg da 33 a 39 del ricorso per riesame quanto alla attendibilità delle propalazioni dei dichiaranti OREFICE, ESPOSITO e TAMBURRINO, che ne avevano contestato il contenuto generico e de relato. L'ordinanza impugnata darebbe per certo quel che certo non è, e cioè l'attuale esistenza del clan [OSCURATO:PERSONA], senza precisare chi, dove e quando la ricorrente avrebbe diretto o organizzato, e per fare che cosa; come nono, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per carenza di motivazione sui requisiti prescritti dall'art. 275 co. 4 cod. proc. pen., e in particolare sulla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionali rilevanza. L'ordinanza ne avrebbe dato conto soltanto nelle pagine conclusive, ma limitandosi a un mero rinvio alla motivazione del GIP. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce come unico motivo la violazione degli art. 267 ss cod. proc. pen. Richiama il decreto del GIP di NAPOLI del 19/01/2021 riguardante l'intercettazione delle conversazioni sul telefono mobile in uso alla ricorrente, e prima ancora il decreto del 7/01/2021, autorizzativo delle captazioni ambientali, per rilevare come non fossero stati esplicitati i sufficienti indizi di reato riguardanti la partecipazione dell'indagata al clan [OSCURATO:PERSONA], ritenuta operativa all'ottobre 2020. Il quadro indiziario sarebbe coinciso con l'enunciazione di una copiosa serie di precedenti giudiziari attestanti l'esistenza del clan e della confederazione Alleanza di Secondigliano, che tuttavia non rientrerebbero nel perimetro temporale dell'imputazione contestata alla ricorrente. Analogamente, le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia avrebbero fatto riferimento a fatti antecedenti all'ottobre 2020, che è il periodo dal quale prende avvio la condotta sottoposta a esame nel presente procedimento, mentre quanto asserito dai collaboranti ESPOSITO, OREFICE e TAMBURRINO, espressamente richiamato dai decreti autorizzativi, non sarebbe idoneo a integrare i 'sufficienti indizi di reato': il primo collaboratore avrebbe fatto riferimento a vicende concluse nel 2015, il secondo al 2014, mentre il terzo aveva riferito di non avere mai incontrato l'indagata. Ne segue che la risposta fornita dal TRIBUNALE ai fg 17 e 18 dell'ordinanza sarebbe apodittica, e quindi apparente.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi vanno rigettati. 1. Procedendo in ordine logico, va esaminata anzitutto la censura prospettata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], reiterativa della contestazione mossa già in sede di riesame, a proposito della motivazione dei decreti attuativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali: tale contestazione, come si è detto, riguarda l'avvenuta correlazione a elementi temporalmente remoti, comunque non attuali, consistenti da un lato nei precedenti giudiziari attestanti l'esistenza del clan [OSCURATO:PERSONA] e della c.d. Alleanza di Secondigliano, e dall'altro nelle dichiarazioni dei collaboranti ESPOSITO, OREFICE e TAMBURRINO, risalenti ad anni antecedenti il 2020. Va premesso che il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. ex multis Sez. 5 sentenza n. 1407 del 17/11/2016 dep. 12/01/2017 Rv. 268900 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che "in tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti autorizzativi deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l'intercettazione di una determinata utenza telefonica, facente capo ad una specifica persona, indicando il collegamento tra l'indagine in corso e la medesima persona, affinché possa essere verificata, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, la sua adeguateza rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall'art. 15, comma secondo, Cost.". In termini analoghi Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009 - dep. 23/03/2009, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 243241. La conformità della motivazione del decreto autorizzativo al richiamato principio di diritto va quindi apprezzata alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del decreto stesso. 2. Nel presente procedimento penale è del tutto corretta - e per nulla apodittica, a differenza di quanto ipotizzato nel ricorso - la valutazione di congruità della motivazione dei decreti autorizzativi, in linea con la funzione di garanzia della motivazione del provvedimento ex art. 267 cod. proc. pen.; il Giudice di legittimità ha sottolineato che detta garanzia "risiede nell'individuazione della specifica vicenda criminosa cui l'autorizzazione stessa si riferisce, in modo da prevenire il rischio di autorizzazione in bianco e di impedire altresì che l'intercettazione da mezzo di ricerca della prova si trasformi in mezzo per la ricerca della notizia di reato" (Sez. 3 sentenza n. 14954 del 02/12/2014 - dep. 13/04/2015, Carrara, Rv. 263044).Gli elementi indiziari riportati nella motivazione dei decreti attuativi, ripresi dall'ordinanza del riesame, vanno considerati nell'insieme, non secondo una lettura parcellizzata, come propone il ricorso: in tale contesto l'ordinanza impugnata, ma prima ancora i decreti autorizzativi delle intercettazioni, descrivono l'operatività del clan [OSCURATO:PERSONA], la cui regola è di essere guidato di volta in volta dall'esponente di vertice di maggior rilievo che si trova in libertà, sulla scorta di una rigida regolamentazione 'successoria', e sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] Maria non era in vincoli nel momento in cui il P.M. aveva sollecitato l'autorizzazione delle intercettazioni; quindi correla le sentenze già pronunciate sugli appartenenti a esso alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, rese in un arco temporale dal 2012 al 2019, alla sintesi di conversazioni telefoniche e ambientali oggetto di captazione effettuate nel 2012 e 2014, e infine agli stretti vincoli parentali fra l'indagata e i soggetti con lei cooperanti per il perseguimento di attività illecite, questi ultimi sottoposti a omissis per esigenze di indagine. Può quindi concludersi per l'esclusione, allo stato, di ragioni di nullità o di inutilizzabilità dei contestati decreti autorizzativi. 3. Proseguendo in ordine logico, il settimo e l'ottavo dei motivi proposti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] censurano la stessa ipotizzabilità del reato associativo contestato sub a), per un verso evocando il bis in idem - il 26/07/2021 nel proc. pen. n. 1718/2011 il GIP di NAPOLI aveva archiviato la posizione dell'indagata, su conforme richiesta del P.M., in ordine a fatti identici a quelli oggetto di tale imputazione -, per altro verso rilevando la carenza di motivazione sull'attendibilità dei dichiaranti OREFICE, ESPOSITO e TAMBURRINO, dalle cui propalazioni non sarebbe emerso nulla di definito sull'attuale esistenza del clan [OSCURATO:PERSONA], e su chi, dove e quando la ricorrente avrebbe diretto o organizzato, e per fare che cosa. Si tratta di temi ripresi dal difensore nel corso dell'odierna discussione orale, allorché ha ribadito che solo la commissione di fatti successivi alla richiesta di archiviazione avrebbe potuto essere significativo al fini del superamento del giudicato, e che comunque il Collegio del riesame non avrebbe risposto sulla contestazione di genericità delle affermazioni dei collaboranti. Il provvedimento del riesame ha affrontato la prima delle due questioni, ricordando che nel proc. pen. n. 1718/2011 l'indagata, sottoposta a custodia cautelare in carcere dal GIP di NAPOLI per analoga imputazione, era poi tornata in libertà dopo l'annullamento del TRIBUNALE del riesame, e che nel luglio 2021 il procedimento nel quale si era inserito quel provvedimento cautelare è stato archiviato. Rispetto a questo dato obiettivo, il Collegio del riesame ha replicato diffusamente, con motivazione coerente, sul tema della efficacia non preclusiva del decreto di archiviazione, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in particolare quella secondo cui (cf. Sez. 2 sentenza n. 14777 del 19/01/2017 dep. 24/03/2017 Rv. 270221 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "nell'ipotesi di reato permanente (nella specie quello di associazione di stampo mafioso) l'archiviazione non seguita dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni in merito al medesimo illecito con riferimento ai comportamenti successivi a quelli oggetto del provvedimento di archiviazione, con eventuale applicazione di una misura cautelare per tali fatti ulteriori; ne consegue che l'eventuale riapertura delle indagini in ordine alle condotte precedenti, intervenuta successivamente alla disposta misura, non costituisce elemento nuovo idoneo a scardinare il giudicato cautelare formatosi rispetto all'oggetto della misura già emessa" (negli stessi termini Sez. 5, Sentenza n. 43663 del 14/05/2015 Rv. 264923; Sez. 2, Sentenza n. 26762 del 17/03/2015 Rv. 264222; Sez. 6, Sentenza n. 6547 del 10/10/2011 - dep. 17/02/2012 - Rv. 252113). 4. Proprio alla stregua di tale consolidato orientamento, il Collegio del riesame ha correttamente osservato come il segmento temporale posteriore, non compreso dalla precedente contestazione, ben può essere attribuito all'indagata sulla scorta delle ulteriori emergenze acquisite. E ha aggiunto che nella vicenda in esame, premesso che al momento della iscrizione nel registro degli indagati, e cioè il 10/11/2020, il proc. pen. n. 1718/2011 non era ancora archiviato, l'imputazione sub a) attiene alla condotta di [OSCURATO:PERSONA] Maria commessa fra il 2016 e il momento dell'arresto, nell'agosto 2021, mentre nel procedimento poi archiviato la condotta era contestata come perdurante fino al 2016, sì che i periodi oggetto di verifica processuale sono differenti e non si sovrappongono. A tale scansione consegue la non condivisione dell'affermazione difensiva secondo cui gli elementi indizianti da prendere in considerazione avrebbero potuto essere solo quelli riferibili a epoca successiva alla richiesta di archiviazione: al contrario, l'arco temporale dell'imputazione permette di utilizzare anzitutto quelli seguenti al 2016, e poi di collegare questi ultimi a quelli ancora antecedenti, se - come è emerso - significativi proprio in virtù di tale correlazione. 5. In ordine al quadro indiziario riguardante il capo a), l'ordinanza impugnata ne tratta ampiamente ai fg. 63 ss, intanto valorizzando quel che emerge dalle imputazioni sub b), c) e d) per identificare il ruolo apicale esercitato dalla ricorrente all'interno del clan - su ciascuna di esse si dirà ultra -, e poi descrivendo una serie di iniziative della stessa [OSCURATO:PERSONA] a tutela di componenti della famiglia, attraverso le quali ella ha fatto pesare il ruolo che ha rivestito nella realtà criminale del territorio. Significativo in tal senso era stato, nella prospettazione complessiva operata dal Collegio del riesame, il recupero della somma di 450.000 euro appartenente alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA] Pietro, già di proprietà della moglie di costui, di cui si era appropriata BRANCACCIO Veronica, figlia di un esponente di spicco del clan CONTINI, per ottenere il quale [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, figlio di Pietro, aveva chiesto l'aiuto della ricorrente, sua zia, riconoscendole un ruolo preminente nella risoluzione di controversie fra appartenenti ai clan. Dai colloqui intercettati era emerso che la ricorrente aveva pesantemente minacciato BRANCACCIO Veronica, fissandole il termine di due mesi per la restituzione del denaro. Altrettanto significativo nella medesima direzione è stato l'intervento dell'indagata sull'esercizio commerciale della famiglia PASSERETTI, cui ella aveva imposto di non vendere acqua minerale, perché altrimenti avrebbe fatto concorrenza a un sito di vendita all'ingrosso di bibite collocato nelle vicinanze, riconducibile alla famiglia CANFORA, con la esplicita rivendicazione del suo dominio su quell'area. Ai fini della sussistenza dei gravi indizi per il reato sub a) l'ordinanza impugnata illustra inoltre la tipologia delle relazioni intercorrenti, per es., fra [OSCURATO:PERSONA] Maria, CARELLA Luigi e BRUNO Antonio, qualificati capizona camorristi, con la prima che anche nei loro confronti rivendicava un ruolo di supremazia, tale da esigere obbedienza. Il ricorso non si confronta con questa mole di elementi obiettivi, esposti dettagliatamente dal provvedimento del riesame, preferendo concentrare la censura sul rilievo del bis in idem: che però è da ritenere non fondato, proprio per quanto fin qui esposto. 6. Infondata è la censura mossa dal primo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla imputazione sub b), basata su ipotizzate contraddizioni fra il contenuto del colloquio oggetto di intercettazioni ambientali del 16/03/2021 tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] Ciro, e del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fra la stessa e VACCARO Serafina, durante il quale la prima aveva riferito a 'tre-quattro anni fa' (quindi al massimo al 2017) il prestito ricevuto da SIMIOLI per remunerare i partecipi all'associazione che si trovavano in stato di detenzione, e le rispettive famiglie, e quanto asserito dallo stesso SIMIOLI, divenuto nel frattempo collaboratore di giustizia, secondo cui il prestito sarebbe stato invece corrisposto nel 2012-2013. Le contraddizioni avrebbero riguardato anche l'entità del mutuo, se pari ai 150.000 euro di cui aveva parlato [OSCURATO:PERSONA], o ai 100.000 euro indicati dal collaborante, e i tempi di restituzione, un mese per la ricorrente, cinque o sei mesi secondo SIMIOLI.In realtà tali difformità non appaiono così radicali da inficiare il riscontro che il racconto di SIMIOLI ha ricevuto dalla conversazione captata, i cui dati essenziali - e coincidenti, nelle due versioni che si vorrebbero in contrasto - sono costituiti dai soggetti che hanno concluso il prestito, dall'epoca della sua pattuizione, poco prima o poco dopo la metà del decennio trascorso, dalla entità della somma corrisposta, che comunque era cospicua, dalla restituzione avvenuta in tempi rapidi, dalla sua destinazione verso gli affiliati detenuti e le loro famiglie: il tutto nell'ambito di una logica di aiuto fra clan all'interno della medesima Alleanza, e in una fascia temporale - fosse il 2012-2013, ovvero il 2017 - durante la quale la ricorrente non era a sua volta detenuta, essendo stata scarcerata alla fine del 2009. 7. Altrettanto infondata è la contestazione in ordine alla consapevolezza da parte dell'indagata della provenienza illecita di quell'importo, poiché se da un lato SIMIOLI l'aveva riferito a somme in possesso di NUVOLETTA Antonio, provento di traffici di droga, è più che ragionevole la spiegazione fornita dal Collegio del riesame, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] Maria e lo stesso SIMIOLI si conoscevano per ciò che ciascuno di loro rappresentava nell'ambito della criminalità operante a NAPOLI, tanto più che il primo all'epoca era latitante e certamente non esercitava attività bancaria, o comunque di finanziamento: ciò rendeva evidente per un soggetto della caratura criminale dell'attuale ricorrente la provenienza di quella cospicua liquidità dalle risorse del clan POLVERINO, a loro volta con altrettanta evidenza esito di attività illecita. Va in proposito ricordato il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C., secondo cui (cf. ex multis Sez. 2 sentenza n. 29685 del 05/07/2011 dep. 25/07/2011 Rv. 251028 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche"; negli stessi termini Sez. 1 sentenza n. 46419 del 18/09/2019 dep. 14/11/2019 Rv. 277334 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]. Non vi è dubbio che nella specie la logica supporti la tesi dell'origine di quella somma da attività illecite, della cui esistenza, al di là della loro specificazione, la ricorrente non poteva che essere consapevole. Per concludere sull'imputazione di cui alla lett. b), non è infine evocabile l'estinzione per prescrizione, poiché quand'anche si ritenesse la ricettazione consumata nel 2012-2013, essa è tuttavia aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e dalla recidiva pluriqualificata, sì che il termine di prescrizione conosce una significativa estensione rispetto a quello previsto per la fattispecie non aggravata. 8. Infondata è la censura contenuta nel terzo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla imputazione sub c), secondo cui l'asta giudiziaria volta all'aggiudicazione dell'immobile di proprietà di FUSCO Vincenzo, coniuge di NAPPO Maria, nipote della ricorrente, in quanto figlia della sorella di costei, era già 'turbata' all'inizio del suo iter dall'ingerenza nella procedura di assegnazione del clan camorristico VINELLA, sì che non sarebbe possibile alterare quel che è viziato fin dall'origine. Va premesso che l'orientamento di legittimità sul reato contestato (cf. ex multis Sez. 6 sentenza n. 653 del 14/10/2016 dep. 10/01/2017 Rv. 269525 - 01 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altri) è nel senso che "la turbativa illecita di cui all'art. 353 cod. pen. può essere realizzata anche nella procedura che precede la indizione della gara, purché essa abbia idoneità ad alternarne il risultato finale". Il reato si connota invero per una duplice offensività, configurandosi da un lato a 'consumazione anticipata', poiché non ha rilievo l'accertamento in concreto della pericolosità della condotta rispetto al bene giuridico della libertà di concorrenza, e dall'altro come mirante a salvaguardare in modo specifico lo speciale procedimento amministrativo formativo del bando di gara da situazioni di pericolo normativamente tipizzate quali violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o mezzi fraudolenti. La difesa non pone in discussione la complessa ricostruzione del fatto contenuta nell'ordinanza del riesame, ma avanza la tesi, certamente suggestiva, che non si può alterare quel che alterato già è. In realtà proprio l'articolazione della vicenda per un verso esclude che la turbativa si fosse già verificata, poiché il TRIBUNALEha spiegato che FUSCO aveva dapprima presentato domanda di partecipazione alla procedura di assegnazione dell'immobile attraverso il deposito di una cauzione di 4.200 euro, corrispondente al 10% dell'offerta base, quindi aveva cercato l'aiuto della ricorrente dopo aver accertato che un altro soggetto, da lui non conosciuto, aveva proposto anch'egli analoga istanza; è a partire da quel momento che [OSCURATO:PERSONA] Maria aveva assunto in prima persona l'iniziativa di identificare e dissuadere il concorrente, attraverso intermediari che individuavano l'interesse ad acquistare in capo a soggetti del clan [OSCURATO:PERSONA]. Una volta dissuasi i concorrenti, dagli atti emerge che l'indagata ha - in più - indotto gli appartenenti a quel clan a non esigere, come sarebbe stata prassi in tali circostanze, nemmeno una tangente per la concessa desistenza. 9. Infondata è la censura contenuta nel quinto motivo del ricorso, relativa all'imputazione sub d), che espone la tesi secondo cui la ricorrente sarebbe intervenuta nella vicenda estorsiva nell'interesse della vittima, che era un proprio familiare/conoscente. È ben noto l'orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2 sentenza n. 37896 del 20/07/2017 dep. 28/07/2017 Rv. 270723 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui "ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana". Anche con riferimento a tale imputazione il provvedimento impugnato contiene una articolata descrizione del fatto, che non è in alcun modo contestata dalla difesa: ESPOSITO Ciro era stato richiesto da esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA] di versare una tangente di 15.000 euro per l'attività riguardante il proprio garage nel quartiere di Secondigliano. L'intromissione di [OSCURATO:PERSONA] aveva permesso di concordare un versamento effettivo ridotto fino a 3.000 euro; il TRIBUNALE ha congruamente e logicamente escluso qualsiasi fine di solidarietà in tale intermediazione, valorizzando al contrario quanto emerso dalle intercettazioni, in particolare ambientali: il garage in questione rientrava nel territorio del clan [OSCURATO:PERSONA], e pertanto per rispetto nei loro confronti la somma richiesta doveva essere corrisposta, pur se in entità inferiore a quanto inizialmente preteso. Più che un mero aiuto, come ha spiegato il Collegio del riesame, si tratta della definizione dell'estorsione, cioè di un intervento che ha reso la vittima, che alla ricorrente si era rivolta, certa di dover versare il denaro, una volta che [OSCURATO:PERSONA] era intervenuta in prima persona, quale garante degli equilibri e dell'attività di ciascun clan nel territorio di Secondigliano. 10. Infondati sono infine, alla stregua di quanto fin qui riassunto, le censure di cui al secondo, al quarto e al sesto motivo, tesi tutti a escludere la finalità e il metodo mafioso quanto ai reati di cui ai capi b), c) e d): le condotte in concreto tenute dalla ricorrente appaiono invece manifestazione del suo ruolo di capoclan e di personaggio di rilievo della camorra a Secondigliano, ruolo che ha costituito oggetto di esplicita rivendicazione da parte sua, riscontrato nelle varie conversazioni captate e dettagliatamente riportate nell'ordinanza. 11. L'ultimo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] censura la carenza di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, essendo [OSCURATO:PERSONA] ulrasettantenne. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità ha ripetutamente sancito (cf. Sez. 6 sentenza n. 7983 del 01/02/2017 dep. 20/02/2017 Rv. 269167 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) che "le qualificate esigenze cautelari richieste dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado del pericolo, nella specie di reiterazione, in quanto, a fronte dell'elevata probabilità di rinnovazione dell'attività delittuosa richiesta dall'art.274 cod. proc. pen., è necessaria la certezza che l'indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede". Nella vicenda in esame è certo che la ricorrente, che ha superato da poco i settanta anni di età, rientri nella sfera di applicazione dell'art. 275 co. 4 cod. proc. pen., che prevede un rafforzamento degli indicatori del pericolo di reiterazione e delle altre esigenze cautelari. A tal fine è stata ritenuta immune da censure l'ordinanza del Tribunale del riesame che ravvisa la sussistenza delle esigenze cautelati di eccezionale rilevanza "nella quantità di precedenti penali e giudiziari per delitti della stessa specie (furti anche in abitazione) che ne evidenzino l'esclusiva e sistematica abitualità alla commissione di delitti contro il patrimonio, di guisa che sia impossibile fronteggiare l'eccezionale pericolosità sociale con misure diverse dalla custodia in carcere" (così la sentenza n. 2240/2006 della Sezione 5). Il che si attaglia al caso di specie, per il quale il Tribunale del riesame ha valorizzato: - il rischio di inquinamento probatorio, derivante dalla permanenza accertata del delitto associativo e dalla elevata probabilità di impedire l'assunzione delle prove dichiarative dei soggetti coinvolti nei reati di cui alle imputazioni sub b), c) e d); - il concreto pericolo di fuga, essendo stata l'indagata sottoposta a fermo mentre si trovava all'aeroporto romano di CIAMPINO, ed era prossima a imbarcarsi con un biglietto di sola andata su un volo che l'avrebbe condotta in SPAGNA, a MALAGA, nelle cui vicinanze risiedono suoi stretti congiunti, avendo mostrato nel periodo immediatamente precedente una serie di cautele finalizzate a non farsi arrestare, come risulta dalle intercettazioni;- il rischio di reiterazione, derivante dal curriculum criminale. La lunga detenzione espiata in esecuzione di una condanna definitiva non l'ha invero dissuasa dal riprendere l'attività illecita, nel descritto ruolo preminente del clan di appartenenza e dell'Alleanza di riferimento. Il particolare rilievo di tali esigenze fa da contrappeso alla cautela nell'applicazione della più restrittiva delle misure cautelari cui spinge il co. 4 dell'art. 275 cod. proc. pen., trattandosi di indagata per reati di tipo mafioso, in posizione apicale all'interno dell'organizzazione. Al rigetto dei ricorsi, presentato da ciascuno dei due difensori, segue la condanna all
Sentenza Cassazione n. 14711/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris