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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1013/2025

ECLI:EU:C:2025:375
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0221

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA

presentate il 22 maggio 2025 ( 1 ) Cause riunite C‑221/24 e C‑222/24

[OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA] (C‑221/24)

IC (C‑222/24) [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per le questioni immobiliari ed ambientali, Svezia)] «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Articolo 24, paragrafo 2 – Spedizioni illegali di rifiuti – Obbligo di ripresa – Ripresa da parte di un’autorità competente del paese di spedizione – Recupero o smaltimento di tali rifiuti contro la volontà dei soggetti che hanno effettuato la spedizione – Validità – Diritto di proprietà»

I. Introduzione

1. «Ciò che per alcuni è spazzatura, per altri può essere un tesoro».

2. Preso alla lettera, questo vecchio adagio potrebbe servire a giustificare il «garbage imperialism» (imperialismo dei rifiuti) ( 2 ).

Il vostro vecchio telefono cellulare? Avvelena i «burner boys» nelle comunità impoverite del Ghana ( 3 ).

La vostra vecchia automobile? Inquina l’aria in Nigeria ( 4 ).

3. Proprio per evitare questo nuovo tipo di colonialismo, il regolamento (CE) n. 1013/2006 ( 5 ) (in prosieguo: il «regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti») vieta l’esportazione di rifiuti e di rifiuti pericolosi, in particolare verso il continente africano.

Ciò nonostante, come dimostrano le domande di pronuncia pregiudiziale in esame, il problema del commercio illegale di rifiuti persiste.

4. La presente causa verte su spedizioni di container dalla Svezia verso il [OSCURATO:PERSONA] (attraverso il Belgio) e la Repubblica democratica del Congo (attraverso la Germania).

I controlli effettuati dalle autorità competenti ad Anversa (Belgio) e ad Amburgo (Germania) hanno rivelato che i container in questione contenevano, tra l’altro, veicoli, prodotti elettronici, pneumatici, mobili, indumenti e grandi elettrodomestici.

Molti di tali oggetti sono stati qualificati come «rifiuti» o «rifiuti pericolosi» dalle autorità competenti, sicché la loro esportazione al di fuori dell’Unione europea è vietata ( 6 ).

5. L’autorità competente del paese di esportazione, il [OSCURATO:PERSONA] (Agenzia svedese per la protezione dell’ambiente; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), ha effettuato la ripresa dei container in questione.

Contro la volontà dei ricorrenti in primo grado, tale autorità ha altresì provveduto allo smaltimento e al recupero del contenuto di tali container.

In sede di impugnazione, la Corte è stata chiamata a interpretare la portata dell’«obbligo di ripresa dei rifiuti», quale risulta dal regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, e a valutarne la compatibilità con il diritto di proprietà.

II. Fatti all’origine della causa e questioni pregiudiziali

6. L’Unione europea e i suoi Stati membri sono parti della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] ( 7 ).

Tale convenzione mira ad istituire un quadro globale per il controllo dei movimenti di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, iniziando dalla riduzione al minimo della produzione di siffatti rifiuti e incoraggiando la gestione degli stessi in modo ecologicamente razionale, in particolare se detti rifiuti sono trasportati oltre frontiera.

7. Nel 1995 la Conferenza delle parti della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] ha adottato l’«emendamento relativo al divieto di esportazione» ( 8 ).

Promosso da una coalizione di paesi in via di sviluppo ( 9 ), l’emendamento relativo al divieto di esportazione proibisce tutti i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi «dai paesi industrializzati verso paesi in via di sviluppo» ( 10 ).

8. La convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e il suo emendamento relativo al divieto di esportazione fanno parte del diritto dell’Unione attraverso il regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti ( 11 ).

9. Tale regolamento mira ad istituire le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti ( 12 ).

Esso organizza e disciplina la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità rigorose, tenendo conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente ( 13 ), dell’obiettivo di ridurre al minimo le spedizioni di rifiuti e di gestire in modo efficiente ed ecologicamente corretto detti rifiuti ( 14 ), conformemente, in particolare, al principio di vicinanza nella gestione dei rifiuti ( 15 ).

10. Gli articoli 34 e 36 del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti vietano l’esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero dall’Unione verso determinati paesi terzi ( 16 ).

11. [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica democratica del Congo fanno parte del gruppo dei paesi verso i quali dette esportazioni sono vietate ( 17 ).

12. Le spedizioni di rifiuti in violazione di tale divieto sono considerate come spedizioni «illegali» ( 18 ).

13. Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, la ripresa dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale spetta in via principale al notificatore ( de facto o de iure ) e, in subordine, all’autorità competente del paese di spedizione.

14. Le domande di pronuncia pregiudiziale in esame vertono su tale obbligo di ripresa e sulle sue conseguenze.

15. I ricorrenti in primo grado, UQ (nella causa C‑221/24) e IC (nella causa C‑222/24), hanno tentato di spedire container dalla Svezia, rispettivamente verso il [OSCURATO:PERSONA] (attraverso il Belgio) e la Repubblica democratica del Congo (attraverso la Germania).

16. Le autorità competenti belghe e tedesche hanno stabilito che gli oggetti contenuti in tali container erano rifiuti e rifiuti pericolosi ( 19 ).

17. Sulla base di tali informazioni, e ritenendo che non vi fossero prove sufficienti in senso contrario, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso che UQ e IC avevano effettuato spedizioni illegali di rifiuti verso paesi terzi.

Ciò ha determinato il sorgere dell’obbligo di ripresa dei rifiuti.

18. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto a UQ e IC se intendessero provvedere direttamente alla reintroduzione dei container o se la ripresa e la gestione dei rifiuti dovesse essere effettuata dall’autorità stessa, imputando loro i relativi costi.

UQ e IC hanno chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di farsi carico del processo di reintroduzione in Svezia, domandando altresì che il contenuto dei container fosse loro restituito. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto quest’ultima richiesta, ritenendo che la UQ e IC non avessero fornito prove sufficienti del fatto che sarebbero stati in grado di recuperare o smaltire i rifiuti secondo modalità accettabili sotto il profilo ambientale.

19. Di conseguenza, tale autorità ha deciso di smaltire (causa C‑221/24) o di recuperare (causa C‑222/24) i rifiuti e i rifiuti pericolosi.

A tal fine, essa ha redatto una notifica di spedizione di rifiuti, indicando il [OSCURATO:PERSONA] come notificatore e responsabile della spedizione.

Le autorità belghe e tedesche hanno dato la loro rispettiva approvazione alla notifica.

20. I container in questione sono stati riportati in Svezia, stoccati in una struttura di ricezione e ispezionati dall’autorità di controllo competente, il Länsstyrelsen i Norrbottens län (Consiglio amministrativo della contea di Norrbotten, Svezia).

Tale autorità ha ritenuto che i container contenessero rifiuti misti, alcuni dei quali pericolosi.

Essa ha altresì concordato con le valutazioni delle autorità belga e tedesca, ossia che si trattava di due casi di spedizione illegale di rifiuti e che i rifiuti dovevano essere smaltiti secondo modalità accettabili sotto il profilo ambientale (nella causa C‑221/24) o recuperati (nella causa C‑222/24).

21. UQ e IC hanno proposto ricorso avverso le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (Tribunale di primo grado per le questioni immobiliari e ambientali di Nacka, Svezia; in prosieguo: il «Tribunale per le questioni immobiliari e ambientali»).

In entrambi i casi, tale giudice ha confermato le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] per quanto concerne il potere di tale autorità di riportare il contenuto dei container in Svezia.

Tuttavia, tale giudice ha annullato dette decisioni nella parte in cui riguardano il potere di tale autorità di disporre lo smaltimento o il recupero del contenuto dei container di cui trattasi.

Secondo il Tribunale per le questioni immobiliari e ambientali, siffatte azioni operano una limitazione del diritto di proprietà in assenza di una base giuridica.

22. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi allo Svea hovrätt, Mark- och Miljööverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per le questioni immobiliari ed ambientali, Svezia; in prosieguo: la «Corte d’appello di Stoccolma»).

A suo avviso, non è chiaro in che modo il regime dei movimenti transfrontalieri di rifiuti e il recupero delle spedizioni transfrontaliere illegali di rifiuti possano funzionare se l’autorità competente per la ripresa dei rifiuti, nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA], non ha il diritto di garantire che i rifiuti oggetto di ripresa siano recuperati o smaltiti.

23. Invocando il loro diritto di proprietà, UQ e IC sostengono di essersi limitati a chiedere al [OSCURATO:PERSONA] di garantire la reintroduzione dei container in Svezia per loro conto, ma di non aver autorizzato tale agenzia a disporre lo smaltimento o il recupero del contenuto.

A loro avviso, non vi è alcuna base giuridica che consenta al [OSCURATO:PERSONA] di arrogarsi la proprietà del contenuto del container senza il loro consenso.

Tali parti contestano altresì il fatto che gli oggetti in questione siano rifiuti, poiché essi sono destinati ad essere nuovamente utilizzati in Africa.

24. Il giudice del rinvio ritiene che non sia chiaro il modo in cui debba essere interpretato l’obbligo di ripresa ai sensi del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti.

Esso osserva che le spedizioni in questione rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento e che sarebbe quindi necessaria una notifica del loro trasporto di ritorno verso la Svezia.

Tuttavia, tale giudice nutre dubbi in ordine alla questione se si possa ritenere che, per effetto dell’applicazione dell’obbligo di ripresa di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, l’autorità competente diventi il detentore dei rifiuti e, conseguentemente, che detta autorità possa/debba altresì provvedere al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, nonostante l’opposizione del mittente originario.

Inoltre, nel caso in cui questa sia l’interpretazione corretta del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, il giudice del rinvio solleva anche la questione della compatibilità di tale effetto con il diritto di proprietà.

25. In tale contesto di fatto e di diritto, la Corte d’appello di Stoccolma ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la nozione di ripresa di rifiuti ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti includa l’obbligo o la possibilità per un’autorità di spedizione di recuperare o smaltire i rifiuti dopo detta ripresa, nel caso in cui per la spedizione di ritorno siano stati redatti una notifica e un documento di movimento che indicano le modalità di trattamento dei rifiuti nel paese di destinazione. 2) In quali circostanze l’articolo 24, paragrafo 2, lettera d), possa essere applicato da un’autorità di spedizione al fine di recuperare o smaltire i rifiuti nell’ambito di una spedizione illegale di rifiuti nel paese di spedizione.

In che modo [la lettera] d) sia collegat[a] [alla lettera] c), ad esempio se [la ripresa] e il recupero/smaltimento possano essere effettuati insieme alla luce [delle lettere] c) e d) oppure se l’applicazione di [una lettera] richieda che la procedura di cui [alla lettera] immediatamente precedente non sia stata [possibile]. 3) Nel caso in cui l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti possa essere interpretato nel senso che, in seguito [alla ripresa], un’autorità di spedizione ha il potere di disporre lo smaltimento definitivo dei rifiuti, anche qualora l’originario mittente desideri recuperare i rifiuti, se una tale interpretazione sia compatibile con il diritto di proprietà di cui all’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione [e]uropea [dei diritti dell’uomo]».

26. Hanno presentato osservazioni scritte il [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] europea.

Le suddette parti e il [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto difese orali all’udienza tenutasi il 27 febbraio 2025.

III. Analisi A. Questioni di interpretazione

27. Con la prima e la seconda questione, che suggerisco di esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quali siano le condizioni e le conseguenze dell’applicazione dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, nonché il rapporto tra la norma ivi prevista e quelle di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo.

28. L’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti così dispone: «Se il responsabile della spedizione illegale è il notificatore, l’autorità competente di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione siano: a) ripresi dal notificatore de facto ; o, se non è stata trasmessa alcuna notifica, b) ripresi dal notificatore de iure ; o, qualora ciò risulti impossibile, c) ripresi dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile, d) recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione o spedizione dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile, e) recuperati o smaltiti in modo alternativo in un paese diverso dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, se tutte le autorità competenti interessate sono d’accordo».

29. [OSCURATO:PERSONA], unica parte che ha presentato osservazioni scritte su tali questioni, ritiene che i suddetti passaggi dell’articolo 24, paragrafo 2, seguano un ordine preciso, nel senso che soltanto se le misure previste in una lettera non possono essere attuate si può fare ricorso alla lettera seguente.

Tale istituzione osserva che, se è vero che l’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti non conferisce espressamente all’autorità competente di «ripresa» il diritto di provvedere al recupero o allo smaltimento dei beni in questione, tale potere può discendere da un’interpretazione teleologica dell’obiettivo del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti.

La stessa soluzione emergerebbe da un’interpretazione conforme alla convenzione di [OSCURATO:PERSONA].

30. Invitati dalla Corte a prendere posizione sulla prima e sulla seconda questione, in udienza, il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio hanno aderito alla spiegazione offerta dalla [OSCURATO:PERSONA].

Tali istituzioni ritengono che un’interpretazione meramente letterale dell’articolo 24, paragrafo 2, e in particolare della sua lettera c), non terrebbe in debita considerazione l’obiettivo che l’obbligo di ripresa mira a garantire.

Di conseguenza, tali parti hanno spiegato che, interpretata alla luce dell’obiettivo di una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, una ripresa di rifiuti oggetto di una spedizione illegale ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti da parte di un’autorità competente implica anche l’obbligo e il diritto di detta autorità di provvedere al recupero e allo smaltimento di tali rifiuti.

31. Concordo.

32. Conformemente agli obblighi internazionali dell’Unione europea derivanti dalla convenzione di [OSCURATO:PERSONA], il legislatore dell’Unione ha riconosciuto l’esistenza di un rischio che, qualora i rifiuti siano esportati verso determinati paesi terzi, non possa esserne garantita una gestione ecologicamente corretta ( 20 ).

33. L’obbligo di ripresa, previsto all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, è la conseguenza diretta di tale impostazione.

34. Ai sensi del considerando 25 di tale regolamento, dovrebbe essere stabilito «l’obbligo per la persona il cui comportamento sia all’origine di una spedizione illegale di riprendere i rifiuti in questione o provvedere in altro modo al loro recupero o smaltimento.

In caso contrario, le stesse autorità competenti del paese di spedizione o di destinazione, a seconda dei casi, dovrebbero intervenire».

35. In sostanza, come spiegato in udienza dal [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA], dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], tale idea si riflette nella struttura dell’articolo 24, paragrafo 2, nel modo indicato qui di seguito.

36. Da un lato, le lettere a), b) e c) riguardano il rientro dei rifiuti verso l’origine, nel paese di spedizione .

Tale parte dell’articolo 24, paragrafo 2, disciplina, quindi, le situazioni in cui i rifiuti di cui trattasi sono usciti dalla zona per la quale l’autorità competente di spedizione ha competenza territoriale ( 21 ).

Tali lettere fissano l’ordine gerarchico preciso nel quale tale obbligo è esercitato, e nel contesto del quale l’autorità competente di spedizione assume la funzione di «gestore provvisorio», al fine di assicurare la reintroduzione dei rifiuti in questione nel paese di spedizione ( 22 ).

37. Dall’altro lato, le lettere d) ed e) dell’articolo 24, paragrafo 2, disciplinano le situazioni in cui i rifiuti di cui trattasi non sono mai usciti dal paese di spedizione , sono già giunti nel paese di destinazione o si trovano in un paese terzo .

Al fine, in particolare, di evitare ulteriori movimenti non necessari di tali spedizioni e quindi, presumibilmente, di sottolineare l’obiettivo di ridurre al minimo le spedizioni di rifiuti, i rifiuti di cui trattasi devono essere recuperati o smaltiti nel paese di spedizione, nel paese di destinazione o in un paese terzo ( 23 ).

38. Pertanto, in una situazione come quella di cui alla presente causa, in cui una spedizione di rifiuti ha lasciato il paese di spedizione ed è stata trattenuta durante il transito in uno Stato membro, trovano applicazione soltanto le lettere a), b) e c) dell’articolo 24, paragrafo 2.

39. Di conseguenza, le lettere d) ed e) non trovano applicazione nelle circostanze di fatto di cui alla presente causa.

40. In linea di principio, quindi, è sul notificatore ( de facto o de jure ) che grava l’obbligo di reintroduzione dei rifiuti di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettere a) e b).

41. Se UQ e IC avessero deciso di farsi carico della ripresa delle loro spedizioni illegali, avrebbe trovato applicazione l’articolo 24, paragrafo 2, lettera b).

42. Tuttavia, come risulta dalle spiegazioni del giudice del rinvio e dal fascicolo nazionale, UQ e IC hanno espressamente richiesto che fosse il [OSCURATO:PERSONA] a reintrodurre i rifiuti in Svezia, tenuto conto fatto che essi non disponevano delle conoscenze e/o delle risorse per provvedervi direttamente.

43. Così facendo, UQ e IC hanno rinunciato ad agire in qualità di notificatori ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b) ( 24 ).

44. In una situazione di tal genere, e come osservato da tutte le parti che hanno partecipato al procedimento, è sul [OSCURATO:PERSONA], in quanto autorità competente, che grava l’obbligo di reintroduzione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti ( 25 ).

45. Dopo aver deciso di farsi carico dell’obbligo di ripresa dei rifiuti, e conformemente ai requisiti derivanti dall’articolo 24, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, il [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una notifica di spedizione transfrontaliera di rifiuti o rifiuti pericolosi rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti alle autorità belga e tedesca.

46. Qual è la conseguenza dell’assunzione, da parte di tale autorità, dell’obbligo di ripresa dei rifiuti?

47. Nel procedimento di primo grado, il Tribunale per le questioni immobiliari e ambientali ha ritenuto che l’obbligo di ripresa dei rifiuti di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), non comportasse la possibilità né l’obbligo per l’autorità competente di recuperare o smaltire i rifiuti oggetto di una spedizione illegale, tenuto conto dell’assenza di un riferimento espresso a tale possibilità od obbligo.

48. È certamente vero che le lettere a), b) e c) dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti tacciono quanto alle conseguenze derivanti dall’obbligo di ripresa dei rifiuti.

Soltanto le lettere d) ed e) fanno espresso riferimento al fatto che i rifiuti siano «recuperati o smaltiti in modo alternativo».

49. Tuttavia, perlomeno nella versione in lingua inglese, tale formulazione può essere interpretata in due modi.

Da un lato, il riferimento al fatto che i rifiuti siano «recuperati o smaltiti in modo alternativo» può indicare che il recupero e lo smaltimento costituiscono un’alternativa alla loro ripresa.

Dall’altro lato, tale formulazione può essere intesa nel senso che la ripresa dei rifiuti deve sempre essere seguita dal loro recupero o smaltimento, ma che questi ultimi possono avere luogo, «in modo alternativo», in assenza di una ripresa, nel caso di tipi di spedizioni per le quali una ripresa dei rifiuti non è necessaria o altrimenti impossibile.

50. Alla luce delle spiegazioni fornite in udienza, ritengo che la Corte debba adottare la seconda interpretazione.

51. In primo luogo, osservo che, come spiegato dal [OSCURATO:PERSONA], dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti mira a riflettere, nel diritto dell’Unione, l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA].

Tale ultima disposizione prevede che i rifiuti oggetto di «traffico illecito», che non possono essere ripresi dall’esportatore, dal produttore o dallo Stato di esportazione devono essere «eliminati in un altro modo conformemente alle disposizioni [di tale] Convenzione» ( 26 ).

L’uso dei termini «eliminati in un altro modo», in particolare interpretando questi ultimi alla luce delle versioni in lingua spagnola (« eliminados de otro modo ») e francese (« éliminés d’une autre manière ») di tale disposizione, indica che l’obbligo di ripresa dei rifiuti comporta, già di per sè , l’obbligo di recuperare o smaltire i rifiuti in questione e che soltanto nel caso in cui la ripresa dei rifiuti non possa essere effettuata i rifiuti potranno essere smaltiti «in modo alternativo» da un’altra persona o autorità.

52. In secondo luogo, risulta dall’articolo 3 del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, contenuto nello stesso titolo in cui figura l’articolo 24 di tale regolamento, che la spedizione dei rifiuti è prevista soltanto allo scopo del loro smaltimento o recupero ( 27 ).

In altri termini, quando una spedizione illegale è oggetto di ripresa da parte del notificatore, si presume che tale persona provveda al recupero e allo smaltimento dei rifiuti ( 28 ).

Non sono previsti altri fini in tale titolo ( 29 ).

Di conseguenza, l’obbligo di ripresa dei rifiuti mira a porre rimedio al carattere illegale di una spedizione, riconducendola nel regime del diritto dell’Unione concepito per garantire il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ( 30 ).

53. Ne consegue che l’assenza di una menzione espressa, nelle lettere a), b) e c) dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, dell’esigenza di recuperare o smaltire i rifiuti oggetto di ripresa non implica l’assenza di un obbligo in tal senso a carico del notificatore o dell’autorità competente.

54. È vero il contrario: l’obbligo di recupero o smaltimento sorge in tutte le ipotesi previste all’articolo 24, paragrafo 2, lettere a), b) e c), ed è implicito nel regime istituito dal regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti nel suo complesso ( 31 ).

55. Ai fini della presente causa, ciò significa che, avendo incaricato il [OSCURATO:PERSONA] della ripresa dei rifiuti delle spedizioni di cui trattasi ( 32 ), UQ e IC hanno rinunciato alla possibilità di recuperare e smaltire tali rifiuti in un impianto di trattamento di loro scelta.

56. Come spiegato dal [OSCURATO:PERSONA], una soluzione diversa indurrebbe indebitamente gli operatori economici a tentare spedizioni illegali di rifiuti, attenderne la reintroduzione da parte di un’autorità competente, esigerne la restituzione e tentarne nuovamente l’esportazione, in aperto conflitto con lo scopo della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti ( 33 ).

57. Per le ragioni che precedono, propongo che la Corte risponda alla prima e alla seconda questione del giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 1013/2006 deve essere interpretato nel senso che esso prevede l’obbligo, per l’autorità competente del paese di spedizione, di riprendere una spedizione illegale e di recuperare o smaltire i rifiuti in essa contenuti.

B. Questione di validità

58. In caso di risposta affermativa alla prima questione, con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il potere conferito all’autorità competente di recuperare o smaltire i rifiuti oggetto di una spedizione illegale dopo la loro ripresa, quale risulta dall’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, sia compatibile con la tutela del diritto di proprietà ai sensi dell’articolo 17 della Carta ( 34 ).

59. [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] sono concordi nel ritenere che il diritto di proprietà, il quale può essere sottoposto a limitazioni nell’interesse generale, non osti a limitazioni dirette a realizzare l’obiettivo della tutela dell’ambiente in presenza di una spedizione illegale di rifiuti.

Tali istituzioni, inoltre, ritengono che il regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti stabilisca un equilibrio adeguato tra il diritto di proprietà, da un lato, e la tutela dell’ambiente, dall’altro.

Tale equilibrio si rifletterebbe nell’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, mediante l’attribuzione in via principale del diritto e della responsabilità del recupero e dello smaltimento di tali rifiuti al loro detentore, e soltanto in via subordinata alle autorità competenti degli Stati membri.

60. In udienza, il [OSCURATO:PERSONA] ha aderito a tale posizione.

61. In primo luogo, non ritengo che l’obbligo imposto all’autorità competente di riprendere spedizioni illegali e di recuperare o smaltire i rifiuti oggetto di ripresa implichi un trasferimento del diritto di proprietà dei rifiuti dal proprietario all’autorità competente.

62. L’articolo 24, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti incarica della ripresa e del recupero o smaltimento dei rifiuti, principalmente e anzitutto, il notificatore della spedizione illegale di cui trattasi.

L’organizzatore della spedizione illegale può essere il proprietario dei rifiuti, ma potrebbe anche non esserlo.

63. Qualora tale persona non adempia a detto obbligo di ripresa o non sia considerato in grado di farlo, l’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), riassegna l’obbligo di recupero o smaltimento all’autorità competente di spedizione.

64. La riassegnazione dell’obbligo di recupero o smaltimento all’autorità competente di spedizione non comporta un trasferimento di diritti di proprietà.

65. Gli eventuali diritti di proprietà sui rifiuti di cui trattasi continuano a fare capo al loro proprietario, che non è necessariamente l’organizzatore della spedizione illegale.

66. In secondo luogo, l’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti non impone obblighi ulteriori rispetto a quelli già imposti al notificatore ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettere a) e b).

67. Di conseguenza, la riassegnazione non ha l’effetto di gravare il diritto di proprietà di limitazioni aggiuntive rispetto a quelle che, in ogni caso, discendono dal quadro stabilito dal regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti.

68. Ai fini della presente causa, dalle conclusioni che precedono emerge che i diritti di proprietà di UQ e IC sul contenuto della spedizione, se esistenti, non sono stati pregiudicati dalla riassegnazione dell’obbligo di recupero o smaltimento da tali soggetti al [OSCURATO:PERSONA] ( 35 ).

69. Tuttavia, anche supponendo che sia possibile affermare che i diritti di proprietà del proprietario dei rifiuti abbiano subito una limitazione, in quanto quest’ultimo non può liberamente decidere della sorte di detti rifiuti, ma soltanto smaltirli o recuperarli, detta limitazione non deriva dalla riassegnazione dell’obbligo di ripresa in capo all’autorità competente ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti: essa deriva dall’inquadramento normativo più generale dei rifiuti nell’Unione europea ( 36 ).

70. Tale limitazione del diritto di proprietà si fonda quindi sulla normativa ed è proporzionata all’obiettivo della tutela dell’ambiente.

Tale questione, tuttavia, esula da quanto richiesto alla Corte nella presente causa.

71. Sulla base di quando precede, propongo che la Corte risponda alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’esame della terza questione non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1013/2006 alla luce dell’articolo 17 della Carta.

IV. Conclusione

72. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere allo Svea hovrätt, Mark- och Miljööverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per le questioni immobiliari ed ambientali, Svezia) nei seguenti termini: 1) L’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti deve essere interpretato nel senso che esso prevede l’obbligo, per l’autorità competente del paese di spedizione, di riprendere una spedizione illegale e di recuperare o smaltire i rifiuti in essa contenuti. 2) L’esame della terza questione non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1013/2006 alla luce dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Volendo utilizzare i termini attribuiti all’ex presidente del [OSCURATO:PERSONA] arap Moi; v.

Clapp, A., «The story you’ve been told about recycling is a lie», [OSCURATO:PERSONA], 14 febbraio 2025, disponibile all’indirizzo: https://www.nytimes.com/2025/02/14/opinion/trash-recycling-global-waste-trade.html. ( 3 ) «Burner boys» era la denominazione attribuita ai ragazzi e agli uomini che rovistavano tra cumuli di rifiuti elettronici ad Agbogbloshie, una vasta discarica vicino al centro della capitale del Ghana, Accra, alla ricerca di schede di circuito stampato e cavi da bruciare.

V. Kwan, J., «Your old electronics are poisoning people at this toxic dump in Ghana», Wired, 26 novembre 2020, disponibile all’indirizzo: https://www.wired.com/story/ghana-ewaste-dump-electronics/.

V. anche Università delle Nazioni Unite e [OSCURATO:PERSONA] for the [OSCURATO:PERSONA] (Centro di coordinamento della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] per la regione africana), «Person in the port project – Assessing import of used electrical and electronic equipment to Nigeria», disponibile all’indirizzo: https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6349/PiP_Report.pdf. ( 4 )

V. [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (Ispettorato dei [OSCURATO:PERSONA] per l’ambiente umano e i trasporti), «Used vehicles exported to Africa – A study on the quality of used export vehicles», ottobre 2020, disponibile all’indirizzo: https://www.ilent.nl/binaries/ilt/documenten/leefomgeving-en-wonen/stoffen-en-producten/chemische-stoffen-en-mengsels/rapporten/used-vehicles-exported-to-africa/Used+vehicles+exported+to+Africa.pdf (in cui si spiega che i «veicoli attualmente esportati verso l’Africa sono comparabili ai veicoli oggetto di rottamazione nei [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di veicoli vecchi e generalmente privi del certificato di controllo tecnico periodico.

Sovente, i loro meccanismi di controllo delle emissioni presentano problemi (...) e i veicoli non soddisfano la norma Euro 4/IV in materia di emissioni.

Ciò comporta elevate emissioni di particolato (...) e rischi per la salute e per l’ambiente, dovuti a un trattamento incontrollato dei veicoli dopo lo smaltimento») [traduzione libera].

V. anche Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, «Used vehicles and the environment – A global overview of used light duty vehicles: Flow, scale and regulation», 2020, disponibile all’indirizzo: https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report (in cui si sottolinea che la maggior parte delle esportazioni di veicoli usati dall’Unione europea è destinata alla Nigeria o conclude il suo percorso in Nigeria). ( 5 ) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ( GU 2006, L 190, pag. 1 ). ( 6 )

V. articolo 36 del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. ( 7 )

V. decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1 o febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di [OSCURATO:PERSONA]) ( GU 1993, L 39, pag. 1 ).

V. anche sentenza del 21 gennaio 2025, Conti 11.[OSCURATO:PERSONA] II ( C‑188/23 , EU:C:2025:26 , punto 45 e giurisprudenza citata). ( 8 )

V. Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, [OSCURATO:PERSONA] adopted by the [OSCURATO:PERSONA] of the Conference of the Parties to the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] II/1 – Amendment to the [OSCURATO:PERSONA] (decisione adottata nella terza riunione della Conferenza delle parti della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], decisione III/1, emendamento della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]) (UNEP/CHW.3/35, 28 novembre 1995) (in prosieguo: l’«emendamento relativo al divieto di esportazione»). ( 9 )

V. [OSCURATO:PERSONA] II/12 (decisione II/12), in Report of the [OSCURATO:PERSONA] of the Conference of the Parties to the [OSCURATO:PERSONA] on the Control of [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and their Disposal (relazione della seconda riunione della Conferenza delle parti della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento) (UNEP/CHW.2/30, 25 marzo 1994), pag. 1 (nella quale si «richiama la richiesta del gruppo di 77 paesi in occasione della prima riunione della Conferenza delle parti della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] (...) relativa al divieto assoluto di esportazione di rifiuti pericolosi da paesi membri dell’OCSE verso paesi non membri dell’OCSE» [traduzione libera]). ( 10 )

V. emendamento relativo al divieto di esportazione, pag.

1. ( 11 )

V. considerando 3 e 4 del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti.

V. anche sentenza del 21 gennaio 2025, Conti 11.[OSCURATO:PERSONA] II ( C‑188/23 , EU:C:2025:26 , punto 46 ) (in cui si spiega che, con il regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, il legislatore dell’Unione ha inteso garantire la conformità del diritto dell’Unione alla convenzione di [OSCURATO:PERSONA]). ( 12 )

V. articolo 1 del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. ( 13 )

V. considerando 7 del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. ( 14 )

V. considerando 8 del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. ( 15 )

V. considerando 20 del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. ( 16 ) L’articolo 34 del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti prevede che «[s]ono vietate le esportazioni [dall’Unione] di rifiuti destinati allo smaltimento», mentre l’articolo 36 di tale regolamento vieta l’esportazione di determinati rifiuti «destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE». ( 17 ) Conformemente al considerando 5 del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, la pertinente decisione dell’OCSE è la decisione C(2001)107 def. del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione C(92)39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.

È pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica democratica del Congo figurano tra i paesi ai quali si applica tale decisione. ( 18 )

V. articolo 2, punto 35, lettera f), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, che qualifica come «spedizione illegale», in particolare, qualsiasi spedizione di rifiuti «effettuata (...) in contrasto con» gli articoli 34 e 36 di tale regolamento.

Nel caso di specie, mi sembra evidente che vi siano anche altre ragioni per considerare illegali le spedizioni di cui trattasi ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera f), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti.

Infatti, l’articolo 2, punto 35, lettere a) e b), stabilisce che qualsiasi spedizione di «rifiuti» effettuata senza «notifica» a tutte le autorità competenti interessate (lettera a)) o senza l’«autorizzazione» delle autorità competenti (lettera b)) costituisce una spedizione illegale.

Dal fascicolo risulta che nessuno di tali requisiti è stato rispettato dai ricorrenti in primo grado nella presente causa. ( 19 ) Sebbene UQ e IC neghino che gli oggetti contenuti nei container fossero «rifiuti» ai fini del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, tale questione non è oggetto di discussione dinanzi alla Corte e la sua risoluzione spetta, in ogni caso, al giudice del rinvio.

Devo tuttavia sottolineare che la questione concernente il modo per distinguere prodotti che sono «rifiuti» o «rifiuti pericolosi» da prodotti che non lo sono si è posta anche in sede di redazione della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], dato che alcuni paesi non disponevano di una definizione di «rifiuto» ai fini dell’ambito di applicazione materiale di tale convenzione [v.

Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, Ad hoc working group of legal and technical experts with a mandate to prepare a global convention on the control of the transboundary movements of hazardous waste, organizational meeting, [1987], First draft [OSCURATO:PERSONA] on the Control of the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], (gruppo di lavoro ad hoc di esperti giuridici e tecnici con il mandato di preparare una convenzione globale sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, riunione organizzativa, [1987], prima bozza di convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi), UNEP/WG. 180/2, pag. 4].

Proprio al fine di stabilire norme minime, senza tuttavia impedire agli altri firmatari di introdurre norme più stringenti, il testo finale di tale convenzione prevede un regime ai sensi del quale la classificazione di un prodotto come «rifiuto» o «rifiuto pericoloso» può dipendere sia dalle sue caratteristiche specifiche, sia dal diritto nazionale (v. articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) e articolo 2 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]).

Di conseguenza, il fatto che gli oggetti di cui trattasi nel procedimento principale possano conservare un valore per alcuni, ma non per altri, e possano quindi essere riutilizzati, riparati in modo da garantirne il funzionamento o altrimenti commercializzati in [OSCURATO:PERSONA] e nella Repubblica democratica del Congo è irrilevante ai fini della questione se, alla luce del diritto dell’Unione, essi siano «rifiuti» o «rifiuti pericolosi» ai sensi del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. ( 20 ) V., in tal senso, allegato della decisione 97/640/CE del Consiglio, del 22 settembre 1997, relativa all’approvazione, a nome della Comunità, della modifica alla convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di [OSCURATO:PERSONA]), conformemente alla decisione III/1 della Conferenza delle parti ( GU 1997, L 272, pag. 45 ), in cui si cita il paragrafo 7 bis del preambolo della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]: «[r]iconoscendo che i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, specie verso paesi in via di sviluppo, presentano un elevato rischio di non costituire una gestione ecologicamente sana dei rifiuti pericolosi, come richiede la presente convenzione». ( 21 ) Le lettere a), b) e c), dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, quindi, riflettono nel diritto dell’Unione l’obbligo previsto all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], il quale esige che lo Stato di esportazione garantisca che i rifiuti siano «riportati dall’esportatore o dal produttore o, se del caso, da lui stesso nello Stato di esportazione». ( 22 ) Di conseguenza, è chiaro, a mio avviso, che la questione procedurale se risulti «impossibile», ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, che una determinata persona o autorità si faccia carico della reintroduzione dei rifiuti rientranti nell’ambito di applicazione di tale obbligo è del tutto secondaria rispetto all’obbligo sostanziale imposto da tale regolamento di garantire, in un modo o nell’altro, la reintroduzione di detti rifiuti nel paese di spedizione. ( 23 ) Anche per questo motivo l’articolo 24, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti richiede l’emissione di una nuova notifica nei casi di cui alle lettere da a) a c). ( 24 ) Per completezza, è opportuno aggiungere che l’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti non trova applicazione nella presente causa, poiché UQ e IC non hanno provveduto a notificare le spedizioni illegali di cui trattasi. ( 25 ) Conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, tale autorità può imputare le spese per la ripresa dei rifiuti al notificatore.

Tuttavia, come spiegato dal [OSCURATO:PERSONA] in udienza, tenuto conto dei costi legati a siffatta ripresa e dell’incapacità delle persone fisiche di sostenerli, nella maggior parte dei casi è l’autorità competente di spedizione a farsene interamente carico. ( 26 )

V. articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]. ( 27 )

V. articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. ( 28 ) L’articolo 24, paragrafo 3, lettera b), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti stabilisce che l’obbligo di recuperare o smaltire i rifiuti oggetto di una spedizione illegale incombe in via principale al destinatario, qualora quest’ultimo sia il responsabile della spedizione illegale, e solo in via subordinata all’autorità competente stessa o a una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto. ( 29 ) Questo è il motivo per cui, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, in occasione di ogni ripresa di rifiuti deve essere precisato, nel documento riprodotto all’allegato I A del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, il trattamento al quale saranno sottoposti i rifiuti in questione e l’impianto in cui avrà luogo l’operazione di recupero o di smaltimento. ( 30 )

V. anche articolo 22, paragrafo 8, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, che disciplina la questione del momento in cui cessa l’obbligo di riprendere i rifiuti o di organizzarne il recupero o lo smaltimento, stabilendo che «[l]’obbligo del notificatore e, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando l’impianto rilascia il certificato di recupero o di smaltimento non intermedio». ( 31 ) Come spiegato dal [OSCURATO:PERSONA], dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], è anche per questo motivo che l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1157 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 2024/1157), stabilisce ora chiaramente che la ripresa dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale ha luogo soltanto «affinché ne [sia] organizz[ato] lo smaltimento o il recupero». ( 32 ) Per essere chiari, anche se UQ e IC non avessero incaricato il [OSCURATO:PERSONA] della ripresa dei rifiuti in questione, e fatta salva la conferma che tali soggetti non disponevano delle autorizzazioni necessarie per garantirne il recupero e lo smaltimento in modo ecologicamente corretto, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato comunque tenuto a riprendere e a recuperare o smaltire i rifiuti di cui trattasi. ( 33 ) Analogamente, inoltre, siffatta interpretazione obbligherebbe l’autorità competente, in pratica, a stoccare le spedizioni illegali oggetto di ripresa, con il rischio di rilevanti danni all’ambiente.

V., per analogia, sentenza del 5 ottobre 1999, Lirussi e Bizzaro ( C‑175/98 e C‑177/98 , EU:C:1999:486 , punto 53 ). ( 34 ) Sebbene la questione del giudice del rinvio sia proposta anche con riferimento all’articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea sui diritti umani, come correttamente rilevato dalle istituzioni tale strumento non costituisce, finché l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

La Corte ha pertanto dichiarato che l’interpretazione del diritto dell’Unione e l’esame della validità degli atti dell’Unione devono essere effettuati alla luce di diritti fondamentali garantiti dalla Carta [v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑311/18 , EU:C:2020:559 , punti 98 e 99 nonché giurisprudenza citata)]. ( 35 ) In ogni caso, dato che l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti non si pronuncia affatto sulla questione se il proprietario della spedizione di rifiuti di cui trattasi possa esigere un qualsivoglia valore positivo residuo dopo il recupero e lo smaltimento – e conseguentemente non osta a siffatta soluzione – UQ e IC conservano il diritto di esigere qualsiasi parte «rivalorizzata» delle spedizioni illegali in questione e, quindi, ciò che resta dei beni di loro proprietà dopo il recupero o lo smaltimento. ( 36 )

V. articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ( GU 2008, L 312, pag. 3 ), in forza del quale i rifiuti sono destinati, in ultima analisi, al recupero o allo smaltimento.

Come spiegato nel considerando 31 di tale direttiva, «[l]a gerarchia dei rifiuti stabilisce in generale un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0221 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA presentate il 22 maggio 2025 ( 1 ) Cause riunite C‑221/24 e C‑222/24 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] (C‑221/24) IC (C‑222/24) [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per le questioni immobiliari ed ambientali, Svezia)] «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Articolo 24, paragrafo 2 – Spedizioni illegali di rifiuti – Obbligo di ripresa – Ripresa da parte di un’autorità competente del paese di spedizione – Recupero o smaltimento di tali rifiuti contro la volontà dei soggetti che hanno effettuato la spedizione – Validità – Diritto di proprietà» I. Introduzione 1. «Ciò che per alcuni è spazzatura, per altri può essere un tesoro». 2. Preso alla lettera, questo vecchio adagio potrebbe servire a giustificare il «garbage imperialism» (imperialismo dei rifiuti) ( 2 ). Il vostro vecchio telefono cellulare? Avvelena i «burner boys» nelle comunità impoverite del Ghana ( 3 ). La vostra vecchia automobile? Inquina l’aria in Nigeria ( 4 ). 3. Proprio per evitare questo nuovo tipo di colonialismo, il regolamento (CE) n. 1013/2006 ( 5 ) (in prosieguo: il «regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti») vieta l’esportazione di rifiuti e di rifiuti pericolosi, in particolare verso il continente africano. Ciò nonostante, come dimostrano le domande di pronuncia pregiudiziale in esame, il problema del commercio illegale di rifiuti persiste. 4. La presente causa verte su spedizioni di container dalla Svezia verso il [OSCURATO:PERSONA] (attraverso il Belgio) e la Repubblica democratica del Congo (attraverso la Germania). I controlli effettuati dalle autorità competenti ad Anversa (Belgio) e ad Amburgo (Germania) hanno rivelato che i container in questione contenevano, tra l’altro, veicoli, prodotti elettronici, pneumatici, mobili, indumenti e grandi elettrodomestici. Molti di tali oggetti sono stati qualificati come «rifiuti» o «rifiuti pericolosi» dalle autorità competenti, sicché la loro esportazione al di fuori dell’Unione europea è vietata ( 6 ). 5. L’autorità competente del paese di esportazione, il [OSCURATO:PERSONA] (Agenzia svedese per la protezione dell’ambiente; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), ha effettuato la ripresa dei container in questione. Contro la volontà dei ricorrenti in primo grado, tale autorità ha altresì provveduto allo smaltimento e al recupero del contenuto di tali container. In sede di impugnazione, la Corte è stata chiamata a interpretare la portata dell’«obbligo di ripresa dei rifiuti», quale risulta dal regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, e a valutarne la compatibilità con il diritto di proprietà. II. Fatti all’origine della causa e questioni pregiudiziali 6. L’Unione europea e i suoi Stati membri sono parti della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] ( 7 ). Tale convenzione mira ad istituire un quadro globale per il controllo dei movimenti di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, iniziando dalla riduzione al minimo della produzione di siffatti rifiuti e incoraggiando la gestione degli stessi in modo ecologicamente razionale, in particolare se detti rifiuti sono trasportati oltre frontiera. 7. Nel 1995 la Conferenza delle parti della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] ha adottato l’«emendamento relativo al divieto di esportazione» ( 8 ). Promosso da una coalizione di paesi in via di sviluppo ( 9 ), l’emendamento relativo al divieto di esportazione proibisce tutti i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi «dai paesi industrializzati verso paesi in via di sviluppo» ( 10 ). 8. La convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e il suo emendamento relativo al divieto di esportazione fanno parte del diritto dell’Unione attraverso il regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti ( 11 ). 9. Tale regolamento mira ad istituire le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti ( 12 ). Esso organizza e disciplina la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità rigorose, tenendo conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente ( 13 ), dell’obiettivo di ridurre al minimo le spedizioni di rifiuti e di gestire in modo efficiente ed ecologicamente corretto detti rifiuti ( 14 ), conformemente, in particolare, al principio di vicinanza nella gestione dei rifiuti ( 15 ). 10. Gli articoli 34 e 36 del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti vietano l’esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero dall’Unione verso determinati paesi terzi ( 16 ). 11. [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica democratica del Congo fanno parte del gruppo dei paesi verso i quali dette esportazioni sono vietate ( 17 ). 12. Le spedizioni di rifiuti in violazione di tale divieto sono considerate come spedizioni «illegali» ( 18 ). 13. Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, la ripresa dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale spetta in via principale al notificatore ( de facto o de iure ) e, in subordine, all’autorità competente del paese di spedizione. 14. Le domande di pronuncia pregiudiziale in esame vertono su tale obbligo di ripresa e sulle sue conseguenze. 15. I ricorrenti in primo grado, UQ (nella causa C‑221/24) e IC (nella causa C‑222/24), hanno tentato di spedire container dalla Svezia, rispettivamente verso il [OSCURATO:PERSONA] (attraverso il Belgio) e la Repubblica democratica del Congo (attraverso la Germania). 16. Le autorità competenti belghe e tedesche hanno stabilito che gli oggetti contenuti in tali container erano rifiuti e rifiuti pericolosi ( 19 ). 17. Sulla base di tali informazioni, e ritenendo che non vi fossero prove sufficienti in senso contrario, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso che UQ e IC avevano effettuato spedizioni illegali di rifiuti verso paesi terzi. Ciò ha determinato il sorgere dell’obbligo di ripresa dei rifiuti. 18. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto a UQ e IC se intendessero provvedere direttamente alla reintroduzione dei container o se la ripresa e la gestione dei rifiuti dovesse essere effettuata dall’autorità stessa, imputando loro i relativi costi. UQ e IC hanno chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di farsi carico del processo di reintroduzione in Svezia, domandando altresì che il contenuto dei container fosse loro restituito. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto quest’ultima richiesta, ritenendo che la UQ e IC non avessero fornito prove sufficienti del fatto che sarebbero stati in grado di recuperare o smaltire i rifiuti secondo modalità accettabili sotto il profilo ambientale. 19. Di conseguenza, tale autorità ha deciso di smaltire (causa C‑221/24) o di recuperare (causa C‑222/24) i rifiuti e i rifiuti pericolosi. A tal fine, essa ha redatto una notifica di spedizione di rifiuti, indicando il [OSCURATO:PERSONA] come notificatore e responsabile della spedizione. Le autorità belghe e tedesche hanno dato la loro rispettiva approvazione alla notifica. 20. I container in questione sono stati riportati in Svezia, stoccati in una struttura di ricezione e ispezionati dall’autorità di controllo competente, il Länsstyrelsen i Norrbottens län (Consiglio amministrativo della contea di Norrbotten, Svezia). Tale autorità ha ritenuto che i container contenessero rifiuti misti, alcuni dei quali pericolosi. Essa ha altresì concordato con le valutazioni delle autorità belga e tedesca, ossia che si trattava di due casi di spedizione illegale di rifiuti e che i rifiuti dovevano essere smaltiti secondo modalità accettabili sotto il profilo ambientale (nella causa C‑221/24) o recuperati (nella causa C‑222/24). 21. UQ e IC hanno proposto ricorso avverso le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (Tribunale di primo grado per le questioni immobiliari e ambientali di Nacka, Svezia; in prosieguo: il «Tribunale per le questioni immobiliari e ambientali»). In entrambi i casi, tale giudice ha confermato le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] per quanto concerne il potere di tale autorità di riportare il contenuto dei container in Svezia. Tuttavia, tale giudice ha annullato dette decisioni nella parte in cui riguardano il potere di tale autorità di disporre lo smaltimento o il recupero del contenuto dei container di cui trattasi. Secondo il Tribunale per le questioni immobiliari e ambientali, siffatte azioni operano una limitazione del diritto di proprietà in assenza di una base giuridica. 22. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi allo Svea hovrätt, Mark- och Miljööverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per le questioni immobiliari ed ambientali, Svezia; in prosieguo: la «Corte d’appello di Stoccolma»). A suo avviso, non è chiaro in che modo il regime dei movimenti transfrontalieri di rifiuti e il recupero delle spedizioni transfrontaliere illegali di rifiuti possano funzionare se l’autorità competente per la ripresa dei rifiuti, nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA], non ha il diritto di garantire che i rifiuti oggetto di ripresa siano recuperati o smaltiti. 23. Invocando il loro diritto di proprietà, UQ e IC sostengono di essersi limitati a chiedere al [OSCURATO:PERSONA] di garantire la reintroduzione dei container in Svezia per loro conto, ma di non aver autorizzato tale agenzia a disporre lo smaltimento o il recupero del contenuto. A loro avviso, non vi è alcuna base giuridica che consenta al [OSCURATO:PERSONA] di arrogarsi la proprietà del contenuto del container senza il loro consenso. Tali parti contestano altresì il fatto che gli oggetti in questione siano rifiuti, poiché essi sono destinati ad essere nuovamente utilizzati in Africa. 24. Il giudice del rinvio ritiene che non sia chiaro il modo in cui debba essere interpretato l’obbligo di ripresa ai sensi del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. Esso osserva che le spedizioni in questione rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento e che sarebbe quindi necessaria una notifica del loro trasporto di ritorno verso la Svezia. Tuttavia, tale giudice nutre dubbi in ordine alla questione se si possa ritenere che, per effetto dell’applicazione dell’obbligo di ripresa di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, l’autorità competente diventi il detentore dei rifiuti e, conseguentemente, che detta autorità possa/debba altresì provvedere al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, nonostante l’opposizione del mittente originario. Inoltre, nel caso in cui questa sia l’interpretazione corretta del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, il giudice del rinvio solleva anche la questione della compatibilità di tale effetto con il diritto di proprietà. 25. In tale contesto di fatto e di diritto, la Corte d’appello di Stoccolma ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la nozione di ripresa di rifiuti ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti includa l’obbligo o la possibilità per un’autorità di spedizione di recuperare o smaltire i rifiuti dopo detta ripresa, nel caso in cui per la spedizione di ritorno siano stati redatti una notifica e un documento di movimento che indicano le modalità di trattamento dei rifiuti nel paese di destinazione. 2) In quali circostanze l’articolo 24, paragrafo 2, lettera d), possa essere applicato da un’autorità di spedizione al fine di recuperare o smaltire i rifiuti nell’ambito di una spedizione illegale di rifiuti nel paese di spedizione. In che modo [la lettera] d) sia collegat[a] [alla lettera] c), ad esempio se [la ripresa] e il recupero/smaltimento possano essere effettuati insieme alla luce [delle lettere] c) e d) oppure se l’applicazione di [una lettera] richieda che la procedura di cui [alla lettera] immediatamente precedente non sia stata [possibile]. 3) Nel caso in cui l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti possa essere interpretato nel senso che, in seguito [alla ripresa], un’autorità di spedizione ha il potere di disporre lo smaltimento definitivo dei rifiuti, anche qualora l’originario mittente desideri recuperare i rifiuti, se una tale interpretazione sia compatibile con il diritto di proprietà di cui all’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione [e]uropea [dei diritti dell’uomo]». 26. Hanno presentato osservazioni scritte il [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] europea. Le suddette parti e il [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto difese orali all’udienza tenutasi il 27 febbraio 2025. III. Analisi A. Questioni di interpretazione 27. Con la prima e la seconda questione, che suggerisco di esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quali siano le condizioni e le conseguenze dell’applicazione dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, nonché il rapporto tra la norma ivi prevista e quelle di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo. 28. L’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti così dispone: «Se il responsabile della spedizione illegale è il notificatore, l’autorità competente di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione siano: a) ripresi dal notificatore de facto ; o, se non è stata trasmessa alcuna notifica, b) ripresi dal notificatore de iure ; o, qualora ciò risulti impossibile, c) ripresi dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile, d) recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione o spedizione dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile, e) recuperati o smaltiti in modo alternativo in un paese diverso dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, se tutte le autorità competenti interessate sono d’accordo». 29. [OSCURATO:PERSONA], unica parte che ha presentato osservazioni scritte su tali questioni, ritiene che i suddetti passaggi dell’articolo 24, paragrafo 2, seguano un ordine preciso, nel senso che soltanto se le misure previste in una lettera non possono essere attuate si può fare ricorso alla lettera seguente. Tale istituzione osserva che, se è vero che l’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti non conferisce espressamente all’autorità competente di «ripresa» il diritto di provvedere al recupero o allo smaltimento dei beni in questione, tale potere può discendere da un’interpretazione teleologica dell’obiettivo del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. La stessa soluzione emergerebbe da un’interpretazione conforme alla convenzione di [OSCURATO:PERSONA]. 30. Invitati dalla Corte a prendere posizione sulla prima e sulla seconda questione, in udienza, il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio hanno aderito alla spiegazione offerta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tali istituzioni ritengono che un’interpretazione meramente letterale dell’articolo 24, paragrafo 2, e in particolare della sua lettera c), non terrebbe in debita considerazione l’obiettivo che l’obbligo di ripresa mira a garantire. Di conseguenza, tali parti hanno spiegato che, interpretata alla luce dell’obiettivo di una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, una ripresa di rifiuti oggetto di una spedizione illegale ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti da parte di un’autorità competente implica anche l’obbligo e il diritto di detta autorità di provvedere al recupero e allo smaltimento di tali rifiuti. 31. Concordo. 32. Conformemente agli obblighi internazionali dell’Unione europea derivanti dalla convenzione di [OSCURATO:PERSONA], il legislatore dell’Unione ha riconosciuto l’esistenza di un rischio che, qualora i rifiuti siano esportati verso determinati paesi terzi, non possa esserne garantita una gestione ecologicamente corretta ( 20 ). 33. L’obbligo di ripresa, previsto all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, è la conseguenza diretta di tale impostazione. 34. Ai sensi del considerando 25 di tale regolamento, dovrebbe essere stabilito «l’obbligo per la persona il cui comportamento sia all’origine di una spedizione illegale di riprendere i rifiuti in questione o provvedere in altro modo al loro recupero o smaltimento. In caso contrario, le stesse autorità competenti del paese di spedizione o di destinazione, a seconda dei casi, dovrebbero intervenire». 35. In sostanza, come spiegato in udienza dal [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA], dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], tale idea si riflette nella struttura dell’articolo 24, paragrafo 2, nel modo indicato qui di seguito. 36. Da un lato, le lettere a), b) e c) riguardano il rientro dei rifiuti verso l’origine, nel paese di spedizione . Tale parte dell’articolo 24, paragrafo 2, disciplina, quindi, le situazioni in cui i rifiuti di cui trattasi sono usciti dalla zona per la quale l’autorità competente di spedizione ha competenza territoriale ( 21 ). Tali lettere fissano l’ordine gerarchico preciso nel quale tale obbligo è esercitato, e nel contesto del quale l’autorità competente di spedizione assume la funzione di «gestore provvisorio», al fine di assicurare la reintroduzione dei rifiuti in questione nel paese di spedizione ( 22 ). 37. Dall’altro lato, le lettere d) ed e) dell’articolo 24, paragrafo 2, disciplinano le situazioni in cui i rifiuti di cui trattasi non sono mai usciti dal paese di spedizione , sono già giunti nel paese di destinazione o si trovano in un paese terzo . Al fine, in particolare, di evitare ulteriori movimenti non necessari di tali spedizioni e quindi, presumibilmente, di sottolineare l’obiettivo di ridurre al minimo le spedizioni di rifiuti, i rifiuti di cui trattasi devono essere recuperati o smaltiti nel paese di spedizione, nel paese di destinazione o in un paese terzo ( 23 ). 38. Pertanto, in una situazione come quella di cui alla presente causa, in cui una spedizione di rifiuti ha lasciato il paese di spedizione ed è stata trattenuta durante il transito in uno Stato membro, trovano applicazione soltanto le lettere a), b) e c) dell’articolo 24, paragrafo 2. 39. Di conseguenza, le lettere d) ed e) non trovano applicazione nelle circostanze di fatto di cui alla presente causa. 40. In linea di principio, quindi, è sul notificatore ( de facto o de jure ) che grava l’obbligo di reintroduzione dei rifiuti di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettere a) e b). 41. Se UQ e IC avessero deciso di farsi carico della ripresa delle loro spedizioni illegali, avrebbe trovato applicazione l’articolo 24, paragrafo 2, lettera b). 42. Tuttavia, come risulta dalle spiegazioni del giudice del rinvio e dal fascicolo nazionale, UQ e IC hanno espressamente richiesto che fosse il [OSCURATO:PERSONA] a reintrodurre i rifiuti in Svezia, tenuto conto fatto che essi non disponevano delle conoscenze e/o delle risorse per provvedervi direttamente. 43. Così facendo, UQ e IC hanno rinunciato ad agire in qualità di notificatori ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b) ( 24 ). 44. In una situazione di tal genere, e come osservato da tutte le parti che hanno partecipato al procedimento, è sul [OSCURATO:PERSONA], in quanto autorità competente, che grava l’obbligo di reintroduzione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti ( 25 ). 45. Dopo aver deciso di farsi carico dell’obbligo di ripresa dei rifiuti, e conformemente ai requisiti derivanti dall’articolo 24, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, il [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una notifica di spedizione transfrontaliera di rifiuti o rifiuti pericolosi rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti alle autorità belga e tedesca. 46. Qual è la conseguenza dell’assunzione, da parte di tale autorità, dell’obbligo di ripresa dei rifiuti? 47. Nel procedimento di primo grado, il Tribunale per le questioni immobiliari e ambientali ha ritenuto che l’obbligo di ripresa dei rifiuti di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), non comportasse la possibilità né l’obbligo per l’autorità competente di recuperare o smaltire i rifiuti oggetto di una spedizione illegale, tenuto conto dell’assenza di un riferimento espresso a tale possibilità od obbligo. 48. È certamente vero che le lettere a), b) e c) dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti tacciono quanto alle conseguenze derivanti dall’obbligo di ripresa dei rifiuti. Soltanto le lettere d) ed e) fanno espresso riferimento al fatto che i rifiuti siano «recuperati o smaltiti in modo alternativo». 49. Tuttavia, perlomeno nella versione in lingua inglese, tale formulazione può essere interpretata in due modi. Da un lato, il riferimento al fatto che i rifiuti siano «recuperati o smaltiti in modo alternativo» può indicare che il recupero e lo smaltimento costituiscono un’alternativa alla loro ripresa. Dall’altro lato, tale formulazione può essere intesa nel senso che la ripresa dei rifiuti deve sempre essere seguita dal loro recupero o smaltimento, ma che questi ultimi possono avere luogo, «in modo alternativo», in assenza di una ripresa, nel caso di tipi di spedizioni per le quali una ripresa dei rifiuti non è necessaria o altrimenti impossibile. 50. Alla luce delle spiegazioni fornite in udienza, ritengo che la Corte debba adottare la seconda interpretazione. 51. In primo luogo, osservo che, come spiegato dal [OSCURATO:PERSONA], dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti mira a riflettere, nel diritto dell’Unione, l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]. Tale ultima disposizione prevede che i rifiuti oggetto di «traffico illecito», che non possono essere ripresi dall’esportatore, dal produttore o dallo Stato di esportazione devono essere «eliminati in un altro modo conformemente alle disposizioni [di tale] Convenzione» ( 26 ). L’uso dei termini «eliminati in un altro modo», in particolare interpretando questi ultimi alla luce delle versioni in lingua spagnola (« eliminados de otro modo ») e francese (« éliminés d’une autre manière ») di tale disposizione, indica che l’obbligo di ripresa dei rifiuti comporta, già di per sè , l’obbligo di recuperare o smaltire i rifiuti in questione e che soltanto nel caso in cui la ripresa dei rifiuti non possa essere effettuata i rifiuti potranno essere smaltiti «in modo alternativo» da un’altra persona o autorità. 52. In secondo luogo, risulta dall’articolo 3 del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, contenuto nello stesso titolo in cui figura l’articolo 24 di tale regolamento, che la spedizione dei rifiuti è prevista soltanto allo scopo del loro smaltimento o recupero ( 27 ). In altri termini, quando una spedizione illegale è oggetto di ripresa da parte del notificatore, si presume che tale persona provveda al recupero e allo smaltimento dei rifiuti ( 28 ). Non sono previsti altri fini in tale titolo ( 29 ). Di conseguenza, l’obbligo di ripresa dei rifiuti mira a porre rimedio al carattere illegale di una spedizione, riconducendola nel regime del diritto dell’Unione concepito per garantire il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ( 30 ). 53. Ne consegue che l’assenza di una menzione espressa, nelle lettere a), b) e c) dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, dell’esigenza di recuperare o smaltire i rifiuti oggetto di ripresa non implica l’assenza di un obbligo in tal senso a carico del notificatore o dell’autorità competente. 54. È vero il contrario: l’obbligo di recupero o smaltimento sorge in tutte le ipotesi previste all’articolo 24, paragrafo 2, lettere a), b) e c), ed è implicito nel regime istituito dal regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti nel suo complesso ( 31 ). 55. Ai fini della presente causa, ciò significa che, avendo incaricato il [OSCURATO:PERSONA] della ripresa dei rifiuti delle spedizioni di cui trattasi ( 32 ), UQ e IC hanno rinunciato alla possibilità di recuperare e smaltire tali rifiuti in un impianto di trattamento di loro scelta. 56. Come spiegato dal [OSCURATO:PERSONA], una soluzione diversa indurrebbe indebitamente gli operatori economici a tentare spedizioni illegali di rifiuti, attenderne la reintroduzione da parte di un’autorità competente, esigerne la restituzione e tentarne nuovamente l’esportazione, in aperto conflitto con lo scopo della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti ( 33 ). 57. Per le ragioni che precedono, propongo che la Corte risponda alla prima e alla seconda questione del giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 1013/2006 deve essere interpretato nel senso che esso prevede l’obbligo, per l’autorità competente del paese di spedizione, di riprendere una spedizione illegale e di recuperare o smaltire i rifiuti in essa contenuti. B. Questione di validità 58. In caso di risposta affermativa alla prima questione, con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il potere conferito all’autorità competente di recuperare o smaltire i rifiuti oggetto di una spedizione illegale dopo la loro ripresa, quale risulta dall’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, sia compatibile con la tutela del diritto di proprietà ai sensi dell’articolo 17 della Carta ( 34 ). 59. [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] sono concordi nel ritenere che il diritto di proprietà, il quale può essere sottoposto a limitazioni nell’interesse generale, non osti a limitazioni dirette a realizzare l’obiettivo della tutela dell’ambiente in presenza di una spedizione illegale di rifiuti. Tali istituzioni, inoltre, ritengono che il regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti stabilisca un equilibrio adeguato tra il diritto di proprietà, da un lato, e la tutela dell’ambiente, dall’altro. Tale equilibrio si rifletterebbe nell’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, mediante l’attribuzione in via principale del diritto e della responsabilità del recupero e dello smaltimento di tali rifiuti al loro detentore, e soltanto in via subordinata alle autorità competenti degli Stati membri. 60. In udienza, il [OSCURATO:PERSONA] ha aderito a tale posizione. 61. In primo luogo, non ritengo che l’obbligo imposto all’autorità competente di riprendere spedizioni illegali e di recuperare o smaltire i rifiuti oggetto di ripresa implichi un trasferimento del diritto di proprietà dei rifiuti dal proprietario all’autorità competente. 62. L’articolo 24, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti incarica della ripresa e del recupero o smaltimento dei rifiuti, principalmente e anzitutto, il notificatore della spedizione illegale di cui trattasi. L’organizzatore della spedizione illegale può essere il proprietario dei rifiuti, ma potrebbe anche non esserlo. 63. Qualora tale persona non adempia a detto obbligo di ripresa o non sia considerato in grado di farlo, l’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), riassegna l’obbligo di recupero o smaltimento all’autorità competente di spedizione. 64. La riassegnazione dell’obbligo di recupero o smaltimento all’autorità competente di spedizione non comporta un trasferimento di diritti di proprietà. 65. Gli eventuali diritti di proprietà sui rifiuti di cui trattasi continuano a fare capo al loro proprietario, che non è necessariamente l’organizzatore della spedizione illegale. 66. In secondo luogo, l’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti non impone obblighi ulteriori rispetto a quelli già imposti al notificatore ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettere a) e b). 67. Di conseguenza, la riassegnazione non ha l’effetto di gravare il diritto di proprietà di limitazioni aggiuntive rispetto a quelle che, in ogni caso, discendono dal quadro stabilito dal regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. 68. Ai fini della presente causa, dalle conclusioni che precedono emerge che i diritti di proprietà di UQ e IC sul contenuto della spedizione, se esistenti, non sono stati pregiudicati dalla riassegnazione dell’obbligo di recupero o smaltimento da tali soggetti al [OSCURATO:PERSONA] ( 35 ). 69. Tuttavia, anche supponendo che sia possibile affermare che i diritti di proprietà del proprietario dei rifiuti abbiano subito una limitazione, in quanto quest’ultimo non può liberamente decidere della sorte di detti rifiuti, ma soltanto smaltirli o recuperarli, detta limitazione non deriva dalla riassegnazione dell’obbligo di ripresa in capo all’autorità competente ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti: essa deriva dall’inquadramento normativo più generale dei rifiuti nell’Unione europea ( 36 ). 70. Tale limitazione del diritto di proprietà si fonda quindi sulla normativa ed è proporzionata all’obiettivo della tutela dell’ambiente. Tale questione, tuttavia, esula da quanto richiesto alla Corte nella presente causa. 71. Sulla base di quando precede, propongo che la Corte risponda alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’esame della terza questione non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1013/2006 alla luce dell’articolo 17 della Carta. IV. Conclusione 72. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere allo Svea hovrätt, Mark- och Miljööverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per le questioni immobiliari ed ambientali, Svezia) nei seguenti termini: 1) L’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti deve essere interpretato nel senso che esso prevede l’obbligo, per l’autorità competente del paese di spedizione, di riprendere una spedizione illegale e di recuperare o smaltire i rifiuti in essa contenuti. 2) L’esame della terza questione non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1013/2006 alla luce dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Volendo utilizzare i termini attribuiti all’ex presidente del [OSCURATO:PERSONA] arap Moi; v. Clapp, A., «The story you’ve been told about recycling is a lie», [OSCURATO:PERSONA], 14 febbraio 2025, disponibile all’indirizzo: https://www.nytimes.com/2025/02/14/opinion/trash-recycling-global-waste-trade.html. ( 3 ) «Burner boys» era la denominazione attribuita ai ragazzi e agli uomini che rovistavano tra cumuli di rifiuti elettronici ad Agbogbloshie, una vasta discarica vicino al centro della capitale del Ghana, Accra, alla ricerca di schede di circuito stampato e cavi da bruciare. V. Kwan, J., «Your old electronics are poisoning people at this toxic dump in Ghana», Wired, 26 novembre 2020, disponibile all’indirizzo: https://www.wired.com/story/ghana-ewaste-dump-electronics/. V. anche Università delle Nazioni Unite e [OSCURATO:PERSONA] for the [OSCURATO:PERSONA] (Centro di coordinamento della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] per la regione africana), «Person in the port project – Assessing import of used electrical and electronic equipment to Nigeria», disponibile all’indirizzo: https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6349/PiP_Report.pdf. ( 4 ) V. [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (Ispettorato dei [OSCURATO:PERSONA] per l’ambiente umano e i trasporti), «Used vehicles exported to Africa – A study on the quality of used export vehicles», ottobre 2020, disponibile all’indirizzo: https://www.ilent.nl/binaries/ilt/documenten/leefomgeving-en-wonen/stoffen-en-producten/chemische-stoffen-en-mengsels/rapporten/used-vehicles-exported-to-africa/Used+vehicles+exported+to+Africa.pdf (in cui si spiega che i «veicoli attualmente esportati verso l’Africa sono comparabili ai veicoli oggetto di rottamazione nei [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di veicoli vecchi e generalmente privi del certificato di controllo tecnico periodico. Sovente, i loro meccanismi di controllo delle emissioni presentano problemi (...) e i veicoli non soddisfano la norma Euro 4/IV in materia di emissioni. Ciò comporta elevate emissioni di particolato (...) e rischi per la salute e per l’ambiente, dovuti a un trattamento incontrollato dei veicoli dopo lo smaltimento») [traduzione libera]. V. anche Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, «Used vehicles and the environment – A global overview of used light duty vehicles: Flow, scale and regulation», 2020, disponibile all’indirizzo: https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report (in cui si sottolinea che la maggior parte delle esportazioni di veicoli usati dall’Unione europea è destinata alla Nigeria o conclude il suo percorso in Nigeria). ( 5 ) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ( GU 2006, L 190, pag. 1 ). ( 6 ) V. articolo 36 del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. ( 7 ) V. decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1 o febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di [OSCURATO:PERSONA]) ( GU 1993, L 39, pag. 1 ). V. anche sentenza del 21 gennaio 2025, Conti 11.[OSCURATO:PERSONA] II ( C‑188/23 , EU:C:2025:26 , punto 45 e giurisprudenza citata). ( 8 ) V. Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, [OSCURATO:PERSONA] adopted by the [OSCURATO:PERSONA] of the Conference of the Parties to the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] II/1 – Amendment to the [OSCURATO:PERSONA] (decisione adottata nella terza riunione della Conferenza delle parti della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], decisione III/1, emendamento della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]) (UNEP/CHW.3/35, 28 novembre 1995) (in prosieguo: l’«emendamento relativo al divieto di esportazione»). ( 9 ) V. [OSCURATO:PERSONA] II/12 (decisione II/12), in Report of the [OSCURATO:PERSONA] of the Conference of the Parties to the [OSCURATO:PERSONA] on the Control of [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and their Disposal (relazione della seconda riunione della Conferenza delle parti della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento) (UNEP/CHW.2/30, 25 marzo 1994), pag. 1 (nella quale si «richiama la richiesta del gruppo di 77 paesi in occasione della prima riunione della Conferenza delle parti della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] (...) relativa al divieto assoluto di esportazione di rifiuti pericolosi da paesi membri dell’OCSE verso paesi non membri dell’OCSE» [traduzione libera]). ( 10 ) V. emendamento relativo al divieto di esportazione, pag. 1. ( 11 ) V. considerando 3 e 4 del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. V. anche sentenza del 21 gennaio 2025, Conti 11.[OSCURATO:PERSONA] II ( C‑188/23 , EU:C:2025:26 , punto 46 ) (in cui si spiega che, con il regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, il legislatore dell’Unione ha inteso garantire la conformità del diritto dell’Unione alla convenzione di [OSCURATO:PERSONA]). ( 12 ) V. articolo 1 del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. ( 13 ) V. considerando 7 del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. ( 14 ) V. considerando 8 del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. ( 15 ) V. considerando 20 del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. ( 16 ) L’articolo 34 del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti prevede che «[s]ono vietate le esportazioni [dall’Unione] di rifiuti destinati allo smaltimento», mentre l’articolo 36 di tale regolamento vieta l’esportazione di determinati rifiuti «destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE». ( 17 ) Conformemente al considerando 5 del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, la pertinente decisione dell’OCSE è la decisione C(2001)107 def. del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione C(92)39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero. È pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica democratica del Congo figurano tra i paesi ai quali si applica tale decisione. ( 18 ) V. articolo 2, punto 35, lettera f), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, che qualifica come «spedizione illegale», in particolare, qualsiasi spedizione di rifiuti «effettuata (...) in contrasto con» gli articoli 34 e 36 di tale regolamento. Nel caso di specie, mi sembra evidente che vi siano anche altre ragioni per considerare illegali le spedizioni di cui trattasi ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera f), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. Infatti, l’articolo 2, punto 35, lettere a) e b), stabilisce che qualsiasi spedizione di «rifiuti» effettuata senza «notifica» a tutte le autorità competenti interessate (lettera a)) o senza l’«autorizzazione» delle autorità competenti (lettera b)) costituisce una spedizione illegale. Dal fascicolo risulta che nessuno di tali requisiti è stato rispettato dai ricorrenti in primo grado nella presente causa. ( 19 ) Sebbene UQ e IC neghino che gli oggetti contenuti nei container fossero «rifiuti» ai fini del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, tale questione non è oggetto di discussione dinanzi alla Corte e la sua risoluzione spetta, in ogni caso, al giudice del rinvio. Devo tuttavia sottolineare che la questione concernente il modo per distinguere prodotti che sono «rifiuti» o «rifiuti pericolosi» da prodotti che non lo sono si è posta anche in sede di redazione della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], dato che alcuni paesi non disponevano di una definizione di «rifiuto» ai fini dell’ambito di applicazione materiale di tale convenzione [v. Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, Ad hoc working group of legal and technical experts with a mandate to prepare a global convention on the control of the transboundary movements of hazardous waste, organizational meeting, [1987], First draft [OSCURATO:PERSONA] on the Control of the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], (gruppo di lavoro ad hoc di esperti giuridici e tecnici con il mandato di preparare una convenzione globale sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, riunione organizzativa, [1987], prima bozza di convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi), UNEP/WG. 180/2, pag. 4]. Proprio al fine di stabilire norme minime, senza tuttavia impedire agli altri firmatari di introdurre norme più stringenti, il testo finale di tale convenzione prevede un regime ai sensi del quale la classificazione di un prodotto come «rifiuto» o «rifiuto pericoloso» può dipendere sia dalle sue caratteristiche specifiche, sia dal diritto nazionale (v. articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) e articolo 2 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]). Di conseguenza, il fatto che gli oggetti di cui trattasi nel procedimento principale possano conservare un valore per alcuni, ma non per altri, e possano quindi essere riutilizzati, riparati in modo da garantirne il funzionamento o altrimenti commercializzati in [OSCURATO:PERSONA] e nella Repubblica democratica del Congo è irrilevante ai fini della questione se, alla luce del diritto dell’Unione, essi siano «rifiuti» o «rifiuti pericolosi» ai sensi del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. ( 20 ) V., in tal senso, allegato della decisione 97/640/CE del Consiglio, del 22 settembre 1997, relativa all’approvazione, a nome della Comunità, della modifica alla convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di [OSCURATO:PERSONA]), conformemente alla decisione III/1 della Conferenza delle parti ( GU 1997, L 272, pag. 45 ), in cui si cita il paragrafo 7 bis del preambolo della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]: «[r]iconoscendo che i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, specie verso paesi in via di sviluppo, presentano un elevato rischio di non costituire una gestione ecologicamente sana dei rifiuti pericolosi, come richiede la presente convenzione». ( 21 ) Le lettere a), b) e c), dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, quindi, riflettono nel diritto dell’Unione l’obbligo previsto all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], il quale esige che lo Stato di esportazione garantisca che i rifiuti siano «riportati dall’esportatore o dal produttore o, se del caso, da lui stesso nello Stato di esportazione». ( 22 ) Di conseguenza, è chiaro, a mio avviso, che la questione procedurale se risulti «impossibile», ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, che una determinata persona o autorità si faccia carico della reintroduzione dei rifiuti rientranti nell’ambito di applicazione di tale obbligo è del tutto secondaria rispetto all’obbligo sostanziale imposto da tale regolamento di garantire, in un modo o nell’altro, la reintroduzione di detti rifiuti nel paese di spedizione. ( 23 ) Anche per questo motivo l’articolo 24, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti richiede l’emissione di una nuova notifica nei casi di cui alle lettere da a) a c). ( 24 ) Per completezza, è opportuno aggiungere che l’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti non trova applicazione nella presente causa, poiché UQ e IC non hanno provveduto a notificare le spedizioni illegali di cui trattasi. ( 25 ) Conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, tale autorità può imputare le spese per la ripresa dei rifiuti al notificatore. Tuttavia, come spiegato dal [OSCURATO:PERSONA] in udienza, tenuto conto dei costi legati a siffatta ripresa e dell’incapacità delle persone fisiche di sostenerli, nella maggior parte dei casi è l’autorità competente di spedizione a farsene interamente carico. ( 26 ) V. articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]. ( 27 ) V. articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. ( 28 ) L’articolo 24, paragrafo 3, lettera b), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti stabilisce che l’obbligo di recuperare o smaltire i rifiuti oggetto di una spedizione illegale incombe in via principale al destinatario, qualora quest’ultimo sia il responsabile della spedizione illegale, e solo in via subordinata all’autorità competente stessa o a una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto. ( 29 ) Questo è il motivo per cui, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, in occasione di ogni ripresa di rifiuti deve essere precisato, nel documento riprodotto all’allegato I A del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, il trattamento al quale saranno sottoposti i rifiuti in questione e l’impianto in cui avrà luogo l’operazione di recupero o di smaltimento. ( 30 ) V. anche articolo 22, paragrafo 8, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, che disciplina la questione del momento in cui cessa l’obbligo di riprendere i rifiuti o di organizzarne il recupero o lo smaltimento, stabilendo che «[l]’obbligo del notificatore e, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando l’impianto rilascia il certificato di recupero o di smaltimento non intermedio». ( 31 ) Come spiegato dal [OSCURATO:PERSONA], dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], è anche per questo motivo che l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1157 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 2024/1157), stabilisce ora chiaramente che la ripresa dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale ha luogo soltanto «affinché ne [sia] organizz[ato] lo smaltimento o il recupero». ( 32 ) Per essere chiari, anche se UQ e IC non avessero incaricato il [OSCURATO:PERSONA] della ripresa dei rifiuti in questione, e fatta salva la conferma che tali soggetti non disponevano delle autorizzazioni necessarie per garantirne il recupero e lo smaltimento in modo ecologicamente corretto, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato comunque tenuto a riprendere e a recuperare o smaltire i rifiuti di cui trattasi. ( 33 ) Analogamente, inoltre, siffatta interpretazione obbligherebbe l’autorità competente, in pratica, a stoccare le spedizioni illegali oggetto di ripresa, con il rischio di rilevanti danni all’ambiente. V., per analogia, sentenza del 5 ottobre 1999, Lirussi e Bizzaro ( C‑175/98 e C‑177/98 , EU:C:1999:486 , punto 53 ). ( 34 ) Sebbene la questione del giudice del rinvio sia proposta anche con riferimento all’articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea sui diritti umani, come correttamente rilevato dalle istituzioni tale strumento non costituisce, finché l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione. La Corte ha pertanto dichiarato che l’interpretazione del diritto dell’Unione e l’esame della validità degli atti dell’Unione devono essere effettuati alla luce di diritti fondamentali garantiti dalla Carta [v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑311/18 , EU:C:2020:559 , punti 98 e 99 nonché giurisprudenza citata)]. ( 35 ) In ogni caso, dato che l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti non si pronuncia affatto sulla questione se il proprietario della spedizione di rifiuti di cui trattasi possa esigere un qualsivoglia valore positivo residuo dopo il recupero e lo smaltimento – e conseguentemente non osta a siffatta soluzione – UQ e IC conservano il diritto di esigere qualsiasi parte «rivalorizzata» delle spedizioni illegali in questione e, quindi, ciò che resta dei beni di loro proprietà dopo il recupero o lo smaltimento. ( 36 ) V. articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ( GU 2008, L 312, pag. 3 ), in forza del quale i rifiuti sono destinati, in ultima analisi, al recupero o allo smaltimento. Come spiegato nel considerando 31 di tale direttiva, «[l]a gerarchia dei rifiuti stabilisce in generale un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti».
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1013/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris