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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01005/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6423/2025 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere - Oggetto: emolumento una tantum art. 50 CCNL scuola RGN 6423/2025 Pag. avverso la sentenza n. 815/2024 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/09/2024 R.G.N. 175/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere dipendente del MIUR e di aver acquisito la prima posizione economica prevista per il personale ATA ex art. 50 del CCNL 2006/2009 sin dal 01.09.2012 a seguito del superamento con esito favorevole di appositi corsi di formazione diretti al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, adiva il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire il beneficio economico annuo previsto dal citato art. 50 con decorrenza 01.09.2011 e per ottenere la condanna del MIUR al pagamento in suo favore della somma di euro 2.400,00 per ciascun anno dal 2012/2013 al 2022/2023.

Si costituiva il MIUR, eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso sul presupposto che la Grivo non rientrava nelle graduatorie finali degli ammessi al beneficio.

2. Il Tribunale rigettava il ricorso.

Osservava che l ’art. 2, comma 2, della sequenza contrattuale per il personale ATA di cui all’art. 62 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedeva che l’attribuzione della prima posizione economica avvenisse progressivamente dopo l’esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti formata in base a vari parametri (servizio prestato, titoli di studio, crediti professionali) e che l’accordo nazionale sottoscritto l’11 maggio 2011 concernente l’attuazione dell’art. 2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008 aveva ribadito, all’art. 4, che la consistenza delle posizioni economiche doveva essere contenuta nel limite delle risorse finanziarie indicate all’art. 2, RGN 6423/2025 Pag. comma 5, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 salvo lo scorrimento nel tempo della graduatoria per surroga di personale passato ad altro ruolo o ad altra provincia.

In sostanza, ad avviso del Tribunale, l’utile inserimento nella graduatoria dei richiedenti e il superamento del corso di formazione non faceva maturare un diritto soggettivo all’attribuzione della prima posizione economica, condizionata all’ambito delle risorse economiche fissate col contingente provinciale e, nello specifico, dalla graduatoria delle prime posizioni economiche assegnate nell’ambito del contingente spettante alla provincia di Varese (280 posizioni aumentate a 296), si evinceva che la ricorrente non risultava essere nell’elenco indicato né la stessa aveva depositato in atti alcun documento utile a documentare l’attribuzione della prima posizione economica alla data richiesta in ricorso.

3. Proponeva appello la dipendente, censurando la prima pronuncia per non aver considerato la produzione in giudizio della graduatoria dell’[OSCURATO:PERSONA] di Varese, ove per l’a.s. 2012/13, in riferimento al profilo di [OSCURATO:PERSONA] – 1^ posizione ATA, risultava collocata in posizione n. 17 su una graduatoria di 69 dipendenti (v. sentenza impugnata, pag. 3).

Il MIUR chiedeva la reiezione del gravame.

La Corte d’appello di Milano in parziale riforma della sentenza di prime cure, riconosciuta la fondatezza della domanda, condannava il Ministero al pagamento in favore della Grivo della somma di euro 6.374,90 limitatamente al periodo dal 16.3.2018 (in ragione dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione) oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla spettanza dei singoli ratei al saldo.

Riteneva, in sintesi, sussistenti i presupposti richiesti dall’art. 50 del CCNL 2006/2009 come sostituito dalla sequenza contrattuale sottoscritta il 25/7/2008 e che fosse sufficiente l’allegazione di una utile collocazione RGN 6423/2025 Pag. nella graduatoria dei richiedenti e l’attestazione della frequenza del corso di formazione.

Considerava irrilevante che vi fosse un contingente autorizzato solo in numero 280 unità in ragione del fatto che tutte le posizioni economiche erano state utilmente assegnate utilizzando la graduatoria relativa alla formazione professionale dalla quale erano residuati solo numero 16 candidati non rientranti in posizione utile.

4. Avverso detta pronunzia il Ministero dell’istruzione e del merito propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

5. Resiste con controricorso la lavoratrice che deposita altresì memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. La prima critica, proposta con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del CCNL 2006-2009 - biennio 2006 - 2007; dell’art. 48 del CCNL 2006 - 2009, come integrato dall’art. 5 dell’Accordo nazionale siglato in data 20 ottobre 2008 e dal successivo Accordo nazionale dell’11 maggio 2011.

Il Ministero ricorrente denunzia l’erroneità della sentenza là dove afferma che per ottenere la posizione economica di cui all’art. 50 del CCNL 2006-2009 è sufficiente l’inserimento nella graduatoria e la frequenza del corso di formazione (cfr. la sentenza impugnata, pag. 3).

Deduce che la positiva frequentazione del corso di formazione costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al conseguimento della posizione economica, essendo indispensabile, oltre alla frequenza del corso, essersi altresì collocati utilmente in graduatoria in relazione alle posizioni disponibili; puntualizza, inoltre, che l’emolumento economico una tantum di cui all’art. 1 - bis del D.L. n. 3 del 23.1.2014 compete solo a coloro che già ne beneficiavano.

La dipendente, invece, pur avendo frequentato i corsi di formazione non si trovava in posizione utile per il conseguimento della posizione, essendo soprannumeraria in attesa di subentro.

RGN 6423/2025 Pag.

Conclusivamente, l’errore di diritto della Corte territoriale è da ravvisare – secondo quanto argomentato nel mezzo – nell’aver ritenuto che la frequenza del corso di formazione è condizione necessaria, ma anche sufficiente al conseguimento della posizione economica, il che non è, occorrendo, invece, anche l’utile collocazione in graduatoria in relazione alle posizioni disponibili, determinate sulla base delle risorse stanziate.

2. Il secondo motivo, proposto anch’esso in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 47 del CCNL 2006-2009, nonché dell’art. 4.2. dell’Accordo nazionale del 20 ottobre 2008, concernente l’attuazione dell’art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale exart. 62 CCNL del 2007.

Parte ricorrente in cassazione argomenta che in virtù della previsione di cui all’art. 50 del CCNL 2006-2009 è da escludere che possano beneficiare della progressione per cui è causa i titolari di incarichi di cui all’art. 47 CCNL del 2007, di modo che, essendo la lavoratrice destinataria di incarichi exart. 47 cit., la pretesa azionata è infondata.

3. Con il terzo ed ultimo motivo è denunziato, con riguardo all’art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ovvero la circostanza che l’istante non risulta utilmente collocata nella graduatoria dei vincitori ai fini della progressione.

4. Per ragioni di ordine logico occorre partire dall’esame dei motivi primo e terzo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto involgenti, sebbene sotto profili diversi, le medesime questioni.

4.1. L’esame delle doglianze non può che procedere dai dati normativi e contrattuali e dalla relativa esegesi.

Al riguardo il Collegio rimarca, in adesione all’orientamento consolidato di questa Corte, la sola conoscibilità in via officiosa della contrattazione collettiva nazionale, in materia di pubblico impiego contrattualizzato e non anche di quella integrativa (cfr. Cass. n.

RGN 6423/2025 Pag. 6394/2019, Cass. n. 19507/2014, Cass. n. 7641/2022, Cass. n. 28859/2008, Cass. n. 8231/2011, Cass. n. 23177/2013, Cass. n. 76712018, etc.), dalla quale discende l’inammissibilità, in parte qua, delle censure svolte in relazione alle disposizioni della CCI.

Rispetto a dette ultime disposizioni, infatti, non risulta rispettato ex art. 366 c.p.c. il principio di specificità, non essendo né localizzate, né riportate almeno per stralcio le disposizioni suddette e nemmeno denunziata correttamente la violazione di legge ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. che può riguardare, in caso di contrattazione integrativa, i soli canoni di ermeneutica contrattuale.

Conseguentemente, sono inammissibilmente svolte da parte del Ministero dell’Istruzione e del merito le censure di violazione exart. 360, n. 3, cod. proc. civ. sia dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che di quello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], trattandosi di accordi integrativi non negoziati dall’ARAN.

Tanto premesso, occorre partire dalle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, ratione temporis applicabili, di cui è denunziata la violazione.

L’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, così dispone: «1.

Fino alla definizione della sequenza contrattuale di cui all’art. 62 e salva comunque la definizione delle procedure connesse agli artt. 48 e 49 del presente CCNL, si conviene che il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinate rispettivamente in € 330 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1000 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B.

2. L'attribuzione della posizione economica di cui al comma precedente avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata in base alla RGN 6423/2025 Pag. valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui all'art. 48 del presente CCNL.

L'ammissione alla frequenza del corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.

3. Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l'Area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l'Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47 del presente CCNL».

La disposizione contrattuale innanzi ricordata è stata successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008 che l’ha riformulata nel senso che segue: «1.

Fatta salva comunque la definizione delle procedure descritte ai precedenti articoli 48 e 49, il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.

2. La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art.48 e dell’Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006.

Il RGN 6423/2025 Pag. titolare della predetta posizione economica dell’Area B può sostituire il DSGA.

3. La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all’art. 48 e di Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.

4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2.

Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l’area amministrativa ed alla collaborazione con l’ufficio tecnico per l’area tecnica.

5. Al finanziamento della rivalutazione delle esistenti posizioni economiche ed al riconoscimento delle nuove, sono destinate le risorse indicate all’art. 62 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ammontano complessivamente per la lett. a) e b) a 62,45 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 31/12/2007 ed a valere sull’anno 2008 e per la lett. c) a 42,27 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 1/9/2008 (a.s. 2008/09).

Tali risorse sono così ripartite: 13,40 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per la rivalutazione delle posizioni economiche esistenti nell’area A e B; 39,86 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione di nuove posizioni economiche nell’area A; 21,58 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione di nuove posizioni economiche nell’area B; 29,89 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione della seconda posizione economica nell’area B.

6. L'ammissione alla frequenza dei corsi di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.

7. La ripartizione tra i profili delle nuove posizioni economiche dell’Area B sarà oggetto di concertazione e la destinazione di eventuali economie sarà oggetto di contrattazione RGN 6423/2025 Pag. integrativa nazionale.

8. È confermata la vigenza dell’art.83, comma 4, del CCNL 27.07.2003».

4.2. Orbene, osserva il Collegio, l’interpretazione non solo letterale, ma anche sistematica di entrambe le disposizioni sopra riportate, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma Detta notazione è già sufficiente ad evidenziare l’erroneità dell’affermazione della Corte territoriale, secondo cui il superamento del corso di formazione è condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili.

Del resto, l’assenza dell’automatismo affermato nella sentenza impugnata tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni).

La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo.

Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che –ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico- finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa, non valutata dalla Corte territoriale, cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL.

RGN 6423/2025 Pag.

In altri termini il giudice d’appello, muovendo da un’interpretazione erronea della contrattazione nazionale, ha arrestato il necessario accertamento fattuale alla ricorrenza di dati (l’utile collocazione nella prima graduatoria redatta per l’ammissione al corso e l’esito favorevole della frequenza) non sufficienti a fondare il diritto, ed ha omesso di verificare se nella fattispecie sussistessero le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia, contrattazione, non apprezzabile direttamente da questa Corte, che, a detta del Ministero, vieppiù confermerebbe l’insufficienza del solo corso di formazione ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA.

4.3. Conseguentemente, afferma il Collegio: ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006 - 2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia.

A detto principio la sentenza impugnata non si è attenuta, postulando, invece, l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.

E’ in coerenza con tale incedere argomentativo che la Corte territoriale effettuava, erroneamente (cfr. pag. 4), la valutazione dell’utile collazione in graduatoria della dipendente.

Detta valutazione andrà quindi nuovamente effettuata dal giudice di merito, nel rispetto del principio enunziato al punto 4.3.

4.4. Per mera completezza, non essendo più in discussione la questione in ragione dell’affermata prescrizione dei crediti anteriori al 16.3.2018, osserva altresì il Collegio che successivamente all’introduzione del blocco stipendiale disposto dal D.L. n. 78 del 2010, RGN 6423/2025 Pag. conv. in l. n. 122 del 2010, veniva poi introdotto per il periodo 1.9.2011- 31.8.2014, un emolumento una tantum.

Detta posta retributiva, ex artt. 1 e 2 del CCNL del 7 agosto 2014 (introdotti in applicazione dell'art. 1-bisdel D.L. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014), spetta solo in favore del personale ATA, già destinatario, ai soli effetti giuridici, negli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 (cfr. sul punto in particolare il primo comma dell’art. 2 cit.), sicché il godimento della posizione economica negli anni innanzi indicati costituisce evidentemente il presupposto per il riconoscimento dell’una tantum.

5. Resta da esaminare il secondo motivo che è inammissibile, introducendo una questione, l’impossibilità, per tutti i dipendenti titolari di incarichi ex art. 47 del CCNL 2006 - 2009, di beneficiare della progressione di cui al 50 cit., non afferente al percorso motivazionale della sentenza impugnata e che, dunque, non si confronta con il decisum.

La pronuncia gravata, infatti, non fa alcun cenno ad incarichi attribuiti alla Grivo ed il Ministero non dimostra che la questione posta, implicante un accertamento fattuale, fosse già stata sollevata nel giudizio di merito.

Va aggiunto che, qualora si volessero ritenere anche sul punto recepite le considerazioni espresse dalla stessa Corte territoriale nella pronuncia richiamata per relationem (pag. 3), il motivo difetterebbe comunque di specificità perché in detto precedente il giudice di appello ha respinto l’eccezione sul rilievo della sua genericità (pag. 6).

6. Conclusivamente, in accoglimento del primo e del terzo motivo, inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6423/2025 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere - Oggetto: emolumento una tantum art. 50 CCNL scuola RGN 6423/2025 Pag. avverso la sentenza n. 815/2024 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/09/2024 R.G.N. 175/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere dipendente del MIUR e di aver acquisito la prima posizione economica prevista per il personale ATA ex art. 50 del CCNL 2006/2009 sin dal 01.09.2012 a seguito del superamento con esito favorevole di appositi corsi di formazione diretti al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, adiva il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire il beneficio economico annuo previsto dal citato art. 50 con decorrenza 01.09.2011 e per ottenere la condanna del MIUR al pagamento in suo favore della somma di euro 2.400,00 per ciascun anno dal 2012/2013 al 2022/2023. Si costituiva il MIUR, eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso sul presupposto che la Grivo non rientrava nelle graduatorie finali degli ammessi al beneficio. 2. Il Tribunale rigettava il ricorso. Osservava che l ’art. 2, comma 2, della sequenza contrattuale per il personale ATA di cui all’art. 62 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedeva che l’attribuzione della prima posizione economica avvenisse progressivamente dopo l’esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti formata in base a vari parametri (servizio prestato, titoli di studio, crediti professionali) e che l’accordo nazionale sottoscritto l’11 maggio 2011 concernente l’attuazione dell’art. 2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008 aveva ribadito, all’art. 4, che la consistenza delle posizioni economiche doveva essere contenuta nel limite delle risorse finanziarie indicate all’art. 2, RGN 6423/2025 Pag. comma 5, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 salvo lo scorrimento nel tempo della graduatoria per surroga di personale passato ad altro ruolo o ad altra provincia. In sostanza, ad avviso del Tribunale, l’utile inserimento nella graduatoria dei richiedenti e il superamento del corso di formazione non faceva maturare un diritto soggettivo all’attribuzione della prima posizione economica, condizionata all’ambito delle risorse economiche fissate col contingente provinciale e, nello specifico, dalla graduatoria delle prime posizioni economiche assegnate nell’ambito del contingente spettante alla provincia di Varese (280 posizioni aumentate a 296), si evinceva che la ricorrente non risultava essere nell’elenco indicato né la stessa aveva depositato in atti alcun documento utile a documentare l’attribuzione della prima posizione economica alla data richiesta in ricorso. 3. Proponeva appello la dipendente, censurando la prima pronuncia per non aver considerato la produzione in giudizio della graduatoria dell’[OSCURATO:PERSONA] di Varese, ove per l’a.s. 2012/13, in riferimento al profilo di [OSCURATO:PERSONA] – 1^ posizione ATA, risultava collocata in posizione n. 17 su una graduatoria di 69 dipendenti (v. sentenza impugnata, pag. 3). Il MIUR chiedeva la reiezione del gravame. La Corte d’appello di Milano in parziale riforma della sentenza di prime cure, riconosciuta la fondatezza della domanda, condannava il Ministero al pagamento in favore della Grivo della somma di euro 6.374,90 limitatamente al periodo dal 16.3.2018 (in ragione dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione) oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla spettanza dei singoli ratei al saldo. Riteneva, in sintesi, sussistenti i presupposti richiesti dall’art. 50 del CCNL 2006/2009 come sostituito dalla sequenza contrattuale sottoscritta il 25/7/2008 e che fosse sufficiente l’allegazione di una utile collocazione RGN 6423/2025 Pag. nella graduatoria dei richiedenti e l’attestazione della frequenza del corso di formazione. Considerava irrilevante che vi fosse un contingente autorizzato solo in numero 280 unità in ragione del fatto che tutte le posizioni economiche erano state utilmente assegnate utilizzando la graduatoria relativa alla formazione professionale dalla quale erano residuati solo numero 16 candidati non rientranti in posizione utile. 4. Avverso detta pronunzia il Ministero dell’istruzione e del merito propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. 5. Resiste con controricorso la lavoratrice che deposita altresì memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima critica, proposta con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del CCNL 2006-2009 - biennio 2006 - 2007; dell’art. 48 del CCNL 2006 - 2009, come integrato dall’art. 5 dell’Accordo nazionale siglato in data 20 ottobre 2008 e dal successivo Accordo nazionale dell’11 maggio 2011. Il Ministero ricorrente denunzia l’erroneità della sentenza là dove afferma che per ottenere la posizione economica di cui all’art. 50 del CCNL 2006-2009 è sufficiente l’inserimento nella graduatoria e la frequenza del corso di formazione (cfr. la sentenza impugnata, pag. 3). Deduce che la positiva frequentazione del corso di formazione costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al conseguimento della posizione economica, essendo indispensabile, oltre alla frequenza del corso, essersi altresì collocati utilmente in graduatoria in relazione alle posizioni disponibili; puntualizza, inoltre, che l’emolumento economico una tantum di cui all’art. 1 - bis del D.L. n. 3 del 23.1.2014 compete solo a coloro che già ne beneficiavano. La dipendente, invece, pur avendo frequentato i corsi di formazione non si trovava in posizione utile per il conseguimento della posizione, essendo soprannumeraria in attesa di subentro. RGN 6423/2025 Pag. Conclusivamente, l’errore di diritto della Corte territoriale è da ravvisare – secondo quanto argomentato nel mezzo – nell’aver ritenuto che la frequenza del corso di formazione è condizione necessaria, ma anche sufficiente al conseguimento della posizione economica, il che non è, occorrendo, invece, anche l’utile collocazione in graduatoria in relazione alle posizioni disponibili, determinate sulla base delle risorse stanziate. 2. Il secondo motivo, proposto anch’esso in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 47 del CCNL 2006-2009, nonché dell’art. 4.2. dell’Accordo nazionale del 20 ottobre 2008, concernente l’attuazione dell’art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale exart. 62 CCNL del 2007. Parte ricorrente in cassazione argomenta che in virtù della previsione di cui all’art. 50 del CCNL 2006-2009 è da escludere che possano beneficiare della progressione per cui è causa i titolari di incarichi di cui all’art. 47 CCNL del 2007, di modo che, essendo la lavoratrice destinataria di incarichi exart. 47 cit., la pretesa azionata è infondata. 3. Con il terzo ed ultimo motivo è denunziato, con riguardo all’art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ovvero la circostanza che l’istante non risulta utilmente collocata nella graduatoria dei vincitori ai fini della progressione. 4. Per ragioni di ordine logico occorre partire dall’esame dei motivi primo e terzo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto involgenti, sebbene sotto profili diversi, le medesime questioni. 4.1. L’esame delle doglianze non può che procedere dai dati normativi e contrattuali e dalla relativa esegesi. Al riguardo il Collegio rimarca, in adesione all’orientamento consolidato di questa Corte, la sola conoscibilità in via officiosa della contrattazione collettiva nazionale, in materia di pubblico impiego contrattualizzato e non anche di quella integrativa (cfr. Cass. n. RGN 6423/2025 Pag. 6394/2019, Cass. n. 19507/2014, Cass. n. 7641/2022, Cass. n. 28859/2008, Cass. n. 8231/2011, Cass. n. 23177/2013, Cass. n. 76712018, etc.), dalla quale discende l’inammissibilità, in parte qua, delle censure svolte in relazione alle disposizioni della CCI. Rispetto a dette ultime disposizioni, infatti, non risulta rispettato ex art. 366 c.p.c. il principio di specificità, non essendo né localizzate, né riportate almeno per stralcio le disposizioni suddette e nemmeno denunziata correttamente la violazione di legge ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. che può riguardare, in caso di contrattazione integrativa, i soli canoni di ermeneutica contrattuale. Conseguentemente, sono inammissibilmente svolte da parte del Ministero dell’Istruzione e del merito le censure di violazione exart. 360, n. 3, cod. proc. civ. sia dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che di quello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], trattandosi di accordi integrativi non negoziati dall’ARAN. Tanto premesso, occorre partire dalle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, ratione temporis applicabili, di cui è denunziata la violazione. L’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, così dispone: «1. Fino alla definizione della sequenza contrattuale di cui all’art. 62 e salva comunque la definizione delle procedure connesse agli artt. 48 e 49 del presente CCNL, si conviene che il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinate rispettivamente in € 330 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1000 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. 2. L'attribuzione della posizione economica di cui al comma precedente avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata in base alla RGN 6423/2025 Pag. valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui all'art. 48 del presente CCNL. L'ammissione alla frequenza del corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili. 3. Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l'Area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l'Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47 del presente CCNL». La disposizione contrattuale innanzi ricordata è stata successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008 che l’ha riformulata nel senso che segue: «1. Fatta salva comunque la definizione delle procedure descritte ai precedenti articoli 48 e 49, il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale. 2. La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art.48 e dell’Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il RGN 6423/2025 Pag. titolare della predetta posizione economica dell’Area B può sostituire il DSGA. 3. La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all’art. 48 e di Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test. 4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l’area amministrativa ed alla collaborazione con l’ufficio tecnico per l’area tecnica. 5. Al finanziamento della rivalutazione delle esistenti posizioni economiche ed al riconoscimento delle nuove, sono destinate le risorse indicate all’art. 62 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ammontano complessivamente per la lett. a) e b) a 62,45 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 31/12/2007 ed a valere sull’anno 2008 e per la lett. c) a 42,27 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 1/9/2008 (a.s. 2008/09). Tali risorse sono così ripartite: 13,40 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per la rivalutazione delle posizioni economiche esistenti nell’area A e B; 39,86 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione di nuove posizioni economiche nell’area A; 21,58 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione di nuove posizioni economiche nell’area B; 29,89 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione della seconda posizione economica nell’area B. 6. L'ammissione alla frequenza dei corsi di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili. 7. La ripartizione tra i profili delle nuove posizioni economiche dell’Area B sarà oggetto di concertazione e la destinazione di eventuali economie sarà oggetto di contrattazione RGN 6423/2025 Pag. integrativa nazionale. 8. È confermata la vigenza dell’art.83, comma 4, del CCNL 27.07.2003». 4.2. Orbene, osserva il Collegio, l’interpretazione non solo letterale, ma anche sistematica di entrambe le disposizioni sopra riportate, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma Detta notazione è già sufficiente ad evidenziare l’erroneità dell’affermazione della Corte territoriale, secondo cui il superamento del corso di formazione è condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo affermato nella sentenza impugnata tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che –ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico- finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa, non valutata dalla Corte territoriale, cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL. RGN 6423/2025 Pag. In altri termini il giudice d’appello, muovendo da un’interpretazione erronea della contrattazione nazionale, ha arrestato il necessario accertamento fattuale alla ricorrenza di dati (l’utile collocazione nella prima graduatoria redatta per l’ammissione al corso e l’esito favorevole della frequenza) non sufficienti a fondare il diritto, ed ha omesso di verificare se nella fattispecie sussistessero le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia, contrattazione, non apprezzabile direttamente da questa Corte, che, a detta del Ministero, vieppiù confermerebbe l’insufficienza del solo corso di formazione ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA. 4.3. Conseguentemente, afferma il Collegio: ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006 - 2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. A detto principio la sentenza impugnata non si è attenuta, postulando, invece, l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso. E’ in coerenza con tale incedere argomentativo che la Corte territoriale effettuava, erroneamente (cfr. pag. 4), la valutazione dell’utile collazione in graduatoria della dipendente. Detta valutazione andrà quindi nuovamente effettuata dal giudice di merito, nel rispetto del principio enunziato al punto 4.3. 4.4. Per mera completezza, non essendo più in discussione la questione in ragione dell’affermata prescrizione dei crediti anteriori al 16.3.2018, osserva altresì il Collegio che successivamente all’introduzione del blocco stipendiale disposto dal D.L. n. 78 del 2010, RGN 6423/2025 Pag. conv. in l. n. 122 del 2010, veniva poi introdotto per il periodo 1.9.2011- 31.8.2014, un emolumento una tantum. Detta posta retributiva, ex artt. 1 e 2 del CCNL del 7 agosto 2014 (introdotti in applicazione dell'art. 1-bisdel D.L. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014), spetta solo in favore del personale ATA, già destinatario, ai soli effetti giuridici, negli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 (cfr. sul punto in particolare il primo comma dell’art. 2 cit.), sicché il godimento della posizione economica negli anni innanzi indicati costituisce evidentemente il presupposto per il riconoscimento dell’una tantum. 5. Resta da esaminare il secondo motivo che è inammissibile, introducendo una questione, l’impossibilità, per tutti i dipendenti titolari di incarichi ex art. 47 del CCNL 2006 - 2009, di beneficiare della progressione di cui al 50 cit., non afferente al percorso motivazionale della sentenza impugnata e che, dunque, non si confronta con il decisum. La pronuncia gravata, infatti, non fa alcun cenno ad incarichi attribuiti alla Grivo ed il Ministero non dimostra che la questione posta, implicante un accertamento fattuale, fosse già stata sollevata nel giudizio di merito. Va aggiunto che, qualora si volessero ritenere anche sul punto recepite le considerazioni espresse dalla stessa Corte territoriale nella pronuncia richiamata per relationem (pag. 3), il motivo difetterebbe comunque di specificità perché in detto precedente il giudice di appello ha respinto l’eccezione sul rilievo della sua genericità (pag. 6). 6. Conclusivamente, in accoglimento del primo e del terzo motivo, inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M R
Sentenza Cassazione n. 01005/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris