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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07641/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 41 51 -2020 proposto da: (;R.\[OSCURATO:PERSONA]. \ \, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA \ \ 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] B1'..R>f()1,( )N1,, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], - [OSCURATO:PERSONA],R L'[OSCURATO:PERSONA] Gli [OSCURATO:PERSONA], LAVORO 01165400589, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, \T\ [OSCURATO:PERSONA][MBRE 144, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]\ .\1.11,1,_\ MORAGGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato l A BR' [OSCURATO:PERSONA] \1 i ,O; - C011troricorrente- avverso la sentenza n. 4213/2019 della CORTE D'APPEI i D di RM1A, depositata il 22/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli() non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].InD [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Roma, rigettando il gravame proposto avverso la. sentenza del Tribunale della stessa città, ha confermato la reiezione della domanda di pagamento delle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori proposta nei riguardi dell'I.N.A.I.L., da (;razia Grasso, inquadrata, dalla sua assunzione a tempo indeterminato, in area B livello economico 131 e poi B3, la cui pretesa era quella di far riconoscere lo svolgimento di fatto ab origine, di attività riconducibili all'. \ rea C; 2• 1.a Corte d'Appello ha ritenuto che la domanda non potesse trovare accoglimento, perché il CCM, richiamato a sostegno di essa non era più vigente rispetto al periodo oggetto di causa, né l'appellante aveva dedotto che il nuovo sistema di inquadramento fosse identico, ovvero analogo, a quello di cui al CCM, applicabile ratione temporis e neppure vi era stata impugnazione rispetto) all'affermazione del Tribunale secondo cui la parte aveva omesso la comparazione tra le mansioni svolte e l'inquadramento;

3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza con tre motivi, cui sono state opposte difese nel controricorso dell'I.N.A.I.L.;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; Ric. 2020 n. 04151 sez.

ML - ud. 21-09-2021 -2-

5. il controricorrente ha infine depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] • il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d. lgs. 165/2001, degli artt. 112, 414, co. 1 nn. 4 e 5, 416, 421 e 425 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre che dell'art. 111 Cosi., affermando altresì la nullità della sentenza ex art. 132 co. 2, n. 4 c.p.c., il tutto in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 e 4 c.p.c. e con esso Si sostiene che, avendo la ricorrente originariamente indicato il compatto di appartenenza ed il profilo di inquadramento, il giudice avrebbe dovuto, trattandosi di contrattazione collettiva in ambito di impiego pubblico, procedere, secondo il principio illra nopit cuffia, al raffronto necessario alla valutazione nel merito, sulla base dell'istruttoria svolta in primo grado, in ordine al fatto che fossero state svolte o meno mansioni di \rea superiore che giustificavano la corresponsione delle conseguenti differenze retributive; 2 il secondo motivo di ricorso afferma la violazione, in relazione all'art.360, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 324 c.p.c., sostenendo non essere vero che con l'atto di appello non fosse stato impugnato il passaggio motivazionale del Tribunale con il quale si addebitava alla ricorrente di non avere svolto la comparazione tra le mansioni svolte e l'inquadramento nel quale esse potevano essere sussunte, rimarcandosi che con il gravame era stata fatta presente la sostanziale sovrapponibilità tra le Aree di cui alla declaratoria del C.C.N.1 . cui originariamente essa aveva fatto riferimento e quella del C.C.N.L. successivo) ed effettivamente applicabile;

3. i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro connessione, e sono fondati; Ric. 2020 n. 04151 sez.

ML ud. 21-09-2021

4. è notorio che, in ambito di pubblico impiego, vi è conoscibilità cio dei contratti collettivi nazionali e che il giudice procede con mezzi propri, secondo il principi() illra novit curia, al reperimento di essi (C. 6394/2019; (. 19507/2014);

5. conseguenza di ciò è che, mentre «il contratto collettivo di diritto comune, quale "(Mie contialtuale del rapporto di lavoro, integra un elemento del là tto costitutivo del diritto che la parte attrice ha l'oliere di allegare nel processo» (C. 1760/2018), non altrettanto è a dirsi per il contratto collettivo) nazionale di pubblico impiego, la cui regula luris deve essere direttamente attinta dal giudice;

6. rispetto) ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, ne deriva che, dedotte le mansioni svolte, nonché il comparto e il livello) di inquadramento, è dovere del giudice quello di porre a raffonto tali dati con la contrattazione applicabile, per verificare la fondatezza o meno dell'assunto, di cui consiste la domanda, secondo cui l'attività non sarebbe stata coerente C( n l'inquadramento formale e meriterebbe come tali migliore clualificazione, con quanto ne deriva in punto di (sole) differenze retributive;

7. non assume pertanto alcun rilievo, nell'ambito che qui interessa, l'erronea indicazione da parte di chi agisce di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa;

8. ne deriva altresì che la ricorrente, avendo fatto presente, con il proprio atto di appello (v. la trascrizione di esso a pag. 18 del ricorso per cassazione, secondo periodo) che il giudice aveva tutti gli elementi per porre a raffronto mansioni ed inquadramento ed inoltre (v. sempre pag. 18, ultimo periodo) che vi era sostanziale sovrapponibilità delle Aree (pur essendo) notorio il diverso assetto delle mansioni entro ciascuna Area, divenute con la nuova contrattazione tutte fungibili ed Ric. 2020 n. 04151 sez.

ML - ud. 21-09-2021 -4- esigibili, residuando solo una suddivisione per livelli economici) nella pregressa e nella successiva contrattazione, ha puntualmente adempiuto anche ai propri oneri impugnatori tra il primo e secondo grado, non essendo) corretto l'addebito — di cui alla sentenza di appello secondo cui sarebbe stata omessa l'impugnazione rispetto) all'affermazione del Tribunale in ordine all'assenza, negli atti di parte di primo grado, della comparazione tra mansioni svolte ed inquadramento di sussunzione;

9. tutto cio comporta la cassazione della sentenza ed il rinvio della causa al fine di dare corso alla valutazione di merito rispetto alla domanda dispiegata;

10. il terzo motivo, riguardante le spese del giudizio, resta assorbito; P.Q.M.

I:a Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 41 51 -2020 proposto da: (;R.\[OSCURATO:PERSONA]. \ \, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA \ \ 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] B1'..R>f()1,( )N1,, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], - [OSCURATO:PERSONA],R L'[OSCURATO:PERSONA] Gli [OSCURATO:PERSONA], LAVORO 01165400589, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, \T\ [OSCURATO:PERSONA][MBRE 144, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]\ .\1.11,1,_\ MORAGGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato l A BR' [OSCURATO:PERSONA] \1 i ,O; - C011troricorrente- avverso la sentenza n. 4213/2019 della CORTE D'APPEI i D di RM1A, depositata il 22/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli() non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].InD [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Roma, rigettando il gravame proposto avverso la. sentenza del Tribunale della stessa città, ha confermato la reiezione della domanda di pagamento delle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori proposta nei riguardi dell'I.N.A.I.L., da (;razia Grasso, inquadrata, dalla sua assunzione a tempo indeterminato, in area B livello economico 131 e poi B3, la cui pretesa era quella di far riconoscere lo svolgimento di fatto ab origine, di attività riconducibili all'. \ rea C; 2• 1.a Corte d'Appello ha ritenuto che la domanda non potesse trovare accoglimento, perché il CCM, richiamato a sostegno di essa non era più vigente rispetto al periodo oggetto di causa, né l'appellante aveva dedotto che il nuovo sistema di inquadramento fosse identico, ovvero analogo, a quello di cui al CCM, applicabile ratione temporis e neppure vi era stata impugnazione rispetto) all'affermazione del Tribunale secondo cui la parte aveva omesso la comparazione tra le mansioni svolte e l'inquadramento; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza con tre motivi, cui sono state opposte difese nel controricorso dell'I.N.A.I.L.; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; Ric. 2020 n. 04151 sez. ML - ud. 21-09-2021 -2- 5. il controricorrente ha infine depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] • il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d. lgs. 165/2001, degli artt. 112, 414, co. 1 nn. 4 e 5, 416, 421 e 425 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre che dell'art. 111 Cosi., affermando altresì la nullità della sentenza ex art. 132 co. 2, n. 4 c.p.c., il tutto in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 e 4 c.p.c. e con esso Si sostiene che, avendo la ricorrente originariamente indicato il compatto di appartenenza ed il profilo di inquadramento, il giudice avrebbe dovuto, trattandosi di contrattazione collettiva in ambito di impiego pubblico, procedere, secondo il principio illra nopit cuffia, al raffronto necessario alla valutazione nel merito, sulla base dell'istruttoria svolta in primo grado, in ordine al fatto che fossero state svolte o meno mansioni di \rea superiore che giustificavano la corresponsione delle conseguenti differenze retributive; 2 il secondo motivo di ricorso afferma la violazione, in relazione all'art.360, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 324 c.p.c., sostenendo non essere vero che con l'atto di appello non fosse stato impugnato il passaggio motivazionale del Tribunale con il quale si addebitava alla ricorrente di non avere svolto la comparazione tra le mansioni svolte e l'inquadramento nel quale esse potevano essere sussunte, rimarcandosi che con il gravame era stata fatta presente la sostanziale sovrapponibilità tra le Aree di cui alla declaratoria del C.C.N.1 . cui originariamente essa aveva fatto riferimento e quella del C.C.N.L. successivo) ed effettivamente applicabile; 3. i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro connessione, e sono fondati; Ric. 2020 n. 04151 sez. ML ud. 21-09-2021 4. è notorio che, in ambito di pubblico impiego, vi è conoscibilità cio dei contratti collettivi nazionali e che il giudice procede con mezzi propri, secondo il principi() illra novit curia, al reperimento di essi (C. 6394/2019; (. 19507/2014); 5. conseguenza di ciò è che, mentre «il contratto collettivo di diritto comune, quale "(Mie contialtuale del rapporto di lavoro, integra un elemento del là tto costitutivo del diritto che la parte attrice ha l'oliere di allegare nel processo» (C. 1760/2018), non altrettanto è a dirsi per il contratto collettivo) nazionale di pubblico impiego, la cui regula luris deve essere direttamente attinta dal giudice; 6. rispetto) ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, ne deriva che, dedotte le mansioni svolte, nonché il comparto e il livello) di inquadramento, è dovere del giudice quello di porre a raffonto tali dati con la contrattazione applicabile, per verificare la fondatezza o meno dell'assunto, di cui consiste la domanda, secondo cui l'attività non sarebbe stata coerente C( n l'inquadramento formale e meriterebbe come tali migliore clualificazione, con quanto ne deriva in punto di (sole) differenze retributive; 7. non assume pertanto alcun rilievo, nell'ambito che qui interessa, l'erronea indicazione da parte di chi agisce di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa; 8. ne deriva altresì che la ricorrente, avendo fatto presente, con il proprio atto di appello (v. la trascrizione di esso a pag. 18 del ricorso per cassazione, secondo periodo) che il giudice aveva tutti gli elementi per porre a raffronto mansioni ed inquadramento ed inoltre (v. sempre pag. 18, ultimo periodo) che vi era sostanziale sovrapponibilità delle Aree (pur essendo) notorio il diverso assetto delle mansioni entro ciascuna Area, divenute con la nuova contrattazione tutte fungibili ed Ric. 2020 n. 04151 sez. ML - ud. 21-09-2021 -4- esigibili, residuando solo una suddivisione per livelli economici) nella pregressa e nella successiva contrattazione, ha puntualmente adempiuto anche ai propri oneri impugnatori tra il primo e secondo grado, non essendo) corretto l'addebito — di cui alla sentenza di appello secondo cui sarebbe stata omessa l'impugnazione rispetto) all'affermazione del Tribunale in ordine all'assenza, negli atti di parte di primo grado, della comparazione tra mansioni svolte ed inquadramento di sussunzione; 9. tutto cio comporta la cassazione della sentenza ed il rinvio della causa al fine di dare corso alla valutazione di merito rispetto alla domanda dispiegata; 10. il terzo motivo, riguardante le spese del giudizio, resta assorbito; P.Q.M. I:a Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legi