CassazionedecretoSezione LDecisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 24950/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANIELA, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 109/2024 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,depositata il 19/02/2024 R.G.N. 113/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. MARIONumero registro generale 17210/2024Numero sezionale 3155/2026Numero di raccolta generale 24950/2026Data pubblicazione 03/09/2026udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolognadeducendo di avere stipulato dal 1986 al 1992 plurimi contratti a tempodeterminato con il Comune di Bologna come maestra d’infanzia e di esserestata assunta in ruolo presso il medesimo Comune dal 01.09.1998 per losvolgimento delle medesime mansioni.Precisava che il rapporto era sempre stato interamente regolamentatodal CCNL Scuola e lamentava che con il decreto di ricostruzione dellacarriera comunicatole il 06.05.1999 non aveva ottenuto l’integralericonoscimento dell’anzianità di servizio pre-ruolo come maestra d’infanziaai fini giuridici ed economici, con particolare riferimento alle progressionistipendiali, non essendole stata riconosciuta l’anzianità pre-ruolo perl’intero servizio con il Comune di Bologna, pari a 3 mesi e 53 giorni.2. Il Tribunale di Bologna, disattese le eccezioni di decadenzadall’azione, di difetto di giurisdizione e di carenza d’interesse ad agiresollevate dal Comune, respingeva il ricorso, ritenendo maturata laprescrizione decennale del diritto al riconoscimento del pre-ruolo.3. La Corte d’appello di Bologna, in accoglimento dell’appello principaleproposto dalla Zappi, in riforma della sentenza impugnata dichiarava ildiritto della medesima all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizioper i servizi pre-ruolo effettivamente svolti come maestra d’infanzia ai finigiuridici ed economici, con particolare riferimento alle progressionieconomiche del ruolo, in misura pari a 6 mesi e 17 giorni, e rigettaval’appello incidentale condizionato proposto dal Comune di Bologna.La Corte territoriale, in accoglimento del primo motivodell’impugnazione principale, escludeva l’eccepita prescrizione del dirittoazionato, dichiarata, invece, dal Tribunale e, quanto alle ulteriori eccezioniriproposte con l’appello incidentale, condivideva le statuizioni del primogiudice, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario ed accertando laRGN 17210/2024Pag.2Numero registro generale 17210/2024Numero sezionale 3155/2026Numero di raccolta generale 24950/2026Data pubblicazione 03/09/2026sussistenza dell’interesse ad agire in quanto l’anzianità di servizio incidesulle progressioni economiche anteriori e future, nonché sugli istituticorrelati, quali il trattamento pensionistico ed il trattamento di finerapporto (I.P.S.).Richiamava i propri precedenti, secondo cui in base ai principi espressidalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza comunitaria, dopol’entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE, l’anzianità relativa ai periodipregressi deve essere integralmente riconosciuta per gli effetti futuri,riconoscibili solo dopo l’entrata in vigore della direttiva, non rilevando ladata di ricostruzione della carriera.Rilevava che il Comune non aveva contestato la comparabilità dellemansioni svolte dalla Zappi prima dell’immissione in ruolo, né lasussistenza di ragioni oggettive che giustificassero la disparità ditrattamento ed evidenziava che le giornate di lavoro svolte nei campiestivi non erano state conteggiate dalla Zappi, essendo state nello stato diservizio prodotto dalla Zappi indicate tutte le giornate da lei svolte comemaestra dell’infanzia, pari a 6 mesi e 17 giorni.Riteneva, inoltre, che l’anzianità di servizio dei lavoratori con part-timeverticale dovesse essere conteggiata considerando anche i periodi nonlavorati.4. Per la cassazione della sentenza il Comune di Bologna ha propostosulla base di cinque motivi; in via subordinata ha formulato istanza dirinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensidell’art. 267 TFUE.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.6. Con ordinanza interlocutoria n. 31934/2025 questa Corte haritenuto di dover sollecitare il contraddittorio sulla questione del contrattocollettivo applicabile da parte del datore di lavoro pubblico. Ha rilevato,inoltre, che le questioni relative alla prescrizione del diritto alriconoscimento dell’anzianità di servizio ed all’efficacia della direttiva1999/70/CE, attesa anche la prospettazione in via subordinata di istanzaRGN 17210/2024Pag.3Numero registro generale 17210/2024Numero sezionale 3155/2026Numero di raccolta generale 24950/2026Data pubblicazione 03/09/2026di rinvio pregiudiziale alla CGUE, fossero meritevoli di trattazione inudienza pubblica e ha disposto a tal fine il rinvio a nuovo ruolo.7. È stata, quindi, fissata l’odierna udienza di discussione.8. Il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo perl’accoglimento del ricorso.9. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 2934 ss. cod. civ.;violazione e/o falsa applicazione dell’art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 e dellaclausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempodeterminato, allegato alla direttiva 1999/70/CE.Deduce che fin quando non venga accertato, a seguito dell’immissionein ruolo, che il servizio svolto pre-ruolo è comparabile a quello svolto dalpersonale di ruolo, esso non costituisce anzianità di servizio.Sostiene che l’accertamento dell’anzianità di ruolo costituisce unautonomo diritto, presupposto per l’insorgenza di diritti ulteriori e soggettoa prescrizione, a differenza dell’anzianità di servizio, che integra un merofatto giuridico e può essere accertata in ogni tempo.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 11 delledisposizioni sulla legge in generale e del principio tempus regit actum, inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere laCorte territoriale applicato retroattivamente la direttiva sull’erroneopresupposto che la Zappi non avesse richiesto una modifica dellecondizioni di impiego, e per avere erroneamente ritenuto infondatal’eccezione di prescrizione.Evidenzia che la Zappi aveva chiesto l’emissione di un nuovo decretodi ricostruzione della carriera, ed aveva dunque domandato una modificadelle condizioni di impiego stabilite con il decreto di ricostruzione dellacarriera per quanto attiene al periodo antecedente all’entrata in vigoredella direttiva 1999/70/CE.RGN 17210/2024Pag.4Numero registro generale 17210/2024Numero sezionale 3155/2026Numero di raccolta generale 24950/2026Data pubblicazione 03/09/2026Precisa che l’immissione in ruolo della Zappi era stata comunicata allalavoratrice in data 6.5.1999, e dunque in epoca anteriore all’entrata invigore della direttiva, che non ha carattere retroattivo.3. Con il terzo motivo denuncia motivazione inesistente, perplessa edincomprensibile; violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. in relazione all’art.360, comma primo, n. 3 e 4 cod. proc. civ.; violazione degli artt. 112,115, 167, comma primo, 414, comma primo, n. 3, 416, comma terzo e437, comma secondo, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3 cod. proc. civ.Con plurime ragioni di censura, il Comune deduce che nonostante lacontestazione formulata in ordine alla non equivalenza delle mansionisvolte presso i centri estivi durante i 3 mesi e 53 giorni di servizio pre-ruolo di cui la Zappi aveva chiesto il riconoscimento, il giudice di appelloaveva riconosciuto il maggiore periodo di 6 mesi e 17 giorni indicatonell’atto di appello, senza tenere conto dell’eccezione di inammissibilitàformulata dal Comune nel secondo grado di giudizio, a fronte dellamodifica della domanda.Critica la sentenza impugnata per vizio di motivazione sotto il profilodella correttezza giuridica e della coerenza logico-formale e per pronunciaoltre i limiti della domanda, avendo il giudice di appello considerato unperiodo diverso da quello richiesto nel ricorso introduttivo e coincidentecon quello riportato nel decreto di ricostruzione della carriera ed allegatoal ricorso introduttivo.Censura altresì la sentenza impugnata con riferimento al rigetto delprimo motivo dell’appello incidentale del Comune di Bologna, con cui erastata eccepita la carenza d’interesse ad agire della Zappi, edall’accoglimento del secondo e terzo motivo dell’appello principale.4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 69,comma 7, d.lgs. n. 165/2001 e dei principi in materia di riparto digiurisdizione, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 1 cod. proc. civ.,per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la giurisdizione delRGN 17210/2024Pag.5Numero registro generale 17210/2024Numero sezionale 3155/2026Numero di raccolta generale 24950/2026Data pubblicazione 03/09/2026giudice ordinario e per avere erroneamente respinto l’eccezione didecadenza dall’azione.Evidenzia che tutta l’attività lavorativa pre-ruolo, anteriore al 30giugno 1998, si era svolta sulla base di contratti soggetti alla disciplinapubblicistica, e che la natura di tali atti, anche riguardo all’accertamentodella relativa anzianità, non era stata modificata dalla successivaimmissione in ruolo e dalla privatizzazione del rapporto di lavoro, cheaveva riguardato il successivo rapporto a tempo indeterminato.5. Con il quinto motivo denuncia l’apparenza della motivazione percontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile, in relazione all’art. 360, comma primo,n. 4 cod. proc. civ.Lamenta che il rinvio ad una pluralità di sentenze, trascritte una diseguito all’altra, aveva quasi integralmente sostituito le considerazioni delCollegio, con argomentazioni contraddittorie, avendo la Corte territorialeda un lato escluso la decadenza dall’azione in quanto il decreto diricostruzione di carriera è successivo al 30.6.1998, e dall’altro haconsiderato irrilevante la data del suddetto decreto ai fini dell’applicazionedella direttiva 1999/70/CE.Evidenzia la contraddittorietà dei riferimenti alle pronunce dilegittimità.6. I motivi vanno esaminati secondo l’ordine logico di seguitoillustrato.7. Va preliminarmente chiarito che, diversamente da quanto sostenutodalla controricorrente, la questione della contrattazione collettivaapplicabile è rilevante perché la sentenza impugnata è tutta incentrata,quanto alla valutazione dell’interesse ad agire (pagg. 12 e 13 dellasentenza), sul sistema di progressione previsto per il personale dellascuola pubblica ed in relazione alla ricostruzione della carriera richiamal’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, inapplicabile alla scuola comunale.RGN 17210/2024Pag.6Numero registro generale 17210/2024Numero sezionale 3155/2026Numero di raccolta generale 24950/2026Data pubblicazione 03/09/2026In merito allo statuto giuridico degli insegnanti delle scuole comunalied alla contrattazione applicabile anche prima del D.Lgs. n. 165/2001 larecente Cass., Sez. L, 17 giugno /2026, n. 20491 ha ribaditol’inapplicabilità del CCNL per il comparto scuola e la nullità di atti difformiassunti dal datore di lavoro pubblico.8. Tanto precisato va trattato innanzitutto il quarto motivo che èinfondato.In termini generali, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiaritoche in tema di controversie di pubblico impiego, il discrimine temporale tragiurisdizione ordinaria ed amministrativa, in relazione all’avvenutotrasferimento al primo giudice, ai sensi dell’attuale art. 63 del D.Lgs. n.165/2001 (secondo quanto disposto dall’art. 69, comma settimo, dellostesso D.Lgs. n. 165/2001, sostitutivo del disposto dell’art. 45, commadiciassettesimo, del D.Lgs. n. 80 del 1998) delle questioni attinenti alperiodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, va effettuato conriferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione dellacontroversia, bensì al dato storico costituito dall’avverarsi delle circostanzee dei fatti materiali posti a fondamento della pretesa avanzata. Pertanto,in materia di azioni riguardanti il riconoscimento della fondatezza dipretese retributive, rileva esclusivamente il periodo di maturazione dellerelative spettanze economiche, atteso che il perfezionamento dellafattispecie attributiva del diritto di credito, anche sotto il profilo della suaesigibilità, consente al dipendente di accedere alla tutela giurisdizionale,indipendentemente dall’emanazione, da parte dell’Amministrazione datricedi lavoro, di atti di gestione del rapporto obbligatorio (Cass., Sez. U, 8maggio 2007, n. 10371).Nel caso di specie, l’immissione in ruolo è avvenuta nell’anno 1998(peraltro, successivamente al 30 giugno 1998) ed il petitum sostanzialeriguarda il riconoscimento dell’anzianità per l’intero arco temporalesuccessivo all’immissione in ruolo. E’ applicabile, quindi, il principioconsolidato nella giurisprudenza della Corte desumibile, fra le tante, daRGN 17210/2024Pag.7Numero registro generale 17210/2024Numero sezionale 3155/2026Numero di raccolta generale 24950/2026Data pubblicazione 03/09/2026Cass., Sez. L, 16 luglio 2020, n. 15231 secondo cui quando ilriconoscimento dell’anzianità di servizio pre-ruolo sia richiesto in funzionedi pretese giuridiche ed economiche successive al 30.6.1998 lagiurisdizione spetta al giudice ordinario e non opera il termine didecadenza previsto dall’art. 69, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001.È stato, infatti, affermato che la clausola 4 dell’Accordo quadro sulrapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, didiretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, aifini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al10 luglio 2001, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti atempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendenteassunto “ab origine” a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza diragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. Tale principioè applicabile anche nell’ipotesi in cui il rapporto a termine sia anterioreall’entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga,il diritto dell’Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nellavigenza della precedente disciplina.Tale affermazione è stata ribadita da Cass., Sez. L, 2 dicembre 2024,n. 30784.Anche la Corte di Giustizia, con sentenza 19 settembre 2024 (su rinviopregiudiziale del Tribunale di Padova che aveva dichiarato di noncondividere la pronuncia sopra riportata) la CGUE in causa C- 439/23 hacosì statuito: “La clausola 4, punti 1 e 4, dell’accordo quadro sul lavoro atempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva n.1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadroCES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essereinterpretata nel senso che: essa osta a che l’anzianità di servizio maturatada un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinatoeseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenzadel termine di recepimento di tale Direttiva non sia presa inconsiderazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore alRGN 17210/2024Pag.8Numero registro generale 17210/2024Numero sezionale 3155/2026Numero di raccolta generale 24950/2026Data pubblicazione 03/09/2026momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente atale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragionioggettive”.Non sussistono, pertanto, le condizioni per disporre il sollecitato rinviopregiudiziale perché sulla questione la Corte di Giustizia ha già statuito.9. Quanto al motivo sulla prescrizione, questa Corte ha, a più riprese,affermato che l’anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura unmero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distintada quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con laconseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto diretribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l’attribuzione di scattisuccessivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essicorrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non piùdovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto ildatore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale deicrediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell’anzianità diservizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti (v. exaliis Cass., Sez. L, 30 gennaio 2020, n. 2232).Il principio è applicabile anche nell’ipotesi in cui intervenga unprovvedimento di ricostruzione della carriera perché, come affermato nellamotivazione della sentenza citata (pronunciata in fattispecie nella qualeveniva in rilievo una pretesa azionata dopo il decennio dall’immissione inruolo) l’anzianità è insuscettibile di un’autonoma prescrizione - distinta, inquanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essasi fondano (posto che “non esiste ... un diritto all’anzianità di ignotocontenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, checostituisce presupposto di fatto per l’attribuzione di alcuni diritti, questi sìsoggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” - cfr. Cass. 27maggio 1986, n. 3559 -). Ne consegue, più specificamente, che il dirittoalla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenzeretributive per effetto dell’inquadramento nella fascia stipendialeRGN 17210/2024Pag.9Numero registro generale 17210/2024Numero sezionale 3155/2026Numero di raccolta generale 24950/2026Data pubblicazione 03/09/2026corrispondente al riconoscimento dell’anzianità di servizio di ruolo nellascuola materna - richiamandosi, al riguardo, l’orientamento costituito daCass., Sez. U, 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass.,Sez. L, 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. Sez. L, 12 aprile 2017, n. 9397;Cass., Sez. L, 5 aprile 2018, n. 8448; Cass., Sez. L, 19 novembre 2018, n.29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità,non preclude il conseguimento degli scatti successivi che “debbono essereliquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quelloprecedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione,fosse stato corrisposto” (cfr. Cass., Sez. L, 22 agosto 1991, n. 9022;Cass., Sez. L, 5 gennaio 1993, n. 36; Cass., Sez. L, 24 settembre 1996,n. 8430; Cass., Sez. L, 24 febbraio 2004, n. 4076; Cass., Sez. L, 17 luglio2007, n. 15893; Cass., Sez. L. 21 luglio 2009, n. 16958). L’anzianità diservizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine ditempo purché sussista nel ricorrente l’interesse ad agire che va valutato inordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce ilpresupposto di fatto: da ciò deriva che l’effettiva anzianità di servizio puòessere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad unamaggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero dianni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta allavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiaceil diritto alla retribuzione.10. Ed è muovendo da tale ultima premessa (l’anzianità è unpresupposto di fatto) che va compiuta la verifica dell’interesse ad agire(oggetto, tra l’altro, del terzo motivo di ricorso e comunque integrante unaquestione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio), una voltache il contratto da valutare non è quello della scuola bensì quello degli Entilocali (sul punto v. infra), che non prevede una progressione economicasulla base dell’anzianità di servizio.11. Quanto alla questione della pronuncia ultra petita di cui sempre alterzo motivo di ricorso, il rilievo è infondato.RGN 17210/2024Pag.10Numero registro generale 17210/2024Numero sezionale 3155/2026Numero di raccolta generale 24950/2026Data pubblicazione 03/09/2026Basti evidenziare che la Zappi aveva chiesto l’accertamento integraledel servizio pre-ruolo e la Corte territoriale ha delineato il periodo diinteresse sulla base di quanto documentato in atti dalla ricorrente.Per il resto, ai fini dell’operatività del principio di non contestazione(nello specifico, con riferimento all’identità delle mansioni svolte nelperiodo di servizio pre-ruolo), spetta al giudice del merito apprezzare,nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed ilvalore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dallacontroparte, poiché tale apprezzamento esige l’interpretazione delcontenuto e dell’ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti. Nederiva che detto accertamento è sindacabile in cassazione solo per difettoassoluto, o apparenza, di motivazione o per manifesta illogicità dellastessa (v. tra le più recenti, Cass., Sez. L, 26 febbraio 2026, n. 4379),situazioni, queste, insussistenti nel caso qui all’esame.12. Gli ulteriori motivi, da trattare congiuntamente per ragioni diconnessione, sono fondati nei temini di seguito illustrati.Vanno, al riguardo richiamati i principi espressi, in fattispecie analoga,da Cass. Sez. L, 14 dicembre 2023, n. 35051 (in quel caso veniva inrilievo la domanda relativa alle progressioni economiche e quanto iviaffermato è applicabile anche nel presente giudizio).13. Va, innanzitutto, ribadito l’orientamento secondo cui, in virtù dellafunzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniformeinterpretazione della legge e delle previsioni contenute nell’art. 384secondo comma cod. proc. civ., nell’esercizio del potere di qualificazione indiritto dei fatti, la Corte di cassazione può valutare la fondatezza dellaquestione sollevata dal ricorso per una ragione giuridica diversa da quellaindicata dalle parti ed individuata d’ufficio, con il solo limite che taleindividuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nellefasi di merito e senza confliggere con il principio di monopolio della partenell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con laconseguenza che resta escluso che la S.C. possa rilevare l’efficaciaRGN 17210/2024Pag.11Numero registro generale 17210/2024Numero sezionale 3155/2026Numero di raccolta generale 24950/2026Data pubblicazione 03/09/2026giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per comedefinita nelle fasi di merito o l’integrazione di un’eccezione in sensostretto. (Cass. n. 27704/2020; Cass. n. 18775/2017; Cass. n. 3437/2014;Cass. n. 10841/2011; Cass. n. 6935/2007 e Cass. n. 19135/2005).14. La domanda proposta dalla Zappi ha riguardato il riconoscimentodell’anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici, sulla base del CCNLdel [OSCURATO:PERSONA], applicato dal Comune di Bologna ai rapporti dilavoro delle maestre per l’infanzia (progressione economica ed istituti adessa correlati).15. Come ricordato nello storico di lite, con ordinanza interlocutoria n.31933/2025, questa Corte ha ritenuto di sollecitare il contraddittorio sullaquestione del contratto collettivo applicabile da parte del datore di lavoropubblico.16. Deve in proposito rammentarsi che, a differenza del datore dilavoro privato, il datore di lavoro pubblico non ha il potere di disporredell’inquadramento dei lavoratori, ma deve attenersi alla disciplina dellacontrattazione del comparto.Questa Corte ha, infatti, precisato che il legislatore dellaprivatizzazione sin dal primo intervento ha provveduto a riconoscere ilruolo della contrattazione collettiva come fonte direttamente regolativa deirapporti di lavoro ed ha dettato una specifica disciplina delle sue parti edelle modalità di negoziazione. L’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001, già art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 29/1993, stabilisce in particolareche i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazionipubbliche sono regolati contrattualmente e che i contratti collettivi sonostipulati secondo le modalità previste nel titolo III del medesimo decretolegislativo, mentre il successivo art. 45 D.Lgs. n. 165/2001, già art. 49D.Lgs. n. 29/1993, ha rimesso alla contrattazione collettiva la disciplinadel trattamento economico e, nel contempo, ha posto il principio di paritàdi trattamento contrattuale dei dipendenti (Cass., Sez. L, 10 marzo 2021,n. 6717).RGN 17210/2024Pag.12Numero registro generale 17210/2024Numero sezionale 3155/2026Numero di raccolta generale 24950/2026Data pubblicazione 03/09/2026Si è in proposito evidenziato che nell’ambito del Titolo III del D.Lgs. n.165/2001, l’art. 40, comma 2, ha definito i Comparti di contrattazionecollettiva nazionale. In forza di tale disposizione ciascuna Amministrazioneè pertanto tenuta ad applicare la contrattazione del proprio Comparto, conla conseguenza che, per quanto attiene alla fattispecie dedotta in giudizio,ai dipendenti delle Scuole comunali avrebbe dovuto essere applicato ilCCNL del [OSCURATO:PERSONA] ed Autonomie locali.Si è rammentato che il contratto collettivo nazionale di lavoro delpubblico impiego è conoscibile “ex officio” dal giudice (il quale procede conmezzi propri, secondo il principio “iura novit curia”, al suo reperimento, aprescindere dall’iniziativa di parte; tra le più recenti v. Cass. n. 7641/2022e Cass. n. 6394/2019). La sua violazione è dunque censurabile ai sensidell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. (Cass. n. 551/2021), traducendosi nellaviolazione dell’art. 2 D.Lgs. n. 165/2001 e dei principi relativi alla nullità dipertanto valere come criterio di comparazione ai fini dell’applicazione dellaclausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.È stata inoltre richiamata la consolidata giurisprudenza di questaCorte, secondo cui il principio di pari trattamento di cui al D.Lgs. n.165/2001, art. 45, vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativirispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (v. per tutte Cass.,Sez. L, 5 febbraio 2020 n. 2718 e la giurisprudenza ivi citata). Pertantol’adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato digestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore undeterminato trattamento economico, non è di per sé sufficiente acostituire una posizione giuridica soggettiva tutelabile in capo al lavoratoremedesimo, in quanto la misura economica deve trovare necessariofondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che ildiritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l’atto sia conformealla volontà delle parti collettive (v. Cass., Sez. L, 15 giugno 2018, n.15902).RGN 17210/2024Pag.13Numero registro generale 17210/2024Numero sezionale 3155/2026Numero di raccolta generale 24950/2026Data pubblicazione 03/09/2026Si è, quindi, ritenuto che “il principio di non discriminazione di cui allaclausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE nonpuò essere invocato per estendere ai dipendenti a termine un trattamentoeconomico mantenuto illegittimamente ai dipendenti a tempoindeterminato”, atteso che il fattore protetto da tale principio è la natura atermine del rapporto di lavoro, non rientrando nel suo alveo la differenzadi trattamento non correlata al fattore protetto, ma esclusivamenteall’applicazione ai dipendenti a tempo indeterminato di un trattamento“contra legem” (Cass. n. 6717/2021 cit.).Si è in proposito osservato che i contratti collettivi del CompartoRegioni e [OSCURATO:PERSONA], a partire da quello del 31.3.1999, hannoprevisto una specifica disciplina del rapporto di lavoro con il personaledelle Scuole comunali inquadrato nell’Area C (educatore asili nido e figureassimilate), nonché discipline specifiche in relazione al trattamentoeconomico.Diversamente da quanto previsto per il personale scolastico, laretribuzione del personale degli enti locali non prevede alcun automatismotra anzianità e progressione economica, in quanto la progressioneorizzontale all’interno dell’Area avviene solo per merito comparativo.17. Ed allora, i motivi di ricorso vanno accolti perché la valutazionedella Corte d’appello sull’interesse ad agire e sulla natura discriminatoriadel trattamento riservato è stata espressa in relazione ad unacontrattazione collettiva non applicabile al rapporto del quale qui si discutee sulla base di una norma di legge (art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994)parimenti inapplicabile.18. Va, altresì, aggiunto che la Corte territoriale, pur pronunciandocondanna generica, ha fatto specifico riferimento alle progressionieconomiche che solo sulla base del CCNL Scuola sono legate in viaautomatica all’anzianità di servizio.19. Conclusivamente il ricorso va accolto nei termini di cui allamotivazione che precede. La sentenza impugnata va cassata con rinvioRGN 17210/2024Pag.14Numero registro generale 17210/2024Numero sezionale 3155/2026Numero di raccolta generale 24950/2026Data pubblicazione 03/09/2026alla Corte d’appello di Bologna che, in diversa composizione, procederà adun nuovo esame tenendo conto dei principi sopra affermati e provvederàanche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversacomposizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavorodella Corte Suprema di cassazione il 1° luglio 2026.La Consigliera est. La PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioRGN 17210/2024Pag.15