CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 01753/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N.R.G. 16291/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.01.2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO –[OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Roma ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] al passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] (E.S.A.C.R.I.), con riserva del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 928/2015, in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ. per l’importo di € 8597,31 a titolo di saldo per le differenze sui compensi incentivanti, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti ex art. 2749 cod. civ. ed ha respinto le ulteriori domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (inquadrati nel livello A2), volte ad ottenere l’ammissione allo stato passivo dei rispettivi crediti per differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori, corrispondenti al livello B1, e di integrazione TFR. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano dedotto di essere stati assunti a tempo determinato (rispettivamente dal 19.9.2005 e dal 26.11.2001, con contratti prorogati di anno in anno) ed inquadrati nell’Area professionale “A”, posizione giuridica ed economica “A2” e di avere sempre svolto le mansioni di autista soccorritore; la Maggi aveva cessato la sua attività lavorativa in data 30.4.2014, mentre il Gasparetto era stato stabilizzato con decorrenza dal 31.5.2008 in seguito alla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 675/2016. 2. Il Tribunale ha accolto l’istanza di rimessione in termini degli opponentiai fini dell’opposizione ex art. 99 l.f. ed ha ritenuto tempestive l e domande proposte; ha inoltre evidenziato che l’oggetto del giudizio è costituito dall’accertamento del diritto al riparto concorsuale. 3. Ha rilevato che l’importo di € 8597,31 richiesto dalla Maggi a titolo di saldo di quanto richiesto nell’istanza di ammissione alla massa passiva del 18.10.2016 costituisce parte del credito per premio incentivante, in gran parte corrisposto dalla gestione liquidatoria non concorsuale ex d.lgs. n. 178/2012,riconosciuto anche in suo favore dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 928/2015 (di cui non era stato allegato né documentato il passaggio in giudicato), con liquidazione da eseguirsi sui parametri economici corrispondenti a quelli dei lavoratori a tempo indeterminato di livello A2 fino al 1.1.2004 e di livello B1 per il periodo successivo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, sulla base di un’ordinanza commissariale CRI n. 605/2004. 4. Ha comunque escluso che la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 928/2015 potesse rilevare in ordine al riconoscimento anche del diritto all’inquadramento nella posizione B1, cui era stato tuttavia parzialmente parametrato il compenso, avendo la stessa Maggi reclamato l’inquadramento nella posizione B1 in ragione dell’esercizio di mansioni superiori ascrivibili a detta posizione, ed essendo l’ordinanza commissariale n. 605/2004 anteriore all’assunzione a tempo determinato della Maggi e riferi ta ad un elenco di lavoratori in cui la Maggi non compariva. 5. Riguardo agli altri crediti di cui la Maggi aveva chiesto l’insinuazione al passivo, ha ritenuto la sua posizione assimilabile a quella del Gasparetto, evidenziando che gli opponenti avevanonella sostanza dedotto l’illegittimità del loro originario inquadramento nell’Area 2, posizione economica A2, piuttosto che nell’Area B, posizione B2. 6. Ha tuttavia ritenuto infondate tali domande, in quanto proposte senza tenere conto della distinzione tra Area e profilo professionale, ed in difetto di qualsivoglia allegazione riguardo all’assunzione di responsabilità del risultato circoscritta al contesto di lavoro, che connota l’Areaprofessionale B. 7. Ha rilevato che le deposizioni testimoniali si erano limitate a confermare il contenuto dei compiti dell’autista-soccorritore, consistenti in mere attività di assistenza da compiere in attesa dell’intervento del personale del 118. 8. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattromotivi. 9. L’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorsodenuncia, ai sensi dell'art. 360, c omma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del CCNL del personale non dirigente della [OSCURATO:PERSONA] Italiana1998-2001, de l CCNL 2002 - 2005 e del CCNL 2006-2009 (per gli artt. 8-9-12-13), della circolare interna di C.R.I. n. 27/2019 (rectius 2009) , per avere il Tribunale ome sso il giudizio trifasico ai fini della verifica dello svolgimentodi mansioni superiori da parte degli opponenti. Lamenta che il Tribunale si è limitato ad esaminare la disciplina del CCNI 2006-2009 ed ha erroneamente interpretato la Circolare CRI 27/2019( rectius 2009). 2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame dello svolgimento in concreto della mansione di autista soccorritore e delquantum delle differenze retributive, non specificamente contestati da ESACRI ex art. 115 cod. proc. civ. Lamenta l’omesso esame dell’unico fatto dedotto, decisivo ed incontestato, e riguardante lo svolgimento delle mansioni superiori di autista soccorritoreda parte degli opponenti, nonché la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dal Gasparetto. Richiama le deposizioni dei testi escussi ed il contratto di assunzione del Gasparetto, da cui si desume lo svolgimento delle mansioni di autista soccorritore da parte degli opponenti. Evidenzia che l’ effettivo svolgimento dell e mansion i superior i di autista soccorritore era stato dedotto ai fini del diritto alla corresponsione delle differenze retributive,e non anche del diritto all’inquadramento superiore. 3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia,ai sensi dell'art. 360 comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 52, comma 5 d.lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 36 Cost. Insiste nel sostenere che i ricorrenti nel giudizio di opposizione allo stato passivo si erano limitati a chiedere l’accertamento dell’effettivo svolgimento delle mansioni superiori di autista soccorritore ai fini delle differenze di retribuzione. 4. Con il quarto motivo il ricors o d enuncia , ai sensi dell'art. 360, c omma primo,n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c od. proc. civ., per avere il Tribunale pronunciato oltre i limiti della domanda. Torna a sostenere che i ricorrenti non avevano agito in giudizio per ottenere l’accertamento del loro diritto all’inquadramento nel livello superiore B, ma l’accertamentodel concreto svolgimento dell e mansion i di autista soccorritore , mai contestato nel giudizio di opposizione dall'ESACRI, ai fini del riconoscimento del credito per ledifferenze retributive. 5. I motivi, che vanno trattat i congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, sono inammissibili, in quanto non si confrontano con le rationes decidendidel decreto impugnato. Il tribunale, dopo avere analizzato le mansioni svolte dai ricorrenti , ha richiamatole disposizioni contenute nel CCNI 2006-2009 e nella circolare C.R.I. del 27 dicembre 2009 ed ha fondato la decisione sulla mancata allegazione della responsabilità dei risultati. Ha in particolare rilevato che appartengono all’Area A i dipendenti che svolgono attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamente fungibili, mentre appartengono all’Area B i dipendenti strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi, e che ne svolgono fasi e/o fasce di attività, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche; ha evidenziato che tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative e risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro. Ha poi osservato che i ricorrenti avevano sostanzialmente lamentato l’illegittimità del loro inquadramento giuridico ed economico nell’Area 2, posizione A2, piuttosto che in quella superiore B, posizione B2 ed avevano incentrato le loro difese sull’assunta qualificazione professionale delle attività svoltee analiticamente descritte, senza tuttavia considerare la distinzione tra Aree e profili professionali, né la disciplina contenuta nel CCNI 2006-2009, che ha escluso dall’Area professionale A i profili socio sanitari; ha individuato nell’assenza di qualsiasi responsabilità riguardo al risultato il tratto distintivo tra l’Area A e l’Area B, rilevando che gli opponenti nulla avevano allegato sul punto. Ha ritenuto irrilevanti le allegazioni dei ricorrenti riguardanti la loro abilitazione all’utilizzo dei defibrillatoriautomatici e semiautomatici esterni, la loro preposizione all’utilizzo di dispositivi per il monitoraggio elettrocardiografico extra-ospedaliero in caso di attività di [OSCURATO:PERSONA], nonché il deposito delle richieste di adeguamento di livello da parte dei medesimi; non hapoi considerato dirimenti le prove testimoniali assunte, in quantosi erano limitate a confermare il contenuto dei compiti dell’autista soccorritore (consistenti in mere attività di assistenza da compiere in attesa dell’intervento del personale del 118). Considerato che il decreto richiama le attività allegate dagli opponenti, riporta le declaratorie(sia pure con una peculiare tecnica redazionale), pone in evidenza i tratti distintivi delle due aree e fa leva sulla diversa responsabilità che assumono i dipendenti inquadrati in area B, non è configurabile la denunciata omissione del giudizio trifasico. Questa Corte ha infattichiarito che il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. n. 30580/2019). Inoltre il ricorso non censura specificamente il passaggio decisivo deldecreto impugnato, riguardante la mancata allegazione della responsabilità che deve essere connessa allo svolgimento delle mansioni superiori. Tali valutazioni sono peraltro conformi ai principi enunciati da Cass. n. 25765/2024 in una fattispecie in cui, pur essendo il periodo lavorato dal lavoratore ricorrente interessato anche dal CCNL 2002-2005, che rinvia al CCNL 1998-2001, assistito dal corrispondente CCNI, il decreto impugnato aveva preso in considerazione soltanto il CCNL 2006-2009 ed il corrispondente CCNI integrativo per il personale della [OSCURATO:PERSONA]. Richiamato il principio iura novit curia che governa l’interpretazione dei contratti di diritto pubblico (Cass. n. 7641/2022), questa Corte ha infattichiarito che nei tratti differenziali di fondo delle diverse posizioni, l’assetto sostanziale non è in realtà mutato tra il CCNL 1998 - 2001 e il CCNL 2006 - 2009 e che le previsioni dei CCNI non potrebbero comunque porsi in contrasto con la disciplina dei CCNL di riferimento. Si è in proposito rilevato che il riferimento nella declaratoria dell’Area A del CCNL 1998-2001 a “ruoli operativi fungibili” e a professionalità di mero “supporto strumentale” trova piena corrispondenza nella declaratoria dell’area A 2006- 2009 che richiama la caratteristica dei “ruoli ampiamente fungibili” ed ancora di “attività di supporto strumentale”, mentre il riferimento nella declaratoria dell’Area B del CCNL 1998-2001 a personale che svolge “fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate” mediante “gestione delle strumentazioni tecnologiche” e che “risponde dei risultati secondo la posizione rivestita” ritrova dizioni sostanzialmente identiche nella declaratoria dell’Area B del CCNL 2006-2009. I tratti differenziali tra le due Aree sono stati dunque individuati nei profili di strumentalità e di genericità, propri dell’Area A, in raffronto a quelli di autonomia e di specialità, propri dell’Area B. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 6. Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in quanto ESACRI non ha svolto attività difensiva. 7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel