CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 25765/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23156/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 439, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] IN [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso il decreto n. 2340/2023 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 11.10.2023, R.G.N. 12293/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/7/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] soccorritore Mansioni superiori Opposizione stato passivo R.G.N.23156/2023 Cron. Rep. Ud.3/7/2024 CC 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto insinuazione al passivo della l.c.a. dell’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, ESACRI), chiedendo l’ammissione in privilegio ex art. 2751-bis c.c. di crediti derivanti dall’avere egli svolto mansioni di autista soccorritore e poi di soccorritore di prossimità, riportabili a suo dire all’areaB del CCNL degli enti di comparto, pur restando inquadrato e venendo remunerato con gli inferiori importi proprio dell’areaA, il tutto oltre ad un credito per spese legali liquidate in suo favore in un precedente giudizio tra le stesse parti; disposta l’esclusione integrale dei crediti per difetto di documentazione datoriale sufficiente a suffragarne le ragioni, veniva proposta opposizione allo stato passivo presso il Tribunale di Roma, che veniva accolta limitatamente al credito per spese legali e veniva invece rigettata in relazione ai crediti per differenze retributive; 2. avverso il decreto del Tribunale di Roma che ha così disposto è stato quindi proposto dal lavoratore ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso di ESACRI; il ricorrente ha poi depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. l’unico motivo denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 10 dei diversi CCNL e CCNI riguardanti [OSCURATO:PERSONA] e succedutisi nel tempo, anche in relazione alle deliberazioni della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 6/45819, all’art. 36 della Costituzione, nonché all’art. 52, co. 5, del d. lgs. n. 165 del 2001; il motivo censura, intanto, il fatto che il Tribunale non abbia individuato le norme collettive vigenti all’atto dell’assunzione e poi di tempo in tempo sopravvenute, come avrebbe dovuto invece fare in corretto esercizio del procedimento c.d. trifasico di valutazione di quanto oggetto di causa, ovverosia per accertare se vi fosse stato o meno lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento; il motivo prosegue poi sostenendo che la Corte d’Appello non avrebbe evidenziato i tratti differenziali tra le figure professionali interessate, anche così omettendo di dare corso al necessario procedimento “trifasico” e trascurando la necessaria qualificazione del ricorrente quale autista- soccorritore, conseguita attraverso un apposito corso e la deliberazione della Regione Lombardia che espressamente aveva previsto l’inquadramento dell’autista in categoria B; più in particolare, il motivo è poi sviluppato precisando come i tratti distintivi tra area A ed area B consisterebbero nel fatto che i lavoratori appartenenti alla prima non sarebbero inseriti nel processo assistenziale, ma solo in attività collaterali rispetto ad esso, nonché nel fatto che il lavoratore di area B svolge, senza la capacità decisionale o l’autonomia proprie dell’area C, attività ricomprese in fasi o fasce del processo produttivo, ovverosia del soccorso sanitario cui egli partecipa allorquando, oltre alla guida, opera come soccorritore, con mansioni salvavita svolte su indicazione del medico dal quale l’intervento è coordinato; oltretutto, all’area B - rileva il ricorso - sono destinate figure che operano nel contesto di gruppi di lavoro o in ruoli di staff, sicché anche tale requisito risultava integrato, perché ESACRI stessa nelle proprie difese aveva evidenziato l’operatività in équipe del ricorrente; infine, un terzo tratto distintivo sarebbe da individuare nel fatto che, rispetto al personale di area A, non si fa cenno alla necessità di conoscenzespecifiche, invece indicate per le aree B e C e possedute dal ricorrente; 2. il motivo non è fondato; 3. il Tribunale ha preso le mosse dal fatto che costituissero circostanze non contestate quelle in ordine all’avere il ricorrente lavorato, dal 2003 a fino al tutto il 2016, «occupandosi di condurre il mezzo di soccorso sanitario secondo le disposizioni dei servizio ricevute e comunicando con la centrale operativa attraverso la strumentazione di bordo, svolgendo attività di supporto al personale sanitario e agli altri operatori dell’equipaggio nell’intervento di urgenza o di emergenza, collaborando alla stesura delle procedure e dei protocolli operativi di soccorso sanitario, partecipando alla valutazione della scena dell’intervento, alla messa in sicurezza degli altri soccorritori, degli infortunati del mezzo di trasporto, collaborando all’individuazione della necessità di attivare ulteriori mezzi o servizi complementari al soccorso, partecipando al posizionamento corretto ed adeguato del paziente, alla liberazione delle vie aeree, al mantenimento della temperatura corporea, al mantenimento delle funzioni vitali ed alla defibrillazione effettuata a mezzo DAE, e coadiuvando le procedura diagnostiche ed alla stabilizzazione del paziente sul luogo dell’evento, al trasporto del paziente nei locali di accettazione ospedaliera e dalla compilazione della scheda di soccorso dai dati di loro competente; infine, in assenza di personale sanitario, svolgendo anche funzioni di capo equipaggio»; 4. il Tribunale ha quindi richiamato il CCNL degli enti pubblici non economici del 2006-2009 e, con riferimento alla distinzione tra il personale di area A e quello di area B, ha evidenziato come l’operatore tecnico, anche quando impiegato con mansioni di autista soccorritore, svolga mansioni di supporto strumentale ai processi dell’ente, senza essere chiamato a svolgere fasi e/o fasce di attività, né a possedere competenze specialistiche che giustifichino l’inquadramento nell’area A; ha poi aggiunto che gli appartenenti all’area B si muovono in un contesto in cui essi hanno «un grado di responsabilità specifica», mentre il dedotto utilizzo degli strumenti quali il D.A.E., il termometro ed il rilevatore della pressione sono di semplice utilizzo e non riservati al personale sanitario, dovendosi pensare al fatto che la formazione rispetto ad essi è spesso assicurata alle maestranze nell’ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro; ha quindi ulteriormente precisato, prendendo in esame la posizione di “soccorritore di prossimità”, che tale figura, anche considerando le attività – in sé non adeguatamente contestate in causa -da svolgere sotto il coordinamento della [OSCURATO:PERSONA] o disemplice ricognizione , su direttiva del 118, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, fosse in gran parte coincidente con quella dell’ “autista soccorritore” e che dunque restasse il tratto distintivo dell’agire sotto la supervisione di altri o senza reale autonomia e che anche l’eventuale frequentazione di corsi di formazione professionale non per ciò solo – in mancanza di quella sfera di autonomia –giustificasse l’inquadramento nel profilo B; il Tribunale ha altresì richiamato la giurisprudenza di questa S.C. in ordine al fatto che l’avere la contrattazione integrativa del 2006-2009 delineato, all’art. 12, la figura dell’autista soccorritore, non ne facesse rientrare le funzioni dell’area B, restando a tal fine necessaria l’allegazione del coinvolgimento di una maggiore quota di professionalità, mancata nella deduzione delle mansioni sempre avute nel tempo e sopra descritte in fatto; 5. ciò posto, è vero che il decreto impugnato ha preso in considerazione soltanto il CCNL 2006-2009 ed il corrispondente CCNI integrativo per il personale della [OSCURATO:PERSONA], mentre il periodo lavorato dal ricorrente è interessato anche dal CCNL 2002-2005, che rinvia sul tema al CCNL 1998-2001, anch’esso assistito da CCNI; non si può però non rilevare come, stante anche il principio iura novit curia che governa il tema dell’interpretazione dei contratti collettivi di diritto pubblico (Cass. 9 marzo 2022, n. 7641), l’assetto sostanziale non è in realtà mutato, nei tratti differenziali di fondo delle diverse posizioni, tra il CCNL del 1998-2001 e il CCNL 2006-2009, mentre va da sé che le previsioni dei CCNI non potrebbero comunque porsi in contrasto con la disciplina del CCNL di riferimento; il riferimento nella declaratoria dell’area A del CCNL 1998- 2001 a «ruoli operativi fungibili» ed a professionalità di mero «supporto strumentale», trovano piena corrispondenza nella declaratoria dell’area A del CCNL 2006-2009 che richiama appunto la caratteristica di «ruoli ampiamente fungibili» ed ancora di «attività di supporto strumentale»; il riferimento nella declaratoria dell’area B del CCNL 1998- 2001 a personale che svolge «fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate» mediante «gestione delle strumentazioni tecnologiche» e che «risponde dei risultati secondo la posizione rivestita» ritrova dizioni sostanzialmente identiche nella declaratoria dell’area B del CCNL 2006-2009; il CCNI di riferimento del CCNL 1998-2001, quale trascritto nel ricorso per cassazione non si discosta, né potrebbe farlo, dalle menzionate declaratorie dell’epoca, mentre il richiamo in esso ad un indirizzo di concentrazione della quasi totalità del personale «nelle aree B e C» nulla può significare se non una linea programmatica, che certamente non altera l’assetto delle mansioni, se le attività svolte si riportino alla declaratoria di cui all’area A; il profilo di censura riferito alla mancata disamina di tutte le contrattazioni rilevanti ratione temporis nulla quindi muta rispetto a quanto deciso dal Tribunale, anche perché non vi è dubbio che la base di fatto delle mansioni in concreto svolte, per quanto emerso in causa, sia comunque quella sopra riepilogata al punto 3; 6. quanto alla valutazione svolta dal Tribunale, essa, a differenza di quanto accaduto in altri precedenti in cui l’apprezzamento si era limitato al generico riferimento alla necessità, per le mansioni di area B, di una maggiore quota di professionalità od a profili più elevati di responsabilità, si è articolata nei passaggi essenziali del necessario giudizio trifasico; infatti, secondo quanto riepilogato ai punti 3 e 4, il Tribunale ha: - ricostruito i tratti differenziali tra a rea A ed a rea B, individuandoli nel mero supporto ad attività, in raffronto allo svolgimento sotto la propria responsabilità di fasi o fasce di un dato processo, nonché nell’esistenza di competenza di base in raffronto a competenze specialistiche; - richiamato le attività svolte di fatto dal ricorrente; - riscontrato come queste ultime rientrassero nell’ambito dei tratti caratterizzanti dell’area A di inquadramento e non comportassero quindi l’esercizio di fatto di mansioni dell’area B e dunque il diritto a differenze retributive; il ragionamento è stato poi sostanzialmente reiterato rispetto alla questione riguardante il profilo di autista soccorritore di cui al CCNI del 2006-2009; a questo proposito il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di questa S.C. secondo cui «l'art. 12 del c.c.n.i. della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non è viziato da nullità, per violazione dell'art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011 (applicabile "ratione temporis"), nella parte in cui descrive i profili professionali socio sanitari, in quanto, senza che possa ravvisarsi alcun contrasto con i limiti posti dall'art. 22, comma 1, lett. a) del contratto nazionale degli enti pubblici non economici 1998–2001, non configura una ricollocazione del personale nell'ambito delle diverse aree, bensì una diversa e più chiara definizione dei profili professionali», che ha correttamente inteso nel senso che il profilo di autista soccorritore di Aera B comporta comunque la necessità di svolgimento delle attività proprie della corrispondente declaratoria di CCNL, mentre se siano svolte le attività proprie dell’area A, anche la denominazione in tal senso o in modo simile del profilo attribuito non muta la portata delle mansioni svolte e dunque i diritti retributivi da esse discendenti; anche qui precisando come pure le attività del “soccorritore di prossimità” mantenessero la dipendenza dal coordinamento diretto altrui (operatività sotto il servizio gestito dalla [OSCURATO:PERSONA]) o comunque carattere semplice (intervento sul posto in attesa dell’arrivo dell’ambulanza); 6.1 tali ragionamenti propriamente “trifasici” non presentano poi scostamenti rispetto alle declaratorie di riferimento ed il motivo non si misura neanche con chiarezza – esprimendo critiche specifiche rispetto ad essa – con la ratio decidendi che ha individuato in quei profili di strumentalità/autonomia e di genericità/specialità tecnica i tratti differenziali; del resto, i tratti differenziali sono in effetti quelli ed anche l’insistenza del motivo sul rilievo dirimente secondo cui il “processo” di cui alla declaratoria dell’area B sarebbe integrato da chi, essendo autista, «partecipa, in quanto appunto soccorritore ..., alle manovre salvavita e salvaguardia delle funzioni vitali ... su indicazione del medico dal quale l’intervento è coordinato e\o secondo i piani e le direttive ricevute» non può che essere disatteso; ciò, intanto , perché la mera partecipazione sotto direzione altrui non esprime l’autonomia richiesta, mentre, per quanto riguarda l’operatività sulla base soltanto di piani e direttive, la allegazione imporrebbe la dimostrazione che in concreto così sia stato; viceversa, le mansioni svolte di fatto e di cui si è detto al punto 3, riguardano interventi meramente di sostegno (il “supporto” di cui alla declaratoria di area A) ed anche il riferimento finale allo svolgimento «in assenza di personale sanitario, svolgendo anche funzioni di capo equipaggio» fa chiaro riferimento ad ipotesi residuali che non integrano chiaramente il presupposto di prevalenza di cui all’art. 52, co. 3, d. lgs. n. 165 del 2001; inconferente è anche il richiamo del motivo all’operatività in gruppo come ragione di miglior pregio della prestazione, perchéquanto conta è l’assunzione di responsabilità diretta e personale di una fase o fascia di processo e non altro; costituisce altresì giudizio di fatto, svolto peraltro su basi non implausibili e neanche raggiunto da specifiche critiche, quello in ordine alla circostanza che la strumentazione utilizzata – ivi compreso il defribillatore in quanto dotazione «spesso» riservata anche alle «maestranze nell’ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro» - fosse di semplice utilizzo e non esprimesse quindi alcuna specializzazione sanitaria; 6.2 inconferenti sono infine i richiami alle determinazioni amministrative nell’ambito della Regione Lombardia, essendo evidente che esse – non avendo capacità giuridica di farlo - non possono certamente comportare alterazioni dell’assetto delle declaratorie quale ricostruibile sulla base della contrattazione collettiva; 7. alla complessiva infondatezza del motivo quanto ad an debeatur segue l’assorbimento delle questioni sulla prescrizione che sono affrontate nel ricorso per cassazione; 8. tutto ciò comporta quindi il rigetto dell’impugnazione; 9. la complessità della materia e l’assenza ad oggi di esatti precedenti di legittimità sul punto specifico qui disaminato, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. PQM la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater