CassazionedecretoSezione LDecisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11820/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] L.C.A.;- intimato -2026 avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il573 07/10/2021 R.G.N. 42731/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione allo statopassivo della liquidazione coatta amministrativa dell’EnteStrumentale [OSCURATO:PERSONA] proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ed ha compensato le spese di lite.Numero registro generale 27608/2021Numero sezionale 573/20261.1. [OSCURATO:PERSONA], inquadrato nell’Area A, poNsuimzieoron dei ra ccolta generale 11820/2026Data pubblicazione 29/04/2026economica A2, aveva lavorato per Associazione Italiana dellaCroce Rossa, poi [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] forza di contratti a tempo determinato dal 2.5.2003 fino al30.5.2008 e successivamente, fino al 30.06.2017, concontratto a tempo indeterminato ed aveva chiesto ilriconoscimento del suo diritto alle differenze di retribuzione(voci relative allo stipendio tabellare, all’indennità integrativaspeciale, all’indennità di ente, al compenso incentivante laproduttività, e alla loro incidenza sulla retribuzione indiretta edifferita) maturate per lo svolgimento di mansioni superiori,corrispondenti alla posizione economica B1, nel periodosopraindicato, oltre accessori, nonché l’ammissione al passivodella liquidazione coatta amministrativa dei relativi crediti, conprivilegio generale.2. Il Tribunale ha evidenziato che il nuovo profilo di autistasoccorritore da inquadrare nell’Area B fa riferimento ad unadiversa figura, in grado di svolgere mansioni connotate da unmaggiore grado di autonomia nell’operare e dall’assunzione diuna conseguente maggiore responsabilità, e non assimilabile aquella inquadrata nel profilo di Area A.3. Ha ritenuto indimostrato l’effettivo svolgimento, da parte delricorrente, delle superiori mansioni descritte; ha in particolareevidenziato che la frequenza di corsi di formazione espletatinell’arco di una o più giornate non può sostituire il previopossesso di titoli di specializzazione afferenti le professionisanitarie o socio-sanitarie ai fini del superiore inquadramentodel lavoratore, tanto più che tali corsi erano obbligatori per ilmantenimento della qualifica, ma non dell’ottenimento di untitolo di specializzazione.Numero registro generale 27608/2021Numero sezionale 573/20264. Ha rilevato che dall’istruttoria era emerso come le maNunmseiroo dni ir accolta generale 11820/2026Data pubblicazione 29/04/2026svolte dal ricorrente si fossero sostanziate in attività di supportostrumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazionedei servizi che non presupponevano conoscenze specifiche e/oqualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamentefungibili.In particolare, ha ritenuto che nel caso di specie l'opponentestesso avesse dedotto di avere abitualmente e stabilmentesvolto le mansioni di autista soccorritore specificandone icontenuti sin dall'inizio del rapporto escludendo quindi di averein costanza del rapporto, sia prima sia dopo la stabilizzazione,svolto mansioni connotate da un maggior grado diprofessionalità e da più elevati profili di responsabilità.Le attività indicate involgenti il campo prettamente sanitario osocio sanitario - supporto al personale sanitario, partecipazionealla valutazione della scena dell'intervento, alla messa insicurezza degli infortunati, al posizionamento corretto edadeguato del paziente, alla liberazione delle vie aeree, almantenimento della temperatura corporea e delle funzioni vitalie alla defibrillazione effettuata a mezzo DAE si risolvono adavviso del Tribunale in attività di supporto alle attività disoccorso svolte dagli operatori sanitari che implicano anche lapartecipazione all'utilizzo di apparecchiature mediche, ma chenon richiedono il possesso di un'abilità specifica, né di titoli dispecializzazione di professionalità specialistica che, peraltro,l'odierno ricorrente non possiede.5. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione sulla base di cinque motivi, illustrato da memoria.6. ESACRI è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 27608/20211. Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, Numero sezionale 573/2026Numero di raccolta generale 11820/2026comma primo, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazioneData pubblicazione 29/04/2026dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, 112 c.p.c., degli artt. 13, 24 edell’Allegato A del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], degli artt. 5 ss.dell’Allegato A del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché degli artt.1362 ss. c.c..1.1. Il Tribunale, dopo aver dato atto, nelle premesse, che lerivendicazioni creditorie del sig. [OSCURATO:PERSONA] costituissero differenzeretributive originate dall’accertamento dell’esercizio dimansioni superiori di autista soccorritore (e non già delsuperiore inquadramento), operato un richiamo allagiurisprudenza formatasi in merito all’interpretazione e alperimetro di applicazione dell’art. 12 del C.C.N.I. della CRI2006/2009 (segnatamente, le sentenze della Corte d’appello diTorino nn. 859 e 862 del 2017 e la sentenza della Corte diCassazione n. 20915/2019), ha rigettato la domanda svolta dalsig. [OSCURATO:PERSONA] con erronea interpretazione dell’art. 12 del C.C.N.I.della CRI 2006/2009.1.2. Ed invero, la Suprema Corte ha chiarito nella menzionatasentenza che “in tema di progressione verticale l'esegesi devetener conto anche dei principi affermati dalla CorteCostituzionale, la quale ha da tempo chiarito che pure l'accessodei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni piùelevate non sfugge, di norma, alla regola del pubblico concorsoe che non sono, pertanto, ragionevoli norme che prevedanoscivolamenti automatici verso posizioni superiori (senzaconcorso o comunque senza adeguate selezioni o verificheposti vacanti (v. sentenze n. 218 del 2002, n. 373 del 2002, n.274 del 2003, n. 159 del 2005, n. 195 del 2010).Numero registro generale 27608/2021Numero sezionale 573/20261.3. Pertanto, il passaggio da un’area all’altra è consentNituom earol dlei ra ccolta generale 11820/2026Data pubblicazione 29/04/2026sole condizioni indicate nell’art. 14 del CCNL e non è consentitoalla contrattazione integrativa trasporre automaticamente unafigura professionale da un’Area all’altra. L’applicazione delcanone dell’interpretazione conservativa di cui all’art. 1367 c.c.all’art. 12 del CCNI di CRI per gli anni 2006-2009 porta cosìinevitabilmente a ritenere che la volontà delle parti stipulantifosse non già quella di operare la trasposizione automaticadell’autista soccorritore dall’Area A posizione economica A2all’Area B posizione economica B1 “bensì quella di individuareun nuovo profilo di autista-soccorritore nell'area B (parificato aquello dell'assistente o di operatore socio-sanitario), integratoe strutturalmente inserito nel processo di erogazione delservizio sanitario rispetto all'inquadramento della figuradell'autista di area A che rispetto a tale erogazione svolgecompiti di mero supporto logistico o per lo svolgimento difunzioni amministrative” (Cass. 20915/2019 cit.). Solointerpretando in tal modo detta clausola negoziale, ne vienefatta salva la validità in relazione ai limiti imposti dallacontrattazione integrativa dagli artt. 8, 12, 22 del CCNL EPNEe al disposto dell’art. 40 comma 3 D.L.vo 165/2001.1.4. Ciò posto, diversamente da quanto erroneamenteaffermato dal Tribunale, con la sentenza n. 20915/2019 laCorte di Cassazione, ha, innanzitutto, espressamente esclusola nullità dell’art. 12 del contratto collettivo nazionaleintegrativo della CRI del 19.2.2009 (2006/2009) per asseritacontrarietà al disposto dell’art. 40 del D. Lgs. 165/2001.Inoltre, avendo a mente che, come peraltro osservato dalTribunale, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha certamente rivendicato alcunaprogressione automatica per il superiore inquadramento, ma ledifferenze retributive originate dallo svolgimento di mansioni diNumero registro generale 27608/2021autista soccorritore, il Tribunale ha offerto, in motivazione, una Numero sezionale 573/2026Numero di raccolta generale 11820/2026lettura della richiamata sentenza della Corte di CassazioneData pubblicazione 29/04/2026completamente errata, giungendo ad applicare al caso in esameprincipi dettati dalla stessa Corte al diverso caso dellarivendicazione dell’inquadramento superiore.1.5. La Corte di Cassazione, ha infatti affermatoinequivocamente che in tema di classificazione e progressionedel personale nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 12 delCCNI della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non è viziato danullità, per violazione dell'art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011(applicabile "ratione temporis"), nella parte in cui descrive iprofili professionali socio sanitari, in quanto, senza che possaravvisarsi alcun contrasto con i limiti posti dall'art. 22, comma1, lett. a) del contratto nazionale degli enti pubblici noneconomici 1998–2001, non configura una ricollocazione delpersonale nell'ambito delle diverse aree, bensì una diversa epiù chiara definizione dei profili professionali. (Fattispecie intema di autisti soccorritori per i quali il contratto integrativo halegittimamente previsto un nuovo sistema di inquadramento,senza operare alcuna trasposizione di figure professionali daun'area all'altra). Sempre nella sentenza n. 20915/2019 laCorte di Cassazione ha altresì precisato che con l’art. 12 delcontratto nazionale integrativo è stata, in sostanza, individuatala figura di chi non sia solo autista e come tale svolga compitidi supporto tecnico-amministrativo ai processi produttivi e aisistemi di erogazione dei servizi, senza necessità diqualificazioni professionali o conoscenze specifiche, ma siainserito nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione deiservizi e ne svolga le varie fasi o fasce di attività nell'ambito diprocedure predeterminate anche attraverso la gestione distrumentazioni tecnologiche.Numero registro generale 27608/2021Numero sezionale 573/20261.6. Con la richiamata sentenza, quindi, la Corte di CassNaumzieoron dei ra ccolta generale 11820/2026Data pubblicazione 29/04/2026ha (i) operato una corretta interpretazione dell’art. 12 delcontratto collettivo integrativo, affermandone la pienalegittimità e portata applicativa e (ii) chiarito la differenza“qualitativa” tra le mansioni, aventi contenuto sanitario, propriedel profilo professionale dell’autista soccorritore (profiloinquadrato nell’Area B) rispetto a quelle dell’operatore tecnico(inquadrato nell’Area A), evidenziando, poi, che l’esercizio dimansioni di autista soccorritore non può legittimare larivendicazione del livello superiore di inquadramento, maunicamente delle differenze retributive.1.7. Il Tribunale ha, pertanto, errato per aver:(i) di fatto, e implicitamente, erroneamente qualificato ladomanda dell’[OSCURATO:PERSONA] come una domanda di accertamento erivendicazione del superiore inquadramento basata sull’art. 12del contratto nazionale integrativo, e non già come unadomanda di rivendicazione di differenze retributive originatedallo svolgimento di mansioni superiori, ai sensi dell’art. 52 delD. Lgs. 165/2001;(ii) affermato la nullità del predetto art. 12 assumendoerroneamente che lo stesso configuri una ricollocazione delpersonale autista soccorritore nell’Area B con violazionedell’art. 40, comma 3 del D. Lgs. 165/2001 (anziché, comechiarito dalla Corte di Cassazione, una più chiara definizione delprofilo professionale dell’autista soccorritore, affatto viziata danullità) ritenendo tale disposizione ostativa all’accoglimentodella domanda formulata dal lavoratore (come dettoerroneamente qualificata);(iii) ritenuto inapplicabile al caso in esame la previsione dell’art.12 del contratto collettivo integrativo che, come detto, haunicamente, ed in maniera pienamente legittimaNumero registro generale 27608/2021Numero sezionale 573/2026espressamente individuato il profilo professionale dell’Nauumteirso tdai ra ccolta generale 11820/2026Data pubblicazione 29/04/2026soccorritore all’interno dell’Area B del contratto collettivo dicomparto e non già operato una trasposizione automatica ditale profilo da un’area all’altra.1.8. Il motivo è inammissibile.1.9. Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena diinammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede lacassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti dellaspecificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata(Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219;Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421;Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare, è necessario chevenga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la«ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggettodi impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).1.10. Ed invero, la censura non si confronta con il decisum delTribunale che, pur richiamando la sentenza della Corte diappello di Torino che aveva dichiarato la nullità dell’art. 12 delCCNI di CRI anni 2006-2009 nella parte in cui prevedeva che ilprofilo di autista soccorritore fosse collocato nella area B per laviolazione dell’art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, ecorrettamente rinviando alla sentenza della Cassazione n.20195/2019 che ha escluso la nullità e ritenuto ammissibile ladomanda di riconoscimento di differenze retributive per losvolgimento di mansioni superiori, riconducibili all’area Bpiuttosto che a quella A di formale inquadramento, ha accertatola insussistenza del diritto alle differenze retributive permancanza di allegazione e prova dello svolgimento di mansioniconnotate da un maggior grado di professionalità e da piùelevati profili di responsabilità, come richiesti dallaNumero registro generale 27608/2021Numero sezionale 573/2026contrattazione collettiva per il riconoscimento delle mansNiuomnerio ddi ira ccolta generale 11820/2026Data pubblicazione 29/04/2026autista soccorritore di cui alla rivendicata Area B.1.11. In altri termini, la censura non aggredisce la ratiodecidendi con cui il Tribunale ha accertato, con giudizio peraltroinsindacabile in sede di legittimità, che le mansioni allegate nonrientrassero in quelle superiori rivendicate afferenti all’area Bin quanto di mero supporto al personale sanitario e nonesprimenti una maggiore professionalità.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 99 della legge fallimentare e dell’art. 115c.p.c., nonché dell’art. 6, comma 7, D.lgs. n. 178/2012, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c..2.1. Il Tribunale, dopo aver richiamato le allegazioni difensivedell’ESACRI, a fronte delle puntuali deduzioni svolte in ricorsoda parte dell’[OSCURATO:PERSONA] circa il contenuto socio-sanitario dellemansioni svolte (cfr. punto 3 del ricorso in opposizione, pagg.6-8, doc. n. 6), ha omesso di rilevare come l’effettivosvolgimento di mansioni di autista soccorritore non fosse statocontestato dalla procedura (doc. n. 8, pag. 7).2.2, Il motivo è anch’esso inammissibile nella misura in cui nonsi confronta con la motivazione della decisione impugnata cheha accertato che le mansioni espletate non fossero connotateda un maggior grado di professionalità e da più elevati profili diprofessionalità.3. Con il terzo motivo si deduce l’omessa disamina di un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c..3.1. Parte ricorrente sostiene che il decreto dovrà, in ogni caso,essere cassato anche in quanto il Tribunale ha omesso diesaminare, e di porre a conforto della propria decisione, un“fatto storico” decisivo ai fini della decisione, ovvero laNumero registro generale 27608/2021Numero sezionale 573/2026circostanza che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse svolto le mansioni Nusmoecroi odi- raccolta generale 11820/2026Data pubblicazione 29/04/2026sanitarie di pronto soccorso (aventi una chiara e inequivocaconnotazione sanitaria, a differenza di quelle dell’operatoretecnico), quale autista soccorritore, in un contesto in cui, sulleautoambulanze, fosse assente il personale sanitario e, quindi,“sempre quale componente di squadre di soli soccorritori”.3.2. Il motivo è inammissibile.3.3 Con la proposizione del ricorso per cassazione il ricorrentenon può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente. L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, èsottratto al sindacato di legittimità, dal momento chenell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito,cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarneprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. n. 25348/2018; Cass. 7921/2011).Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte èda reputarsi "inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazionedi legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, aduna rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito"(Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass n.4627/2021).Orbene, la censura sollecita un accertamento di fatto diversoda quello compiuto dal giudice di merito secondo cui le mansioniNumero registro generale 27608/2021svolte erano da considerarsi di mero supporto, il che esclude in Numero sezionale 573/2026Numero di raccolta generale 11820/2026radice il “fatto storico” ritenuto decisivo.Data pubblicazione 29/04/20264. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 99 della legge fallimentare, degli artt. 115,116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c., 24 e 111 Cost., ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c..4.1. Il provvedimento impugnato dovrà essere cassato inquanto, laddove il Tribunale avesse ritenuto le mansioni diautista soccorritore oggetto di contestazione, avrebbenecessariamente dovuto dare ingresso all’istruttoria orale,espressamente richiesta dall’opponente nelle proprieconclusioni.4.2. La censura è inammissibile.4.3. Va al riguardo rilevato che (Cass. n. 5654 del 2017; n.27415 del 2018) l’omessa ammissione della prova testimonialeo di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nelcaso in cui abbia determinato l’assenza di motivazione su unpunto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova nonammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea adimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimentodel giudice di merito (v. Cass. n. 5654 del 2017; n. 27415 del2018).4.4. Orbene, nessuno di tali requisiti richiesti è possibilerinvenire nel ricorso in esame, posto che il motivo non specificasu quali circostanze la prova era stata articolata, né indica leragioni di decisività della stessa.5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 52 del d. lgs. 165/2001, 115 e 116c.p.c., 2697 c.c., 99 della legge fallimentare, degli artt. 13, 24Numero registro generale 27608/2021Numero sezionale 573/2026e dell’allegato a del CCNL degli enti pubblici non economNuicmie rdo dei lra ccolta generale 11820/2026Data pubblicazione 29/04/202616.2.1999, degli art. 6 e segg. e dell’allegato A del CCNL deglienti pubblici non economici del 1/10/2007, degli artt. 1362 esegg. c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c..5.1. Come diffusamente argomentato nel ricorso introduttivo,ad avviso del ricorrente gli assunti decisori del Tribunaleconcretano, sotto un primo profilo, violazione dell’art. 52 del D.Lgs n. 165/2001 e dei principi affermati dalla più consolidatagiurisprudenza con riferimento, in generale, all’art. 2103 c.c.(in materia di impiego privato) e in materia di svolgimento dimansioni superiori (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. lav.,19/06/2020, n.12039, nello stesso senso, Cass. civ., sez. lav.,8/2/2021 n. 29721; Cass. civ., sez. lav., 22/11/2019 n.305804).5.2. Esaminando i principi affermati dalla Corte di Cassazione,appare evidente come a caratterizzare la peculiare figuradell’autista soccorritore (e a differenziarla rispetto all’operatoretecnico o all’autista) concorrano sia mansioni di natura tecnico– amministrativa (come quelle della conduzione del mezzo edel controllo del suo stato di manutenzione, ecc. proprie anchedell’operatore tecnico o dell’autista) sia, e anzi soprattutto,mansioni di natura strettamente sanitaria – del tutto assentinelle figure dell’operatore tecnico e/o dell’autista - come losvolgimento delle attività di pronto soccorso, peraltro5.3. Il motivo analizza le declaratorie contrattuali e sostiene cheha errato il Tribunale nel ritenere che lo svolgimento di attivitàsocio-sanitarie potesse rientrare nell'area A che riguardamansioni di contenuto tecnico manuale. Al contrario, lemansioni allegate sono tipiche del personale sanitario e siinseriscono nell’attività di pronto soccorso costituendone unaNumero registro generale 27608/2021fase. Aggiunge che l'area B non richiede titoli di specializzazione Numero sezionale 573/2026Numero di raccolta generale 11820/2026e richiama a tal fine la più volte citata pronuncia dellaData pubblicazione 29/04/2026Cassazione n. 20915 del 2019.5.4. Il motivo è infondato.5.5. Pur essendo corretto l’assunto del ricorrente, secondo cuiil mancato conseguimento del titolo non è sufficiente adescludere la riconducibilità delle mansioni all’Area B, vaevidenziato che il Tribunale non si è limitato ad esaminare ititoli conseguiti dall’[OSCURATO:PERSONA], ma ha svolto il giudizio trifasicoeffettuando una valutazione complessiva delle mansioni svoltedal medesimo, qualificandole come attività di supportostrumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazionedei servizi, e le ha pertanto ritenute riconducibili all’Area A.5.6. Questa Corte ha in proposito chiarito che il procedimentologico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramentodi un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive,consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorativeconcretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche egradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffrontotra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di taleprocedimento, è necessario che, pur senza rigideformalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizionee valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio,configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3cod. proc. civ., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c.ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 deld.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. n. 30580/2019).5.7. Le valutazioni del Tribunale sono sostanzialmente corrette,alla luce dei principi enunciati da Cass. n. 25765/2024 in unafattispecie in cui, pur essendo il periodo lavorato dal lavoratorericorrente interessato anche dal CCNL 2002-2005, che rinvia alNumero registro generale 27608/2021Numero sezionale 573/2026CCNL 1998-2001, assistito dal corrispondente CCNI, il dNeumcerreo tdoi ra ccolta generale 11820/2026Data pubblicazione 29/04/2026impugnato aveva preso in considerazione soltanto il CCNL2006-2009 ed il corrispondente CCNI integrativo per ilpersonale della [OSCURATO:PERSONA].5.8. Richiamato il principio iura novit curia che governal’interpretazione dei contratti di diritto pubblico (Cass. n.7641/2022), questa Corte ha in particolare chiarito che neitratti differenziali di fondo delle diverse posizioni, l’assettosostanziale non è in realtà mutato tra il CCNL 1998-2001 e ilCCNL 2006-2009 e che le previsioni dei CCNI non potrebberocomunque porsi in contrasto con la disciplina dei CCNL diriferimento.5.9. Si è in proposito evidenziato che il riferimento nelladeclaratoria dell’Area A del CCNL 1998-2001 a “ruoli operativifungibili” e a professionalità di mero “supporto strumentale”trova piena corrispondenza nella declaratoria dell’area A 2006-2009 che richiama la caratteristica dei “ruoli ampiamentefungibili” ed ancora di “attività di supporto strumentale”,mentre il riferimento nella declaratoria dell’Area B del CCNL1998-2001 a personale che svolge “fasi o fasce di attivitànell’ambito di direttive di massima e di procedurepredeterminate” mediante “gestione delle strumentazionitecnologiche” e che “risponde dei risultati secondo la posizionerivestita” ritrova dizioni sostanzialmente identiche nelladeclaratoria dell’Area B del CCNL 2006-2009.5.10. I tratti differenziali tra le due Aree sono stati dunqueindividuati nei profili di strumentalità e di genericità, propridell’Area A, in raffronto a quelli di autonomia e di specialità,propri dell’Area B.Il Tribunale non si è dunque discostato da tali principi, in quantoha riportato il contenuto delle declaratorie contrattuali ed haNumero registro generale 27608/2021Numero sezionale 573/2026qualificato le mansioni svolte dall’[OSCURATO:PERSONA] come attivNuitmàer o ddi ira ccolta generale 11820/2026Data pubblicazione 29/04/2026supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi dierogazione dei servizi, come tali riconducibili all’Area A.6. Il ricorso va pertanto rigettato.7. Considerato che ESACRI é rimasto intimato, non va adottataalcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.8. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13,comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, perparte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, aisensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 4 febbraio 2026.La PresidenteAnnalisa di PaolantonioNumero registro generale 27608/2021Numero sezionale 573/2026Numero di raccolta generale 11820/2026Data pubblicazione 29/04/2026