CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 02390/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15174/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] a lla [OSCURATO:PERSONA] i n Liquidazione coatta amministrativa in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 12321/2019 depositat o i l 16/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo ammetteva al passivo per l’ulteriore somma di €. 670,22 oltre oneri, per spese legali liquidate dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 639/2015 (contro superiore somma chiesta allo stesso titolo). 2. Per quanto qui rileva, il Sirago aveva chiesto di essere ammesso al passivo anche per la somma di €. 51.169,11, oltre accessori, in privilegio deducendo, a fondamento di tale ulteriore credito (in sintesi): di essere stato dipendente dell’Ente, già [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2016, dapprima a tempo determinato con termine più volte prorogato, e quindi, con decorrenza 31/5/2008, a tempo indeterminato; di essere stato sempre inquadrato nel livello A2 secondo il CCNL enti pubblici non economici,sebbene dalla fine dell’anno 2014 avesse pure conseguito la qualifica di “soccorritore di prossimità”; di avere invece diritto ad essere inquadrato e retribuito secondo il superiore livello B1 in quanto da sempre adibito a mansioni di “autista soccorritore”, consistenti (secondo il provvedimento impugnato), oltre che nella conduzione del mezzo, in attività di supporto agli operatori sanitari di carattere sanitario; come tali eccedenti le «semplici attività di supporto tecnico ai processi produttivi....che non comportano particolari valutazioni di merito e non presuppongono conoscenze scientifiche e/o qualificazioni professionali» che il CCNL inquadrava nell’Area A, ed integranti, invece, la declaratoria generale contrattualcollettiva dell’Area B, «essendo stato strutturalmente inserito nel processo produttivo...svolgendo fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate attraverso la gestione delle strumentazioni tecnologiche e valutando nel merito i casi concreti ed interpretando le istruzioni operative...attraverso un apporto qualitativo, orientando il proprio contributo professionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati...»; che a riprova la stessa CRI, con circolare n.27/2009, aveva riconosciuto che l’autista-soccorritore dovesse essere inquadrato nel livello B1, sulla base del fatto che l’art. 12 del CCNI di Ente del 19/2/2009 aveva collocato tale figura nell’Area B, quale «professionalità che opera in campo socio- sanitario e svolge attività nelle strutture socio-sanitarie, assumendo le informazioni necessarie utili per consentire alle professionalità superiori di operare», cosa , peraltro , prevista, all’epoca della stabilizzazione, dal CCNL Enti pubblici non economici 2006/2009. 3. [OSCURATO:PERSONA] opposta aveva resistito eccependo preliminarmente la prescrizione estintiva quinquennale delle differenze in ipotesi maturate prima del quinquennio anteriore a messa in mora del 5/9/2019 e contestando la domanda nel merito. 4. Per quanto qui rileva il credito in questione era disconosciuto dal Tribunale, sulla base dei seguenti rilievi (in sintesi): il CCNI di Ente 2006/2009, all’art.8, inquadrava nell’Area A i «dipendenti che svolgono attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali», nell’Area B i «dipendenti strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi, e che ne svolgono fasi o fasce di attività, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro». L’art. 9, dedicato ai profili professionali, premesso che gli stessi fossero collocati nelle tre Aree (A, B e C) secondo le caratteristiche professionali di base indicate nell’allegato A, distingueva 4 settori professionali di attività di appartenenza: amministrativo- contabile; informatico; socio sanitario; tecnico. L’art. 12, dedicato ai profili professionali socio-sanitari, li classificava solo nelle Aree B o C, a differenza dell’art. 13, dedicato ai profili professionali tecnici, che li ripartiva tra tutte e tre le aree, secondo i seguenti criteri: a)Ausiliario/Operatore tecnico, di Area A, il quale « fornisce supporto tecnico ai processi produttivi, anche mediante l’utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune; esegue operazioni tecnico-manuali proprie dell’attività della qualifica posseduta; è addetto alla guida di autoveicoli, natanti e automezzi speciali e ne controlla lo stato di efficienza provvedendo alle eventuali riparazioni con le attrezzature ed i mezzi tecnici in dotazione”; b)Assistente tecnico, di Area B, il quale era « professionalità che opera in campo tecnico ed è impegnata nelle attività dei singoli processi, attraverso la gestione di informazioni derivate da procedure predefinite, nel rispetto delle direttive generali atte al raggiungimento di obiettivi prefissati...svolge attività nell’ambito della propria specializzazione di mestiere posseduta; partecipa alle attività di studio e ricerca nel settore di impiego; esegue operazioni tecnico-manuali per l’installazione/manutenzione, condizione e riparazione di impianti, macchine, manufatti e strumenti ed apparecchiature, controllandone lo stato di efficienza ed assicurandone la regolare funzionalità (omissis). Professionalità che esegue attività di concetto, con l’ausilio anche di strumenti informatici, nella gestione delle pratiche che hanno per oggetto la gestione dei beni del patrimonio della CRI...(omissis)» 5. L’invocata circolare n.27/2009 del 27/12/2009, alla pag. 4, dava in effetti atto del fatto che l’art.12 del CCNI collocava nell’Area B del profilo professionale socio-sanitario, oltre all’assistente socio-sanitario, ed all’operatore socio-sanitario, l’”autista-soccorritore”, in quanto «professionalità che opera in campo socio-sanitario e svolge attività nelle strutture socio- sanitarie assumendo le informazioni necessarie utili per consentire alle professionalità superiori di operare. Svolge i propri compiti attraverso un apporto qualitativo, orientando il proprio contributo professionale al raggiungimento di obiettivi prefissati»; ed in relazione a ciò indicava l’opportunità di una revisione dell’inquadramento di tali operatori, con «l’attribuzione di un diverso profilo professionale e la modifica dell’Area di appartenenza», sebbene tale inquadramento comportasse in capo ai Comitati un diverso e maggiore onere economico. Tuttavia, la circolare aveva precisato che «Diversamente, la disciplina descritta non trova applicazione per il personale adibito a mansioni ascrivibili al profilo professionale tecnico collocato nell’Area A: Ausiliario/operatore tecnico così come disciplinato dall’art.13 (il quale) infatti, contiene la declaratoria delle mansioni del personale collocato nell’Area A del profilo professionale tecnico. Disponendo che quest’ultimo.... (omissis). Si invitano, pertanto, i direttori dei comitati CRI in indirizzo ad valutazione adeguata delle mansioni svolte dal personale a tempo determinato, ai fini del corretto inquadramento dello stesso». 6. Tanto rilevato in diritto, la Corte territoriale rilevava in fatto che l’attore era stato sempre inquadrato nell’Area A, posizione economica A2, del Ruolo tecnico; che il primo contratto a termine, stipulato il 5/5/2003, gli attribuiva la qualifica di «autista/soccorritore di ambulanza A2»; il secondo, stipulato il 9/6/2003, la qualifica di « A2 Operatore tecnico qualificato soccorritore-barelliere nel vano sanitario per interventi di primo soccorso e trasporto infermi». 7. Procedeva poi con l’affermazione che ciò che l’attore aveva rivendicato sin nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Milano nel procedimento da questo dichiarato improcedibile in conseguenza della messa in liquidazione coatta amministrativa dell’Ente non era l’esercizio, in concreto, di mansioni diverse e superiori rispetto a quelle di assunzione, ma l’illegittimità dell’ascrizione delle stesse all’Area A. Al riguardo, osservava che l’assunto attoreo era in contrasto con la disciplina contrattuale e con la Circolare, che in realtà distinguevano chiaramente tra “Area (professionale)” (A, B e C) e «Profilo professionale», ed escludevano l’ascrivibilità all’Area A dei profili professionali socio- sanitari, quale quello di «autista-soccorritore», al quale l’attore assumeva di appartenere. Poiché nel sistema contrattuale l’ascrizione ad Area era preliminare rispetto all’ascrizione a profilo, era determinante rilevare che ciò che connotava l’ascrizione all’Area A era essenzialmente «l’assenza...di qualsiasi responsabilità in ordine al risultato, responsabilità che invece rileva per i dipendenti di area B, ma (sebbene) limitata al “contesto di lavoro”». Sul punto, l’attore nulla aveva allegato, limitandosi ad assumere di «condurre il mezzo di soccorso sanitario secondo le disposizioni di servizio ricevute e comunicando con la centrale operativa attraverso la strumentazione di bordo, svolgendo attività di supporto a personale sanitario e agli operatori dell’equipaggio nell’intervento di urgenza». 8. Osservava quindi il Tribunale che anche le disposizioni di servizio del Comitato regionale CRI della Lombardia n.4/2015, pur a prescindere dalla mancata produzione dell’accordo da esse richiamato per l’individuazione del personale denominato «soccorritore di prossimità», indicavano, quale unica figura con responsabilità, con specifico riferimento al materiale consegnato, alla sua verifica, al suo ripristino, al reperimento dell’anagrafica con apposito modulo, quella del «capo servizio», posizione che l’attore nemmeno allegava di aver mai assunto. 9. Né le testimonianze assunte nei due giudizi reggevano la pretesa, posto che dalle stesse non altro emergeva che il contenuto dei compiti della “pattuglia” quale prevista dalla disposizione di servizio di cui sopra, descriventi mere attività di assistenza da compiere in attesa dell’intervento del personale del 118 ed il fatto, del tutto generico, che l’attore aveva fatto l’”autista soccorritore” fino al 2014 e, successivamente, l’”autista di prossimità”. 10. Le differenze asseritamente maturate prima del (dicembre) 2011 erano peraltro prescritte, essendo decorso oltre un quinquennio dall’atto interruttivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il ricorso del 22/12/2016. 11. Per la cassazione del provvedimento ricorre il Sirago con due motivi. 12. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa, che ha anche presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo deduce, in relazione al n.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli: 13 del CCNL 98/2001 del 16/2/99; 7 e 8 del CCIE 98/2001 del 14/11/2001; 10 del CCNL 2002/2005 del 9/10/2003; 6 del CCNL 2006/2009 del 1/10/2007; 12 del CCIE 2006/2009 del 18/2/2009; delle deliberazioni della Giunta della Regione Lombardia nn. 6/45819 del 22/10/99 e 37434 del 17/7/98; dell’art. 52, co.5, del d.lgs. n.1 6 5/2001 e dell’art. 36 della Costituzione. Il ricorrente lamenta in primo luogo che il Tribunale abbia omesso di individuare, per poi applicare, le disposizioni contrattualcollettive sopra richiamate e vigenti pro tempore, quali descriventi il contenuto professionale delle due Aree, e di confrontarle con le mansioni svolte onde verificarne la sussumibilità nell’Area superiore (cd. operazione trifasica: invoca Cass. 37331/2022), almeno in riferimento al periodo anteriore alla vigenza del CCNL 2006/2009, operazione in difetto della quale la dedotta mancanza di prova di svolgimento di mansioni superiori difettava di termine di raffronto. In secondo luogo, lamenta erronea interpretazione del CCNL 2006/2009, assumendo che la comparazione sia stata svolta in rapporto alla declaratoria contrattale dell’Area C, come emergerebbe dal riferimento alla mancata allegazione all’assunzione di responsabilità. In terzo luogo, nell’ambito dello stesso motivo, lamenta che il Tribunale gli abbia attribuito una allegazione di mansioni diversa e meno ampia e completa di quella che deduce aver compiuto alla pag. 4 del ricorso in opposizione, peraltro senza tener conto che essa non era stata contestata, e l’Ente aveva ammesso che egli aveva sempre fatto l’autista soccorritore “lavorando in completa sinergia con tutti i componenti dell’equipaggio” cosa peraltro confermata da dichiarazione Marvasi del 28/7/2014. Procede quindi alla disamina di tutte le fonti che adduce applicabili per mostrare come seguendo il cd. metodo trifasico il giudice del merito non avrebbe potuto disconoscere che la mansione di autista soccorritore quale dedotta in causa era inquadrabile nell’Area B in tutto il periodo oggetto di causa. 2. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 2948 n.4, 2941, 2942 e dell’art. 2 della legge n. 428/1985. Assume il ricorrente che i princìpi posti da Cass. SS.UU. n. 36197/2023 quanto alla decorrenza in corso di rapporto del termine quinquennale di prescrizione estintiva anche ai rapporti a tempo determinato «ancorché illegittimamente reiterati» non meriterebbe applicazione nel caso di specie, caratterizzato dal fatto che l’attore versava in condizione di metus in ragione dell’illegittima reiterazione dei contratti a termine, che tuttavia egli aveva dovuto subire, per poter maturare il diritto alla stabilizzazione, alfine conseguito solo con sentenza. 3. Il primo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta pienamente con le rationes decidendi del decreto impugnato, il quale, in questo caso, a differenza di quelli che avevano formato oggetto degli scrutini di legittimità invocati dal ricorrente (Cass.n.37331/2022, 154/2024 ed altre successivi conformi), dopo aver proceduto ad accertamenti in fatto sulle mansioni concretamente svolte, ha analizzato le disposizioni contenute nel CCNI 2006-2009, ed ha richiamato la circolare CRI del 27 dicembre 2009, rilevando che appartengono all’Area A i dipendenti che svolgono attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamente fungibili, mentre appartengono all’Area B i dipendenti strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi, e che ne svolgono fasi e/o fasce di attività, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Haevidenziato che tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative e «risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro»; per poi basare la decisione sul rilievo che in punto di responsabilità sui risultati il ricorrente nulla aveva allegato. 4. Tale affermazione, esprimendo, peraltro ad esito di un preciso confronto dei dati fattuali accertati con i dati contrattualcollettivi, un difetto di allegazione su un elemento costitutivo della fattispecie dell’Area B, che peraltro, nella tornata contrattuale 2006/2009, trovava riscontro nell’identica previsione che compare nella declaratoria generale dell’Area B presente nell’allegato A del CCNL [OSCURATO:PERSONA] non economici 2006/2009, rende nella specie non configurabile, quanto al periodo compreso in detta tornata, la denunciata omissione del giudizio trifasico; tanto più che questa Corte ha insegnato che «Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. n.18943/2016), «senza rigide formalizzazioni» (Cass. n. 30580/2019). 5. L’affermazione resa dal Tribunale riguardo al requisito di responsabilità trova effettivamente riscontro nel testo contrattuale dal medesimo richiamato, smentendo l’assunto secondo il quale il requisito di responsabilità sarebbe proprio esclusivamente dell’Area C, e risulta corretta in diritto, posto che questa Corte ha sempre affermato che nel pubblico impiego privatizzato «l’operazione di sussunzione nell’inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata, dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità» (Cass n.154/2024 e numerose successive, con richiami e numerosi precedenti conformi). 6. Quanto al periodo anteriore a quello di entrata in vigore del CCNL e del CCNI 2006/2009, questa Corte, in Cass. n. 25765/2024, in una fattispecie in cui, come nella specie, pur essendo il periodo lavorato dal lavoratore ricorrente interessato anche dal CCNL 2002-2005, che rinvia al CCNL 1998-2001, assistito dal corrispondente CCNI, il decreto impugnato aveva preso in considerazione soltanto il CCNL 2006-2009 ed il corrispondente CCNI integrativo per il personale della [OSCURATO:PERSONA], richiamato il principio iura novit curia che governa l’interpretazione dei contratti di diritto pubblico (Cass. n. 7641/2022), ha in particolare già chiarito che nei tratti differenziali di fondo delle diverse posizioni, l’assetto sostanziale non è in realtà mutato tra il CCNL 1998-2001 e il CCNL 2006- 2009 e che le previsioni dei CCNI non potrebbero comunque porsi in contrasto con la disciplina dei CCNL di riferimento. Si è in proposito rilevato che il riferimento nella declaratoria dell’Area A del CCNL 1998-2001 a “ruoli operativi fungibili” e a professionalità di mero “supporto strumentale” trova piena corrispondenza nella declaratoria dell’area A 2006-2009, che richiama la caratteristica dei “ruoli ampiamente fungibili” ed ancora di “attività di supporto strumentale”, mentre il riferimento nella declaratoria dell’Area B del CCNL 1998-2001 a personale che svolge “fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate” mediante “gestione delle strumentazioni tecnologiche” e che “risponde dei risultati secondo la posizione rivestita” ritrova dizioni sostanzialmente identiche nella declaratoria dell’Area B del CCNL 2006-2009. 7. La già constatata evidenza dell’imprescindibilità, anche nel periodo precedente, secondo fonte oggetto di necessaria conoscenza officiosa, ai fini dell’integrazione della fattispecie, di un requisito, ancorché limitato, di responsabilità, palesa come l’argomento ostativo addotto dal Tribunale in sede di giudizio trifasico esperito con riferimento alla tornata 2006/2009 valga identicamente per il periodo anteriore, circostanza che rende irrilevante l’omissione formale. 8. Né il ricorrente contesta specificamente il difetto di allegazione sul punto, né indica quali precise allegazioni, contenute nel ricorso in opposizione, avrebbero dato evidenza del requisito non riscontrato; questioni, peraltro, in nessun modo sussumibili nel denunciato vizio di violazione di legge sostanziale e contratto collettivo, per il fatto di essere mediate da pretesa erronea valutazione di fatti di causa (ex pluris, Cass.26110/2015, 195/2016, 24155/2017, 640/2019, 3340/2019, 35384/2021). 9. Il secondo motivo ne risulta inammissibile, perché in rapporto alla statuizione di infondatezza della domanda nel merito, l’affermazione, pure contenuta nel decreto impugnato, secondo la quale per parte del periodo in causa il preteso credito era prescritto integra un argomento “ad abundantiam”, con la conseguenza che, non appartenendo necessariamente alla ratio decidendi, ed essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Cass. nn. 8755/2018, 18429/2022). 10. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate comeda dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito d